Gazzetta n. 297 del 19 dicembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2024, n. 196
Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2024, n. 78, recante «Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia», e, in particolare, gli articoli 2 e 2-bis;
Informate le organizzazioni sindacali di settore;
Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato, prevista dall'articolo 2-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 92 del 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche alle tabelle allegate al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

1. La tabella B) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto;
2. La tabella C) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
3. La tabella E) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamentiper la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riportano gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18
e19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999, S.O. n. 163:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.- 3.
Omissis
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis.- 6. Omissis.»
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene
conferito in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di
coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti
degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.»
«Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di grazia
e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di ministro della
giustizia e ministero della giustizia.
2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e
i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle
leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e
i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria:
gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita'
relative alle competenze del ministro in ordine ai
magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel
settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria:
gestione amministrativa del personale e dei beni della
amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei
compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile:
svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero
della giustizia in materia di minori e gestione
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;
d-bis) servizi per la transizione digitale della
giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
gestione dei processi e delle risorse connessi alle
tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della
innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e
analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi
all'amministrazione della giustizia; attuazione delle
procedure di raccolta dei dati e della relativa
elaborazione statistica secondo criteri di completezza,
affidabilita', trasparenza e pubblicita'; monitoraggio
dell'efficienza del servizio giustizia con particolare
riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari;
coordinamento della programmazione delle attivita' della
politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.
3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare
l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi
connessi all'amministrazione della giustizia, anche se
raccolti dagli uffici giudiziari.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano
salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.»
«Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a cinque, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo.»
«Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici
di diretta collaborazione con il ministro ed ai
dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni
ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori
universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai
medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti
estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti
all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della
giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche
esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere
preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.»
«Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei
magistrati collocati fuori dal ruolo organico della
magistratura e destinati al Ministero non deve superare le
65 unita'.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n.112.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 giugno 2015, n. 84, recante: «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione
degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno
2015.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 maggio 2024, n. 78, recante: «Regolamento recante
modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 88» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2024.
- Si riportano gli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge
4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia
penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale
del Ministero della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112:
«Art. 2 (Assunzione di dirigenti penitenziari). - 1.
Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria e al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi di
efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee
progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la
dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario
e' aumentata di venti unita' di dirigente penitenziario.
2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e' autorizzato a
bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali
pubbliche da espletare con le medesime modalita' previste
dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5
maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, e ad assumere a tempo
indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie
dei concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore
del presente decreto, un corrispondente contingente fino a
un massimo di venti unita' di personale dirigenziale
penitenziario in aggiunta alle ordinarie facolta'
assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste
dalla normativa vigente.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzato
lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per
esami per l'accesso alla carriera dirigenziale
penitenziaria, di cui al citato decreto direttoriale del
Ministero della giustizia 5 maggio 2020, anche in deroga al
piano dei fabbisogni di personale vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa nel limite di euro
852.417 per l'anno 2024, di euro 1.837.717 per l'anno 2025,
di euro 2.132.281 per l'anno 2026, di euro 2.157.962 per
l'anno 2027, di euro 2.183.644 per l'anno 2028, di euro
2.209.326 per l'anno 2029, di euro 2.235.007 per l'anno
2030, di euro 2.260.689 per l'anno 2031, di euro 2.286.371
per l'anno 2032, di euro 2.312.053 per l'anno 2033, di euro
2.337.734 per l'anno 2034 e di euro 2.363.416 annui a
decorrere dall'anno 2035, di cui euro 76.000 per l'anno
2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le
spese di funzionamento. Per l'espletamento delle procedure
concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per
l'anno 2024.
5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede, quanto a
euro 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui
all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2023, n. 112, e, quanto ad euro 1.837.717 per l'anno 2025
ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.»
«Art. 2-bis (Aumento della dotazione organica del
personale dirigenziale penitenziario). - 1. Per il compiuto
svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate
all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento
dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica
del personale dirigenziale penitenziario e' aumentata di 1
unita' di dirigente generale penitenziario, con decorrenza
non anteriore al 1° ottobre 2024.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 59.338 per l'anno
2024, euro 237.351 per l'anno 2025, euro 238.371 per l'anno
2026, euro 241.433 per l'anno 2027, euro 242.454 per l'anno
2028, euro 245.515 per l'anno 2029, euro 246.536 per l'anno
2030, euro 249.598 per l'anno 2031, euro 250.618 per l'anno
2032, euro 253.680 per l'anno 2033 ed euro 254.700 annui a
decorrere dall'anno 2034.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a
euro 59.338 per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e,
quanto a euro 237.351 per l'anno 2025 e a euro 254.700
annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
4. All'adeguamento delle tabelle concernenti la
dotazione organica del personale dirigenziale
penitenziario, allegate al regolamento di organizzazione
del Ministero della giustizia, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.
84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da adottare, entro il 31 dicembre 2024, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Su tale decreto di natura
regolamentare il Presidente del Consiglio dei ministri ha
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.».

Note all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 giugno 2015, n. 84, si veda nelle note alle
premesse.
 
Allegato I
(articolo 1, comma 1)

«Tabella B
(articolo 16, comma 3)
Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
1) Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (sede Torino);
2) Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol (sede Padova);
3) Lombardia (sede Milano);
4) Emilia-Romagna (sede Bologna);
5) Toscana (sede Firenze);
6) Lazio, Abruzzo e Molise (sede Roma);
7) Campania (sede Napoli);
8) Puglia, Basilicata (sede Bari);
9) Calabria (sede Catanzaro);
10) Sicilia (sede Palermo);
11) Sardegna (sede Cagliari);
12) Umbria, Marche (sede Perugia).»
 
Allegato II
(articolo 1, comma 2)

«Tabella C

Ministero della giustizia

Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale 
===================================================================== | Qualifiche dirigenziali - | | | carriera amministrativa  | Dotazione organica | +===========================================+=======================+ |Dirigenti 1^ fascia   | 22| +-------------------------------------------+-----------------------+ |Dirigenti 2^ fascia  | 395*| +-------------------------------------------+-----------------------+ |Totale Dirigenti  | 417| +-------------------------------------------+-----------------------+

===================================================================== | Qualifiche dirigenziali - | | | carriera penitenziaria  | Dotazione organica | +===========================================+=======================+ |Dirigenti generali penitenziari  | 19| +-------------------------------------------+-----------------------+ |Dirigenti penitenziari  | 372| +-------------------------------------------+-----------------------+ |Totale Dirigenti | 391| +-------------------------------------------+-----------------------+

* di cui 40 assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
»
 
Allegato III
(articolo 1, comma 3)

«Tabella E)

Ministero della giustizia

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Dotazione organica complessiva del personale amministrativo
===================================================================== | Qualifiche dirigenziali |Dotazione organica| +================================================+==================+ |Dirigenti penitenziari | | +------------------------------------------------+------------------+ |Dirigenti generali penitenziari  | 18| +------------------------------------------------+------------------+ |Dirigenti istituti penitenziari  | 320| +------------------------------------------------+------------------+ |Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa  | 29| +------------------------------------------------+------------------+ |Totale Dirigenti  | 367| +------------------------------------------------+------------------+

===================================================================== | Aree  |Dotazione organica| +================================================+==================+ |Area Funzionari  | 2.319| +------------------------------------------------+------------------+ |Area Assistenti  | 2.377| +------------------------------------------------+------------------+ |Area operatori  | 93| +------------------------------------------------+------------------+ |Totale aree  | 4.789| +------------------------------------------------+------------------+ |Totale complessivo  | 5.156| +------------------------------------------------+------------------+

»
 
Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Alla individuazione nonche' alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria interessati dal processo di riorganizzazione, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia relativi ai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria interessati dal processo di riorganizzazione, dovranno concludersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, fino alla definizione delle procedure di cui al primo periodo rimangono fermi gli incarichi dirigenziali relativi alle strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e interessate dal processo di riorganizzazione.

Note all'art. 2:
- Per l'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, e per l'articolo 4 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, si si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 3

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2024

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro della giustizia
Nordio

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3121