Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 dicembre 2024
Modalita' di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e per la Maritime Security - Codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati. (Decreto n. 1986/2024).


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l'art. 1, comma 2, nonche' gli articoli da 41 a 44;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Vista il «Code of Safety for Special Purpose Ships» di cui alle Risoluzioni MSC.266(84) del 13 maggio 2008 e A.534(13) del 17 novembre 1983;
Viste le Risoluzioni MSC. 521(106) e MSC. 527(106) con le quali sono state introdotti il Capitolo XV relativo alle «Misure di sicurezza per il trasporto personale industriale» ed il Codice internazionale di sicurezza per le navi che trasportano personale industriale (IP Code);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto 6 giugno 2017 relativo alle «Procedure e modalita' di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera»;
Visto decreto 24 settembre 2018 «Approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale di piloti dei porti»;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2022, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale e' stato approvato il Programma nazionale di sicurezza marittima;
Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 2024, n. 850 recante le «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visti i decreti istitutivi dei seguenti corsi di addestramento e formazione della gente di mare, emanati sulla base delle pertinenti regole e sezioni dell'annesso alla predetta Convenzione STCW '78 e delle corrispondenti regole e sezioni del predetto Codice STCW '78:
corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali - P.S.S.R.;
corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo;
corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere;
corso radar osservatore normale per il personale marittimo;
corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati A.R.P.A.;
corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio;
corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
corso di istruzione, addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci HSC (High Speed Craft);
corso di formazione «leadership and teamwork» per il personale marittimo;
corso di formazione «high voltage tecnology» per il personale marittimo;
corsi di istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri;
corso di formazione «uso della leadership e delle capacita' manageriali»;
corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF;
corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice polare;
corso di addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci - M.A.M.S.
corso dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci - M.A.B.E.V.;
corso di formazione all'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (electronic chart display and information system - e.c.d.i.s.) - livello operativo;
corso di formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security;
corso di indottrinamento alle attivita' di security per il personale marittimo e della familiarizzazione alla security per il personale imbarcato;
corso di formazione per il conseguimento ed il rinnovo della certificazione di abilitazione all'attivita' di istruttore certificato in maritime security;
corsi di formazione, aggiornamento e familiarizzazione del personale addetto alla security per l'attribuzione della qualifica di Company Security Officer (CSO), di Deputy Company Security Officer (DCSO), di Ship Security Officer (SSO), di Port Facility Security Officer (PFSO), di Deputy Port Facility Security Officer (DPFSO), di Port Security Officer (PSO) e di Deputy Port Security Officer (DPSO) nonche' del personale addetto a compiti di security, cosi come indicati nei rispettivi piani di sicurezza degli impianti portuali e del restante personale destinato a prestare servizio negli ambiti portuali ovvero a bordo di navi da passeggeri non soggette al ISPS Code;
corso di formazione per formatore;
corso istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio sulle Wing-in-ground craft (WIG);
Visto il decreto relativo alle modalita' di conseguimento dell'attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili;
Vista la direttiva della funzione pubblica del 2 luglio 2002 concernente le linee guida per le ispezioni;
Considerata la necessita' di coordinare in un unico provvedimento i contenuti delle circolari emesse nel tempo sull'argomento;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto disciplina le procedure amministrative che i Centri di addestramento devono soddisfare per lo svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi, conformi ai requisiti della Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e per il personale destinato alla Maritime Security secondo il PNSM.
 
Allegato 1

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Allegato 2

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Allegato 3

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Allegato 4

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Allegato 5

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Allegato 6

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Allegato 7

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Allegato 8

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Allegato 9

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Allegato 10

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Allegato 11

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Allegato 12

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Allegato 13

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Allegato 14

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Allegato 15

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Allegato 18

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Allegato 19

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Allegato 20

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Allegato 21

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Art. 2

Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) Centri di addestramento/formazione: Istituto, ente o Societa' che erogano corsi STCW e Maritime Security riconosciuti dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) direttore del corso: responsabile dell'erogazione del corso e dell'intero processo addestrativo/formativo;
c) discente: lavoratori marittimi italiani, lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea o altro personale/soggetto che intende frequentare i corsi STCW secondo le disposizioni dei relativi decreti e secondo il PNSM;
d) lavoratore marittimo: come definito dall'art. 2, lettera e), del decreto legislativo n. 71/2015 e/o MLC,2006;
e) medico competente: e' il medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che viene nominato dalla societa' armatrice ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 271/1999 in possesso di uno dei titoli indicati all'art. 2, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla normativa di settore;
f) personale industriale: come definito dal Capitolo XV della Convenzione SOLAS e dall'art. 1, comma 1 punto 49) del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991;
g) personale speciale: come definito dal «Code of Safety for Special Purpose Ships» e all'art. 1 comma 1 punto 50) del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991;
h) piloti dei porti: come definiti nel codice della navigazione e nel relativo regolamento;
i) decreto istitutivo del corso di addestramento: e' un decreto direttoriale, elencato nel preambolo, che introduce nella normativa nazionale il corso di formazione e addestramento del personale marittimo emanato in aderenza alle previsioni delle pertinenti regole e sezioni dell'annesso alla Convenzione STCW'78 e successive modifiche e integrazioni e delle corrispondenti regole e sezioni del codice STCW'78/95 e successive modifiche e integrazioni;
j) decreto autorizzativo: e' il provvedimento amministrativo rilasciato ai sensi del decreto direttoriale n. 850/2024 del 18 giugno 2024 che consente l'erogazione di un corso di addestramento STCW solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo delle aule, delle attrezzature, delle dotazioni didattiche, del corpo docenti e istruttori di cui e' stata verificata, in sede di istruttoria, la conformita' ai requisiti previsti dal decreto istitutivo del medesimo corso;
k) corso refresh: e' il corso, eventualmente previsto dal decreto istitutivo del corso di addestramento, destinato al discente gia' formato in quella specifica materia, volto a fornire l'aggiornamento necessario per il mantenimento degli standard di competenza.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai «Centri di addestramento» come definiti all'art. 2, lettera a) ed esclusivamente ai discenti previsti dall'art. 4 per quanto attiene ai corsi STCW 78/95 nella sua versione aggiornata di competenza del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 4

Requisiti per l'ammissione ai corsi

1. Le singole tipologie di discenti sottoelencati, fermo restando i requisiti previsti dai singoli decreti istitutivi dei corsi di addestramento, per l'ammissione ai corsi, devono soddisfare le seguenti ulteriori disposizioni:
a. Lavoratore marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di 1ª e 2ª categoria.
Partecipa ai corsi solo qualora sia nella posizione amministrativa di:
1) sbarco a libretto. Qualora, pero', lo sbarco sia avvenuto «per malattia o infortunio», potra' accedere alla frequenza dei corsi solo se in possesso di certificato di fine malattia o di idoneita' post infortunio. Tale specifica e' parte integrante della scheda ammissione di cui Allegato 1;
2) sbarco con lettera di sbarco, qualora lo sbarco non sia stato ancora regolarizzato in Capitaneria di porto;
3) licenza;
4) libero dal servizio.
Per quanto attiene i punti 2), 3) e 4) il discente deve munirsi di lettera, che ne attesti lo status, firmata dal Comandante, dall'armatore o societa' di gestione, (Allegato 2). Tale specifica e' parte integrante, quale allegato, della scheda ammissione di cui all'Allegato 1;
Apposita annotazione indicante lo status di cui al comma 1, lettera a) punti 3) e 4) e' apposta sul verbale d'esame unitamente ai riferimenti delle relative lettere.
b. Lavoratore marittimo italiano o comunitario non iscritto nelle matricole della gente di mare.
Per essere ammessi ai corsi, deve essere acquisita, in copia cartacea originale ovvero in formato digitale, a cura del direttore del corso:
i. proposta di contratto o contratto di lavoro da parte della societa' armatrice, societa' di gestione ovvero
ii. proposta di contratto o contratto di lavoro da parte della societa' appaltatrice autorizzata dalla Direzione generale competente:
per i servizi di bordo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 856/1986 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero
per l'imbarco di personale privo di libretto di navigazione da adibire ai servizi generali di bordo;
iii. La proposta di contratto o contratto di lavoro deve essere sottoscritta da persona facilmente identificabile e che abbia la titolarita' per la firma di quel tipo di atto;
c. Piloti: i discenti devono munirsi di lettera firmata dal responsabile della corporazione dei piloti (Allegato 2) ed allegare copia della «licenza definitiva» (piloti effettivi) ovvero «licenza provvisoria» (aspiranti piloti) che andra' mostrata in originale all'atto dell'ammissione al corso.
d. Personale speciale: i discenti dovranno presentare la dichiarazione della societa' armatrice o societa' di gestione con la quale si attesta che il richiedente fa parte del personale speciale imbarcato ovvero destinato ad imbarcare sulle proprie unita' (Allegato 2);
e. Personale industriale: i discenti devono presentare la dichiarazione della societa' armatrice, societa' di gestione con la quale nella quale si attesta che il richiedente fa parte del personale industriale imbarcato ovvero destinato ad imbarcare sulle proprie unita' (Allegato 2);
f. Personale destinato alla maritime security di terra: i discenti devono presentare dichiarazione della societa' che gestisce l'impianto portuale o societa' di servizi che impiega la Guardia particolare giurata (Allegato 2)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a. e b. si applicano altresi' al lavoratore marittimo extracomunitario residente in Italia previa presentazione di idoneo documento di riconoscimento italiano e del codice fiscale.
3. Ai fini dell'ammissione ai corsi di addestramento dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare in Italia di cui al comma 1 lettera a. la navigazione effettuata su navi battenti bandiera straniera deve essere annotata sul libretto di navigazione secondo quanto previsto ai sensi del decreto 6 giugno 2017.
4. I discenti dei corsi previsti ed autorizzati da altre amministrazioni/enti non possono essere ammessi a frequentare i corsi autorizzati dal Comando generale.
5. La tipologia dei discenti e' quella riportata nell'allegato e dovra' essere riportata nella scheda di ammissione alla voce «Tipologia di discente»
 
Art. 5

Propedeuticita' dei corsi Basic Training

1. I discenti per il «Basic training» devono seguire il sotto riportato ordine cronologico per la frequenza dei corsi di addestramento e formazione professionali:
a) corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali - P.S.S.R.;
b) corso di sopravvivenza e salvataggio;
c) corso antincendio di base.
Il corso di primo soccorso elementare (Elementary First Aid), non soggiace alla propedeuticita' sopra indicata.
2. Oltre a quanto disciplinato nel precedente comma per i corsi in esso riportati, e' previsto un principio di propedeuticita' anche per altri corsi di addestramento e formazione professionale descritto nei singoli decreti istitutivi dei corsi.
3. La propedeuticita' dei corsi si riferisce alla sola frequenza del corso e, pertanto, potranno essere ammessi ad un corso coloro che hanno gia' frequentato il corso propedeutico.
 
Art. 6

Orario giornaliero delle lezioni

1. L'arco orario giornaliero, entro cui svolgere le lezioni, e' compreso tra le ore 8,00 e le ore 18,30. Entro tale arco orario possono essere previste pause - riportate sul «Registro del corso» previsto dal successivo art. 15 - purche' non incidano sul complessivo monte ore di lezioni della giornata.
2. L'orario delle lezioni - coerente con i singoli e specifici decreti autorizzativi - non deve essere superiore alle nove ore giornaliere. Fanno eccezione eventuali nulla osta rilasciati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie a valle di istanza utilizzando l'Allegato 3.
3. Ogni programma del corso deve essere svolto in modo organico come stabilito dal singolo decreto istitutivo del corso e ciascun istruttore svolge esclusivamente gli argomenti di propria competenza. E' fatta salva la possibilita' di rimodulare l'ordine di trattazione degli argomenti trattati nell'ambito di competenza di ogni singolo istruttore, previa comunicazione redatta come da Allegato 4.
4. Il tempo dedicato all'effettuazione dell'esame deve rientrare nelle ore giornaliere di cui al comma 2.
5. L'eventuale svolgimento di corsi il cui orario delle lezioni e' previsto protrarsi oltre le ore 18,30 - comunque non oltre le ore 20,00 e senza eccedere le nove ore giornaliere - deve essere comunicato prima dell'inizio del corso, utilizzando l'Allegato 5, alla Capitaneria di porto competente per territorio e per conoscenza al Comando generale. L'orario e' annotato, a cura del direttore del corso, nel campo note del giorno del «Registro del corso».
6. Eventuali necessita' di sostituzione del corpo istruttori per tipologia di corso, tra quelli gia' autorizzati, dovute ad impedimenti, malattie o altre cause durante l'erogazione di un corso di addestramento e formazione devono essere preventivamente comunicate - utilizzando l'Allegato 4 - alla Capitaneria di porto competente per territorio e per conoscenza al Comando generale. Quanto sopra fermo restando che la sostituzione puo' essere effettuata solo con altro istruttore avente lo stesso profilo professionale ed accreditato per lo stesso corso. La sostituzione e' annotata, a cura del direttore del corso, nel campo note del giorno del registro del corso.
7. Eventuali necessita' di sostituzione di cambio di aula, tra quelle gia' autorizzate per quello specifico corso, devono essere preventivamente comunicate - utilizzando l'Allegato 4 - alla Capitaneria di porto competente per territorio e per conoscenza al Comando generale.
 
Art. 7

Calendario mensile e settimanale dei corsi

1. Ogni centro di addestramento elabora per il mese successivo il calendario delle attivita', per singolo corso, utilizzando il modello di cui all'Allegato 6. Il calendario e' trasmesso, a firma del legale rappresentante, al Comando generale delle Capitanerie di porto e alla Capitaneria di porto competente per territorio entro e non oltre il 7 del mese precedente. La comunicazione deve essere effettuata anche in mancanza di una previsione delle attivita' e puo' essere inviata congiuntamente alla statistica mensile richiesta al successivo art. 13, comma 5.
2. Non puo' essere richiesto alle Capitanerie di porto competenti per territorio l'impiego per esami di personale militare nei giorni di sabato, domenica e festivi.
3. Per motivi di economicita' - anche a beneficio dei frequentatori dei corsi - e' consentito invece, nei medesimi giorni, la possibilita' di svolgere le lezioni.
4. E' fatto obbligo di prevedere un periodo di inattivita' di almeno quindici giorni calendariali consecutivi nel mese di agosto. Il centro di addestramento, a firma del legale rappresentante, deve prevederlo nel calendario mensile delle attivita' e darne comunicazione solo in caso di variazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e alla Capitaneria di porto competente per territorio.
5. Entro e non oltre il mercoledi' precedente l'inizio della settimana successiva ogni centro di addestramento, a firma del legale rappresentante, deve comunicare/elaborare e trasmettere il calendario settimanale dei corsi e dei relativi esami - utilizzando l'Allegato 7 - alla Capitaneria di porto competente per territorio al fine di permettere una adeguata programmazione delle attivita' di competenza.
 
Art. 8

Assenze

1. I discenti, possono assentarsi durante le lezioni (teoria-pratica) per un totale di sessanta minuti durante l'intera erogazione del singolo corso. Le ore di assenza devono essere, comunque, recuperate durante lo svolgimento del corso medesimo.
2. Di tali assenze e dei relativi recuperi deve essere data evidenza sul «registro del corso». Il recupero degli argomenti trattati durante l'assenza deve essere svolto dall'istruttore che eroga quel punto del programma. Il recupero deve avvenire prima degli esami e, comunque, in una fascia oraria - che non potra' eccedere le ore 20,00 - dedicata alla sola attivita' di recupero, senza inficiare il regolare svolgimento del corso.
3. Nel caso in cui un discente sia impossibilitato a terminare un corso gia' iniziato lo stesso e' tenuto a rifrequentarlo integralmente.
 
Art. 9

Esami finali

1. Al completamento del corso, ogni discente sostiene un esame finale secondo le modalita' disciplinate da ogni singolo decreto istitutivo del corso.
2. Gli esami finali, fermo restando il rispetto del numero delle ore di lezione e del numero di giorni previsti dai singoli decreti istitutivi dei corsi, possono essere effettuati nel giorno stesso del termine dei corsi e con le modalita' di cui al successivo comma 4.
3. I discenti che abbiano frequentato un corso di addestramento ma che, per particolari motivi, non abbiano potuto sostenere il relativo esame finale, ovvero non lo abbiano superato, possono sostenerlo/ripeterlo, per un massimo di due volte, in una sessione d'esame successiva organizzata nel rispetto dei seguenti requisiti:
requisito temporale:
a. non oltre due mesi dalla data di conclusione del corso stesso, ovvero,
b. oltre tale termine per i centri di addestramento che non riescono a garantire la tempistica di cui alla lettera precedente prevedendo una sessione di recupero esami da concordare con la Capitaneria di porto competente per territorio e procedendo alla modifica/integrazione del calendario esami mensile e/o settimanale di cui all'art. 7.
requisito d'aula, qualora sia prevista attivita' d'aula:
nel numero massimo consentito dalla capacita' dell'aula autorizzata per la medesima tipologia di corso. Laddove il numero dei discenti ecceda la capacita'/capienza dell'aula utilizzata per sostenere l'esame si dovra' procedere a suddividere gli esaminandi/discenti in gruppi, dandone evidenza nel verbale d'esame come riportato nell'Allegato 8 dopo il campo «Nota Bene».
4. Fermo restando il rispetto degli orari e dei tempi previsti dal presente decreto, e' consentito lo svolgimento degli esami finali anche in un'unica giornata, previ accordi con la Capitaneria di porto territorialmente competente per l'organizzazione delle relative commissioni d'esame. Fermo restando la possibilita' di accordi in sede locale, gli esami sono programmati con il fine di garantire che il personale designato concluda gli stessi entro l'orario di servizio.
5. Il test per la prova scritta puo' essere erogato in due modalita':
a. cartacea; oppure
b. digitale, con l'ausilio di strumenti informatici in modalita' sincrona e senza connessione esterna (svolte con interazione in tempo reale tra la commissione d'esame e i discenti).
Laddove i test vengano svolti in modalita' cartacea, non sono ammesse correzioni.
I test - in numero minimo di quattro - devono essere stampati, nel caso di cui al punto a., o visualizzati a monitor nel caso di cui al punto b., in modo da contenere, per singolo test, le stesse domande e risposte ma disposte entrambe in maniera randomica.
I modelli dei test devono essere rispondenti all'Allegato 9.
6. Le spese derivanti dalla partecipazione alle sedute di esami del personale militare della Capitaneria di porto competente per territorio sono a carico del centro di addestramento.
7. Per le attivita' fuori dal comune ove ha sede la Capitaneria di porto di assegnazione del personale impiegato per esami, le spese della missione sono a carico del centro di addestramento.
 
Art. 10

Lingua erogazione corsi ed esami

1. I centri di addestramento gia' autorizzati all'erogazione di un corso in lingua italiana e che intendono somministrare lo stesso corso anche in lingua inglese dovranno produrre la seguente ulteriore documentazione:
materiale didattico, gia' autorizzato in lingua italiana, dal quale sia possibile evincere che il nuovo materiale in inglese, trasmesso, contenga la stessa organizzazione, moduli, rappresentazione, etc.;
dispensa per discenti e test di verifica in lingua italiana per consentire analogo precedente confronto;
indicazione degli istruttori/docenti, gia' accreditati che avendo idonea conoscenza della lingua inglese, terranno il corso;
aggiornamento del manuale di qualita' inserendo apposita procedura che preveda l'erogazione dei corsi in lingua inglese.
2. Il positivo esito dell'istruttoria e' riportato in apposito «nulla osta» che costituisce annesso al decreto autorizzativo.
3. I centri di addestramento dovranno provvedere, inoltre, ad aggiornare il manuale di qualita' inserendo apposita procedura che preveda l'erogazione dei corsi in lingua inglese.
 
Art. 11

Variazione del decreto autorizzativo

1. I centri di addestramento possono richiedere una variazione del decreto autorizzativo al fine di aggiornare lo stesso in relazione a mutate esigenze e nel limite delle seguenti fattispecie:
a. variazione di un membro del corpo docenti/istruttori/direttore/vicedirettore,
b. variazione di aule/apparecchiature.
2. Le dotazioni in uso per lo svolgimento dei corsi e del relativo esame che sono di continuo utilizzo e sottoposte ad usura e necessita' di periodica sostituzione, ad esclusione delle dotazioni fisse la cui sostituzione o modifica andrebbe ad invalidare l'intera efficacia del decreto autorizzativo, non sono soggette ad autorizzazione preventiva al fine di una loro sostituzione.
3. Il riconoscimento di una ulteriore sede operativa in capo ad un centro gia' autorizzato ma situata in un comune sottoposto alla giurisdizione di una differente Capitaneria di porto, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni, soggiace alla medesima istruttoria prevista dall'art. 3 del d.d. n. 850/2024 del 18 giugno 2024 per il rilascio di una nuova autorizzazione (Allegato 10).
4. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione di un membro del corpo istruttori/docenti o del direttore o del vicedirettore e' descritta nel successivo art. 18.
5. L'istanza, in carta semplice, per la richiesta di variazione del decreto autorizzativo al fine del riconoscimento di aule o apparecchiature e' redatta secondo il modello di cui all'Allegato 11 al presente decreto.
6. L'istanza di cui al comma 5, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, e' inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - Reparto VI - Ufficio 4° - viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, mediante comunicazione alla casella di posta elettronica certificata cgcp@pec.mit.gov.it - ovvero anche a mezzo posta raccomandata a/r, corredata in tal caso anche della copia del documento di identita' della persona fisica firmataria e, in ogni caso, comprensiva di tutti gli allegati relativi alle aule o apparecchiature da autorizzare.
7. L'istruttoria, comprensiva del sopralluogo, segue la medesima procedura riportata nell'art. 3 del decreto direttoriale n. 850/2024 del 18 giugno 2024.
8. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dal personale del team ispettivo sono a carico del richiedente ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e secondo le tariffe di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni.
9. Il provvedimento conclusivo del procedimento e' adottato entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza di rilascio, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 72.
 
Art. 12

Registro unico dei corsi erogati

1. Presso ogni centro di addestramento e' istituito un «Registro unico dei corsi erogati».
2. Sul registro unico dei corsi erogati il legale rappresentante o il direttore del corso deve annotare in maniera consecutiva tutti i corsi svolti presso il predetto centro e rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto comprensivo dei refresh e dell'addestramento effettuato in favore di:
a. piloti dei porti;
b. personale speciale non inserito nel ruolo d'appello;
c. personale industriale.
3. L'identificativo del corso registrato e' pertanto composto da:
a. una prima parte contenente la numerazione progressiva, consecutiva ed annuale su formato a sei cifre,
b. una seconda parte contenete l'acronimo del corso riportati in Allegato 12,
c. una terza parte indicante l'anno di erogazione del corso,
d. una quarta parte contenete l'acronimo che identifica il tipo di discente riportato in Allegato 12,
e. una quinta parte eventualmente compilata per la rettifica di errori.
4. La numerazione e' indipendente dal tipo di corso erogato, che sia un corso di refresh o meno.
5. Tutte le parti sono intervallate da un simbolo di divisione.
 
Art. 13

Identificativo dei verbali rilasciati

1. L'identificativo del registro unico dei corsi erogati costituisce l'identificativo univoco dei verbali di frequenza o dei verbali di esame/refresh.
2. L'identificativo e' riportato nell'intestazione del verbale di frequenza o del verbale di esame/refresh registrato (Allegato 8) che e' inoltrato, in forma digitale, «PDF» via pec entro e non oltre tre giorni lavorativi alla Capitaneria di porto territorialmente competente secondo le previsioni del successivo art. 20.
3. Per i piloti dei porti il centro di addestramento provvede, con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre), all'invio dei verbali di frequenza alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (dg.tm@pec.mit.gov.it) ed al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto - Sicurezza della navigazione (cgcp@pec.mit.gov.it).
4. La rettifica di errori del verbale di frequenza o di esame precedentemente firmato deve essere operata dalla commissione che ha svolto l'esame o dalle figure previste che hanno originariamente firmato il verbale di frequenza e/o di esame/refresh. Della rettifica, oltre che nel registro unico dei corsi erogati, dovra' essere data evidenza attraverso inoltro al Comando generale, alla Capitaneria di porto competente per territorio, nonche', se previsto, alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
5. Ogni centro di addestramento, per i fini statistici, dovra' provvedere alla compilazione ed inoltro dell'apposito stampato predisposto dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto ai fini della rendicontazione delle informazioni relative ai corsi erogati ed esami sostenuti in forza dei decreti autorizzativi rilasciati dal Comando generale entro e non oltre il giorno 7 del mese successivo. I dati immessi nel foglio di calcolo devono essere validati dal direttore del corso o dal legale rappresentante con apposita dichiarazione nella lettera di trasmissione (Allegato 13) degli stessi.
 
Art. 14

Registrazione delle attestazioni

1. Presso ogni centro di addestramento e' istituito un registro unico degli attestati rilasciati comprendente ogni tipologia di corso di addestramento e formazione regolamentato a mente del presente decreto e comprensivo degli attestati di aggiornamento (refresh) laddove previsti.
2. Sul registro unico degli attestati rilasciati dal centro di addestramento il legale rappresentante o il direttore del corso deve annotare in maniera progressiva, cronologica ed annuale, tutti gli attestati rilasciati.
3. L'identificativo dell'attestato e' composto da:
a. una prima parte contenente la numerazione progressiva, consecutiva ed annuale su formato a sei cifre,
b. una seconda parte contenente l'identificativo individuato come dall'articolo precedente estratto dal verbale redatto ovvero dal registro unico dei corsi erogati.
4. Nel caso in cui gli attestati vengano stampati prima dell'esame ed il discente non superi l'esame stesso, l'attestato deve essere annullato e sul registro dovra' essere riportato «Annullato» ed il numero del relativo attestato non dovra' essere riutilizzato.
5. Ogni centro di addestramento dovra' provvedere alla compilazione ed inoltro dell'apposito stampato predisposto dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto, ai fini della rendicontazione delle informazioni relative agli attestati rilasciati, compresivi di quelli di refresh, entro e non oltre il giorno 7 del mese successivo. I dati immessi nel file in formato foglio di calcolo devono essere validati dal direttore del corso o dal legale rappresentante con apposita dichiarazione nella lettera di trasmissione (Allegato 14) degli stessi.
6. Sugli attestati d'esame non deve essere apposto alcun timbro della Capitaneria di porto.
 
Art. 15

Registro del Corso

1. Per ogni singolo corso da svolgere il Centro di addestramento istituisce il registro presenze dei discenti e degli istruttori, come definito dal d.d. 18 giugno 2024, da ora in poi chiamato registro del corso. Detto registro, conforme al modello in Allegato 15, rilegato e compilato giornalmente, deve contenere le presenze dei docente/istruttori e dei discenti attestando le competenze e conoscenze impartite ai medesimi per quanto attiene la parte teorica e pratica.
2. Gli istruttori che si alternano durante l'erogazione del programma devono, all'inizio e alla fine della propria parte di programma somministrata ai discenti, riportare la propria firma e gli argomenti trattati, come chiarito nella seconda pagina del registro del corso.
3. Gli orari e le firme devono essere apposti a mano. Le ulteriori informazioni, invece, possono essere prestampate. Nel caso di programmazione diversa da quanto prestampato, le varianti devono essere riportate nelle note del registro.
4. Al registro del corso sono allegate le schede personali (libretto personale) degli allievi/discenti di cui all'allegato 2 punto 1.7 del d.d. 18 giugno 2024 n. 850.
 
Art. 16

Attribuzioni e compiti del direttore del corso

1. Il direttore del corso deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualita' ovvero documento che descriva il sistema di gestione della qualita'.
2. Il direttore del corso deve aver frequentato il corso di formazione per formatore.
3. Il direttore del corso e' il solo responsabile del corso e di tutto il processo addestrativo/formativo. Spetta a lui applicare scrupolosamente gli ordinamenti esistenti per ogni singolo decreto istitutivo dei corsi, nonche', le altre norme che regolano tali attivita' ancorche' non di competenza del Comando generale. Il direttore del corso e', altresi', responsabile dell'addestramento per quanto attiene i corsi di refresh.
4. Il direttore del corso e' responsabile del conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto addestrativo/formativo in relazione alla tipologia di corso erogato nonche' della regolarita' e legittimita' degli atti amministrativi e professionali posti in essere nello svolgimento dell'intero corso di addestramento e formazione, ivi compresi tutti gli atti preparatori e vincolanti per l'ammissione al corso e di tutto il carteggio documentale al fine di permettere alla commissione di valutare se ogni discente possa essere ammesso alla sessione d'esame.
5. Il direttore del corso svolge, altresi', l'attivita' di coordinamento e valutazione degli istruttori/esperti autorizzati per i singoli corsi ed il monitoraggio, aggiornamento e la valutazione delle attivita' dell'apprendimento.
6. Qualora il direttore del corso sia accreditato anche come istruttore, lo stesso, durante l'erogazione del singolo corso, potra' svolgere solo una delle due funzioni (direttore o istruttore).
7. La nomina del direttore dovra' essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento.
8. Ai fini dell'organizzazione teorico-pratica del corso il direttore:
i. garantisce la coerenza del processo addestrativo/formativo e la sua aderenza al decreto istitutivo del corso ed al decreto autorizzativo per i singoli corsi;
ii. promuove la progettazione, il coordinamento e la valutazione delle attivita' addestrative/formative teoriche e pratiche in conformita' agli indirizzi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in collaborazione con gli istruttori/docenti nel rispetto della loro autonomia di insegnamento;
iii. affida l'insegnamento tecnico-pratico agli istruttori/docenti accreditati e ne coordina lo svolgimento;
iv. promuove e assicura processi di valutazione formativa e certificativa del discente;
v. vigila sull'applicazione delle disposizioni riguardanti sia la frequenza dei discenti sia le modalita' di svolgimento dell'attivita' teorico-pratica;
vi. coordina il collegio degli istruttori/docenti laddove istituito;
vii. garantisce il corretto funzionamento dell'attivita' di segreteria;
viii. cura l'organizzazione degli interventi formativi;
ix. verifica l'identita' dei discenti per l'ammissione ai singoli corsi di addestramento provvedendo alla compilazione del form di cui all'Allegato 1, con il quale da' atto di aver verificato tutti i requisiti di ammissione in base al decreto istitutivo del corso e del presente decreto. Compila, quindi, la scheda ed il carteggio necessario per ammettere il discente alla frequenza del corso e successivamente dell'esame;
x. verificare la corretta compilazione dei registri e dei verbali unitamente alla commissione;
xi. coordina e supervisiona gli aspetti organizzativo - logistici;
xii. e' presente durante lo svolgimento degli esami;
xiii. e' presente all'apertura ed alla chiusura della giornata di corso.
9. In seno alla commissione, il direttore del corso dovra' presenziare e vigilare, unitamente agli altri attori della commissione, su tutte le fasi d'esame (preparazione, svolgimento, valutazione e rilascio attestati).
10. All'atto dell'insediamento della commissione d'esame, il direttore del corso:
i. predispone e presenta il dossier del discente comprensivo di:
a. scheda di ammissione al corso - secondo il modello/form di cui all'Allegato 1- di ogni singolo discente, debitamente firmata dal direttore, che attesta l'ammissione al corso con l'evidenza documentale del possesso dei requisiti previsti in base ai decreti istitutivi dei corsi;
b. registro del corso;
c. eventuale lettera di licenza e/o idoneita' da rientro per malattia o infortunio;
d. laddove il discente stia sostenendo l'esame per la seconda o terza volta, come previsto dall'art. 9, dovra' integrare anche il dossier discente con il verbale dal quale e' risultato essere stato giudicato «non idoneo»;
ii. garantisce la presenza di personale istruttore competente nelle diverse aree e discipline d'esame, in qualita' di membro, come disciplinato dai singoli decreti istitutivi dei corsi;
iii. predispone il previsto verbale d'esame (per ogni corso) che sara' firmato in originale, in duplice copia, da tutti i componenti della commissione d'esame;
iv. predispone il previsto verbale di frequenza che sara' firmato in originale, in duplice copia, dal solo direttore del corso e dal membro/segretario;
v. presenta ove previsto i moduli riportanti il dettaglio delle valutazioni firmati in originale da tutti i componenti della commissione d'esame;
vi. predispone la stampa del test di esame, alla presenza del presidente di commissione, secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 5.
 
Art. 17

Vicedirettore del corso

1. Il vicedirettore sostituisce il direttore, in caso di sua assenza.
2. Il vicedirettore deve avere i medesimi requisiti previsti per il direttore di cui all'art. 16, comma 1.
3. Nel periodo di sostituzione, il vicedirettore, qualora accreditato anche come istruttore, non potra' svolgere tale ultima funzione.
4. Sussiste la possibilita' della nomina anche di piu' vicedirettori del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilita' o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti.
5. Il vicedirettore, laddove ricopra le funzioni di direttore per l'intera erogazione di un corso, sara' equiparato al direttore del corso in ogni attivita' e dovra' attenersi a tutte le disposizioni di cui all'art. 16.
6. La nomina del vicedirettore dovra' essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento.
 
Art. 18

Corpo istruttori

1. Il Corpo istruttori, originariamente autorizzato all'erogazione del corso e ricompreso nell'elenco riportato nel decreto autorizzativo, puo' essere oggetto di revisione.
2. Il legale rappresentante puo' richiedere, utilizzando il modello di comunicazione, riportato in allegato 16, l'accreditamento di un nuovo istruttore/docente allegando all'istanza la prevista documentazione richiesta dal decreto istitutivo del corso che puo' essere autocertificata secondo il modello in allegato 17 e la lettera di incarico come da Allegato 3 del decreto direttoriale n. 850/2024 richiamato in premessa.
3. Il Comando generale avvia un'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione di un decreto autorizzativo ed il provvedimento conclusivo del procedimento e' adottato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza ai sensi della legge n. 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo.
4. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dal personale dell'ufficio sono a carico del richiedente ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e secondo le tariffe di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni.
5. L'accreditamento cessa alla naturale scadenza del decreto autorizzativo al corso.
 
Art. 19
Rappresentante dell'Autorita' marittima componente della commissione
d'esame

1. Il rappresentante dell'Autorita' marittima, qualora nominato, in relazione alla tipologia di esame, svolge il ruolo di presidente della commissione di esame con funzioni di garante del regolare svolgimento della prova d'esame senza entrare nel merito della valutazione della stessa. E' designato con provvedimento del Capo del Compartimento marittimo o suo delegato.
2. Il Capo del Compartimento marittimo o suo delegato provvede a familiarizzare il personale militare individuato quale presidente di commissione dando evidenza documentale della familiarizzazione effettuata, nel caso in cui tale personale non sia mai stato incaricato di partecipare alla commissione in qualita' di presidente prima della pubblicazione del presente decreto.
3. Il giudizio di valutazione della prova pratica, ove prevista dal decreto istitutivo del corso, spetta ai membri di commissione «tecnici» del Centro di addestramento e formazione e il rappresentante del Corpo delle capitanerie di porto verifica la sola regolarita' dello svolgimento.
4. Al presidente di commissione, quale rappresentante dell'Autorita' marittima, spetta il compito di verificare il rispetto delle disposizioni che regolano l'erogazione dei corsi di addestramento da parte del centro di addestramento provvedendo, ove ne ricorrano i presupposti, a sanzionare le violazioni commesse secondo la normativa vigente.
5. Il presidente:
i. verifica la regolare compilazione del registro del corso e delle schede di ammissione;
ii. verifica che il numero di discenti non sia superiore al numero massimo di partecipanti ammessi per ciascun corso, come riportato nei decreti istitutivi dei corsi e nel decreto autorizzativo dal centro di addestramento;
iii. verifica i requisiti di ammissione agli esami dei discenti, ai sensi dell'art. 4, siano quelli previsti per lo specifico corso;
iv. accerta che i test per la prova scritta siano in linea con l'art. 9, comma 5;
v. e' presente, unitamente agli altri membri della commissione, durante la predisposizione degli elaborati e dei relativi correttori, verificando che sia apposto l'orario della stampa come da allegato 9;
vi. verifica l'identita' dei discenti ammessi agli esami attraverso il controllo dei sottoelencati documenti in originale:
a. il libretto di navigazione per gli iscritti nelle matricole della Gente di mare di 1 e 2 categoria e,
b. un documento di riconoscimento in corso di validita' e codice fiscale per i non iscritti;
vii. accerta che non siano impiegati dispositivi elettronici, telefonini e/o di fotoriproduzione;
viii. firma o sigla, unitamente ai membri della commissione, tutte le facciate dei fogli che compongono l'elaborato;
ix. procede unitamente agli altri membri della commissione, alla correzione degli elaborati dando evidenza delle risposte errate;
x. appone la propria firma unitamente a tutti i membri della commissione accanto al voto ed al giudizio di idoneita'/inidoneita' nella prima pagina dell'elaborato;
xi. comunica al discente l'esito della prova d'esame sostenuta;
xii. verifica l'annullamento di eventuali attestati di esame - predisposti prima dell'esame stesso - che non possono essere consegnati per assenza del discente ovvero per mancato superamento della prova;
xiii. accerta che le aule e le attrezzature utilizzate siano quelle autorizzate nel decreto autorizzativo del corso;
xiv. verifica ed accerta il carteggio relativo all'addestramento effettuato in precedenza nel caso si dovesse procedere all'ammissione agli esami di discenti che abbiano frequentato corsi precedenti (cosiddetti «recuperi»).
 
Art. 20

Verbale d'esame/frequenza/refresh

1. Il verbale d'esame/frequenza/refresh deve contenere le informazioni di cui all'Allegato 8.
2. Al termine dell'esame il verbale d'esame/frequenza/refresh deve essere stampato, in due originali, con pagine retro-bianche barrate aggiungendo la dicitura «PAGINA VUOTA». Il verbale puo' essere stampato anche fronteretro e nel caso di pagina vuota, dovra' essere riportata la dicitura sopra citata.
3. I due verbali di esame, con firme autografe in originale su ciascun foglio, devono essere conservati agli atti del centro di addestramento e della Sezione Gente di mare della Capitaneria di porto competente per territorio.
4. La compilazione del verbale d'esame deve essere realizzata mediante l'utilizzo di strumento informatico di supporto. Non sono ammesse modifiche a penna sul verbale e nel caso vengano rilevati errori/difformita' dopo la firma il verbale deve essere riprodotto, dopo la correzione, e trasmesso, nella sua versione corretta, dopo la nuova sottoscrizione da parte di tutti i membri della commissione. Nell'ultima pagina del verbale rettificato si apporra' la seguente dicitura: «N.B. Il presente verbale risulta rettificato, rispetto a quello inoltrato in data ..... con protocollo ....., per (spiegare sinteticamente le motivazioni): .....;
5. Copia del verbale d'esame/refresh, scannerizzata in formato pdf, deve essere inviata, via pec entro il terzo giorno lavorativo dalla conclusione dell'esame, alla Capitaneria di porto territorialmente competente ed al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto VI Reparto - Sicurezza della navigazione (cgcp@pec.mit.gov.it).
6. A ciascun discente risultato idoneo, la commissione rilascia due attestati di superamento del corso. Uno e' conservato dal discendete mentre l'altro con l'indicazione «SECONDA COPIA IN ORIGINALE PER CP» sara' consegnato, sempre a cura del discente, al Compartimento marittimo di iscrizione per la successiva trascrizione nei documenti matricolari. Per il lavoratore marittimo italiano non iscritto nelle matricole, la seconda copia in originale e' consegnata dal discente alla Capitaneria di porto dallo stesso scelta per la compilazione dell'Allegato II.
 
Art. 21

Rilascio Duplicati degli attestati dei corsi di addestramento STCW

1. Il discente puo' richiedere il rilascio di un duplicato di un attestato di addestramento in caso di smarrimento o furto, previa denuncia alle Autorita' di polizia. Il duplicato potra' essere richiesto, altresi', qualora l'attestato sia deteriorato.
2. I centri di addestramento possono procedere al rilascio di un «duplicato» dell'attestato del corso, previa verifica degli atti relativi a quella sessione d'esame. Il nuovo attestato dovra' riportare la dicitura «duplicato» ed essere sottoposto - a cura del centro di addestramento - al visto «per duplicato» dell'Autorita' marittima del luogo ove si e' svolto l'esame.
3. Sul duplicato non e' prevista la firma dei componenti la commissione esaminatrice ma deve contenere i loro nominativi con la dicitura «firmato» e le funzioni ricoperte al momento del rilascio dello stesso.
4. Qualora il centro di addestramento abbia cessato le attivita', il duplicato viene rilasciato dalla Capitaneria di porto che custodisce una copia originale dell'attestato nel fascicolo personale dell'interessato. La copia conforme dell'attestato deve contenere la dicitura riportata in Allegato 18.
 
Art. 22

Sistema di gestione della qualita'

1. Ogni centro di addestramento deve dotarsi di un Sistema di gestione per la qualita' (SGQ) certificato dell'addestramento fornito con la finalita' di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa internazionale contenuta nella Convenzione STCW 78 nella versione aggiornata, Regola I/8 e Sezioni A-I/8 e del relativo Codice e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001.
2. Il manuale, ove presente, deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nella norma UNI EN ISO 9001:2015 e mantenuto aggiornato; se il manuale non e' stato redatto deve comunque essere presente e disponibile un documento che descriva il sistema di gestione della qualita' nonche' il campo di applicazione dell'SGQ e le interazioni tra i vari processi.
 
Art. 23
Tempi di conservazione dei documenti riguardanti i corsi erogati dai
centri

1. La conservazione della documentazione e quindi la tracciabilita' del percorso amministrativo che ha portato alla conclusione del procedimento, deve essere di almeno cinque anni.
2. La conservazione degli attestati rilasciati ai discenti, i verbali di frequenza, i verbali d'esame/refresh, deve essere di almeno dieci anni.
3. Il registro unico dei verbali d'esame/frequenza/refresh e il registro unico degli attestati devono sempre essere conservati agli atti.
4. I documenti in formato digitale, atteso il significato pubblico degli stessi, devono anch'essi essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni, unitamente ai messaggi mail inviati tramite PEC - Posta elettronica certificata.
 
Art. 24

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' svolta dalle Capitanerie di porto competenti per territorio.
2. I centri di addestramento, al fine di consentire la prevista attivita' di controllo, invieranno, entro l'ora successiva all'inizio delle lezioni, esclusivamente via pec alla Capitaneria di porto competente per territorio, l'elenco definitivo dei nominativi dei discenti, degli istruttori/docenti e delle aule autorizzate in cui saranno svolte le lezioni.
3. L'invio dei dati sopra indicati deve avvenire utilizzando il prospetto in Allegato 19.
4. Tale programmazione deve essere presentata, separatamente, per ciascun corso di addestramento.
 
Art. 25

Entrata in vigore, modifiche ed abrogazioni

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Il presente decreto modifica le composizioni delle commissioni di esame di cui ai singoli decreti istitutivi dei corsi secondo le specifiche indicazioni descritte nell'Allegato 20.
3. L'allegato C, punto 5) del decreto direttoriale n. 760 del 4 giugno 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2024 e' sostituito con il seguente punto:
«5. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualita'/ovvero documento che descriva il sistema di gestione della qualita', e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore. Sussiste la possibilita' della nomina anche di piu' sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilita' o impedimento o alternanza (istruttore/direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti dovra' essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore e' accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso potra' svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.»
4. In allegato 21 sono elencate le violazioni del presente decreto considerate di grave entita', ai fini dell'applicazione dell'art. 7 del decreto direttoriale del 18 giugno 2024, n. 850.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le circolari, le lettere circolari e singole note di chiarimento indirizzate ai centri di addestramento, in contrasto con il presente decreto, sono abrogate.

Roma, 3 dicembre 2024

Il Comandante generale: Carlone