Gazzetta n. 297 del 19 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 dicembre 2024
Approvazione dell'accordo con l'AMERICAN BUREAU OF SHIPPING, concernente delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mare, il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Vista la Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, adottata a Londra il 23 giugno 1969 nella Conferenza diplomatica svoltasi presso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ed entrata in vigore il 18 luglio 1982, di seguito denominata «Convenzione»;
Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 958 «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi», fatta a Londra il 23 giugno 1969, e sua esecuzione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1974 - Suppl. ordinario n. 26);
Considerati gli emendamenti alla Convenzione stessa entrati in vigore con la risoluzione dell'IMO A.1084(28) adottata il 4 dicembre 2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1984, n. 46 recante «Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali» entrato in vigore il 2 aprile 1984;
Vista la circolare MSC-MEPC.5/Circular.16 del 24 gennaio 2022, relativa al «Model Agreement for the Authorization of Recognized Organizations Acting on Behalf of the Administration»;
Vista la circolareTM.5/Circ.6 del 19 maggio 2014 relativa a «Unified Interpretations relating to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships,1969»;
Vista la circolareTM.7/Circ.1 del 28 febbraio 2014 relativa a «Amendments adopted on 4 december 2013 to the international convention on tonnage measurement of ships, 1969»;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 «Codice della navigazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 1952;
Considerato che American Bureau of Shipping e' organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;
Vista l'istanza per la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi ivi compresa la compilazione del quadro dei calcoli e del rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» dell'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping, acquisita al protocollo al n. 15830 del 18 maggio 2022, nonche' le integrazioni alla domanda trasmesse con nota acquisita al protocollo al n. 23400 del 9 agosto 2024;
Considerato che l'organismo, gia' autorizzato e affidato, e' in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di stazza delle navi;

Decreta:

Art. 1

All'organismo American Bureau of Shipping, con rappresentanza in Italia presso ABS Italy S.r.l., P.iva 001196580995, con sede legale in via Al Porto Antico n. 23, Edificio Millo, Genova, e' delegato lo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici alla determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi ivi compresa la compilazione del quadro dei calcoli e del rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)».
 
Accordo per la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale
per la stazzatura delle navi

tra

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

e

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

Premessa

Il presente Accordo e' stipulato in conformita' alla normativa internazionale e nazionale vigente e, in particolare ai sensi della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, adottata a Londra il 23 giugno 1969, di seguito denominata «Convenzione ITC69» ed e' stato predisposto sulla base del modello di cui alla circolare IMO MSC-MEPC.5/Circ.16 ed in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti risoluzioni IMO con i relativi allegati:
i. A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;
ii. Risoluzione MSC.349(92) «Codice IMO per gli organismi riconosciuti», ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
Considerato
che la Convenzione ITC69, adottata da una Conferenza svoltasi sotto l'egida dell'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa - IMCO, (ora Organizzazione marittima internazionale IMO) in data 23 giugno 1969, che prevede il rilascio di un «Certificato internazionale di stazzatura», di seguito indicato «Certificato internazionale di stazza (1969)», e' entrata in vigore il 18 luglio 1982;
che la Convenzione ITC69 e' stata ratificata, con legge 22 ottobre 1973, n. 958, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1974 - Suppl. ordinario n. 26;
che il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1984, n. 46, recante «Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali» e' entrato in vigore il 2 aprile 1984;
che la risoluzione dell'IMO A.1084(28), adottata il 4 dicembre 2013, riporta gli emendamenti alla Convenzione ITC69;
che l'organismo American Bureau of Shipping e' organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, e successive modifiche ed integrazioni;
che l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping e' stato gia' autorizzato e affidato per conto dell'amministrazione, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste, inoltre,
la circolare TM.5/Circ.6 del 19 maggio 2014 inerente «Unified Interpretations relating to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969»;
la circolare TM.7/Circ.1 del 28 febbraio 2014 inerente «Amendments adopted on 4 december 2013 to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969»;
viene stipulato il presente Accordo:
per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Amministrazione): dott.ssa Patrizia Scarchilli, dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualita' di direttore della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
per l'organismo riconosciuto: American Bureau of Shipping (di seguito ABS), l'Ing. Paolo Puccio, nato il 16 dicembre 1963 a Trieste, dirigente di ABS Italy srl, il quale agisce in forza della procura del 31 agosto 2022, rilasciata da Dhaval Mehta, amministratore unico di ABS Italy S.r.l. recante P.iva 01196580995, con sede legale in Genova, via Al Porto Antico n. 23, Edificio Millo, a sua volta delegato, con power of attorney del 14 luglio 2022, da Christopher J. Wiernicki, Chairman, President and CEO dell'American Bureau of Shipping con sede in City Plaza Drive, Spring, Texas, 77389.
Il presente Accordo e' composto da quattordici articoli e da tre allegati, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Art. 1.

Oggetto e finalita'

1.1 Costituisce oggetto del presente Accordo l'affidamento dei compiti di ispezione e di controllo e delle operazioni strumentali di stazzatura delle navi, ivi compresa la compilazione del quadro dei calcoli, e del rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)», propedeutici all'emissione del «Certificato internazionale di stazza (1969)» ai sensi dell'art. 7 della Convenzione per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della suddetta Convenzione internazionale.
1.2 L'organismo riconosciuto ABS svolge i compiti ed emette la «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)», unitamente al quadro dei calcoli, di cui al comma 1.1, per le navi che ha in classe e per le quali ha emesso i certificati oggetto di autorizzazione ed ha svolto i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati oggetto di affidamento, come specificato nel decreto dirigenziale 28 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G. n. 295 del 19 dicembre 2022, di approvazione dell'Accordo di delega all'ABS dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle Convenzioni internazionali.
1.3 Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa all'ABS e comprende altresi':
allegato 1 recante il modello della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)»;
allegato 2 recante il modello del «Quadro dei calcoli di stazza» da allegare alla «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)»;
allegato 3 recante gli obblighi di informazione e rapporti di ABS con l'amministrazione.

 
Art. 2

Le modalita' e le condizioni di svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 sono specificate nell'Accordo, sottoscritto in data 27 novembre 2024, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e American Bureau of Shipping che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.

Condizioni generali

2.1 I compiti affidati dall'amministrazione all'ABS comprendono i seguenti servizi di certificazione statutaria per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione ITC69: l'esecuzione delle visite a bordo, dei controlli e delle operazioni strumentali di stazzatura, delle navi registrate in Italia e classificate con ABS, al fine di calcolare o verificare i valori della stazza lorda e netta, in conformita' ai requisiti della Convenzione, unitamente ai successivi emendamenti, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e di compilare e rilasciare la «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» (allegato 1) e il «quadro dei calcoli» (allegato 2), finalizzati all'emissione del Certificato internazionale di stazza (1969) da parte dell'Autorita' marittima competente.
2.2 I compiti affidati comprendono anche la validazione di piani, manuali, disegni ed elaborati tecnici in conformita' alla Convenzione ITC69, linee guida IMO nella loro versione aggiornata, nonche' ad eventuali istruzioni aggiuntive dell'amministrazione correlati al rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)», ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. L'attivita' di validazione deve risultare da atto formale.
Al fine di poter svolgere tali attivita' complementari, il ABS dovra' adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 dell'allegato 3 del presente Accordo.
2.3 ABS, nell'espletamento dei compiti affidati di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate, per problematiche scaturenti dalle attivita' affidate di cui al punto 2.1 del presente Accordo e anche nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'amministrazione.
2.4 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con ABS, sia ispezionata in un porto estero per motivi relativi alla certificazione di stazza, l'amministrazione intraprendera' un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarirne la natura, anche con riferimento ad eventuali responsabilita' dell'organismo stesso.
2.5 I servizi statutari resi da ABS, ai sensi del punto 2.1 e del 2.2 del presente Accordo, sono accettati come servizi resi dall'amministrazione, a condizione che ABS operi in conformita' con quanto previsto dalla Convenzione ITC69, in accordo con le seguenti risoluzioni dell'International Maritime Organization (IMO) e con i relativi emendamenti:
codice IMO per gli organismi riconosciuti (RO Code), di cui alla risoluzione MSC.349 (92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
2.6 La concessione da parte dell'amministrazione, su istanza di ABS, di eventuali ulteriori affidamenti che non rientrano tra quelli previsti dal presente Accordo, finalizzati ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione ITC69, e' valutata da parte dell'amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali affidamenti all'organismo saranno introdotti mediante un atto integrativo del presente Accordo.
2.7 Nel caso in cui nuove certificazioni siano rese obbligatorie dagli strumenti applicabili, su istanza di ABS l'amministrazione delega la nuova certificazione mediante atto integrativo del presente Accordo.
2.8 L'organismo ABS si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse in particolare ABS e il suo personale non svolgono alcuna attivita' che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrita' in relazione ai servizi per cui e' affidato indicati all'art. 2 del presente accordo. ABS ed il suo personale responsabile dell'esecuzione dei suddetti servizi non devono essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il gestore di quanto soggetto ai menzionati servizi, ne' il rappresentante autorizzato di questi soggetti. ABS non deve dipendere sostanzialmente da una singola impresa commerciale per le sue entrate.
2.9 L'organismo ABS ha una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano.
2.10 L'organismo ABS, cui compete la vigilanza dei lavori di trasformazione o riparazione della nave, qualora nel corso di tali lavori rilevi l'esigenza di una eventuale ristazzatura, deve darne comunicazione all'Autorita' marittima competente che dispone la ristazzatura stessa.
2.11 L'organismo esegue altresi' la ristazzatura della nave nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

 
Art. 3

L'accordo di cui all'art. 2 assume vigenza dalla data di sottoscrizione e costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2024

Il direttore generale: Scarchilli
 
Art. 3.

Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 L'organismo ABS riconosce che l'interpretazione della Convenzione ITC69 e di tutte le norme applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzione dei requisiti richiesti da detta Convenzione e dalle norme applicabili sono prerogativa dell'amministrazione e collabora alla loro definizione ove necessario.

 
Art. 4.

Informazioni e contatti

4.1 L'organismo ABS riferisce all'amministrazione le informazioni relative ai compiti affidati secondo le specifiche, le modalita' e la frequenza riportate nell'allegato 3 del presente Accordo.
4.2 I punti di contatto dell'amministrazione, cui ABS e' tenuto a riferire le informazioni del punto 4.1, sono comunicati tempestivamente dall'amministrazione all'indirizzo di posta certificata di ABS. Analogamente, l'organismo, all'atto di sottoscrizione del presente accordo, comunica all'amministrazione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con ABS, l'organismo garantisce all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'allegato 3.
4.4 Per le navi non registrate in Italia, l'amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera, dell'armatore, nonche' di altri soggetti aventi diritto, alle informazioni a disposizione di ABS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.
4.5 ABS invia con frequenza annuale all'amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti emessi dall'organismo applicabili alle navi relativamente alle tematiche del presente accordo e alle attivita' svolte ai sensi del punto 2.1 o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.
4.6 L'amministrazione fornisce ad ABS tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' affidata.
4.7 ABS si impegna a sottoporre all'amministrazione, redatti in lingua italiana e/o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i modelli di rapporto relativi ai servizi statutari affidati svolti dall'organismo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, nonche' a trasmettere tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni.
4.8 ABS dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione, di cui al presente articolo e specificati nell'allegato 3 del presente Accordo, al fine di consentire all'amministrazione di verificare che i servizi statutari affidati siano svolti con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'amministrazione all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalita' previste dall'art. 10 del presente Accordo.
4.9 L'amministrazione e ABS riconoscono l'importanza della collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. L'amministrazione sceglie di contribuire al processo di sviluppo da parte di ABS di nuove norme o modifica di norme esistenti riguardanti le operazioni di stazzatura delle navi, attraverso la partecipazione di soggetti designati dall'amministrazione, i quali riceveranno le bozze di nuovi regolamenti con l'informativa via posta elettronica funzionale o altri mezzi equivalenti. ABS tiene conto, facendo le proprie valutazioni, di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione.
4.10 Analogamente, l'amministrazione contatta ABS mediante posta certificata nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega dei compiti di certificazione e servizi statutari di cui al punto 2.1 del presente Accordo.

 
Art. 5.

Monitoraggio e verifiche

5.1 L'amministrazione verifica che i compiti affidati indicati al punto 2.1 del presente Accordo siano svolti con propria soddisfazione, valutando anche la permanenza in capo ad ABS dei requisiti che ne hanno consentito l'affidamento, mediante audit, ispezioni, indagini supplementari o altre attivita' di monitoraggio.
5.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare in occasione delle stesse.
5.3 La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non puo' essere superiore a due anni.
5.4 L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni momento ad ulteriori verifiche che riterra' opportune dando ad ABS trenta giorni di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate, a campione, delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso.
5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute dall'amministrazione sara' comunicato all'organismo che fara' conoscere le sue osservazioni all'amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto.
5.6 L'amministrazione, preso atto delle considerazioni del ABS, ne terra' debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtu' del presente Accordo.
5.7 Nel corso delle verifiche, ABS si impegna a mettere a disposizione degli ispettori dell'amministrazione incaricati tutte le istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.
5.8 Nel corso delle verifiche, ABS si impegna a garantire agli ispettori dell'amministrazione l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.
5.9 Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a carico di ABS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

 
Art. 6.

Compensi per i servizi di certificazione statutaria

6.1 I compensi per le attivita' affidate di cui al presente Accordo svolte da ABS per conto dell'amministrazione, sono addebitati dall'organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.
6.2 L'amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra ABS e i soggetti richiedenti.

 
Art. 7.

Obblighi di riservatezza

7.1 Per quanto riguarda le attivita' previste dal presente Accordo, sia ABS che l'amministrazione sono vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi.
7.2 ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'amministrazione in relazione ai servizi affidati, senza il consenso dell'amministrazione stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario all'organismo per svolgere i compiti di certificazione e servizi statutari in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'organismo con le amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.
7.3 Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, l'amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata da ABS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso sono esclusi dalle norme di riservatezza le relazioni alla Commissione europea, agli altri stati membri, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.

 
Art. 8.

Ispettori

8.1 Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione oggetto del presente Accordo, ABS si impegna ad incaricare ingegneri navali o altri periti stazzatori abilitati che prestino la loro attivita' alle esclusive dipendenze di ABS stesso mediante un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilita' di svolgere attivita' che configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi e rispondenti ai requisiti minimi fissati dall'art. 138 del Codice della navigazione e dagli articoli 306 e 307 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.
8.2 L'amministrazione puo' consentire, in via eccezionale, valutando caso per caso le motivazioni, l'utilizzo di ispettori alle dipendenze esclusive di altri organismi autorizzati ed affidati dall'amministrazione, con i quali ABS stesso abbia preso accordi. A tale riguardo la Direzione generale dell'organismo (o la sede principale in Italia) ABS richiede quanto prima al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilita' di tale utilizzo specificando le motivazioni alla base dell'esigenza nonche' gli ambiti nei quali detti ispettori saranno impegnati. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valutata detta richiesta, puo' nominare un ispettore esclusivo di altro organismo o, eventualmente, non accettare tale utilizzo dandone tempestivamente comunicazione ad ABS.
8.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi di ABS sono vincolate al sistema di qualita' del medesimo.
8.4 In conformita' con gli strumenti applicabili, ABS puo' scegliere di avvalersi di servizi che influiscano sulla conformita' ai requisiti o accettare il lavoro di una terza parte approvata da ABS.
ABS garantisce di controllare completamente la prestazione di tali servizi attraverso il proprio sistema di gestione della qualita'. Ai fini della responsabilita' nei confronti dell'amministrazione, il lavoro svolto dall'organizzazione di cui si e' avvalso, o dal fornitore di servizi, costituisce lavoro di ABS.
8.5 In ogni caso, ABS si impegna a non avvalersi di terze parti per i servizi di certificazione statutaria di cui all'art. 2 del presente accordo.

 
Art. 9.

Responsabilita'

9.1 Qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali o patrimoniali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente di ABS, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte di ABS nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano conseguenza dell'operato dell'organismo medesimo.
9.2 ABS si impegna a disporre, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente Accordo, di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al punto 9.1 nonche' a garanzia dei rischi derivanti dall'attivita' affidata di cui all'art. 2 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo.
9.3 ABS trasmette all'amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma.

 
Art. 10.

Sospensione e revoca dell'affidamento

10.1 L'amministrazione, qualora ritenga che l'organismo ABS non possa piu' svolgere per suo conto i compiti ad esso affidati dal presente Accordo, sospende, con proprio decreto, l'affidamento, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi, fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.
10.2 La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 10.1.
10.3 Nel caso in cui l'amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 10.1, perche' ritiene che ABS non svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso affidati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali ABS dovra' ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, l'amministrazione, con proprio decreto revoca l'affidamento.
10.4 L'amministrazione revoca con decreto l'affidamento nei casi in cui la Commissione europea revochi il riconoscimento all'organismo ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 e nel caso in cui l'organismo non sia piu' organismo autorizzato ed affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni.

 
Art. 11.

Spese

11.1 I costi per le procedure di affidamento, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 del presente Accordo e per il rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)», sono a carico di ABS.
11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico di ABS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 5 del presente Accordo.
11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui ai precedenti commi 11.1 e 11.2, entro sessanta giorni dalla data del decreto tariffe di cui al citato comma 11.2, comporta la revoca dell'Accordo.

 
Art. 12.

Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo

12.1 Il presente Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula. Trascorso tale periodo, l'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega ad ABS dei compiti previsti all'art. 2 del presente Accordo in base alle esigenze della propria flotta.
12.2 Ciascuna delle parti puo' recedere dall'Accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno un anno.
12.3 Fatto salvo quanto previsto al punto 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti del presente Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.
12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza di ABS, da presentare almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'Accordo vigente.

 
Art. 13.

Interpretazione dell'Accordo

13.1 Il presente Accordo viene interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano.

 
Art. 14.

Foro competente

14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti sara' decisa dal Foro di Roma.
14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
per l'amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
per l'American Bureau of Shipping, presso la sua rappresentanza in Italia denominata ABS Italy S.r.l., P.iva 001196580995, in via Al Porto Antico n. 23 - Edificio Millo, Genova.
Letto, approvato e sottoscritto

p. American Bureau of Shipping
Puccio p. Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Il direttore generale per il mare,
il trasporto marittimo e per
vie d'acqua interne
Scarchilli
 
Allegato 1

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI STAZZA (1969)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

QUADRO DEI CALCOLI DI STAZZA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

All'Accordo per la delega dei servizi statutari riguardanti la determinazione della stazza lorda e netta per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della Convenzione internazionale
per la stazzatura delle navi

tra

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

e

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RAPPORTI DI AMERICAN BUREAU OF SHIPPING CON L'AMMINISTRAZIONE
1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto da AMERICAN BUREAU OF SHIPPING per conto dell'amministrazione, a seguito dell'affidamento di cui all'art. 2 dell'Accordo, sono i seguenti:
1.1.1 trasmettere all'amministrazione una copia di ogni «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» corredata del relativo quadro di calcolo;
1.1.2 informare l'amministrazione sulle inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;
1.1.3 garantire all'amministrazione, su richiesta, l'accesso a tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e propedeutici al rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» e relativo quadro di calcolo;
1.1.4 fornire all'amministrazione, entro novanta giorni dalla stipula del presente Accordo, l'elenco di piani, manuali, disegni, etc., correlati al rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» di cui al punto 2.1 del presente Accordo. Tale elenco dovra' essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere;
1.1.5 fornire all'amministrazione accesso a tutte le norme e i regolamenti pubblicati da AMERICAN BUREAU OF SHIPPING e applicabili alle navi in relazione alla Convenzione ITC69 e alle norme applicabili alle attivita' svolte ai sensi dell'art. 2 del presente Accordo, provvedendo ai relativi aggiornamenti;
1.1.6 fornire all'amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi affidati previsti dal presente Accordo e che prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze del AMERICAN BUREAU OF SHIPPING;
1.1.7 fornire eventuali ulteriori informazioni all'amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia di AMERICAN BUREAU OF SHIPPING;
1.1.8 fornire all'amministrazione i modelli, le check list e/o le metodologie di calcolo adottate sempre aggiornati relativi ai compiti affidati previsti dal presente Accordo;
1.1.9 mettere a disposizione dell'amministrazione un collegamento telematico attivo h 24 con AMERICAN BUREAU OF SHIPPING, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta ai sensi del presente Accordo. L'amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo.
1.2 AMERICAN BUREAU OF SHIPPING adempie, nei confronti dell'amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, con avviso tramite PEC e/o consentendo di acquisire le medesime tramite collegamento telematico di cui al punto 1.1.9.
1.3 AMERICAN BUREAU OF SHIPPING informa l'amministrazione quando una nave e' risultata operare con deficienze ed irregolarita' tali che le condizioni della nave non corrispondono ai dati riportati nel Certificato internazionale di stazza (1969), ai requisiti applicabili della Convenzione ITC69 e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, quest'ultimo consultera' immediatamente l'amministrazione e, ottenuto il consenso, invalidera' la «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» dandone immediatamente informazione all'Autorita' marittima che ha emesso il Certificato internazionale di stazza (1969).
1.4 L'organismo AMERICAN BUREAU OF SHIPPING informa per iscritto l'armatore e l'Autorita' marittima competente immediatamente in caso di errata rapportazione nella «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» e/o nel relativo quadro di calcolo.
1.5 Se eventuali irregolarita' relative al Certificato internazionale di stazza (1969) riscontrate a bordo non sono state rettificate entro un mese, l'organismo AMERICAN BUREAU OF SHIPPING informera' l'amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso. Tale comunicazione dovra' pervenire, altresi', all'Autorita' marittima che ha rilasciato il relativo Certificato internazionale di stazza (1969) ed alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave.
1.6 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio della «Dichiarazione ai fini del rilascio del Certificato internazionale di stazza (1969)» e della comunicazione di eventuali modifiche alla nave intervenute dopo il rilascio della stessa.
1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia manifesti una deficienza che riguardi il Certificato internazionale di stazza (1969), l'organismo AMERICAN BUREAU OF SHIPPING ne informa l'amministrazione descrivendo la deficienza. Se la nave e' all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accertera' che il comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del porto. Di tale accertamento si fara' menzione nel rapporto di visita.