IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca», e in particolare l'art. 10; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017; Visto in particolare l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 140; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e in particolare l'art. 25, commi 1 e 2-bis; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Vista la disposizione di cui all'art. 8, comma 4, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e' stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si e' proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, con il quale sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le relative modalita' di monitoraggio e rendicontazione; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471, con il quale sono stati modificati alcuni piani regionali ed e' stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'aggiudicazione dei lavori da parte dei Comuni, inizialmente fissato per il 19 agosto 2019; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 174, con il quale, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, e' stata disposta un'ulteriore proroga al 31 ottobre 2020 del termine di aggiudicazione dei lavori degli interventi finanziati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1007 del 2017; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 11 novembre 2020, n. 158, con il quale e' stato fissato un nuovo ulteriore termine per l'aggiudicazione dei lavori da parte dei Comuni, individuato nella data del 31 gennaio 2021; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023», e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto; Dato atto che gli interventi risultano avviati da tempo e in parte anche conclusi; Dato atto che, con decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 11 dicembre 2023, n. 444 sono state accertare la sussistenza in pari data di economie per un importo complessivo pari a euro 88.505.317,88; Dato atto che, con nota recante prot. DGFIESD n. 6825 del 12 dicembre 2023, il citato decreto direttoriale di accertamento delle economie e' stato inviato, per l'espletamento dell'attivita' di relativa competenza, all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito; Considerato che, con nota prot. n. 31260 del 20 dicembre 2023, detto ufficio ha comunicato di prendere atto che le economie accertate sono complessivamente pari ad euro 88.505.317,88; Tenuto conto che per economie si intendono le somme derivanti dai ribassi delle procedure di gara e di variante, piu' la corrispondente aliquota I.V.A. e. qualora pertinenti, le casse di previdenza maturate; Considerato che l'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 21 dicembre 2017, n. 1007 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che le economie di gara non restano nella disponibilita' degli enti locali e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie; Dato atto delle criticita' poste dall'attuale scenario geopolitico internazionale, tra cui il fenomeno del rincaro dei costi delle materie prime; Considerato che le accertate economie possono essere utilmente impiegate, invece che per lo scorrimento delle graduatorie, quali risorse ulteriori necessarie a garantire l'ultimazione degli interventi originariamente autorizzati; Ritenuto che, in questo modo, si fornirebbe ai soggetti beneficiari un valido strumento che consenta di fronteggiare in maniera adeguata le citate criticita'; Ritenuto quindi, possibile utilizzare le citate economie al fine di consentire l'ultimazione degli interventi autorizzati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007 e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1
Autorizzazione all'utilizzo delle economie accertate
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 88.505.317,88 (ottantottomilacinquecentotrecentodiciassette/88), corrispondente al volume delle economie accertate in relazione agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007 e successive modifiche e integrazioni, puo' essere utilizzata, pro quota, dagli stessi enti locali titolari degli interventi nell'ambito dei quali dette risorse sono maturate. 2. Le economie indicate al comma 1 possono essere impiegate per l'ultimazione degli interventi - al netto delle risorse eventualmente utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera b), legge 11 settembre 2020, n. 120, dagli enti locali beneficiari per fronteggiare le criticita' emerse nel corso di realizzazione degli interventi e connesse all'incremento prezzi e/o ad altre circostanze impreviste e imprevedibili. 3. Gli enti locali di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, potranno utilizzare le economie spettanti soltanto a seguito di espressa richiesta alla Direzione generale competente e della positiva valutazione da parte della stessa che le relative risorse possano garantire l'ultimazione degli interventi originariamente autorizzati. Le modalita' di formulazione della richiesta saranno definite con successivo decreto direttoriale. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 2024
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3114 |