Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 18 ottobre 2024
Modifica del decreto 27 settembre 2023, recante: «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) n. 2015/1366 e (UE) n. 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) n. 2015/1368 e (UE) n. 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 27 settembre 2023, n. 525633, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)»;
Ritenuto opportuno modificare le disposizioni di cui al predetto decreto 27 settembre 2023, al fine di agevolare l'attuazione dei programmi operativi per il recepimento degli aiuti unionali, in considerazione delle recenti avversita' atmosferiche che hanno coinvolto l'intero territorio italiano;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 ottobre 2024;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 27 settembre 2023, n. 525633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 13, comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Le quote o il capitale della filiale detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono enti pubblici e societa' da loro controllate o soggetti di diritto privato, per i quali sia provata l'assenza di potere di ingerenza sulla governance e sulle decisioni relative alle attivita' proprie della filiale, non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della percentuale del 90%.»;
b) all'art. 18, comma 6, dopo le parole «L'AOP,» sono aggiunte le seguenti: «inclusa l'AOP transnazionale,»;
c) all'art. 18, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
«7. Le OP che hanno in corso un programma operativo e aderiscono ad un'AOP che inizia o ha in corso un proprio programma operativo, possono:
a) portare avanti i rispettivi programmi operativi in parallelo e distintamente; in tal caso l'OP non usufruisce di quanto previsto dall'art. 52, paragrafo 2, lettera b),
oppure
b) sottoscrivere l'impegno con il quale l'AOP si assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal programma operativo dell'OP aderente, purche' il termine del programma operativo della AOP comprenda la conclusione del programma originario della suddetta OP. L' AOP chiede alla regione in cui ha sede, di procedere alla fusione dei due programmi a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
8. Nel caso di cui al comma 7, lettera b), l'AOP e l'OP che ha aderito, presentano alla regione competente un progetto di fusione dei due programmi operativi poliennali, entro la data prevista all'art. 16, comma 3 (dandone comunicazione alla eventuale regione interessata), insieme al progetto esecutivo annuale derivante dalla fusione dei programmi, che riporta esplicitamente i diritti, gli obblighi e i vincoli, derivanti dall'unione dei programmi operativi della AOP e dell'OP socia. L'AOP include per gli anni residui dell'originario programma dell'OP gli obiettivi obbligatori, che devono essere chiaramente tracciabili nel programma operativo della AOP stessa. La regione competente approva il nuovo programma operativo e il relativo progetto esecutivo annuale, per l'annualita' successiva, in conformita' a quanto previsto all'art. 16. La regione che ha approvato il programma operativo dell'AOP provvede, con proprio atto, a formalizzare la prosecuzione del programma e a comunicarlo all'Organismo pagatore e alla regione competente.
9. Nel caso di AOP transnazionale il programma operativo e' considerato transnazionale e puo' beneficiare della percentuale di aiuto aggiuntiva prevista all'art. 52, paragrafo 2, lettera c) del regolamento UE n. 2021/2115, qualora uno o piu' interventi connessi agli obiettivi di cui all'art. 46 del medesimo regolamento vengano attuati in ogni Stato membro in cui sono riconosciute le OP socie.».
10. Il comma 8 si applica con le stesse modalita' anche nei casi di adesione di OP ad altra OP. In tal caso l'OP aderente perde il riconoscimento.»;
d) l'art. 27, comma 7, lettera c), e' sostituito dal seguente: «c) il programma operativo della OP che aderisce ad una AOP riconosciuta, o di una OP o dei suoi soci che aderiscono ad altra OP riconosciuta, viene portato a termine dall'organizzazione a cui aderiscono, la quale realizza l'attivita' necessaria a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, nonche' il mantenimento degli investimenti finanziati.»;
e) all'allegato I, Capitolo 1 dopo il primo capoverso sono aggiunte le parole: «Ai fini della classificazione dei germogli, si recepiscono le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea come modificate con note 2012/C 349/05 e 2020/C48/06.»;
f) all'allegato I, Capitolo 10, secondo capoverso sostituire i contenuti del trattino con: - 0,5%, unicamente per uno o piu' interventi connessi a tutti gli obiettivi di cui all'art. 46, lettere d), e), f), h), i) e j) del regolamento (UE) n. 2021/2015. L'aumento dell'aiuto finanziario puo' essere richiesto fin dall'inizio dell'attuazione del programma operativo pluriennale e non necessariamente entro la fine dell'annualita' in cui e' stata completata l'attuazione degli interventi collegati ai sei obiettivi;
g) all'allegato I, Capitolo 10 terzo capoverso, dopo il terzo trattino inserire il seguente quarto trattino: "- Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto di cui all'art. 52, paragrafi 4 e 5, nonche' per l'attivazione delle tre azioni di cui all'art. 50, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, si fa riferimento all'intero programma operativo pluriennale, fermo restando il rispetto dei vincoli da verificare a conclusione del programma operativo.";
h) all'allegato I, Capitolo 18, terzo capoverso, lettera b), le parole «entro il 30 aprile dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro i trenta giorni successivi alla data di avvenuto incasso del contributo unionale»;
i) all'allegato I, Capitolo 18, terzo capoverso, lettera c), le parole «entro il 31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'avvenuto rimborso di cui alla lettera b»;
j) all'allegato I, Capitolo 21, il penultimo capoverso e' sostituito dal seguente: «L'Organismo pagatore autorizza le OP e le AOP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario, utilizzando le linee di bilancio settoriali indicate dalla Commissione europea.».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 18 ottobre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1609