Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 18 ottobre 2024 |
Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini». (Decreto n. 1652). |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 destinato al funzionamento delle universita' e dei consorzi interuniversitari; Visti l'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022, relativo ai criteri per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' per l'anno 2022, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022, reg.ne n. 1968, l'art. 7 del decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023, relativo ai criteri per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' per l'anno 2023, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2023, reg.ne n. 2088 e l'art. 8 del decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024, relativo ai criteri per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' per l'anno 2024, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2024, reg.ne n. 2400, con i quali, per ciascun esercizio finanziario, vengono destinati euro 8.500.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non piu' di sei anni e impegnati stabilmente all'estero in attivita' di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso universita' italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dall'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare i commi seguenti dell'art. 24 - Ricercatori a tempo determinato: 3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non e' rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarita' di contratti di ricerca anche presso altre universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilita' internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternita', paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto. 4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e' pari a trecentocinquanta ore per il regime di tempo pieno e a duecento ore per il regime di tempo definito. 5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del contratto, l'universita' valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita' nel sito internet dell'Ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. 5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. Ritenuto che per i titolari dei contratti di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento; Ritenuto di aggiornare le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022 e all'art. 7 del decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 affinche' la durata dei programmi di ricerca realizzabili sia allineata alla durata dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010 come modificata dall'art. 14 del decreto-legge n. 36/2022; Visto l'art. 29, comma 7, della citata legge n. 240 del 2010, che, modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle universita'; Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 919 del 22 luglio 2022, recante «Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni», il quale prevede che i vincitori del «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"», ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualita' di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; Ritenuto di dettare disposizioni in merito alle modalita' di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte e alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022, dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 e dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024;
Decreta:
Art. 1
1. Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022, all'art. 7 del decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 e all'art. 8 del decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024 si rivolge a studiosi di ogni nazionalita' in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero da almeno un triennio, attivita' didattica o di ricerca post dottorale. 2. Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione: a) abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, successivamente al 31 ottobre 2016 ed entro il 31 ottobre 2021. La data di conseguimento del titolo di dottorato corrisponde con il giorno del superamento dell'esame finale come previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto 30 aprile 1999, n. 224, o con il giorno della discussione pubblica della tesi approvata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di cui al decreto 8 febbraio 2013, n. 45. Il limite temporale del 31 ottobre 2016 puo' essere anticipato di un periodo pari alla durata degli eventuali periodi di sospensione del corso di dottorato, disposti dall'amministrazione universitaria con provvedimento dell'Ateneo, per maternita' e paternita', per grave e documentata malattia e per servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto n. 224 del 1999 nonche' del regolamento interno di Ateneo dei dottorati di ricerca ex art. 5 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o equivalente non puo' essere anteriore al 30 aprile 2015; b) risultino, al momento di presentazione della domanda, stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attivita' didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. Con il termine «stabilmente» si fa riferimento a un impegno attivo e continuativo di almeno trenta mesi nell'arco del triennio. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio precedente alla presentazione della domanda, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano. |
| Art. 2
1. A valere sulle disponibilita' di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 e di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024, sono banditi cinquantaquattro posti da ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. |
| Art. 3
1. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica con riferimento alle universita' che hanno dichiarato la disponibilita' a partecipare al bando, utilizzando l'apposito sito web MUR-CINECA (https://bandomontalcini.mur.gov.it - login Giovani ricercatori), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La domanda deve contenere tassativamente: il curriculum vitae dell'interessato; l'elenco delle pubblicazioni scientifiche; una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio; l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di stabile permanenza all'estero, con impegno in attivita' didattiche o di ricerca da almeno un triennio al momento di presentazione della domanda e con interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi, unitamente alla dichiarazione di non aver ricoperto alcuna posizione presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano come previsto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto; il programma di ricerca, di durata massima sessennale, che deve specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi, i costi della ricerca che devono essere direttamente correlati all'attivita' dello studioso nella sede di svolgimento del contratto; il nominativo, l'istituzione di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica di due esperti stranieri o italiani in ruolo presso istituzioni estere, ai quali verranno richieste lettere di presentazione confidenziali; l'indicazione, in ordine di preferenza, di cinque universita' statali - con eccezione di quelle che hanno dichiarato la propria indisponibilita' ad accogliere ricercatori del presente bando - ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l'attivita' di ricerca. L'elenco delle sedi e' portato a conoscenza del comitato di cui all'art. 4 una volta completata la graduatoria finale di merito; l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, degli eventuali periodi di sospensione del dottorato di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto; la copia del titolo di dottore di ricerca in caso di dottorato conseguito all'estero, corredata dalla documentazione attestante l'equipollenza o l'equivalenza con il predetto titolo ai sensi della normativa vigente. Nel caso di non disponibilita' al momento della presentazione della domanda, tale documentazione dovra' essere prodotta al momento dell'accettazione da parte del candidato vincitore ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. |
| Art. 4
1. La selezione delle proposte e' affidata a un comitato composto dal Presidente della Conferenza dei rettori delle universita' italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il comitato valuta le domande, avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia. La ripartizione per macroarea dei posti disponibili e' effettuata in base alla numerosita' delle domande, alla qualita' dei candidati e alla significativita' dei progetti. 2. Al termine della fase di valutazione il comitato ordina, secondo liste di priorita', una per macroarea, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile. 3. Le liste di priorita' e il risultante elenco dei cinquantaquattro vincitori sono approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero. Dalla data di pubblicazione, il Ministero prende contatto con i vincitori per l'accettazione, che deve avvenire entro trenta giorni. E' possibile, in casi eccezionali e a seguito di apposita richiesta con specifica motivazione, entro il predetto termine di trenta giorni, indicare, come prima scelta, una sede universitaria diversa dalle cinque precedentemente individuate, nonche' modificare l'ordine di preferenza delle istituzioni universitarie indicate in sede di domanda. 4. Successivamente il Ministero prende contatto con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati. 5. Queste ultime, entro quarantacinque giorni, devono inviare al Ministero la delibera del consiglio di amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la richiesta. 6. I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso l'Ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione. 7. In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonche' in caso di non accettazione da parte di tutte le cinque universita' statali indicate dal vincitore, in ordine di preferenza, lo stesso e' dichiarato decaduto. In tal caso la graduatoria puo' essere utilizzata a scorrimento entro i dodici mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero. 8. Il Ministero provvede altresi' al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potra' comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno. 9. Il contratto stipulato con l'Ateneo disciplina l'impegno esclusivo e a tempo pieno del ricercatore presso l'universita' ai sensi della legge n. 240 del 2010. Qualora, nel corso del contratto, il ricercatore risulti vincitore di altri programmi di ricerca, e' necessario un addendum al contratto che, in ogni caso, non potra' comportare un incremento della retribuzione, ma solo una rimodulazione dell'impegno sul progetto, il quale comunque deve essere almeno pari al 70 per cento dell'impegno complessivo. Tale rimodulazione deve essere comunicata al Ministero che, al termine del contratto, procedera' al recupero delle eventuali somme (quota parte del costo del contratto) rendicontate in altri progetti di ricerca. |
| Art. 5
1. Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'universita' dell'intero ammontare dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attivita' di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo, determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvedera' al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell'universita'. |
| Art. 6
1. Entro i novanta giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento dell'universita' presso cui svolge la propria attivita' una dettagliata relazione sull'attivita' di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal Dipartimento, e' trasmessa al Ministero entro trenta giorni. Al termine del contratto il Dipartimento e' inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto. 2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno del contratto l'universita' valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della citata legge n. 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344. In tal caso il Ministero provvedera' al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell'universita'. 3. Il Ministero, tenendo conto dei risultati relativi ai precedenti bandi del programma «Rita Levi Montalcini», svolge un'attivita' di monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi del presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei relativi contratti, anche al fine di verificare l'idoneita' dello strumento a perseguire obiettivi di qualita' e attrattivita' del sistema universitario e in previsione dell'adozione dei successivi bandi. |
| Art. 7
1. Per il funzionamento del comitato di cui all'art. 4 del presente decreto non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca. |
| Art. 8
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE n. 679/2016, e' titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati al «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» il Ministero dell'universita' e della ricerca - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, largo Antonio Ruberti n. 1 - 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per le finalita' di gestione delle proposte presentate dagli studiosi, dai titolari del trattamento, secondo le modalita' previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno, Bologna. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' individuato nel direttore del CINECA. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini dell'individuazione dei cinquantaquattro soggetti vincitori di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto e per la gestione delle relative procedure. 3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalita' previste dal presente decreto. 4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE n. 679/2016, nei confronti dei soggetti di cui sopra. |
| Art. 9
1. Il Ministero si riserva di chiedere informazioni aggiuntive ai ricercatori assunti nell'ambito del presente dispositivo, qualora gli stessi dovessero in qualche misura contribuire, secondo il principio di addizionalita', al raggiungimento dei target connessi al PNRR. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero.
Roma, 18 ottobre 2024
Il Ministro: Bernini |
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