Gazzetta n. 297 del 19 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 ottobre 2024
Approvazione del Contratto di programma 2021-2025 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a. (Delibera CIPESS n. 6/2024).


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per le strade»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale»;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» e, in particolare, l'art. 7, che ha disposto la trasformazione dell'Ente nazionale per le strade in societa' per azioni con la denominazione di «ANAS societa' per azioni - anche ANAS»;
Vista la Convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ANAS S.p.a., sottoscritta in data 19 dicembre 2002, approvata con decreto interministeriale 31 dicembre 2002, n. 1030/CD, con la quale - in attuazione dell'art. 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 178 del 2002 - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attribuito in concessione all'ANAS S.p.a. i compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g), nonche' lettera l), del predetto decreto legislativo n. 143 del 1994;
Visto, in particolare, l'art. 5 della suddetta convenzione che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - che interviene esclusivamente per quanto attiene agli aspetti finanziari - stipuli con l'ANAS, sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilita', un contratto di programma di durata non inferiore a tre anni con il quale sono individuati gli obiettivi perseguibili per la gestione, la manutenzione, il miglioramento e l'incremento della rete stradale e autostradale di interesse nazionale;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e, in particolare l'art. 76, comma 1 che ha modificato l'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e ha previsto, tra l'altro, l'inserimento del comma 1-bis il quale dispone il trasferimento all'ANAS societa' per azioni, in conto aumento del capitale sociale, della rete autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del codice civile dei beni demaniali trasferiti;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare:
l'art. 1, comma 1018, ai sensi del quale «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS S.p.a. predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della sua concessione, nonche' l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano.»;
l'art. 1, comma 1019, il quale prevede che «Ferma l'attuale durata della concessione di ANAS S.p.a. fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1018, all'art. 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta anni». In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' adeguare la durata della concessione di ANAS S.p.a.»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», ed in particolare l'art. 36 «Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.a.»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» ed in particolare i commi da 868 a 874 dell'art. 1 che, allo scopo di migliorare la capacita' di programmazione e di spesa per investimenti di ANAS e per garantire un flusso di risorse in linea con le relative esigenze finanziarie, hanno introdotto sostanziali innovazioni in ordine ai contenuti del Contratto di programma da stipulare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, fra l'altro, l'iscrizione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito fondo, nell'ambito del quale far confluire, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le risorse iscritte in bilancio dello Stato a qualunque titolo destinate all'ANAS (art. 1, comma 868);
Visto in particolare, l'art. 1, comma 869, della predetta legge di stabilita' 2016, il quale prevede che le risorse confluite nel predetto fondo siano versate, entro il decimo giorno di ciascun trimestre, nel conto di tesoreria intestato ad ANAS per essere utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel presente Contratto di programma - parte investimenti - e, sancisce un obbligo di rendicontazione trimestrale di tali risorse in capo ad ANAS, demandando ad un decreto interministeriale le modalita' di attuazione di tali disposizioni;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 870, della citata legge n. 208 del 2015 che, tra l'altro, prevede che «Lo schema di contratto di programma e' approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e, in particolare, l'art. 49, comma 2, che ha disposto il trasferimento, mediante l'aumento di capitale, alla societa' Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. delle azioni di ANAS S.p.a.;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che, all'art. 1, commi 14, 15, 24 e 25, ha istituito il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in particolare l'art. 13 «Proroga dei termini in materia di infrastrutture e trasporti», che al comma 5 prevede che «le disposizioni di cui all'art. 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla definizione del corrispettivo annuale del Contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano a decorrere dal Contratto di programma per gli anni 2021-2025», disposizione successivamente abrogata dall'art. 2, comma 2-duodecies del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che contestualmente, ha modificato il comma 870, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituendo le parole: «definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere» con le seguenti: «individua le opere da realizzare e i servizi da rendere»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che, all'art. 214, comma 1, ha assegnato ad ANAS S.p.a. un contributo fino ad un massimo di 350 milioni (25 milioni annui nel periodo 2021-2034), al fine di compensare la riduzione delle entrate relative al 2020 causata dalla pandemia COVID-19;
Considerato che con decreto 2 dicembre 2021, n. 488, del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il contributo in favore di ANAS S.p.a., di cui all'art. 214, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' stato quantificato in complessivi euro 170.696.772,23;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'art. 1, comma 515 il quale ha stabilito che «L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ridotta di 7.270.000 euro per l'anno 2024»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare l'art. 7 che, al comma 1, ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 recante «Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese» con il quale e' stato disposto, tra l'altro, che la ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese e' stato ripartito tra le amministrazioni centrali per l'importo di 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034. Al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (gia' Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sono state attribuite risorse pari a 6.091,1 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ed in particolare l'art. 1-septies rubricato «Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici»;
Visto l'art. 72 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e, in particolare:
il comma 1 il quale stabilisce che «Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attivita' di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana ad ANAS S.p.a., e' autorizzata, in favore di ANAS S.p.a., la spesa di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021»;
il comma 2 il quale stabilisce che: «Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per assicurare l'attivita' di manutenzione ed ispezione della intera rete stradale, ANAS S.p.a. e' autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato trecentosettanta unita' di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. A tal fine e' autorizzata la spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022»;
il comma 3 il quale stabilisce che: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 77»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», con il quale, all'art. 2 «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche» sono state fra l'altro introdotte disposizioni riguardanti l'assetto e i compiti di ANAS;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» che, all'art. 25, comma 2-ter, ha assegnato ad ANAS S.p.a. un contributo di 103,9 milioni (3.9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031), a compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza Covid-19 e alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS per l'illuminazione delle strade nell'anno 2021;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare il comma 7 dell'art. 26 rubricato «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori» relativo al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 5 e 13;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», che all'art. 3-bis, comma 5, lettere a) e b), ha autorizzato a favore dell'ANAS la spesa di 176 milioni per l'anno 2022, di cui 125 milioni da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade statali nell'anno 2022 nelle more dell'adozione da parte della societa' di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi e 51 milioni per gli oneri connessi alle attivita' di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana all'ANAS S.p.a. per l'anno 2022;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'art. 14-bis, che al comma 1, ha disposto il reintegro della societa' Strada dei Parchi S.p.a. nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009 fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo di gestione provvisoria affidata ad ANAS S.p.a., prevedendo inoltre, al comma 3, che «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a, numero 3, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, (...) ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», ed in particolare l'art. 8, comma 8, che ha modificato l'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, rideterminando il regime temporale di applicazione degli oneri di investimento e prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli oneri di investimento, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.a. nella misura non superiore al 12,5 per cento;
Visto il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, recante «Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della societa' "Infrastrutture Milano - Cortina 2020-2026 S.p.a.", e, in particolare, l'art. 4, comma 3, che autorizza la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 in favore di ANAS S.p.a. da destinare alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilita' complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 settembre 2016, n. 17326, con il quale sono state definite le modalita' di versamento e rendicontazione trimestrale delle risorse confluite nel Fondo unico nonche' di supervisione e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'utilizzo, da parte di ANAS, delle risorse del conto di tesoreria per gli interventi finanziati con contributi in conto impianti;
Vista la delibera n. 1 del 15 febbraio 2022 con cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via di anticipazione sulla programmazione, risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per complessivi 4.680,085 milioni di euro per il periodo 2022-2030, di cui 984,85 milioni di euro per interventi con soggetto attuatore ANAS;
Vista la delibera n. 43 del 27 dicembre 2022, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha approvato l'atto aggiuntivo al CdP 2016-2020 tra MIT e ANAS, ai sensi dell'art. 1, commi 870 e 872, della legge n. 208 del 2015;
Considerato che le ultime leggi di bilancio, come di seguito riportate, prevedono per gli investimenti di ANAS da definire nell'ambito del contratto di programma, stanziamenti complessivi pari a:
1.253 milioni di euro (legge n. 178 del 30 dicembre 2020 - legge di bilancio 2021);
4.550 milioni di euro (legge n. 234 del 30 dicembre 2021 - legge di bilancio 2022);
2.250 milioni di euro (legge n. 197 del 29 dicembre 2022 - legge di bilancio 2023);
3.748,38 milioni di euro (legge n. 213 del 30 dicembre 2023 - legge di bilancio 2024);
Vista la delibera CIPESS n. 6 del 21 marzo 2024, registrata con osservazioni dalla Corte dei conti il 28 giugno 2024, con la quale e' stato approvato con prescrizioni e raccomandazioni lo schema di Contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.a., comprensivo degli allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante;
Vista la nota del 18 luglio 2024 (prot. n. 10929) con la quale la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inoltrato ad ANAS S.p.a. la delibera CIPESS n. 6/2024 con richiesta di ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni in essa riportate;
Vista la nota di ANAS S.p.a. del 26 luglio 2024 (prot. n. 659649) con la quale e' stata trasmessa la documentazione contrattuale aggiornata tenendo conto delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella delibera CIPESS n. 6/2024;
Visto il Contratto di programma 2021-2025, riformulato da ANAS S.p.a. tenendo conto delle prescrizioni e delle raccomandazioni impartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con la richiamata delibera n. 6/2024, sottoscritto in data 24 settembre 2024 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ANAS S.p.a.;
Visti gli allegati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante del Contratto di programma:
«Allegato A» articolato nelle sezioni A1, A.2, A.3, A.4, A5 relativo al Piano pluriennale degli investimenti 2021-2025;
«Allegato B» relativo alla prestazione dei servizi che ANAS si obbliga ad erogare;
«Allegato C» recante la nota metodologica sui criteri di valutazione delle priorita' e della redditivita' trasportistica, della sostenibilita' ambientale e sociale degli interventi inseriti nel piano pluriennale dell'ANAS;
«Allegato D» concernente il metodo per l'attribuzione dei pesi per la valutazione dell'indicatore di priorita';
«Allegato E» inerente alla misurazione del traffico;
«Allegato G» relativo al cronoprogramma finanziario delle opere;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione del suddetto Contratto di programma 2021-2025, al fine di consentire lo svolgimento le attivita' oggetto dello stesso;

Decreta:

E' approvato il Contratto di programma 2021-2025, sottoscritto in data 24 settembre 2024 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.a., comprensivo degli allegati tecnici nominativamente esplicitati all'art. 1 del Contratto medesimo, che ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.
Roma, 22 ottobre 2024

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4285