Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2024 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' PER STRANIERI «DANTE ALIGHIERI» DI REGGIO DI CALABRIA |
DECRETO RETTORALE 16 dicembre 2024 |
Modifica dello statuto. |
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IL RETTORE
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 504 del 17 ottobre 2007, con il quale e' stata istituita l'Universita' per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Vista la delibera del 9 ottobre 2024 con la quale il consiglio di amministrazione, ha approvato le modifiche allo statuto vigente; Vista la nota prot. n. 1095/2024 del 9 ottobre 2024 con la quale il predetto statuto e' stato inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca per il prescritto parere di legittimita' e di merito; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, AOODGFIS registro ufficiale prot. n. 0016937 del 4 dicembre 2024, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca, non effettua rilievi sul testo statutario; Vista l'assenza di rilievi concernenti vizi di legittimita' e di merito al testo del predetto statuto; Considerato il decorso del termine perentorio di sessanta giorni ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 dicembre 2024 di riapprovazione dello statuto;
Decreta:
Art. 1
E' emanata la modifica allo statuto dell'Universita' per stranieri «Dante Alighieri» nel testo allegato al presente decreto. |
| Allegato
Statuto dell'Universita' per stranieri «Dante Alighieri»
Sommario
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Natura e finalita' Art. 2 - Modalita' e strumenti Art. 3 - Rilascio titoli Art. 4 - Regolamenti di Ateneo Art. 5 - Assicurazione della qualita' di Ateneo Art. 6 - Il codice etico Art. 7 - Accordi e convenzioni
Titolo II ORGANI DELL'UNIVERSITA'
Capo I Gli organi centrali
Art. 8 - Organi Art. 9 - Norme comuni di funzionamento degli organi collegiali Art. 10 - Il consiglio di amministrazione - composizione Art. 11 - Il consiglio di amministrazione - competenze Art. 12 - Il presidente del consiglio di amministrazione Art. 13 - Il rettore Art. 14 - Il senato accademico Art. 15 - Il nucleo di valutazione di Ateneo Art. 16 - Il collegio dei revisori dei conti Art. 17 - Il direttore generale
Capo II Altri organi
Art. 18 - Il collegio di disciplina
Titolo III STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
Art. 19 - Strutture per la didattica e la ricerca Art. 20 - I Dipartimenti Art. 21 - Il consiglio di Dipartimento - composizione Art. 22 - Il consiglio di Dipartimento - competenze Art. 23 - Il direttore del Dipartimento Art. 24 - La giunta del Dipartimento Art. 25 - Scuola superiore di orientamento e di alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri Art. 26 - Commissione paritetica docenti-studenti Art. 27 - I corsi di studio Art. 28 - Il consiglio di corso di studio - composizione Art. 29 - Il consiglio di corso di studio - competenze Art. 30 - Il coordinatore del consiglio di corso di studio Art. 31 - I dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master e corsi di formazione
Titolo IV SOGGETTI
Art. 32 - Corpo docente e ricercatore Art. 33 - Personale tecnico amministrativo
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 - Liquidazione e devoluzione Art. 35 - Insediamento del nuovo consiglio di amministrazione Art. 36 - Entrata in vigore e pubblicita'
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Natura e finalita'
1. Con il presente statuto, l'Universita' «non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale», di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 17 ottobre 2007, n. 504, in conseguenza delle disposizioni di cui al successivo art. 2, e' denominata: «Universita' internazionale per la coesione sociale e lo sviluppo tecnologico» in breve «UNICoST». 2. L'Ateneo svolge la sua attivita' nella Citta' metropolitana di Reggio Calabria, nonche' in altre sedi individuate dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico, nel quadro dei programmi di sviluppo dell'Ateneo. 3. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalita' giuridica ed espleta la sua autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare secondo il presente statuto e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sull'ordinamento universitario, in quanto compatibili con la qualificazione giuridica di cui al precedente comma. 4. L'Universita' ha lo scopo di diffondere, con le proprie attivita' di insegnamento e di ricerca, la conoscenza della lingua, della letteratura, dell'arte, della cultura e delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche dell'Italia in tutte le loro forme di espressione. L'Universita' ha anche lo scopo di diffondere le conoscenze in altri ambiti disciplinari, tra cui quelli ricompresi nell'area tecnico-scientifica e nell'area biomedica. A tal fine aggiorna costantemente la propria azione alle mutevoli condizioni socio-economiche del Paese ed alle sue esigenze di internazionalizzazione. 5. L'Universita' promuove, ai sensi della vigente normativa, azioni positive volte a realizzare garanzie generali di pari opportunita' all'interno e all'esterno dell'Ateneo, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'effettiva attuazione dell'uguaglianza sostanziale e quant'altro costituisca discriminazione, diretta o indiretta, legata al genere come a qualunque altro tipo di differenza. L'Universita' attua un'opera di prevenzione delle discriminazioni anche attraverso opportune politiche di genere. |
| Art. 2
Lo statuto, nella versione integrale modificata, entrera' in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Reggio Calabria, 16 dicembre 2024
Il rettore: Gismondi |
| Art. 2. Modalita' e strumenti
1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dall'ente promotore Accademia Internazionale Benefit S.r.l., con sede in Roma, costituita con atto notarile per notaio Vittorio Occorsio di Roma in data 8 ottobre 2024 rep. 6.810 racc. 3.160, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento. L'eventuale sostituzione dell'ente promotore con un nuovo soggetto qualificato, richiede il preventivo assenso dell'Accademia Internazionale Benefit S.r.l.. 2. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori. 3. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo. 4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Universita' svolge attivita' didattiche e sviluppa la ricerca e la terza missione nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri. 5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' adotta un modello di assicurazione interna della qualita' e procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative. |
| Art. 3. Rilascio titoli
1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1, l'Universita' rilascia i titoli accademici di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, al termine dei corsi di studio previsti nel regolamento didattico di Ateneo. 2. L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita'. 3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 4. L'Universita' puo' inoltre attivare «Microcredentials» consistenti in unita' di apprendimento auto-consistenti, strutturate fino ad un massimo di 30 CFU e caratterizzate da definiti obiettivi formativi coerenti con le necessita' espresse dal contesto socioeconomico e culturale di riferimento. All'esito delle prove di verifica finale viene rilasciata una certificazione digitale secondo modelli conformi alla normativa nazionale in materia e alle indicazioni elaborate nello Spazio europeo dell'istruzione superiore e dal Consiglio europeo. |
| Art. 4. Regolamenti di Ateneo
1. Sono regolamenti di Ateneo: a) il regolamento generale di Ateneo; b) il regolamento didattico di Ateneo; c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 2. I suddetti regolamenti sono deliberati, previo parere consultivo del senato accademico per le materie di competenza, dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Gli altri regolamenti di Ateneo sono deliberati dal consiglio di amministrazione. 3. I regolamenti delle strutture, ove la legge o il presente statuto non li attribuisca alla competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sono approvati dalle strutture competenti e sono, comunque, trasmessi al consiglio di amministrazione, che esercita il controllo di legittimita' e di merito con le modalita' di cui al regolamento generale di Ateneo. 4. Tutti i regolamenti sono emanati con decreto del rettore e, salvo che sia diversamente disposto dal regolamento stesso, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo ufficiale informatico di Ateneo. Tutti i regolamenti sono altresi' pubblicati sul sito dell'ateneo. 5. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste dal presente statuto per la loro adozione. |
| Art. 5. Assicurazione della qualita' di Ateneo
1. Al fine di assicurare il miglioramento continuo della qualita' delle attivita' accademiche, l'Universita' adotta, cosi' come previsto dalla normativa vigente, un sistema di assicurazione della qualita' di Ateneo (AQ), che coinvolge gli organi centrali e tutto il proprio personale docente e amministrativo. Per realizzare tale obiettivo, l'Universita' si avvale di un presidio della qualita' di Ateneo (PQA), disciplinato da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione. 2. Il sistema di assicurazione della qualita' adottato dall'Ateneo prevede procedure di assicurazione interna della qualita' e di valutazione dei risultati delle attivita' didattiche, di ricerca e di terza missione secondo modelli conformi a quanto previsto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). 3. Il sistema di assicurazione interna della qualita' prevede, inoltre, un monitoraggio continuo dei risultati riguardanti la formazione e i servizi agli studenti, le attivita' di ricerca e di terza missione mediante l'elaborazione di un sistema di indicatori che affiancano quelli gia' resi disponibili nel cruscotto fornito da ANVUR. |
| Art. 6. Il codice etico
1. L'Universita' adotta, ai sensi della normativa vigente, il codice etico. Il codice determina i valori fondamentali della comunita' universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza e detta le regole di condotta nell'ambito dell'Ateneo. 2. Il codice etico, approvato dal consiglio di amministrazione ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale, individuando altresi' le sanzioni per le violazioni delle suddette norme. |
| Art. 7. Accordi e convenzioni
1. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi accordi e convenzioni. 2. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita' e istituzioni culturali e scientifiche italiane e di altri Paesi; a tale fine puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica e stabilire proprie sedi decentrate nei relativi Paesi. |
| Art. 8. Organi
1. Sono organi centrali dell'Universita': a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente del consiglio di amministrazione; c) il rettore; d) il senato accademico; e) il nucleo di valutazione d'Ateneo; f) il collegio dei revisori dei conti; g) il direttore generale. |
| Art. 9. Norme comuni di funzionamento degli organi collegiali
1. Salvo quando sia diversamente disposto, le riunioni degli organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. 2. Salvo diversa disposizione, gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti. |
| Art. 10. Il consiglio di amministrazione - composizione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da sette componenti di cui: a) il legale rappresentante dell'ente promotore Accademica Internazionale Benefit S.r.l. o un suo delegato; b) cinque componenti designati dall'ente promotore Accademia Internazionale Benefit S.r.l., di cui uno scelto su designazione proveniente dal partner diretto privato di maggior rilievo dell'Ateneo; c) un componente, di diritto, nella persona del rettore, nominato ai sensi del successivo art. 11, comma 2, lettera d), del presente statuto. 2. Il consiglio di amministrazione nomina tra i componenti di cui al comma 1, lettere a) e b), il presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita', che lo presiede e lo coordina. 3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno dalla nomina, e possono essere confermati. In caso di dimissioni, decadenza, revoca e/o sostituzione di un consigliere, il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilita' di essere confermato. 4. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio determina la decadenza dalla carica. 5. Assiste alla seduta del C.d.A., con funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale o il direttore generale vicario, ovvero altra persona da questi delegata. 6. Il presidente puo' nominare un vice-presidente, che lo sostituisce nel coordinamento dell'organo in caso di assenza o di impedimento. 7. Alla scadenza del mandato, l'organo di amministrazione dell'ente promotore Accademia Internazionale Benefit S.r.l. attiva le procedure per la nomina del nuovo consiglio, cosi' come attiva le procedure per la nomina anche di un solo o piu' componenti in caso sia necessario procedere all'integrazione del numero dei consiglieri nel corso del mandato. |
| Art. 11. Il consiglio di amministrazione - competenze
1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo cui spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Universita'. Esso svolge attivita' di programmazione e di indirizzo generale dell'Universita' e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualita' delle attivita' istituzionali dell'Ateneo. 2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione: a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita' e provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del conto consuntivo dell'Universita'; c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio e l'afferenza dei corsi di studio ai Dipartimenti; d) nominare il rettore su proposta dell'ente promotore; e) designare, previa acquisizione del parere consultivo del senato accademico: i. i direttori di Dipartimento e i vice-direttori; ii. i coordinatori dei consigli di corso di studio; iii. il direttore della Scuola superiore di orientamento ed alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri; f) designare un rappresentante degli studenti e dei dottorandi all'interno del senato accademico; g) provvedere, acquisito il parere consultivo del senato accademico per le materie di competenza, in ordine alle modifiche del presente statuto; h) approvare, acquisito il parere consultivo del senato accademico per le materie di competenza, i regolamenti di Ateneo; i) deliberare, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di Dipartimento interessati, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla chiamata dei ricercatori, alle assunzioni di CEL di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) e alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca; j) approvare i regolamenti dell'Universita' e le relative modifiche; k) deliberare l'attivazione e l'accreditamento di sedi decentrate, eventualmente anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente; l) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri; m) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e per le procedure di selezione degli assegni e contratti post-doc e di ricerca; n) nominare i membri del nucleo di valutazione di Ateneo e approvare il regolamento di funzionamento; o) deliberare in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina; p) approvare il piano strategico, su proposta del presidente, sentiti il rettore e il direttore generale per gli ambiti di rispettiva competenza; q) approvare il codice etico dell'Universita', stabilendo le sanzioni previste per la sua violazione; r) valutare e deliberare in merito a tutte le proposte di natura accademica e didattica presentate dal rettore, su proposta del senato accademico; s) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi. 3. Il consiglio di amministrazione e' convocato, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti, con un preavviso di almeno otto giorni che in caso di urgenza possono essere abbreviati a due giorni. 4. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito in presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal presidente. Laddove non sia rispettata la formalita' di convocazione, il consiglio e' comunque validamente riunito in caso di presenza della totalita' dei suoi componenti. 5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza, ovvero mediante lo scambio e l'approvazione della bozza di verbale, attraverso l'utilizzo di sistemi che assicurino comunque l'identificazione certa dei partecipanti. In tal caso, il presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente sia il presidente che il segretario. |
| Art. 12. Il presidente del consiglio di amministrazione
1. Il presidente del consiglio di amministrazione e' l'organo di massima rappresentanza dell'Ateneo e: a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b) ha la rappresentanza legale dell'Universita', anche in giudizio; c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta, ove costituita; d) definisce le linee strategiche ed operative per la gestione, la crescita e lo sviluppo dell'Ateneo e propone al rettore e al direttore generale le linee guida e i tempi per la stesura delle parti di competenza del piano strategico; e) garantisce la corretta esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta, salva la competenza delle proposte del rettore, su istanza del senato accademico, in materia di didattica, di ricerca scientifica e di terza missione, che verranno valutate e deliberate dal consiglio di amministrazione; f) ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delegatigli specificamente dal consiglio di amministrazione; g) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, che verranno sottoposti alla ratifica del consiglio medesimo nella prima seduta utile. 2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere piu' anziano per carica e, in caso di parita', di eta'. |
| Art. 13. Il rettore
1. Il rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta dell'ente promotore, tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d), del presente statuto. 2. Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere confermato per un solo ulteriore mandato, fatta salva ogni causa di cessazione anticipata del mandato prevista dalla normativa vigente. 3. Il rettore: a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica ed elabora le proposte in ordine all'attivita' scientifica e didattica da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione; c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; e) presiede il senato accademico; f) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico, che verranno sottoposti alla ratifica del senato stesso nella prima seduta utile; g) nomina i componenti del presidio della qualita' di Ateneo individuando il presidente quale suo delegato; h) contribuisce, congiuntamente al direttore generale e al direttore generale vicario, per le parti di rispettiva competenza, all'elaborazione del piano strategico secondo le linee guida e i tempi indicati dal presidente del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico; i) propone al consiglio di amministrazione la stipula di accordi e convenzioni in materia scientifica e didattica con altri Atenei, enti e soggetti pubblici e privati; j) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorita' disciplinare secondo la normativa vigente; k) adotta il decreto rettorale di nomina del collegio di disciplina di cui all'art. 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 4. Il rettore puo' nominare con proprio decreto tra i professori di ruolo prima fascia e i professori straordinari dell'Universita', un pro-rettore vicario chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza temporanea. Il rettore puo' nominare con proprio decreto uno o piu' pro-rettori individuati tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia e professori straordinari dell'Universita' con deleghe alla didattica, alla ricerca e/o alla terza missione e ad altre materie specificamente individuate. 5. Il rettore puo' altresi' conferire, oltre alle figure di cui al precedente comma 4, l'incarico ad uno o piu' Professori di ruolo o straordinari, di seguire ulteriori e particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti tra le sue competenze. |
| Art. 14. Il senato accademico
1. Il senato accademico e' composto da: a) il rettore, che lo convoca e lo presiede; b) il pro-rettore vicario; c) dai direttori dei Dipartimenti; d) dal direttore scientifico della Scuola superiore; e) da un rappresentante degli studenti e dottorandi dell'Ateneo. 2. In caso di assenza o di impedimento del rettore, il senato accademico e' presieduto dal pro-rettore vicario. In caso di assenza o di impedimento anche del pro-rettore vicario, il senato accademico e' presieduto dal componente con maggiore anzianita' nella carica e, in caso di parita', di eta'. 3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono assegnate dalle norme vigenti e dal presente statuto. In particolare, il senato accademico: a) elabora le proposte in ordine all'attivita' scientifica e didattica dell'Universita' e il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo, da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione; b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita' da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione; c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la chiamata dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, sentiti i Consigli di Dipartimento interessati, da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione; d) esprime parere consultivo per le materie di competenza sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti di Ateneo; e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione; f) stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento; g) puo' contribuire per le materie di competenza, con pareri e proposte, alla definizione del piano strategico; h) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del codice etico che non rientrino nella competenza del collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del rettore; i) esprime un parere consultivo al consiglio di amministrazione circa le proposte di nomina dei direttori e vice-direttori dei Dipartimenti e dei coordinatori dei consigli di corso di studio. 4. Alle adunanze del senato accademico partecipa il direttore generale e/o il direttore generale vicario, ovvero persona dagli stessi delegata, il quale esercita le funzioni di segretario verbalizzante. 5. In caso di giustificato impedimento, il direttore di Dipartimento puo' delegare a partecipare alle sedute del senato accademico il proprio vice-direttore, se nominato. |
| Art. 15. Il nucleo di valutazione di Ateneo
1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo composto da un numero di membri, in prevalenza esterni, determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, scelti e nominati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo. 2. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli organi accademici. Coadiuva e collabora con i suddetti organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attivita' di tutta l'Universita', secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'ANVUR. 3. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e della tutela della privacy. |
| Art. 16. Il collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono stabilite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita', adottato dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 17. Il direttore generale
1. Il direttore generale dell'Universita' e' nominato, con delibera del consiglio di amministrazione che ratifica la proposta del presidente dell'ente promotore Accademia Internazionale Benefit S.r.l. con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza professionale e manageriale. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti. 2. Il direttore generale, per la parte di rispettiva competenza, contribuisce all'elaborazione del piano strategico triennale secondo le linee guida e i tempi indicati dal presidente del consiglio di amministrazione. 3. Al direttore generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo. 4. Il consiglio di amministrazione puo' nominare un direttore generale vicario scelto tra soggetti qualificati, che sostituisce il direttore generale in caso di impedimento o di assenza, ovvero lo affianca nell'espletamento delle sue funzioni. |
| Art. 18. Il collegio di disciplina
1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e ad esprimere in merito parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio. 2. In caso di illeciti commessi dal rettore la titolarita' del potere disciplinare e' in capo al decano dei professori di prima fascia dell'Ateneo. 3. Il collegio di disciplina e' composto da sette componenti effettivi, compreso il presidente, professore di prima fascia, e da tre supplenti ed e' articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori di prima fascia ed e' costituita dal presidente e da due professori di prima fascia. La seconda sezione opera nei confronti dei professori di seconda fascia ed e' costituita dal presidente e da due professori di seconda fascia. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed e' costituita dal presidente e da due ricercatori a tempo indeterminato. 4. I tre componenti supplenti, rappresentati da un professore di prima fascia, da un professore seconda fascia e da un ricercatore a tempo indeterminato, sostituiscono i componenti effettivi, ad eccezione del presidente, in caso di loro impedimento o incompatibilita'. Il presidente in caso di impedimento o incompatibilita' viene sostituito dal decano di Ateneo. 5. Tutti i componenti del collegio di disciplina sono a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno. 6. Ai fini della composizione del collegio, l'elettorato passivo e' costituito da professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo o presso altri Atenei; 7. L'elettorato attivo e' costituito dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo. 8. Le modalita' di svolgimento della procedura elettiva e di funzionamento del collegio sono disciplinate in apposito regolamento. 9. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza semplice dei componenti. 10. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo a corresponsioni di compensi, emolumenti ed indennita'. 11. I componenti del collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. |
| Art. 19. Strutture per la didattica e la ricerca
1. Costituiscono strutture didattiche e di ricerca: a) i Dipartimenti; b) i corsi di studio; c) la Scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri. |
| Art. 20. I Dipartimenti
1. I Dipartimenti sono strutture preposte alla promozione, svolgimento e coordinamento delle attivita' di ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative e delle attivita' di terza missione, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie. 2. L'attivazione e la disattivazione di un dipartimento sono deliberate dal consiglio di amministrazione. Le modalita' di afferenza dei docenti e di funzionamento di ciascun Dipartimento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione. 3. Le attivita' che il Dipartimento svolge per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il supporto degli uffici centrali di Ateneo, sono: a) attivita' didattica, di studio, di ricerca e di terza missione; b) attivita' di formazione. 4. Il Dipartimento opera conformandosi alle indicazioni dell'ANVUR, del nucleo di valutazione di Ateneo e del presidio della qualita' di Ateneo per quanto riguarda gli aspetti di assicurazione della qualita', monitoraggio e valutazione dei risultati. 5. Sono organi dei Dipartimenti: a) il consiglio di Dipartimento; b) il direttore; c) la giunta di Dipartimento. |
| Art. 21. Il consiglio di Dipartimento - composizione
1. Il consiglio di Dipartimento e' composto: a) dal direttore, che lo presiede; b) dai professori e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo, inclusi i professori straordinari, operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento; c) dai rappresentanti dei dottorandi, assegnisti e contrattisti post-doc o di ricerca o titolari di borse di studio dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento, nella misura del 10% dei componenti del consiglio. I rappresentanti sono eletti o designati dai componenti che dovranno rappresentare con le modalita' indicate nel regolamento di funzionamento del Dipartimento di cui all'art. 21, comma 2; d) dalla componente studentesca, nella misura del 10% dei componenti del consiglio. 2. La mancata partecipazione di una o piu' delle componenti c) e d) del comma precedente, ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento. 3. Alle adunanze del consiglio di Dipartimento partecipa, esercitando le funzioni di segretario verbalizzante, una persona delegata dal direttore generale o dal direttore generale vicario. |
| Art. 22. Il consiglio di Dipartimento - competenze
1. Il consiglio di Dipartimento: a) determina i criteri per l'organizzazione del Dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne; b) approva la politica per la qualita' della ricerca del Dipartimento coerentemente con la politica per la qualita' dell'Ateneo; c) approva il piano annuale e triennale di ricerca del Dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dal piano strategico di Ateneo; d) formula proposte in ordine all'attivazione di contratti post-doc o di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio; e) nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di amministrazione, predispone richieste motivate di posti di personale docente nelle aree tematiche di pertinenza, tenendo presenti le necessita' scientifiche e didattiche di sviluppo del Dipartimento; f) delibera sull'utilizzo dei fondi attribuiti al Dipartimento, nei limiti e con le modalita' definite nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; g) programma e organizza annualmente le attivita' didattiche dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, sentiti i consigli di corso di studio interessati, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e in conformita' alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico; h) formula le proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di studio afferenti al Dipartimento; i) formula le proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio afferenti al Dipartimento; j) propone le modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento; k) approva le modifiche dei regolamenti dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento e coerentemente con le indicazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico; l) monitora, anche tramite la commissione paritetica docenti-studenti, l'andamento delle attivita' didattiche dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, producendo la documentazione necessaria per i processi di assicurazione della qualita' e attuando eventuali azioni migliorative; m) promuove iniziative di terza missione volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento delle competenze tecnico-scientifiche, incluse attivita' di formazione professionale e di educazione permanente; n) formula le proposte in ordine alla designazione del direttore e del vice-direttore, da sottoporre al senato accademico che esprimera' parere consultivo al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione; o) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto. |
| Art. 23. Il direttore del Dipartimento
1. Il direttore del Dipartimento e' nominato dal rettore, previa designazione del consiglio di amministrazione a seguito di parere del senato accademico, su proposta del consiglio di Dipartimento, fra i professori di ruolo, ordinari o associati, afferenti al Dipartimento. 2. Il direttore resta in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovato consecutivamente una volta con le stesse procedure. In caso di cessazione anticipata per dimissioni, decadenza o revoca per giusta causa, il direttore verra' sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 1. Il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilita' di essere confermato. 3. Il direttore: a) e' il rappresentante pro tempore del Dipartimento; b) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli organi centrali dell'Ateneo; c) sovrintende al funzionamento generale del Dipartimento ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie, inclusa l'eventuale adozione di provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio di Dipartimento sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva; d) e' membro di diritto del senato accademico. 4. In caso di impedimento temporaneo superiore ai tre mesi, ovvero al fine di essere supportato nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, il direttore puo' proporre al consiglio del Dipartimento la nomina di un vice-direttore, scelto tra i professori di ruolo, ordinari e associati, e professori straordinari dell'Ateneo. La proposta, approvata dal consiglio di Dipartimento, viene sottoposta all'approvazione del senato accademico che esprimera' parere consultivo al consiglio di amministrazione che delibera definitivamente. Il vice-direttore rimane in carica tre anni accademici e comunque sino alla nomina del nuovo direttore e puo' essere confermato. |
| Art. 24. La giunta di Dipartimento
1. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge attivita' istruttoria per le materie di competenza. Essa, inoltre, puo' avere poteri esecutivi su delega del consiglio di Dipartimento. 2. La giunta e' composta dal direttore del Dipartimento, che la presiede, e da un massimo di cinque membri eletti tra i componenti del consiglio di Dipartimento, dal consiglio medesimo. 3. La giunta resta in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovata con le stesse procedure. In caso di dimissioni del direttore, la giunta decade. |
| Art. 25. Scuola superiore di orientamento e di alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri
1. La Scuola superiore di orientamento e di alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri, di seguito denominata «Scuola», programma e realizza corsi ordinari e straordinari di lingua e cultura italiane per stranieri, corsi per docenti di lingua italiana a stranieri ed eroga la certificazione di competenza linguistica italiano L2 (Ce.Co.L.). 2. Per il funzionamento della Scuola l'Universita' si avvale di: a) docenti di lingua italiana per stranieri assunti a tempo indeterminato; b) collaboratori ed esperti linguistici: per i corsi di lingua e cultura italiana requisito indispensabile e' essere di madre lingua italiana. 3. I docenti della Scuola si costituiscono in collegio per la programmazione e la realizzazione dei corsi inerenti alla Scuola medesima. 4. La direzione scientifica del collegio dei docenti e' affidata dal consiglio di amministrazione a un professore universitario di ruolo di prima fascia o di seconda fascia dell'Universita', coadiuvato da un vice-direttore, scelto tra i componenti del collegio. Entrambi durano in carica tre anni accademici e possono essere immediatamente rieletti una sola volta. 5. Il direttore amministrativo della Scuola e' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari e dell'efficienza e del buon funzionamento di tutte le attivita' erogate dalla Scuola. 6. In ordine alla programmazione dei corsi di competenza del collegio dei docenti, esso delibera nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento didattico dell'Universita' e formula proposte e pareri da sottoporre all'esame del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 7. L'assolvimento di compiti didattici integrativi in seno ai corsi attivati presso i Dipartimenti, concernenti attivita' di tutoraggio ed esercitazioni per l'apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri, o di tirocinio anche da parte degli studenti italiani, e' svolto per incarico, in via prioritaria, dal personale di cui alla lettera a) del precedente secondo comma; detto incarico e' attribuito sulla base di criteri prefissati dal consiglio di Dipartimento e recepiti da apposita delibera del consiglio di amministrazione. 8. I collaboratori e gli esperti linguistici, di cui alla lettera b) del precedente secondo comma, in possesso del diploma di laurea conseguito in Italia o di titolo universitario straniero, adeguati alle funzioni da svolgere, e dotati di sperimentata qualificazione e competenza, sono assunti dopo idonea selezione pubblica. 9. La selezione, le modalita' di svolgimento delle attivita', la verifica dei risultati connessi all'attivita' predetta, il trattamento economico sono definiti dal regolamento generale e dal regolamento specifico. 10. La Scuola, equiparata ai Dipartimenti, e' dotata di autonomia gestionale. Le attivita' sono coordinate dal direttore scelto ai sensi del precedente quarto comma e nominato dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 26. Commissione paritetica docenti-studenti
1. Cosi' come previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ciascun Dipartimento e' istituita una commissione paritetica docenti-studenti, disciplinata da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione. 2. La partecipazione al predetto organo non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. |
| Art. 27. I corsi di studio
1. L'Ateneo, anche d'intesa con altre Universita', istituisce le seguenti tipologie di corsi di studio: a) corsi di laurea e di laurea magistrale; b) corsi di dottorato; c) scuole di specializzazione; d) master di I e II livello; e) corsi di formazione finalizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Ciascuno dei corsi delle tipologie a), b) e c) afferisce a un Dipartimento. I corsi di tipologia d) o e) possono afferire a un Dipartimento oppure essere gestiti e organizzati dall'Ateneo. L'afferenza di un corso di studio a un Dipartimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione. 2. I corsi di studio sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti didattici allegati al regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici dei corsi di studio, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Ogni corso di laurea o laurea magistrale e' gestito da un consiglio di corso di studio. Con delibera del consiglio di amministrazione puo' essere stabilito che un unico consiglio di corso di studi gestisca un insieme di piu' corsi di laurea o di laurea magistrale, affini dal punto di vista didattico-formativo, anche appartenenti a livelli diversi. 4. Per ogni consiglio di corso di studio viene nominato: a) un coordinatore. b) un gruppo di gestione dell'assicurazione della qualita' (Gruppo AQ); 5. Le modalita' di funzionamento di ciascun consiglio di corso di studio, inclusa la composizione e le funzioni del gruppo AQ, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere consultivo del senato accademico, fermo restando che il gruppo AQ deve prevedere sia una rappresentanza docente sia una rappresentanza studentesca. |
| Art. 28. Il consiglio di corso di studio - composizione
1. Il consiglio di corso di studio e' composto: a) dal coordinatore, che lo presiede; b) dai professori o ricercatori dell'Ateneo, inclusi i professori straordinari, che svolgono attivita' didattica in uno dei corsi di laurea o laurea magistrale gestiti dal consiglio; c) dai docenti a contratto titolari di un incarico d'insegnamento all'interno di almeno uno dei corsi di laurea o laurea magistrale gestiti dal consiglio; d) dalla componente studentesca del gruppo AQ. 2. Alle adunanze del consiglio di corso di studi partecipa, esercitando le funzioni di segretario, una persona delegata dal direttore generale o dal direttore generale vicario. |
| Art. 29. Il consiglio di corso di studio - competenze
1. Il consiglio di corso di studio: a) organizza e coordina le attivita' formative richieste dai corsi di studio gestiti; b) promuove la flessibilita' e l'interdisciplinarita' dei curriculum attivati in coerenza con le richieste provenienti dal mondo del lavoro e mediante l'istituzione di comitati di indirizzo permanenti costituiti dalla componente accademica e da portatori di interesse esterni al sistema universitario, anche internazionali; c) assicura la coerenza delle attivita' formative erogate con gli obiettivi formativi programmati al fine di preparare profili culturali e professionali adeguati agli sbocchi occupazionali previsti; d) esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti iscritti ai corsi di studio gestiti; e) delibera, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento di studi o altre attivita' pregresse e di titoli conseguiti; f) avanza proposte ai Dipartimenti interessati riguardanti la programmazione didattica dei corsi di studio gestiti e la copertura delle relative attivita' formative; g) monitora, anche attraverso il gruppo AQ, l'andamento delle attivita' didattiche, i risultati conseguiti e la funzionalita' dei servizi didattici disponibili, producendo la documentazione necessaria per i processi di AQ e proponendo eventuali azioni migliorative; h) formula ai Dipartimenti interessati proposte e pareri relativi a modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti dei corsi di studio gestiti; i) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. |
| Art. 30. Il coordinatore del consiglio di corso di studio
1. Il coordinatore del consiglio di corso di studio e' nominato dal rettore, previa designazione del consiglio di amministrazione a seguito di parere del senato accademico, su proposta del consiglio di corso di studio, fra i professori ordinari, associati e straordinari e i ricercatori facenti parte del consiglio interessato. 2. Il coordinatore resta in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovato consecutivamente una volta con le stesse procedure. In caso di cessazione anticipata per dimissioni, decadenza o revoca per giusta causa, il coordinatore verra' sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 1. Il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilita' di essere confermato. 3. Il coordinatore: a) convoca e presiede il consiglio di corso di studio, coordinandone l'attivita' e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni; b) adotta provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva; c) sovrintende alle attivita' dei corsi di studio gestiti dal consiglio e vigila sul regolare svolgimento delle stesse; d) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. |
| Art. 31. I dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master e corsi di formazione
1. L'organizzazione, l'afferenza, la composizione degli organi con le relative modalita' di formazione, il funzionamento e la gestione dei corsi di studio delle tipologie b), c), d) ed e) di cui all'art. 27, comma 1, sono disciplinate in conformita' alla normativa vigente e a quanto stabilito nei relativi regolamenti di Ateneo e nei regolamenti dei singoli corsi. |
| Art. 32. Corpo docente e ricercatore
1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. 2. I corsi della Scuola superiore di orientamento e di alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri sono impartiti dai docenti di lingua italiana per stranieri e da collaboratori ed esperti linguistici, nonche' da esperti mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. 3. Per il reclutamento, l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e di quiescenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, si applicano le disposizioni legislative e i regolamenti vigenti in materia per le Universita' statali, nonche' quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 33. Personale tecnico amministrativo
1. L'Ateneo valorizza le competenze e le capacita' del personale tecnico amministrativo e riconosce l'impegno e il merito al fine di favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e il pieno sviluppo dei rispettivi profili professionali. 2. L'Ateneo favorisce l'aggiornamento e la formazione continua di tutto il personale tecnico amministrativo. 3. L'Ateneo promuove interventi atti a garantire il benessere lavorativo e la piena realizzazione individuale. |
| Art. 34. Liquidazione e devoluzione
1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Universita' cessi le sue attivita', si procedera' alla liquidazione del patrimonio residuo secondo le norme previste dal codice civile. 2. I beni che residueranno, una volta esaurita la liquidazione, saranno devoluti, ai sensi dell'art. 31 c.c., all'ente promotore Accademia Internazionale Benefit S.r.l.; ove cio' non sia possibile, sara' devoluto ad altro ente da quest'ultimo indicato sentita l'autorita' tutoria e salva altra destinazione imposta dalla legge. 3. Nel caso di trasformazione dell'Universita' dalla sua attuale forma a quella di societa' di capitali, si applichera' l'art. 2500-octies u.c. c.c., e le azioni o quote saranno assegnate all'ente promotore Accademia Internazionale Benefit S.r.l. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, qualora l'Ateneo venga soppresso o si estingua ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori di ruolo e a tempo determinato e' garantito dal Ministero dell'universita' e della ricerca «il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria». |
| Art. 35. Insediamento del nuovo consiglio di amministrazione
1. In prima applicazione, successivamente all'approvazione del presente statuto da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca e alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'ente promotore Accademia Internazionale Benefit S.r.l. nomina i componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) e il soggetto di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) provvede alla prima convocazione dell'organo. |
| Art. 36. Entrata in vigore e pubblicita'
1. Il presente statuto entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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