Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 30 settembre 2024
Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.


IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 3, ai sensi dei quali il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura» e le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo"»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e, in particolare, gli articoli 71-sexies, 71-septies, 71-octies, in materia di equo compenso, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi effettuata su qualsiasi supporto (c.d. equo compenso per copia privata) e riconosciuto agli autori e loro aventi causa, ai produttori di fonogrammi, nonche' ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi e agli artisti, interpreti ed esecutori;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 30 dicembre 2009, recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi»;
Visto il successivo decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 20 giugno 2014, recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4938/2017 che annullava l'articolo 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 30 dicembre 2009 il cui contenuto, nella medesima formulazione, era stato riprodotto nell'articolo 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 20 giugno 2014;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 18 giugno 2019, recante «Esenzioni dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi» che ha sostituito l'articolo 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 20 giugno 2014;
Visto il decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali n. 778 del 30 agosto 2019, recante «Modalita' di attuazione degli articoli 4 e 4-bis dell'allegato tecnico al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 20 giugno 2014, recante "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi" come modificato dal decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 18 giugno 2019, n. 294, inerente le "Esenzioni dal versamento del compenso previsto dall'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633"»;
Visto il vigente decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo del 30 giugno 2020, recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi»;
Visto il decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore del 4 settembre 2020, recante le «Modalita' di attuazione degli articoli 2, comma 4, e 3, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo del 30 giugno 2020»;
Vista la sentenza n. 1183/2023 con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento degli appelli proposti avverso la sentenza n. 10148/2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, ha annullato il decreto ministeriale 18 giugno 2019 nonche' il decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali n. 778 del 30 agosto 2019 e tutti gli altri atti e provvedimenti ad essi connessi;
Viste le sentenze del Consiglio di Stato che hanno statuito sulla legittimita' del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 20 giugno 2014, ex multis la sentenza n. 10898/2023 con la quale il Collegio, accogliendo parzialmente il ricorso proposto avverso la sentenza n. 11651/2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha annullato l'articolo 4 dell'allegato tecnico avente ad oggetto il sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per copia privata;
Tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con particolare riguardo ai principi contenuti nelle sentenze che hanno definito le cause C-521/11, C-463/12, C-110/15, in ordine alla necessita' di esentare dal versamento del compenso per copia privata, ovvero rimborsare per quanto gia' indebitamente versato, i casi di apparecchi e supporti «destinati ad un uso manifestamente estraneo» all'effettuazione di copie per uso privato;
Considerata la doverosita' di ottemperare al giudicato delle citate sentenze del Consiglio di Stato e di disciplinare i casi di esenzione dal versamento dell'equo compenso e le procedure di rimborso del compenso nei casi di destinazione di apparecchi e supporti a scopi manifestamente estranei all'effettuazione di copie private di fonogrammi e videogrammi, ovvero in ragione dell'uso esclusivamente professionale di detti apparecchi e supporti, previa introduzione di criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti nonche' previa individuazione della documentazione idonea a dimostrare «l'uso manifestamente estraneo alla copia privata»;
Tenuto conto che anche il vigente decreto ministeriale 30 giugno 2020, gia' oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, riprende, agli articoli da 2 a 5 in materia di esenzioni e rimborsi dal versamento del compenso di cui all'articolo 71-septies della legge n. 633/1941, la medesima disciplina contenuta nei precedenti decreti ministeriali annullati dalle soprarichiamate sentenze;
Valutato che, in ragione delle reiterate censure dedotte nei giudizi di impugnazione degli atti amministrativi generali sopraindicati, sussiste l'opportunita' di procedere, ai sensi dell'articolo 21-novies della legge n. 241/1990, all'annullamento d'ufficio in autotutela degli articoli 2, 3 e 4 del vigente decreto ministeriale 30 giugno 2020;
Considerata l'esigenza di adeguamento al consolidato orientamento espresso dal Consiglio di Stato che esclude l'affidamento nei confronti del vigente decreto ministeriale 30 giugno 2020 (ex multis sentenze n. 4938/2017, n. 1183/2023 e n. 10898/2023);
Atteso che dai giudicati del Consiglio di Stato si evince che «l'esenzione ex ante dal pagamento dell'equo compenso per copia privata va disciplinata "... in modo esplicito e in via diretta, generale e radicale, secondo criteri oggettivi e trasparenti ..." [e che] il sistema "deve prevedere un diritto al rimborso del prelievo per copia privata che sia effettivo e che non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo corrisposto» e che sia anch'esso ancorato a criteri generali, oggettivi e trasparenti"»;
Rilevato che con nota prot. n. 8574 del 31 marzo 2023, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura ha chiesto di sottoporre al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui agli articoli 190 e ss. della legge n. 633/1941 la questione riguardante una nuova disciplina del sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per la copia privata, in ottemperanza alle statuizioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1183/2023;
Visto il decreto del Ministro della cultura 27 giugno 2023, n. 240, successivamente integrato dal decreto del Ministro della cultura 20 ottobre 2023, n. 330, di nomina dei componenti del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;
Considerata la nota prot. 14890 del 1° dicembre 2023 con cui la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, in ragione di quanto disposto dall'articolo 71-septies, comma 2, della legge n. 633/1941 e sulla base delle indicazioni definite in seno al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore nell'adunanza generale del 28 novembre 2023 nell'ambito dell'istruttoria diretta alla revisione della disciplina, ha indetto una consultazione scritta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti oggetto del prelievo per copia privata, invitandole a pronunciarsi su uno schema di decreto ministeriale recante una nuova disciplina dei casi e delle modalita' di esenzione e di rimborso dal versamento del compenso per copia privata;
Tenuto conto dei contributi scritti pervenuti nell'ambito della consultazione da parte dei seguenti soggetti partecipanti: Associazione di categoria dei produttori di supporti e sistemi multimediali (ASMI); Associazione nazionale importatori e produttori di elettronica civile (ANDEC); Associazione nazionale industrie informatica, telecomunicazioni ed elettronica di consumo (ANITEC-Assinform); Confcommercio; Confindustria radio televisioni (CRTV); Italian Interactive Digital Entertainment (IIDEA), esaminati dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e discussi nel corso dell'adunanza generale del 23 gennaio 2024;
Preso atto che diversi soggetti auditi hanno formulato osservazioni e proposte di modifica analoghe o corrispondenti, nello scopo o nella ratio, rispetto a una o piu' disposizioni contenute nello schema sottoposto a consultazione; che - fermo restando quanto previsto dalla legge n. 633/1941, articoli 71-sexies e ss. e articolo 182-bis, dopo ampia e approfondita istruttoria nell'ambito della quale si e' tra l'altro tenuto conto della citata giurisprudenza europea sul tema del compenso per la copia privata, nonche' di quella interna - si e' ritenuto di valorizzare le osservazioni e le proposte preordinate al conseguimento della semplificazione delle procedure e della massima efficienza ed efficacia del sistema di esenzioni e rimborsi, con particolare riguardo a quelle concernenti: il ruolo rivestito dalla SIAE; l'introduzione di una definizione e di una nozione di «uso promiscuo»; l'opportunita' di uniformare i termini per la presentazione delle richieste di rimborso e per la conseguente liquidazione delle somme da parte della SIAE; la natura del termine previsto per l'invio della dichiarazione di cessione in esenzione; l'individuazione della documentazione per le fattispecie di esenzione riguardanti le cessioni all'estero di apparecchi e supporti, nonche' i casi in cui gli apparecchi, e i supporti di registrazione siano ceduti a persone fisiche esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale;
Considerato altresi' che alcune delle proposte e delle osservazioni formulate dai soggetti partecipanti alla consultazione non sono apparse conformi alla normativa e alla giurisprudenza europea sotto il profilo del principio, da ritenersi ormai pacifico, secondo cui, ai fini dell'esenzione dal versamento del compenso per copia privata ovvero del rimborso, l'uso manifestamente estraneo degli apparecchi e dei supporti alla effettuazione di copie per uso privato di fonogrammi, videogrammi e opere audiovisive deve essere provato, ovvero non sono state ritenute pertinenti perche' volte a contemplare ulteriori specifiche fattispecie di esenzione gia' regolate nel provvedimento o, ancora, riconducibili a interpretazioni o a richieste non rispondenti alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1183/2023;
Considerato che nell'adunanza generale del 17 aprile 2024 il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, all'esito dell'esame dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione scritta, dopo attenta ed approfondita disamina su tutti gli aspetti tecnico-giuridici coinvolti, ha espresso il proprio parere, unanimemente condiviso dai partecipanti, su una nuova disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata;
Tenuto conto quindi del parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore nell'adunanza del 17 aprile 2024 sulla revisione della disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni e dei rimborsi del compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si intende per:
a) «apparecchio monofunzionale o dedicato»: dispositivo esclusivamente destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
b) «apparecchio polifunzionale»: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
c) «supporto»: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk;
d) «comunicazione di inibizione tecnica»: dichiarazione sottoscritta dal fabbricante o importatore di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, con cui si attesta la sussistenza delle circostanze indicate all'articolo 3, comma 2, lettera a);
e) «soggetto di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633»: soggetto che fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi e i supporti;
f) «dichiarazione di esenzione»: dichiarazione del fabbricante o importatore di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante l'indicazione analitica delle cessioni effettuate in esenzione;
g) «documento di trasporto»: documento, valido fiscalmente, che accompagna il trasporto di merci dal venditore all'utilizzatore finale del prodotto (DDT o fattura immediata);
h) «esenzione»: il caso in cui il fabbricante o importatore di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 non versa il compenso per copia privata alla SIAE;
i) «prodotto»: apparecchio, dispositivo, supporto (o memoria) idoneo alla registrazione di fonogrammi o videogrammi;
j) «rimborso»: restituzione di quanto versato a titolo di copia privata nel caso in cui l'importo corrisposto si riveli, in presenza delle fattispecie previste dal presente decreto, non dovuto;
k) «rivendita»: ulteriore cessione a terzi, anche a titolo gratuito, di un apparecchio, dispositivo e supporto di registrazione tecnicamente idoneo alla copia ad uso privato di fonogrammi e videogrammi;
l) «scheda tecnica»: documento tecnico-informativo fornito dal produttore, contenente le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, dispositivo o supporto;
m) «uso ai fini della esenzione»: utilizzo in via esclusiva dell'apparecchio, dispositivo, supporto, tecnicamente idoneo alla effettuazione di copie private, per scopi manifestamente estranei a quelli dell'effettuazione di copie private;
n) «numeri di serie univoci»: numeri attribuiti dalla casa produttrice che identificano in modo non equivoco gli apparecchi, i dispositivi e i supporti di registrazione;
o) «LDA»: la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».
 
Allegato 1 Modalita' di attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del
decreto del Ministro della cultura recante «Esenzioni e rimborsi
concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata
di fonogrammi e videogrammi».

Art. 1.

Dichiarazione di esenzione e termini

1. I soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, LDA, che cedono in esenzione apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione per scopi manifestamente estranei alla copia privata, trasmettono alla SIAE, anche tramite posta elettronica certificata, apposita dichiarazione di esenzione disponibile nelle apposite sezioni del sito internet istituzionale «www.siae.it» e accessibile anche tramite il sito internet del Ministero della cultura «www.cultura.gov.it».
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa osservando le medesime scadenze previste per le dichiarazioni trimestrali relative alle cessioni assoggettate al compenso:
la dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti effettuate nel corso del I trimestre solare di ciascun anno deve essere trasmessa a SIAE entro il 15 giugno di quell'anno/dell'anno in corso;
la dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti effettuate nel corso del II trimestre solare di ciascun anno deve essere trasmessa a SIAE entro il 15 settembre di quell' anno/dell'anno in corso;
la dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti effettuate nel corso del III trimestre solare di ciascun anno deve essere trasmessa a SIAE entro il 15 dicembre di quell' anno/dell'anno in corso;
la dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti effettuate nel IV trimestre solare di ciascun anno deve essere trasmessa a SIAE entro il 15 marzo dell'anno successivo.

 
Allegato 2

Moduli

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Oggetto

Il presente decreto disciplina i criteri e i casi di esenzione dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi e le procedure di rimborso secondo le modalita' ed i termini previsti negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.

Documentazione da allegare alla dichiarazione di esenzione

1. Nel caso di inibizione tecnica alla realizzazione di copie ad uso privato, il requisito indicato all'art. 3, comma 3, lettera a), del decreto, si ritiene dimostrato allorquando il soggetto obbligato ai sensi all'art. 71-septies, comma 3, LDA, trasmette alla SIAE, una comunicazione di inibizione tecnica che indica:
a) le generalita' del soggetto dichiarante;
b) la data di immissione in commercio del prodotto la cui funzione di registrazione risulti inibita e non sia riattivabile;
c) la scheda tecnica fornita dal produttore da cui si evinca che la funzione di registrazione e' inibita e non sia riattivabile.
La comunicazione di inibizione, corredata dalla scheda tecnica, puo' essere trasmessa anche per il tramite dell'associazione di categoria dei fabbricanti o importatori dei prodotti interessati, al momento della prima immissione in commercio dei prodotti nel territorio italiano e, successivamente, in caso di modifiche apportate al prodotto.
2. Nel caso di memoria occupata da contenuti non removibili, di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata la scheda tecnica dalla quale risulti che la memoria e' occupata da contenuti resi non removibili e il numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.
3. Lo scopo manifestamente estraneo di cui all'art. 3, comma 5, del decreto, si ritiene comprovato come segue:
a) Nel caso di utilizzo di prodotti esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale di diagnostica strumentale in campo medico, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata:
1. copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell'utilizzatore finale che svolge attivita' di diagnostica in campo medico;
2. indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.
b) Nel caso di utilizzo di prodotti esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata:
1. copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell'utilizzatore finale che svolge attivita' di duplicazione;
2. indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.
c) Nel caso di utilizzo esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale o di impresa, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata:
1. copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale che usa il prodotto per svolgere attivita' professionale o di impresa, con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell'utilizzatore finale;
2. attestazione con la quale il soggetto obbligato, sotto la propria responsabilita', dichiara di aver ceduto i dispositivi all'utilizzatore finale per un uso esclusivamente professionale, alle condizioni indicate all'art. 3, comma 5, lettera d), del decreto;
3. indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.
d) Nel caso di utilizzo di prodotti esclusivamente da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalle medesime acquistati anche tramite le centrali di committenza, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata:
1. copia delle fatture di vendita all'amministrazione pubblica con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell'amministrazione pubblica in qualita' di utilizzatore finale;
2. indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente.
e) Nel caso di apparecchi, dispositivi e i supporti di registrazione esportati verso altri Paesi, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata, ove presente, copia della dichiarazione di esportazione o altro documento analogo.

 
Art. 3
Criteri e casi di esenzione e di rimborso del compenso previsto
dall'articolo 71-septies LDA

1. Il compenso previsto dall'articolo 71-septies LDA non e' dovuto quando gli apparecchi, i dispositivi e i supporti di registrazione sono ceduti per scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato.
2. Ai fini di cui al comma 1, sussiste lo scopo manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per uso privato quando:
a) le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, del dispositivo e del supporto di registrazione non consentono la possibilita' di realizzare copie per uso privato;
b) le finalita' di utilizzo dell'apparecchio, del dispositivo e del supporto di registrazione, sono estranee alla realizzazione di copie per uso privato.
3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), lo scopo manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per uso privato sussiste quando per l'apparecchio, per il dispositivo e per il supporto di registrazione:
a) e' inibita e tecnicamente non riattivabile la funzione di registrazione di fonogrammi o di videogrammi;
b) la memoria e' occupata da contenuti resi tecnicamente non removibili.
4. Quando la memoria non e' interamente occupata da contenuti resi non removibili, il compenso e' dovuto per la parte di memoria disponibile e idonea alla realizzazione di copia per uso privato.
5. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), sussiste lo scopo manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per uso privato quando gli apparecchi, i dispositivi e i supporti di registrazione sono:
a) esportati verso altri Paesi;
b) utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale di diagnostica strumentale in campo medico;
c) utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
d) utilizzati, anche da persone fisiche, esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale o d'impresa, a condizione che detti prodotti non siano oggetto di rivendita;
e) utilizzati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 3.

Modalita' di richiesta del rimborso

1. La richiesta di rimborso del compenso di cui all'art. 71-septies LDA e' redatta utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2, disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.siae.it e accessibile anche tramite il sito internet del Ministero della cultura www.cultura.gov.it ed e' inviata alla SIAE, anche tramite posta elettronica certificata, nei termini indicati dall'art. 5, comma 3, del decreto.

 
Art. 4

Dichiarazione di esenzione

1. I soggetti indicati dall'articolo 71-septies, comma 3, LDA che cedono apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione per scopi manifestamente estranei alla copia privata, presentano alla SIAE, secondo le modalita' e i termini indicati nell'allegato 1 al presente decreto:
a) la dichiarazione di esenzione con l'elencazione analitica delle cessioni alle quali e' stata applicata, anche attraverso l'indicazione, se presente, dei numeri di serie univoci sugli apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione oggetto di cessione;
b) la documentazione indicata nell'articolo 2 del medesimo allegato 1.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di esenzione di cui al comma 1, ovvero l'assenza o la non completa allegazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b), determinano l'applicazione del compenso per la copia privata. Resta salvo il diritto di richiedere il rimborso in conformita' all'articolo 5.
 
Art. 4.
Procedure di rimborso per i soggetti di cui all'art. 71-septies,
comma 3, LDA

1. Nei casi di cui all'art. 3, commi 3 e 5, del decreto, i soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, LDA possono richiedere il rimborso del compenso ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del decreto, allegando alla richiesta la medesima documentazione indicata all'art. 2 del presente allegato 1.

 
Art. 5

Presupposti e richieste di rimborso

1. Quando i soggetti di cui all'articolo 71-septies, comma 3, LDA, hanno versato il compenso a SIAE, in presenza dei presupposti di cui all'art. 3, commi 3 e 5, puo' essere presentata richiesta di rimborso del compenso versato.
2. Nel caso indicato al comma 1, se il richiedente non e' l'utilizzatore finale dell'apparecchio, dispositivo o supporto, la richiesta di rimborso puo' essere presentata esclusivamente quando il compenso non sia stato addebitato all'utilizzatore finale.
3. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di rimborso e' presentata alla SIAE, in modalita' telematica, a pena di decadenza, dai soggetti che hanno versato il compenso entro centoventi giorni decorrenti dalla fine del trimestre solare nel quale e' stata emessa la fattura riferita alla cessione o all'acquisto dell'apparecchio, dispositivo e supporto per il quale si chiede il rimborso.
4. La richiesta di rimborso e' corredata dalla documentazione indicata agli articoli 4 e 5 dell'allegato 1.
5. La SIAE, verificata conformita', completezza e correttezza della documentazione, procede alla liquidazione delle somme entro centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.
6. Quando la documentazione allegata alla richiesta di rimborso non dimostra la effettiva corresponsione del compenso, SIAE verifica l'avvenuto versamento del compenso da parte del soggetto di cui all'art. 71-septies, comma 3, LDA. In tal caso il termine per la verifica e per l'eventuale liquidazione e' di centottanta giorni.
7. Quando la documentazione prevista al comma 4 non e' allegata alla richiesta di rimborso nel termine ivi previsto o quando le verifiche di cui al comma 6 non consentono di accertare l'avvenuto versamento del compenso, la richiesta di rimborso e' rigettata.
 
Art. 5.
Procedure di rimborso per l'utilizzatore finale e per il fornitore
diretto dell'utilizzatore finale

1. Nei casi di cui all'art. 3, commi 3 e 5, del decreto, possono richiedere il rimborso del compenso l'utilizzatore finale e il fornitore diretto dell'utilizzatore finale, quando dimostrino l'effettivo versamento del compenso e la sussistenza dei requisiti ivi indicati, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Nel caso di inibizione tecnica alla realizzazione di copie ad uso privato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del decreto, l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:
a) copia delle fatture di acquisto, con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati nonche' l'importo del compenso per copia privata;
b) scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evince che la funzione di registrazione risulta inibita e non riattivabile;
c) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto, ove presente.
3. Nel caso di cui al comma 2, qualora il soggetto richiedente sia il fornitore diretto dell'utilizzatore finale, alla richiesta di rimborso deve essere allegata:
a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati nonche' l'importo del compenso per copia privata;
b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati;
c) scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evinca che la funzione di registrazione risulta inibita e non riattivabile;
d) il numero di serie univoco per singolo prodotto, ove presente.
4. Nel caso di memoria occupata da contenuti non removibili, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto, l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:
a) copia delle fatture di acquisto, con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati nonche' l'importo del compenso per copia privata;
b) scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evince che la memoria e' stata occupata da contenuti resi tecnicamente non removibili;
c) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto, ove presente.
5. Nel caso di cui al comma 4, qualora il soggetto richiedente sia il fornitore diretto dell'utilizzatore finale, alla richiesta di rimborso deve essere allegata:
a) copia delle fatture di acquisto, con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati nonche' l'importo del compenso per copia privata;
b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati;
c) la scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evince che la memoria e' occupata da contenuti resi tecnicamente non removibili;
d) il numero di serie univoco per singolo prodotto, ove presente.
6. Nel caso di esportazione di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione verso altri paesi ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera a), l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:
a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati nonche' l'importo del compenso per copia privata;
b) copia delle fatture di vendita all'estero;
c) documento di trasporto, ove presente;
d) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente;
e) copia della dichiarazione di esportazione o altro documento analogo, ove presente.
7. Nel caso di utilizzo di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale di diagnostica strumentale in campo medico, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera b), l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:
a) copia delle fatture di acquisto, con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati nonche' l'importo del compenso per copia privata;
b) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.
8. Nel caso di cui al comma 7, qualora il soggetto richiedente il rimborso sia il fornitore diretto dell'utilizzatore finale, alla richiesta di rimborso deve essere allegata:
a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati, nonche' l'importo del compenso per copia privata;
b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, dalla quale si evincano gli estremi identificativi del soggetto che svolge attivita' di diagnostica strumentale in campo medico;
c) il numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.
9. Nel caso di utilizzo di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera c), l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:
a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati nonche' l'importo del compenso per copia privata;
b) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.
10. Nel caso di cui al comma 9, qualora il soggetto richiedente sia il fornitore diretto dell'utilizzatore finale alla richiesta di rimborso deve allegare:
a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati nonche' l'importo del compenso per copia privata;
b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, dalla quale si evincano gli estremi identificativi del soggetto che svolge attivita' di duplicazione;
c) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.
11. Nel caso di utilizzo di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale o di impresa, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera d), l'utilizzatore finale trasmette la richiesta di rimborso allegando:
a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati nonche' l'importo del compenso per copia privata;
b) attestazione con la quale, sotto la propria responsabilita', descrive l'attivita' svolta, la tipologia di utilizzo del prodotto, di non rivendere il prodotto a terzi e dichiara di utilizzare il prodotto esclusivamente per la propria attivita';
c) il numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.
12. Nel caso di cui al comma 11, qualora il soggetto richiedente sia il fornitore diretto dell'utilizzatore finale alla richiesta di rimborso deve essere allegata:
a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati nonche' l'importo del compenso per copia privata;
b) copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale, dalla quale si evincano gli estremi identificativi del soggetto che svolge attivita' professionale o d'impresa;
c) attestazione del fornitore diretto richiedente il rimborso con la quale, sotto la propria responsabilita', dichiara di aver ceduto i dispositivi all'utilizzatore finale per un uso esclusivamente professionale, alle condizioni indicate all'art. 3, comma 5, lettera d), del decreto;
d) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.
13. Nel caso di utilizzo di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera e), l'amministrazione pubblica, in qualita' di utilizzatore finale, trasmette la richiesta di rimborso allegando:
a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati nonche' l'importo del compenso per copia privata;
b) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.
14. Nel caso di cui al comma 13, qualora il soggetto richiedente sia il fornitore diretto dell'amministrazione pubblica, alla richiesta di rimborso deve essere allegata:
a) copia delle fatture di acquisto con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio dei prodotti acquistati nonche' l'importo del compenso per copia privata;
b) copia delle fatture di vendita all'amministrazione pubblica;
c) indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto oggetto della richiesta di rimborso, ove presente.

 
Art. 6

Controlli e vigilanza

1. La SIAE svolge le attivita' di cui al presente decreto e relativo allegato 1 e verifica, anche esercitando i poteri di cui all'art. 182-bis LDA, il corretto adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2. Le dichiarazioni e le attestazioni previste in applicazione del presente decreto sono presentate ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
 
Art. 6.

Dimostrazione del versamento del compenso per copia privata

1. Nel caso in cui la fattura non esponga il compenso per copia privata, al fine di dimostrare di aver versato il compenso, il richiedente puo' allegare alla richiesta di rimborso una dichiarazione del proprio fornitore attestante che l'importo del compenso e' incluso nel prezzo di vendita. Quando non si dispone di tale dichiarazione, si applica quanto previsto all'art. 5, commi 6 e 7, del decreto.
 
Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto sostituisce l'art. 4 dell'allegato tecnico al decreto del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 20 giugno 2014 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi» e il decreto del Ministero per i beni culturali del 18 giugno 2019 recante «Esenzioni dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi».
2. Ai soli fini dell'attuazione del comma 1 e con esclusivo riguardo alle posizioni relative al periodo di riferimento della disciplina sostituita in base al predetto comma, gli interessati possono presentare la domanda di rimborso, in presenza dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e secondo le modalita' previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 8

Annullamento e disposizioni transitorie

1. Il presente decreto annulla e sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo del 30 giugno 2020 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi».
2. Ai soli fini dell'attuazione del comma 1 e con esclusivo riguardo alle posizioni relative al periodo di riferimento della disciplina sostituita in base al predetto comma, gli interessati possono presentare la domanda di rimborso, in presenza dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e secondo le modalita' previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 9

Disposizioni finanziarie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo.
Roma, 30 settembre 2024

Il Ministro: Giuli

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2699