Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 7 novembre 2024
Disposizioni attuative per l'esenzione dall'obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione, ai sensi del punto 2-bis - dell'allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 - introdotto dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio» e, in particolare, il paragrafo 3 dell'art. 78, rubricato «Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023 «che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle uova» e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale l'allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e' modificato come segue «il punto 2 e' sostituito dal seguente: 2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 deve essere effettuata nel luogo di produzione», ed e' introdotto il punto «2-bis. Gli Stati membri possono, sulla base di criteri oggettivi, esentare le uova dall'obbligo di cui al punto 2 quando la stampigliatura e' effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione del 17 agosto 2023 «che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione del 17 agosto 2023 «recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova»;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)» e, in particolare, l'art. 4 - rubricato «Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione - il cui comma 3 prevede "Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi, relativi alle modalita' tecniche e applicative, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale"»;
Visto l'art. 33, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha attribuito, tra l'altro, al Ministero dell'agricoltura «funzioni e compiti nelle seguenti aree funzionali ... qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualita'; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, prot. 45910, registrata presso la Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 280;
Ritenuto necessario individuare alcune ipotesi di esenzione temporanea dalla stampigliatura delle uova sul luogo di produzione, individuando specifiche ipotesi, proporzionate e non discriminatorie, idonee a non pregiudicare l'obiettivo della tracciabilita' delle uova, ai sensi del Considerando (4) del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023, onde valutare opportunamente l'impatto della nuova disposizione sul settore;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 7 novembre 2024;

Decreta:

Art. 1
Esenzioni dall'obbligo di stampigliatura delle uova nel luogo di
produzione

1. Ai sensi del punto 2-bis dell'allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dall'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione, del 17 agosto 2023, fino al 30 novembre 2025 sono esentate dall'obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione:
a) le uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole;
b) le uova prodotte in allevamenti che hanno in essere un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, con uno o piu' centri d'imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato;
c) le uova prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballo.
2. Le uova prodotte negli allevamenti rientranti nelle previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, sono stampigliate nel primo centro d'imballaggio che riceve le uova.
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 7 novembre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1618