Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153
Testo del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2024, n. 191 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni
ambientali

1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 6, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si applicano compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonche' con quelle di adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate»;
0b) all'articolo 7, comma 5, terzo periodo, le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
a) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»;
1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorita',» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) affidabilita' e sostenibilita' tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:
0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;
0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, nonche' i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie;
a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW;
b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis e' riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame e' definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e simultanea dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica l'ordine di priorita' stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR ne' di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»;
2-bis) al comma 2-bis, ultimo periodo, la parola: «2024» e' sostituita dalla seguente: «2026»;
3) al comma 2-octies, al primo periodo, le parole: «Il presidente della Commissione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I presidenti delle Commissioni di cui al presente articolo» e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con le stesse modalita' individuate nei periodi precedenti, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonche' il riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi di quattro unita' di personale del Corpo della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 5»;
4) dopo il comma 2-octies e' inserito il seguente:
«2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.»;
b) all'articolo 19:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono soppresse;
2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorita' competente puo' richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
6-bis. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorita' competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del provvedimento. La comunicazione di cui al periodo precedente e', altresi', pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente.»;
3) al comma 7:
3.1) al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale»;
3.2) il secondo periodo e' soppresso;
4) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilita' a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e' reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorita' competente procede all'archiviazione.»;
b-bis) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa agli assetti proprietari della societa' proponente e della eventuale societa' controllante e alla consistenza del capitale sociale della societa' proponente;
c) all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «per via telematica», sono inserite le seguenti: «al proponente nonche'»;
d) all'articolo 24:
1) al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facolta' di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessita' del progetto, il Ministero della cultura puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorita' competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne da' comunicazione al proponente e all'autorita' competente, cui e' fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies.»;
e) all'articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «l'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
2) al comma 2-quinquies:
2.1) le parole: «ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto»;
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo»;
3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale di riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di modifiche, anche progettuali,»;
4) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»;
f) all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole: «studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica» sono soppresse;
f-bis) all'articolo 27, comma 8, le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" sono sostituite dalle seguenti: "competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura";
g) (soppressa)
2. Per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonche' di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, allega una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la legittima disponibilita', a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere connesse.
3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. I costi annuali derivanti dall'attuazione del primo periodo sono definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il Ministero della difesa puo' definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»;
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il programma di cui al comma 1 ovvero, singolarmente, gli interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva modifica del programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali procedure sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 19, 23, 24,
25, 26-bis e 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante: "Norme in materia ambientale", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O., n.
96, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 (Oggetto della disciplina)
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i
piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,
II-bis, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti
sulle finalita' di conservazione dei siti designati come
zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione
dei progetti, producano impatti significativi
sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del
Piano di sviluppo aeroportuale, gia' sottoposti ad una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le
categorie per le quali e' prevista la Valutazione di
impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli
elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal
Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo
aeroportuale.
Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di
sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano
contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di
impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le
modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda del
presente decreto ed e' integrata dalla valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione del Piano e si conclude con un unico
provvedimento. 4. Sono comunque esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per
l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa
fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale
che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.
5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai
progetti che possono avere impatti ambientali significativi
e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera
c).
6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata
per:
a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, ivi compresi gli interventi di modifica,
anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione di impianti di produzione di
energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione
potenzialmente possa produrre impatti ambientali
significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o
estensioni che risultino conformi agli eventuali valori
limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;
c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte
seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015;
d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte
seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015.
6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si applicano
compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo
26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonche' con
quelle di adeguamento delle regioni o delle province
autonome, ove adottate.
6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza
statale l'autorita' competente coincida con l'autorita' che
autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale
viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito del
procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione
di autorizzare il progetto e' assunta sulla base del
provvedimento di VIA.
7. La VIA e' effettuata per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte
seconda del presente decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o
interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero
all'interno di siti della rete Natura 2000;
c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica
di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti
che possano produrre impatti ambientali significativi;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
negli allegati II e III che comportano il superamento degli
eventuali valori limite ivi stabiliti;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento
della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi;
f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello
svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in
applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi.
8.
9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le
prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente
decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di
cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere
all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi
informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale
procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione
preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie
valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica
di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della
valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'
competente sul proprio sito internet istituzionale.
9-bis. Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati, per
le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e
adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino
impatti ambientali significativi e negativi si applica la
procedura di cui al comma 9.
10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale
unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi
quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che
riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre,
con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione delle norme di cui al titolo III della parte
seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale
applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.
10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del
presente articolo, nonche' all'articolo 28, non si applica
quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo', in casi eccezionali, previo parere del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del
presente decreto, qualora l'applicazione di tali
disposizioni incida negativamente sulla finalita' del
progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi
della normativa nazionale ed europea in materia di
valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del rilascio
dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano
l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni
acquisite.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o
della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione
dei piani di cui al comma 3-ter, nonche' a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
per:
a) le installazioni che svolgono attivita' di cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla
lettera a) del presente comma;
14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di
rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6,
comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle
attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche
autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come
disciplinato dall'articolo 208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del
comma 13, nonche' per le loro modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel
rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei
termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma
della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui
produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
conformemente alla parte quarta del presente decreto,
riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti
evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed
efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies,
comma 9-quinquies.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali
sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di
mare poste entro nove miglia dalle linee di costa lungo
l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I
titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la
durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli
standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.
Sono sempre assicurate le attivita' di manutenzione
finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla
sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente,
nonche' le operazioni finali di ripristino ambientale.
Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo 1
della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, i
titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono
tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto
di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e
dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di
ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme
corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato,
per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad
appositi capitoli istituiti nello stato di previsione,
rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico,
per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo
della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca
e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per assicurare il
pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi
compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni
ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante
l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per
l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato
preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto
dell'inquinamento marino.".
"Art. 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA)
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e
programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui
approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle
leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6,
commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e
province autonome o agli enti locali.
3.
4.
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i
progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al
presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni
delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui
all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche
nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche
sostanziali.
5. In sede statale, l'autorita' competente ai fini
della VAS e dell'AIA e' il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in
sede di VAS e' espresso dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, che collabora alla relativa attivita' istruttoria.
Il provvedimento di AIA e' rilasciato dal competente
direttore generale del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
6. In sede regionale, l'autorita' competente ai fini
della VAS e dell'AIA e' la pubblica amministrazione con
compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale
individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o
delle Province autonome. 104
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le
competenze proprie e quelle degli altri enti locali in
materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali
territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione europea,
eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate
nel presente decreto, purche' con questo compatibili, per
l'individuazione dei piani e programmi o progetti o
installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo
svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalita' di partecipazione delle regioni e
province autonome confinanti al processo di VAS, in
coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali
in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei
provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS
di propria competenza, fermo restando il rispetto dei
limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo
29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. 105
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di
valutazione in corso.
9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la
competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente
Titolo.".
"Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS)
1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorita'
competente per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II
e III della presente parte nel caso di piani, programmi e
progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS
spettano allo Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da
un numero massimo di settanta commissari, inclusi il
Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie
tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di
un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000
euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di
cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalita' la
Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli
d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per
la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno
2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per
i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente
interesse regionale, all'attivita' istruttoria partecipa un
esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome
interessate, individuato tra i soggetti in possesso di
adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al
comma 2-bis danno precedenza, nell'ordine, ai progetti
relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 , a
quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai
progetti aventi un comprovato valore economico superiore a
5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di
maggiore occupazione attesa superiore a quindici unita' di
personale, nonche' ai progetti cui si correlano scadenze
non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio
dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti
relativi ad impianti gia' autorizzati la cui autorizzazione
scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.
Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di
competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto
tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve
essere data precedenza, sono considerate prioritarie le
tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
il Ministro della cultura e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti
criteri:
a) affidabilita' e sostenibilita' tecnica ed economica
del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture
esistenti.
La Commissione puo' derogare all'ordine di priorita' di
cui al quarto e al quinto periodo in caso di deliberazione
dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei
ministri ai sensi del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal
caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la
Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo da'
precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo
stato di emergenza.
1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari,
secondo il seguente ordine:
0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo
idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche
attraverso il ripristino delle condizioni di normale
esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi
di acqua immagazzinabili;
0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico,
cattura e trasporto di CO2, nonche' i relativi impianti
funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto
di conversione in bioraffinerie;
a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde
ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II
alla parte seconda e i connessi impianti da fonti
rinnovabili;
a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le
derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW;
b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di
impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici
on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i
progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a
70 MW.
1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi
del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis e' riservata
una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni,
nell'ambito della quale l'esame e' definito in ordine
cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della
data di effettuazione della comunicazione al proponente ai
sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I
progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per
ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto
conto della data di effettuazione della comunicazione al
proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo
periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e simultanea
dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare
nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
comunica al Ministero della cultura l'ordine di priorita'
stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma
1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma. La
disciplina di cui al presente comma non pregiudica il
rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione
ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti
compresi nel PNRR ne' di quelli finanziati a valere sul
fondo complementare.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra
professori o ricercatori universitari, tra il personale di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di
laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza
professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali,
economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai
commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con
le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del relativo parere finale.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale, ivi comprese le valutazioni
ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, di
competenza statale dei progetti compresi nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli
finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei
progetti attuativi del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al
presente decreto, e di quelli comunque connessi alla
gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II
alla parte seconda del presente decreto e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, fatta eccezione per quanto previsto
dal quinto periodo, nonche' di quello, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni
e' collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo,
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione,
secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del
decreto di nomina di cui all'ottavo periodo del presente
comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di
cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della
Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I
componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
svolgono tale attivita' a tempo pieno ad eccezione dei
componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che
il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui
al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della
transizione ecologica, su proposta del presidente della
Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta
Commissione, fino a un massimo di dieci, possono essere
nominati anche componenti della Commissione di cui al
presente comma, ivi incluso il personale dipendente di
societa' in house dello Stato. Nelle more del
perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in
esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto
di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri e' garantito il
rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto
del Ministro della transizione ecologica entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per
la nomina dei componenti della Commissione tecnica di
verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso
dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I
componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in
carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Con le medesime modalita' previste per le unita' di cui al
primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati
della Commissione di cui al presente comma, nel numero
massimo di trenta unita', che restano in carica tre anni e
il cui trattamento giuridico ed economico e' equiparato a
ogni effetto a quello previsto per le unita' di cui al
primo periodo. Alle riunioni della commissione partecipa,
senza diritto di voto, anche un rappresentante del
Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle
istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28
giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse
regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto
di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
autonome interessate, individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del
diritto ambientale; ai fini della designazione e della
conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la
comunicazione o la conferma da parte della regione o della
provincia autonoma del nominativo dell'interessato. La
Commissione opera con le modalita' previste dagli articoli
20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto. I
commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello
svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al
termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal
caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.
La Commissione puo' essere articolata in Sottocommissioni e
Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni,
anche in relazione alle singole adunanze, e' definita dal
presidente della Commissione, sentito il rispettivo
coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro
complessivi e della programmazione generale dei lavori
della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni.
Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
sino al 30 giugno 2026.
2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo, i
presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e
della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati
da un numero massimo di due commissari per ciascuna
Commissione, individuati dal Ministro della transizione
ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e
procedurali preordinati all'attuazione coordinata e
omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del
presente decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica puo'
attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui
ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel
caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia
attribuita al presidente della Commissione di cui al comma
1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione
entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per
l'intera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi
2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi
indicati e' escluso il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica
PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle
Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti
attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al
presente decreto possono essere modificate, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti da rendere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato.
2-octies. I presidenti delle Commissioni di cui al
presente articolo si avvale altresi' di una struttura di
supporto composta da quattro unita' di personale dell'Arma
dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la
tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui
all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o
comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela
ambientale o nel coordinamento di unita' complesse o nella
gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto
sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, di cui all' articolo 170 del codice di cui al
decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di
comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di
cui al comma 5 del presente articolo. Con le stesse
modalita' individuate nei periodi precedenti, fermi
restando gli specifici compiti attribuiti in materia
ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni
dello Stato nonche' il riparto di competenze tra le Forze
di polizia, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 177, e al decreto del Ministro dell'interno del 15
agosto 2017, le Commissioni di cui al presente articolo
possono avvalersi di quattro unita' di personale del Corpo
della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede
nell'ambito delle risorse di cui al comma 5.
2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti
di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente
della commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS e il Presidente della commissione
tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre
l'assegnazione alla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS di progetti spettanti, ai
sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica
PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina
procedimentale relativa alle valutazioni di impatto
ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,
sono stabilite per i profili di rispettiva competenza
l'articolazione, l'organizzazione, le modalita' di
funzionamento e la disciplina delle situazioni di
inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
anche potenziale della Commissione e della Commissione
tecnica PNIEC.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei
compensi per i relativi componenti. Alla copertura dei
costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi
delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati
agli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino
a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al
primo periodo del presente comma, al netto delle risorse
allo scopo gia' iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022,
n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui
all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del
2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento
all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle
tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente
decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo
periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello
Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle
responsabilita' di ciascun membro della Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti
istruttori effettivamente svolti e solo a seguito
dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli
oneri relativi al trattamento economico fondamentale del
personale di cui al comma 2-bis restano a carico
dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno
2023, per i componenti della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi
previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC,
i quali, in considerazione della specificita' dei compiti
attribuiti alle medesime Commissioni, della peculiare
disciplina prevista e della necessita' di accelerare
l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a
decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente,
anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento
ai sensi del quarto periodo.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
stabilito dall'
articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di
accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro
profilo di responsabilita', il componente responsabile
decade dall'incarico con effetto dalla data
dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini
professionali la violazione viene segnalata dall'autorita'
competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle
Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano
che l'autorita' competente disponga di adeguate competenze
tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di
adeguate figure di comprovata professionalita', competenza
ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli
II e III della presente parte.".
"Art. 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA)
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente lo
studio preliminare ambientale in formato elettronico,
redatto in conformita' a quanto contenuto nell'allegato
IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonche'
copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui
all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio
preliminare ambientale, l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione e, qualora necessario,
puo' richiedere per una sola volta chiarimenti e
integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente
provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni
richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici
giorni. Qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la
domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione,
ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle
integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorita'
competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel
proprio sito internet istituzionale, con modalita' tali da
garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. Contestualmente, l'autorita' competente
comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a
tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati
l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito internet.
4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito
internet della relativa documentazione, chiunque abbia
interesse puo' presentare le proprie osservazioni
all'autorita' competente in merito allo studio preliminare
ambientale e alla documentazione allegata.
5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di
cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto,
tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso,
dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti
sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti
normative europee, nazionali o regionali, verifica se il
progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali
significativi.
6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorita'
competente puo' richiedere al proponente chiarimenti ovvero
integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del
progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un
termine non superiore a trenta giorni. Qualora il
proponente non presenti i chiarimenti ovvero le
integrazioni richiesti entro il termine assegnato,
l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
6-bis. L'autorita' competente adotta il provvedimento
di verifica di assoggettabilita' a VIA entro sessanta
giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4
o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni
dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni
richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla
complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del
progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una
sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni,
il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA. Nei casi di cui al secondo
periodo, l'autorita' competente comunica tempestivamente e
per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la
proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del
provvedimento. La comunicazione di cui al periodo
precedente e', altresi', pubblicata nel sito internet
istituzionale dell'autorita' competente.
7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non
assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica
i motivi principali alla base della mancata richiesta di
tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti
elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove
richiesto dal proponente in sede di presentazione dello
studio preliminare ambientale, tenendo conto delle
eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, per i profili di
competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie
per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti
rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il
progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA,
specifica i motivi principali alla base della richiesta di
VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati
nell'allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e
nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la
verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata
applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 84 dell'11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a
VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente
nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente.
Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque
anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei
tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei
procedimenti autorizzatori necessari, nonche'
dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di
assoggettabilita' a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA senza
che il progetto sia stato realizzato, il relativo
procedimento e' reiterato, fatta salva la concessione, su
istanza del proponente corredata di una relazione
esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri
in merito al contesto ambientale di riferimento e alle
eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di
specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto
salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di
riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il
provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del
terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori
rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di
verifica di assoggettabilita' VIA originario. Se l'istanza
di cui al terzo periodo e' presentata almeno novanta giorni
prima della scadenza del termine di efficacia definito nel
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, il
medesimo provvedimento continua a essere efficace sino
all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni relative alla concessione della proroga.
Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di
cui al terzo periodo, l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione. Qualora la documentazione
risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al
soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando
per la presentazione un termine perentorio non superiore a
venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante
non depositi la documentazione integrativa ovvero,
all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di dieci giorni dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata e l'autorita' competente procede
all'archiviazione.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
acquisito, qualora la competente Commissione di cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA
entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del
provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonche' i risultati delle consultazioni svolte, le
informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e,
comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di
tale attivita' da parte dell'autorita' competente, sono
tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul
proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a
chiunque.".
"Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del
procedimento di VIA e pubblicazione degli atti)
1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico:
a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico
eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio
2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46
e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa agli assetti
proprietari della societa' proponente e della eventuale
societa' controllante e alla consistenza del capitale
sociale della societa' proponente.
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
alla presente parte e per i progetti riguardanti le
centrali termiche e altri impianti di combustione con
potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del
medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla
documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto
sanitario predisposta in conformita' alle linee guida
adottate con decreto del Ministro della salute, che si
avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione
dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione, con riferimento a quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale
ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma
1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai
sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente
la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a trenta
giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente
non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora
all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni,
la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita'
competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui
al presente comma sono perentori.
4. La documentazione di cui al comma 1 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale, nel sito web dell'autorita' competente
all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita'
competente comunica contestualmente per via telematica al
proponente nonche' a tutte le Amministrazioni e a tutti gli
enti territoriali potenzialmente interessati e comunque
competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto,
l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito web. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, contestualmente alla pubblicazione della
documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attivita'
istruttoria. La medesima comunicazione e' effettuata in
sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32,
comma 1.".
"Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione dei
pareri e consultazioni transfrontaliere)
1. Della presentazione dell'istanza, della
pubblicazione della documentazione, nonche' delle
comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato
contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web
dell'autorita' competente. Tale forma di pubblicita' tiene
luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi
3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241
. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso
al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la
valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e'
pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e per
gli effetti di cui al comma 1, e ne e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.
L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e la
tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini
della realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del
progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione
della documentazione e degli atti predisposti dal
proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la
partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di
incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta
giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma
2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito
web, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni all'autorita'
competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono
acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni
e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione
di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni
successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi
precedenti, il proponente ha facolta' di presentare
all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle
osservazioni e ai pareri pervenuti.
4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della
presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente
si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli
elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, entro i
venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni
successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, puo', per una sola volta, stabilire un termine non
superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,
in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della
documentazione modificati o integrati. Su richiesta
motivata del proponente la Commissione di cui all'articolo
8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8,
comma 2-bis, puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di
integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su
motivata richiesta del proponente in ragione della
particolare complessita' tecnica del progetto o delle
indagini richieste. Trascorsi sette giorni dalla richiesta
di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo
8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende
accolta per il termine proposto. Nel caso in cui il
proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine
perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e'
fatto obbligo alla Commissione di cui all'articolo 8, comma
1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis, di procedere all'archiviazione.
4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della
consultazione ovvero dalla presentazione delle
controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma
3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della
relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25,
comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il
Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facolta'
di assegnare al soggetto proponente un termine, non
superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato
elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta
del proponente, motivata in ragione della particolare
complessita' del progetto, il Ministero della cultura puo'
prorogare, per una sola volta e per un periodo non
superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato
per le integrazioni. Ricevuta la documentazione
integrativa, il Ministero della cultura la trasmette
tempestivamente all'autorita' competente. Qualora, entro il
termine assegnato, il proponente non presenti la
documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova
verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della
cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione
delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il
Ministero della cultura ne da' comunicazione al proponente
e all'autorita' competente, cui e' fatto obbligo di
procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova
incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui
al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la
documentazione medesima non consente la valutazione
paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma
2-quinquies.
5. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione
integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito
web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova
consultazione del pubblico. In relazione alle sole
modifiche o integrazioni apportate agli elaborati
progettuali e alla documentazione si applica il termine di
trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle
osservazioni e la trasmissione dei pareri delle
Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la
comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i
dieci giorni successivi il proponente ha facolta' di
presentare all'autorita' competente le proprie
controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di
cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e
l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo
decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di
interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli
Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal
medesimo articolo 32.
7. Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonche' i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi
informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque
espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32,
sono tempestivamente resi disponibili al pubblico
interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale.".
"Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e
provvedimento di VIA)
1. L'autorita' competente valuta la documentazione
acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto
ambientale, delle eventuali informazioni supplementari
fornite dal proponente, nonche' dai risultati delle
consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle
osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli
24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi
previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi
di dissenso sul progetto, l'autorita' competente procede
comunque alla valutazione a norma del presente articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, il
competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, entro il termine di sessanta
giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui
all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa
acquisizione del concerto del competente direttore generale
del Ministero della cultura entro il termine di trenta
giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia
necessario procedere ad accertamenti e indagini di
particolare complessita', l'autorita' competente, con atto
motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni,
dando tempestivamente comunicazione per via telematica al
proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del
termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso
di consultazioni transfrontaliere l'adozione del
provvedimento di VIA e' proposta al Ministro entro il
termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si
esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e
comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data
di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo
23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero della transizione ecologica adotta il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura
entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto
previsto dall'
articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Nel caso di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e'
adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma
5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del
procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo
periodo, non siano rispettati e' rimborsato al proponente
il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui
all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse
iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello
stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno
2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000
per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini
indicati al primo periodo del presente comma ai fini
dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei
diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima
riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione
di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede
all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta
giorni. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte del direttore generale del Ministero
della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel
rilascio del concerto da parte del direttore generale
competente del Ministero della cultura, il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di
relativa competenza entro i successivi trenta giorni.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore
generale del Ministero della cultura comprende
l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove la relazione
paesaggistica consenta di esprimere una valutazione
positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto. Il
Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale
diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero
della cultura rispetto al parere favorevole della
Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della
Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo'
applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto
adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis),
della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del
Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni
effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende
l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali
proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del
quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del
presente articolo.
2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del
provvedimento di VIA non e' subordinata alla conclusione
delle attivita' di verifica preventiva dell'interesse
archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei
saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le
considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorita'
competente, incluse le informazioni relative al processo di
partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle
consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli
articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi
dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali
risultati siano stati integrati o altrimenti presi in
considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le
eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la
dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti;
a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per
garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a
contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;
b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre
e, se possibile, compensare gli impatti ambientali
significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti
ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto
dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale
predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e
la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura,
all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla
significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative
europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente pubblicato
sul sito web dell'autorita' competente e ha l'efficacia
temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita
nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti
per la realizzazione del progetto, dei procedimenti
autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta
formulata dal proponente e inserita nella documentazione a
corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale
indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia
stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere
reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del
proponente corredata di una relazione esplicativa
aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al
contesto ambientale di riferimento e alle eventuali
modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica
proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo il
caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento
ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento
con cui e' disposta la proroga ai sensi del secondo periodo
non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a
quelle gia' previste nel provvedimento di VIA originario.
Se l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata almeno
centoventi giorni prima della scadenza del termine di
efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo
provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione,
da parte dell'autorita' competente, delle determinazioni
relative alla concessione della proroga. Entro quindici
giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo
periodo, l'autorita' competente verifica la completezza
della documentazione. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al soggetto
istante la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a trenta
giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non
depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di
una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita'
competente nel termine di quindici giorni dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata e l'autorita' competente procede
all'archiviazione.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere,
l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul
sito web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si
considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione
ambientale di competenza statale, gli eventuali atti
adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis),
della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto
il provvedimento di VIA.".
"Art. 26-bis (Fase preliminare al provvedimento
autorizzatorio unico regionale)
1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale, il proponente puo'
richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui
all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare
finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire
nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di
dettaglio e delle metodologie da adottare per la
predisposizione dello stesso nonche' alla definizione delle
condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione
e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette
all'autorita' competente, in formato elettronico, i
seguenti documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione
che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra
il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di
impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente
al progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la
documentazione di cui al comma 1 e' pubblicata e resa
accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela
della riservatezza di eventuali informazioni industriali o
commerciali indicate dal proponente, nel sito web
dell'autorita' competente che comunica, per via telematica,
a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente
interessati e comunque competenti a esprimersi sulla
realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta
pubblicazione. Contestualmente l'autorita' competente
indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime
amministrazioni ed enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, si svolge con le modalita' di cui all'articolo 14-bis
della medesima legge e i termini possono essere ridotti
fino alla meta'. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai
sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla
base della documentazione prodotta dal proponente,
relativamente alla definizione delle informazioni da
inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo
livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la
predisposizione dello studio nonche' alla definizione delle
condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio
del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei
lavori della conferenza preliminare, l'autorita' competente
trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e
competenti a esprimersi sulla realizzazione e
sull'esercizio del progetto, puo' stabilire una riduzione
dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7
dell'articolo 27-bis, fornendo congrua motivazione dei
presupposti che determinano tale decisione in relazione
alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede
di conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4
dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non
si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non
possono porre condizioni, formulare osservazioni o
evidenziare motivi ostativi alla realizzazione
dell'intervento nel corso del procedimento di cui
all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi
elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche
a seguito delle osservazioni degli interessati.
"Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale)
1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza
statale, il proponente puo' richiedere all'autorita'
competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato
nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo delle
autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2
richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e
l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente
presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura
che l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2,
rechi altresi' specifica indicazione delle autorizzazioni
di cui al comma 2, nonche' la documentazione e gli
elaborati progettuali previsti dalle normative di settore
per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i
titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza,
laddove necessario, si applica l'articolo 93 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione
dal presente procedimento dell'acquisizione di
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel
caso in cui le relative normative di settore richiedano,
per consentire una compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa, un livello di progettazione
esecutivo. Il provvedimento unico di cui al comma 1
comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove
necessario:
a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli
scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui
all'articolo 104 del presente decreto;
c) autorizzazione riguardante la disciplina
dell'immersione in mare di materiale derivante da attivita'
di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte di
cui all'articolo 109 del presente decreto;
d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico
di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
g) nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di
impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono
anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le
condizioni e le misure supplementari previste dagli
articoli 29-sexies e 29-septies.
4. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche'
l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo
32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le
amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni
ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente
l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito web con modalita' tali da garantire la tutela della
riservatezza di eventuali informazioni industriali o
commerciali indicate dal proponente, in conformita' a
quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale. La medesima comunicazione e'
effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi
dell'articolo 32, comma 1.259
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 4, per i profili di rispettiva competenza,
verificano l'adeguatezza e la completezza della
documentazione, assegnando al proponente un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali
integrazioni.
6. Entro dieci giorni dalla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni,
dalla data di ricevimento delle stesse l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma
1, lettera e), di cui e' data comunque informazione
nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni
comunali territorialmente interessate. Tale forma di
pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.
Dalla data della pubblicazione della suddetta
documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il
pubblico interessato puo' presentare osservazioni
concernenti la valutazione di impatto ambientale, la
valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione
integrata ambientale nonche' gli altri titoli autorizzativi
inclusi nel provvedimento unico ambientale.
7. Entro i successivi quindici giorni l'autorita'
competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui
all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente
puo' chiedere al proponente, anche sulla base di quanto
indicato dalla competente direzione generale del Ministero
della cultura, eventuali integrazioni assegnando allo
stesso un termine perentorio non superiore a quindici
giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita'
competente puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,
l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
L'autorita' competente procede immediatamente alla
pubblicazione delle integrazioni sul sito internet
istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla
ricezione della documentazione integrativa, che il
proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un
nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita'
all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da
pubblicare a cura della medesima autorita' competente sul
proprio sito internet e di cui e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In
relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6
per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti
alla meta'.
8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni
transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di
VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca
nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una
conferenza di servizi decisoria che opera in modalita'
simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano il proponente e tutte le amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate al
rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in
ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato
e il direttore generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato. La
conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte
in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e
conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci
giorni. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento
unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa
del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli
abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo
quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma
2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato
dal competente direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa
acquisizione del concerto del competente direttore generale
del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 25. I
termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo,
sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di
servizi e' sospesa per il termine di cui all'articolo 25,
comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento
si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge
n. 241 del 1990.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2,
lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi in materia
ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate,
controllate e sanzionate con le modalita' previste dalle
relative disposizioni di settore da parte delle
amministrazioni competenti per materia.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i
procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli
abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.".
Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa",
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2000, S.O., n. 30:
"Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.".
"Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
Si riporta l'articolo 33 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152:
"Art. 33 (Oneri istruttori)
1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate
sulla base del costo effettivo del servizio, per la
copertura dei costi sopportati dall'autorita' competente
per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita'
istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di
verifica di assoggettabilita' a VIA, di VIA e di VAS sono
definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono definire
proprie modalita' di quantificazione e corresponsione degli
oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2,
si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi,
gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per
l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata
ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo
29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per
i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies
sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli
previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i
compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria
di cui all'articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce
altresi' le modalita' volte a garantire l'allineamento
temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli
oneri derivanti dalle attivita' istruttorie e di controllo.
Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono
quantificati in relazione alla complessita' delle attivita'
svolte dall'autorita' competente e dall'ente responsabile
degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3,
sulla base delle categorie di attivita' condotte
nell'installazione, del numero e della tipologia delle
emissioni e delle componenti ambientali interessate,
nonche' della eventuale presenza di sistemi di gestione
ambientale registrati o certificati e delle spese di
funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis.
Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali
oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati
esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli
importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per
installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda,
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
integralmente riassegnati allo stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Con gli stessi criteri e modalita' di emanazione, le
tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis,
resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.
4. Al fine di garantire l'operativita' della
Commissione di cui all'articolo 8-bis, nelle more
dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino
all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle
tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le
spese di funzionamento nonche' per il pagamento dei
compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione
e' posto a carico del richiedente il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad
euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione
integrata ambientale per impianti di competenza statale; la
predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le
somme di cui al presente comma si intendono versate a
titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente
di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale
differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di
determinazione delle tariffe, fissate per la copertura
integrale del costo effettivo del servizio reso.".
Si riporta il testo dell'articolo 355 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: "Codice
dell'ordinamento militare", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010, S.O., n. 84, come
modificato dalla presente legge:
ART. 355 (Valorizzazione ambientale degli immobili
militari)
1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di
soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonche' per
conseguire significative misure di contenimento degli oneri
connessi e delle spese per la gestione delle aree
interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi,
affidare in concessione o in locazione, o utilizzare
direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le
infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque
titolo in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla
Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei
carabinieri, con la finalita' di installare impianti
energetici destinati al miglioramento del quadro di
approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza
e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della
flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, nel
quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e
ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello
Stato. A tal fine, il Ministero della difesa puo' definire
un programma di interventi per la transizione energetica
dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio
militare a qualunque titolo in uso o in dotazione,
dislocati sul territorio nazionale.
2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i
beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 27, comma
13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, e dell'articolo
307, comma 2.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della
difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione
interessata, nel rispetto dei principi e con le modalita'
previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento
all'articolo 17 del medesimo codice, e successive
modificazioni, puo' stipulare accordi con imprese a
partecipazione pubblica o private. All'accordo sono
allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto
ambientale che attesti la conformita' del progetto medesimo
alla normativa vigente in materia di ambiente.
4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione
del progetto preliminare al Ministero della difesa e al
Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
ovvero alla regione territorialmente competente, istanza
per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto
ambientale, se previste dalla normativa vigente. Qualora il
programma di cui al comma 1 ovvero, singolarmente, gli
interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva
modifica del programma, siano sottoposti alle procedure di
cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, tali procedure sono svolte, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla Commissione
tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale
strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione.
5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione
procedente, convoca una conferenza di servizi per
l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o
degli assensi comunque denominati delle altre
amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le
modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
anche con riferimento alle disposizioni concernenti il
raccordo con le procedure di valutazione di impatto
ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento
della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, se previsto,
e' reso in base alla normativa vigente.
6. La determinazione finale della conferenza di servizi
di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di
autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o
atto di assenso comunque denominato.
7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto
previsto dal comma 1, puo' usufruire per l'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di
scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo
le modalita' di cui al comma 4, dell'articolo 27, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza
superiore a 200 kW, nei limiti del proprio fabbisogno
energetico e previo pagamento degli oneri di rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica.".
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, recante: "Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
2022:
"Art. 20. Contributo del Ministero della difesa alla
sicurezza energetica nazionale
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile
del Paese, alla ottimizzazione del sistema energetico e per
il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, il
Ministero della difesa, anche per il tramite della societa'
Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza
direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio
militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,
ivi inclusi gli immobili individuati quali non piu' utili
ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia
del demanio o non ancora alienati, per installare impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche
ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo
accordo fra il Ministero della difesa, la struttura
dell'autorita' politica delegata per il PNRR e il Ministero
della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le
condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi
specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di
attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attivita'
svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero
della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al
comma 1 possono costituire comunita' energetiche
rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti
superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al
comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facolta' di
accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto
legislativo anche per la quota di energia condivisa da
impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa
cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e
aree idonee ai sensi dell'
articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza
limiti di potenza e sono assoggettati alle procedure
autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto
legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in
materia culturale e paesaggistica e' l'autorita' di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1,
per la programmazione degli interventi finalizzati
all'installazione degli impianti e per la gestione dei
procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della
difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, un commissario speciale e due vice
commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su
proposta del Ministro della cultura e del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario
speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per
l'attivita' di cui al primo periodo, compensi o rimborsi di
spese.
3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis
convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle
intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi
comunque denominati delle altre amministrazioni interessate
per gli scopi di cui al comma 1, che svolge i propri lavori
secondo le modalita' di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle
competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si
esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali
senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorita'
competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque
denominati, si intendono resi. La determinazione finale
della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico
di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere
o atto di assenso comunque denominato.
3-quater. Quota parte degli utili della Difesa Servizi
S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1,
determinata secondo le indicazioni del Ministro della
difesa in qualita' di socio unico, verificata la
corrispondenza agli obblighi di legge in materia di
accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel
bilancio della societa' per il finanziamento di progetti di
ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla
produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di
promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del
Ministero della difesa, anche supportando le attivita'
svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.".
 
Art. 2
Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
b) al comma 10, le parole: «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;
c) il comma 13 e' abrogato;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non e' consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attivita' di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ancorche' non concluse alla medesima data. Le attivita' di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni gia' conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento.
3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonche' tiene in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attivita' di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle aree non piu' funzionali in tal senso.
4. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «nove».
5. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3»;
b) al comma 2, le parole: «esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attivita' e considerando, anche ai fini dell'attivita' di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonche' garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, e' consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 del presente articolo, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.»;
d) il comma 4 e' abrogato;
e) ai commi 5, alinea, 10, lettera a), e 13, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3».
6. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro il 15 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e con le modalita' stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «10 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2027».».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 11-ter del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante:
"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
290 del 14 dicembre 2018,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, come modificato dalla presente legge,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio
2019:
"Art. 11-ter. Disposizioni in materia di canoni per le
concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli
idrocarburi
1. (abrogato)
2. (abrogato)
3.(abrogato)
4.(abrogato)
5.(abrogato)
6.(abrogato)
7.(abrogato)
8.(abrogato)
9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di
cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e
stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana sono rideterminati come
segue:
a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per
chilometro quadrato;
b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75
euro per chilometro quadrato;
c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa
concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro
quadrato;
d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa
concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro
quadrato.
9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in
condizioni di economicita' della gestione delle concessioni
di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo
complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le
concessioni in titolo al singolo concessionario non puo'
superare il 3 per cento della valorizzazione della
produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.
10. I canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i
permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come
segue:
a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro
quadrato;
b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro
quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro
per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro
per chilometro quadrato.
11. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla
predisposizione del PiTESAI.
12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal
presente articolo, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico un fondo con
dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per
gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno
2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le
modalita' di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel
caso in cui le risorse disponibili sul fondo per un
esercizio finanziario non risultino sufficienti per far
fronte agli oneri di cui al presente articolo, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono
corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare un maggior
gettito corrispondente ai maggiori oneri.
13.(abrogato).".
Si riporta il testo dell'articolo 29 della legge 21
luglio 1967, n. 613, recante: "Ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11
gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 agosto 1967, n. 194:
"Art. 29.
La durata della concessione e' di trenta anni.
Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il
concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se
ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se
ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla
concessione.
La proroga e' disposta alle stesse condizioni della
concessione originaria, con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con
quello per la marina mercantile per quanto attiene alle
prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e
quinto comma dell'art. 2.".
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 recante:
"Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni
alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre
1996, S.O., n. 219:
Art. 13. Conferimento ed esercizio delle concessioni di
coltivazione e di stoccaggio
1. La durata della concessione di coltivazione in
terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e' di venti anni; l'estensione della
concessione non puo' superare i 150 chilometri quadrati;
dopo quindici anni dal conferimento il concessionario,
quando e' necessario al fine di completare lo slittamento
del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se
ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se
ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di
concessione.
(omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 8, della
legge 9 gennaio 1991, n. 9 recante: "Norme per l'attuazione
del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16
gennaio 1991:
"Art. 9. Concessione di coltivazione. Disposizioni
generali
(omissis)
8. Al fine di completare lo sfruttamento del
giacimento, decorsi i sette anni dal rilascio della proroga
decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre
alla proroga prevista dall'articolo 29 della legge 21
luglio 1967, n. 613, una o piu' proroghe, di cinque anni
ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di
ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti
dalla concessione o dalle proroghe.
(omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 17, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge
"Art. 6 (Oggetto della disciplina)
(omissis)
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali
sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di
mare poste entro nove miglia dalle linee di costa lungo
l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I
titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la
durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli
standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono
sempre assicurate le attivita' di manutenzione finalizzate
all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli
impianti e alla tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni
finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore
delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il
comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i titolari delle concessioni di
coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19,
comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio.
Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e'
tenuto a versare le somme corrispondenti al valore
dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi
capitoli istituiti nello stato di previsione ,
rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico,
per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo
della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca
e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per assicurare il
pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi
compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni
ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante
l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per
l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato
preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto
dell'inquinamento marino.".
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, recante: "Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come
modificato dalla presente legge, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 98 del 28 aprile 2022, come modificato
dalla presente legge:
Art. 16. Misure per il rafforzamento della sicurezza di
approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli
1. Al fine di contribuire al rafforzamento della
sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e,
contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas
climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi
energetici - GSE S.p.A. o le societa' da esso controllate
(di seguito denominati: "Gruppo GSE") avviano, su direttiva
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas
naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli
mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, e 3.
2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i
titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale
esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti
dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione
europea e degli accordi internazionali.
3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo
passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il
parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e
che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa,
e' consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e
secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 del
presente articolo, il rilascio di concessioni di
coltivazione di gas naturale sulla base di istanze gia'
presentate alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e,
a condizione che i relativi giacimenti abbiano un
potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva
certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.
4.(abrogato)
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano al
Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle
procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi
incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata
di vita utile del giacimento, un elenco di possibili
sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas
naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il
profilo atteso di produzione e i relativi investimenti
necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:
a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la
relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al
comma 7;
b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione
ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se
caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a
cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e
a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di
diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi
annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui
al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al
periodo precedente e' messo a disposizione per cinque anni
decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il
contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in
data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del
sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo.
6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche
delle concessioni esistenti, nonche' le autorizzazioni
delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di
produzione di gas di cui al presente articolo sono
rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo
delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della
parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al
quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con
le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude
entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione
della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno
manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivita'
istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove
previste, e' svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di
cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n.
152 del 2006. Le disposizioni di cui al terzo periodo si
applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai
procedimenti di valutazione ambientale gia' in corso alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
L'efficacia degli atti di cui al primo periodo e'
condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma
10, lettera a).
7. Entro quarantacinque giorni dalla data di
conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di
cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo
comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il
costo per MWh della produzione oggetto dei programmi di cui
al comma 5, per livello di produzione e campo di
coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in
ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del
tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione
di cui al primo periodo e' asseverata da una primaria
societa' di revisione contabile di livello internazionale,
iscritta al registro dei revisori legali.
8. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure di
allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici -
GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della
comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria ai
clienti finali industriali a forte consumo di gas, che
agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle
agevolazioni previste dal decreto del Ministro della
transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8
gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo
GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al
primo periodo:
a) i diritti sono offerti per quantita' distinte per
campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del
comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di
produzione, per livelli di produzione;
b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti
e' pari al costo di cui al comma 7;
c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di
prezzo all'esito di una o piu' aste che prevedono:
1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali
industriali a forte consumo di gas che possono presentare
offerte per quantita' pari al prodotto tra il consumo medio
degli ultimi tre anni e il maggiore fra:
1.1) il minore tra uno e il valore assunto
dall'intensita' di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel
periodo di riferimento;
1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto
all'energia elettrica, determinato dal rapporto tra il
prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh
e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia
elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;
2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi
del numero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di
allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli
industriali a forte consumo di gas per quantita' comunque
non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre
anni, nonche' ai clienti industriali a forte consumo di gas
per la differenza tra i loro consumi medi e le quantita'
ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);
3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantita'
di diritti richiedibili dai clienti;
4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per
procedura;
d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da
parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi
definiti ai sensi del comma 7 per lo specifico campo di
coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.
9. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le
modalita' con le quali la differenza, definita in esito a
ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i
proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto
dal Gruppo GSE e' destinata alla riduzione delle tariffe
per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei
clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel
determinare l'entita' della riduzione delle tariffe per il
servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un
criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle
quantita' offerte dagli stessi nell'ambito della specifica
procedura.
10. In esito alle procedure di allocazione di cui al
comma 8, il Gruppo GSE:
a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2 e 3 che
abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti
di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella
forma di contratti finanziari per differenza a due vie
rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici -
GME S.p.A., di durata pari a cinque anni e al prezzo pari
al costo asseverato ai sensi del comma 7;
b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un
contratto finanziario per differenza a due vie rispetto
all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME
S.p.A., per i diritti aggiudicati al prezzo definito in
esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a
quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a)
del presente comma.
11. La quantita' di diritti oggetto dei contratti di
cui al comma 10, lettere a) e b), e' rideterminata al 31
gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni
nel corso dell'anno precedente.
12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei
contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui
il contratto di cui al comma 10, lettera b), sia stipulato
dai clienti finali in forma aggregata, il contratto
medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a
ciascun cliente finale aggregato. E' fatto divieto di
cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal
contratto.
13. Il Gruppo GSE e' autorizzato a rilasciare garanzie
a beneficio dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 in relazione
ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera a).
Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a
forte consumo di gas una corrispondente garanzia in
relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10,
lettera b).".
Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: "Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022:
"Art. 5-bis. Disposizioni per accelerare lo stoccaggio
di gas naturale
1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli
approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici
(GSE), anche tramite accordi con societa' partecipate
direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo
stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto
di gas naturale, provvede a erogare un servizio di
riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas
naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva
vendita nei termini e con le modalita' stabiliti con atto
di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, nel limite di un controvalore pari a 4.000
milioni di euro.
2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui
al comma 1 e' disciplinato con decreto del Ministero della
transizione ecologica, sentita l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15
luglio 2022.
3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della transizione ecologica il
programma degli acquisti da effettuare per il servizio di
riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e
l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei
limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
4. Per la finalita' di cui al comma 1 e' disposto il
trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero,
delle risorse individuate nella comunicazione di cui al
comma 3, da restituire entro il 10 dicembre 2027. Tale
prestito puo' essere erogato anche mediante anticipazioni
di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con
l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo
di spesa.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.".
 
Art. 3

Misure urgenti per la gestione della crisi idrica

1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), e' inserita la seguente:
«i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea»;
b) all'articolo 77:
1) al comma 10, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccita' prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;
2) al comma 10-bis:
2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»;
2.2) alla lettera a), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;
2.3) alla lettera b), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le parole da: «purche' sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali migliori» sono soppresse;
3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti:
«10-ter. Il comma 10-bis si applica purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:
a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;
c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
d) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.
10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorita' di bacino competenti.»;
c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis e 10-ter»;
d) all'articolo 104, comma 4-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono inserite le seguenti: «nonche' nei casi di crisi idrica»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis),»;
e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «nonche' di riuso».
2. Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e di cui all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione delle medesime disposizioni per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia da completarsi il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, puo' esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione, dell'11 marzo 2024, nonche' di quelle stabilite ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-bis. In considerazione della sua rilevanza strategica per l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad adeguare lo statuto della societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 alle disposizioni di cui al presente comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a sette, nonche' al rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non siano gia' scaduti.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalita' di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della societa' di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla societa' a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalita' di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima societa'.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articolo 74, comma 1,
78-quater, 104, 141, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come modificato dalla presente legge
"Art. 74 (Definizioni)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico
biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno
a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono
vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a
specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate
all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in
ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal
punto piu' vicino della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali
e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono
vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli
e i coregoni;
e) esuario: l'area di transizione tra le acque dolci e
le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti
esterni verso il mare sono definiti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare; in via transitoria tali limiti sono fissati a
cinquecento metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura
con una concentrazione di sali tale da essere considerate
appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di
produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita'
domestiche;
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono
attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse
dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;
i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il
miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in
reti fognarie, anche separate, e provenienti da
agglomerato;
i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane
di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE)
2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali
trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del
presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un
impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa
dell'Unione Europea;
(omissis).".
"Art. 77
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati
gia' acquisiti e dei risultati del primo rilevamento
effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni
che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun
corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di
qualita' corrispondente ad una di quelle indicate
nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1,
le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di
qualita' ambientale di cui all'articolo 76, comma 4,
lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo
ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle
Autorita' di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i
corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un
ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il
raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale
corrispondente allo stato di «buono», entro il 31 dicembre
2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto
di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di
«sufficiente» di cui all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere
conformi agli obiettivi e agli standard di qualita' fissati
nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto,
secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa
disposizione della normativa di settore a norma della quale
le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato e la relativa motivazione sono
esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono
riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un
corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche
di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono
stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture
portuali, o sul diporto;
3) sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata,
quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di
energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle
inondazioni o il drenaggio agricolo;
5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano
ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche
artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per
motivi di fattibilita' tecnica o a causa dei costi
sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che
rappresentino un'opzione significativamente migliore sul
piano ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il
termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire
gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche' non si
verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi
idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del
buono stato di qualita' ambientale non possono essere
raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei
seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono
essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi
successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini
fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il
miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni
sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli
117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo
corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di
cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le
condizioni naturali non consentano di conseguire gli
obiettivi entro detto periodo;
c) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse
per il miglioramento progressivo entro il termine previsto,
la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo
nella attuazione delle misure, nonche' il relativo
calendario di attuazione delle misure devono essere
riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni
devono essere aggiornate nel riesame dei piani.
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono
stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi
rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle
ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi
dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia
possibile o sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti
condizioni:
a) la situazione ambientale e socio-economica non
consente di prevedere altre opzioni significativamente
migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il
migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto
degli impatti che non potevano ragionevolmente essere
evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche
minime al loro stato di qualita', tenuto conto degli
impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per
la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun
ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative
motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione
del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli
articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei
anni nell'ambito della revisione di detti piani.
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la
definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita
purche' essi non comportino l'ulteriore deterioramento
dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui
alla lettera b) del medesimo comma 7, purche' non sia
pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla parte terza del presente decreto in altri corpi
idrici compresi nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela
devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo
idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o
restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli
usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le
relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento
del piano.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano non violano le disposizioni della presente parte
terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello
stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di
forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili,
come alluvioni violente e siccita' prolungate, o
conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili,
purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire
l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita' dei
corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in
altri corpi idrici non interessati alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le
situazioni in cui detti eventi possano essere dichiarati
ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche
adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non
compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico
una volta conclusisi gli eventi in questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o
imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con
riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera
a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel
corpo idrico, non appena cio' sia ragionevolmente
fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle
misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo
aggiornamento del Piano di tutela.
10-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte
terza nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque
sotterranee, del buono stato ecologico delle acque
superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale
ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il
deterioramento, anche temporaneo, del corpo idrico
superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche
delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico
superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi
idrici sotterranei;
b) l'incapacita' di impedire il deterioramento, anche
temporaneo, da uno stato elevato ad un buono stato di un
corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attivita'
sostenibili di sviluppo umano.
10-ter. Il comma 10-bis si applica purche' ricorra
ciascuna delle seguenti condizioni:
a) siano state avviate le misure possibili per mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani
di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle
modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela
siano rivisti ogni sei anni;
c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni
di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di
prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente
e la societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute
umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo
sviluppo sostenibile;
d) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi
sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o
dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere
conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni
ambientali migliori.
10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate
ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorita' di bacino
competenti.".
"Art. 78-quater (Inquinamento transfrontaliero)
1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei
bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si
ritengono inadempienti se possono dimostrare che:
a) il superamento dell'SQA e' dovuto ad una fonte di
inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si e'
verificata l'impossibilita' di adottare misure efficaci per
rispettare l'SQA in questione;
c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da
inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di
coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 75 e,
se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di
cui ai commi 6, 7, 10, 10-bis e 10-ter dell'articolo 77
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al
comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e le autorita' di distretto competenti forniscono
le informazioni necessarie al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il successivo
inoltro alla Commissione europea e predispongono una
relazione sintetica delle misure adottate riguardo
all'inquinamento transfrontaliero da inserire
rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di
gestione.".
"Art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee)
1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque
sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'
competente, dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli
scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per
scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o
cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori
di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di
scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i
giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme
restando le competenze del Ministero dello sviluppo
economico in materia di ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono
autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione
di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli
stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita'
dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o
abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita'
dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di
scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e
quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli
idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con
la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a
garantire che le acque di scarico non possano raggiungere
altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'
competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla
verifica dell'assenza di sostanze estranee, puo'
autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque
utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti,
purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti
danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente
per territorio, a spese del soggetto richiedente
l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e
qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per
la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla
richiesta di autorizzazione allo scarico
4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1,
l'autorita' competente, al fine del raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici sotterranei
nonche' nei casi di crisi idrica, puo' autorizzare il
ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi
sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. L'acqua impiegata puo' essere di provenienza
superficiale o sotterranea, ivi incluse, compatibilmente
con la normativa eurounitaria, le acque affinate di cui
all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis), a condizione che
l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione
degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il
corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o
accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente
e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela
e del Piano di gestione
5. Per le attivita' di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo
scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le
modalita' previste dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare con proprio decreto,
purche' la concentrazione di olii minerali sia inferiore a
40 mg/l. Lo scarico diretto a mare e' progressivamente
sostituito dalla iniezione o reiniezione in unita'
geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non piu'
produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve
avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi
2 e 3.
5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 e'
consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di
biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di
scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi
naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a
condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del
decreto legislativo di recepimento della direttiva
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido
di carbonio.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo
scarico in unita' geologiche profonde di cui al comma 3,
autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le
modalita' previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la
capacita' del pozzo iniettore o reiniettore non sia
sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua
risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della
manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire
la corretta funzionalita' e sicurezza del sistema
costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di
reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai
commi 5 e 6 e' autorizzato previa presentazione di un piano
di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli
per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5
e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee,
esistenti e debitamente autorizzati, devono essere
convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati,
ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o
all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata
ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo
scarico e' revocata.
8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di
impatto ambientale, nazionale o regionale, le
autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono
istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla
stessa autorita' competente per il provvedimento che
conclude motivatamente il procedimento di valutazione di
impatto ambientale.".
"Art. 141 (Ambito di applicazione)
1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente
sezione e' la disciplina della gestione delle risorse
idriche e del servizio idrico integrato per i profili che
concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del
servizio idrico integrato e delle relative funzioni
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane.
2. Il servizio idrico integrato e' costituito
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione
e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di
depurazione nonche' di riuso delle acque reflue, e deve
essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed
economicita', nel rispetto delle norme nazionali e
comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche
agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del
servizio idrico integrato.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante:
"Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 30 dicembre 2016 convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017:
"Art. 2. Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e
n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
(omissis)
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di
coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione
europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli
interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli
agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora
dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti
fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia
reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore
a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il
trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
ai sensi dell'articolo del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle
regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al presente articolo e sulle criticita' eventualmente
riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro
alle Camere per la trasmissione alle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Per i progetti di
competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale,
ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della
transizione ecologica, con il supporto della Commissione di
cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006, effettua la verifica di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale regionale e la
valutazione di impatto ambientale regionale.
(omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 4-septies, comma 1,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante:
"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno
2019:
"Art. 4-septies. Disposizioni in materia di
accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di
evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in
corso.
1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di
infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al
Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono
attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione
degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel
minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e
superare le suddette procedure di infrazione nonche' tutte
le procedure di infrazione relative alle medesime
problematiche.
(omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante: "Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre
2019, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292
del 13 dicembre 2019:
"Art. 5. Ulteriori disposizioni per fronteggiare le
procedure d'infrazione in materia ambientale
(omissis)
6. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura
e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonche' degli ulteriori
interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per il sud e la coesione territoriale, un
Commissario unico che subentra in tutte le situazioni
giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128
del 5 giugno 2017, il quale cessa dal proprio incarico alla
data di nomina del nuovo Commissario
(omissis).".
Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua e'
pubblicato nella G.U.U.E. 5 giugno 2020, n. L 177.
Il Regolamento Delegato della Commissione che integra
il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei
principali elementi della gestione dei rischi e' stato
pubblicato nella G.U.U.E. 20 giugno 2024, Serie L.
Si riporta il testo degli articoli 99 e 149-bis del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
"Art. 99 (Riutilizzo dell'acqua)
1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste e con il
Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le
condizioni per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della
legislazione statale, e sentita l'Autorita' di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e
misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il
riutilizzo delle acque reflue depurate.".
"Art. 149-bis (Affidamento del servizio)
1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del
piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di
unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale
ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste
dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente,
all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa
nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto
puo' avvenire a favore di societa' interamente pubbliche,
in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento
europeo per la gestione in house, comunque partecipate
dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale.
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito,
al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la
continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di
governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico
di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza
dell'affidamento previgente.
Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico
integrato su tutto il territorio degli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu' conveniente
e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti
interessati, le procedure di gara per l'affidamento del
servizio includono appositi capitolati con la puntuale
indicazione delle opere che il gestore incaricato deve
realizzare durante la gestione del servizio.
2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito
dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' soppresso.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 141 recante: "Trasformazione
dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in societa' per
azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio 1999:
"Art. 1. Trasformazione in societa' per azioni.
1. L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di
seguito denominato: «ente», e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di «Acquedotto pugliese
S.p.a.», di seguito denominata: «societa'». La
trasformazione ha effetto dalla data della prima assemblea,
nella quale e' approvato lo statuto e sono nominati i
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso. Alla convocazione dell'assemblea, da tenersi non
oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo
degli adempimenti in materia di costituzione di societa'
per azioni previste dalle vigenti norme di legge.
3. La societa' subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi di cui l'ente era titolare.
4. La societa' si avvale di tutti i beni pubblici gia'
in godimento dell'ente, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 4.
5. Nel corso del primo esercizio del suo mandato
l'organo di amministrazione della societa' presenta al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica un piano per la ristrutturazione e il risanamento
della societa', da approvare sentite le regioni Puglia e
Basilicata.".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, recante: "Norme in materia di poteri
speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei
trasporti e delle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2012,
convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio
2012, n. 56 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.111 del
14 maggio 2012:
"Art. 2 Poteri speciali inerenti agli attivi strategici
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli
impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare
l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei servizi
pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza
strategica per l'interesse nazionale, anche se oggetto di
concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di
grande derivazione idroelettrica e di coltivazione di
risorse geotermiche, nei settori dell'energia, dei
trasporti e delle comunicazioni, nonche' la tipologia di
atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai
quali non si applica la disciplina di cui al presente
articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni
tre anni.
1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della
verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la
sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile
pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e
degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate, ulteriori rispetto a quelli individuati nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del
presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la
tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. In ogni caso, quando gli atti, le
operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da
diritti di proprieta' intellettuale afferenti
all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la
produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle
tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia,
quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione
alimentare e riguardano uno o piu' soggetti esterni
all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si
applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma
restando la verifica in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. I decreti
di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' degli
attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento all'estero della sede
sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa', la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332
, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474
, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del
presente decreto, il trasferimento dell'azienda o di rami
di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione
degli stessi a titolo di garanzia, e' notificato, salvo che
l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata
valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e
comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa. Sono
notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea
o degli organi di amministrazione concernenti il
trasferimento di societa' controllate che detengono i
predetti attivi.
2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato
da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un
soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del
comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente
all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o
residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea o
degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
il trasferimento di societa' controllate che detengono i
predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il
trasferimento della sede sociale in un Paese non
appartenente all'Unione europea, e' notificato, salvo che
l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata
valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e
comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono
notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi
delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che
detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del
comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della
loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad
oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa' o la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio
dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
alle Commissioni parlamentari competenti, puo' essere
espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione
eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed
europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per
gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuita' degli approvvigionamenti.
4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, e'
fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
atto o operazione in modo da consentire l'eventuale
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla
notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla
notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti
dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera,
dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini
previsti dal presente comma l'operazione puo' essere
effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le
delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in
violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo'
altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale
controparte di ripristinare a proprie spese la situazione
anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al
presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un
soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in
societa' che detengono gli attivi individuati come
strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui
partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di
cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
notificato, ove possibile congiuntamente alla societa' le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,
dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione
utile alla descrizione generale del progetto di
acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di
operativita'. Nei settori delle comunicazioni,
dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e
finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo,
sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo
periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione
europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di
rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile
dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo
della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Nel computo della partecipazione
rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da
terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti
previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
civile
. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando
le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi
gli obblighi di notifica di cui al presente comma e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al
doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore
all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle
imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia
stato approvato il bilancio. Nei casi in cui la notifica
non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti
dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la
societa' notificante trasmette, contestualmente alla
notifica, una informativa, contenente gli elementi
essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,
al fine di consentirne la partecipazione al procedimento,
fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche
gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri
non appartenenti all'Unione europea, in societa' che
detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi
dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei
diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o
indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell'investimento sia pari o superiore a un milione di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che
determinano il superamento delle soglie del 15 per cento,
20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.
5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e al
presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea
si intende:
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza
di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la
residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi
stabilita;
c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede
legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi
stabilita;
d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la
sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,
e che risulti controllata, direttamente o indirettamente,
da una persona fisica o da una persona giuridica di cui
alle lettere a), b) e c);
e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo che abbia
stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale
o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che
sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che
indichino un comportamento elusivo rispetto
all'applicazione della disciplina di cui al presente
decreto.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali
dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque
giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto puo'
essere condizionata all'assunzione, da parte
dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la
tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla
notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e
documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'acquirente e alla societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, il termine di cui al primo periodo
e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di
informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi
successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i
quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In
caso di incompletezza della notifica, il termine di
quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre
dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la
integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei
predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione
degli impegni di cui al primo periodo, il Governo puo'
opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto.
Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del
termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione
o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque
quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale
connessi alle azioni o quote che rappresentano la
partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti
termini, l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il
potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di
impegni, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o
comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non
adempiano agli impegni imposti sono altresi' soggette,
salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del
potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
la vendita delle suddette azioni o quote secondo le
procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile
. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate
con il voto determinante di tali azioni o quote sono nulle.
Per determinare se un investimento estero possa incidere
sulla sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile
prendere in considerazione le seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente
controllato dall'amministrazione pubblica, compresi
organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali.
7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono
esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati;
b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto
giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle
modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della
capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle
reti e degli impianti;
b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e' valutata,
oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di
cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per
l'ordine pubblico.
7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di
cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che
svolge attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter e'
notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro
i termini e con le procedure di cui al presente articolo,
qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione europea ai
sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.
8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
individuate con i decreti di cui al comma 1 si riferiscono
a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei
Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri
speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le
notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono immediatamente
trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al
Ministero dell'economia e delle finanze.
8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di
notifica di cui al presente articolo, anche in assenza
della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri puo' avviare il procedimento ai
fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale
scopo, trovano applicazione i termini e le norme
procedurali previsti dal presente articolo, nonche' dal
regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque
giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del
procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo
di notifica.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore,
ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alla definizione,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita'
organizzative per lo svolgimento delle attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti
dal presente articolo. Il parere sullo schema di
regolamento e' espresso entro il termine di venti giorni
dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato.
Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari
competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non
intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo
schema di regolamento, indicandone le ragioni in
un'apposita relazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti sono espressi entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le competenze
inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui
ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze per le societa' da esso partecipate,
ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo
economico o al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.".
 
Art. 4

Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, e' collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare.
2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212:
1) al comma 2, alinea, secondo periodo, la parola: «diciannove» e' sostituita dalla seguente: «ventuno»;
2) al comma 2, lettera i), la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole: «due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti»;
3) dopo il comma 16, e' inserito il seguente:
«16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo' assumere il ruolo il responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessita' di verifica di idoneita' iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
a-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. I costi indicati nel comma 10, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attivita' di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui all'articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), previa verifica dei costi rilevanti e della loro entita' netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalita', efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo' richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare la loro attivita' con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter»;
a-ter) all'articolo 224:
1) al comma 3, lettera n), dopo le parole: "nazionali o esteri," sono inserite le seguenti: "o da operatori economici anche non consorziati," e le parole: "in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti" sono sostituite dalle seguenti: "trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, nonche' i dati dei relativi soggetti coinvolti";
2) al comma 5-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero a uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata; la copertura di tali costi deve essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private";
b) all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20, e' inserito il seguente:
«20-bis. Attivita' di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.».
3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023, e' integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023.
3-bis. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalita' per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 14-bis, comma 5, del
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante:
"Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2009 convertito con
modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128 pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre2019, n. 257:
"Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di rifiuto
(omissis)
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita'
istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al
comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' istituito un gruppo di lavoro
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. A tale scopo il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
autorizzato a individuare cinque unita' di personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ad esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze
giuridiche e le restanti con competenze di natura
tecnico-scientifica, da collocare presso l'ufficio
legislativo del medesimo Ministero. Le predette unita'
possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici
in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga
posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando,
distacco, fuori ruolo o analoga posizione e' reso
indisponibile, per tutta la durata del comando, distacco,
fuori ruolo o analoga posizione, un numero di posti nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza,
equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa,
possono essere stipulati fino a cinque contratti
libero-professionali, mediante procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche
estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle
competenze di cui al secondo periodo. Per le finalita' di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 200.000
euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
(omissis).".
Si riporta il testo degli articoli 212, 221, 224 e
dell'allegato L-quinquies, del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:
"Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori
ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un
Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero,
ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dei capoluoghi di regione e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e
delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica
cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da ventuno membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) dieci dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui tre dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio
camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di
Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
e) da due esperti designati dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative delle categorie economiche;
f) da due esperti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del
loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e
dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti gia' previsti
all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi,
rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3,
lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma
16.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
allo svolgimento delle attivita' medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai
quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei
mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche
conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis,
procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale
gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni
regionali e provinciali il necessario supporto tecnico
operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con
l'utenza e la riscossione dei contributi.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e
modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli
importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in
data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi
per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilita'
del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo'
assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le
categorie di iscrizione all'Albo senza necessita' di
verifica di idoneita' iniziale e di aggiornamento e solo
per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il
ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno
tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale
dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati
presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo
XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del
Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo
7083 (spesa corrente funzionamento registro) dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.".
"Art. 221 (Obblighi dei produttori e degli
utilizzatori)
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili
della corretta ed efficace gestione ambientale degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ((riferibili ai
propri prodotti))
((...)) ((...)) definiti in proporzione
alla quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale.
((Ai produttori e agli utilizzatori e' attribuita la
responsabilita' finanziaria o quella finanziaria e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita
in cui il prodotto diventa un rifiuto.))

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205
e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori
e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e
secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui
all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro
dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al
servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo
differenziato. A tal fine, per garantire il necessario
raccordo con l'attivita' di raccolta differenziata
organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre
finalita' indicate nell'articolo 224, i produttori e gli
utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi,
salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui
al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di
recupero nonche' agli obblighi della ripresa degli
imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari su superfici private, e
con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei
rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i
produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma
collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio
sull'intero territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilita' che e'
stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri
imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri
l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e
delle modalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono
tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e
terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in
un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli
stessi concordati. Gli utilizzatori possono tuttavia
conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e
rifiuti di imballaggio ((ovvero secondo le modalita' di cui
all'articolo 198, comma 2-bis))
.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori,
in linea con i criteri di priorita' nella gestione rifiuti:
a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli
imballaggi secondari e terziari usati;
b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e
terziari;
c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi
di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b);
d) i costi del successivo trasporto, nonche' delle
operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di
cui all'Allegato C del presente decreto legislativo;
e) i costi per il trattamento dei rifiuti di
imballaggio;
f) i costi per un'adeguata attivita' di informazione ai
detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di
riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti
anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi;
g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione
dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui
rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati
e riciclati.
10-bis. I costi indicati nel comma 10, limitatamente
all'assolvimento degli obblighi di servizio universale
relativi ad attivita' di carattere residuale o comunque
d'interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale
imballaggi e sui consorzi di cui all'articolo 223, sono
ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di cui
all'articolo 221-bis al netto di ogni eventuale componente
positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h), previa verifica dei
costi rilevanti e della loro entita' netta da parte di un
esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o,
in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un
accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel
rispetto dei principi di proporzionalita', efficienza e
tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo'
richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta
giorni. Ferma l'efficacia degli accordi sottoscritti,
qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta
giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente,
di concerto con il Ministro delle imprese e del made in
Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui
all'articolo 221-bis di organizzare la loro attivita' con
riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del
comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si
applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224,
comma 5-ter.
11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di
imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in
raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici
per il consumatore.".
"Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di
recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario
coordinamento dell'attivita' di raccolta differenziata, i
produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma
paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito
denominato CONAI, che ha personalita' giuridica di diritto
privato senza fine di lucro ed e' retto da uno statuto
((adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed in
particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza
ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle
attivita' di settore. Lo statuto adottato e' trasmesso
entro quindici giorni al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, che lo approva con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro delle imprese e del
Made in Italy . Qualora da parte dei suddetti Ministeri
siano formulate motivate osservazioni, il CONAI e' tenuto
ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni e, nel caso in
cui non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo
statuto sono disposte con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
il Ministro delle imprese e del Made in Italy))
.
2.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le
pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti
territoriali in cui rendere operante un sistema integrato
che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni
appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla
lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei
produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla
raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici
di prevenzione di cui articoli 221-bis, comma 7-bis e 223,
comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di
cui all'articolo 225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori
economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei
rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi
di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo
221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori
economici. Destina, eventualmente, una quota del contributo
ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi, di
cui all'articolo 223, che realizzano percentuali di
recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate
nel Programma generale, al fine del conseguimento degli
obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte quarta
del presente decreto. Ai consorzi che non raggiungono i
singoli obiettivi di recupero e' in ogni caso ridotta la
quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal
Conai;
f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le
amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori
economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche
amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
ai fini dell'attuazione del Programma generale nonche'
campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione
dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica
sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione
delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3,
lettere e), f) e g);
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il
corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma
10, lettera c), nonche' gli oneri per il riciclaggio e per
il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al
servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla
quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale
di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto
delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine
determina e pone a carico dei consorziati, con le modalita'
individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni
e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato
contributo ambientale CONAI;
i) promuove il coordinamento con la gestione di altri
rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera b),
anche definendone gli ambiti di applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di
accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti
di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), con
soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi
alla gestione ambientale della medesima tipologia di
materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo
agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del
contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste
dall'Autorita' di cui all'articolo 207 e assicura
l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati;
n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o
esteri, o da operatori economici anche non consorziati, i
dati relativi ai flussi degli imballaggi trasferiti sul
territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o
destinazione transfrontaliere, nonche' i dati dei relativi
soggetti
coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la
raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte
di questo si considerano, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico
ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di
recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione
accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo
223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non
concorrono alla formazione del reddito, a condizione che
sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi
forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e
riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi
gestionali, dei consorzi e del CONAI.
5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5
stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che
aderiscono a un sistema autonomo di cui all'articolo 221,
comma 3, lettere a) e c), ovvero a uno dei consorzi di cui
all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura dei
costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio
da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di
raccolta differenziata; la copertura di tali costi deve
essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e
riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la
raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi
di cui al precedente periodo, i produttori e gli
utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo
221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei
consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi
connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti
dai consorzi medesimi.
6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e'
trasmesso all'Autorita' di cui all'articolo 207, che puo'
richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i
successivi sessanta giorni. (88)
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma
3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
8. Il contributo ambientale del Conai, determinato ai
sensi dell'articolo 237, comma 4, e' utilizzato in via
prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o
comunque conferiti al servizio pubblico e, in via
accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta,
recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari
e terziari. A tali fini, tale contributo e' attribuito dal
Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di
cui all'articolo 223, in proporzione alla quantita' totale,
al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio
immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di
imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente e degli
introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti provenienti
dai propri prodotti, nonche' da quelli derivanti da
eventuali cauzioni di deposito non reclamate, per ciascuna
tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi
finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie
funzioni con i proventi dell'attivita', con i contributi
dei consorziati, con altri contributi e proventi di
consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per le
attivita' svolte in loro favore in adempimento alle
prescrizioni di legge e con una quota del contributo
ambientale CONAI. Quest'ultima e' determinata, nel rispetto
dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della
gestione, nella misura necessaria a far fronte alle spese
derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dal
presente titolo.
9.
10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa
con diritto di voto un rappresentante dei consumatori
indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dal Ministro delle attivita'
produttive.
11.
12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al
comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare invita le parti a trovare
un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza
esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con
Ministro dello sviluppo economico, a definire la copertura
dei costi di cui al punto 1 del comma 5. L'accordo di cui
al comma 5 e' sottoscritto, per le specifiche condizioni
tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di
ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente
Consorzio di cui all'articolo 223 e dai competenti sistemi
autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva
e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali
per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra
nella conclusione delle convenzioni locali al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e
di riciclaggio previsti dall'articolo 220.
13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli
obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
di imballaggio indicati nel programma generale di
prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'articolo
225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie
disponibilita' finanziarie, forme particolari di incentivo
per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree
geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi
di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1,
entro i limiti massimi di riciclaggio previsti
dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.".
"Allegato L-quinquies - Elenco attivita' che producono
rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter),
punto 2)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista.
18. Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici.
20-bis. Attivita' di cura e manutenzione del paesaggio
e del verde pubblico e privato.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffe', pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al
taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attivita' agricole e connesse di
cui all'articolo 2135 del codice civile.
Attivita' non elencate, ma ad esse simili per loro
natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano
comprese nel punto a cui sono analoghe.".
Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 17
maggio 2022, n. 60, recante: "Disposizioni per il recupero
dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la
promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno
2022, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 Promozione dell'economia circolare
1. Al fine di promuovere obiettivi di economia
circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali,
accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non
compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne,
i criteri specifici e le modalita' per la cessazione della
qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo
184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.".
 
Art. 5
Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilita' ed
economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi
infrastrutturali

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilita' ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, nonche' di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale nonche' il Piano approvato dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure orientale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Le modalita' e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure orientale.
Il Programma di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' e l'innocuita' ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articoli 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
1-quinquies. Il Programma di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-quater, contiene un cronoprogramma delle attivita' finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui e' previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonche' le dichiarazioni di conformita' di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformita' di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantita' dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attivita' di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalita' di impiego previste. Il Programma comprende altresi' i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater.
1-sexies. L'adozione del Programma di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Programma, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Programma da assoggettare a valutazioni di compatibilita' ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Programma con le modalita' di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.
1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante:
"Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
28 settembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla
presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269
del 19 novembre 2018, come modificato dalla presente legge:
"Art. 9-bis. Semplificazione delle procedure di
intervento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale
1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15
gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta
dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure
occidentale, un programma straordinario di investimenti
urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle
relative infrastrutture di accessibilita' e per il
collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo
con la citta' di Genova nonche' per la messa in sicurezza
idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, da realizzare a cura della
stessa Autorita' di sistema portuale entro trentasei mesi
dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con
l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei
limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese
le risorse previste nel bilancio della citata Autorita' di
sistema portuale e da altri soggetti.
1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di
messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio
Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' di
razionalizzazione dell'accessibilita' dell'area portuale
industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario
straordinario provvede all'aggiornamento del programma di
cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime
finalita' e' autorizzata la spesa complessiva di 480
milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40
milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per
l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120
milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per
l'anno 2024.
1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, al Commissario straordinario di cui
all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al
coordinamento e al monitoraggio delle attivita' dei
soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla
Diga foranea di Genova. Per le finalita' di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1
opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il
Commissario straordinario per la realizzazione della nuova
Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le
proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione il Commissario straordinario per la
realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette
al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una
relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di
competenza e degli impegni finanziari assunti
nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle
funzioni di cui al presente comma, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della
struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4.
1-quater. Al fine di promuovere politiche di
sostenibilita' ed economia circolare, incentivando
operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei
materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi
di cui al presente articolo, nonche' di quelli provenienti
dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e di
Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento
in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto
il Piano approvato dall'Autorita' di sistema portuale del
Mar Ligure occidentale, nonche' il Piano approvato
dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure
orientale, acquisiti i pareri vincolanti della regione
Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA) e della dell'azienda sanitaria locale
(ASL) territorialmente competenti, da rendere entro
quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito
decreto il Programma per la gestione integrata e circolare
dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior
utilizzo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea
e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Le
modalita' e i termini per il conferimento e il riutilizzo
dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di
dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara
sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico
accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, tra l'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale e l'Autorita' di sistema portuale del
Mar Ligure orientale. Il Programma di cui al primo periodo,
previo accertamento mediante apposite indagini analitiche
delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede
l'utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o
salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi
dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15
luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e
manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata
la compatibilita' e l'innocuita' ambientale ai sensi
dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i
criteri di cui all'articolo 184-bis, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali
geologici naturali e inorganici, idonei in termini di
caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da
scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali
appartenenti all'originale litorale o al fondale
sottostante di pertinenza demaniale;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che
cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di
recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto
delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e
2, del medesimo decreto.
1-quinquies. Il Programma di cui al comma 1-quater, per
ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al
medesimo comma 1-quater, contiene un cronoprogramma delle
attivita' finalizzate al recupero dei rifiuti e al
riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione
degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi
massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui e'
previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di
materiale e caratteristiche, nonche' le dichiarazioni di
conformita' di ciascun produttore, detentore o utilizzatore
dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al
comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformita' di cui al
primo periodo includono la tipologia e la quantita' dei
materiali oggetto di ogni utilizzo, le attivita' di
gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e
le modalita' di impiego previste. Il Programma comprende
altresi' i risultati e le procedure di campionamento e
caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al
comma 1-quater.
1-sexies. L'adozione del Programma di cui al comma
1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione
degli interventi contenuti nel medesimo Programma, ivi
incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi
contenuti nel Programma da assoggettare a valutazioni di
compatibilita' ambientale restano sottoposti alla
disciplina di cui alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario
di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede
all'aggiornamento del Programma con le modalita' di cui ai
commi 1-quater e 1-quinquies.
1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
 
Art. 5 bis
Valori limite di ammissibilita' dei rifiuti da collocare in discarica

1. In conformita' alla decisione n. 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2022, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) alla lettera c-bis), le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2028».
2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro i successivi centottanta giorni, i titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in corso di validita' alla data di cui al primo periodo, possono richiederne l'adeguamento ai valori limite di cui al medesimo articolo 16-ter, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante: "Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12
marzo 2003, S.O. 40, come modificato dalla presente legge:
"Art. 16-ter - Deroghe
1. Sono ammessi valori limite piu' elevati per i
parametri specifici fissati agli articoli 7-quater,
7-quinquies, 7-septies e 7-octies del presente decreto
qualora:
a) sia effettuata una valutazione di rischio, secondo
le modalita' di cui all'Allegato 7, con particolare
riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto
dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente
decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente
in base alla valutazione dei rischi;
b) l'autorita' territorialmente competente conceda
un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti
specifici per la singola discarica, tenendo conto delle
caratteristiche della stessa discarica e delle zone
limitrofe;
c) fino al 31 dicembre 2027, i valori limite
autorizzati per la specifica discarica non superino, per
piu' del triplo, quelli specificati per la corrispondente
categoria di discarica e, limitatamente al valore limite
relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti
inerti, il valore limite autorizzato non superi, per piu'
del doppio, quello specificato per la corrispondente
categoria di discarica;
c-bis) a partire dal 1° gennaio 2028 i valori limite
autorizzati per la specifica discarica non superino, per
piu' del doppio, quelli specificati per la corrispondente
categoria di discarica e, limitatamente al valore limite
relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti
inerti, il valore limite autorizzato non superi, per piu'
del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente
categoria di discarica.
2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel
fondo naturale dei terreni circostanti la discarica,
l'autorita' territorialmente competente puo' stabilire
limiti piu' elevati coerenti con tali concentrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai seguenti parametri:
a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle
tabelle 2, 5a e 6 dell'Allegato 4;
b) Btex e olio minerale di cui alla tabella 4
dell'allegato 4;
c) PCB di cui alla tabella 3 dell'Allegato 4;
d) carbonio organico totale (TOC) e PH nelle discariche
per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti
pericolosi stabili e non reattivi;
e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per
rifiuti pericolosi.
4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio e del mare, nell'ambito degli
obblighi di relazione sull'attuazione della direttiva
1999/31/CE, previsti dall'articolo 15 della medesima
direttiva, invia alla Commissione europea una relazione sul
numero annuale di autorizzazioni concesse in virtu' del
presente articolo, sulla base delle informazioni ricevute
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra), ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto
1998, n. 372. La relazione e' elaborata in base al
questionario adottato con la decisione 2000/738/CE del 17
novembre 2000 della Commissione.".
 
Art. 6

Misure urgenti in materia di bonifica

1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione e' concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;
b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonche' il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorita' competente.
2. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente puo' avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 242, comma 13-ter:
1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato»;
2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e' sostituita dalla seguente: «concentrazioni»;
b) all'articolo 244:
1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono inserite le seguenti: «, con oneri a carico del medesimo,»;
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione e' concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;
b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonche' il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorita' competente.
2. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente puo' avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 242, comma 13-ter:
1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato»;
2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e' sostituita dalla seguente: «concentrazioni»;
b) all'articolo 244:
1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono inserite le seguenti: «, con oneri a carico del medesimo,»;
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 242, 244 e 248, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, come
modificati dalla presente legge:
"Art. 242 - procedure operative ed amministrative
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente
in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le
misure necessarie di prevenzione e ne da' immediata
comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica
all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che
possano ancora comportare rischi di aggravamento della
situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone
interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare
sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che
il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti
per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di
notifica di cui al presente articolo, ferme restando le
attivita' di verifica e di controllo da parte
dell'autorita' competente da effettuarsi nei successivi
quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia
riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare
devono essere individuati, caso per caso, sulla base della
storia del sito e delle attivita' ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2
accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da'
immediata notizia al comune ed alle province competenti per
territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche' alla regione territorialmente competente il piano
di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2
alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta
giorni successivi la regione, convocata la conferenza di
servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con
eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione
regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse
alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta
da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio
sito specifica per la determinazione delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle
more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di
caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla
regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza
di servizi convocata dalla regione, a seguito
dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto
responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti
giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i
sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale
documento e' inviato ai componenti della conferenza di
servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica
motivazione rispetto alle opinioni d issenzienti espresse
nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia
di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione
del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di
monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della
situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni
dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed
alla regione competenti per territorio un piano di
monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano
di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello
stesso.
L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola volta,
qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita' di
richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti del progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo
caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione
del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di
monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione
alla regione ed alla provincia, inviando una relazione
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il
superamento di uno o piu' delle concentrazioni soglia di
rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la
procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piu'
idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a scala
pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative,
anche finalizzata all'individuazione dei parametri di
progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a
condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di
sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel
caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di
cui al primo periodo, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione,
degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione
temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie
innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi
sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo
tecnico-scientifico del settore La regione, acquisito il
parere del comune e della provincia interessati mediante
apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto
responsabile, approva il progetto, con eventuali
prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di
richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti al progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa
ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre
dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini
della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario
all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui
al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente compresi, in particolare, quelli
relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo
all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo
scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta
dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed
indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di
approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di
esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche
intermedie per la valutazione dell'efficacia delle
tecnologie di bonifica adottate e le attivita' di verifica
in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui
all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del
proponente, ed e' fissata l'entita' delle garanzie
finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento
del costo stimato dell'intervento, che devono essere
prestate in favore della regione per la corretta esecuzione
ed il completamento degli interventi medesimi.
7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la
bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano
raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la
falda, e' possibile procedere alla certificazione di
avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente
alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in
relazione alle singole aree catastalmente individuate,
fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi
di bonifica su tutte le matrici interessate da
contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e
garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti
nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione
non comportino un rischio per i fruitori dell'area, ne' una
modifica del modello concettuale tale da comportare un
peggioramento della qualita' ambientale per le altre
matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le
garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque
prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al
raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
sicurezza operativa o permanente, nonche' per
l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a
costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle
normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla
parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti
contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei
contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa
sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio
dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se
all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera'
necessario un intervento di bonifica o un intervento di
messa in sicurezza permanente. Possono essere altresi'
autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e
delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la
possibilita' di effettuare o completare gli interventi di
bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
prevenzione dei rischi.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in
sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in
esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo tale da risultare
compatibili con la prosecuzione dell'attivita'.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto che si manifestino successivamente a tale data in
assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione,
alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una
potenziale contaminazione unitamente al piano di
caratterizzazione del sito, al fine di determinarne
l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri
indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi
4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte
dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della
caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in
Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita
dalle amministrazioni ordinariamente competenti a
rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la
realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel
progetto.
La relativa documentazione e' inviata ai componenti
della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della
data fissata per la discussione e, in caso di decisione a
maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una
adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si
applicano le procedure semplificate di cui all'articolo
252, comma 4.
13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui,
per fenomeni di origine naturale o antropica, le
concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle tabelle
1 e 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il
proponente puo' presentare all'ARPA territorialmente
competente un piano di indagine per definire i valori di
fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA
territorialmente competente, e' realizzato dal proponente
con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la
medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dello stesso. Il piano di indagine puo' fare
riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA
territorialmente competente relativi all'area oggetto di
indagine. Sulla base delle risultanze del piano di
indagine, nonche' di altri dati disponibili per l'area
oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente
definisce i valori di fondo. E' fatta comunque salva la
facolta' dell'ARPA territorialmente competente di
esprimersi sulla compatibilita' delle concentrazioni
rilevate nel sito con le condizioni geologiche,
idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in
cui esso e' inserito. In tale caso le concentrazioni
riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.".
"Art. 244 - ordinanze
1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio
delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino
che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di
concentrazione soglia di contaminazione, ne danno
comunicazione alla regione, alla provincia e al comune
competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al
comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad
identificare il responsabile dell'evento di superamento,
con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune,
diffida con ordinanza motivata il responsabile della
potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del
presente titolo.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 e' comunque notificata
anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile o non
provveda e non provveda il proprietario del sito ne' altro
soggetto interessato, gli interventi che risultassero
necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente
titolo sono adottati dall'amministrazione competente in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 250.
4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi
del presente articolo, le province medesime si avvalgono
del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
"Art. 248 - controlli
1. La documentazione relativa al piano della
caratterizzazione del sito e al progetto operativo,
comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da
effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni
eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4,
e' trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente competenti ai fini
dell'effettuazione dei controlli sulla conformita' degli
interventi ai progetti approvati e sul rispetto dei tempi
di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7.
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di
messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza
operativa, nonche' la conformita' degli stessi al progetto
approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita
certificazione sulla base di una relazione tecnica
predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente. Qualora la
Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione
entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica
provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione,
previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.
2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la
bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano
raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la
falda, e' possibile procedere alla certificazione di
avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici
ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura
definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la
certificazione di avvenuta bonifica dovra' comprendere
anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di
verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione
rilevata nella falda.
3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce
titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui
all'articolo 242, comma 7.".
 
Art. 7
Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario
per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui al primo periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresi' di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello non dirigenziale e una unita' di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nominate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalita' di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalita' di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il commissario puo' altresi' nominare, con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone- Cassano e Cerchiara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, e' attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 4-ter del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante:
"Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del
21 dicembre 2014, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4-ter - Misure urgenti per accelerare
l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati
di interesse nazionale
1. Al fine di accelerare la progettazione e
l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del
danno ambientale nel sito contaminato di interesse
nazionale di Crotone, le somme liquidate per il
risarcimento del danno ambientale a favore
dell'amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale
di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012, passata in
giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e destinate alle finalita'
di cui al presente comma. Per le finalita' di cui al primo
periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un
commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo
20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, ad eccezione del comma 5, primo,
secondo e terzo periodo, del citato articolo 20, e sono
individuati le attivita' del commissario, nel limite delle
risorse acquisite, le relative modalita' di utilizzo
nonche' il compenso del commissario stesso, determinato ai
sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1
si avvale altresi' di una struttura di supporto composta da
un contingente massimo di personale pari a cinque unita' di
livello non dirigenziale e una unita' di livello
dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche, nominate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in
relazione alle modalita' di reperimento e alla retribuzione
del personale non dirigenziale, quanto previsto
all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo
del predetto personale, e' reso indisponibile, per tutta la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
Ferme restando le modalita' di reperimento di cui al
secondo periodo, al personale di livello dirigenziale e'
riconosciuta la retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarico dirigenziale di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale
di cui al quarto periodo e' posto, ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo
stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a
carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta
al personale della struttura di supporto, il commissario
puo' altresi' nominare, con proprio provvedimento, fino a
due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura
cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1, secondo
periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro
76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno
2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025
al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per l'anno
2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025
al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed
euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli
esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la
progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa
in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse
nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
individuazione delle risorse finanziarie disponibili, puo'
nominare un commissario straordinario delegato ai sensi
dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e
terzo periodo, del citato articolo 20. Il compenso del
commissario di cui al presente comma e' determinato ai
sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attivita' di
cui al presente comma e' istituita una contabilita'
speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche
stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e
la bonifica del predetto sito contaminato.
3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi
progettuali, la predisposizione dei bandi di gara,
l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per
la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori,
la relativa contabilita' e il collaudo, promuovendo anche
le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Per le attivita' connesse alla realizzazione
degli interventi, i commissari sono autorizzati ad
avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di societa'
specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici
delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali.".
 
Art. 8
Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in
materia di difesa del suolo

1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui e' affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e gia' censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica e tipologia del dissesto e delle opere nonche' agli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma, e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, e' adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante: "Attuazione
dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei
tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo
progetti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 2011:
"Art. 2 - Comunicazione dei dati
I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali
relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi
informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla
data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi
disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con
cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze
previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3,
alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia
e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi
dell' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni
pubbliche».".
 
Art. 9
Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai
Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico

1. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e' data altresi' priorita' agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del medesimo codice, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi del sesto periodo e' in ogni caso condizionato al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorita' di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023,non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilita' tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.».
2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico puo' nominare un soggetto attuatore del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cui delegare l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo.»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, che trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi, cosi' come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonche' gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attivita' di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 133 del 2014.»;
b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2-ter.
2-quinquies. Per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».
4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali e' individuato come commissario straordinario per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 e' autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al commissario di cui al comma 4 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, e' revocata qualora i soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021.
7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024»;
b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024»;
c) al comma 10, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies.».
8-bis. All'articolo 20-octies, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I piani di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo possono essere predisposti e approvati anche per stralci, che possono avere ad oggetto anche le sole attivita' di progettazione. In tali casi, i piani stralcio sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo. Qualora i piani stralcio abbiano ad oggetto le sole attivita' di progettazione, le modalita' di adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione ai soggetti attuatori per l'attivita' di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8.
9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
1) il programma nazionale di intervento;
2) i criteri e le modalita' per stabilire le priorita' che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
3) i criteri e le modalita' per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione. All'impiego delle risorse assegnate ai sensi del periodo precedente provvede il segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
9-bis. Per il potenziamento delle attivita' finalizzate a rafforzare, la tutela del territorio e la gestione delle acque nonche' alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attivita' di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate, nel limite di una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a reclutare e ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il 30 aprile 2025, sulla base delle richieste delle predette Autorita' di bacino coerenti con i rispettivi piani triennali di fabbisogno di personale, sono ripartite le risorse di cui al primo periodo.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli di programmazione finanziaria gia' avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto che continuano a essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento. Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresi', fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonche' le disposizioni relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di individuazione delle priorita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal comma 9 del presente articolo, in quanto compatibili.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, recante: "Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n.164, come modificato dalla presente legge,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre
2014, S.O., 85, come modificato dalla presente legge:
Art. 7 - Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante
"Norme in materia ambientale" sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole
"l'Autorita' d'ambito" sono sostituite dalle seguenti:
"l'ente di governo dell'ambito" e le parole "le Autorita'
d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di
governo dell'ambito";
b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Le regioni che non hanno individuato gli enti di
governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso
inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente
all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla
competente regione per ciascun ambito territoriale
ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle
risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle
infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli
enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma
1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province
autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla
delibera di individuazione, il Presidente della regione
esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le
relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica
quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172,
comma 4";
3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) unicita' della gestione»;
4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.
Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con
l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al
fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed
una migliore qualita' del servizio all'utenza, e'
consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in
ambiti territoriali, comunque, non inferiori agli ambiti
territoriali corrispondenti alle province o alle citta'
metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio
idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi
del comma 5 dell'articolo 148";
b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "Il programma degli interventi
individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove
opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento
di infrastrutture gia' esistenti, necessarie al
raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio,
nonche' al soddisfacimento della complessiva domanda
dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone
montane o con minore densita' di popolazione";
c) l'articolo 150 e' abrogato;
d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
"Articolo 149-bis (Affidamento del servizio).
1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del
piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di
unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale
ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste
dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente,
all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa
nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto
puo' avvenire a favore di societa' in possesso dei
requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la
gestione in house, partecipate esclusivamente e
direttamente da enti locali compresi nell'ambito
territoriale ottimale.
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito,
al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la
continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di
governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico
di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza
dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario
gestisce il servizio idrico integrato su tutto il
territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale.
2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu' conveniente
e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti
interessati, le procedure di gara per l'affidamento del
servizio includono appositi capitolati con la puntuale
indicazione delle opere che il gestore incaricato deve
realizzare durante la gestione del servizio.
2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito
dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' soppresso";
e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il
rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto
gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una
convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito
sulla base delle convenzioni tipo, con relativi
disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a
quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.";
2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "A
tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari,
devono prevedere in particolare:";
3).
3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente:
"b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del
servizio come individuate dal bando di gara";
4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "l'obbligo
del raggiungimento", sono aggiunte le seguenti: "e gli
strumenti per assicurare il mantenimento";
5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:", nonche' la disciplina delle conseguenze
derivanti dalla eventuale cessazione anticipata
dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di
cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita' per la
valutazione del valore residuo degli investimenti
realizzati dal gestore uscente";
6) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulla
base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in
mancanza di questa, sulla base della normativa vigente,
l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di
convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai
capitolati della procedura di gara. Le convenzioni
esistenti devono essere integrate in conformita' alle
previsioni di cui al comma 2, secondo le modalita'
stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico";
7) il comma 7 abrogato;
f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Gli enti locali proprietari provvedono in tal
senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, salvo
eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad
interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui
all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla
data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico
integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i
termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4,
dell'articolo 172. La violazione della presente
disposizione comporta responsabilita' erariale.";
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie
e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento
in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore
uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri
stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico.";
g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", in base a quanto stabilito dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.";
2) al comma 2 le parole: "della regione" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico";
h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente:
"Articolo 158-bis) (Approvazione dei progetti degli
interventi e individuazione dell'autorita' espropriante)
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi
previsti nei piani di investimenti compresi nei piani
d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono
approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di
apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima
procedura si applica per le modifiche sostanziali delle
medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta
dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo
abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani
paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante
agli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale, tale variante deve essere coordinata con il
piano di protezione civile secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n.
225.
3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita'
espropriante per la realizzazione degli interventi di cui
al presente articolo. L'ente di governo puo' delegare, in
tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore
del servizio idrico integrato, nell'ambito della
convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.";
i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti
dai seguenti:
"1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano
gia' provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui
all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di
gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono
tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015,
ad adottare i predetti provvedimenti disponendo
l'affidamento del servizio al gestore unico con la
conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla
disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di
unicita' della gestione all'interno dell'ambito
territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico
integrato subentra, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti
all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti
soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento
assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente
e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio
idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista
nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano
il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire
il conseguimento del principio di unicita' della gestione
all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di
governo dell'ambito , nel rispetto della normativa vigente
e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento
al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis
alla scadenza di una o piu' gestioni esistenti nell'ambito
territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo,
il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25
per cento della popolazione ricadente nell'ambito
territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico
cosi' individuato subentra agli ulteriori soggetti che
gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito
in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non
dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista
nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano
il rapporto. Al fine di addivenire, nel piu' breve tempo
possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di
ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di
cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della
normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti
nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2,
ultimo periodo, i cui bacini affidati siano
complessivamente inferiori al 25 per cento della
popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di
riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio
per una durata in ogni caso non superiore a quella
necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per
una durata non superiore alla durata residua delle
menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia
cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino
affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di
affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della
popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di
riferimento.
3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni
successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul
rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli
enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per
l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla
partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito
all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle
infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori
affidatari del servizio.
4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda
nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2
e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge, il Presidente della regione esercita, dandone
comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e all'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri
sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente
inadempiente, determinando le scadenze dei singoli
adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni
le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di
funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa
sono posti pari a zero per tutta la durata temporale
dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il
Presidente della regione non provveda nei termini cosi'
stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni,
segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei
Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese
sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della
presente disposizione comporta responsabilita' erariale.
5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla
anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni
e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio
idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente
locale concedente nei limiti e secondo le modalita'
previsti dalla convenzione.";
l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di
interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi
connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o
alla dismissione»;
2. Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del
Ministero della transizione ecologica e' adottato, anche
per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, previa intesa
con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a
finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei
relativi cronoprogrammi, cosi' come risultanti dal sistema
di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento
sono identificati dai relativi codici unici di progetto
(CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della
legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e
degli interventi e' effettuato dalle amministrazioni
titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i
sistemi ad esso collegati e gli interventi sono
classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio
idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo
periodo sono disciplinate le modalita' di trasferimento
delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni. Le
risorse sono prioritariamente destinate agli interventi
integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia
alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque, e della
direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni. Ai fini
dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico e' data altresi' priorita' agli
interventi la cui progettazione sia stata finanziata
mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28
dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello
di progettazione qualificabile come progetto di
fattibilita' tecnicoeconomica ai sensi dell'articolo 41 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui
all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del medesimo
codice, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
ai sensi del sesto periodo e' in ogni caso condizionato al
rinnovo della valutazione positiva da parte della
competente Autorita' di bacino distrettuale, da effettuare
in relazione all'ultimo livello di progettazione
conseguito. L'inserimento nel Piano degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico di cui al sesto
periodo e' in ogni caso condizionata al rinnovo della
valutazione positiva da parte della competente Autorita' di
bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo
livello di progettazione conseguito. In particolare, gli
interventi sul reticolo idrografico non devono alterare
ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua,
bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla
base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala
spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi
integrati, in grado di garantire contestualmente la
riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento
dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli
ecosistemi e della biodiversita', in ciascun provvedimento
di individuazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico deve essere destinata una percentuale
minima del 20 per cento delle risorse, tenendo conto dei
territori dei comuni collocati in aree interessate da
fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
Nei suddetti interventi assume priorita' la
delocalizzazione di edifici e di infrastrutture
potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumita'.
L'attuazione degli interventi e' assicurata dal commissario
di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con
i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i
poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116. In caso di mancato rispetto dei
termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento
all'attuazione di uno o piu' interventi, laddove il ritardo
sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla
responsabilita' del commissario, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica e sentito il Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, puo' essere
revocato il commissario in carica e nominato un altro
soggetto avente specifiche competenze in materia di
dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime
funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario
revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente
periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i
commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del
rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque
denominati.
2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia
stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55
della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate
qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al
finanziamento e in assenza di cause di impossibilita'
oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi
medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9,
terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n.
36 del 2023, non abbiano conseguito almeno il livello di
progettazione qualificabile come progetto di fattibilita'
tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi
dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016.
2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, intestate ai
commissari di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o
sequestro.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo
parere favorevole dell'Autorita' di distretto
territorialmente competente, provvede alla revoca, anche
parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri
enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i
decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio
2002, n. 179, nonche' con i decreti ministeriali adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331,
332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto
ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 10,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i
decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la
realizzazione di interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014
non e' stato pubblicato il bando di gara o non e' stato
disposto l'affidamento dei lavori, nonche' per gli
interventi che risultano difformi dalle finalita' suddette.
L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i
sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre
2014. Le risorse rivenienti dalle suddette revoche
confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, e sono riassegnate per la medesima finalita' di
mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e
le modalita' di finanziamento degli interventi definiti con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116.
4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' le stesse attivita' relative
ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
comunque finanziati a valere su risorse finanziarie
nazionali, europee e regionali, i commissari di Governo,
nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono
richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni
per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i
soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure
ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese
societa' in house delle amministrazioni centrali dello
Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i
Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo
sulle rispettive societa', ai sensi della disciplina
nazionale ed europea.
5.
6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei
servizi idrici, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi
relativi alle risorse idriche e alle bonifiche nei siti non
oggetto della procedura di infrazione comunitaria n.
2003/2077. Il Fondo e' finanziato mediante la revoca delle
risorse gia' stanziate dalla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30
aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, e dalla delibera del
CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012, destinate ad
interventi nel settore della depurazione delle acque e
delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di
infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data
del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora
assunti atti giuridicamente vincolanti. Per quanto non
diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le
previsioni, delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n.
87/2012 nonche' della delibera del CIPE del 30 giugno 2014,
n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla
pubblicita', all'assegnazione del codice unico di progetto
e, ad esclusione dei termini, alle modalita' attuative. I
criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate
al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto
di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Le somme provenienti dalle revoche sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al predetto Fondo istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di
condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in
ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30
settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, puo' essere
attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo
del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina
di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi
della facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I
commissari sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
successivi quindici giorni. I commissari esercitano
comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6
dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.
Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che
assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse
destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione
delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le
procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque
dall'effettiva disponibilita' di cassa, e dell'esito delle
stesse informano il competente Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
l'Agenzia per la coesione territoriale.
7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono
alimentate direttamente, per la quota coperta con le
risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino
al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento
su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi
trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al
saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di
dar conto degli interventi affidati e di verificare la
coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno
l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo
1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo
le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30
aprile 2015 del medesimo Ministero.
8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticita'
ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni
di esondazione e alluvione, previa istruttoria del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare dei Ministri, e' assegnata alle Regioni, la somma
complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse
del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di
sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, dopo le parole: "i sedimenti spostati
all'interno di acque superficiali" sono inserite le
seguenti: "o nell'ambito delle pertinenze idrauliche".
9.
9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro
statuti e delle relative norme di attuazione.
9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
sostituito dal seguente:
"9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016".
9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente:
"367. Nel limite delle risorse disponibili sulle
contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in cui
confluiscono le risorse finanziarie relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le
possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo
articolo 3-bis".
9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del
decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si
applicano anche ai territori dei comuni della provincia di
Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e
interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui
e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione
del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati
dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27
maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del
1º giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui
al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del
2014.
9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: "della programmazione
2007-2013" sono sostituite dalle seguenti: "delle
programmazioni 2007-2013 e 2014-2020".
9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e
Calabria, si provvede all'individuazione delle modalita' di
ripartizione tra le regioni interessate e delle finalita'
di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di
ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso
produttivo, delle predette risorse, che sono riversate
nelle contabilita' speciali di cui alle ordinanze del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24
maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2
luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresi' definite
le modalita' di ripartizione delle risorse finalizzate ad
assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui
abitazione principale e' stata oggetto dell'ordinanza di
sgombero di cui al comma 351".".
Si riporta il comma 240, dell'articolo 2, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
2009:
"240. Le risorse assegnate per interventi di
risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre
2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di
cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono
destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate
dalla direzione generale competente del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti le autorita' di bacino di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, nonche' all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le risorse di cui al presente comma possono
essere utilizzate anche tramite accordo di programma
sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che
definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale
a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che
ciascun programma attuativo regionale destina a interventi
di risanamento ambientale.".
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per
il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto
2014, come modificato dalla presente legge:
ART. 10 - Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, i Presidenti della regioni, di seguito denominati
commissari di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari
delegati per il sollecito espletamento delle procedure
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico individuati negli accordi di
programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e le regioni ai
sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e nella titolarita' delle relative
contabilita' speciali. I commissari straordinari
attualmente in carica completano le operazioni finalizzate
al subentro dei commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico entro quindici giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
2. Al commissario di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In
caso di dimissioni o di impedimento del predetto
commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina
un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo
Presidente della regione o alla cessazione della causa di
impedimento.
2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in
tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa,
dalla carica di Presidente della regione, questi cessa
anche dalle funzioni commissariali eventualmente
conferitegli con specifici provvedimenti legislativi.
Qualora normative di settore o lo statuto della regione non
prevedano apposite modalita' di sostituzione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, e' nominato un commissario che
subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino
all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche agli incarichi
commissariali, conferiti ai sensi di specifici
provvedimenti legislativi, per i quali e' gia' intervenuta
l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della
regione.
2-ter. Con proprio provvedimento, il commissario di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico puo'
nominare un soggetto attuatore del Piano degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico a cui delegare
l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito
con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il
quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per
il commissario di Governo. Il soggetto attuatore, se
dipendente di societa' a totale capitale pubblico o di
societa' dalle stesse controllate, anche in deroga ai
contratti collettivi nazionali di lavoro delle societa' di
appartenenza, e' collocato in aspettativa senza assegni,
con riconoscimento dell'anzianita' di servizio dalla data
del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto
il periodo di svolgimento dello stesso. Il provvedimento di
nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da
corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura
e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che
trova copertura finanziaria nei quadri economici degli
interventi, cosi' come risultanti dai sistemi informativi
della Ragioneria generale dello Stato, nonche' gli
obiettivi, ai fini della corresponsione della parte
variabile del compenso, che includono anche l'attivita' di
monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma
2 del citato decreto-legge n. 133 del 2014. Il soggetto
attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di
una pubblica amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in
posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione
secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la
durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario
2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190,
che possono essere delegate dai medesimi commissari ai
soggetti attuatori di cui al comma 2-ter.
2-quinquies. Per l'espletamento delle attivita' di cui
all'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 133
del 2014, i commissari di Governo, il Presidente della
regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano possono assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in
materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e'
fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati
entro trenta giorni dall'effettivo subentro.
4. Per le attivita' di progettazione degli interventi,
per le procedure di affidamento dei lavori, per le
attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, il commissario di Governo puo'
avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici
regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi
di bonifica e delle autorita' di distretto, nonche' delle
strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30
giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico o
delle societa' dalle stesse controllate. Le relative spese
sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la
progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
commissario di Governo e' titolare dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal
fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le
attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche,
necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
degli obblighi internazionali e di quelli derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5
sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i
nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo
necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta
dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove
occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede
comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente
agli interventi individuati negli accordi di programma di
cui al comma 1.
7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi
relative alla programmazione e alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, e' trasformato in una direzione generale
individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
pertanto, l'Ispettorato e' soppresso.
Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del
decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie
strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle
seguenti: «una direzione generale individuata dai
regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto
della dotazione organica vigente che subentra nelle
funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato generale».
7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti
conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di
1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori
di pubblica utilita' nelle aree attigue al fondo, come
piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della
neve o regimazione delle acque superficiali, previa
apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare
nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano
utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei
lavori.
8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa,
all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le
parole: "due supplenti" sono aggiunte le seguenti: "con
comprovata esperienza in materia contabile amministrativa"
e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Uno dei
componenti effettivi e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo
Ministero".
8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei
conti dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui
al comma 8.
9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014,
stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono
trasferite le relative risorse statali o regionali entro il
30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I
Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno
trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di
inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9
del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le
parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti:
«comma 3, lettera a)».
11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione,
alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: "entro il
22 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
22 dicembre 2015".
12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere
entro i novanta giorni successivi all'emanazione del
decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da
svolgere, secondo l'ordine di priorita' definito nei
medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti
per i terreni classificati, sulla base delle indagini,
nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi
duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi
decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento
delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione
dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi
di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di
precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare.»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il
seguente: «6.1.
Le indagini di cui al presente articolo possono essere
estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa
con il Presidente della Regione Campania, ai terreni
agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi
del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario,
ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente
alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle
direttive di cui al presente comma sono indicati i termini
per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al
primo periodo e la presentazione delle relative relazioni.
Entro i quindici giorni dalla presentazione delle
relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6.»;
c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il
seguente: «5-ter, Fatto salvo quanto stabilito dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE
del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, nella concessione di
contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita
priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture
irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso
collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del
prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde
nelle province di Napoli e Caserta.»
12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il
seguente:
"6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata
l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto
alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento al territorio campano".
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", Genova e La
Spezia" sono soppresse e le parole: "20 milioni di euro"
sono sostituite dalle seguenti: "14 milioni di euro".
13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti
agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre
2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel
territorio della regione Liguria, e' autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter,
pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a
valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.".
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011.
Si riporta comma 140, dell'articolo 1, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, recante: "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019" pubblicata nella
Gazzetta. Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016:
"140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.".
Il decreto legislativo 29/12/2011, n. 229 recante:
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012.
Si riporta il testo dell'articolo 20-ter e 20-octies
del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante:
"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno
2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2023, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177
del 31 luglio 2023, come modificato dalla presente legge
"Art. 20-ter. Commissario straordinario alla
ricostruzione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le
regioni interessate, e' nominato il Commissario
straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti
dotati di professionalita' specifica e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della
complessita' e della rilevanza del processo di
ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica
sino al 31 dicembre 2024. Con la medesima procedura di cui
al primo periodo si puo' provvedere alla revoca
dell'incarico di Commissario straordinario, anche in
conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento
delle funzioni commissariali.
Al compenso del Commissario straordinario si provvede
ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo
restando il limite massimo retributivo di legge, ove
nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in
aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il
trattamento economico fisso e continuativo nonche'
accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con una o piu' ordinanze del Commissario
straordinario, adottate di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
costituzione e alla disciplina del funzionamento della
struttura di supporto che assiste il Commissario
straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate
dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies. La predetta
struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico
del Commissario straordinario.
3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una
relazione redatta dal Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri recante la ricognizione delle residue attivita'
proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse
finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla
disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni
di assistenza alla popolazione e delle altre attivita'
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n.
1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione
commissariale straordinaria di cui al presente articolo
nonche' delle relative risorse finanziarie.
Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui
acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo
periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari
delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e'
assegnato personale, di livello dirigenziale e non
dirigenziale, nel limite di sessanta unita', dipendente di
pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali,
previa intesa con le amministrazioni e con gli enti
predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti in materia di ricostruzione, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai
rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il
personale militare assegnato alla struttura di supporto di
cui al comma 2 e' consentito l'impiego congiunto con
l'amministrazione di appartenenza con conservazione del
trattamento economico riferito all'incarico principale, con
oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto
dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie,
strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie
al funzionamento della medesima struttura.
Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con
il provvedimento di cui al precedente periodo e'
determinato, altresi', il trattamento accessorio aggiuntivo
spettante al personale militare assegnato alla struttura di
supporto di cui al comma 2 in impiego congiunto con le
amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le
amministrazioni stesse.
5. La struttura di supporto di cui al comma 2 puo'
avvalersi altresi' di esperti o consulenti fino a un
massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e'
definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti o
consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo
restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo
in materia di limiti di spesa, spettano compensi
onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non
superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo
complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui.
6. Per il compenso del Commissario straordinario e per
il funzionamento della struttura di supporto di cui al
comma 2 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro
5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa
Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di coordinare le attivita' disciplinate dagli articoli
da 20-bis a 20-duodecies con gli interventi di rispettiva
competenza;
b) definisce la programmazione delle risorse
finanziarie per la realizzazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e
pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei
limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili
nella contabilita' speciale di cui alla lettera e);
c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e
disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera
e):
1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui
agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1,
provvede alla ricognizione e all'attuazione degli
interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione
per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni
interessate;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di
ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche
ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui
all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli
eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli
immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e le
infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici
pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e
delle opere pubbliche, anche di interesse turistico,
ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis,
danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo
articolo;
d) informa periodicamente, con cadenza almeno
semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione
di cui all'articolo 20-quater sullo stato di avanzamento
della ricostruzione, sulle principali criticita' emerse e
sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati
desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
e) gestisce la contabilita' speciale appositamente
aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per
le finalita' di ricostruzione e di funzionamento della
struttura di supporto di cui al comma 2, come
rispettivamente finanziate;
f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra
attivita' prevista dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies
nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di
coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo
20-quater.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il
Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle
strutture delle amministrazioni centrali dello Stato,
compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi in
house delle medesime amministrazioni, della societa' Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa
controllate, nonche' dell'Agenzia regionale per la
ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge
della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, sulla
base di apposite convenzioni. Per la copertura degli
eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni
di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa nel limite
massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10
milioni di euro per l'anno 2024. Per l'esercizio delle
funzioni di cui al medesimo comma 7, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa
intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono
disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a
condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto
salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi
generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata,
all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione. Le
ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i
Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine
di trenta giorni dalla richiesta.
9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire
il necessario coordinamento istituzionale e territoriale
degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei
presidenti delle regioni interessate in qualita' di
sub-commissari. I presidenti delle regioni interessate, in
qualita' di sub-commissari, operano in stretto raccordo con
il Commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare
nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai
sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite
alla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e
8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto
nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di
cui al primo periodo e' ripartita in parti uguali tra il
Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a
valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili
nella contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies.
11. Al termine della gestione straordinaria di cui al
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione, e' disciplinato il
subentro dell'autorita' competente in via ordinaria nel
coordinamento degli interventi di cui agli articoli da
20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora ultimati e
nella titolarita' della contabilita' speciale di cui
all'articolo 20-quinquies, comma 4, fino alla conclusione
degli interventi medesimi.".
"Art. 20-octies. Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
20-ter, comma 8, e' disciplinato il finanziamento, nei
limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la
concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore
aggiunto, per interventi di ricostruzione, ripristino e
riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati
nei territori di cui all'articolo 20-bis e danneggiati in
diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al
medesimo articolo 20-bis, in particolare:
a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo
per la prima infanzia, degli immobili di edilizia
residenziale pubblica, delle infrastrutture sportive, delle
strutture edilizie delle universita' e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli
edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia,
degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie di proprieta' pubblica nonche' delle chiese
e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse
storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai
sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati
per le esigenze di culto;
b) delle opere di difesa del suolo e delle
infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche,
comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e
bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli
immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in
relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprieta'
di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali
e individuati come cappelle private, al fine di consentire
il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma
8, il Commissario straordinario predispone e approva:
a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis,
comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione,
che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli
interventi in base alle risorse disponibili;
b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che
quantifica il danno e prevede il finanziamento degli
interventi in base alle risorse disponibili;
c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di
dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli
eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorita'
per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo
per centri abitati e infrastrutture, e di interventi
integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di
tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversita' e
per la delocalizzazione di beni in aree a elevata
pericolosita' idraulica, nei limiti delle risorse
specificamente finalizzate allo scopo;
d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali
danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo
20-bis, con particolare attenzione agli impianti di
depurazione e di collettamento fognario da ripristinare
nelle aree di cui al medesimo articolo 20-bis, che
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base
alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture
ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera
anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani nonche' gli impianti dedicati alla gestione
dei rifiuti urbani, anche differenziati;
e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies,
comma 3, per le infrastrutture stradali e ai sensi
dell'articolo 20-novies, comma 3-bis, nel limite di 255
milioni di euro, comprensivo di IVA, per le infrastrutture
ferroviarie, comprendente altresi' l'individuazione, per le
infrastrutture stradali, dei meccanismi di rendicontazione
e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo
1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle
risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies del presente decreto. Per le infrastrutture
ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con
oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla
sottoscrizione di apposita convenzione quadro con la
societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. per la
definizione degli interventi alla stessa affidati, dei
relativi oneri finanziari e delle modalita' di
rendicontazione e monitoraggio nonche' degli eventuali
oneri di successiva gestione e manutenzione degli
interventi non strettamente riconducibili alle competenze
istituzionali della RFI S.p.A., dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli
interventi oggetto della convenzione di cui al periodo
precedente e' data evidenza nel contratto di programma -
parte servizi stipulato tra la RFI S.p.A. e Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica
preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse,
le risorse per il ripristino degli edifici scolastici
danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti
salvi gli interventi gia' programmati in base ai
provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli
edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri
storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito,
salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ
non sia possibile. In ogni caso, le aree a cio' destinate
devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico
o comunque di pubblica utilita'.
4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono
approvati dal Commissario straordinario entro otto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni
interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in
sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui
all'articolo 20-quater, nonche' acquisito il parere delle
amministrazioni statali competenti in materia e
dell'autorita' di bacino distrettuale territorialmente
competente. Mediante successivi provvedimenti, il
Commissario straordinario puo' individuare, con specifica
motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di cui al
primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai
fini della ricostruzione, da realizzare con priorita'. Gli
interventi previsti nei piani di cui al comma 2 del
presente articolo sono identificati dal CUP, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile
2021.
5. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in
coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti
attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni
montane e le province interessati provvedono a predisporre
e inviare i progetti degli interventi al Commissario
straordinario.
6. Il Commissario straordinario, previo esame dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e
verificata la congruita' economica dei progetti medesimi,
approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il
decreto di concessione del contributo. Il decreto di
concessione del contributo riporta il CUP degli interventi,
ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile
2021. I piani di cui al comma 2, lettera c), del presente
articolo possono essere predisposti e approvati anche per
stralci, che possono avere ad oggetto anche le sole
attivita' di progettazione. In tali casi, i piani stralcio
sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei
limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo.
Qualora i piani stralcio abbiano ad oggetto le sole
attivita' di progettazione, le modalita' di adozione del
decreto di concessione del contributo e dell'eventuale
erogazione dell'anticipazione ai soggetti attuatori per
l'attivita' di progettazione sono definite dal Commissario
straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo
20-ter, comma 8.
7. I contributi di cui al presente articolo nonche' le
spese per le residue attivita' e funzioni di assistenza
alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono
erogati in via diretta, tenendo conto di quanto gia'
realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.
8. Dopo l'adozione del decreto di concessione del
contributo, il Commissario straordinario trasmette i
progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui
all'articolo 20-novies al fine dello svolgimento delle
procedure di gara per la selezione degli operatori
economici che realizzano gli interventi.
9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente
articolo e' attuato sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche',
limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al
comma 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti
idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), attraverso il
Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del
suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del
principio di unicita' dell'invio previsto dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le
disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo
decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni
procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla
scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione
di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della
disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3,
dello stesso decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio
dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste
dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di
stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di
cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure
connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti
pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni
interessati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo
20-bis.
11. Il Commissario straordinario, qualora
nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da
20-bis a 20-duodecies, rilevi casi di dissenso, diniego,
opposizione o altro atto equivalente proveniente da un
organo di un ente territoriale interessato che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o
in parte, la realizzazione di uno degli interventi di
ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al
presente articolo, senza che sia prevista dalle vigenti
disposizioni una procedura di superamento del dissenso,
propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata, all'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che
si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione
alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le
iniziative da assumere, che devono essere definite entro il
termine di quindici giorni dalla data di convocazione della
Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni,
in mancanza di soluzioni condivise che consentano la
sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del
Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio
dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto
comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia.
12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione,
di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo,
il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei
ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al
comma 11, e' individuato nel Commissario straordinario alla
ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Gli eventuali
oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a
carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli
inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal
Commissario straordinario alla ricostruzione di cui
all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai
Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la
realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati
ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, ai Commissari
straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari
per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, al Commissario straordinario di Governo di cui
all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico nazionale per
la depurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, qualora gia' nominati alla data del
6 luglio 2023.".
Si riporta il testo degli articoli 57, come modificato
dalla presente legge, e 63 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge
"Art. 57 Presidente del Consiglio dei Ministri,
Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della
difesa del suolo
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con
proprio decreto:
a) su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare:
1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri,
anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui
agli articoli 55 e 56, nonche' per la verifica ed il
controllo dei piani di bacino e dei programmi di
intervento;
2) i piani di bacino, sentita la Conferenza
Stato-regioni che si pronuncia entro trenta giorni dalla
richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in
mancanza del parere; 468
3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva,
previa diffida, in caso di persistente inattivita' dei
soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla
presente sezione;
4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel
settore disciplinato dalla presente sezione;
b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al
comma 2, previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281:
1) il programma nazionale di intervento;
2) i criteri e le modalita' per stabilire le priorita'
che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare
nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma
11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
3) i criteri e le modalita' per il monitoraggio e la
revoca delle risorse statali destinate agli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di
cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza
maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate
dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.
1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera
b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate
all'autorita' di bacino distrettuale territorialmente
competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo
territorio e con la medesima destinazione. All'impiego
delle risorse assegnate ai sensi del periodo precedente
provvede il segretario generale dell'Autorita' di bacino
distrettuale interessata con i medesimi poteri e deroghe
previsti per il commissario di Governo per il contrasto al
dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del
citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel
settore della difesa del suolo opera presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il Comitato presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, e' composto da quest'ultimo e dai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive,
delle politiche agricole e forestali, per gli affari
regionali e per i beni e le attivita' culturali, nonche'
dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di protezione civile.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta
vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di
coordinamento delle attivita'.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo
schema di programma nazionale di intervento, che coordina
con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a
carattere nazionale, verificandone l'attuazione.
4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento
tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei
Ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali
direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e
i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica
la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria
tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture
delle Amministrazioni statali competenti.
6. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento
di cui al presente articolo sono definiti sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".
"Art. 63 Autorita' di bacino distrettuale
1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo
64 e' istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di
seguito denominata "Autorita' di bacino", ente pubblico non
economico che opera in conformita' agli obiettivi della
presente sezione e uniforma la propria attivita' a criteri
di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza nonche' di efficienza e
riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui
territorio coincide con il territorio regionale, le
regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai
principi del presente decreto, istituiscono l'Autorita' di
bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni
previsti nel presente articolo; alla medesima Autorita' di
bacino distrettuale sono altresi' attribuite le competenze
delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di
indirizzo dell'Autorita' di bacino distrettuale e di
coordinamento con le altre Autorita' di bacino
distrettuali.
3. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la conferenza
istituzionale permanente, il segretario generale, la
conferenza operativa, l'osservatorio distrettuale
permanente sugli utilizzi idrici, la segreteria tecnica
operativa e il collegio dei revisori dei conti,
quest'ultimo in conformita' alle previsioni della normativa
vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi
dell'Autorita' di bacino si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel
rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni,
di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle
stesse e di sussidiarieta'. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il
trasferimento alle Autorita' di bacino di cui al comma 1
del presente articolo del personale e delle risorse
strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli
occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo
determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di
garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle
Autorita' di bacino di cui al comma 1 del presente
articolo, il decreto di cui al periodo precedente puo'
prevederne un'articolazione territoriale a livello
regionale, utilizzando le strutture delle soppresse
Autorita' di bacino regionali e interregionali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 3, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui
territorio e' interessato dal distretto idrografico, sono
individuate le unita' di personale trasferite alle
Autorita' di bacino e sono determinate le dotazioni
organiche delle medesime Autorita'. I dipendenti trasferiti
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e
il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'ente incorporante, e' attribuito, per
la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono,
altresi', individuate e trasferite le inerenti risorse
strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e
pianificazione delle Autorita' di bacino di cui al comma 1
sono adottati in sede di conferenza istituzionale
permanente, convocata, anche su proposta delle
amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dal segretario
generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla
conferenza istituzionale permanente partecipano i
Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui
territorio e' interessato dal distretto idrografico o gli
assessori dai medesimi delegati, nonche' il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i
Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i
rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, o i
Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono
essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti
delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale e un rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi
legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque
irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente
e' validamente costituita con la presenza di almeno tre
membri, tra i quali necessariamente il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e
delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della
conferenza istituzionale permanente sono approvate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione
dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono
conto delle risorse finanziarie previste a legislazione
vigente.
6. La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano
di bacino in conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui
all'articolo 57;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del Piano
di bacino, che puo' articolarsi in piani riferiti a
sotto-bacini o sub-distretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino
costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e
quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire
comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento
sulla base delle relazioni regionali sui progressi
realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in
caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di
competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma,
diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine
massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente
tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad
assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva,
il Presidente della regione interessata che, a tal fine,
puo' avvalersi degli organi decentrati e periferici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei principi di
differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle
risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di
sussidiarieta', lo statuto dell'Autorita' di bacino in
relazione alle specifiche condizioni ed esigenze
rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonche' i
bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di
bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilita',
la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e
gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per
l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle
finanze. Lo statuto e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il segretario generale e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
8. Il segretario generale, la cui carica ha durata
quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
dell'Autorita' di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della
conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni
statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento
delle rispettive attivita';
d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza
operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza
istituzionale permanente sullo stato di attuazione del
Piano di bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi
programmati e attuati nonche' alle risorse stanziate per le
finalita' del Piano di bacino da parte dello Stato, delle
regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da
attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano
attinenza con le finalita' del Piano medesimo, rendendoli
accessibili alla libera consultazione nel sito internet
dell'Autorita'.
9. La conferenza operativa e' composta dai
rappresentanti delle amministrazioni presenti nella
conferenza istituzionale permanente; e' convocata dal
segretario generale che la presiede. Possono essere
invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e un rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi
legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque
irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. La conferenza operativa delibera a
maggioranza dei tre quinti dei presenti e puo' essere
integrata, per le attivita' istruttorie, da esperti
appartenenti a enti, istituti e societa' pubbliche,
designati dalla conferenza istituzionale permanente e
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel
rispetto del principio di invarianza della spesa. La
conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al
comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche
qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 10, lettera b).
10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i
relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino
idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di
gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7
della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi di
intervento;
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi
del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione
europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa
del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela
delle acque e alla gestione delle risorse idriche.
11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai
sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorita'
di bacino coordinano e sovrintendono le attivita' e le
funzioni di titolarita' dei consorzi di bonifica integrale
di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche'
del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con
particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed
esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di
risanamento delle acque, anche al fine della loro
utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua e alla fitodepurazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante:
"Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 302 del 27 dicembre 2004:
Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi
(omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante: "Disposizioni
in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per
la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno
2011:
"Art. 4 Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e'
finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria
all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e
sociale tra le diverse aree del Paese.
2. l Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi
strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
la complementarieta' delle procedure di attivazione delle
relative risorse con quelle previste per i fondi
strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi
speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia
di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto
attiene al profilo temporale. La programmazione degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione
degli interventi di carattere ordinario.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 recante: "Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 109 del 13 maggio 1987:
"Art. 5 Fondo di rotazione
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.".
 
Art. 10
Disposizioni urgenti per le funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della
sicurezza energetica

1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, puo' adottare linee guida per specifici settori.»;
b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «con il concorso delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico del direttore dell'ISIN. Se appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN e' collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo e' altresi' determinato il trattamento economico dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.».
3. Il trattamento economico stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applica anche agli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina.
4. Allo scopo di rafforzare la capacita' amministrativa e di potenziare le attivita' necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo puo' conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
4-bis. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, partecipa in qualita' di rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articolo 3 e 4 della legge 28
giugno 2016, n. 132, recante: "Istituzione del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
166 del 18 luglio 2016, come modificato dalla presente
legge
"Art. 3. Funzioni del Sistema nazionale
1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema
nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo
di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione
in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi
di reti di osservazione e strumenti modellistici;
b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento
delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente
derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine
antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e
dei relativi impatti, mediante attivita' di campionamento,
analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la
verifica delle forme di autocontrollo previste dalla
normativa vigente;
c) attivita' di ricerca finalizzata all'espletamento
dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo,
sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e
pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle
conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua
evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento,
sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui
rischi naturali e ambientali, nonche' trasmissione
sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali
preposti al governo delle materie ambientali e diffusione
al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi
conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono
riferimento ufficiale e vincolante per le attivita' di
competenza delle pubbliche amministrazioni;
d) attivita' di supporto alle attivita' statali e
regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e
amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la
descrizione e la quantificazione del danno ambientale
mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di
supporto alla difesa degli interessi pubblici;
e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni
competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in
materia ambientale espressamente previste dalla normativa
vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e
l'elaborazione di proposte sulle modalita' di attuazione
nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione,
l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche
e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni
tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti
competenti, con particolare riferimento alla
caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni
alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo
7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502;
g) collaborazione con istituzioni scolastiche e
universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di
programmi di divulgazione e di educazione ambientale,
nonche' di formazione e di aggiornamento del personale di
amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia
ambientale;
h) partecipazione, anche attraverso azioni di
integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di
servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali
preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e
ambientale, nonche' collaborazione con gli organismi aventi
compiti di vigilanza e ispezione;
i) attivita' istruttoria per il rilascio di
autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel
rispetto delle competenze di altri enti previste dalla
normativa vigente;
l) attivita' di monitoraggio degli effetti
sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere
infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche
attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali
eventualmente costituiti;
m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e
all'applicazione di procedure di certificazione della
qualita' ecologica dei prodotti e dei sistemi di
produzione;
n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e
strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di
sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni,
quale attivita' di confronto finalizzato al raggiungimento
di migliori livelli prestazionali mediante la definizione
di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi
inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione
comparativa dell'intero Sistema nazionale.
1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui
al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, su proposta del Sistema nazionale, puo'
adottare linee guida per specifici settori.
2. Ai fini del perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al
comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra
loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel
sistema della ricerca, l'ISPRA e le agenzie partecipano e
realizzano attivita' di ricerca e sperimentazione
scientifica e tecnica.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti
del sistema della ricerca nazionale, come le universita',
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio
nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per
l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie
all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione,
controllo e monitoraggio dell'ambiente.
4. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle
attivita' di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituiscono riferimento
tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attivita' di
competenza della pubblica amministrazione.".
"Art. 4. Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale
1. L'ISPRA e' persona giuridica di diritto pubblico
dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca,
organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e
contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad
esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adegua la propria
struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli
obiettivi di cui alla presente legge.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo le procedure previste
dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n.
123, sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di
organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte
relativa alle funzioni conferite dalla presente legge.
3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per
la piu' efficace pianificazione e attuazione delle
politiche di sostenibilita' delle pressioni sull'ambiente,
sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sia in via diretta tramite
attivita' di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di
ispezione e di gestione dell'informazione ambientale,
nonche' di coordinamento del Sistema nazionale.
4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie e
sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma
1-bis, ove adottate, norme tecniche vincolanti per il
Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di
valutazioni ambientali, di controllo, di gestione
dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema
nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia,
l'efficienza e l'omogeneita' dei sistemi di controllo e
della loro gestione nel territorio nazionale, nonche' il
continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo
nazionale e sovranazionale, delle modalita' operative del
Sistema nazionale e delle attivita' degli altri soggetti
tecnici operanti nella materia ambientale.
5. Per il piu' efficace espletamento delle proprie
attribuzioni l'ISPRA opera in una logica di rete,
assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti
competenti favorendo le piu' ampie sinergie.
6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come
individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in
carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un
solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del
direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le
modalita' di cui all'articolo 8 della presente legge, ha
durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.".
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante: "Attuazione della
direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo
2014, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Autorita' di regolamentazione competente
1. L'autorita' di regolamentazione competente in
materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione e'
l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione (ISIN).
2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorita'
nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le
istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le
valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle
installazioni nucleari non piu' in esercizio e in
disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e
delle attivita' connesse alla gestione dei rifiuti
radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle
materie nucleari, della protezione fisica passiva delle
materie e delle installazioni nucleari, delle attivita'
d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di
trasporto delle materie radioattive emanando altresi' le
certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di
trasporto di materie radioattive stesse. Emana guide
tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti
nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle
materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle
autorita' di protezione civile nel campo della
pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche
e nucleari, svolge le attivita' di controllo della
radioattivita' ambientale previste dalla normativa vigente
ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli
obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle
salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato
italiano nell'ambito delle attivita' svolte dalle
organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle
materie di competenza e la partecipazione ai processi
internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e delle attivita' di
gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi in altri paesi. Le informazioni sulla sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in
materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la
preventiva autorizzazione di altri organismi o enti.
Qualora le informazioni abbiano una classifica di
segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si
applicano le norme in materia di tutela delle informazioni
classificate.
3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che
durano in carica sette anni, non rinnovabili e il collegio
dei revisori.
4. Il direttore dell'ISIN e' nominato entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni
parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potra'
essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere
espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle
predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta.
Il Direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'ISIN;
b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e
controllo della struttura;
c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi
operativi dell'ISIN;
d) definisce le procedure organizzative interne e le
tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti e
dei pareri di spettanza dell'ISIN;
e) emana le tariffe da applicare agli operatori ai
sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento
dei servizi dell'ISIN;
f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura
nell'ambito di istruttorie autorizzative condotte dalle
amministrazioni pubbliche e gli atti di approvazione su
istanza degli operatori;
g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di
competenza nei consessi comunitari e internazionali;
h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione
annuale sulle attivita' svolte dall'ISIN e sullo stato
della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.
5. Il Direttore e' scelto tra persone di indiscussa
moralita' e indipendenza, di comprovata e documentata
esperienza e professionalita' ed elevata qualificazione e
competenza nei settori della sicurezza nucleare, della
radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla
valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli
eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici
mesi dalla cessazione dell'incarico, il Direttore non puo'
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore di competenza, ne' con le relative
associazioni. La violazione di tale divieto e' punita,
salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari ad una annualita'
dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore
e all'associazione che abbiano violato tale divieto si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5
per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro
150.000 e non superiore ad euro 10 milioni, e, nei casi
piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato
reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo inerente
all'attivita' illecitamente condotta ai sensi del presente
comma. I limiti massimo e minimo di tale sanzione sono
rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevato dall'ISTAT.
6. La Consulta e' costituita da 3 esperti, di cui uno
con funzioni di coordinamento organizzativo interno alla
medesima, scelti tra persone di indiscussa moralita' e
indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e
professionalita' ed elevata qualificazione e competenza nei
settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione,
della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti
complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o
incidentali. I componenti della Consulta sono nominati
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri da
adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri
favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In
nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di
mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza
assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro
trenta giorni dalla richiesta. La Consulta esprime parere
obbligatorio:
a) sui piani di attivita', sugli atti programmatici e
sugli obiettivi operativi nonche' sulle tariffe da
applicare agli operatori;
b) in merito alle procedure operative e ai regolamenti
interni dell'ISIN;
c) sulle proposte di guide tecniche predisposte
dall'ISIN.
7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinato il
trattamento economico del direttore dell'ISIN. Se
appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN e' collocato in
posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione
per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga
all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta
dell'interessato, il trattamento economico complessivo in
godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter,
comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo
decreto di cui al primo periodo e' altresi' determinato il
trattamento economico dei componenti della Consulta e del
Collegio dei revisori. Gli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma sono coperti con le risorse disponibili
ai sensi dei commi 15 e 17.
8. L'ISIN e' dotato di risorse di personale di provata
competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza
dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unita' e di
provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite
massimo di 30 unita', di cui almeno 5 con qualifica
dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono
costituite, in sede di prima applicazione, da personale
gia' appartenente al Dipartimento nucleare, rischio
tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale
ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche
amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non
proveniente da ISPRA e' collocato all'ISIN in posizione di
comando e conservera' il trattamento giuridico ed economico
in godimento presso l'amministrazione o l'ente di
appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si
applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di
ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico
previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della
ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo
Nazionale Quadro del 13 luglio 2016.
9. Non puo' essere nominato direttore, ne' componente
della Consulta ne' puo' far parte dell'ISIN colui che
esercita, direttamente o indirettamente, attivita'
professionale o di consulenza, e' amministratore o
dipendente di soggetti privati operanti nel settore,
ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese
operanti nel settore, o ricadenti nei casi di
incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.
10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono
dall'incarico al venir meno dei requisiti di cui al comma
9, accertato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri da
adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri
favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Per
il personale dell'ISIN, il venir meno dei suddetti
requisiti costituisce causa di decadenza dall'incarico.
11. L'ISIN ha personalita' giuridica di diritto
pubblico, opera in piena autonomia regolamentare,
organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con
indipendenza di giudizio e di valutazione, ed e'
responsabile della sicurezza nucleare e della
radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento
delle funzioni e dei compiti di autorita' nazionale negli
ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ISIN ha
sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed e' inserito
nella Tabella «A» allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.
720. L'ISIN e' dotato di un Organismo indipendente di
valutazione delle performance ed e' sottoposto al controllo
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il collegio dei
revisori e' nominato con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze ed e' composto da tre membri effettivi
scelti tra soggetti in possesso di specifica
professionalita' in materia di controllo e contabilita'
pubblica. Per quanto non specificamente previsto, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419.
12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore
dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna
dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al
comma 1, con modalita' regolamentate da apposita
convenzione non onerosa, il trasferimento delle dotazioni
di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di
ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni
di operativita' secondo i principi e i requisiti di
autonomia di cui al comma 11.
13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN puo'
avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni,
dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la
protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico
scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi
di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella
promozione o nella gestione di attivita' in campo nucleare.
14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al
comma 4 del presente articolo, il direttore dell'ISIN
trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo
economico, affinche' possano formulare entro 30 giorni le
proprie osservazioni, il regolamento che definisce
l'organizzazione e il funzionamento interni
dell'Ispettorato.
15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti, per
l'avvio della sua ordinaria attivita', dalle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, gia'
destinate all'avvio delle attivita' di cui all'articolo 29,
comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del
7 maggio 2011, dalle risorse finanziarie attualmente
assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e
industriale dell'ISPRA, e dalle risorse derivanti dai
diritti che l'ISIN stesso e' autorizzato ad applicare e
introitare di cui al comma 17 del presente articolo. Le
risorse finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle
successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo
economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' dall'articolo
1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a
decorrere dal 1° gennaio 2018 e' altresi' assicurato un
gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante
versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti
della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia
elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 83.
16. Gli oneri economici per l'organizzazione e lo
svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio,
di ispezione e di controllo sono a carico del soggetto
richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o del
titolare dell'impianto nucleare o dell'attivita' sottoposta
a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad
attivita' di indagine delegate dall'autorita' giudiziaria
sono poste a carico del Ministero della giustizia
nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla
base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.
17. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti
ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati sono
tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare,
sulla base dei costi effettivamente sostenuti per
l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce il sistema
da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a
principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone
pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del
direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini
e le modalita' di versamento dei diritti sono approvate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
18. L'ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di
formazione e aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo
delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di
radioprotezione del proprio personale attribuendo altresi'
a quest'ultimo la possibilita' di seguire, ove necessario,
specifici programmi di formazione, per contemplare le
esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 7 per
la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi e per la preparazione alle emergenze sul sito.
19. Per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive,
l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi
dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230.
20. Alla istituzione dell'ISIN si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai
sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17.
20-bis. Per la gestione unitaria di servizi strumentali
l'ISIN puo' stipulare convenzioni con le Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
20-ter. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.".
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n.112:
"Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali
(omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, recante:
" Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno
2011, S.O., n. 157,
"Art. 10 Separazione dei proprietari dei sistemi di
trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto;
designazione del gestore della rete di trasporto del gas
naturale e definizione delle attivita'/obblighi
1. Entro il 3 marzo 2012:
a) l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della
rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si
conforma alla disciplina del «Gestore di trasporto
indipendente» di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE
del 13 luglio 2009;
b) le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas
naturale diverse dall'impresa maggiore di trasporto
esistenti alla data del 3 settembre 2009, possono proporre,
in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), un
Gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 14
della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009. In tal caso
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17. Ove
esse indichino come gestore di sistema indipendente
l'impresa maggiore di trasporto di cui alla lettera a),
questa e' tenuta a svolgere tale funzione alle condizioni
stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
(omissis).".
 
Art. 10 bis
Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei
Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Al fine di rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra, all'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2025»;
b) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' gestire, su richiesta, le attivita' di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita»;
c) al comma 10, le parole: «intestato alla Cassa depositi e prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «intestato al Ministero dell'economia e delle finanze»».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
29 giugno 2024, n. 89, recante: "Disposizioni urgenti per
le infrastrutture e gli investimenti di interesse
strategico, per il processo penale e in materia di sport",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno
2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2024, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194
del 20 agosto 2024, come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Misure urgenti per il sostegno della presenza
di imprese italiane nel continente africano e per
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni,
possono essere utilizzate per concedere finanziamenti
agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti,
esportano o si approvvigionano nel continente africano,
ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette
imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il
rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali,
ecologici nonche' produttivi o commerciali. Nei casi
previsti dal presente comma e' ammesso il cofinanziamento a
fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel
limite del 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4
del presente articolo.
2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto
del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13
dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalita'
stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge
27 dicembre 2017, n. 205.
3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le
imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:
a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore
alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al
comma 2 e che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano,
oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati
africani o importazioni dai mercati africani in misura non
inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al
comma 2;
b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione
esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore
alla soglia stabilita con la deliberazione di cui al comma
2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio
di imprese che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano,
oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati
africani ovvero importazioni dai mercati africani, in
misura non inferiore a soglie stabilite con la
deliberazione di cui al comma 2.
4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo
rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
riguardanti il continente africano proposte da imprese
localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i
cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per
cento.
5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi
nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, la Cassa
depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel limite massimo
di 500 milioni di euro entro l'anno 2025, a concedere
finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante
strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione
separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I
finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche
congiuntamente al finanziamento bancario o di altre
istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di
imprese stabilmente operative in Stati del continente
africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti
settori, in coerenza con le finalita' del richiamato Piano
Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e
approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse
naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute;
agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.
6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli
interventi di cui al comma 5, le esposizioni della Cassa
depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello
Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in
misura pari all'80 per cento in relazione al singolo
intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita
solo alle esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa
anche nell'eventualita' di finanziamento erogato
congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima
richiesta ed e' rilasciata a titolo non oneroso o comunque
a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia
dello Stato si estende al rimborso del capitale e al
pagamento degli interessi.
7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al
comma 5, la Cassa depositi e prestiti Spa svolge
l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito
favorevole, la Cassa depositi e prestiti Spa approva gli
interventi e ne da' comunicazione, mediante apposita
relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica
della coerenza dell'intervento con le finalita' e i settori
di cui al comma 5, ne delibera la procedibilita'. Il
Comitato tecnico di cui al precedente periodo e' istituito,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di
missione per l'attuazione del Piano Mattei, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato
tecnico e' composto da quattro rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con
funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da
un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato
tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato
tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa
puo' sottoscrivere la documentazione contrattuale degli
interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario
degli stessi. In caso di inadempimento delle obbligazioni
di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e
prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero
dell'economia e delle finanze che, entro centottanta giorni
dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della
somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente
periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' gestire, su
richiesta, le attivita' di recupero, anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa
eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla
quota garantita.
9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al
Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni,
l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate
in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e
prestiti Spa presenta altresi' ai soggetti di cui al
precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una
relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla
garanzia dello Stato ai sensi del presente articolo,
relativo all'esercizio precedente.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo di garanzia con una
dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai
relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024,
si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata
del bilancio dello Stato delle risorse della contabilita'
speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che
restano acquisite all'erario. Per la gestione del Fondo e'
autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria
centrale intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sono determinati
l'orientamento strategico e le priorita' di investimento
delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui
all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, da destinare, anche in parte, a
supporto delle finalita' e degli obiettivi del Piano Mattei
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023,
n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato
di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496
del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono
svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7.
12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la societa' Simest SpA versa
all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse
disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e
derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.
234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo
versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi
previsto e' successivamente riassegnato al fondo rotativo
per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1,
comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.".
 
Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-bis e 9-ter, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.