Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2024 (vai al sommario)
LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Ambito di applicazione, finalita' e definizioni

1. Il presente capo reca disposizioni di riordino normativo in materia di affidamento delle concessioni autostradali, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative all'approvazione e alla revisione dei piani economico-finanziari e di specificazione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione, con l'intento di rafforzare gli strumenti di governance in capo al concedente, nel quadro di una regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva concorrenzialita' tra gli operatori del settore, alla garanzia della contendibilita' delle concessioni autostradali per i mercati di riferimento, alla tutela della sostenibilita' economica e finanziaria dello strumento concessorio, al potenziamento degli strumenti preventivi e successivi di incentivazione e verifica degli adempimenti e alla tutela di livelli adeguati di servizio e di investimento a favore degli utenti.
2. Alle concessioni autostradali si applicano le disposizioni del libro IV, parte II, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrate e specificate dalle disposizioni del presente capo, che costituiscono norme speciali di settore.
3. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)»: l'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) «Autorita' di regolazione dei trasporti (ART)»: l'Autorita' istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) «Autorita' nazionale anti-corruzione (ANAC)»: l'Autorita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
d) «codice dei contratti pubblici»: il codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
e) «ente concedente»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) «concessionari»: i soggetti ai quali l'ente concedente ha affidato, tramite contratto di concessione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle tratte autostradali nonche' l'esecuzione di lavori sulle medesime;
g) «concessione autostradale»: la concessione che ha ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione e manutenzione di una o piu' tratte autostradali;
h) «concessioni in essere»: le concessioni che non hanno esaurito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di durata della concessione come disciplinato nella relativa convenzione ovvero le concessioni autostradali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici;
i) «convenzione»: il contratto di concessione stipulato tra l'ente concedente e il concessionario in coerenza con l'articolo 177 del codice dei contratti pubblici e con le disposizioni speciali del presente capo;
l) «estinzione di una concessione autostradale»: la cessazione di un rapporto concessorio in conseguenza, in particolare, di risoluzione o recesso secondo quanto previsto dall'articolo 190 del codice dei contratti pubblici;
m) «manutenzione ordinaria»: gli interventi che riguardano opere di riparazione, ripristino, rinnovamento e sostituzione di parti delle infrastrutture e gli interventi necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
n) «manutenzione straordinaria»: gli interventi di manutenzione che non rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria, come definita alla lettera m), finalizzati anche all'innalzamento dei livelli di sicurezza dell'infrastruttura e della durabilita' della stessa nel tempo;
o) «piano economico-finanziario (PEF)»: il documento annesso alla convenzione, nel quale sono rappresentati i presupposti e le condizioni per l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio;
p) «proposta di convenzione»: il documento, redatto sulla base dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento, di cui alla lettera s), che recepisce gli esiti dell'aggiudicazione ed e' soggetto al procedimento di approvazione di cui agli articoli 5 o 9;
q) «rete autostradale nazionale»: la rete costituita dal complesso delle tratte autostradali;
r) «viabilita' locale di adduzione alla tratta autostradale»: le tratte statali, regionali, provinciali e locali di connessione alla tratta autostradale;
s) «schema di convenzione posto a base dell'affidamento»: lo schema di convenzione redatto dall'ente concedente e posto a base della procedura di affidamento;
t) «societa' in house»: la societa' sulla quale un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu' amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, costituita nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e che soddisfa il requisito dell'attivita' prevalente di cui al medesimo articolo 16, comma 3;
u) «tratte autostradali»: le strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, soggette a pedaggio;
v) «valore di subentro»: l'indennizzo a carico del nuovo concessionario subentrante per gli investimenti relativi alle opere assentite che il concessionario uscente ha gia' eseguito e non ancora ammortizzato alla scadenza della concessione, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati, come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno in corso alla data in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12, al libro IV,
parte II, reca, rispettivamente: «Del partenariato
pubblico-privato e delle concessioni» e «Dei contratti di
concessione».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta'
di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze
riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni
di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle
infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla
base del programma annuale di attivita' di cui al comma
5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate
nei commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal
presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto
periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e
l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito
all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i
rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce
le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia e'
dotata di personalita' giuridica e ha autonomia
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che
esercita secondo le modalita' previste nel presente
decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia
svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione
tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema
ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere
specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta
alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE)
2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria
del Paese limitrofo.
4. Con riferimento alla sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i
compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori,
l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici
che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei
processi di manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e
di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i
gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle
stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle
reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento,
modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione
di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di
infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011;
e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che
possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonche' la
relativa attivita' di formazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad
elevata concentrazione di incidenti nonche' alla
classificazione della sicurezza della rete esistente,
secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con
proprio provvedimento, criteri e modalita' per
l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal
medesimo decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di
attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta
ne ravvisi l'opportunita' anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili o di altre pubbliche
amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita'
previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attivita' di
controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da
applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori
stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle
ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione
delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo
quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'aggiornamento delle tariffe
previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento
delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo
decreto legislativo;
m) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni
ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2,
e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al
fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle
strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le
funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente
sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la
sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti
minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi
dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia,
nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi,
determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua
le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di
cui all'articolo 11" sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni
esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi
(USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e
6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre
2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre
2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza
relativa al sistema di trasporto costituito
dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i
contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili,
nonche', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, le modalita' per la
realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi
di trasporto a impianti fissi.
4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto
2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali.".
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e g), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma
delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo,
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. Relativamente alle attivita'
dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo e'
adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle
competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle
attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso
dell'anno precedente.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro
membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata
massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed
e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
con qualsiasi altra attivita' professionale privata anche
occasionale. Il comitato direttivo e' nominato per la
durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti tra i
dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
ad esse esterni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera
l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i
dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso
aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato
direttivo. Il collegio dei revisori dei conti e' composto
dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori legali, nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei
conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del
codice civile, in quanto applicabile. I componenti del
comitato direttivo non possono svolgere attivita'
professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di
societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
I compensi dei componenti degli organi collegiali sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma
10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine
alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e'
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato
direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, ai sensi del comma 10. In particolare, esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte
articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le
funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza
ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale
generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite
massimo di 668 unita', di cui 48 di livello dirigenziale
non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l'accesso alla
dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative
allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il
funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi
rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che
restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del
personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un
contingente di personale di 250 unita', destinato
all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti tre
posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire
l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento
delle nuove competenze in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, sino
all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui
al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del
personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni
scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il
personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel
ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di
selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di
lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle
voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza con
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie.
15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13
dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto funzioni centrali, secondo le
tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento
delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere
pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13, nonche'
ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per
la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
di cui all'articolo 14. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle
infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a
garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi
legali e operative, nonche' a tutta la documentazione
pertinente.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a
complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000
euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni
dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti
gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in
carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle
more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e'
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione «Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre,
dalla denominazione "Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali" (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162 e' abrogato.».
- Si riporta l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, di seguito denominata
«Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede
dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta'
pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e
disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte
dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
relative controversie; sono fatte salve le ulteriori
garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i
gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli
aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio
delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della
regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge
ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione
mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) disciplina, con propri provvedimenti, le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie tra gli operatori economici che gestiscono
reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o
i consumatori mediante procedure semplici e non onerose
anche in forma telematica. Per le predette controversie,
individuate con i provvedimenti dell'Autorita' di cui al
primo periodo, non e' possibile proporre ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro
trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia
di approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di
finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. In attuazione dell'articolo
6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della
legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito
nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri
organi incaricati di svolgere, con modalita' tali da
assicurare azione coordinata, attivita' di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, di seguito denominata
"Commissione", opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri,
con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai
sensi del comma 2-bis;
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di
direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione in materia di conformita' di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali,
regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo
sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole
sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste
dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
f-bis) [ABROGATA]
g) riferisce al Parlamento, presentando una
relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attivita' di contrasto della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 177, 178, comma 5, e 190
del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 177 (Contratto di concessione e traslazione del
rischio operativo). - 1. L'aggiudicazione di una
concessione comporta il trasferimento al concessionario di
un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o
alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato
della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per
rischio dal lato della domanda si intende il rischio
associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che
sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato
dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta
dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in
particolare il rischio che la fornitura di servizi non
corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto
in contratto.
2. Si considera che il concessionario abbia assunto
il rischio operativo quando, in condizioni operative
normali, non sia garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori
o dei servizi oggetto della concessione. La parte del
rischio trasferita al concessionario deve comportare una
effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale
per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal
concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.
Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere
preso in considerazione il valore attuale netto
dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del
concessionario.
3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della
qualificazione dell'operazione economica come concessione,
e' quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili
e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a
cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali
dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.
4. I contratti remunerati dall'ente concedente senza
alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si
configurano come concessioni se il recupero degli
investimenti effettuati e dei costi sostenuti
dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del
servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle
operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto sul
lato dell'offerta il contratto prevede che il corrispettivo
venga erogato solo a fronte della disponibilita'
dell'opera, nonche' un sistema di penali che riduca
proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto
all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata
disponibilita' dell'opera, di ridotta o mancata prestazione
dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei
livelli qualitativi e quantitativi della prestazione
assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo
devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme
dell'investimento, dei costi e dei ricavi.
5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di
concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio
economico-finanziario, intendendosi per tale la
contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria. L'equilibrio
economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del
progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i
costi di investimento, di remunerare e rimborsare il
capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.
6. Se l'operazione economica non puo' da sola
conseguire l'equilibrio economico-finanziario, e' ammesso
un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico
puo' consistere in un contributo finanziario, nella
prestazione di garanzie o nella cessione in proprieta' di
beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le
disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se
l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri
atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore
economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un
ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati
e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in
relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un
indennizzo in caso di cessazione anticipata della
concessione per motivi imputabili all'ente concedente,
oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il
contratto si configuri come concessione.
7. Ai soli fini di contabilita' pubblica si applicano
i contenuti delle decisioni Eurostat. In ogni caso,
l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in
misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni
Eurostat e calcolato secondo le modalita' ivi previste, non
ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.».
«Art. 178 (Durata della concessione). - (Omissis)
5. La durata dei contratti di concessione non e'
prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo
192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui
all'articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso
prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo
strettamente necessario all'espletamento delle procedure di
selezione del concessionario, la gestione delle tratte
autostradali e' affidata al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti che, in relazione alla specificita' della
tratta autostradale, per garantire adeguati standard di
sicurezza e viabilita', valuta il modello piu' idoneo della
gestione transitoria anche in relazione alle condizioni
economiche.».
«Art. 190 (Risoluzione e recesso). - 1. L'ente
concedente puo' dichiarare risolta la concessione in corso
di rapporto della stessa se una o piu' delle seguenti
condizioni si verificano:
a) la concessione ha subito una modifica che
avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione
della concessione;
b) il concessionario si trovava, al momento
dell'aggiudicazione della concessione, in una delle
situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di
aggiudicazione della concessione;
c) la Corte di giustizia dell'Unione europea
constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno
Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui
incombenti in virtu' dei trattati europei per il fatto che
un ente concedente appartenente allo Stato membro in
questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza
adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e
dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014.
2. La risoluzione della concessione per inadempimento
dell'ente concedente o del concessionario e' disciplinata
dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il
contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola
penale di predeterminazione del danno e i criteri per il
calcolo dell'indennizzo.
3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una
concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente
concedente comunica per iscritto al concessionario e agli
enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.
Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di
obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario,
entro centoventi giorni dal ricevimento della
comunicazione, possono indicare un operatore economico che
subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche
e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di
gara o negli atti in forza dei quali la concessione e'
stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento
dell'oggetto della concessione alla data del subentro.
L'operatore economico subentrante assicura la ripresa
dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento
originariamente richiesto al concessionario sostituito
entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro
dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente
concedente presta il consenso.
4. Se l'ente concedente recede dal contratto di
concessione per motivi di pubblico interesse spettano al
concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in
cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo,
i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza
del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo
scioglimento anticipato dei contratti di copertura del
rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno
compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5
per cento degli utili previsti dal piano
economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga
conto delle circostanze, della tipologia di investimenti
programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei
soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per
l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati
in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed
indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e
dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare
riferimento alla percentuale, al piano
economico-finanziario e agli anni da prendere in
considerazione nel calcolo.
5. Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono
destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
dei finanziatori del concessionario e dei titolari di
titoli emessi.
6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme
dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto
concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del
concessionario questi ha il diritto di proseguire nella
gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da
essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette
somme, fatti salvi gli eventuali investimenti
improcrastinabili individuati dal concedente unitamente
alle modalita' di finanziamento e di ristoro dei correlati
costi.
7. L'efficacia del recesso dalla concessione e'
sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente
concedente delle somme previste dal comma 4.».
- Si riporta l'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016:
«Art. 16 (Societa' in house). - 1. Le societa' in
house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici
dalle amministrazioni che esercitano su di esse il
controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che
esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo
se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad
eccezione di quella prescritta da norme di legge e che
avvenga in forme che non comportino controllo o potere di
veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla
societa' controllata.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 2, comma 2, lettera A, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992 - Suppl. Ordinario n. 74:
«Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade).
- (Omissis)
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A - Autostrade;
(Omissis).».
 
Art. 2

Ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali

1. Ai fini dell'affidamento delle concessioni autostradali affidate ai sensi delle disposizioni del presente capo, l'ente concedente tiene conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3, lettera b), della presente legge.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 37, comma 2, lettera
g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
veda nelle note all'art. 16.
 
Art. 3

Modalita' di affidamento delle concessioni autostradali

1. L'ente concedente aggiudica le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 182 del codice dei contratti pubblici.
2. L'affidamento diretto di concessioni autostradali e' consentito, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) affidamento alla societa' costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
b) affidamento a una societa' in house, diversa dalla societa' di cui alla lettera a), anche appositamente costituita, secondo quanto previsto dall'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici.
3. L'ente concedente non puo' procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici.

Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 182 e 186, comma 7, del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12:
«Art. 182 (Bando). - 1. Gli enti concedenti che
intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale
intenzione per mezzo di un bando di concessione.
2. Il bando di concessione contiene le informazioni
indicate nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra
informazione ritenuta utile dall'ente concedente, anche
secondo il formato dei modelli uniformi predisposti
dall'Autorita' di regolazione del settore. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato IV.1 e' abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di
allegato al codice.
3. Gli enti concedenti:
a) precisano nel contratto di concessione che i
beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente
assegnati al concessionario per la gestione del servizio
non possono essere utilizzati per lo svolgimento di
attivita' economiche che non siano espressamente oggetto
della procedura di affidamento;
b) possono prevedere che, per l'esecuzione di una
quota dei servizi accessori affidati con la medesima
procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori
economici terzi.
4. Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali
che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o
i servizi oggetto della concessione.
5. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a
seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano
economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare
adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali la
reperibilita' sul mercato finanziario di risorse
proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita' di tali
fonti e la congrua redditivita' del capitale investito. I
bandi possono anche richiedere che le offerte siano
corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto
finanziatore.
6. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una
concessione per servizi sociali e altri servizi specifici
elencati nell'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista
concessione mediante la pubblicazione di un avviso di
pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di
cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE.
7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non e'
richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i
lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un
determinato operatore economico per una delle seguenti
ragioni:
a) l'oggetto della concessione e' la creazione o
l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione
artistica unica;
b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
c) l'esistenza di un diritto esclusivo;
d) la tutela dei diritti di proprieta'
intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli
definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva
2014/23/UE.
8. Le eccezioni di cui al comma 7, lettere b), c) e
d), si applicano unicamente qualora non esistano
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia
il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri
per l'aggiudicazione della concessione.
9. All'ente concedente non e' richiesto di pubblicare
un nuovo bando di concessione qualora non sia stata
presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o
non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna
candidatura appropriata in risposta a una precedente
procedura di concessione, purche' le condizioni iniziali
del contratto di concessione non siano sostanzialmente
modificate; in tal caso va presentata una relazione
all'Autorita' di regolazione del settore.
10. Un'offerta e' ritenuta non appropriata se non
presenta alcuna pertinenza con la concessione ed e' quindi
manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali,
a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente
concedente specificati nei documenti di gara.
11. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli
avvisi di aggiudicazione relativi alle concessioni di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea
sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi all'ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea con le modalita'
previste dall'articolo 84. Gli avvisi di aggiudicazione
delle concessioni contengono le informazioni di cui
all'allegato VII alla direttiva 2014/23/UE o, in relazione
alle concessioni di cui al comma 6 del presente articolo,
le informazioni di cui all'allegato VIII alla stessa
direttiva.
12. In ordine alla pubblicazione a livello nazionale
di bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi di
aggiudicazione, si applica l'articolo 85.».
«Art. 186 (Affidamenti dei concessionari). -
(Omissis)
7. Le concessioni autostradali relative ad autostrade
che interessano una o piu' regioni possono essere affidate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a
societa' in house di altre amministrazioni pubbliche anche
appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo
sulla predetta societa' in house puo' essere esercitato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso
un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
eserciti sulla societa' in house i relativi poteri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-sexies,
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156):
«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - (Omissis)
2-sexies. Per l'esercizio dell'attivita' di gestione
delle autostrade statali in regime di concessione mediante
affidamenti in house ai sensi dell'articolo 5 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e' autorizzata la costituzione di una
nuova societa', interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo
analogo del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
(Omissis).».
 
Art. 4

Bando di gara e criteri di aggiudicazione

1. I bandi di gara relativi agli affidamenti di cui all'articolo 3, comma 1, disciplinano, in particolare:
a) l'oggetto del contratto di concessione per i servizi di gestione e manutenzione ordinaria nonche' per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dal concedente nel bando di gara, sulla base delle disposizioni dell'articolo 6;
b) i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici;
c) le modalita' di presentazione dell'offerta, che indica distintamente gli elementi qualitativi e di costo o di prezzo relativi ai servizi di gestione e manutenzione ordinaria, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, lettera a), nonche' alla progettazione e all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria;
d) il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, finalizzato a garantire una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente. I criteri di aggiudicazione indicano i maggiori punteggi da attribuire alle offerte in relazione ai livelli di servizio e alle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge e possono comprendere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione o relativi all'innovazione;
e) la durata massima del contratto di concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
2. Per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, l'ente concedente:
a) pubblica in allegato al bando di gara la ricognizione dello stato manutentivo dell'infrastruttura, predisposta dall'ente concedente sulla base degli elementi forniti dal concessionario uscente e delle verifiche sull'infrastruttura effettuate in proprio o tramite l'ANSFISA, ai fini della formulazione di offerte corredate di un piano di manutenzioni ordinarie;
b) pone a base di gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 13, comma 2, della presente legge almeno un progetto di fattibilita' redatto sulla base dell'articolo 41, comma 6, lettera a), del codice dei contratti pubblici.

Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 41, comma 6, lettera a), e
108, comma 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36:
«Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). -
(Omissis)
6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica:
a) individua, tra piu' soluzioni possibili, quella
che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per
la collettivita' in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e alle prestazioni da fornire;
(Omissis).».
«Art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di
lavori, servizi e forniture). - (Omissis)
4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione
appaltante, al fine di assicurare l'effettiva
individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo,
valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale
effettivo sui profili tecnici. Nelle attivita' di
approvvigionamento di beni e servizi informatici, le
stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza,
nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini
dell'individuazione del miglior rapporto qualita' prezzo
per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli
elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e
peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego e'
connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.
Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi
informatici oggetto di appalto sono impiegati in un
contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali
strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 10
per cento. Per i contratti ad alta intensita' di
manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30
per cento.
(Omissis).».
 
Art. 5

Affidamento in house delle concessioni autostradali

1. Ai fini dell'affidamento in house di una concessione autostradale, l'ente concedente effettua preventivamente la valutazione delle ragioni che giustificano il ricorso a tale modalita' di affidamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente concedente predispone una proposta di convenzione, con il relativo PEF, elaborato sulla base del modello di tariffazione predisposto dall'ART, che sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.
3. La proposta di affidamento, motivata sulla base delle valutazioni del comma 1 e corredata della proposta di convenzione e del relativo PEF, sottoscritta da entrambe le parti, e' tempestivamente trasmessa dall'ente concedente all'ART e all'ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro i successivi trenta giorni. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo puo' essere prorogato, su richiesta dell'Autorita' competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.
4. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguati alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi del comma 3, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facolta' di acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei termini indicati al secondo periodo.
5. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
6. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 5, e' approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. In caso di mancata sottoscrizione della proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il termine di cui al comma 5, si procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3.
8. La proposta di convenzione di cui al comma 2 e' redatta nel rispetto delle disposizioni della sezione IV, in quanto compatibili.
9. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF e' definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti i pareri dell'ART e dell'ANAC ai sensi del comma 3. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici.

Note all'art. 5:
- Si riportano i testi degli articoli 7, comma 2, 189 e
192 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36:
«Art. 7 (Principio di auto-organizzazione
amministrativa). - (Omissis)
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono affidare direttamente a societa' in house lavori,
servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti adottano per ciascun affidamento un
provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per
la collettivita', delle connesse esternalita' e della
congruita' economica della prestazione, anche in relazione
al perseguimento di obiettivi di universalita', socialita',
efficienza, economicita', qualita' della prestazione,
celerita' del procedimento e razionale impiego di risorse
pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il
provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora
dia conto dei vantaggi in termini di economicita', di
celerita' o di perseguimento di interessi strategici. I
vantaggi di economicita' possono emergere anche mediante la
comparazione con gli standard di riferimento della societa'
Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i
parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali
nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di
mercato.
(Omissis)».
«Art. 189 (Modifica di contratti durante il periodo
di efficacia). - 1. Le concessioni possono essere
modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione
della concessione nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi
purche' riferite agli indici sintetici di cui all'articolo
60, comma 3; tali clausole fissano la portata e la natura
di eventuali modifiche, nonche' le condizioni alle quali
possono essere impiegate; esse non apportano modifiche che
altererebbero la natura generale della concessione;
b) per lavori o servizi supplementari da parte del
concessionario originario che si sono resi necessari e non
erano inclusi nella concessione iniziale, quando un
cambiamento di concessionario:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici, quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperativita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della
concessione iniziale;
2) comporti per l'ente concedente notevoli
inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;
c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze che un ente concedente diligente non ha potuto
prevedere;
2) la modifica non altera la natura generale
della concessione;
3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente
concedente allo scopo di svolgere un'attivita' diversa da
quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per
cento del valore della concessione iniziale. In caso di
piu' modifiche successive, tale limitazione si applica al
valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non
sono intese ad aggirare le disposizioni della presente
Parte;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a
cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la
concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
1) la presenza di una clausola di revisione
inequivocabile in conformita' della lettera a);
2) al concessionario iniziale succeda, in via
universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
della direttiva 2014/23/UE;
3) nel caso in cui l'ente concedente si assuma
gli obblighi del concessionario principale nei confronti
dei suoi subappaltatori, ove tale possibilita' sia prevista
dalla legislazione nazionale;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore,
non sono sostanziali.
2. Le concessioni possono parimenti essere modificate
senza necessita' di una nuova procedura di aggiudicazione
se il valore della modifica e' inferiore a entrambi i
valori seguenti:
a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva
2014/23/UE;
b) il 10 per cento del valore della concessione
iniziale.
3. Le modifiche di cui al comma 2 non possono
alterare la natura generale della concessione. In caso di
piu' modifiche successive, il valore e' accertato sulla
base del valore complessivo netto delle successive
modifiche.
4. La modifica di una concessione durante il periodo
della sua validita' e' considerata sostanziale se la natura
della concessione muta nella sua essenza rispetto a quella
inizialmente conclusa. In ogni caso, una modifica e'
considerata sostanziale se una o piu' delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione
della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di
candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti
alla procedura di aggiudicazione della concessione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico della
concessione a favore del concessionario in modo non
previsto dalla concessione iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello
cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la
concessione in casi diversi da quelli previsti dal comma 1,
lettera d).
5. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e
c), l'ente concedente pubblica un avviso al riguardo nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso
contiene le informazioni di cui all'allegato XI alla
direttiva 2014/23/UE ed e' pubblicato conformemente
all'articolo 33 della stessa direttiva.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b),
per le concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo
scopo di svolgere un'attivita' diversa da quelle di cui
all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE, l'eventuale
aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del
valore della concessione iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte.»
«Art. 192 (Revisione del contratto di concessione). -
1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e
imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o
della regolazione di riferimento, purche' non imputabili al
concessionario, che incidano in modo significativo
sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il
concessionario puo' chiedere la revisione del contratto
nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai
livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti
al momento della conclusione del contratto. L'alterazione
dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi
diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei
rischi allocati alla parte privata sono a carico della
stessa.
2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non e'
consentito concordare modifiche che alterino la natura
della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero
state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione
della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di
candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti
alla procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero
finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali
non sia gia' prevista l'espressione del CIPESS la revisione
e' subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita' (NARS), che emette un parere di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del
piano economico-finanziario le parti possono recedere dal
contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati
gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e
b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse.».
 
Art. 6

Oggetto del contratto di concessione

1. Il contratto di concessione autostradale ha ad oggetto:
a) l'attivita' di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale;
b) in relazione ai progetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), posti a base di gara, la progettazione di fattibilita' tecnico-economica, per gli aspetti di cui all'articolo 41, comma 6, lettere b), c), d), e), f) e g), del codice dei contratti pubblici, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti, in coerenza con quanto previsto dallo schema di convenzione posto a base dell'affidamento.
2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, lettera a), il concessionario assicura le condizioni di sostenibilita' delle aree di servizio mediante la gestione diretta dei servizi comuni condivisi, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato, da ultimo, dall'articolo 16, comma 3, della presente legge.
3. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, sono a carico del concessionario i rischi operativi di cui all'articolo 177 del codice dei contratti pubblici.
4. Tra i lavori e le opere di cui al comma 1, lettera b), sono compresi quelli relativi alla realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi del citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.
5. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b), il concessionario e' autorizzato a espropriare in nome e per conto dell'ente concedente le aree di sedime necessarie, come individuate in sede di progettazione delle medesime opere. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere sono effettuate a cura del concessionario a valere sul quadro economico dell'opera. Il rischio espropri, connesso a ritardi imputabili al concessionario o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione imputabile al concessionario, e' posto a carico del concessionario.
6. Le opere realizzate ai sensi del comma 1, lettera b), sono trasferite gratuitamente, libere da gravami, in proprieta' all'ente concedente con devoluzione al demanio dello Stato, ramo stradale, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, all'esito della verifica da parte del concedente della corretta esecuzione dei lavori e del collaudo. Il trasferimento di cui al primo periodo avviene tramite sottoscrizione di apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'ente concedente e dal concessionario, che costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dell'opera.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 6,
lettere b), c), d), e), f) e g), del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). -
(Omissis)
6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica:
(Omissis)
b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso
di metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni;
c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle
necessita', tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti di cui al comma;
d) individua le caratteristiche dimensionali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile
suddivisione in lotti funzionali;
e) consente, ove necessario, l'avvio della
procedura espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il
rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione
dell'opera e delle sue parti.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 37, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note all'art. 16.
- Per il testo dell'articolo 177 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta l'articolo 822 del Codice civile:
«Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo
Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare,
la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i
laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno
parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo
Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli
aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti
d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle
leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche,
degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni
che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del
demanio pubblico.».
 
Art. 7

Criteri di remunerazione della concessione

1. Le attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, sono remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a).
2. Gli oneri relativi alle attivita' di progettazione sono a carico del concessionario fino alla definitiva approvazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica da parte dell'ente concedente.
3. Gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria non sono soggetti alle clausole di revisione prezzi di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici in relazione a eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori, come individuati nella convenzione di concessione sulla base dei ribassi applicati al costo dell'opera quantificato sulla base dei prezzi rilevati al momento dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica dal concedente.
 
Art. 8

Schema di convenzione a base dell'affidamento

1. Per ciascuna concessione autostradale e' posto a base dell'affidamento uno schema di convenzione, che definisce:
a) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione dell'infrastruttura, i livelli adeguati di servizio, a tutela dei diritti degli utenti, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato, da ultimo, dall'articolo 16, comma 3, della presente legge;
b) con riferimento all'installazione di punti di ricarica elettrica, le prestazioni a carico del concessionario in coerenza con le misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere a) ed e), del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Lo schema di convenzione definisce, altresi':
a) i criteri per lo svolgimento delle attivita' di controllo e di monitoraggio dell'ente concedente nei confronti del concessionario al fine di potenziarne l'efficacia e di promuoverne la capillarita', anche avvalendosi del supporto operativo dell'ANSFISA;
b) il metodo di calcolo dell'eventuale valore di subentro, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera v), tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario e dell'applicazione di aliquote di ammortamento tecnico-regolatorie parametrate alla vita utile degli asset reversibili ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati, se inferiore alla vita utile degli asset reversibili;
c) il metodo di calcolo degli oneri integrativi che il concessionario e' tenuto a corrispondere all'ente concedente al fine di rafforzare i controlli sull'esecuzione degli interventi infrastrutturali nonche' sui relativi costi di realizzazione;
d) le penali applicabili al concessionario in caso di inadempimenti relativi alle attivita' di manutenzione e gestione, nonche' alla realizzazione degli investimenti e all'attuazione degli obblighi di manutenzione straordinaria, accertati nell'ambito delle attivita' di controllo e monitoraggio di cui alla lettera a), tenuto conto, altresi', dei meccanismi di penalita' previsti dalle delibere dell'ART.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 37, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note all'art. 16.
 
Art. 9
Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei
relativi piani economico-finanziari

1. La stipulazione del contratto di concessione avviene mediante sottoscrizione, da parte dell'ente concedente e dell'affidatario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, di una convenzione, corredata del PEF, predisposta e approvata nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. All'esito dell'affidamento della concessione, l'ente concedente predispone, sulla base dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8, una proposta di convenzione, con il relativo PEF e, previa trasmissione all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni, lo sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguato alle eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui al primo periodo, sottoscritti da entrambe le parti, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al CIPESS con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facolta' di acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei termini indicati al terzo periodo. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
3. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 2, e' approvata entro tre mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata sottoscrizione della proposta di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il termine di cui al comma 2, primo o quinto periodo, l'affidatario decade dall'aggiudicazione del contratto e si procede allo scorrimento della graduatoria o a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3, senza riconoscimento di alcun indennizzo o rimborso delle spese sostenute da parte dell'affidatario.
5. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF e' definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'ART, ai sensi del comma 2, primo periodo. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici; la revisione e' approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. I decreti di cui al comma 5 danno conto delle modalita' di copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale, di cui all'articolo 12, comma 5. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 192, comma 3, del codice dei contratti pubblici.
 
Art. 10

Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni affidate ai sensi della presente sezione e' determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non puo' superare quindici anni. Il termine di cui al primo periodo puo' essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare in concessione non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito nel termine di quindici anni, tenuto altresi' conto del tempo necessario ad ammortizzare le eventuali somme corrisposte a titolo di valore di subentro, determinato secondo i parametri stabiliti dall'ART.
2. Al termine della concessione, l'ente concedente procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici.

Note all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 178, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note
all'art. 1.
 
Art. 11

Estinzione del contratto di concessione

1. Alle ipotesi di estinzione di concessioni autostradali derivante, in particolare, dall'attuazione di procedure di risoluzione o recesso della concessione si applicano le disposizioni dell'articolo 190 del codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Quando l'estinzione della concessione e' determinata da motivi di pubblico interesse, si applica l'articolo 190, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
3. Quando l'estinzione della concessione deriva da inadempimento del concessionario, si applica l'articolo 190, comma 4, lettera a), del codice dei contratti pubblici anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto del presente comma, alcuna risoluzione di diritto.
4. L'estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario e' disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'ente concedente, nell'ipotesi di:
a) mancato assolvimento degli obblighi convenzionali relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura che determinano seri e comprovati pericoli per la sicurezza della circolazione, per la corretta gestione del traffico e per la fruibilita' autostradale o che compromettono lo stato di conservazione del patrimonio autostradale;
b) mancato assolvimento degli obblighi relativi alla progettazione o all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria consistente in ritardi nella realizzazione delle predette attivita' per cause non imputabili al concedente;
c) qualunque altro inadempimento delle obbligazioni convenzionali da parte del concessionario che comprometta la buona riuscita delle prestazioni.
5. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 4, l'ente concedente chiede preventivamente all'ANSFISA una verifica tecnica sullo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione e sugli eventuali danni cagionati dal concessionario. La verifica tecnica di cui al primo periodo puo' essere conclusa successivamente all'estinzione della concessione nelle sole ipotesi di somma urgenza e conclamato inadempimento, motivate dall'ente concedente nel decreto di cui al comma 4.
6. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale ai sensi del comma 3, l'importo di cui all'articolo 190, comma 4, lettera a), del codice dei contratti pubblici e' determinato, entro dodici mesi dalla data di estinzione della concessione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica delle voci di bilancio e a seguito di asseverazione da parte di una primaria societa' di revisione. E' fatto salvo il diritto dell'ente concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinati anche sulla base delle risultanze della verifica tecnica effettuata dall'ANSFISA ai sensi del comma 5.
7. In caso di estinzione di una concessione autostradale, nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento a un nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione si applica l'articolo 178, comma 5, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio e la possibilita' per l'ente concedente di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Note all'art. 11:
- Per il testo degli articoli 178, comma 5, e 190 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riportano gli articoli 1419, secondo comma, e 2578
del codice civile.
«Art. 1419 (Nullita' parziale). - (Omissis)
La nullita' di singole clausole non importa la
nullita' del contratto, quando le clausole nulle sono
sostituite di diritto da norme imperative.»
«Art. 2578 (Progetti di lavori). - All'autore di
progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici,
compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei
piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di
ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il
progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.».
 
Art. 12

Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali

1. Per le concessioni autostradali affidate ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, con delibera dell'ART, adottata ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3, lettera b), della presente legge, e' definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe, in base alla distanza percorsa sull'infrastruttura autostradale, ai flussi di traffico e all'indice inflativo stimato alla data di sottoscrizione o aggiornamento del PEF, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022. Il pagamento della tariffa conferisce al veicolo il diritto di percorrenza su una determinata tratta autostradale.
2. Le tariffe, riferite a ciascuna concessione autostradale, sono determinate sulla base del sistema tariffario di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del tracciato e delle infrastrutture e dei manufatti presenti, e sono indicate nello schema di convenzione da porre a base dell'affidamento. Le tariffe determinate ai sensi del presente comma consentono l'integrale copertura dei seguenti oneri:
a) l'onere per il sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, finalizzato a recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura, relativi alle attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
b) l'onere relativo al recupero dei finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione del sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, nonche' dei costi delle opere di adduzione, sostenuti direttamente o indirettamente dal concedente, e degli impianti finalizzati al migliore funzionamento del sistema autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico;
c) l'onere volto a remunerare eventuali costi esterni, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999.
3. Sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento l'ente concedente indica le tariffe da applicare alla tratta autostradale e le quote relative agli oneri di cui al comma 2, lettere a), b) e c), destinate, rispettivamente:
a) alla remunerazione delle attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), tramite l'applicazione della componente tariffaria di gestione (Tg) e della componente tariffaria di costruzione (Tk), di competenza del concessionario;
b) al recupero degli oneri di cui al comma 2, lettera b), tramite l'applicazione della componente tariffaria per oneri integrativi (Toi), di competenza dell'ente concedente.
4. Le tariffe da pedaggio di cui al comma 2 sono integralmente riscosse dal concessionario. La quota delle risorse di cui al primo periodo relative alla componente tariffaria per oneri integrativi di cui al comma 3, lettera b), e' accantonata annualmente nel bilancio di esercizio dei concessionari in un fondo vincolato.
5. Ogni anno con la legge di bilancio, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, e' definito, sulla base della previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno successivo, l'importo da iscrivere, per una quota, in un fondo denominato «Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale» e, per una quota, in un fondo denominato «Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni», entrambi da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Un importo corrispondente alle somme dei predetti Fondi e' iscritto nello stato di previsione dell'entrata. L'utilizzo effettivo delle somme iscritte nei Fondi e' subordinato al versamento, da effettuare da parte di ciascun concessionario entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della componente tariffaria di cui al primo periodo nei limiti dell'importo versato. Qualora, nel corso dell'anno, dal monitoraggio di cui al comma 6 emerga che le somme di cui al primo periodo incassate dai concessionari possano risultare su base annua inferiori all'importo fissato nella legge di bilancio, gli stanziamenti iscritti nei Fondi di cui al presente comma sono corrispondentemente accantonati e resi indisponibili.
6. Al fine di determinare l'importo di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ogni anno, la previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno successivo e, in corso d'anno, su base trimestrale, le informazioni di monitoraggio degli incassi dei singoli concessionari.
7. Le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite, con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno, per essere destinate prioritariamente agli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purche' non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, nonche', per la quota residua, alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilita' locale di adduzione alla tratta autostradale, nel rispetto delle modalita' di cui al comma 8 e dei criteri di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo. In nessun caso le risorse del Fondo possono essere ripartite in modo tale da alterare la concorrenza tra le tratte autostradali di competenza dell'ente concedente e quelle di competenza di soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I decreti di cui al primo periodo indicano la tipologia di investimento, il beneficiario e l'importo dei lavori per ciascun anno di costruzione. Con i medesimi decreti le risorse del Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni sono destinate al riequilibrio economico-finanziario delle concessioni affidate dall'ente concedente, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
8. I decreti annuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale di cui al comma 7 individuano, nel rispetto del criterio di destinazione prioritaria di cui al medesimo comma 7, primo periodo, gli interventi da ammettere al riparto delle risorse, nei limiti delle disponibilita' del Fondo, dando evidenza per ciascun intervento delle valutazioni relative ai criteri di cui ai commi 9 e 10, compresa l'analisi costi-benefici.
9. Per la compensazione degli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purche' non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie nei limiti delle risorse iscritte nell'accantonamento della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, del presente articolo, tenuto conto:
a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli standard di sicurezza;
b) del rapporto costi-benefici dell'intervento da finanziare.
10. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilita' locale di adduzione alla tratta autostradale, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie tenute all'accantonamento della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, tenuto conto:
a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli standard di sicurezza;
b) della rilevanza dell'intervento con riferimento alla fluidificazione e al decongestionamento della viabilita' locale di adduzione alla tratta autostradale inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici degli enti proprietari di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici;
c) del rapporto costi-benefici dell'intervento da finanziare.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'articolo 37, comma 2, lettera
g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
veda nelle note all'art. 16.
- La direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le
direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto
riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di
alcune infrastrutture e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 4 marzo 2022.
- La direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 1999 relativa alla tassazione a
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
su strada per l'uso di alcune infrastrutture e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 luglio
1999.
- Per il testo dell'articolo 192, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 si
veda nelle note all'articolo 5.
 
Art. 13

Pianificazione e programmazione
degli investimenti autostradali

1. Al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali da affidare ai sensi del presente capo, tenuto conto delle relazioni sugli investimenti trasmesse dai concessionari uscenti al termine delle rispettive concessioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CIPESS, e' adottato il Piano nazionale degli investimenti autostradali, di durata decennale. Il Piano puo' essere aggiornato con le modalita' di cui al primo periodo al termine di ogni biennio.
2. Sulla base del Piano di cui al comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento per le concessioni autostradali scadute o in scadenza e' individuato l'elenco dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria, nel rispetto delle seguenti priorita':
a) maturita' progettuale delle opere;
b) rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli standard di sicurezza;
c) incidenza sulla viabilita' delle cantierizzazioni, tenuto conto dell'esigenza di assicurare volumi di traffico sostenibili per i percorsi alternativi, nel rispetto degli standard di sicurezza legati alla circolazione;
d) individuazione di aree di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci.
 
Art. 14

Disposizioni applicabili alle concessioni in essere

1. Alla procedura di aggiornamento dei PEF delle societa' concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e' intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
2. Le societa' concessionarie per le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei PEF predisposti in conformita' alle delibere adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge. L'aggiornamento dei PEF presentati, entro il termine del 30 marzo dell'anno di scadenza del periodo regolatorio, conformemente ai criteri di cui al primo periodo, e' perfezionato entro il 31 dicembre del medesimo anno, previo recepimento nelle proposte di aggiornamento dei PEF delle rettifiche richieste dall'ente concedente all'esito delle verifiche effettuate sui piani di investimento. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al presente comma sono incrementate nella misura corrispondente all'indice di inflazione rilevato nei documenti di programmazione di finanza pubblica per il relativo anno. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei PEF.
3. L'ente concedente, in sede di istruttoria sugli aggiornamenti dei PEF presentati dai concessionari ai sensi dei commi 1 e 2, verifica l'ammontare degli investimenti da realizzare da parte del concessionario, distinguendo:
a) la quota di oneri di investimento di competenza del concessionario, secondo quanto previsto nelle convenzioni di concessione;
b) la quota di oneri di investimento da finanziare in sede di aggiornamento del PEF a valere sul gettito derivante dalle tariffe e sugli oneri di subentro;
c) la quota residua di oneri di investimento che non puo' essere coperta nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a) e b).
4. Alle procedure di aggiornamento dei PEF di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 43, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 16, comma 4, della presente legge.

Note all'art. 14:
- Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215
(Disposizioni urgenti in materia di termini normativi),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
2023, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2024, n. 18, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, n. 49.
- Si riporta l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia
di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - (Omissis)
3. Entro il 30 marzo 2024 le societa' concessionarie
per le quali e' intervenuta la scadenza del periodo
regolatorio quinquennale presentano le proposte di
aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in
conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo
16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti
di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni emanate
dal concedente. L'aggiornamento dei piani
economico-finanziari, presentati entro il termine del 30
marzo 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e'
perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli
aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali
relative alle concessioni di cui al primo periodo sono
incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente
all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla
Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza
2023. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai
predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di
aggiornamento dei piani economico-finanziari.
(Omissis)».
- Si riporta l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la
citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 16 (Competenze dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di
sicurezza autostradale). - 1. Al decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 2, lettera g), dopo le
parole «nuove concessioni», sono inserite le seguenti:
«nonche' per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per
gli aspetti di competenza, comma 2»;
a-bis) all'articolo 37, comma 6, alinea, le parole:
«Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «All'esercizio delle
competenze di cui al comma 2 e alle attivita' di cui al
comma 3, nonche' all'esercizio delle altre competenze e
alle altre attivita' attribuite dalla legge,»;
a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il
primo periodo e' sostituito dai seguenti: «mediante un
contributo versato dagli operatori economici operanti nel
settore del trasporto e per i quali l'Autorita' abbia
concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano,
l'esercizio delle competenze o il compimento delle
attivita' previste dalla legge, in misura non superiore
all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio
delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio, con
la previsione di soglie di esenzione che tengano conto
della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e'
effettuato in modo da evitare duplicazioni di
contribuzione»;
b) all'articolo 43, comma 1, le parole «sono
sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS,» sono
sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, sentita
l'Autorita' di regolazione dei trasporti per i profili di
competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in
merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che,
sentito il NARS,»;
c) all'articolo 43, dopo il comma 2, e' inserito il
seguente: «2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il
concedente, sentita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, verifica l'applicazione dei criteri di
determinazione delle tariffe, anche con riferimento
all'effettivo stato di attuazione degli investimenti gia'
inclusi in tariffa.».
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 43, commi 1, 2 e 2-bis,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note all'articolo
16.
 
Art. 15

Esternalizzazione delle concessioni autostradali

1. Alle concessioni autostradali in essere non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga si applicano le disposizioni sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dall'ente concedente e dal concessionario di cui all'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici.
 
Art. 16

Disposizioni di coordinamento normativo

1. Le disposizioni delle sezioni I, II, III, IV e V del presente capo si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo in ogni caso quanto specificamente disposto dai singoli articoli in merito all'applicabilita' delle relative disposizioni anche alle concessioni in essere. Resta in ogni caso esclusa l'applicazione dell'articolo 10 alle concessioni in essere.
2. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione degli articoli 3, comma 2, lettera a), 8, comma 2, lettera c), 12 e 14, commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, anche alle tratte autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), le parole: «nuove concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «concessioni affidate fino al 31 dicembre 2024»;
b) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) con particolare riferimento al settore autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025: a stabilire il sistema tariffario per la definizione delle tariffe basato sul modello del price-cap, con determinazione dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, uno schema di bando-tipo di concessione e uno schema di convenzione-tipo, anche con riferimento agli affidamenti in house; a esprimere il parere di competenza sulla proposta di affidamento in relazione agli affidamenti con gara e in house nonche' sugli aggiornamenti o sulle revisioni delle convenzioni autostradali; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e di stimolare la concorrenza per confronto».
4. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «sentita l'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «previo adeguamento del testo convenzionale alle eventuali prescrizioni formulate dall'Autorita'».
5. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio» sono sostituite dalle seguenti: «o di autostrade non sottoposte a pedaggio»;
b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
6. Con riferimento alle concessioni autostradali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, al primo, al secondo e al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si intende riferito, rispettivamente, al primo periodo del comma 7 dell'articolo 11 della presente legge, al secondo periodo del medesimo comma 7 e al comma 3 del citato articolo 11.
7. I commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono abrogati. Ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, ai commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 68 del 2022 si intende riferito all'articolo 11, commi 4 e 6, della presente legge.
8. Alla data di scadenza dell'ultima concessione in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) i commi 1, 2, 2-bis e 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) l'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
c) i commi 82, 83 e 84 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
d) l'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - (Omissis)
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte
dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
relative controversie; sono fatte salve le ulteriori
garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i
gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le concessioni affidate fino
al 31 dicembre 2024 nonche' per quelle di cui all'articolo
43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2
sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price
cap, con determinazione dell'indicatore di produttivita' X
a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire
gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi
dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i
concessionari autostradali per le nuove concessioni; a
definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte
autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale
sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per
confronto;
g-bis) con particolare riferimento al settore
autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere
dal 1° gennaio 2025: a stabilire il sistema tariffario per
la definizione delle tariffe basato sul modello del
price-cap, con determinazione dell'indicatore di
produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna
concessione; a definire, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, uno schema di bando-tipo di
concessione e uno schema di convenzione-tipo, anche con
riferimento agli affidamenti in house; a esprimere il
parere di competenza sulla proposta di affidamento in
relazione agli affidamenti con gara e in house nonche'
sugli aggiornamenti o sulle revisioni delle convenzioni
autostradali; a definire gli schemi dei bandi relativi alle
gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le
nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di
gestione delle tratte autostradali, allo scopo di
promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e di
stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 1, 2,
2-bis e 3 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Alleggerimento e semplificazione delle
procedure, riduzione dei costi e altre misure). - 1. Gli
aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al
piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere
regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono
trasmessi, previo adeguamento del testo convenzionale alle
eventuali prescrizioni formulate dall'Autorita' di
regolazione dei trasporti per i profili di competenza di
cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in merito
all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito
il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e,
successivamente, approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale
ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto che non comportano le variazioni o le
modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione
dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione
concedente.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente,
sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, verifica
l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe,
anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione
degli investimenti gia' inclusi in tariffa.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia'
stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica.), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 35 (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - 1. In caso di revoca, di decadenza o di
risoluzione di concessioni di strade o di autostrade non
sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle
procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario,
per il tempo strettamente necessario alla sua
individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo
36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, puo' assumere la gestione delle medesime, nonche'
svolgere le attivita' di manutenzione ordinaria e
straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla
loro riqualificazione o adeguamento. Qualora l'estinzione
della concessione derivi da inadempimento del
concessionario si applica l'articolo 176, comma 4, lettera
a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in
sostituzione delle eventuali clausole convenzionali,
sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per
legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo
1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa
operare, per effetto della presente disposizione, alcuna
risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di
revoca, decadenza o risoluzione della concessione non e'
sottoposta alla condizione del pagamento da parte
dell'amministrazione concedente delle somme previste dal
citato articolo 176, comma 4, lettera a).
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 7-bis del decreto-legge 16
giugno 2022, n. 68 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e
lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della
mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi
e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili), convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di
concessioni e infrastrutture autostradali). - 1. (abrogato)
2. (abrogato)
3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con
una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di
euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e
250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo
7-quater.
4. Al fine di consentire la realizzazione degli
interventi infrastrutturali di cui alle delibere del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24
ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento
per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la
proroga, fino al 3 agosto 2026, del termine previsto per
l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla
dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo
Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18
novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 195
alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, nonche'
la proroga, fino al 10 dicembre 2026, del termine previsto
per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla
dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo
Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2
agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3
gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai
conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies,
ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156.».
- Si riporta l'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Alleggerimento e semplificazione delle
procedure, riduzione dei costi e altre misure). - 1.
(abrogato)
2. (abrogato)
2-bis. (abrogato)
3. (abrogato)
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo,
dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, e il comma 4 dell'articolo 21 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4
aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
"2-ter. I contratti di concessione di costruzione e
gestione e di sola gestione nel settore stradale e
autostradale sono affidati secondo le procedure previste
all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del
medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi
concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della
parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono
fatti salvi i soggetti gia' individuati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione secondo la
normativa nazionale di riferimento, nonche' i titolari di
concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto
decreto legislativo".
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti
tecnologici e relative opere civili strettamente connesse
alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori
e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali
esistenti per la cui realizzazione siano gia' stati
completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
localizzazione in conformita' alla normativa pro-tempore
vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari
ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta
o atti di assenso comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi
dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012, in
ordine di priorita', anche sulla base dei risultati delle
verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia
necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza,
a carico dei concessionari o richiedenti la concessione,
fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di
sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita'
e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai
sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe
per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione
degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti
l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei sedimenti
accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province
autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe
per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione
degli organi di scarico e la conseguente necessita' e
urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei
serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio
definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in
attuazione dei suddetti interventi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di
derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora
redatto il progetto di gestione dell'invaso ai sensi
dell'articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 2012
e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma
8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione
del progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di
cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi
sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i
concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a
presentare al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2012, il piano di
manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo
93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e
l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni
per l'esercizio e la manutenzione della diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono
tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31
dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere di
derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i
relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione,
unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle
condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle
citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi
dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di
condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe
con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti procede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla revisione dei criteri per
l'individuazione delle "fasi di allerta" di cui alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i
documenti di protezione civile per le finalita' di gestione
del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi
alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche'
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi
dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in
tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso
le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo
le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari
e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza
degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito
dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in
tali condizioni puo' disporre gli accertamenti, le
indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle
dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti
dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con
obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per le opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica,
realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza
prescrive, il collaudo statico delle opere anche
complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere
realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti
la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti
a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i collaudi statici
delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra
indicata».
- L'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di
obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte
di giustizia delle Comunita' europee.), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, abrogato
dalla presente legge, recava:
«Modifiche all'articolo 2, comma 82, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa
in mora nell'ambito della procedura di infrazione n.
2006/2419.»
- Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), e'
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
- L'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, abrogato dalla presente legge,
recava: «Concessioni autostradali.»
 
Art. 17

Disposizioni in materia di rilevazione
dei prezzi e delle tariffe

1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. La rilevazione dei prezzi e delle tariffe e' limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di valutazioni di necessita' e proporzionalita' in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Le modalita' di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialita' dei soggetti che procedono al rilevamento».

Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 2, comma 2, lettera c), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Compiti e funzioni). - (Omissis)
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, svolgono le funzioni relative a:
(Omissis)
c) tutela del consumatore e della fede pubblica,
vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei
prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della
metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe,
rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti
per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla
legge. La rilevazione dei prezzi e delle tariffe e'
limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per
la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma
198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di
valutazioni di necessita' e proporzionalita' in relazione
al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche
alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma
199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007.
Le modalita' di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono
definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante
per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una
metodologia di tipo storico-statistico e garantendo
l'imparzialita' dei soggetti che procedono al rilevamento.
(Omissis)».
 
Art. 18
Aggiornamento del regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni in materia di portabilita' dei numeri telefonici
mobili
1. All'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilita' del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorita' n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalita' di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma. L'Autorita' redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attivita' di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma».

Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 98-duodecies (Non discriminazione). - (Omissis)
1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione
elettronica non possono utilizzare le informazioni
acquisite per il tramite del database per la portabilita'
dei numeri mobili, nonche' quelle comunque acquisite per
esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare
offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o
condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi,
comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino
differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di
comunicazione elettronica di provenienza. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Autorita' aggiorna il regolamento recante
revisione delle norme riguardanti la portabilita' del
numero mobile, di cui alla delibera della medesima
Autorita' n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012,
prevedendo modalita' di monitoraggio e vigilanza che
garantiscano un utilizzo del database coerente con le
disposizioni del primo periodo del presente comma.
L'Autorita' redige inoltre annualmente una relazione sugli
esiti delle attivita' di monitoraggio e vigilanza condotte
in attuazione del secondo periodo del presente comma.».
 
Art. 19
Disposizioni in materia di attivita' di rilevazione degli usi
commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle
societa' di vendita di energia al dettaglio
1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita' di rilevazione di usi commerciali, all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le commissioni provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto previsto dal primo periodo.
In caso di violazione, il presidente della commissione provinciale dichiara la decadenza del Comitato tecnico. Ove non provveda, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, revoca la commissione provinciale».
2. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni fornite ai clienti finali delle societa' di vendita di energia al dettaglio, all'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identita' dell'intermediario con cui e' stata sottoscritta l'offerta».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Disposizioni urgenti in materia di
soppressione di commissioni). - (Omissis)
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i
rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella
specifica materia oggetto di rilevazione. Le commissioni
provinciali delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo
34 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto previsto
dal primo periodo. In caso di violazione, il presidente
della commissione provinciale dichiara la decadenza del
Comitato tecnico. Ove non provveda, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, d'ufficio o su
segnalazione di chiunque vi abbia interesse, revoca la
commissione provinciale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 7, lettera
b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici). - (Omissis)
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
piu' provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua
le modalita' con cui le societa' di vendita di energia al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori
intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE
siano installati o meno, provvedono affinche':
(Omissis)
b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di
ricevere in via elettronica informazioni sulla
fatturazione, sulle bollette e sull'identita'
dell'intermediario con cui e' stata sottoscritta l'offerta
e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e
comprensibile sul modo in cui la loro fattura e' stata
compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate
sul consumo effettivo;
(Omissis)».
 
Art. 20

Disposizioni per favorire la concorrenza
nel settore assicurativo

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 145-bis, commi 2 e 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e della conseguente piena interoperabilita' dei meccanismi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del medesimo codice, al fine di favorire la concorrenza in ambito assicurativo, sono vietate le clausole che impediscono o limitano il diritto dell'assicurato di disinstallare, senza costi, alla scadenza annuale del contratto, il predetto meccanismo elettronico, fermo restando il diritto dell'impresa di assicurazione di ottenerne la restituzione. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al primo periodo sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. L'assicurato puo' richiedere, per il tramite dell'impresa di assicurazione, al fornitore di servizi assicurativi telematici che gestisce il meccanismo elettronico di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che e' stato installato su richiesta dell'impresa di assicurazione o che e' presente nel veicolo quale dotazione di fabbrica, i dati relativi alla percorrenza complessiva, alla percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse e all'orario, diurno o notturno, di percorrenza nonche' agli eventi di guida ad alta velocita' per tipo di strada negli ultimi dodici mesi. Tali dati sono resi accessibili all'assicurato, a titolo gratuito, in un formato strutturato, con modalita' di uso comune e leggibile tramite dispositivi automatici.
3. L'impresa di assicurazione, che si avvale dei dati di cui al comma 2 per calcolare il premio del nuovo contratto stipulato con l'assicurato e che non prevede la prosecuzione del servizio da parte dello stesso fornitore di servizi assicurativi telematici, e' tenuta a versare a quest'ultimo, quale presupposto per l'utilizzo dei dati, un compenso una tantum non superiore a 20 euro. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, si provvede all'eventuale aggiornamento dei dati di cui al comma 2 e dei compensi di cui al presente comma, in coerenza con i mutamenti intervenuti nelle condizioni di mercato.

Note all'art. 20:
- Si riportano gli articoli 132-ter, comma 1, e
145-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private):
«Art. 132-ter (Sconti obbligatori). - 1. In presenza
di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in
precedenza o contestualmente alla stipulazione del
contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione
praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti
stabiliti dal comma 2:
a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di
assicurazione, i soggetti che presentano proposte per
l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il
veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di
assicurazione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta
dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti e
portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita'
del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti,
ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli
requisiti funzionali minimi necessari a garantire
l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini
tariffari e della determinazione della responsabilita' in
occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta
dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti,
meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore
qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico
superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione
di veicoli a motore.
(Omissis)».
«Art. 145-bis (Valore probatorio delle cosiddette
«scatole nere» e di altri dispositivi elettronici). -
(Omissis)
2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei
meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del
veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b),
anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato
di un contratto di assicurazione con un'impresa
assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a
installare i meccanismi elettronici, sono garantite da
operatori, di seguito denominati «provider di telematica
assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati
all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne
utilizzano i servizi. I dati sull'attivita' del veicolo
sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla
base dello standard tecnologico comune indicato
nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono
successivamente inviati alle rispettive imprese di
assicurazione.
3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita'
dei meccanismi elettronici nonche' delle apparecchiature di
telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di
gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte
dell'assicurato di un contratto di assicurazione con
un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare
tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider di
telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento
previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli
operatori rispondono del funzionamento ai fini
dell'interoperabilita'.
(Omissis)».
 
Art. 21

Sistema informativo antifrode per i rapporti
assicurativi non obbligatori

1. Le imprese di assicurazione possono istituire, per il tramite della loro associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilita' civile automobilistica, con la finalita' di rendere piu' efficaci la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il sistema e' alimentato dai sistemi informativi delle singole imprese di assicurazione ed e' sottoposto alla vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le imprese di assicurazione possono utilizzare i dati del sistema informativo per finalita' connesse con la liquidazione dei sinistri.
2. Le modalita' di alimentazione e di accesso al sistema informativo di cui al comma 1 e le tipologie di dati da trattare sono definiti dall'IVASS con proprio regolamento, da adottare sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, previa consultazione delle imprese di assicurazione e della loro associazione.
3. I costi della realizzazione e della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 sono a carico delle imprese di assicurazione partecipanti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 22
Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle
imprese cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 105 e' inserito il seguente:
«105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica gia' disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilita' civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma».
 
Art. 23

Disposizioni in materia di riporzionamento
dei prodotti preconfezionati

1. Dopo l'articolo 15 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati). - 1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantita' nominale e un correlato aumento del prezzo per unita' di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantita', tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unita' di misura) rispetto alla precedente quantita'".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025».
 
Art. 24

Accesso dei clienti domestici vulnerabili
al servizio a tutele graduali

1. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno la facolta' di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, fornito dall'operatore aggiudicatario dell'area ove e' situato il punto di consegna interessato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA stabilisce le modalita' di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilita' di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021, dandone evidenza nel proprio sito internet istituzionale.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione
della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
che abroga la direttiva 2005/89/CE):
«Art. 11 (Clienti vulnerabili e in condizioni di
poverta' energetica). - 1. Sono clienti vulnerabili i
clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente
svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute,
tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi
dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n.
124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano
in gravi condizioni di salute, tali da richiedere
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche
alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro
mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori
non interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture
abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di eta' superiore ai 75 anni.
(Omissis)».
 
Art. 25

Disposizioni in materia di trasporto pubblico

1. All'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 21 del 1992. I comuni accedono al registro al fine di verificare eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 21 del 1992, l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, e' altresi' consentito alle regioni, alle province e alle citta' metropolitane».
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 85:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata l'autorizzazione»;
2) il comma 4-bis e' sostituito dai seguenti:
«4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338»;
b) all'articolo 86, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, del capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 884 a euro 2.020, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. All'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «urbane e suburbane» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' nelle aree extraurbane a domanda debole ai sensi del comma 4,».

Note all'art. 25:
- Si riporta l'articolo 10-bis, comma 3, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Misure urgenti in materia di
autoservizi pubblici non di linea). - (Omissis)
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un registro informatico pubblico nazionale delle imprese
titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con
autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di
autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le
modalita' con le quali le predette imprese dovranno
registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del
presente comma, connessi all'implementazione e
all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro
elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, pari ad euro un milione per l'annualita' 2019,
si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29
dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell'archivio il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. In caso di mancata iscrizione nel
registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al
primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo
11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, e in caso di omessa presentazione dell'istanza di
aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si
applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1,
lettera a), della medesima legge n. 21 del 1992. I comuni
accedono al registro al fine di verificare eventuali
incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di
prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati
quantitativi relativi al numero delle licenze e delle
autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito
della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni
accedono al registro anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario
l'accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati
relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o
sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto
pubblico non di linea adottati. Ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, della citata legge n. 21 del 1992, l'accesso al
registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti,
e' altresi' consentito alle regioni, alle province e alle
citta' metropolitane.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 85 e 86 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 85 (Servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone). - 1. Il servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone e' disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque
adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato
a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui
all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati
a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La
violazione medesima importa la sanzione amministrativa
della confisca del veicolo e della sospensione della
patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme
del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso
soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, nella
violazione di cui al presente comma per almeno due volte,
all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni
si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata
l'autorizzazione.
4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2
destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna
delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare
dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le
norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di
cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al
titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi,
secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di
cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al
titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi,
secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse
nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si
applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a
euro 2.020, nonche' la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo
VI, capo I, sezione II.
4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e
4-bis, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato
a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di
cui alla relativa autorizzazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro
338».
«Art. 86 (Servizio di piazza con autovetture,
motocicli e velocipedi con conducente o taxi). - 1. Il
servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi
con conducente o taxi e' disciplinato dalle leggi
specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista
dall' articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a
taxi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249. Dalla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie della
confisca del veicolo e della sospensione della patente di
guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso
soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale
violazione per almeno due volte, all'ultima di esse
consegue la sanzione accessoria della revoca della patente.
Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata
sospesa o revocata la licenza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur
essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di
quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli
2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio
1992, n. 21, e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare
della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 178 a euro 672, nonche' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme
del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di
cinque anni, si applicano al titolare della licenza la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
264 a euro 1.010, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione
per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del
titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di
cinque anni, si applicano al titolare della licenza la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
356 a euro 1.344, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione
per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del
titolo VI, del capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse
nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della
licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 884 a euro 2.020, nonche' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo
le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e
3, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi
senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza
medesima e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 86 a euro 338".
- Si riporta l'articolo 11, comma 4, della legge 15
gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea):
«Art.11 (Obblighi dei titolari di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente). -
(Omissis)
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di
noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o
la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti
tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo
servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso
le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle
stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione
dell'utente possono avvenire anche al di fuori della
provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente
di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui
specifiche sono stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il
foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario
di fine servizio;
e) dati del fruitore del servizio.
Fino all'adozione del decreto di cui al presente
comma, il foglio di servizio elettronico e' sostituito da
una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da
numerazione progressiva delle singole pagine da compilare,
avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato
elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo
per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere
esibito agli organi di controllo, con copia conforme
depositata in rimessa.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 14, comma 5, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Programmazione dei trasporti locali). -
(Omissis)
5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento
del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 18, comma 3-bis,
possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle
aree urbane e suburbane, nonche' nelle aree extraurbane a
domanda debole ai sensi del comma 4, diversificando il
servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1
di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella
disponibilita' di soggetti aventi i requisiti per
esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di
trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali
servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o
autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalita' del
servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima
attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria
detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai
soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea.
I criteri tecnici e le modalita' per la utilizzazione dei
sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione.
(Omissis).».
 
Art. 26
Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali
all'attivita' dei pubblici esercizi

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attivita' esercitata.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, esclusione delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale;
b) definizione delle modalita' di individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
c) introduzione dell'istituto del silenzio assenso per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
d) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilita' degli interventi sottoposti ad autorizzazione, di cui alla lettera a), con la tutela dell'interesse culturale e paesaggistico sulla base dei seguenti parametri di riferimento: mantenimento della fruibilita' del patrimonio culturale; progettazione integrata con lo spazio circostante; decoro e omogeneita' degli elementi di arredo; chiare delimitazione e perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;
e) previsione che il diniego dell'autorizzazione di cui alla lettera a) possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilita';
f) previsione, per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a), di misure di semplificazione delle procedure amministrative, anche prescindendo dall'autorizzazione nel caso in cui l'elemento o la struttura amovibile sia conforme ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura;
g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale, secondo principi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;
h) previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di violazioni;
i) previsione che le disposizioni attuative dei criteri di cui alle lettere da a) a g) si applichino anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In tale caso l'istanza e' presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;
l) individuazione di criteri uniformi cui i comuni devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonche' di garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
4. Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

Note all'art. 26:
- Si riportano gli articoli 10, comma 4, lettera g),
21, 106 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 10 (Beni culturali). - (Omissis)
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
(Omissis)
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
(Omissis)».
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). -
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con
successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto
di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c),
e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato
e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».
«Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1.
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in
consegna, per finalita' compatibili con la loro
destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero
determina il canone dovuto e adotta il relativo
provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma
2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione
del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento
garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del
bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione
d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.
Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni
per la migliore conservazione del bene.».
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma
5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che
questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato
all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione
si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere
l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi
provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa
stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via
sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,
senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere
nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,
con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un
elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno
ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per
via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal
versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle
imprese di pubblico esercizio). - (Omissis)
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31
dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle
superfici gia' concesse sono presentate in via telematica
all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la
sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle
misure di distanziamento connesse all'emergenza da
COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su
vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse
culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al
comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di
arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui
all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e'
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e
146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili
di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite
temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 27
Modifiche agli articoli 221-bis e 238 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in materia di sistemi autonomi di gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonche' di tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 221-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Il progetto» sono inserite le seguenti: «puo' riguardare imballaggi relativi a una o piu' filiere ed»;
b) all'articolo 238, comma 10, dopo le parole: «che li conferiscono» sono inserite le seguenti: «, in tutto o in parte,», dopo le parole: «e dimostrano di averli avviati» sono inserite le seguenti: «al riciclo o» e dopo le parole: «che effettua l'attivita' di» sono inserite le seguenti: «riciclo o».

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 221-bis e 238 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 221-bis (Sistemi autonomi). - 1. I produttori
che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi
e ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, presentano
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un'istanza di riconoscimento per la costituzione
di un sistema autonomo in forma individuale ovvero
collettiva, avente personalita' giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro, retto da uno statuto,
conforme ai principi del presente decreto, nonche' allo
"statuto tipo" di cui all'articolo 223, comma 2.
2. L'istanza, corredata di un progetto, e' presentata
entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di
produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r),
ovvero prima del recesso da uno dei sistemi collettivi gia'
esistenti. Il recesso e', in ogni caso, efficace solo dal
momento in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare emette il provvedimento di
dichiarazione di idoneita' del progetto e ne da'
comunicazione ai suddetti sistemi collettivi dell'articolo
223.
3. Il progetto puo' riguardare imballaggi relativi a
una o piu' filiere ed e' redatto secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicita' e contiene: a) un
piano di raccolta che prevede una rete articolata
sull'intero territorio nazionale; b) un piano industriale
comprensivo di progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, volto a garantire l'effettivo funzionamento in
grado di conseguire gli obiettivi di recupero e di
riciclaggio fissati dalle norme europee o dalle norme di
settore nazionali. Lo statuto deve essere conforme ai
principi di cui alle disposizioni del presente titolo. I
proponenti determinano il contributo ambientale secondo le
modalita' di cui all'articolo 237. Nel progetto sono
altresi' individuate modalita' di gestione idonee a
garantire che i commercianti, i distributori, gli utenti
finali e i consumatori, siano informati sulle modalita' di
funzionamento del sistema adottato e sui metodi di
raccolta, nonche' sul contributo applicato e su ogni altro
aspetto per loro rilevante.
4. Il proponente puo' richiedere, in qualunque
momento, una fase di confronto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al
fine di definire la portata delle informazioni e il
relativo livello di dettaglio della documentazione di cui
al comma 3.
5. Sulla base della documentazione trasmessa dal
proponente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla
presentazione della istanza, verificato che il progetto
contenga tutti gli elementi di cui al precedente comma 3,
con un livello di dettaglio tale da consentire l'avvio
della successiva istruttoria, comunica al proponente
l'avvio del procedimento di riconoscimento, ovvero, qualora
gli elaborati progettuali non presentano un livello di
dettaglio adeguato, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare comunica al proponente il
provvedimento motivato di diniego, dichiarando la non
idoneita' del progetto.
6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione
forniti dall'ISPRA e la fidejussione prevista al comma 11,
entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento,
conclusa l'istruttoria amministrativa attestante
l'idoneita' del progetto, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
riconosciuto il sistema di gestione.
7. A seguito del provvedimento di riconoscimento di
idoneita' del progetto, viene effettuata apposita attivita'
di monitoraggio a cura del Ministero con il supporto
dell'Ispra, anche attraverso un congruo numero di controlli
in loco, per la durata indicata nel provvedimento stesso,
volta a verificare l'effettivo funzionamento del sistema, e
la conformita' alle eventuali prescrizioni dettate.
All'esito del monitoraggio effettuato, viene adottato
provvedimento di conferma del riconoscimento, ovvero
provvedimento motivato di diniego che attesta il mancato
funzionamento del sistema.
7-bis. I produttori che hanno ottenuto il
riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono
tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica e al CONAI la documentazione
di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale
di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e
il piano specifico di prevenzione e gestione relativo
all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma
generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo
225.
8. L'obbligo di corrispondere il contributo
ambientale ad uno dei sistemi collettivi gia' esistenti, e'
sospeso a seguito dell'intervenuta dichiarazione di
idoneita' del progetto e sino al provvedimento definitivo
di cui al comma 7. La sospensione e' comunicata al sistema
collettivo di provenienza.
9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo' revocare il riconoscimento nei
casi in cui:
a) il sistema adottato non operi secondo i criteri
di efficienza, efficacia ed economicita';
b) i risultati ottenuti siano insufficienti per
conseguire gli obiettivi di riciclaggio ove previsti;
c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di
gestione;
d) siano stati violati gli obblighi previsti
dall'articolo 237, comma 6.
10. A seguito della comunicazione di non idoneita'
del progetto di cui al comma 5, di mancato riconoscimento
del sistema ai sensi del comma 7, ovvero di revoca del
riconoscimento di cui al comma 9, i produttori hanno
l'obbligo di partecipare ad uno dei sistemi collettivi gia'
esistenti. Ove, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, i produttori non provvedono ad aderire ai
sistemi collettivi gia' esistenti e a versare le somme a
essi dovute a decorrere dalla data della stessa
comunicazione, si applicano le sanzioni previste al Titolo
VI.
11. I proponenti, al fine di garantire la continuita'
della raccolta, nelle more del provvedimento definitivo di
cui al comma 7, sono tenuti alla presentazione di una
fideiussione bancaria a prima richiesta in favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, pari all'importo delle entrate previste
dall'applicazione del contributo ambientale di cui al comma
3. Detta garanzia sara' aggiornata sino al provvedimento
definitivo di cui al comma 7.
12. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai
sensi della previgente normativa. Tali sistemi si adeguano
alle disposizioni di cui al presente Titolo entro il 5
gennaio 2023.».
«Art. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani). - 1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi
titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico
non costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e'
tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce
il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di
raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di
cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in
vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal
comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti e'
commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base
di parametri, determinati con il regolamento di cui al
comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali
articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6,
dalle Autorita' d'ambito ed e' applicata e riscossa dai
soggetti affidatari del servizio di gestione integrata
sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al
comma 6. Nella determinazione della tariffa e' prevista la
copertura anche di costi accessori relativi alla gestione
dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di
spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano
coperti con la tariffa cio' deve essere evidenziato nei
piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del
servizio.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti, nonche' da una quota
rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
5. Le Autorita' d'ambito approvano e presentano
all'Autorita' di cui all'articolo 207 il piano finanziario
e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario
del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6, dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale
copertura dei costi.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, le
rappresentanze qualificate degli interessi economici e
sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le
politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati,
disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui
al presente articolo, i criteri generali sulla base dei
quali vengono definite le componenti dei costi e viene
determinata la tariffa, anche con riferimento alle
agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque
l'assenza di oneri per le autorita' interessate.
7. Nella determinazione della tariffa possono essere
previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle
adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente
documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici
reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
In questo caso, nel piano finanziario devono essere
indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale
copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni,
secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma
6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche
degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e
della qualita' del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto
degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che
risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti
urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter),
numero 2, che li conferiscono, in tutto o in parte, al di
fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati
al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l'attivita' di riciclo o recupero
dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della
componente tariffaria rapportata alla quantita' dei rifiuti
conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di
servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al
mercato per un periodo non inferiore a due anni.
11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al
comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per
l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le
discipline regolamentari vigenti.
12. La riscossione volontaria e coattiva della
tariffa puo' essere effettuata secondo le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.».
 
Art. 28

Modifiche alla definizione di start-up innovativa

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) e' premessa la seguente:
«a-bis) e' una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;
b) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non svolge attivita' prevalente di agenzia e di consulenza».
2. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno, e' consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1);
b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
e) ottenimento di almeno un brevetto.
2-ter. Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 puo' essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.
2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 7-bis».

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore
certificato: finalita', definizione e pubblicita'). -
(Omissis)
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up
innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la
societa' di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a)
a-bis) e' una microimpresa o una piccola o media
impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003;
b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi;
c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una
filiale in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e'
superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o
prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico e non svolge attivita' prevalente
di agenzia e di consulenza;
g) non e' stata costituita da una fusione,
scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o
di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno
di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita'
italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che
abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,
in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o
superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di
almeno una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
2-bis. La permanenza nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui al comma 8, dopo la
conclusione del terzo anno, e' consentita fino a
complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella
medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) incremento al 25 per cento della percentuale
delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma
2, lettera h), numero 1);
b) stipulazione di almeno un contratto di
sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
c) registrazione di un incremento dei ricavi
derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o
comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di
cui all'articolo 2425 del codice civile, o
dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al
terzo anno;
d) costituzione di una riserva patrimoniale
superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un
finanziamento convertendo o un aumento di capitale a
sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore
a quella di minoranza da parte di un investitore terzo
professionale, di un incubatore o di un acceleratore
certificato, di un investitore vigilato, di un business
angel ovvero attraverso un equity crowdfunding - 22 -
svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20
per cento della percentuale delle spese di ricerca e
sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
e) ottenimento di almeno un brevetto.
2-ter. Il termine di cinque anni complessivi per la
permanenza nella sezione speciale del registro delle
imprese di cui al comma 8 puo' essere esteso per ulteriori
periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni
complessivi, per il passaggio alla fase di "scaleup", ove
intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di
un organismo di investimento collettivo del risparmio, di
importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo
di estensione;
b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione
caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla
voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del
codice civile, superiore al 100 per cento annuo.
2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter
resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma
7-bis.».
 
Art. 29
Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up
innovativa

1. Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 25, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, avvenga:
a) in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
b) in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.
2. Le imprese che non possiedono piu' i requisiti di start-up innovativa per effetto del comma 2-bis dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Note all'art. 29:
- Per i riferimenti all'articolo 25, comma 8, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si
veda nelle note all'articolo 30.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il
sistema bancario e gli investimenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33:
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). -
(Omissis)
2. Presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono
essere iscritte; la sezione speciale del registro delle
imprese consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per le PMI innovative:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio
netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori
della filiera.
(Omissis)».
 
Art. 30

Modifiche alla definizione di incubatore certificato

1. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera e), dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «oppure nell'attivita' di supporto e accelerazione di start-up innovative»;
b) al comma 7:
1) alla lettera a), le parole: «costituzione e/o incubazione di start-up» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione o incubazione o accelerazione di start-up»;
2) alla lettera b), dopo la parola: «ospitate» sono inserite le seguenti: «o supportate»;
3) alla lettera d), dopo le parole: «personale ospitato» sono aggiunte le seguenti: «o personale delle start-up innovative supportate»;
4) alla lettera e), le parole: «rispetto all'anno, precedente» sono sostituite dalle seguenti: «delle start-up innovative supportate rispetto all'anno precedente»;
5) alle lettere f), g) e h), dopo la parola: «incubate», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o supportate»;
c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incubatori certificati che svolgono attivita' di supporto e di accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella di cui al periodo precedente».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento allo svolgimento delle attivita' di supporto e accelerazione di start-up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo articolo 25, diverse dalle attivita' di incubazione e sviluppo.
3. Gli incubatori certificati che svolgono l'attivita' di supporto e di accelerazione di start-up iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste dagli articoli 26, comma 8, e 27 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 e di quelle di cui all'articolo 31 della presente legge.

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 25, commi 5, 7 e 8,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore
certificato: finalita', definizione e pubblicita'). -
(Omissis)
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di
start-up innovative certificato, di seguito: "incubatore
certificato" e' una societa' di capitali, costituita anche
in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europaea, residente in Italia ai sensi
dell'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per
sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative
ed e' in possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari,
adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi
riservati per poter installare attrezzature di prova, test,
verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita'
delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in
banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni,
macchinari per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di
riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione
e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con
universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari che svolgono attivita' e progetti
collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza
nell'attivita' di sostegno a start-up innovative oppure
nell'attivita' di supporto e accelerazione di start-up
innovative, la cui sussistenza e' valutata ai sensi del
comma 7.
(Omissis)
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e)
del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up
innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
sulla base di valori minimi individuati con il medesimo
decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di
costituzione o incubazione o accelerazione di start-up
innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate
o supportate nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale
ospitato o personale delle start-up innovative supportate;
e) percentuale di variazione del numero complessivo
degli occupati delle start-up innovative supportate
rispetto all'anno precedente;
f) tasso di crescita media del valore della
produzione delle start-up innovative incubate o supportate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi
a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle
regioni, raccolti a favore delle start-up innovative
incubate o supportate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up
innovative incubate o supportate, tenendo conto del
relativo settore merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e
per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituiscono una apposita sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a
cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato
devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione. Gli incubatori
certificati che svolgono attivita' di supporto e di
accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione
speciale del registro delle imprese, diversa da quella di
cui al periodo precedente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 26, comma 8, e 27
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 26 (Deroga al diritto societario e riduzione
degli oneri per l'avvio). - (Omissis)
8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato
dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale
del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8,
sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei
diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi
alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal
pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere
di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento
dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della
qualifica di start-up innovativa e di incubatore
certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di
iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa,
costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' di
quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale
iscrizione nella citata sezione speciale di cui
all'articolo 25, comma 8, e' esente dal pagamento delle
imposte di bollo e dei diritti di segreteria.».
«Art. 27 (Remunerazione con strumenti finanziari
della start-up innovativa e dell'incubatore certificato). -
1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da
parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25,
comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo
25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o
collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di
ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione
di strumenti finanziari o diritti similari, nonche'
dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per
l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla
formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti,
sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione
che tali strumenti finanziari o diritti non siano
riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore
certificato, dalla societa' emittente o da qualsiasi
soggetto che direttamente controlla o e' controllato dalla
start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero
e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la
start-up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli
strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto
con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha
previamente concorso alla formazione del reddito imponibile
dei suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica
esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni,
quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi
dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con
i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio
rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa'
direttamente controllate da una start-up innovativa o da un
incubatore certificato.
3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione
con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli
strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati
ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo
la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e
servizi resi in favore di start-up innovative o di
incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a
seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi
quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non
concorrono alla formazione del reddito complessivo del
soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o
al momento in cui e' operata la compensazione che tiene
luogo del pagamento.
5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a
titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al
presente articolo sono assoggettate ai regimi loro
ordinariamente applicabili.».
 
Art. 31

Ulteriori misure di incentivazione

1. All'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile».
2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purche' l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. la percentuale di cui al comma 1 e' incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «si applica alle sole start-up innovative iscritte» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese»;
d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi indipendenti dalla volonta' del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale».
3. All'articolo 4, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024».

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 7-bis,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Incentivi all'investimento in start-up
innovative). - (Omissis)
7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui
ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento. Le
agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque
anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui al l'articolo 25, comma 8. Le
agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano
se l'investimento genera una partecipazione qualificata
superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei
diritti di governance o se il contribuente e' anche
fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero
anche attraverso una societa' controllata o collegata, per
un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento
agevolabile.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 29-bis del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 29-bis (Incentivi in regime «de minimis»
all'investimento in start-up innovative). - 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, in alternativa a quanto previsto
dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle
persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento
della somma investita dal contribuente nel capitale sociale
di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per
il tramite di organismi di investimento collettivo del
risparmio che investano prevalentemente in start-up
innovative, purche' l'investimento non produca una
partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del
capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto
alla detrazione non sussiste se il contribuente e' anche
fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero
anche attraverso una societa' controllata o collegata, per
un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento
portato a beneficio.
1-bis. la percentuale di cui al comma 1 e'
incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio
2025.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle
sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione
nella sezione speciale del registro delle imprese.
3. L'investimento massimo detraibile non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro
100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni;
l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento
prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza
dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvi
i casi indipendenti dalla volonta' del contribuente. La
detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo,
a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla
start-up della somma investita con causale "versamento in
conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia
iscritta a riserva patrimoniale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 9-ter, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il
sistema bancario e gli investimenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). -
(Omissis)
9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024,
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si
detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma
investita dal contribuente nel capitale sociale di una o
piu' PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di
organismi di investimento collettivo del risparmio che
investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione
si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione
speciale del Registro delle imprese al momento
dell'investimento ed e' concessa ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre
2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo
detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per
almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente
agli interessi legali. La detrazione di cui al presente
comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di
cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui
al periodo precedente. Sulla parte di investimento che
eccede il limite di cui al secondo periodo, e' fruibile
esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29
del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis."».
 
Art. 32
Contributo sotto forma di credito d'imposta in favore degli
incubatori e degli acceleratori certificati

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori e agli acceleratori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall'articolo 30 della presente legge, e' concesso, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine di cui al secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo nonche' la definizione delle modalita' di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Note all'art. 32:
- Per i riferimenti all'articolo 25, comma 5, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si
veda nelle note all'articolo 30.
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del
13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, e' pubblicato nella G.U.U.E.
del 15 dicembre 2023.
 
Art. 33
Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up
innovative

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente»;
b) al comma 94, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente».
2. E' fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti gia' effettuati, ai sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti e commi 92 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 8, comma 5, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «fondi comuni di investimento mobiliari chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di venture capital».

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dei commi 88 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019),
come modificato dalla presente legge:
«88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare
somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale
risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli
investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente
articolo nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di
cui al comma 100 del presente articolo. Agli enti di cui al
presente comma non si applica il comma 112, primo periodo.
89. Le somme indicate al comma 88 devono essere
investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile
organizzazione nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio residenti nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo, che investono prevalentemente
negli strumenti finanziari di cui alla lettera a);
b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito
cartolarizzati erogati od originati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non
professionali, gestite da societa' iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti
nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o
da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in
quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea;
b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture
Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo.
90. I redditi, diversi da quelli relativi a
partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, generati dagli investimenti qualificati
indicati al comma 89 del presente articolo, sono esenti ai
fini dell'imposta sul reddito purche' gli investimenti
qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture
Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno
pari al 5 per cento del paniere degli investimenti
qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio
precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10
per cento del paniere degli investimenti qualificati
risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.
91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento
qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti
per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti
finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei
cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e
quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento
sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura
corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie,
unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni,
e il relativo versamento deve essere effettuato dai
soggetti di cui al comma 88 entro il giorno 16 del secondo
mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di
scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei
cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite
negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta
giorni.
92. Le forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono
destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio
precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma
89 del presente articolo nonche' ai piani di risparmio a
lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.
Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al
presente comma non si applica il comma 112, primo periodo.
93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento
qualificato ai sensi del comma 92 devono essere detenuti
per almeno cinque anni.
94. I redditi derivanti dagli investimenti di cui al
comma 92 del presente articolo sono esenti ai fini
dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla
formazione della base imponibile dell'imposta prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, purche' gli investimenti qualificati in quote o
azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89,
lettera b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del
paniere degli investimenti qualificati risultanti dal
rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno
2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli
investimenti qualificati risultanti dal rendiconto
dell'esercizio precedente. Ai fini della formazione delle
prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di
previdenza complementare i redditi derivanti dagli
investimenti di cui al comma 92 del presente articolo
incrementano la parte corrispondente ai redditi gia'
assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei
cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e
quelli che non hanno concorso alla formazione della
predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante
il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a
quella di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo
n. 252 del 2005, senza applicazione di sanzioni, e il
relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo
articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo
alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima del
quinquennio, il controvalore conseguito deve essere
reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 89
del presente articolo entro novanta giorni dal rimborso.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Impresa e Credito). - (Omissis)
5. Per favorire l'operativita' nonche' per garantire
la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le
modifiche che seguono:
(Omissis)
b) ai fini di una migliore finalizzazione verso
l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie
imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonche' per un utilizzo piu'
efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con
decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per
la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo
di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e
successivi decreti attuativi, anche introducendo delle
differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento
garantito e di onere della garanzia in modo da meglio
perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il
Fondo puo' anche sostenere con garanzia concessa a titolo
oneroso il capitale di rischio investito da organismi di
investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi
quelli di venture capital. Le predette modifiche
riguardanti il funzionamento del Fondo devono
complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di
finanza pubblica;
(Omissis).».
 
Art. 34
Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per
il funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive
1. Al fine di assicurare la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, i comuni provvedono, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023, a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al medesimo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023 ovvero, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

Note all'art. 34:
- Si riporta l'articolo 4, comma 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attivita'
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):
«Art. 4 (Funzioni e organizzazione del SUAP). -
(Omissis)
11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del
termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il
comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i
requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative
funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo,
e' delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi,
alla camera di commercio territorialmente competente, con
le modalita' previste dall'Allegato tecnico di cui
all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione
dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della
convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
(Omissis).».
 
Art. 35
Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up
innovative

1. Al comma 1 dell'articolo 26-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa' o di un fondo di venture capital costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che tale societa' sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 26-bis, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dalla presente legge:
«Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori).
- 1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre
mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono
effettuare, in nome proprio o per conto della persona
giuridica che legalmente rappresentano:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in
titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti
per almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 500.000 in
strumenti rappresentativi del capitale di una societa' o di
un fondo di venture capital costituiti e operanti in
Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno
euro 250.000 nel caso che tale societa' sia una start-up
innovativa iscritta nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno
euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico
interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione
dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni
culturali e paesaggistici e che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari
effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel
caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di
cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che
deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in
Italia;
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si
impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per
effettuare un investimento o una donazione filantropica che
rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla
presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in
Italia;
3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in
aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura
almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per
il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
(Omissis).».
 
Art. 36
Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di
accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario
nazionale
1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e' sospesa fino agli esiti delle attivita' del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Note all'art. 36:
- Si riportano gli articoli 8-quater, comma 7, e
8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421):
«Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). -
(Omissis)
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte
di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da
erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli
esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui
modalita' sono definite con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131.
(Omissis).».
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - (Omissis)
1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7.
(Omissis).».
 
Art. 37

Disposizioni in materia di buoni pasto

1. Al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che promuovano lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei principi di parita' di trattamento, ragionevolezza, equita' e utilita' sociale, l'articolo 131, comma 5, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applica anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del predetto articolo, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti. Conseguentemente, gli accordi di cui al primo periodo prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.
2. Le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del comma 1 sono nulle e sono sostituite di diritto da quanto previsto dal medesimo comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli esercenti che alla medesima data non sono vincolati da alcun accordo con imprese emittenti;
b) a decorrere dal 1° settembre 2025 anche agli accordi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per consentire un equilibrato riallineamento delle pattuizioni contrattuali che legano l'impresa emittente ai committenti datori di lavoro:
a) per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continuano ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 3, lettera b), comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
b) fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025, possono recedere dai contratti gia' conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi od oneri, in deroga all'articolo 1671 del codice civile.

Note all'art. 37:
- Si riporta l'articolo 131, comma 5, lettera c), del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici):
«Art. 131 (Servizi sostitutivi di mensa). - (Omissis)
5. L'affidamento dei servizi di cui al presente
articolo avviene esclusivamente con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando
di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta
pertinenti, tra cui:
(Omissis)
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in
misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del
buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresi'
ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1671 del codice civile:
«Art. 1671 (Recesso unilaterale dal contratto). - Il
committente puo' recedere dal contratto anche se e' stata
iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del
servizio, purche' tenga indenne l'appaltatore delle spese
sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.».
 
Art. 38
Modifica all'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in
materia di reciprocita' nel sistema dei medicinali emoderivati
prodotti dal plasma
1. All'articolo 15, comma 3, primo periodo, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sia lavorato in regime di libero mercato».

Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, della
legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle
attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Produzione di medicinali emoderivati da
plasma nazionale). - (Omissis)
3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al
comma 2, le aziende produttrici di medicinali emoderivati
si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento
e produzione ubicati in Stati membri dell'Unione europea o
in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo
riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il
plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori
volontari non remunerati e sia lavorato in regime di libero
mercato. Gli stabilimenti di cui al primo periodo sono
autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e
alla produzione di medicinali emoderivati dalle rispettive
autorita' nazionali competenti, secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea.
(Omissis).».
 
Art. 39

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le relative attivita' sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b), valutati in 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e agli oneri derivanti dall'articolo 32, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) quanto a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera b), e 31.
 
Art. 40

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 dicembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Nordio