Gazzetta n. 299 del 21 dicembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 dicembre 2024 |
Modifica del decreto di massima del 19 dicembre 2022 recante le caratteristiche di massima e le modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettere tramite asta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta; Visto il decreto n. 109246 del 20 dicembre 2023 di modifica del decreto di massima del 19 dicembre 2022 recante le caratteristiche di massima e le modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettere tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398; Visto il decreto ministeriale 5048315 del 15 dicembre 2023 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2024), emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la tempestivita' dell'azione amministrativa; Visto il decreto 15 gennaio 2015 contenente norme per la trasparenza nel collocamento nei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»); Ritenuto di assegnare le quote del collocamento supplementare in modo da favorire gli specialisti che maggiormente contribuiscono al buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato;
Decreta:
Art. 1
L'art. 14 del decreto di massima viene modificato nel modo seguente: «L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare, per i titoli emessi disgiuntamente, e' determinato nella maniera seguente: per un importo pari al 15 per cento (per i nuovi titoli) o al 5 per cento (per le tranche successive) dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito e' uguale al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo "specialista" e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei titoli della medesima tipologia e durata, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste e' compresa quella "ordinaria" relativa ai titoli stessi e sono escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio nonche' quelle relative ad eventuali emissioni contestuali di titoli di pari durata; per un importo ulteriore pari al 15 per cento (per i nuovi titoli) o al 10 per cento (per le tranche successive) dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, e' attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli "specialisti" medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli "specialisti" stessi. Nel caso in cui s'intenda ricorrere alla facolta' di cui all'art. 12 d'incrementare l'importo del collocamento supplementare dei BTP al 20 per cento dell'asta ordinaria, la percentuale spettante nel collocamento supplementare e' determinata con i criteri di cui al comma precedente, ciascuno rispettivamente per l'importo del 5 per cento nelle ultime tre aste ordinarie e per l'importo del 15 per cento relativamente alla valutazione della performance degli "specialisti" sul mercato secondario. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o piu' "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza e' assegnata agli operatori che presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto». |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore a decorrere dalle aste che regolano dal 1° gennaio 2025. Roma, 6 dicembre 2024
p. Il direttore generale del Tesoro Iacovoni |
|
|
|