Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' |
DECRETO 12 novembre 2024, n. 197 |
Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalita', le risorse da assegnare e il monitoraggio. |
|
|
IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227; Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»; Visto in particolare l'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 di cui al punto precedente, che: a) al comma 2 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'avvio di una procedura di sperimentazione per dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia, e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del menzionato decreto; b) al comma 4 rinvia ad un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalita' ed i territori da coinvolgere per la menzionata procedura di sperimentazione, nonche' l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio, da adottarsi entro cinque mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 62 del 2024, su iniziativa dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, che ha individuato i territori nei quali si svolge la sperimentazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo; Rilevato che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 62 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, di seguito denominato «Fondo», prevedendo al contempo che, annualmente vengano ripartite le relative risorse tra le Regioni, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Tenuto conto che la durata dei progetti di vita di cui al citato Capo III del decreto legislativo n. 62 del 2024, anche a seguito delle eventuali revisioni, tende ordinariamente a coincidere con la durata della vita della persona con disabilita' e che, pertanto, le spese finanziate con i budget di progetto si ripropongono in piu' esercizi finanziari, e tale valutazione vale anche per i progetti individuali redatti sulla base della previgente disciplina; Ritenuto, nei termini di cui al punto che precede, che il fabbisogno finanziario annuo sul territorio dipende dal numero di progetti di vita o di progetti individuali attivi; Ritenuto, pertanto, che in relazione al periodo di sperimentazione, il fabbisogno finanziario possa essere considerato proporzionale alla popolazione residente in ciascun territorio, senza distinzioni tra quelli nelle quali e' avviata la sperimentazione e gli altri; Ritenuto opportuno, per i motivi di cui ai punti che precedono, assegnare ai territori ove viene avviata la sperimentazione le risorse finanziarie, in proporzione alla popolazione residente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, e' stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilita'; Acquisito il concerto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali rispettivamente con le note n. 3375 del 6 agosto 2024 e n. 665 del 9 luglio 2024; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 31 luglio 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, n. 9716 in data 9 novembre 2024.
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente regolamento disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2025, la procedura di sperimentazione in alcune province italiane della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, per la durata di dodici mesi, le relative modalita', le risorse da assegnare e il relativo monitoraggio ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, S.O. n. 245: «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». - La legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilita'» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309. - Si riportano gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2024, n. 111: «Art. 31 (Fondo per l'implementazione dei progetti di vita). - 1. Per l'implementazione dei progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unita' di offerta del territorio di riferimento, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e' determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono annualmente ripartite tra le regioni le risorse del Fondo, sulla base della rilevazione, effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno, dei fabbisogni inerenti all'implementazione di cui al comma 1 dei progetti di vita del territorio. Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente. Con il medesimo decreto sono stabilite le priorita' di intervento, le modalita' di erogazione e le modalita' di monitoraggio e di controllo dell'adeguatezza delle prestazioni rese. 3. Le risorse del Fondo, che costituiscono comunque un limite di spesa per l'attuazione delle finalita' di cui al presente articolo, sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente per le prestazioni e ai servizi in favore delle persone con disabilita' che confluiscono nel budget di progetto.». «Art. 33. - 1. Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II del presente decreto. All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9, comma 7. 2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28. 3. Le modalita' per la procedura di sperimentazione di cui al comma 1, nonche' la verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS. 4. Le modalita' per la procedura di sperimentazione di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. Alle istanze di accertamento della condizione di disabilita', presentate nei territori coinvolti dalla sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si applicano le previgenti disposizioni.». - Si riporta l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 30 luglio 2024: «Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita' e di formazione dei docenti referenti per il sostegno). - 1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attivita' di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto: a) Brescia; b) Catanzaro; c) Firenze; d) Forli-Cesena; e) Frosinone; f) Perugia; g) Salerno; h) Sassari; i) Trieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', di seguito denominato "Dipartimento", nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attivita' di cui al comma 1: a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalita' della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilita' o, comunque, tra esperti di disabilita', nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente e' aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999; b) avvalendosi dell'associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualita' di societa' in house della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attivita' formative. 2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024. 3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attivita' formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito. 4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura proporzionata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti e' riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro per l'anno 2024. Agli incarichi non si applica il limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attivita' formative relative all'anno 2024, il Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della societa' o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2: a) redige il sillabo delle attivita' formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti; b) eroga la formazione; c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere; d) definisce il cronoprogramma delle attivita' formative; e) individua i destinatari delle attivita' formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unita'; f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attivita' formative. 5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024. 6. Per la partecipazione alle attivita' formative non sono previsti alcun compenso, indennita', emolumento, gettone ne' altre utilita' comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate ai partecipanti alle attivita' formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione per l'anno 2024. 7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, e' autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. 7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. 7-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: "da adottare entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 novembre 2025". 7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente"; b) all'articolo 33: 1) al comma 3, le parole: "e i territori coinvolti" sono soppresse; 2) al comma 4, e parole: "ed i territori coinvolti nella procedura" sono sostituite dalle seguenti: "per la procedura"».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti all'articolo 33 del citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato 1* (art. 4, co. 1,2,3, modello di monitoraggio dell'andamento e degli esiti della sperimentazione)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2a
Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 2b
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Territori coinvolti nella sperimentazione
1. La sperimentazione e' avviata nei territori indicati all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2024, n. 106.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti dell'articolo 9 del citato decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Soggetti e modalita' della sperimentazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le Unita' di valutazione multidimensionale di cui al Capo III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, operanti nei territori di cui all'articolo 2 applicano, ai fini della sperimentazione, le disposizioni del predetto Capo III: a) all'elaborazione dei progetti di vita, in relazione alle istanze presentate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025; b) alle istanze, presentate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, per la revisione dei progetti individuali gia' approvati ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328; c) alle istanze relative ai progetti di vita presentate da coloro che sono gia' in possesso di una certificazione, rilasciata in data anteriore al 1° gennaio 2025 ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) ai procedimenti per il progetto di vita individuale, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in corso alla data del 1° gennaio 2025.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 13 novembre 2000, S.O. n. 186: «Art. 14 (Progetto di vita delle persone con disabilita'). - 1. Le persone con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.». - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, S.O. n. 30. |
| Art. 4
Monitoraggio della sperimentazione
1. Le Regioni provvedono all'attivita' di monitoraggio in relazione ai procedimenti di cui all'articolo 3, attivati nella provincia di appartenenza individuata ai sensi dell'articolo 2, mediante i dati aggregati e anonimi secondo il modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Le Regioni effettuano il monitoraggio con cadenza semestrale. A tal fine, entro il mese successivo al semestre di riferimento, acquisiscono dalle Unita' di valutazione multidimensionale, operanti nei territori di cui all'articolo 2, i dati di cui al comma 1 di relativa competenza e li trasmettono, entro il mese successivo, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita' tecniche di trasmissione sono comunicate entro il 28 febbraio 2025, mediante apposita circolare. 3. Le Regioni attuano le disposizioni del presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, coordinandosi con gli Ambiti territoriali sociali coinvolti nella sperimentazione. |
| Art. 5
Assegnazione delle risorse
1. Quota parte delle risorse disponibili per l'anno 2025 nel Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e' ripartita come segue tra i territori di cui all'articolo 2, interessati alla sperimentazione: a) regione Lombardia, euro 534.954; b) regione Calabria, euro 144.365; c) regione Toscana, euro 419.707; d) regione Emilia-Romagna, euro 166.582; e) regione Lazio, euro 197.063; f) regione Umbria, euro 270.441; g) regione Campania, euro 448.306; h) regione Sardegna, euro 200.559; i) regione Friuli-Venezia Giulia, euro 97.030. 2. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono destinate per l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nell'offerta del territorio di riferimento e non possono essere utilizzate per spese di organizzazione. 3. Il monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo si effettua nel rispetto degli Allegati 2-a, relativo al -monitoraggio annuale e 2-b, relativo al monitoraggio semestrale, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti all'articolo 31 del citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 6
Tavolo di coordinamento interistituzionale
1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le istituzioni coinvolte nei procedimenti di sperimentazione di cui al presente regolamento e favorire la circolarita' dei relativi dati, nonche' per consentire la valutazione degli esiti del monitoraggio semestrale e proporre, ove necessario, le azioni correttive, e' istituito, presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', il Tavolo di monitoraggio della sperimentazione dei progetti di vita. 2. Il Tavolo, di cui al comma 1, e' presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' o da un suo delegato, ed e' composto da: a) due rappresentanti del Ministro per le disabilita'; b) tre rappresentanti del Ministero della salute; c) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); e) un rappresentante di ciascuna delle Regioni nelle quali sono collocati i territori di cui all'articolo 2; f) tre rappresentanti indicati da Anci Nazionale. 3. Il tavolo si riunisce dall'avvio della sperimentazione, con periodicita' semestrale in occasione dei monitoraggi di cui all'articolo 4, nonche' su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti, e predispone con periodicita' semestrale una relazione sull'esito del monitoraggio da trasmettere al Ministro per le disabilita', al ministro della salute e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e termina i lavori con le attivita' relative al secondo semestre dell'anno 2025. 4. Al Presidente e ai componenti del tavolo non spettano, per l'incarico, compensi, indennita', emolumenti, gettoni o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi delle spese. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Corte dei conti. Roma, 12 novembre 2024
Il Ministro per le disabilita' Locatelli
Il Ministro della salute Schillaci
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 3120 |
|
|
|