Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 22 novembre 2024
Approvazione delle graduatorie definitive degli interventi finanziati con le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'edilizia scolastica, le risorse
e il supporto alle istituzioni scolastiche

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 160 e 172;
Dato atto che il sopracitato art. 46-bis ha modificato l'art. 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015 prevedendo che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», e in particolare l'art. 46-bis;
Considerato che l'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha modificato, il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);
Considerato che il medesimo art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», e in particolare l'art. 4;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti, anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di ciascuna area geografica, per interventi urgenti e indifferibili resisi necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito di procedura selettiva e definisce i criteri e le modalita' di selezione degli interventi relativi all'edilizia scolastica da finanziare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Dato atto che in data 14 agosto 2024 e' stato pubblicato l'avviso pubblico, prot. n. 4198, per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, prevedendo un finanziamento massimo assegnabile di 400.000,00 euro;
Preso atto che con DRGS n. 264527/2023 sono state assegnate risorse di cassa e competenza pari ad euro 20.376.429,00 a valere sul capitolo di spesa 8105 piano gestionale 10, denominato «fondo opere-spese per interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.», dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2024;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'avviso pubblico del 14 agosto 2024 prot. n. 4198, l'ufficio competente ha richiesto agli enti proponenti, nei casi in cui si e' reso necessario, di fornire integrazioni o chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese nel format della candidatura e nella relativa documentazione allegata;
Considerato l'esito delle attivita' di valutazione delle candidature e di verifica dei riscontri alle richieste di integrazioni o chiarimenti espletate dalla Direzione generale competente;
Ritenuto di dover approvare le graduatorie e procedere al relativo impegno delle risorse gravanti sul cap 8105 pg 10 del corrente esercizio finanziario;

Decreta:

Art. 1

Approvazione delle graduatorie definitive

1. Per i motivi esposti in premessa, di approvare le graduatorie definitive costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegati A - Nord, B - Centro e Isole e C - Sud), suddivise, come previsto dall'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base alle aree geografiche del Nord (Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Assegnazione e contestuale impegno delle risorse

1. L'importo da assegnare in favore degli enti utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1 e' pari a euro 6.670.500,00 per il Nord, a euro 6.787.483,29 per il Centro e Isole, a euro 6.787.893,61 per il Sud, per un importo complessivo pari a euro 20.245.876,90 a fronte di un importo massimo disponibile pari a euro 20.736.429,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 - piano gestionale 10 - del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2024.
3. Contestualmente alla registrazione del presente atto, si dispone l'impegno di spesa di euro 20.245.876,90 a valere sul citato capitolo 8105, piano gestionale 10, della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2024, in favore degli enti di cui alla presente graduatoria;
4. Le risorse residue di cui al comma 1 saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi art. 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
 
Art. 3
Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi,
conclusione dei lavori e rendicontazione

1. Gli enti locali beneficiari, di cui agli allegati A, B e C al presente decreto sono tenuti a concludere i lavori entro e non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con esclusione di qualsiasi proroga attesa la finalita' perseguita con la presente misura di finanziamento.
2. La rendicontazione dell'intervento deve essere conclusa entro tre mesi dalla data di conclusione dei lavori riportata nel certificato di ultimazione dei lavori.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, si rinvia al successivo art. 5 del presente decreto.
 
Art. 4

Modalita' di rendicontazione e monitoraggio

1. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
2. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito in favore degli enti locali beneficiari sulla base delle seguenti modalita':
a) a richiesta dell'ente locale beneficiario, da inoltrare mediante la piattaforma dedicata, entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, verra' corrisposto un anticipo del 30% del finanziamento;
b) al raggiungimento del 60% dell'importo del contratto lavori, al netto del ribasso di gara;
c) il saldo verra' corrisposto a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione nonche' della relativa determina di approvazione della contabilita' finale.
3. Le economie derivanti dalle procedure di gara potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, le economie residue potranno essere destinate allo scorrimento delle graduatorie per singola area geografica.
4. Gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio e rendicontazione predisposto dal Ministero dell'istruzione e del merito, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 2, e le rispettive anagrafi regionali dell'edilizia scolastica.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche procedera' alla definizione dei criteri di rendicontazione nonche' al monitoraggio degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 comunicati agli enti interessati mediante la predisposizione di apposite linee guida vincolanti.
 
Art. 5

Revoche, decadenze e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nei seguenti casi:
mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 1 e 2, del presente decreto;
qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento pubblico, per lo stesso lotto funzionale, e risulti inserito in altri decreti o ordinanze, anche di protezione civile, o in altri piani volti alla messa in sicurezza a seguito di eventi sismici e calamitosi;
espressa rinuncia al finanziamento da parte dell'ente locale;
qualora l'intervento fosse in corso di esecuzione alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico prot. n. 4198 del 14 agosto 2024 oppure fosse stato avviato nel periodo compreso tra la presentazione della candidatura e l'approvazione della graduatoria definitiva;
nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico;
nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello incluso nel decreto salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione;
nel caso in cui l'ente non abbiamo proceduto al caricamento dei dati giustificativi delle somme liquidate dal Ministero dell'istruzione e del merito in relazione al medesimo progetto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, maggiorate degli interessi legali dalla data di comunicazione della revoca, dovranno essere versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.
 
Art. 6

Responsabilita' esclusiva degli enti beneficiari

1. Gli enti beneficiari sono responsabili dell'esecuzione dell'intervento di interesse ammesso a finanziamento.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito non risponde, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al finanziamento concesso.
3. E' esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare esecuzione dell'intervento di interesse, per cui il Ministero dell'istruzione e del merito e' manlevato da qualunque responsabilita' inerente all'errata esecuzione dell'intervento medesimo.
4. In particolare, ciascun ente beneficiario manleva il Ministero dell'istruzione e del merito da qualsiasi responsabilita' verso terzi, e si impegna a tenerlo indenne rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento in sede giurisdizionale.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Roma, 22 novembre 2024

Il direttore generale: Barbieri