Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 dicembre 2024, n. 195
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180

1. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-sexies:
1) al comma 1, la parola: «incluse» e' sostituita dalla seguente: «inclusi»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ai fini dell'articolo 16-decies, comma 2-bis, quando piu' enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia calcola il requisito aggiuntivo di cui al comma 3:
a) per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea;
b) se non e' controllata da altra societa' avente sede legale nell'Unione europea, per la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.»;
b) all'articolo 16-decies, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Quando piu' enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia valuta, anche nell'ambito dei collegi a cui partecipa ai sensi dell'articolo 70, se sia opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del soggetto qualificato come G-SII applicare quanto previsto dall'articolo 72-sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e disporre ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea e la somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera b), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
2-ter. L'adeguamento di cui al comma 2-bis e' disposto nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'adeguamento puo' essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, adeguando il livello del requisito;
b) l'adeguamento non e' disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.
2-quater. La somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea non e' inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera b), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.».

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta l'articolo 14 della legge 21 febbraio
2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del
24 febbraio 2024:
«Art. 14 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, che
modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva
2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale
degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con
strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi
di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per
il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e
passivita' ammissibili). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 ottobre 2022.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
- Il regolamento n. 575/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella G.U.U.E.
27 giugno 2013, n. L 176.
- La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e
(UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Il regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per
quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di
importanza sistemica a livello mondiale con strategia di
risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di
sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il
soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e
passivita' ammissibili, e' pubblicato nella G.U.U.E. 25
ottobre 2022, n. L 275.
- Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
recante: «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli
enti creditizi e delle imprese di investimento e che
modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i
regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del
Parlamento europeo e del Consiglio» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 16-sexies e
16-decies del citato decreto legislativo 16 novembre 2015,
n. 180, come modificati dal presente decreto:
«Art. 16-sexies (Determinazione del requisito minimo
di fondi propri e passivita' computabili per gli enti
designati per la risoluzione che sono G-SII o societa'
controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei).
- 1. Per gli enti designati per la risoluzione che sono
G-SII o sono inclusi nel perimetro di consolidamento
prudenziale di un soggetto qualificato come G-SII, il
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili,
consiste nella somma:
a) dei requisiti di cui agli articoli 92-bis e 494
del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del
comma 3.
2. Il requisito minimo di fondi propri e passivita'
computabili per le societa' controllate rilevanti incluse
nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto
non europeo qualificato come G-SII consiste nella somma:
a) dei requisiti di cui agli articoli 92-ter e 494
del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del
comma 3, che deve essere soddisfatto utilizzando fondi
propri e passivita' che rispettino le condizioni di cui
all'articolo 16-octies e quelle stabilite dai collegi di
risoluzione europei.
3. La Banca d'Italia stabilisce il requisito
aggiuntivo ai sensi dei commi 1 e 2 quando il requisito di
cui al comma 1, lettera a), o al comma 2, lettera a), non
e' sufficiente per soddisfare le condizioni di cui
all'articolo 16-quinquies, e in misura tale da garantire il
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16-quinquies.
4. Ai fini dell'articolo 16-decies, comma 2-bis,
quando piu' enti inclusi nel perimetro di consolidamento
prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII
sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi
sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati
per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione
europea, la Banca d'Italia calcola il requisito aggiuntivo
di cui al comma 3:
a) per ciascun ente designato per la risoluzione
avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede
legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la
risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea;
b) se non e' controllata da altra societa' avente
sede legale nell'Unione europea, per la capogruppo come se
fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.
5. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il
requisito aggiuntivo di cui al comma 3 sono motivate con
riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo.
La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette
decisioni al fine di riflettere ogni variazione del
requisito di capitale vincolante di secondo pilastro
applicabile al gruppo soggetto a risoluzione o alla
societa' controllata rilevante inclusa nel perimetro di
consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo
qualificato come G-SII.».
«Art. 16-decies (Procedura per la determinazione del
requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili).
- 1. La Banca d'Italia, previa consultazione con
l'autorita' competente, determina il requisito minimo di
fondi propri e passivita' computabili, ne verifica il
rispetto e adotta le decisioni di cui al presente Capo
nell'ambito dell'attivita' di predisposizione o
aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di
gruppo.
2. Se il gruppo include societa' di cui all'articolo
2 aventi sede legale in altri Stati membri, il requisito
minimo di fondi propri e passivita' computabili e'
determinato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia
quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di
gruppo sia quando essa e' l'autorita' di risoluzione di una
componente del gruppo.
2-bis. Quando piu' enti inclusi nel perimetro di
consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto
qualificato come G-SII sono enti designati per la
risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo
che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero
sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia valuta,
anche nell'ambito dei collegi a cui partecipa ai sensi
dell'articolo 70, se sia opportuno e coerente con la
strategia di risoluzione del soggetto qualificato come
G-SII applicare quanto previsto dall'articolo 72-sexies del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, e disporre ogni adeguamento
necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la
somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4,
lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-bis,
lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, stabiliti per
ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente
sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato
per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione
europea e la somma degli importi di cui all'articolo
16-sexies, comma 4, lettera b), del presente decreto e
all'articolo 12-bis, lettera b), del regolamento (UE) n.
575/2013.
2-ter. L'adeguamento di cui al comma 2-bis e'
disposto nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'adeguamento puo' essere applicato in relazione
alle differenze nel calcolo degli importi complessivi
dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi
terzi interessati, adeguando il livello del requisito;
b) l'adeguamento non e' disposto per eliminare le
differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti
a risoluzione.
2-quater. La somma degli importi di cui all'articolo
16-sexies, comma 4, lettera a), del presente decreto e
all'articolo 12-bis, lettera a), del regolamento (UE) n.
575/2013 stabiliti per ciascun ente designato per la
risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo
che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse
sede legale nell'Unione europea non e' inferiore alla somma
degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4,
lettera b), del presente decreto e all'articolo 12-bis,
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 dicembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio