Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2024 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 11 dicembre 2024
Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, alle procure presso la Corte dei conti per le richieste di formalita' connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale.


IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite nell'interesse dello Stato;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in particolare gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;
Visto il decreto 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;
Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dai direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, ed in particolare l'art. 9, il quale prevede, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, che l'ulteriore estensione delle procedure telematiche e' attuata con successivi provvedimenti dei direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia;
Visto il provvedimento interdirigenziale 17 novembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2009, concernente l'estensione delle procedure telematiche ad altri pubblici ufficiali;
Visto il provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2010, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale e' stato attivato, a titolo sperimentale, il regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;
Visto il provvedimento interdirigenziale 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2012, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale il regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari e' stato esteso, per i notai, a tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 (nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 marzo 2014, n. 59). Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
Visto il provvedimento interdirigenziale 10 marzo 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2014, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero della giustizia, recante l'estensione ad altri soggetti del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari e la restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 2015, recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici;
Visto il provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2016, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero della giustizia, recante l'approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di voltura catastale;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, con il quale e' stato approvato il Codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli articoli 73 e seguenti del citato codice ai sensi dei quali il pubblico ministero contabile puo' esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al Libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile, relativamente a beni immobili del debitore;
Vista la determinazione n. 407 del 9 settembre 2020, con la quale l'Agenzia per l'Italia digitale ha adottato le «Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici», nonche' la determinazione n. 371 del 17 maggio 2021 che ha posticipato la data di entrata in vigore delle linee guida e relativi allegati al 1° gennaio 2022;
Ritenuto opportuno estendere le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ivi compreso il regime della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, alle procure presso la Corte dei conti per le richieste di formalita' connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale;

Dispongono:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) «servizio telematico»: il sistema informatico che consente la trasmissione e la ricezione del modello unico informatico per l'esecuzione degli adempimenti immobiliari di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
b) «modello unico informatico»: il modello informatico contenente le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonche' le informazioni per il pagamento dei tributi, ove previsti, dovuti in base all'autoliquidazione, relativamente agli atti per i quali e' utilizzato il servizio telematico;
c) «procure contabili»: la Procura generale e le procure regionali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;
d) «responsabili del servizio»: le persone fisiche, individuate all'interno delle procure contabili, abilitate dall'Agenzia delle entrate ad utilizzare il servizio telematico per le richieste di formalita' connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale e ad amministrare i profili di accreditamento degli utenti per l'utilizzo del servizio medesimo;
e) «utenti»: le persone fisiche, individuate all'interno delle procure contabili dal responsabile del servizio e da questo abilitate ad utilizzare il servizio telematico.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle procure contabili che intendono avvalersi, in via facoltativa, del servizio telematico per la trasmissione delle formalita' connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale.
 
Art. 3

Abilitazione al servizio telematico

1. Ai fini di cui all'art. 2, la Corte dei conti, tramite il competente Procuratore generale ovvero altro soggetto munito di idonei poteri, richiede all'Agenzia delle entrate l'abilitazione ad avvalersi del servizio telematico indicando uno o piu' responsabili del servizio. Con le medesime modalita' e' richiesta la modifica o la revoca.
2. L'Agenzia delle entrate, verificata l'ammissibilita' e la regolarita' della richiesta, registra la Corte dei conti, con il corrispondente codice fiscale, tra i soggetti accreditati al servizio telematico e abilita i relativi responsabili del servizio all'utilizzo dello stesso e all'amministrazione dei profili di accreditamento per gli utenti, dandogliene comunicazione per via telematica.
3. I responsabili del servizio e gli utenti sono abilitati all'utilizzo del servizio telematico nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
 
Art. 4

Accesso e utilizzo del servizio telematico

1. Le procure contabili, previo accesso all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, possono avvalersi del servizio e trasmettere, in regime di facoltativita', per via telematica in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le richieste di formalita' connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale, ivi compreso il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, secondo le modalita' di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, in quanto compatibili.
2. Il titolo trasmesso telematicamente e' integralmente predisposto con strumenti informatici e con l'impiego della firma digitale, nel rispetto delle norme sull'autenticazione degli atti informatici.
 
Art. 5

Restituzione per via telematica
del certificato di eseguita formalita'

1. Per tutte le formalita' trasmesse per via telematica nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il certificato di eseguita formalita' e' sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico.
 
Art. 6

Specifiche tecniche

1. Per la trasmissione telematica delle formalita' e dei titoli di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016.
 
Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali necessario a consentire l'espletamento di tutte le formalita' trasmesse per via telematica nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, avviene ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento UE, al solo fine di dare esecuzione ai compiti di interesse pubblico e di esercitare i pubblici poteri di cui agli articoli 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato dalle procure contabili per le finalita' di cui al presente provvedimento e' da intendersi autonomo rispetto alle operazioni di trattamento effettuate dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle attivita' di sua competenza.
Le procure contabili sono pertanto tenute all'assolvimento degli obblighi di correttezza e legittimita' del trattamento dei dati personali per tutto quanto attiene alla predisposizione degli atti relativi a diritti sugli immobili ed ai conseguenti adempimenti di trascrizione, iscrizione, annotazione degli stessi, nonche' alla trasmissione dei titoli per via telematica all'Agenzia.
3. L'Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale e' affidata la gestione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, per questo designata responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE.
4. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dal modello unico informatico e dagli atti ad esso allegati trasmessi telematicamente dalle procure contabili, riguardano le parti interessate dal provvedimento, e possono, in taluni casi, comprendere anche categorie particolari di dati personali (art. 9 del regolamento UE) o essere relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 del regolamento UE), ove questi dati siano indispensabili ai fini della formalita'.
I dati personali dei responsabili del servizio e degli utenti verranno trattati dall'Agenzia delle entrate esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all'utilizzo del servizio telematico e degli obblighi legali correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
5. Le procure contabili sono tenute al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno, tra l'altro, trasmettere all'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento telematico unicamente informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione degli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.
6. L'Agenzia delle entrate tratta i dati personali ad essa trasmessi in conformita' a quanto indicato dal regolamento UE 679/2016 e dal codice della protezione dei dati personali, nonche' dall'eventuale ulteriore disciplina applicabile al trattamento. Nel rispetto del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento UE, l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione, nonche' di tenuta dei registri di pubblicita' immobiliare.
7. Nel rispetto del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento UE, la trasmissione del modello unico informatico e degli atti ad esso allegati viene effettuata direttamente a cura delle procure contabili che operano avvalendosi di responsabili preventivamente abilitati, mediante il servizio predisposto da Agenzia delle entrate.
8. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati e' pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Sul trattamento dei dati personali relativo al processo rappresentato e' stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento UE.
 
Art. 8

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2024

Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
Ruffini

Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
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