Gazzetta n. 300 del 23 dicembre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2024, n. 198
Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022 - 2023, e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e viste le osservazioni svolte, che sono state accolte solo in riferimento all'ampliamento del contenuto della norma, ma non all'introduzione di un nuovo apparato sanzionatorio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76. della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O. n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2022-2023»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio
2024:
«Art. 4 (Delega al Governo per l'integrazione delle
norme nazionali di recepimento della direttiva (UE)
2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali). - 1. Al fine di
garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva
(UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, anche al fine di integrare quanto disposto dal
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonche' di
assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo
comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
adottare uno o piu' decreti legislativi, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro
della giustizia.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo e' tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e
criterio direttivo specifico: modificare l'articolo 114 del
codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto
dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei
principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della
Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per
estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare
finche' non siano concluse le indagini preliminari ovvero
fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con
quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE)
2016/343.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: "Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013.
- La direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
di presenziare al processo nei procedimenti penali, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2016, n. L 65.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2016/343 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292» sono soppresse;
b) dopo il comma 6-bis, e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, e' vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 114 del codice di
procedura penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti e di
immagini). - 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale
o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche
solo del loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano
concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine
dell'udienza preliminare.
2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche
parziale, del contenuto delle intercettazioni se non e'
riprodotto dal giudice nella motivazione di un
provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.
3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita
la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo
per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del
pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza
in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione
degli atti utilizzati per le contestazioni.
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi
previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il
giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di
pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti
utilizzati per le contestazioni. Il divieto di
pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i
termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero
e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza
irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal ministro
di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice,
sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione
di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi
puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione
di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il
segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare
pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti
private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e
dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o
danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti
maggiorenni. E' altresi' vietata la pubblicazione di
elementi che anche indirettamente possano comunque portare
alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale
per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o
il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire
la pubblicazione.
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di
persona privata della liberta' personale ripresa mentre la
stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi
ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la
persona vi consenta.
6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, e' vietata
la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure
cautelari personali fino a che non siano concluse le
indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza
preliminare.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del
contenuto di atti non coperti dal segreto.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal medesimo decreto mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio