Gazzetta n. 297 del 19 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 novembre 2024
Programma del corso formativo e modalita' di svolgimento dell'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, l'articolo 39 cosi' come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto e, in particolare, gli articoli 27-bis e 29-bis;
Visto il comma 5 dell'art. 29-bis del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, ai sensi del quale «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:
a) le materie e le modalita' di svolgimento del corso formativo;
b) l'oggetto e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
c) i quiz e le modalita' di svolgimento della prova di idoneita' finale;
d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneita' finale;
f) le modalita' di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti.»;
Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione alle disposizioni di cui all'dell'art. 29-bis, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto costituisce attuazione dell'art. 29-bis, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente decreto, si rinvia alla disciplina delle patenti nautiche di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 10 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 232 del 28 settembre 2021, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 luglio 2024, n. 124, in quanto applicabili.
 
Allegato A

Programma di esame per il conseguimento
delle patenti nautiche di categoria D, tipo D1

1. Teoria dello scafo.
1.1 Nomenclatura delle parti principali dello scafo.
1.2. Effetti evolutivi dell'elica e del timone. Elementi di stabilita' dell'unita'.
2. Motori.
Elementi di funzionamento dei sistemi di propulsione a motore. Irregolarita' e piccole avarie che possono prevedere un intervento non specialistico. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantita' residua di carburante.
3. Sicurezza della navigazione.
3.1 Uso degli estintori. Rischi derivanti dalla conduzione dell'unita' sotto l'influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3.2 Norme di sicurezza per la navigazione diurna entro sei miglia di distanza dalla costa, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio in relazione alla navigazione effettivamente svolta e alla navigazione in solitario. Prevenzione degli incendi. Tipi di visite e loro periodicita'. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio, collisione, falla, incaglio, uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'unita'. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio.
4. Manovre e condotta.
4.1 Precauzioni all'ingresso e all'uscita dei porti, per la navigazione in prossimita' della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attivita' nautiche (nuoto, sci nautico, pesca subacquea, ecc.). Velocita' consentite.
4.2 Ormeggio, disormeggio, ancoraggio.
4.3 Manovre.
5. COLREG.
Nei limiti delle competenze necessarie alla navigazione diurna entro sei miglia di distanza dalla costa: norme per evitare collisioni e abbordi in mare, fanali luminosi e segnali diurni. Segnalamenti marittimi e norme di circolazione nelle acque interne.
6. Meteorologia.
Nozioni di meteorologia, nei limiti delle competenze necessarie alla navigazione diurna entro sei miglia di distanza dalla costa.
7. Navigazione.
Nozioni di navigazione stimata: tempo, spazio e velocita'. Prora e rotta. Effetto del vento e della corrente sul moto dell'unita':
concetto di deriva e scarroccio. Pubblicazioni nautiche: Portolano.
8. Normativa diportistica e ambientale:
a) poteri, doveri e responsabilita' del comandante;
b) documenti da tenere a bordo delle unita' da diporto;
c) elementi sulla disciplina delle attivita' balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea
d) elementi normativi sulla protezione dell'ambiente marino e sulle aree marine protette.
8.1 Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto, nei limiti della navigazione diurna entro sei miglia di distanza dalla costa:
a) codice della nautica da diporto, regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;
b) ordinanze delle Autorita' marittime o della navigazione interna locali.
9. Esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a motore.
Durante le esercitazioni il candidato dimostra di saper condurre l'unita' a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacita' e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio e al disormeggio dell'unita', utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare. Nodi: gassa d'amante, nodo parlato, nodo di bitta, nodo di bozza.
 
Allegato B

Prova di idoneita' finale - Quiz

Distribuzione dei quesiti secondo
i temi previsti dal programma di esame
===================================================================== | Temi | Numero quesiti | +================================================+==================+ | Teoria dello scafo | 1 | +------------------------------------------------+------------------+ | Motore | 2 | +------------------------------------------------+------------------+ | Sicurezza | 3 | +------------------------------------------------+------------------+ | Manovre e condotta | 2 | +------------------------------------------------+------------------+ | Colreg e segnalamento marittimo | 2 | +------------------------------------------------+------------------+ | Meteorologia | 1 | +------------------------------------------------+------------------+ | Navigazione | 1 | +------------------------------------------------+------------------+ | Normativa diportistica e ambientale | 3 | +------------------------------------------------+------------------+ | Totale | 15 | +------------------------------------------------+------------------+

 
Allegato C
Attestazione delle esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a
motore

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Modello di verbale del corso formativo

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Programma di esame

1. Il programma di esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, e' stabilito in allegato A.
 
Art. 3

Corso formativo

1. Ai sensi dell'allegato II del decreto n. 142/2023 e dell'allegato I del decreto n. 124/2024, il corso formativo per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, consta di una fase di insegnamento teorico e di una fase di esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore.
2. L'insegnamento teorico ha una durata complessiva di almeno cinque ore, organizzato in lezioni frontali con frequenza obbligatoria in presenza di durata non superiore a due ore giornaliere. Le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore hanno una durata di almeno cinque ore non consecutive.
3. Ad entrambe le attivita' di formazione il candidato si presenta munito di un documento di identita' o di riconoscimento in corso di validita'.
4. Eventuali assenze del candidato a lezioni teoriche frontali o ad esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore sono recuperate secondo le medesime modalita' didattiche.
 
Art. 4

Esercitazioni pratiche di navigazione
e manovra a motore

1. Le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovra a motore per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, sono svolte su unita' da diporto di lunghezza minima di 5,90 metri con propulsione a motore di potenza superiore a 30 kW, iscritte nell'ATCN, ovvero nei registri delle imbarcazioni da diporto. E' consentito l'utilizzo di unita' da diporto di bandiera comunitaria solo se iscritte in un pubblico registro comunitario.
2. Le unita' di cui al comma 1 hanno a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste per la navigazione entro sei miglia di distanza dalla costa di cui all'allegato V del decreto n. 146/2008 e sono oggetto di polizza di assicurazione per responsabilita' civile, dotata di apposita clausola che estende la copertura assicurativa alle lesioni a persone e ai danni alle cose causate dallo svolgimento di attivita' d'esame.
3. Le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovra a motore si svolgono in mare o in laghi o in specchi acquei navigabili dichiarati idonei dalla locale autorita' competente, secondo il programma di cui all'allegato A, e sono attestate secondo il modello di cui all'allegato C.
 
Art. 5

Prova di idoneita' finale

1. A conclusione del corso formativo di cui all'art. 3, il candidato affronta la prova di idoneita' finale di cui all'art. 29-bis, commi 1 e 2, del decreto n. 146/2008.
2. La prova di idoneita' finale e' costituita da quindici quesiti, selezionati nell'ambito delle materie indicate nel programma di esame di cui all'allegato A, secondo lo schema di distribuzione di cui all'allegato B. Per ciascun quiz sono proposte tre risposte, di cui una sola esatta.
3. La prova e' superata se il candidato fornisce almeno dodici risposte esatte nel tempo massimo di trenta minuti. La risposta omessa o espressa e poi corretta equivale a risposta errata.
 
Art. 6

Disposizioni procedimentali

1. Prima dell'inizio di ciascun corso formativo e delle esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a motore, la scuola nautica, il consorzio tra scuole nautiche o il centro di istruzione per la nautica presenta ad una delle autorita' competenti per territorio al rilascio delle patenti nautiche di cui all'art. 28 del decreto n. 146/2008 comunicazione dell'inizio delle attivita' formative, comprensiva delle generalita' e del codice fiscale dei partecipanti e dei rispettivi certificati medici di idoneita' al conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1.
2. La comunicazione e' presentata, anche con modalita' telematica, su carta intestata della scuola nautica, del consorzio tra scuole nautiche o del centro di istruzione per la nautica. Sulla carta intestata e' apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00 debitamente annullata, o alla comunicazione e' allegata la ricevuta del pagamento effettuato tramite portale PagoPA.
3. Copia della comunicazione, munita di numero di protocollo e di visto dell'autorita' alla quale e' stata presentata, costituisce, per i candidati ivi elencati, autorizzazione ad effettuare le esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a motore, purche' sia presente a bordo l'istruttore pratico della scuola nautica, del consorzio tra scuole nautiche o del centro di istruzione per la nautica. Per ogni singolo candidato, l'autorizzazione ha validita' fino all'archiviazione della sua posizione amministrativa.
4. Per ciascun corso formativo, la scuola nautica, il consorzio tra scuole nautiche o il centro di istruzione per la nautica predispone apposito verbale secondo il modello di cui all'allegato D, datato e numerato progressivamente, recante l'elenco degli iscritti al corso formativo, debitamente identificati, i numeri delle relative domande di iscrizione al registro della scuola nautica, del consorzio tra scuole nautiche o del centro di istruzione per la nautica, l'identificativo dei quiz selezionati dal database di cui all'art. 9 e l'esito della prova di idoneita' finale per ogni singolo candidato.
5. Nel luogo, giorno e ora comunicati dalla scuola nautica, dal consorzio tra scuole nautiche o dal centro di istruzione per la nautica per lo svolgimento della prova di idoneita' finale, il candidato si presenta munito di documento di identita' o di riconoscimento in corso di validita'.
6. Il verbale di idoneita' finale, sottoscritto dal legale rappresentante della scuola nautica, del consorzio tra scuole nautiche o del centro di istruzione per la nautica e' trasmesso, anche con modalita' telematica, unitamente all'attestazione dell'effettuazione delle esercitazioni pratiche, all'autorita' di cui al comma 1.
7. All'esito positivo della prova di idoneita' finale, l'autorita' di cui al comma 1 verifica il possesso dei requisiti morali dei candidati idonei ai sensi dell'art. 37 del decreto n. 146/2008 e, se del caso, provvede al rilascio della patente nautica entro 15 giorni dalla ricezione dei documenti giudiziali, previo il pagamento dei diritti previsti.
 
Art. 7

Vigilanza e verifica

1. Le scuole nautiche, i consorzi tra scuole nautiche e i centri di istruzione per la nautica comunicano, anche con modalita' telematica, all'autorita' di cui all'art. 6, comma 1, nonche' alla provincia, alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competenti per territorio, luogo, giorno e ora di svolgimento del corso formativo e dell'esame di idoneita' finale, i nominativi dei partecipanti, nonche' il collegamento di accesso in video conferenza per finalita' di vigilanza e di verifica a campione.
2. Le autorita' di cui al comma 1 accedono in qualunque momento all'aula dove si svolgono le lezioni frontali teoriche per verificare l'identita' e la presenza dei candidati, la modalita' di svolgimento della lezione teorica frontale e l'effettiva erogazione e regolarita' della prova di idoneita' finale a quiz.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il collegamento da remoto e' ad accesso libero e immediato e non subordinato ad accettazione da parte del soggetto erogatore.
 
Art. 8

Candidati privatisti

1. Ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3, del decreto n. 146/2008, i candidati privatisti, in possesso dell'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore rilasciato da una scuola nautica o un consorzio tra scuole nautiche, presentano istanza di ammissione alla prova di idoneita' finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, all'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio.
2. Il procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica di categoria D, tipo D1, e' analogo a quello previsto per il conseguimento della patente nautica di categoria A a motore con abilitazione alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa.
 
Art. 9

Gestione informatizzata
della prova d'idoneita' finale

1. Si rinvia al disposto di cui all'art. 10 del decreto 10 agosto 2021.
 
Art. 10

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2024

Il Ministro: Salvini