Gazzetta n. 297 del 19 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 dicembre 2024
Criteri per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale previo rilascio di idonea garanzia.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto, in particolare, l'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai casi in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto siano previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e, per tale motivo, essi siano adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'art. 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, di attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che modifica l'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungendo, in fine, le previsioni secondo cui:
il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 e, in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai sensi del presente comma;
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale puo' assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Criteri di accesso al ruolo di rappresentante fiscale

1. I soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, possono assumere il ruolo di rappresentante fiscale, di cui all'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previo rilascio di una idonea garanzia secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4.
2. I requisiti soggettivi di cui al comma 1 sono attestati dal soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale mediante dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, presentata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto medesimo.
3. La garanzia di cui al comma 1 e' prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni in favore del direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale. La garanzia e' consegnata di persona presso la medesima Direzione provinciale.
4. I riferimenti dei rappresentanti fiscali che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 e che, ove richiesto dal presente decreto, hanno prestato l'idonea garanzia, possono essere consultati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.
 
Art. 2

Oggetto e caratteristiche della garanzia

1. Il valore massimale minimo della garanzia di cui all'art. 1 e' determinato in relazione al numero dei soggetti rappresentati.
2. Le obbligazioni del rappresentante fiscale, che derivano dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, sono garantite per il seguente valore massimale minimo:
a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano piu' di mille soggetti.
3. In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore di cui al comma 2, il rappresentante fiscale presta la garanzia con il nuovo valore massimale minimo, presentando la relativa documentazione alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale.
4. Per i soggetti che assumono una sola rappresentanza, ai fini dell'acquisizione del ruolo di rappresentante fiscale, e' considerata idonea la sola presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2.
 
Art. 3

Durata della garanzia

1. La garanzia di cui all'art. 1 deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale. Ai fini di cui al primo periodo, il ruolo di rappresentante fiscale si intende assunto a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 3, la nuova garanzia deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
3. Decorso il termine minimo di quarantotto mesi previsto dai commi 1 e 2, la garanzia non deve essere ripresentata, fatto salvo il caso di cui all'art. 2, comma 3.
 
Art. 4

Regime transitorio

1. I soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 5, gia' operano come rappresentanti fiscali ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro sessanta giorni decorrenti dalla medesima data, attestano, ai sensi dell'art. 1, comma 2, il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e prestano idonea garanzia con le modalita' di cui al presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1, la garanzia e' prestata con le modalita' previste dagli articoli 1 e 2 per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
3. Nel caso in cui e' constatata la mancata presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, ovvero la mancata prestazione della garanzia da parte dei soggetti di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate comunica allo stesso rappresentante, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, l'avvio della procedura di cessazione d'ufficio delle partite IVA nei confronti dei soggetti rappresentati. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l'Agenzia delle entrate procede alla cessazione d'ufficio della partita IVA dei soggetti rappresentati.
 
Art. 5

Definizione aspetti operativi

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono definite le modalita' operative di attuazione degli articoli da 1 a 4.
 
Art. 6

Effetti finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2024

Il Vice Ministro: Leo