Gazzetta n. 301 del 24 dicembre 2024 (vai al sommario) |
SENATO DELLA REPUBBLICA |
DELIBERA 17 dicembre 2024 |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo. |
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Art. 1
Istituzione e durata
1. E' istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, di seguito denominata «Commissione», con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, all'accesso al credito di giovani, famiglie e imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, e ai rapporti con la clientela, considerando l'utilizzo delle nuove tecnologie, ivi compresa l'intelligenza artificiale. 2. La Commissione puo' presentare annualmente al Senato una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque al termine dei suoi lavori. |
| Art. 2
Composizione
1. La Commissione e' composta da quattordici senatori nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza del Senato l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo in istituti bancari, finanziari e assicurativi nei tre anni antecedenti la data della presente deliberazione. 2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. |
| Art. 3
Competenze
1. La Commissione ha il compito di: a) acquisire e analizzare la documentazione gia' raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVIII legislatura, in previsione di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo; b) acquisire informazioni e dati circa il funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo, anche al fine di analizzare eventuali riflessi sulla tutela dei cittadini, delle imprese, dei risparmiatori e della finanza pubblica; c) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, sul sistema bancario, finanziario e assicurativo in relazione al rispetto del principio di proporzionalita' delle norme, alla modernita' e all'attrattivita' del Paese, alla parita' di trattamento degli intermediari operanti su scala internazionale, alla prevenzione dei fenomeni di arbitraggio regolamentare nonche' alla tutela del risparmio; d) in relazione alla concessione del credito, esaminare la normativa vigente per evitare il formarsi di tassi usurari e il fenomeno dell'anatocismo bancario e analizzare le procedure di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito; e) acquisire informazioni in merito alla gestione degli istituti bancari, finanziari e assicurativi che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione; f) analizzare il funzionamento degli organismi di risoluzione delle controversie, tra clienti e intermediari, operanti presso le autorita' nazionali di vigilanza in relazione alla tutela del risparmio, alla salvaguardia della fiducia e al corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo; g) analizzare, con particolare riferimento al principio di proporzionalita', la normativa che regola le banche popolari e di credito cooperativo tenuto conto del loro ruolo di valorizzazione e di supporto ai territori; h) analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale con particolare riferimento alla dimensione, all'impatto, alle opportunita' per il sistema economico nazionale nonche' ai. profili di attenzione che le cripto-attivita' pongono sulla tutela del risparmio nonche' sulla stabilita' e sul buon funzionamento del sistema finanziario; i) monitorare e analizzare il fenomeno della cosiddetta «desertificazione bancaria» con le connesse ripercussioni sull'economia dei territori, sulle tutele occupazionali e sugli effetti sul risparmio e sugli investimenti; l) analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dei cosiddetti «cloud» sul modello di sviluppo dei settori bancario, finanziario e assicurativo e le risposte normative per regolamentare il loro impiego; m) analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo dei modelli di finanza sostenibile nonche' le metriche e i processi aziendali utilizzati dagli intermediari in relazione al loro impatto sulla competitivita' e sui costi di finanziamento delle imprese affidate e degli strumenti finanziari distribuiti; n) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare nazionale in materia di Non Performing Exposures (NPE), alla luce della normativa europea vigente; o) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonche' di adeguata verifica della clientela in relazione agli effetti e alle limitazioni che producono nel rapporto tra il soggetto segnalato e il sistema bancario, finanziario e assicurativo; p) analizzare la disciplina fiscale sulle attivita' finanziarie in relazione alla capacita' di incentivare l'afflusso del risparmio verso l'economia reale e gli investimenti a medio e lungo termine nonche' di rafforzare l'attrattivita' e la competitivita' del Paese; q) verificare la condizione del risparmio in Italia; r) acquisire elementi per valutare l'efficacia e l'efficienza delle procedure seguite nell'attuazione delle disposizioni che hanno disciplinato le erogazioni delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) di cui all'art. 1, commi da 493 a 502-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della cessazione dell'attivita' del FIR e alla luce del quadro normativo nazionale ed europeo; s) analizzare, i modelli di governo delle autorita' nazionali di vigilan7a in relazione alla tutela del risparmio, alla competitivita' e all'attrattivita' del Paese; t) analizzare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente in materia di responsabilita' di tutti i soggetti che collocano presso il pubblico i prodotti finanziari ad alto rischio. 2. In relazione agli esiti delle analisi e delle indagini sulle attivita' di cui al comma 1, la Commissione, ove ritenuto necessario, puo' segnalare la necessita' di avviare apposite iniziative legislative per rafforzare la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, la tutela degli investitori, la stabilita' e il buon funzionamento del sistema finanziario medesimo, la proporzionalita' delle norme, la competitivita' del sistema finanziario ed economico, la promozione dell'insegnamento dell'educazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera h-bis) della legge 20 agosto 2019, n. 92, e la cultura di fare impresa nonche' il benessere lavorativo. |
| Art. 4
Attivita' di indagine
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 2. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio ne' il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. 3. La Commissione non puo' adottare provvedimenti che restringano la liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' la liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. |
| Art. 5
Richiesta di atti e documenti
1. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari in corso. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 2. Qualora gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non puo' essere opposto alla Commissione. 3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. |
| Art. 6
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, il personale in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, i consulenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'art. 5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell'art. 326 del codice penale. |
| Art. 7
Organizzazione interna
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. 2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre modifiche al regolamento. 3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione. 4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 240.000 euro per l'anno 2024 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. il Presidente del Senato puo' autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute. Roma, 17 dicembre 2024
Il Presidente: La Russa |
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