Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2024 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153 |
Testo del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2024, n. 191 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali
1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all'articolo 6, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si applicano compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonche' con quelle di adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate»; 0b) all'articolo 7, comma 5, terzo periodo, le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; a) all'articolo 8: 1) al comma 1: 1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»; 1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorita',» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri: a) affidabilita' e sostenibilita' tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione; b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC; c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine: 0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili; 0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, nonche' i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie; a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili; a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW; b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari; c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW. 1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis e' riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame e' definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e simultanea dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica l'ordine di priorita' stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR ne' di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»; 2-bis) al comma 2-bis, ultimo periodo, la parola: «2024» e' sostituita dalla seguente: «2026»; 3) al comma 2-octies, al primo periodo, le parole: «Il presidente della Commissione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I presidenti delle Commissioni di cui al presente articolo» e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con le stesse modalita' individuate nei periodi precedenti, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonche' il riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi di quattro unita' di personale del Corpo della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 5»; 4) dopo il comma 2-octies e' inserito il seguente: «2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.»; b) all'articolo 19: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono soppresse; 2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: «6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorita' competente puo' richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 6-bis. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorita' competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del provvedimento. La comunicazione di cui al periodo precedente e', altresi', pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente.»; 3) al comma 7: 3.1) al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale»; 3.2) il secondo periodo e' soppresso; 4) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilita' a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e' reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorita' competente procede all'archiviazione.»; b-bis) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa agli assetti proprietari della societa' proponente e della eventuale societa' controllante e alla consistenza del capitale sociale della societa' proponente; c) all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «per via telematica», sono inserite le seguenti: «al proponente nonche'»; d) all'articolo 24: 1) al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.»; 2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facolta' di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessita' del progetto, il Ministero della cultura puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorita' competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne da' comunicazione al proponente e all'autorita' competente, cui e' fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies.»; e) all'articolo 25: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: «l'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 2) al comma 2-quinquies: 2.1) le parole: «ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto»; 2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo»; 3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale di riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di modifiche, anche progettuali,»; 4) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»; f) all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole: «studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica» sono soppresse; f-bis) all'articolo 27, comma 8, le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" sono sostituite dalle seguenti: "competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura"; g) (soppressa) 2. Per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonche' di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, allega una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la legittima disponibilita', a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere connesse. 3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. I costi annuali derivanti dall'attuazione del primo periodo sono definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il Ministero della difesa puo' definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»; b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il programma di cui al comma 1 ovvero, singolarmente, gli interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva modifica del programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali procedure sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione». 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 19, 23, 24, 25, 26-bis e 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O., n. 96, come modificato dalla presente legge: "Art. 6 (Oggetto della disciplina) 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorita' competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento. 3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. 3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, gia' sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed e' integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. 4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumita' pubblica; c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza. 5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c). 6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata per: a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni; b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III; c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015; d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si applicano compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonche' con quelle di adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate. 6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorita' competente coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto e' assunta sulla base del provvedimento di VIA. 7. La VIA e' effettuata per: a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto; b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti; e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi; f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi. 8. 9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito internet istituzionale. 9-bis. Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9. 10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. 10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonche' all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalita' del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione; b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa; c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite. 12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche' a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per la localizzazione delle singole opere. 13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria per: a) le installazioni che svolgono attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma; 14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208. 15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonche' per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10. 16. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. 17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro nove miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attivita' di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.". "Art. 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA) 1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato. 2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali. 3. 4. 4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. 4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. 5. In sede statale, l'autorita' competente ai fini della VAS e dell'AIA e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS e' espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, che collabora alla relativa attivita' istruttoria. Il provvedimento di AIA e' rilasciato dal competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 6. In sede regionale, l'autorita' competente ai fini della VAS e dell'AIA e' la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. 104 7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre: a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati; b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purche' con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione; d) le modalita' di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia; e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 105 8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso. 9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.". "Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS) 1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorita' competente per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di settanta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalita' la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 , a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia' autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza. Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri: a) affidabilita' e sostenibilita' tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione; b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC; c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti. La Commissione puo' derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e al quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo da' precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza. 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine: 0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili; 0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, nonche' i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie; a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili; a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW; b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari; c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW. 1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis e' riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame e' definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e simultanea dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al Ministero della cultura l'ordine di priorita' stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR ne' di quelli finanziati a valere sul fondo complementare. 2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalita' e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale. 2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto e' istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il presidente e il segretario, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonche' di quello, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui all'ottavo periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di dieci, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso il personale dipendente di societa' in house dello Stato. Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Con le medesime modalita' previste per le unita' di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unita', che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico e' equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unita' di cui al primo periodo. Alle riunioni della commissione partecipa, senza diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della regione o della provincia autonoma del nominativo dell'interessato. La Commissione opera con le modalita' previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5. La Commissione puo' essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, e' definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni. Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori, sino al 30 giugno 2026. 2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto. 2-quater. Il Ministro della transizione ecologica puo' attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo. 2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati e' escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. 2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC". 2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato. 2-octies. I presidenti delle Commissioni di cui al presente articolo si avvale altresi' di una struttura di supporto composta da quattro unita' di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unita' complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all' articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui al comma 5 del presente articolo. Con le stesse modalita' individuate nei periodi precedenti, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonche' il riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi di quattro unita' di personale del Corpo della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 5. 2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e della Commissione tecnica PNIEC. 5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti. Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo gia' iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilita' di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificita' dei compiti attribuiti alle medesime Commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessita' di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo. 6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall' articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall'autorita' competente. 7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l'autorita' competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalita', competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.". "Art. 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA) 1. Il proponente trasmette all'autorita' competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33. 2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione e, qualora necessario, puo' richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorita' competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Contestualmente, l'autorita' competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet. 4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata. 5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi. 6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorita' competente puo' richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 6-bis. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorita' competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del provvedimento. La comunicazione di cui al periodo precedente e', altresi', pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente. 7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. 8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda. 9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilita' a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e' reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorita' competente procede all'archiviazione. 11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. 12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita' competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.". "Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti) 1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorita' competente in formato elettronico: a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g); b) lo studio di impatto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32; e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2; f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33; g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa agli assetti proprietari della societa' proponente e della eventuale societa' controllante e alla consistenza del capitale sociale della societa' proponente. 2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita' alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'. 3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori. 4. La documentazione di cui al comma 1 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorita' competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita' competente comunica contestualmente per via telematica al proponente nonche' a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La medesima comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.". "Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere) 1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonche' delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorita' competente. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA. 2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno: a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto; b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali; d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza; e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico; f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3. 3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. 4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo', per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessita' tecnica del progetto o delle indagini richieste. Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, di procedere all'archiviazione. 4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facolta' di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessita' del progetto, il Ministero della cultura puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorita' competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne da' comunicazione al proponente e all'autorita' competente, cui e' fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. 5. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. 6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32. 7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita' competente, sul proprio sito internet istituzionale.". "Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA) 1. L'autorita' competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo. 2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA e' proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati e' rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis. 2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni. 2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto. Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo. 2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non e' subordinata alla conclusione delle attivita' di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione. 4. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad eventuali malfunzionamenti; a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto; b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi; c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali. 5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di VIA originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorita' competente procede all'archiviazione. 6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web. 7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.". "Art. 26-bis (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale) 1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente puo' richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorita' competente, in formato elettronico, i seguenti documenti: a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale; b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 e' pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorita' competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorita' competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti. 3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalita' di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini possono essere ridotti fino alla meta'. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorita' competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite. 4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, puo' stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati. "Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale) 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente puo' richiedere all'autorita' competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresi' specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al comma 2, nonche' la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario: a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto; b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto; c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del presente decreto; d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; g) nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies. 4. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. La medesima comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.259 5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorita' competente, quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. 6. Entro dieci giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l'autorita' competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato puo' presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonche' gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale. 7. Entro i successivi quindici giorni l'autorita' competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente puo' chiedere al proponente, anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura, eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. L'autorita' competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorita' competente sul proprio sito internet e di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'. 8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalita' simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e' sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990. 9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia. 10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.". Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2000, S.O., n. 30: "Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.". "Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.". Si riporta l'articolo 33 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Art. 33 (Oneri istruttori) 1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti. 3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia. 3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresi' le modalita' volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attivita' istruttorie e di controllo. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessita' delle attivita' svolte dall'autorita' competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attivita' condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalita' di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008. 4. Al fine di garantire l'operativita' della Commissione di cui all'articolo 8-bis, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonche' per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione e' posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.". Si riporta il testo dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: "Codice dell'ordinamento militare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010, S.O., n. 84, come modificato dalla presente legge: ART. 355 (Valorizzazione ambientale degli immobili militari) 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonche' per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei carabinieri, con la finalita' di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato. A tal fine, il Ministero della difesa puo' definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale. 2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dell'articolo 307, comma 2. 3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalita' previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, puo' stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo sono allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformita' del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente. 4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente. Qualora il programma di cui al comma 1 ovvero, singolarmente, gli interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva modifica del programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali procedure sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione. 5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, se previsto, e' reso in base alla normativa vigente. 6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato. 7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW, nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.". Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante: "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022: "Art. 20. Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale 1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla ottimizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della societa' Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa, la struttura dell'autorita' politica delegata per il PNRR e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. 3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica e' l'autorita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l'attivita' di cui al primo periodo, compensi o rimborsi di spese. 3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1, che svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorita' competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato. 3-quater. Quota parte degli utili della Difesa Servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualita' di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della societa' per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attivita' svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.". |
| Art. 2 Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati; b) al comma 10, le parole: «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»; c) il comma 13 e' abrogato; d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi». 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non e' consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attivita' di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ancorche' non concluse alla medesima data. Le attivita' di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni gia' conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento. 3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonche' tiene in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attivita' di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle aree non piu' funzionali in tal senso. 4. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «nove». 5. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3»; b) al comma 2, le parole: «esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attivita' e considerando, anche ai fini dell'attivita' di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonche' garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, e' consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 del presente articolo, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.»; d) il comma 4 e' abrogato; e) ai commi 5, alinea, 10, lettera a), e 13, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3». 6. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «entro il 15 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e con le modalita' stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; b) al comma 4, primo periodo, le parole: «10 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2027».».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, come modificato dalla presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019: "Art. 11-ter. Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi 1. (abrogato) 2. (abrogato) 3.(abrogato) 4.(abrogato) 5.(abrogato) 6.(abrogato) 7.(abrogato) 8.(abrogato) 9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue: a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato; b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato; c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato; d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato. 9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicita' della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non puo' superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente. 10. I canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue: a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato; b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato. 11. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI. 12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente articolo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti per far fronte agli oneri di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri. 13.(abrogato).". Si riporta il testo dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, recante: "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 agosto 1967, n. 194: "Art. 29. La durata della concessione e' di trenta anni. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.". Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 recante: "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1996, S.O., n. 219: Art. 13. Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio 1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni; l'estensione della concessione non puo' superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo slittamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione. (omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 recante: "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991: "Art. 9. Concessione di coltivazione. Disposizioni generali (omissis) 8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i sette anni dal rilascio della proroga decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o piu' proroghe, di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe. (omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 17, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge "Art. 6 (Oggetto della disciplina) (omissis) 17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro nove miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attivita' di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione , rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.". Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante: "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come modificato dalla presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 98 del 28 aprile 2022, come modificato dalla presente legge: Art. 16. Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. o le societa' da esso controllate (di seguito denominati: "Gruppo GSE") avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, e 3. 2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali. 3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, e' consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 del presente articolo, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e, a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. 4.(abrogato) 5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre: a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7; b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente e' messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo. 6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonche' le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivita' istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, e' svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo e' condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a). 7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo per MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo e' asseverata da una primaria societa' di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali. 8. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo: a) i diritti sono offerti per quantita' distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione; b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti e' pari al costo di cui al comma 7; c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito di una o piu' aste che prevedono: 1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantita' pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra: 1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensita' di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento; 1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica, determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh; 2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantita' comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonche' ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantita' ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1); 3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantita' di diritti richiedibili dai clienti; 4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura; d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi definiti ai sensi del comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione. 9. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalita' con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE e' destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l'entita' della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle quantita' offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura. 10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE: a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2 e 3 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., di durata pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7; b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a) del presente comma. 11. La quantita' di diritti oggetto dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b), e' rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente. 12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b), sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. E' fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto. 13. Il Gruppo GSE e' autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera a). Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b).". Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022: "Art. 5-bis. Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale 1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita nei termini e con le modalita' stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. 2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e' disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022. 3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1. 4. Per la finalita' di cui al comma 1 e' disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 10 dicembre 2027. Tale prestito puo' essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.". |
| Art. 3
Misure urgenti per la gestione della crisi idrica
1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), e' inserita la seguente: «i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea»; b) all'articolo 77: 1) al comma 10, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccita' prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»; 2) al comma 10-bis: 2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»; 2.2) alla lettera a), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»; 2.3) alla lettera b), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le parole da: «purche' sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali migliori» sono soppresse; 3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti: «10-ter. Il comma 10-bis si applica purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni: a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni; c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile; d) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori. 10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorita' di bacino competenti.»; c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis e 10-ter»; d) all'articolo 104, comma 4-bis: 1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono inserite le seguenti: «nonche' nei casi di crisi idrica»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis),»; e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «nonche' di riuso». 2. Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e di cui all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione delle medesime disposizioni per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia da completarsi il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, puo' esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione, dell'11 marzo 2024, nonche' di quelle stabilite ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2-bis. In considerazione della sua rilevanza strategica per l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad adeguare lo statuto della societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 alle disposizioni di cui al presente comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a sette, nonche' al rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non siano gia' scaduti. 2-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalita' di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della societa' di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla societa' a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalita' di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima societa'.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articolo 74, comma 1, 78-quater, 104, 141, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge "Art. 74 (Definizioni) 1. Ai fini della presente sezione si intende per: a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille; c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione; d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni; e) esuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa; f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile; g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche; h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa dell'Unione Europea; (omissis).". "Art. 77 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. 2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorita' di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado. 3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato di «buono», entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di «sufficiente» di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. 4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualita' fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite. 5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando: a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti: 1) sull'ambiente in senso ampio; 2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto; 3) sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione; 4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo; 5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti; b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilita' tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale. 6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni: a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualita' ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi: 1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015; 2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso; 3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti; b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121; c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo; c) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani. 7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni: a) la situazione ambientale e socio-economica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico; b) la garanzia che: 1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento; 2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento; c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento; d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani. 8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purche' non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico. 9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano. 10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccita' prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni: a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita' dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza; b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati; c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione; d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena cio' sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi; e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela. 10-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza nei casi in cui: a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il deterioramento, anche temporaneo, del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei; b) l'incapacita' di impedire il deterioramento, anche temporaneo, da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano. 10-ter. Il comma 10-bis si applica purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni: a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni; c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile; d) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori. 10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorita' di bacino competenti.". "Art. 78-quater (Inquinamento transfrontaliero) 1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che: a) il superamento dell'SQA e' dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale; b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si e' verificata l'impossibilita' di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in questione; c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 10, 10-bis e 10-ter dell'articolo 77 2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita' di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.". "Art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente, dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico 4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorita' competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici sotterranei nonche' nei casi di crisi idrica, puo' autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata puo' essere di provenienza superficiale o sotterranea, ivi incluse, compatibilmente con la normativa eurounitaria, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis), a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione 5. Per le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalita' previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purche' la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare e' progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unita' geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non piu' produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 e' consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unita' geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalita' previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacita' del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalita' e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 e' autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e' revocata. 8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorita' competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.". "Art. 141 (Ambito di applicazione) 1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione e' la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane. 2. Il servizio idrico integrato e' costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione nonche' di riuso delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.". Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante: "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017: "Art. 2. Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione (omissis) 2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticita' eventualmente riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale. (omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019: "Art. 4-septies. Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso. 1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonche' tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche. (omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante: "Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2019: "Art. 5. Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale (omissis) 6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonche' degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo Commissario (omissis).". Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 giugno 2020, n. L 177. Il Regolamento Delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi e' stato pubblicato nella G.U.U.E. 20 giugno 2024, Serie L. Si riporta il testo degli articoli 99 e 149-bis del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Art. 99 (Riutilizzo dell'acqua) 1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue. 2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.". "Art. 149-bis (Affidamento del servizio) 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto puo' avvenire a favore di societa' interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. 2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. 2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu' conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio. 2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' soppresso.". Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 recante: "Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in societa' per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio 1999: "Art. 1. Trasformazione in societa' per azioni. 1. L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di seguito denominato: «ente», e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di «Acquedotto pugliese S.p.a.», di seguito denominata: «societa'». La trasformazione ha effetto dalla data della prima assemblea, nella quale e' approvato lo statuto e sono nominati i componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso. Alla convocazione dell'assemblea, da tenersi non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previste dalle vigenti norme di legge. 3. La societa' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente era titolare. 4. La societa' si avvale di tutti i beni pubblici gia' in godimento dell'ente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4. 5. Nel corso del primo esercizio del suo mandato l'organo di amministrazione della societa' presenta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un piano per la ristrutturazione e il risanamento della societa', da approvare sentite le regioni Puglia e Basilicata.". Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante: "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2012: "Art. 2 Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica e di coltivazione di risorse geotermiche, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni. 1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprieta' intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o piu' soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni. 2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, e' notificato, salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di societa' controllate che detengono i predetti attivi. 2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di societa' controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e' notificato, salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, puo' essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti. 4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, e' fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione puo' essere effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in societa' che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' notificato, ove possibile congiuntamente alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operativita'. Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile . Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in societa' che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale. 5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e al presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende: a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita; c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita; d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c); e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto. 6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto puo' essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente e alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, il termine di cui al primo periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo puo' opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresi' soggette, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni o quote secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile . Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in considerazione le seguenti circostanze: a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attivita' illegali o criminali. 7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri: a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunita' internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati; b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire: 1) la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti; 2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle reti e degli impianti; b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e' valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico. 7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter e' notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo, qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento. 8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica individuate con i decreti di cui al comma 1 si riferiscono a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. 8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo, nonche' dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. 9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento e' espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.". |
| Art. 4
Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, e' collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare. 2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 212: 1) al comma 2, alinea, secondo periodo, la parola: «diciannove» e' sostituita dalla seguente: «ventuno»; 2) al comma 2, lettera i), la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole: «due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti»; 3) dopo il comma 16, e' inserito il seguente: «16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo' assumere il ruolo il responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessita' di verifica di idoneita' iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; a-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. I costi indicati nel comma 10, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attivita' di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui all'articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), previa verifica dei costi rilevanti e della loro entita' netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalita', efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo' richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare la loro attivita' con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter»; a-ter) all'articolo 224: 1) al comma 3, lettera n), dopo le parole: "nazionali o esteri," sono inserite le seguenti: "o da operatori economici anche non consorziati," e le parole: "in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti" sono sostituite dalle seguenti: "trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, nonche' i dati dei relativi soggetti coinvolti"; 2) al comma 5-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero a uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata; la copertura di tali costi deve essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private"; b) all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20, e' inserito il seguente: «20-bis. Attivita' di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.». 3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023, e' integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023. 3-bis. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalita' per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2009 convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre2019, n. 257: "Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di rifiuto (omissis) 5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato a individuare cinque unita' di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica, da collocare presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unita' possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione e' reso indisponibile, per tutta la durata del comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al secondo periodo. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. (omissis).". Si riporta il testo degli articoli 212, 221, 224 e dell'allegato L-quinquies, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: "Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) 1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni. 2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da ventuno membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente; b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente; c) uno dal Ministro della salute; d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; f) uno dal Ministro dell'interno; g) tre dalle regioni; h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura; i) dieci dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente 3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte: a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente; b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente; c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma; d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche; f) da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti gia' previsti all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16. 5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza. 6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita' medesime. 7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte. 8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi. 10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie. 13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali; e) interconnessione e interoperabilita' con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione; g) definizione delle competenze e delle responsabilita' del responsabile tecnico. 16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti. 16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo' assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessita' di verifica di idoneita' iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 7. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406. 19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo. 19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.". "Art. 221 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori) 1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ((riferibili ai propri prodotti)) ((...)) ((...)) definiti in proporzione alla quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale. ((Ai produttori e agli utilizzatori e' attribuita la responsabilita' finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.)) 2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attivita' di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalita' indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo. 3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche' agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223; c) attestare sotto la propria responsabilita' che e' stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6. 4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordati. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio ((ovvero secondo le modalita' di cui all'articolo 198, comma 2-bis)). 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorita' nella gestione rifiuti: a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati; b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari; c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b); d) i costi del successivo trasporto, nonche' delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo; e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio; f) i costi per un'adeguata attivita' di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati. 10-bis. I costi indicati nel comma 10, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attivita' di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui all'articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), previa verifica dei costi rilevanti e della loro entita' netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalita', efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo' richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare la loro attivita' con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter. 11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.". "Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi) 1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attivita' di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalita' giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed e' retto da uno statuto ((adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy . Qualora da parte dei suddetti Ministeri siano formulate motivate osservazioni, il CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni e, nel caso in cui non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono disposte con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy)). 2. 3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni: a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento; b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata; c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione di cui articoli 221-bis, comma 7-bis e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225; d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione; e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici. Destina, eventualmente, una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi, di cui all'articolo 223, che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai; f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici; g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale nonche' campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere e), f) e g); h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma 10, lettera c), nonche' gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalita' individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI; i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione; l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI; m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita' di cui all'articolo 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati; n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, o da operatori economici anche non consorziati, i dati relativi ai flussi degli imballaggi trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, nonche' i dati dei relativi soggetti coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei consorzi e del CONAI. 5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero a uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata; la copertura di tali costi deve essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi. 6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e' trasmesso all'Autorita' di cui all'articolo 207, che puo' richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni. (88) 7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione. 8. Il contributo ambientale del Conai, determinato ai sensi dell'articolo 237, comma 4, e' utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo e' attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente e degli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti provenienti dai propri prodotti, nonche' da quelli derivanti da eventuali cauzioni di deposito non reclamate, per ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attivita', con i contributi dei consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per le attivita' svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo ambientale CONAI. Quest'ultima e' determinata, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente titolo. 9. 10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro delle attivita' produttive. 11. 12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire la copertura dei costi di cui al punto 1 del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 e' sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223 e dai competenti sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c). Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220. 13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'articolo 225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilita' finanziarie, forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.". "Allegato L-quinquies - Elenco attivita' che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 2. Cinematografi e teatri. 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 5. Stabilimenti balneari. 6. Esposizioni, autosaloni. 7. Alberghi con ristorante. 8. Alberghi senza ristorante. 9. Case di cura e riposo. 10. Ospedali. 11. Uffici, agenzie, studi professionali. 12. Banche ed istituti di credito. 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 16. Banchi di mercato beni durevoli. 17. Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 18. Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici. 20-bis. Attivita' di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato. 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 22. Mense, birrerie, hamburgerie. 23. Bar, caffe', pasticceria. 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 25. Plurilicenze alimentari e/o miste. 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 27. Ipermercati di generi misti. 28. Banchi di mercato generi alimentari. 29. Discoteche, night club. Rimangono escluse le attivita' agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attivita' non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.". Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 17 maggio 2022, n. 60, recante: "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2022, come modificato dalla presente legge: "Art. 4 Promozione dell'economia circolare 1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalita' per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.". |
| Art. 5 Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilita' ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: «1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilita' ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, nonche' di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale nonche' il Piano approvato dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure orientale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Le modalita' e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Il Programma di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo: a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173; b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' e l'innocuita' ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006; c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale; d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articoli 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto. 1-quinquies. Il Programma di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-quater, contiene un cronoprogramma delle attivita' finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui e' previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonche' le dichiarazioni di conformita' di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformita' di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantita' dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attivita' di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalita' di impiego previste. Il Programma comprende altresi' i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater. 1-sexies. L'adozione del Programma di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Programma, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Programma da assoggettare a valutazioni di compatibilita' ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Programma con le modalita' di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies. 1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante: "Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, come modificato dalla presente legge: "Art. 9-bis. Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale 1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilita' e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la citta' di Genova nonche' per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, da realizzare a cura della stessa Autorita' di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorita' di sistema portuale e da altri soggetti. 1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' di razionalizzazione dell'accessibilita' dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalita' e' autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024. 1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attivita' dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalita' di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4. 1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilita' ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, nonche' di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nonche' il Piano approvato dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure orientale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Le modalita' e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Il Programma di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo: a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173; b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' e l'innocuita' ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006; c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale; d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto. 1-quinquies. Il Programma di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-quater, contiene un cronoprogramma delle attivita' finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui e' previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonche' le dichiarazioni di conformita' di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformita' di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantita' dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attivita' di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalita' di impiego previste. Il Programma comprende altresi' i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater. 1-sexies. L'adozione del Programma di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Programma, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Programma da assoggettare a valutazioni di compatibilita' ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Programma con le modalita' di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies. 1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". |
| Art. 5 bis Valori limite di ammissibilita' dei rifiuti da collocare in discarica
1. In conformita' alla decisione n. 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2022, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»; b) alla lettera c-bis), le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2028». 2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro i successivi centottanta giorni, i titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in corso di validita' alla data di cui al primo periodo, possono richiederne l'adeguamento ai valori limite di cui al medesimo articolo 16-ter, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, S.O. 40, come modificato dalla presente legge: "Art. 16-ter - Deroghe 1. Sono ammessi valori limite piu' elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-octies del presente decreto qualora: a) sia effettuata una valutazione di rischio, secondo le modalita' di cui all'Allegato 7, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi; b) l'autorita' territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe; c) fino al 31 dicembre 2027, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per piu' del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per piu' del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica; c-bis) a partire dal 1° gennaio 2028 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per piu' del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per piu' del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica. 2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorita' territorialmente competente puo' stabilire limiti piu' elevati coerenti con tali concentrazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri: a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a e 6 dell'Allegato 4; b) Btex e olio minerale di cui alla tabella 4 dell'allegato 4; c) PCB di cui alla tabella 3 dell'Allegato 4; d) carbonio organico totale (TOC) e PH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi; e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi. 4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE, previsti dall'articolo 15 della medesima direttiva, invia alla Commissione europea una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtu' del presente articolo, sulla base delle informazioni ricevute dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La relazione e' elaborata in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.". |
| Art. 6
Misure urgenti in materia di bonifica
1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le seguenti disposizioni: a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione e' concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente; b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonche' il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorita' competente. 2. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente puo' avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 242, comma 13-ter: 1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato»; 2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e' sostituita dalla seguente: «concentrazioni»; b) all'articolo 244: 1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono inserite le seguenti: «, con oneri a carico del medesimo,»; 2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le seguenti disposizioni: a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione e' concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente; b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonche' il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorita' competente. 2. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente puo' avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 242, comma 13-ter: 1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato»; 2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e' sostituita dalla seguente: «concentrazioni»; b) all'articolo 244: 1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono inserite le seguenti: «, con oneri a carico del medesimo,»; 2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 242, 244 e 248, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, come modificati dalla presente legge: "Art. 242 - procedure operative ed amministrative 1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne da' immediata comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attivita' ivi svolte nel tempo. 3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da' immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonche' alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione. 4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni d issenzienti espresse nel corso della conferenza. 5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il superamento di uno o piu' delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7. 7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piu' idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessita' a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attivita' di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. 7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualita' ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. 8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonche' per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto. 9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera' necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresi' autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la possibilita' di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi. 10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attivita'. 11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti. 12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni. 13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione e' inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4. 13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente puo' presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, e' realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine puo' fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonche' di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilita' delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso le concentrazioni riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.". "Art. 244 - ordinanze 1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento, con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. 3. L'ordinanza di cui al comma 2 e' comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253. 4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito ne' altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformita' a quanto disposto dall'articolo 250. 4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". "Art. 248 - controlli 1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, e' trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7. 2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonche' la conformita' degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. 2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovra' comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda. 3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.". |
| Art. 7 Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara
1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui al primo periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresi' di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello non dirigenziale e una unita' di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nominate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalita' di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalita' di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il commissario puo' altresi' nominare, con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.». 2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone- Cassano e Cerchiara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, e' attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante: "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 dicembre 2014, come modificato dalla presente legge: "Art. 4-ter - Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale 1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalita' di cui al presente comma. Per le finalita' di cui al primo periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20, e sono individuati le attivita' del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalita' di utilizzo nonche' il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresi' di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello non dirigenziale e una unita' di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nominate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalita' di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalita' di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il commissario puo' altresi' nominare, con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili, puo' nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20. Il compenso del commissario di cui al presente comma e' determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma e' istituita una contabilita' speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato. 3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori, la relativa contabilita' e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi, i commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di societa' specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali.". |
| Art. 8 Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo
1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui e' affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e gia' censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica e tipologia del dissesto e delle opere nonche' agli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma, e al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. I commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, e' adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante: "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2011: "Art. 2 - Comunicazione dei dati I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».". |
| Art. 9 Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
1. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e' data altresi' priorita' agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del medesimo codice, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi del sesto periodo e' in ogni caso condizionato al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorita' di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.»; b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023,non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilita' tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. 2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.». 2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo. 3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter: 1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico puo' nominare un soggetto attuatore del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cui delegare l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo.»; 2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, che trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi, cosi' come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonche' gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attivita' di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 133 del 2014.»; b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: «2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2-ter. 2-quinquies. Per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.». 4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali e' individuato come commissario straordinario per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo. 5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 e' autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al commissario di cui al comma 4 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, e' revocata qualora i soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021. 7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024»; b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024»; c) al comma 10, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies.». 8-bis. All'articolo 20-octies, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I piani di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo possono essere predisposti e approvati anche per stralci, che possono avere ad oggetto anche le sole attivita' di progettazione. In tali casi, i piani stralcio sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo. Qualora i piani stralcio abbiano ad oggetto le sole attivita' di progettazione, le modalita' di adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione ai soggetti attuatori per l'attivita' di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8. 9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 1) il programma nazionale di intervento; 2) i criteri e le modalita' per stabilire le priorita' che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 3) i criteri e le modalita' per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione. All'impiego delle risorse assegnate ai sensi del periodo precedente provvede il segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 9-bis. Per il potenziamento delle attivita' finalizzate a rafforzare, la tutela del territorio e la gestione delle acque nonche' alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attivita' di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate, nel limite di una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a reclutare e ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il 30 aprile 2025, sulla base delle richieste delle predette Autorita' di bacino coerenti con i rispettivi piani triennali di fabbisogno di personale, sono ripartite le risorse di cui al primo periodo. 9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli di programmazione finanziaria gia' avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto che continuano a essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento. Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresi', fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonche' le disposizioni relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di individuazione delle priorita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal comma 9 del presente articolo, in quanto compatibili.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, come modificato dalla presente legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, S.O., 85, come modificato dalla presente legge: Art. 7 - Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole "l'Autorita' d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente di governo dell'ambito" e le parole "le Autorita' d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di governo dell'ambito"; b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1"; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4"; 3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) unicita' della gestione»; 4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualita' del servizio all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali, comunque, non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle citta' metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148"; b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture gia' esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonche' al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densita' di popolazione"; c) l'articolo 150 e' abrogato; d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: "Articolo 149-bis (Affidamento del servizio). 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto puo' avvenire a favore di societa' in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale. 2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. 2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu' conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio. 2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' soppresso"; e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; 2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:"; 3). 3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara"; 4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "l'obbligo del raggiungimento", sono aggiunte le seguenti: "e gli strumenti per assicurare il mantenimento"; 5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:", nonche' la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita' per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente"; 6) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformita' alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico"; 7) il comma 7 abrogato; f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale."; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."; g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in base a quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."; 2) al comma 2 le parole: "della regione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico"; h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente: "Articolo 158-bis) (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorita' espropriante) 1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo."; i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano gia' provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. 2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. 3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito , nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o piu' gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico cosi' individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel piu' breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. 3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito; b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. 4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale. 5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla convenzione."; l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione»; 2. Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica e' adottato, anche per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei relativi cronoprogrammi, cosi' come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi e' effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalita' di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e' data altresi' priorita' agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilita' tecnicoeconomica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del medesimo codice, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi del sesto periodo e' in ogni caso condizionato al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorita' di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al sesto periodo e' in ogni caso condizionata al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorita' di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversita', in ciascun provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse, tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Nei suddetti interventi assume priorita' la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumita'. L'attuazione degli interventi e' assicurata dal commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o piu' interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilita' del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica e sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, puo' essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilita' tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. 2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorita' di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonche' con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando di gara o non e' stato disposto l'affidamento dei lavori, nonche' per gli interventi che risultano difformi dalle finalita' suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalita' di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalita' di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' le stesse attivita' relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, i commissari di Governo, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive societa', ai sensi della disciplina nazionale ed europea. 5. 6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Il Fondo e' finanziato mediante la revoca delle risorse gia' stanziate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012, destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti. Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni, delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonche' della delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicita', all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalita' attuative. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo' essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilita' di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale. 7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero. 8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticita' ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei Ministri, e' assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. 8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali" sono inserite le seguenti: "o nell'ambito delle pertinenze idrauliche". 9. 9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione. 9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente: "9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016". 9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: "367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis". 9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1º giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014. 9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "della programmazione 2007-2013" sono sostituite dalle seguenti: "delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020". 9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalita' di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalita' di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilita' speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale e' stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351".". Si riporta il comma 240, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009: "240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorita' di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.". Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014, come modificato dalla presente legge: ART. 10 - Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita' delle relative contabilita' speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. 2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalita' di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, e' nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici provvedimenti legislativi, per i quali e' gia' intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione. 2-ter. Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico puo' nominare un soggetto attuatore del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cui delegare l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo. Il soggetto attuatore, se dipendente di societa' a totale capitale pubblico o di societa' dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle societa' di appartenenza, e' collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi, cosi' come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonche' gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attivita' di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2 del citato decreto-legge n. 133 del 2014. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario 2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2-ter. 2-quinquies. Per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro. 4. Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il commissario di Governo puo' avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorita' di distretto, nonche' delle strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico o delle societa' dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario di Governo e' titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. 7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato generale». 7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilita' nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori. 8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le parole: "due supplenti" sono aggiunte le seguenti: "con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Uno dei componenti effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero". 8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui al comma 8. 9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)». 11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: "entro il 22 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 22 dicembre 2015". 12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»; b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6.»; c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: «5-ter, Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta.» 12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il seguente: "6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano". 13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", Genova e La Spezia" sono soppresse e le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "14 milioni di euro". 13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014. 13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.". Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011. Si riporta comma 140, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016: "140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita', mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.". Il decreto legislativo 29/12/2011, n. 229 recante: "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012. Si riporta il testo dell'articolo 20-ter e 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023, come modificato dalla presente legge "Art. 20-ter. Commissario straordinario alla ricostruzione 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, e' nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalita' specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessita' e della rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2024. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si puo' provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di appartenenza. 2. Con una o piu' ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. 3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attivita' proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attivita' previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonche' delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. 4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e' assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unita', dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 e' consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo e' determinato, altresi', il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse. 5. La struttura di supporto di cui al comma 2 puo' avvalersi altresi' di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti o consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui. 6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 7. Il Commissario straordinario: a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies con gli interventi di rispettiva competenza; b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e); c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e): 1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni interessate; 2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi; 3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo; d) informa periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticita' emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; e) gestisce la contabilita' speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalita' di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate; f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attivita' prevista dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater. 8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa controllate, nonche' dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. 9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualita' di sub-commissari. I presidenti delle regioni interessate, in qualita' di sub-commissari, operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al primo periodo e' ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno; b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies. 11. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, e' disciplinato il subentro dell'autorita' competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora ultimati e nella titolarita' della contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.". "Art. 20-octies. Ricostruzione pubblica 1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis, in particolare: a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia residenziale pubblica, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprieta' pubblica nonche' delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto; b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione; c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario predispone e approva: a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili; b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili; c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorita' per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversita' e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosita' idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo; d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonche' gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati; e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali e ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis, nel limite di 255 milioni di euro, comprensivo di IVA, per le infrastrutture ferroviarie, comprendente altresi' l'individuazione, per le infrastrutture stradali, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies del presente decreto. Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalita' di rendicontazione e monitoraggio nonche' degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente e' data evidenza nel contratto di programma - parte servizi stipulato tra la RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi gia' programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree a cio' destinate devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico o comunque di pubblica utilita'. 4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, nonche' acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente. Mediante successivi provvedimenti, il Commissario straordinario puo' individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di cui al primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorita'. Gli interventi previsti nei piani di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. 5. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessati provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario. 6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruita' economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il CUP degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. I piani di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo possono essere predisposti e approvati anche per stralci, che possono avere ad oggetto anche le sole attivita' di progettazione. In tali casi, i piani stralcio sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo. Qualora i piani stralcio abbiano ad oggetto le sole attivita' di progettazione, le modalita' di adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione ai soggetti attuatori per l'attivita' di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8. 7. I contributi di cui al presente articolo nonche' le spese per le residue attivita' e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto gia' realizzato nell'ambito della gestione emergenziale. 8. Dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. 9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo e' attuato sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche', limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicita' dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis. 11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorita' politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11, e' individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. 13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico nazionale per la depurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora gia' nominati alla data del 6 luglio 2023.". Si riporta il testo degli articoli 57, come modificato dalla presente legge, e 63 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge "Art. 57 Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto: a) su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 55 e 56, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento; 2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere; 468 3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione; 4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente sezione; b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 1) il programma nazionale di intervento; 2) i criteri e le modalita' per stabilire le priorita' che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 3) i criteri e le modalita' per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti. 1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione. All'impiego delle risorse assegnate ai sensi del periodo precedente provvede il segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' composto da quest'ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attivita' culturali, nonche' dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile. 3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attivita'. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione. 4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti. 5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti. 6. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.". "Art. 63 Autorita' di bacino distrettuale 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 e' istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorita' di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformita' agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attivita' a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'. 2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza nonche' di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorita' di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorita' di bacino distrettuale sono altresi' attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorita' di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorita' di bacino distrettuali. 3. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformita' alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorita' di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarieta'. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorita' di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle Autorita' di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente puo' prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorita' di bacino regionali e interregionali. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unita' di personale trasferite alle Autorita' di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorita'. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, e' attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresi', individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorita' di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonche' il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente e' validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. 6. La conferenza istituzionale permanente: a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57; b) individua tempi e modalita' per l'adozione del Piano di bacino, che puo' articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti; c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni; d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci; f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarieta', lo statuto dell'Autorita' di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonche' i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilita', la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 7. Il segretario generale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale: a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorita' di bacino; b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte; c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita'; d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa; e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino; f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonche' alle risorse stanziate per le finalita' del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalita' del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorita'. 9. La conferenza operativa e' composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; e' convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e puo' essere integrata, per le attivita' istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e societa' pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 10, lettera b). 10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi di intervento; b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche. 11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorita' di bacino coordinano e sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche' del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.". Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 302 del 27 dicembre 2004: Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi (omissis) 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante: "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2011: "Art. 4 Fondo per lo sviluppo e la coesione 1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e' finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. 2. l Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e la complementarieta' delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea. 3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalita' stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.". Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 recante: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987: "Art. 5 Fondo di rotazione 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.". |
| Art. 10 Disposizioni urgenti per le funzionalita' delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, puo' adottare linee guida per specifici settori.»; b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «con il concorso delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate». 2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico del direttore dell'ISIN. Se appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN e' collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo e' altresi' determinato il trattamento economico dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.». 3. Il trattamento economico stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applica anche agli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina. 4. Allo scopo di rafforzare la capacita' amministrativa e di potenziare le attivita' necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo puo' conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 4-bis. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, partecipa in qualita' di rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articolo 3 e 4 della legge 28 giugno 2016, n. 132, recante: "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, come modificato dalla presente legge "Art. 3. Funzioni del Sistema nazionale 1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni: a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici; b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attivita' di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente; c) attivita' di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonche' trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni; d) attivita' di supporto alle attivita' statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici; e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalita' di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonche' di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale; h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonche' collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione; i) attivita' istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente; l) attivita' di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti; m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualita' ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione; n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attivita' di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale. 1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, puo' adottare linee guida per specifici settori. 2. Ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attivita' di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica. 3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le universita', l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente. 4. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attivita' di competenza della pubblica amministrazione.". "Art. 4. Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 1. L'ISPRA e' persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla presente legge. 3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la piu' efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilita' delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attivita' di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonche' di coordinamento del Sistema nazionale. 4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita' dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonche' il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita' operative del Sistema nazionale e delle attivita' degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale. 5. Per il piu' efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le piu' ampie sinergie. 6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le modalita' di cui all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.". Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante: "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014, come modificato dalla presente legge: "Art. 6. Autorita' di regolamentazione competente 1. L'autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione e' l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). 2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non piu' in esercizio e in disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attivita' connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attivita' d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresi' le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse. Emana guide tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle autorita' di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attivita' di controllo della radioattivita' ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attivita' svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attivita' di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi. Le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate. 3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili e il collegio dei revisori. 4. Il direttore dell'ISIN e' nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potra' essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il Direttore: a) ha la rappresentanza legale dell'ISIN; b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura; c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi operativi dell'ISIN; d) definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti e dei pareri di spettanza dell'ISIN; e) emana le tariffe da applicare agli operatori ai sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento dei servizi dell'ISIN; f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative condotte dalle amministrazioni pubbliche e gli atti di approvazione su istanza degli operatori; g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza nei consessi comunitari e internazionali; h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attivita' svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. 5. Il Direttore e' scelto tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalita' ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il Direttore non puo' intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una annualita' dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore e all'associazione che abbiano violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore ad euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo inerente all'attivita' illecitamente condotta ai sensi del presente comma. I limiti massimo e minimo di tale sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 6. La Consulta e' costituita da 3 esperti, di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo interno alla medesima, scelti tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalita' ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. I componenti della Consulta sono nominati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. La Consulta esprime parere obbligatorio: a) sui piani di attivita', sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi nonche' sulle tariffe da applicare agli operatori; b) in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN; c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN. 7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico del direttore dell'ISIN. Se appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN e' collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo e' altresi' determinato il trattamento economico dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17. 8. L'ISIN e' dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unita' e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unita', di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale gia' appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA e' collocato all'ISIN in posizione di comando e conservera' il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016. 9. Non puo' essere nominato direttore, ne' componente della Consulta ne' puo' far parte dell'ISIN colui che esercita, direttamente o indirettamente, attivita' professionale o di consulenza, e' amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni. 10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venir meno dei requisiti di cui al comma 9, accertato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Per il personale dell'ISIN, il venir meno dei suddetti requisiti costituisce causa di decadenza dall'incarico. 11. L'ISIN ha personalita' giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed e' responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorita' nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed e' inserito nella Tabella «A» allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'ISIN e' dotato di un Organismo indipendente di valutazione delle performance ed e' sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed e' composto da tre membri effettivi scelti tra soggetti in possesso di specifica professionalita' in materia di controllo e contabilita' pubblica. Per quanto non specificamente previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. 12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalita' regolamentate da apposita convenzione non onerosa, il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni di operativita' secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11. 13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN puo' avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione o nella gestione di attivita' in campo nucleare. 14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4 del presente articolo, il direttore dell'ISIN trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, affinche' possano formulare entro 30 giorni le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato. 15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti, per l'avvio della sua ordinaria attivita', dalle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gia' destinate all'avvio delle attivita' di cui all'articolo 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2011, dalle risorse finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso e' autorizzato ad applicare e introitare di cui al comma 17 del presente articolo. Le risorse finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' dall'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e' altresi' assicurato un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. 16. Gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o del titolare dell'impianto nucleare o dell'attivita' sottoposta a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad attivita' di indagine delegate dall'autorita' giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. 17. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce il sistema da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini e le modalita' di versamento dei diritti sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 18. L'ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di formazione e aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale attribuendo altresi' a quest'ultimo la possibilita' di seguire, ove necessario, specifici programmi di formazione, per contemplare le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 7 per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e per la preparazione alle emergenze sul sito. 19. Per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 20. Alla istituzione dell'ISIN si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17. 20-bis. Per la gestione unitaria di servizi strumentali l'ISIN puo' stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 20-ter. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.". Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n.112: "Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali (omissis) 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, recante: " Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011, S.O., n. 157, "Art. 10 Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attivita'/obblighi 1. Entro il 3 marzo 2012: a) l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conforma alla disciplina del «Gestore di trasporto indipendente» di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009; b) le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale diverse dall'impresa maggiore di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009, possono proporre, in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), un Gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17. Ove esse indichino come gestore di sistema indipendente l'impresa maggiore di trasporto di cui alla lettera a), questa e' tenuta a svolgere tale funzione alle condizioni stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. (omissis).". |
| Art. 10 bis Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Al fine di rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra, all'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2025»; b) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' gestire, su richiesta, le attivita' di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita»; c) al comma 10, le parole: «intestato alla Cassa depositi e prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «intestato al Ministero dell'economia e delle finanze»».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante: "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2024, come modificato dalla presente legge: "Art. 10. Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane 1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici nonche' produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma e' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite del 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. 2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente: a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che: 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al comma 2; b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che: 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al comma 2. 4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento. 5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, la Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro entro l'anno 2025, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalita' del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero. 6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari all'80 per cento in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa anche nell'eventualita' di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, e' esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed e' rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi. 7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 5, la Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, la Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne da' comunicazione, mediante apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalita' e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilita'. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo e' istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico e' composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi. In caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' gestire, su richiesta, le attivita' di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita. 9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresi' ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi del presente articolo, relativo all'esercizio precedente. 10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. 11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati l'orientamento strategico e le priorita' di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalita' e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7. 12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto e' successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.". |
| Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-bis e 9-ter, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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