Gazzetta n. 291 del 12 dicembre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190
Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d);
Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
Vista la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Ritenuta la necessita' di adottare ulteriori misure di semplificazione in materia di accesso alle fonti rinnovabili e di loro utilizzo, anche in considerazione degli obiettivi della Milestone M1C1-60 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 14 novembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2024;
Acquisiti i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per la semplificazione e dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della cultura;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonche' per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti. Per gli interventi di cui al primo periodo resta altresi' fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversita' e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.
3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art.76. della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, S.O. n. 86:
«Art. 14(Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta l'articolo 26, commi 4 e 5, della legge 5
agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato
e la concorrenza 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 188 del 12 agosto 2022
«Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei
procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla
concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti
energetiche rinnovabili). - Omissis
4. Il Governo e' delegato, altresi', ad adottare,
entro ((ventiquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in
materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini
dell'adeguamento della normativa vigente al diritto
dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino
e della semplificazione della medesima normativa, della
riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e
delle imprese e della crescita di competitivita' del Paese.
5. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione e riordino della normativa vigente
in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di
conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari e di
assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di
semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli
aspetti peculiari della materia;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e
sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in
materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di
attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando
le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la
coerenza della normativa medesima sotto il profilo
giuridico, logico e sistematico;
d) semplificazione dei procedimenti amministrativi
nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche
mediante la soppressione dei regimi autorizzatori,
razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e
previsione di termini certi per la conclusione dei
procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare,
l'avvio dell'attivita' economica nonche' l'installazione e
il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la
piu' estesa e ottimale utilizzazione della
digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari
dell'azione amministrativa;
f) adeguamento dei livelli di regolazione ai
livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione
europea.
Omissis.».
- Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che
modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE,
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE)
2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.
- La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) e'
pubblicata nella G.U.U.E 21 dicembre 2018, n. L 328.
- Il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il
regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento
di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la
ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE)
n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la
direttiva 2003/87/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 28
febbraio 2023, n. L 63.
- La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la
direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e
la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione
dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
(UE) 2015/652 del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
ottobre 2023 serie L.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge
quadro sulle aree protette» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1991, S.O. n. 83.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante:
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre
2001, S.O. 239.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
recante: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 25 del 31 gennaio 2004, S.O. n. 17.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004, S.O. n. 28.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante: «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
recante: «Riassetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche, a norma
dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.
99» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2010.
- Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante:
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011, S.O. n. 81.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285
del 30 novembre 2021 S.O. n. 42.
- Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante:
«Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 17 maggio 2022, e' convertito con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022.
- Il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 recante:
«Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del
Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di
energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di
energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
87 del 9 dicembre 2023 n. 287, e' convertito con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
2024.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 26, commi 4 e 5, della
legge 5 agosto 2022, n. 118 si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 si veda nelle note alle
premesse.
 

(Articolo 7)

Allegato A
Interventi in attivita' libera
Sezione I - Interventi di nuova realizzazione
1. Sono soggetti al regime di attivita' libera gli interventi relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui e' realizzato;
b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:
1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilita' di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuita' dell'attivita' agricola e pastorale;
f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;
i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
m) impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purche' al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
o) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;
p) unita' di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW;
r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q), per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, ne' comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento del numero delle unita' immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondita' non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
u) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
v) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di attivita' libera gli interventi consistenti in:
a) modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che:
1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante;
2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale;
3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica;
b) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento;
c) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori;
d) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera:
1) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
2) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione e' definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati piu' esterni;
3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);
4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
5.1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati;
5.2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati;
5.3) d2: diametro nuovi rotori;
5.4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore gia' esistente o autorizzato;
e) modifiche su impianti idroelettrici esistenti, abilitati o autorizzati senza incremento della portata derivata e senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento;
f) sostituzione di impianti solari termici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purche' al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
g) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
h) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino a 2 MW;
i) sostituzione di unita' di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007;
l) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW;
m) sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
n) modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all'interno dell'area gia' occupata dall'impianto che non comportino aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 10 per cento, ne' incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento;
o) modifiche su elettrolizzatori esistenti, abilitati o autorizzati, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW, purche' non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento dell'altezza dei manufatti superiore al 10 per cento ne' un incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento;
p) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o gia' abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non puo' superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.
 

(Articolo 8)

Allegato B
Interventi in regime di PAS
Sezione I - Interventi di nuova costruzione
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalita' su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);»;
f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della sezione I dell'allegato A nonche' da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;
g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
i) impianti idroelettrici con capacita' di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;
m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacita' di generazione:
1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 100 kW, con profondita' non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;
o) impianti solari termici, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
p) impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
r) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;
t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;
u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
z) impianti a biometano di capacita' produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;
aa) impianti di accumulo elettrochimico ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non piu' operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, ne' richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;
bb) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorche' non piu' operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, ne' aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati;
cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:
a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento;
b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;
g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10 MW;
h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacita' non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell'area gia' oggetto di abilitazione o autorizzazione ne' modifiche alle matrici gia' oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:
1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacita' produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilita' del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;
n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o gia' abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non puo' superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.
 

(Articolo 9)

Allegato C
Interventi in regime di autorizzazione unica
Sezione I - Interventi di competenza regionale
1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attivita' libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:
a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
b) impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;
c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonche' quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW;
e) impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
f) impianti a biometano di capacita' produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;
g) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
h) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacita' di generazione:
1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa;
2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
i) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;
l) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
m) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
n) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
o) impianti solari termici, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW fino a 300 MW;
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
r) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
s) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;
t) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
u) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW
v) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
aa) impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Sezione II - Interventi di competenza statale
1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a 300 MW;
c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in assetto cogenerativo;
d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
e) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW
f) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW
g) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
h) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
i) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
l) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
m) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
n) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 300 MW;
o) impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010;
p) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;
q) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
r) impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro;
s) elettrolizzatori stand alone, compresi compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie di cui agli allegati A e B, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;
t) impianti off-shore a mare;
u) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
z) impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
 

(Articolo 15)

Allegato D
Elenco delle disposizioni abrogate

a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) articoli 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;
d) articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e la relativa tabella A;
e) articolo 2, commi 158 e 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
f) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
g) articolo 1-octies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
h) articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
i) articolo 65, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
l) articolo 31 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
m) articolo 30, commi 01, 1, 2 e 2-octies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
n) articolo 56, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
o) articoli 30, 31, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 7, 7-bis, 31-bis, comma 2, 31-quater, comma 1, lettera b), e 32 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' la tabella di cui all'allegato II al medesimo decreto;
p) articoli 18, commi 1 e 2, 22-bis, 23, comma 1, 24, comma 1, 25, commi 1, 2, 6 e 6-ter, e 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e il relativo allegato II;
q) articoli 9, commi 01, 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-sexies, 9-ter, 10, 13, comma 1, 15, comma 1, e 36, comma 1-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
r) articoli 7, commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
s) articoli 7-bis e 7-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
t) articolo 23, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
u) articoli 47, commi 1, lettera b), 3, 3-bis, 3-ter, 6, 11-bis e 11-ter, 49, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
v) articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68;
z) articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 96;
aa) articolo 12-ter, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
bb) articolo 9, commi 9-sexies, 9-septies, 9-octies e 9-decies, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
 
Art. 2

Principi generali

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, e' soggetta ai regimi amministrativi previsti dal presente decreto, in conformita' ai principi di sussidiarieta', ragionevolezza e proporzionalita'.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8, della legge 5 marzo 2001, n. 57, nonche' all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto si informano ai principi di celerita', omogeneita' della disciplina procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonche' ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell'equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio. I medesimi regimi garantiscono la pubblicita', la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonche' la concorrenza fra gli operatori.
4. Al fine di assicurare l'effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni gia' in possesso dei medesimi soggetti.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a
quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del
comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.
1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici
con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole
dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente
nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli
interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione degli impianti gia' installati, a
condizione che non comportino incremento dell'area
occupata, c), incluse le cave gia' oggetto di ripristino
ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato
ancora non ripristinate, nonche' le discariche o i lotti di
discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1), e
c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo.
Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che
prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a
terra finalizzati alla costituzione di una comunita'
energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del
presente decreto nonche' in caso di progetti attuativi
delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
(PNC) di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il
conseguimento degli obiettivi del PNRR.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal
PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi'
la ripartizione della potenza installata fra Regioni e
Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui
all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento
statistico non puo' pregiudicare il conseguimento
dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
effettua il trasferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione
della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui
al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree a destinazione industriale, artigianale, per
servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non
utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse
rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
il potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni
individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso
anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo
periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi,
ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo
programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
5. In sede di individuazione delle superfici e delle
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni
dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di
pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel
novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento
o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi
di accumulo, che non comportino una variazione dell'area
occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale
di cui al primo periodo non si applica per gli impianti
fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area
occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter),
numero 1);
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore
sfruttamento.
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali.
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei
sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme
restando le necessarie verifiche tecniche da parte
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
c-ter) esclusivamente per gli impianti
fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti
di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e
agli stabilimenti, questi ultimi come definiti
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 300 metri.
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo
142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di
cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta
ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del
Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli
progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo
quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere
realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del
traffico limitando le possibili interferenze, le societa'
concessionarie autostradali affidano la concessione delle
aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa
determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure
ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo
condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi
definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato
rispetto all'oggetto della concessione e non
discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e
i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata
massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se
si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma
2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le societa' concessionarie possono
affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis),
mediante subconcessione, a societa' controllate o collegate
in modo da assicurare il necessario coordinamento dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle
interferenze. Le societa' controllate o collegate sono
tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla
base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita',
garantendo condizioni di concorrenza effettiva.
8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di
cui al comma 8-bis e' determinata in funzione della vita
utile degli impianti e degli investimenti necessari per la
realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere
superiore alla durata della concessione autostradale, salva
la possibilita' per il concessionario che subentra nella
gestione di risolvere il contratto di subconcessione
riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti
realizzati non integralmente ammortizzati.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge
5 marzo 2001, n. 57, recante: «Disposizioni in materia di
apertura e regolazione dei mercati», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001:
«Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma
1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio
dei ministri e dopo aver acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica affinche' sia espresso, entro quaranta giorni,
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche
in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere
parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la
scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad
esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione
europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e
delle risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche
generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo
occupazionale nei settori agricolo, della pesca,
dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione
dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa.».
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il
Governo si atterra' ai principi e criteri contenuti nel
capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte dall'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui
agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale
strumento di pubblicita' legale dei soggetti e delle
attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonche'
degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e
delle societa' semplici esercenti attivita' agricola
iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture
produttive efficienti, favorendo la conservazione
dell'unita' aziendale e della destinazione agricola dei
terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le
condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento
del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del
benessere degli animali, del processo di riconversione
delle produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive
attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei
prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti
agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo
agli organismi interprofessionali, per assicurare il
migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la trasparenza
del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi,
di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a
tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto
del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto
di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche
generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori dell'agricoltura, della pesca,
dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione
dell'economia irregolare e sommersa nonche' la
valorizzazione della qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed
il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui
all'articolo 7 ed emersione dell'economia irregolare e
sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'articolo 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da
ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui
all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura
finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato,
evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui
bilanci delle regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui
all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono
prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I testi unici di cui al
presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno
2001, S.O. n. 149:
«Art. 14 (Contratti di collaborazione con le
pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche
amministrazioni possono concludere contratti di
collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli
imprenditori agricoli anche su richiesta delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, per la promozione
delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle
produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari
locali.
2. I contratti di collaborazione sono destinati ad
assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria
agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle
peculiarita' dei prodotti tipici, biologici e di qualita',
anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e
ittici.
3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai
consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza
della materia prima e della peculiarita' delle produzioni
di cui ai commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel
rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti
di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di
promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino
nell'esercizio dell'attivita' di impresa ad assicurare la
tutela delle risorse naturali, della biodiversita', del
patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.».
 
Art. 3

Interesse pubblico prevalente

1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilita' ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversita', sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, tenuto conto delle priorita' stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
3. E' fatta salva l'individuazione delle aree ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'articolo 20 del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si veda nelle note
all'articolo 2.
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8. (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) n. 2018/1999
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «realizzazione degli interventi»: attivita' di cui all'articolo 1, comma 1;
b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attivita' in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi;
c) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi;
d) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9;
e) «piattaforma SUER»: la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
f) «impianto ibrido»: impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Piattaforma unica digitale per impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' istituita una
piattaforma unica digitale per la presentazione delle
istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzata e gestita dal
GSE. In sede di prima applicazione, la piattaforma e'
funzionale alla presentazione delle istanze per
l'autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. La piattaforma di cui al comma 1, fornisce guida e
assistenza lungo tutte le fasi della procedura
amministrativa e garantisce l'interoperabilita' con gli
strumenti informatici per la presentazione delle istanze
gia' operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale
o comunale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato il modello per il procedimento di
autorizzazione unica.».
 
Art. 5

Digitalizzazione delle procedure
amministrative e modelli unici

1. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, in modalita' telematica, entro cinque giorni dalla presentazione dei medesimi modelli da parte del soggetto proponente.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 4, e 9, comma 2, nelle more dell'operativita' della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalita' digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.
 
Art. 6

Regimi amministrativi

1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi:
a) attivita' libera;
b) procedura abilitativa semplificata;
c) autorizzazione unica.
2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attivita' libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.
3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l'eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi.
 
Art. 7

Attivita' libera

1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non e' subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non e' tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, e ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo, nonche' la presentazione del modello unico di cui al comma 10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi di cui all'allegato A sono realizzati nel rispetto del presente articolo, delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli interventi di cui all'allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilita', gia' acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi.
2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all'articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonche' sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata. Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessita' di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformita' alla legislazione vigente.
3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonche' della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di piu' impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime di cui all'articolo 8. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento, ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 3.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice medesimo, fermo restando quanto previsto all'articolo 157 dello stesso codice, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4 e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dei beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta giorni cui al primo periodo puo' essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorita' preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine di trenta giorni di cui al primo periodo riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4. Qualora l'autorita' non si esprima entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al primo periodo, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo e' inefficace.
6. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 5, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
7. Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente e' tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 4, qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, si realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico si applica l'articolo 8. La disposizione di cui al presente comma si applica, altresi', agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.
9. Non e' in ogni caso subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 5 ne' ad alcun altro atto di assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l).
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' esteso agli interventi di cui al presente articolo.

Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,
recante: «Nuovo codice della strada» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. n. 74.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992 n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, S.O.
n. 134.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio
2004 n. 42 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 6 dicembre 1991, n. 394
si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e'
pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 1992, n. L 206.
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 4, della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,
senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la
medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel
termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento
della domanda del privato.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati. 2-bis. Nei casi in cui il silenzio
dell'amministrazione equivale a provvedimento di
accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli
effetti comunque intervenuti del silenzio assenso,
l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a
rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il
decorso dei termini del procedimento e pertanto
dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del
presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, l'attestazione e' sostituita da una
dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis.».
- Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.199, si veda nelle note
all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 136, 138, 139,
140, 141, 146, 157, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42:
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.».
«Art. 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico). - 1. Le commissioni di cui
all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte
ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri
enti pubblici territoriali interessati, acquisite le
necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i
competenti uffici regionali e provinciali e consultati i
comuni interessati nonche', ove opportuno, esperti della
materia, valutano la sussistenza del notevole interesse
pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e
delle aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e
propongono alla regione l'adozione della relativa
dichiarazione. La proposta e' formulata con riferimento ai
valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici
espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili
o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria
in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene
proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la
conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito
all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente
il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il
componente della commissione o l'ente pubblico territoriale
che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la proposta di
dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su
proposta motivata del soprintendente, previo parere della
regione interessata che deve essere motivatamente espresso
entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di
dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e
delle aree di cui all'articolo 136.».
«Art. 139 (Procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico). - 1. La proposta di dichiarazione di
notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138,
corredata di planimetria redatta in scala idonea alla
puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne
costituiscono oggetto, e' pubblicata per novanta giorni
all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta e'
altresi' comunicata alla citta' metropolitana e alla
provincia interessate.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e'
data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi
nella regione interessata, nonche' su un quotidiano a
diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e
degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito
ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di
cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicita' e' sottoposta la determinazione negativa della
commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 136, viene altresi' data
comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione
al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli
elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e
la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di
ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di
cui all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di
pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le citta'
metropolitane, le province, le associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale, e gli altri soggetti interessati possono
presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha
altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica. I
proprietari, possessori o detentori del bene possono
presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni
successivi alla comunicazione individuale di cui al comma
3.».
«Art. 140 (Dichiarazione di notevole interesse
pubblico e relative misure di conoscenza). - 1. La regione,
sulla base della proposta della commissione, esaminati le
osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni
dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139,
comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione
di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree
indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico
detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la
conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri
peculiari del territorio considerato. Essa costituisce
parte integrante del piano paesaggistico e non e'
suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del
procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico,
quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a)
e b) dell'articolo 136, comma 1, e' notificata al
proprietario, possessore o detentore, depositata presso
ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione,
nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole
interesse pubblico e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della
regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per
novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni
interessati. Copia della dichiarazione e delle relative
planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati.
5.».
«Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano
anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In
tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli
adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli
adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo
articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni
presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e
sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta
la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini
dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della
dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati
e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi
dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della
Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure
la trasmissione delle relative planimetrie, e' fatta dal
Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La
soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni
comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140,
comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione
non e' adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma
1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli
immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano
gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.».
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano,
l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia
corredata della documentazione di cui al comma 3,
provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune
integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro
quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza,
l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la
conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni
contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse
pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al
soprintendente la documentazione presentata
dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica
illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e
da' comunicazione all'interessato dell'inizio del
procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al
soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma
5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che
questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato
all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione
si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere
l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi
provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa
stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via
sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,
senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere
nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,
con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un
elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno
ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per
via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
«Art. 157 (Notifiche eseguite, elenchi compilati,
provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa
previgente). - 1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le dichiarazioni di importante interesse
pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate
in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497;
c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di
interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di
interesse archeologico emessi ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano
anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla
data di entrata in vigore del presente codice, sia stata
formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai
fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o
del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 25(Semplificazioni per l'installazione di
impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici). - 1.
Al fine di promuovere l'installazione di impianti per la
produzione di energia rinnovabile per il riscaldamento e il
raffrescamento negli edifici, favorendo la semplificazione
e l'armonizzazione delle procedure autorizzative, si
applicano le disposizioni di cui all'Allegato II del
presente decreto.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al presente articolo sono
disciplinati dalla previgente disciplina, ferma restando
per il proponente la possibilita' di optare per la
procedura semplificata di cui all'Allegato II del presente
decreto.
3. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) con il modello unico semplificato di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio
2015, recante "Approvazione del modello unico per la
realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli
impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio
2015, e' possibile richiedere anche il ritiro dell'energia
elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato
di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
4. Con il modello unico semplificato di cui al comma
3, lettera a), e' possibile richiedere al GSE l'accesso ai
meccanismi di cui all'articolo 8 e all'articolo 7, comma 1,
lettera a), decorsi sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore dei rispettivi decreti attuativi.
5. Le istanze presentate mediante il modello unico
semplificato di cui al comma 3, lettera a), sono trasferite
dai gestori di rete alla piattaforma digitale di cui
all'articolo 19, ovvero alle piattaforme di cui
all'articolo 19, comma 2, con modalita' esclusivamente
informatizzate.
6.
6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro della transizione ecologica sono stabilite le
prescrizioni per la posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al
riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla
produzione di energia elettrica.
6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis
sono inoltre individuati i casi in cui si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonche' i casi
in cui l'installazione puo' essere considerata attivita'
edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una
potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica
con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola
in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il
terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi
nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici
limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione
delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della
falda superficiale.
6-quater. Sono fatte salve le modalita' operative
individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato
l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o
immissione di fluidi nel sottosuolo.».
 
Art. 8

Procedura abilitativa semplificata

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B si applica esclusivamente la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo.
2. Il ricorso alla PAS e' precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilita' delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilita' degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonche' in caso di contrarieta' agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente puo' attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonche' della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di piu' impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 9. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 3.
4. Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredato:
a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni stato, qualita' personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;
b) della dichiarazione di legittima disponibilita', a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'impianto e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonche' della correlata documentazione;
c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilita' degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarieta' agli strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete;
e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;
f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto;
g) di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento;
h) di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica;
i) dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente e' tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti;
l) dell'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto medesimo;
m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW:
1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti;
2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi.
5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano piu' comuni, il comune procedente e' quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio e' interessato dagli interventi medesimi.
6. Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessita' di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
7. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o piu' atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessita' di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni puo' essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quarto periodo del comma 6.
8. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o piu' atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:
a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata puo', entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS e' sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;
b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso e' espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile;
c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.
9. Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, e' opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.
10. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), il comune e' legittimato all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da esercitare nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento dell'abilitazione ai sensi del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo.
11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente e' comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso.
13. Nel caso degli interventi di cui all'allegato B, sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), i termini di cui ai commi 6, primo periodo, 7, primo periodo, e 8, lettere b) e c), sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.

Note all'art. 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'. (Testo A)» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001 n. 189, S.O.
n. 211.
- Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si veda nelle note
all'articolo 2.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note
all'articolo 3.
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Per i riferimenti all'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'articolo 7.
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 21-nonies
della legge 7 agosto 1990, n. 24 della citata legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre
indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento e' subordinata
all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia
subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti, di
competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'.
Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.».
«Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a
dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti
sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorieta' false o mendaci per effetto di condotte
costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione
anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al
comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
recante: «Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del
23 ottobre 1997, S.O. n. 219:
«Art. 5 (Valutazione di incidenza). - 1. Nella
pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere
conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti
siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza
comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e
di settore, ivi compresi i piani agricoli e
faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono,
secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per
individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere
sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da
sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati,
nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di
piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e
comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente
connessi e necessari al mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat
presenti nel sito, ma che possono avere incidenze
significative sul sito stesso, singolarmente o
congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini
della valutazione di incidenza, uno studio volto ad
individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi
nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi
possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria,
sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di
conservazione, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di
valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e
successive modificazioni ed integrazioni, che interessano
proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti
dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e'
ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal
caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei
progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti
siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio
di impatto ambientale predisposto dal proponente deve
contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del
progetto con le finalita' conservative previste dal
presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di
cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e
degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le
province autonome, per quanto di propria competenza,
definiscono le modalita' di presentazione dei relativi
studi, individuano le autorita' competenti alla verifica
degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui
all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima
verifica, nonche' le modalita' di partecipazione alle
procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per
l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le
autorita' di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica
stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio
di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta
integrazioni dello stesso ovvero possono indicare
prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel
caso in cui le predette autorita' chiedano integrazioni
dello studio, il termine per la valutazione di incidenza
decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni
pervengono alle autorita' medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di
interventi che interessano proposti siti di importanza
comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali
di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in
un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente
di gestione dell'area stessa.
8. L'autorita' competente al rilascio
dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento
acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza,
eventualmente individuando modalita' di consultazione del
pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della
valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di
soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento
debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed
economica, le amministrazioni competenti adottano ogni
misura compensativa necessaria per garantire la coerenza
globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per le finalita' di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat
naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di
cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di
importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con
riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e
alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria
importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della
Commissione europea, per altri motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico.».
 
Art. 9

Autorizzazione unica

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facolta', per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis non puo' superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista.
2. Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto:
a) alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione I;
b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II.
3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonche' l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresi' ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Inoltre, allega la documentazione da cui risulti la disponibilita' dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, ivi comprese le aree demaniali, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalita' telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessita' dell'intervento, l'amministrazione procedente, puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilita' dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.
6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l'autorita' competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato puo' presentare osservazioni all'autorita' competente per le valutazioni ambientali.
7. Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorita' competente per le valutazioni ambientali ne da' tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facolta' di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalita' telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
8. Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 7, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.
9. Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica e' di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.
10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:
a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA, ove occorrente;
b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1;
c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del comune e' rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso al comune e' data la possibilita' di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonche' le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento
11. Il provvedimento autorizzatorio unico e' immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a quattro anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10.
12. Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facolta' di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di cui al primo periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e' rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti legati all'attivita' di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere d) e z), o sezione II, lettere a) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.
14. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facolta' di richiedere all'autorita' competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente articolo.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 27-bis
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del
procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il
proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico:
a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito
pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25
del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica
semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
g-ter).
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
alla presente parte e per i progetti riguardanti le
centrali termiche e altri impianti di combustione con
potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del
medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla
documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto
sanitario predisposta in conformita' alle linee guida
adottate con decreto del Ministro della salute, che si
avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione
dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione, con riferimento a quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale
ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma
1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai
sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente
la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a trenta
giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente
non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora
all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni,
la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita'
competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui
al presente comma sono perentori.
4. La documentazione di cui al comma 1 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale, nel sito web dell'autorita' competente
all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita'
competente comunica contestualmente per via telematica al
proponente nonche' a tutte le Amministrazioni e a tutti gli
enti territoriali potenzialmente interessati e comunque
competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto,
l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito web. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, contestualmente alla pubblicazione della
documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attivita'
istruttoria. La medesima comunicazione e' effettuata in
sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32,
comma 1.».
«Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione
dei pareri e consultazioni transfrontaliere). - 1. Della
presentazione dell'istanza, della pubblicazione della
documentazione, nonche' delle comunicazioni di cui
all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico
avviso al pubblico sul sito web dell'autorita' competente.
Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni
di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito
web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la
consultazione, la valutazione e l'adozione del
provvedimento di VIA.
2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente,
e' pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e
per gli effetti di cui al comma 1, e ne e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.
L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e
la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini
della realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del
progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la
consultazione della documentazione e degli atti predisposti
dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la
partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di
incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.»
3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta
giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma
2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito
web, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni all'autorita'
competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono
acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni
e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione
di cui all'articolo 23, comma 4.
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del
termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha
facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie
controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della
presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente
si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli
elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, entro i
venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni
successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis puo', per una sola volta, stabilire un termine non
superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,
in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della
documentazione modificati o integrati. Su richiesta
motivata del proponente la Commissione di cui all'articolo
8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8,
comma 2-bis, puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di
integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su
motivata richiesta del proponente in ragione della
particolare complessita' tecnica del progetto o delle
indagini richieste. Trascorsi sette giorni dalla richiesta
di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo
8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende
accolta per il termine proposto. Nel caso in cui il
proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine
perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e'
fatto obbligo alla Commissione di cui all'articolo 8, comma
1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis, di procedere all'archiviazione.
4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della
consultazione ovvero dalla presentazione delle
controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma
3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della
relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25,
comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il
Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facolta'
di assegnare al soggetto proponente un termine, non
superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato
elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta
del proponente, motivata in ragione della particolare
complessita' del progetto, il Ministero della cultura puo'
prorogare, per una sola volta e per un periodo non
superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato
per le integrazioni.
Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero
della cultura la trasmette tempestivamente all'autorita'
competente. Qualora, entro il termine assegnato, il
proponente non presenti la documentazione integrativa
ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da
parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici
giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si
intende respinta e il Ministero della cultura ne da'
comunicazione al proponente e all'autorita' competente, cui
e' fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi
di nuova incompletezza della documentazione, la
comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni
per le quali la documentazione medesima non consente la
valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25,
comma 2-quinquies.
5. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione
integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito
web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova
consultazione del pubblico. In relazione alle sole
modifiche o integrazioni apportate agli elaborati
progettuali e alla documentazione si applica il termine di
trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle
osservazioni e la trasmissione dei pareri delle
Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la
comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i
dieci giorni successivi il proponente ha facolta' di
presentare all'autorita' competente le proprie
controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina
di cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e
l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo
decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di
interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli
Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal
medesimo articolo 32.
7. Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonche' i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi
informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque
espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32,
sono tempestivamente resi disponibili al pubblico
interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale.».
«Art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico
regionale). - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di
competenza regionale il proponente presenta all'autorita'
competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1,
allegando la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al
rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio
del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito
elenco predisposto dal proponente stesso.
L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2,
reca altresi' specifica indicazione di ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso
richiesti.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione
dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto
pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33,
nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui
all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a
tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente
interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla
realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con
modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di
eventuali informazioni industriali o commerciali indicate
dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
e' notificata al medesimo con le modalita' di cui
all'articolo 32.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 2, per i profili di rispettiva competenza,
verificano la completezza della documentazione, assegnando
al proponente un termine perentorio non superiore a trenta
giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia
richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo
l'amministrazione competente effettua la verifica del
rispetto dei requisiti per la procedibilita'.
4. Successivamente alla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni,
dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma
1, lettera e), di cui e' data comunque informazione
nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni
comunali territorialmente interessate. Tale forma di
pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e
per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato
puo' presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la
variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del
pubblico interessato riguardano anche tale variazione e,
ove necessario, la valutazione ambientale strategica.
5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita'
competente puo' chiedere al proponente eventuali
integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi
compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come
indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro
rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta
giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita'
competente puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,
l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
L'autorita' competente, ricevuta la documentazione
integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite
proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del
pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto a
quella di cui al comma 4.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la
consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo
24-bis, comma 1, con le forme e le modalita' disciplinate
dalle regioni e dalle province autonome ai sensi
dell'articolo 7-bis, comma 8.
7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'articolo 32 per il caso di consultazioni
transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del
termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5
ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali
integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca
una conferenza di servizi alla quale partecipano il
proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate per il rilascio del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari
alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti
dal proponente.
La conferenza di servizi e' convocata in modalita'
sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione
della conferenza di servizi e' di novanta giorni decorrenti
dalla data della prima riunione. La determinazione motivata
di conclusione della conferenza di servizi costituisce il
provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende,
recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA
e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e
l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di
titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di
un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per
i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e
l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento
autorizzatorio unico regionale.
7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per
il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto
un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa
in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita'
necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi
alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione
competente indica in conferenza le condizioni da
verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella
conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.
Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nel corso del successivo
procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella
determinazione motivata di conclusione della conferenza di
cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscano
variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato
all'esproprio, la determinazione conclusiva della
conferenza ne da' atto.
8. Tutti i termini del procedimento si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7,
sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con
le modalita' previste dalle relative disposizioni di
settore da parte delle amministrazioni competenti per
materia.».
- Per i riferimenti agli articoli 19 e 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si veda
rispettivamente nelle note all'articolo 4 nelle note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 10 bis
e 14-quinquies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Omissis.».
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
mancato accoglimento il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella
motivazione del provvedimento finale di diniego indicando,
se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono
conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in
giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare
nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti
dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono
essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all'amministrazione.».
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Coordinamento del regime concessorio

1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalita' tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilita' economico finanziaria del progetto e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione.
3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione e' sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo, la concessione decade. Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non e' consentita la realizzazione di alcuna opera ne' di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.
4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l'ente concedente una convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri.
5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 o entro il termine stabilito dall'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9, comma 11.
6. Il presente articolo non si applica nel caso di istanze di concessione gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 11 febbraio
2010, n. 22, si veda nelle note alle premesse.
- Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:
«Art. 12 (Concessioni idroelettriche). - 1. Alla
scadenza delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere
di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui
al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza
compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare
funzionamento. In caso di esecuzione da parte del
concessionario, a proprie spese e nel periodo di validita'
della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo
periodo, purche' previsti dall'atto di concessione o
comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione
della concessione secondo le procedure di cui ai commi
seguenti, e' riconosciuto al concessionario uscente, per la
parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al
valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n.
1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai
periodi precedenti si applica la disciplina stabilita
dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico
di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con
corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni
ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente
articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi
indicati con i corrispondenti organi della regione.
1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine
idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti
di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
comma 1-ter, lettera d):
a) ad operatori economici individuati attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato
nelle quali il socio privato e' scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato ai sensi degli
articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa'
partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175.
1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione
europea e degli accordi internazionali, nonche' dei
principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle
disposizioni di cui al presente articolo, le regioni
disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:
a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure
di assegnazione di cui al comma 1-bis;
b) i termini di avvio delle procedure di cui al
comma 1-bis;
c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
d) la previsione che l'eventuale indennizzo e'
posto a carico del concessionario subentrante;
e) i requisiti di capacita' finanziaria,
organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della
concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di
valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali
requisiti minimi:
1) ai fini della dimostrazione di adeguata
capacita' organizzativa e tecnica, l'attestazione di
avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di
impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media
pari ad almeno 3 MW;
2) ai fini della dimostrazione di adeguata
capacita' finanziaria, la referenza di due istituti di
credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale
degli intermediari finanziari che attestino che il
partecipante ha la possibilita' di accedere al credito per
un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella
procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da
corrispondere per i beni di cui alla lettera n);
f) i termini di durata delle nuove concessioni,
comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo
puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni,
in relazione alla complessita' della proposta progettuale
presentata e all'importo dell'investimento;
g) gli obblighi o le limitazioni gestionali,
subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di
sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa
la possibilita' di utilizzare l'acqua invasata per scopi
idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o
per la laminazione delle piene;
h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di
potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere
nel complesso delle opere di derivazione, adduzione,
regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di
generazione, trasformazione e connessione elettrica con
riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia
di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili,
compresa la possibilita' di dotare le infrastrutture di
accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse
energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto
di quanto previsto dal codice di trasmissione,
dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi
aggiornamenti;
i) i livelli minimi in termini di miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico di
pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione
a scala di distretto idrografico in attuazione della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando
obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti
dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle
misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di
tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale
dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
l) le misure di compensazione ambientale e
territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare
ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle
opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e
di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio
economico finanziario del progetto di concessione;
m) le modalita' di valutazione, da parte
dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in
esito alle procedure di assegnazione, che avviene
nell'ambito di un procedimento unico ai fini della
selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene
luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale,
della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di
importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione
paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di assenso,
concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque
denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o
locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte
progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni
e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree
naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.
394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi
di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25,
secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n.
1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i
seguenti criteri:
1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo
nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde
agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in
termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati
reperibili dagli atti contabili o mediante perizia
asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel
progetto di concessione, per tali beni si procede alla
rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a
cura ed onere del proponente;
2) per i beni immobili dei quali il progetto
proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde
agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il
cui valore e' determinato sulla base dei dati reperibili
dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla
base di attivita' negoziale tra le parti;
3) i beni immobili dei quali il progetto proposto
non prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi
diritto;
o) la previsione, nel rispetto dei principi
dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a
promuovere la stabilita' occupazionale del personale
impiegato;
p) le specifiche modalita' procedimentali da
seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che
interessano il territorio di due o piu' regioni, in termini
di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e
ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le
regioni interessate; le funzioni amministrative per
l'assegnazione della concessione sono di competenza della
regione sul cui territorio insiste la maggior portata di
derivazione d'acqua in concessione.
1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono
effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo
parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto
della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui
al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento
della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di
recupero della capacita' di invaso, prevedendo a carico del
concessionario subentrante un congruo indennizzo, da
quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1,
secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli
investimenti effettuati dal concessionario uscente,
definendo la durata della concessione, nel rispetto dei
limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di
criteri economici fondati sull'entita' degli investimenti
proposti, determinando le misure di compensazione
ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario,
da destinare ai territori dei comuni interessati dalla
presenza delle opere e della derivazione compresi tra i
punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo
l'equilibrio economico-finanziario del progetto di
concessione, nonche' i livelli minimi in termini di
miglioramento e risanamento ambientale del bacino
idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione
tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture di
grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle
relative concessioni puo' avvenire anche facendo ricorso
alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
1-quater. Le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono
avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure
di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo,
e comunque in caso di mancata adozione delle leggi
regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini
dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al
comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma
1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni,
prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni
concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti
acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme
le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002,
n. 166.
1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni
idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un
canone, determinato con legge regionale, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla
potenza nominale media di concessione, e in una componente
variabile, calcolata come percentuale dei ricavi
normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione
dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione
ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale
dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al
precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni,
non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al
prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la
distribuzione dell'energia elettrica.
Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno
il 60 per cento alle province e alle citta' metropolitane
il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Nelle
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le
regioni possono disporre con legge l'obbligo per i
concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle
stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale
media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata
a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori
provinciali interessati dalle derivazioni.
1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche che prevedono un termine di scadenza
anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle gia'
scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione
dell'esercizio della derivazione nonche' la conduzione
delle opere e dei beni passati in proprieta' delle regioni
ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente,
per il tempo strettamente necessario al completamento delle
procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che
i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione
regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle
opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di
concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri
aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente
nonche' del vantaggio competitivo derivante dalla
prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine
di scadenza.
1-septies. Fino all'assegnazione della concessione,
il concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta
della regione, energia nella misura e con le modalita'
previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione
un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da
corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more
dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per
un importo non inferiore al 60 per cento alle province e
alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato
dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati
il valore minimo della componente fissa del canone di cui
al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone
aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata
adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di
cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni
possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo
precedente in misura non inferiore a 30 euro per la
componente fissa del canone e a 20 euro per il canone
aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di
concessione per ogni annualita'.
1-octies. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
2.
3.
4.
5.
6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le
grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del
trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31
dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i
titolari di concessione interessati, senza necessita' di
alcun atto amministrativo, proseguono l'attivita' dandone
comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo
articolo 16.
8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44,
secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di
consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
territoriale nella gestione, le concessioni di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche
per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data
del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei
territori delle province individuate mediante i criteri di
cui all'articolo l, comma 153, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari,
anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di
indizione della gara di cui al comma 1 del presente
articolo, a societa' per azioni a composizione mista
pubblico-privata partecipate nella misura complessiva
minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del
capitale sociale dalle province individuate nel presente
comma e/o da societa' controllate dalle medesime, fermo in
tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle
societa' a controllo provinciale mediante procedure
competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un
periodo di anni sette, decorrenti dal termine della
concessione quale risultante dall'applicazione delle
proroghe di cui al comma l-bis. La partecipazione delle
predette province nelle societa' a composizione mista
previste dal presente comma non puo' comportare maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8-bis.
9. Le caratteristiche delle concessioni di
derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in
modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del
minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da
stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo
88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Qualora cio' comporti riduzione della potenza
nominale media producibile il concessionario non ha diritto
ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone
demaniale di concessione.
10. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui
al presente articolo e' conferita alle regioni e alle
province autonome, con esclusione di quelle di cui
all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto
legislativo, da emanare in attuazione del combinato
disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma
1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi
generali e i vincoli specifici per la pianificazione
regionale e di bacino idrografico in materia di
utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le
modalita' per una articolata programmazione energetica di
settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio
della funzione conferita alle regioni si applicano criteri,
termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonche' dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso
idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati
da convenzioni internazionali, rimangono soggetti
esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini
della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale
integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.
11.
12..».
 
Art. 11

Sanzioni amministrative in materia
di costruzione ed esercizio di impianti

1. Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere e impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 o in difformita' della stessa e' assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Gli stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi. L'entita' della sanzione e' determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata:
a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;
b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.
2. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformita' da quanto nella stessa dichiarato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi costituenti attivita' libera, realizzati in violazione di quanto disposto dall'articolo 7.
4. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o piu' prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi.
6. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambientale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia paesaggistica dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7 in violazione della disciplina edilizia e urbanistica nonche' la potesta' sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate dal comune territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate dall'ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale.
8. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1, e' irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 20 del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si veda nelle note
all'articolo 2.
 
Art. 12

Zone di accelerazione e disciplina
dei relativi regimi amministrativi

1. Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 15-ter della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini della mappatura di cui al comma 1, il GSE si avvale delle informazioni e dei dati contenuti nelle piattaforme di cui agli articoli 19, comma 1, 21 e 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDI') e nel portale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, tenendo altresi' conto dei piani di gestione dello spazio marittimo adottati ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente adotta misure per implementare il sistema GAUDI' ricomprendendovi anche i dati concernenti le concessioni di derivazione idroelettriche e di coltivazione geotermoelettriche, ivi incluse le informazioni relative alla durata delle concessioni medesime. I dati e le informazioni di cui al secondo periodo riguardano anche le concessioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il GSE riesamina e, ove necessario, modifica la mappatura di cui al comma 1 periodicamente e comunque in sede di aggiornamento del PNIEC, pubblicandola nel proprio sito internet istituzionale e dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
4. Le attivita' del GSE necessarie alla mappatura di cui al comma 1 e al riesame ed eventuale modifica di cui al comma 3 sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta tra il Gestore medesimo e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alle attivita' di cui al primo periodo si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente del Fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
5. Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ciascuna regione e provincia autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001. Nella definizione dei Piani di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome includono prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attivita' agricole. Sono altresi' incluse prioritariamente le aree ove sono gia' presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' adottato il Piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001.
7. Le zone di accelerazione individuate ai sensi dei commi 5 e 6 includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o piu' tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificita' della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Le zone di accelerazione sono individuate in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.
8. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono sottoposti a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove necessario al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di ridurlo, i Piani contemplano adeguate misure di mitigazione ai sensi dell'articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001.
9. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono riesaminati periodicamente e in ogni caso modificati ove necessario per tenere conto degli aggiornamenti della mappatura di cui al comma 1 e del PNIEC.
10. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insista nelle zone di accelerazione non e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorita' competente in materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nel caso degli interventi di cui all'allegato C che insistano nelle zone di accelerazione:
a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di cui ai commi 5 e 6.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2018/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note
all'articolo 3.
- Per i riferimenti all'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si veda nelle note
all'articolo 4.
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 48 del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 21 (Piattaforma digitale per le Aree idonee). -
1. Per garantire un adeguato servizio di supporto alle
Regioni e alle Province autonome nel processo di
individuazione delle aree idonee e nelle attivita' di
monitoraggio ad esso connesse, con decreto del Ministero
della transizione ecologica da emanarsi, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono regolamentate le modalita' di
funzionamento di una piattaforma digitale realizzata presso
il GSE con la finalita' di includere tutte le informazioni
e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome
per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione
e qualificazione del territorio, anche in relazione alle
infrastrutture gia' realizzate e presenti nonche' in
relazione a quelle autorizzate e in corso di
autorizzazione, la stima del potenziale e la
classificazione delle superfici e delle aree. La predetta
piattaforma include i dati di monitoraggio di cui
all'articolo 48. I dati sono trattati per le finalita'
istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle
Regioni e Province autonome.».
«Art. 48 (Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico
Nazionale, Relazioni). - 1. Il GSE, tenuto conto delle
norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, aggiorna e
integra la produzione statistica in materia di energia
nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, perseguendo
le seguenti finalita':
a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote
dei consumi finali lordi complessivi e settoriali coperti
da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri di cui
al Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle
statistiche dell'energia, e successive modificazioni,
tenendo conto anche dei trasferimenti statistici tra Stati
membri;
b) assicurare il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote
dei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento
coperti da fonti energetiche rinnovabili e calore di
scarto, nonche' il raggiungimento complessivo degli
obblighi in materia di incorporazione delle rinnovabili nei
trasporti;
c) assicurare che il monitoraggio di cui alla
lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e
provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei
consumi energetici coperti da fonti energetiche
rinnovabili, garantendone uniformita' e coerenza con il
dato nazionale;
d) assicurare la produzione e l'informazione
statistica sui consumi finali di energia attraverso la loro
disaggregazione territoriale, settoriale e funzionale, in
coerenza con le linee del sistema statistico europeo, anche
al fine di monitorare i fenomeni della mobilita'
sostenibile e della poverta' energetica
e) assicurare il monitoraggio degli interventi
oggetto d'obbligo di incorporazione di fonti di energia
rinnovabile in edifici nuovi o ristrutturati.
2. Anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di
monitoraggio di cui al comma 1, le societa' del gruppo GSE,
ISPRA e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito
anche: ENEA), individuano modalita' per la condivisione
delle informazioni riferibili a dati o meccanismi da essi
gestiti.
3. Su proposta del GSE, il Ministero della
transizione ecologica approva l'aggiornamento della
metodologia statistica applicata per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1, assicurando continuita' con le
analoghe metodologie approvate con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico 14 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14
febbraio 2012, e con il decreto del Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 162 del 15 luglio 2015.
4. Il GSE aggiorna e potenzia il sistema nazionale di
monitoraggio, anche attraverso interfacce informatiche, al
fine di:
a) monitorare gli impianti a fonti rinnovabili
realizzati sul territorio e i progetti di investimento che
hanno richiesto l'autorizzazione, nonche' i tempi dei
procedimenti;
b) monitorare gli investimenti, le ricadute
industriali, economiche, sociali, occupazionali, dello
sviluppo del sistema energetico secondo una logica di
progressiva decarbonizzazione;
c) rilevare i costi attuali delle tecnologie e i
costi di produzione dei vettori energetici, da condividere
con RSE, ENEA ed ISPRA per le rispettive attivita' di
ricerca e scenariali;
d) valutare con continuita' i costi, l'efficacia,
l'efficienza delle misure di sostegno e il loro impatto sui
consumatori, confrontato con quello di altri Paesi europei;
e) stimare i risultati connessi alla diffusione
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in
termini di valutazione delle emissioni evitate di gas a
effetto serra e fornire elementi di input per il piano di
monitoraggio ambientale del PNIEC e per gli adempimenti in
capo a ISPRA;
f) elaborare le informazioni necessarie per la
predisposizione delle relazioni periodiche di monitoraggio,
ivi incluse quelle rientranti nel campo di applicazione del
regolamento (UE) 2018/1999.
5. Per le finalita' di cui ai punti precedenti il GSE
realizza un'unica piattaforma informatica in cui
confluiscono i dati di monitoraggio di cui ai precedenti
commi, nonche' i dati necessari per attuare quanto disposto
all'articolo 21.
6. Per il monitoraggio del raggiungimento degli
obiettivi del PNIEC di riduzione dei consumi e di
miglioramento dell'efficienza energetica dei settori
industriali e terziario, l'ISTAT effettua negli anni 2023 e
2028 una rilevazione statistica campionaria dei consumi
energetici finali delle diverse fonti energetiche nei
settori di utilizzo industriali e terziario, in coerenza al
regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche
dell'energia, assicurandone la rappresentativita'
statistica a livello regionale ed utilizzando anche i dati
disponibili nel Sistema Informativo Integrato in accordo
con Acquirente Unico S.p.A..
7. Al fine di migliorare la qualita' delle
statistiche di base necessarie alla elaborazione del
bilancio energetico nazionale, a partire dal 2022 ed entro
il 30 aprile di ciascun anno, Acquirente Unico S.p.A.,
sulla base dei dati disponibili nel Sistema Informativo
Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto legge
8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 agosto 2010, n. 129, fornisce al Ministero della
transizione ecologica i consumi annuali di energia
elettrica e gas naturale relativi all'anno precedente per
ciascuna tipologia di cliente e codice ATECO, nonche' le
informazioni rilevanti ai fini dell'attivita' di governo
che si rendano di volta in volta necessari. Acquirente
Unico S.p.A. pubblica, sul proprio sito internet, dati
aggregati di consumo di gas ed elettricita' di interesse
generale, nel rispetto dei principi di riservatezza
statistica disciplinati dal Sistema Statistico Nazionale,
con modalita' e tempistiche definite in accordo con ARERA.
8. Al fine di fornire strumenti di analisi predittiva
sul grado di raggiungimento prospettico degli obiettivi di
cui al presente decreto legislativo, RSE elabora e aggiorna
con continuita' scenari tendenziali e con politiche di
sviluppo del sistema energetico nazionale, coordinandone i
risultati con le evidenze risultanti dall'attivita' svolta
dal GSE ai sensi del comma 1. Gli esiti dell'attivita' sono
periodicamente trasmessi al Ministero della transizione
ecologica e al GSE anche ai fini della redazione delle
relazioni di cui al comma 4, lettera f).»
9. Anche sulla base dell'attivita' di cui al comma 8,
il GSE elabora con continuita' scenari di lungo termine sul
fabbisogno di incentivazione degli impianti a fonti
rinnovabili, con particolare riguardo alla componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui
all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, destinata al sostegno delle rinnovabili. I
predetti scenari sono resi disponibili sul sito web del GSE
e sulla piattaforma di cui al comma 5.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 40 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e' abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181:
«Art. 9 (Misure in materia di infrastrutture di rete
elettrica). - 1. Al fine di garantire la programmazione
efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di
trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo
degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la societa' Terna Spa, in qualita' di
gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale,
istituisce un portale digitale:
a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi
alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della
rete elettrica di trasmissione nazionale, nonche' delle
richieste di connessione alla medesima rete degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi
di accumulo di energia e degli impianti di consumo;
b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al
comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di
avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete
elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e al 2050, predisposte dalla societa' Terna Spa medesima.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, accedono al
portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero
della cultura, l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' gli operatori economici
interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili,
dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo
3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui
al comma 1 sono affidati alla societa' Terna Spa.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta della
societa' Terna Spa, disciplina le modalita' di
funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura
dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del
comma 3. L'ARERA definisce altresi' le modalita' di accesso
ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al
comma 2.
5. Fatta salva l'applicazione di regimi piu'
favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o
provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione
delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di
estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti
ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1,
Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), nonche' per la realizzazione delle opere
accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti
stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.
6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei
proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o
imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione
e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al
comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL)
presentata alle regioni o alle province autonome
interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori. La DIL e' corredata del progetto
definitivo e di una relazione attestante l'assenza di
vincoli ai sensi del primo periodo, la conformita' e la
compatibilita' delle opere e delle infrastrutture da
realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e
l'assenza di contrasto con quelli adottati nonche' la
conformita' delle opere e delle infrastrutture medesime ai
regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto
della normativa in materia di elettromagnetismo di
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di
gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di
progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Nei
casi in cui la DIL e' corredata di una dichiarazione
sostitutiva certificata redatta da un professionista
abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilita'
che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le
infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova
edificazione o scavi in quote diverse da quelle gia'
impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto
esteriore dei luoghi, non e' richiesta la documentazione
prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8
annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle
scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e
all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in
ordine alla tutela del patrimonio archeologico.
7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa
dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della
dichiarazione di pubblica utilita' o l'autorizzazione in
variante agli strumenti urbanistici esistenti, la
costruzione e l'esercizio delle opere e delle
infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del
rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale.
Entro cinque giorni dalla data di presentazione
dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo
periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento
della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti
variazioni:
a) fermo restando il rispetto della normativa
dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta
rilascia le determinazioni di competenza entro il termine
di trenta giorni, decorso il quale senza che
l'amministrazione si sia espressa la determinazione si
intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma
5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione
procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla
scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni
di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della
lettera a) del presente comma, con le modalita' di cui
all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241
del 1990, una riunione telematica di tutte le
amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle
rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla convocazione della riunione
telematica, all'adozione della determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi.
8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma
7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato
espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di
un'amministrazione preposta alla tutela
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi
di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti
comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione
procedente e' tenuta, su richiesta del soggetto
interessato, a rilasciare, in via telematica,
un'attestazione circa l'intervenuto rilascio
dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni
dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione
e' sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei
casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o
piu' delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove
non sia stata adottata la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7,
lettera b), il Presidente della regione interessata, su
istanza del soggetto interessato, assume la determinazione
motivata conclusiva della conferenza di servizi entro il
termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta
istanza, direttamente o mediante un commissario ad acta.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del
soggetto interessato, anche alle procedure per la
costruzione e l'esercizio delle opere e delle
infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio
previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine
primarie della rete elettrica di distribuzione possono
essere autorizzate, previa presentazione
all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da
parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori
della rete di trasmissione, anche le relative opere di
connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale,
a condizione che le medesime opere abbiano una tensione
nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a
cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in
cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate
dal gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale
in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36,
comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o
sono previste nella soluzione tecnica minima generale per
la connessione.
9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio
congiunto ai sensi del comma 9-bis, le procedure di
valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di
assoggettabilita' a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui
progetti di realizzazione delle cabine primarie nonche'
delle relative opere connesse e infrastrutture
indispensabili, sono di competenza regionale.
9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza
congiunta di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione e'
rilasciata sia in favore del gestore della rete di
distribuzione sia in favore del gestore della rete di
trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il
rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire
ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma
9-bis in conformita' al progetto approvato, comprende la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di
inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse,
conformemente a quanto previsto dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in
caso di difformita' dallo strumento urbanistico vigente, ha
altresi' effetto di variante urbanistica.
9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore
della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le
opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per
le quali e' stata concessa l'autorizzazione ai gestori
della rete elettrica di distribuzione e che sono state
ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 2.1 "Rafforzamento Smart Grid", del PNRR,
mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a
condizione che tali opere di connessione abbiano una
tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza
non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano
interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale,
paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a
tre chilometri.
9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le
parole: "e fino al 30 giugno 2024" sono inserite le
seguenti: "ovvero fino al termine successivo stabilito per
effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del
medesimo regolamento".
9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le
parole: "20 MW e 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "25
MW e 12 MW".
9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole: "di autorizzazione"
sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: "fino a 10 MW"
sono sostituite dalle seguenti: "fino a 12 MW";
3) alla lettera c), le parole: "superiore a 10
MW" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 12 MW";
b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, le
parole: "di potenza fino a 10 MW" sono sostituite dalle
seguenti: "di potenza fino a 12 MW".
9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-sexies e
9-septies si applicano alle procedure abilitative
semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di
autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in
cui la costruzione e l'esercizio degli impianti
fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad
autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato
articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le
disposizioni di cui al comma 9-sexies del presente articolo
si applicano alle procedure di valutazione ambientale di
cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-novies. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
9-decies. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Il secondo periodo si applica anche
nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione
degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti
rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi
comprese le relative opere connesse, l'autorita' competente
avvia il relativo procedimento su istanza del proponente,
corredata del progetto delle opere di connessione,
suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai
sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA),
di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08,
redatto in coerenza con il preventivo per la connessione
predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente,
anche in assenza del parere di conformita' tecnica sulle
soluzioni progettuali degli impianti di rete per la
connessione da parte del gestore medesimo, che e' comunque
acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai
fini dell'adozione del provvedimento finale.».
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201
recante: «Attuazione della direttiva 2014/89/UE che
istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio
marittimo» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260
del 7 novembre 2016.
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28:
«Art. 32(Interventi a favore dello sviluppo
tecnologico e industriale). - 1. Al fine di corrispondere
all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari
settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
cui all'articolo 3 e degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni
2021-2030 attraverso la promozione congiunta di domanda e
offerta di tecnologie per l'efficienza energetica e le
fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro
dello sviluppo economico con propri decreti individua,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e
industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza
energetica sulla base dei seguenti criteri:
a) gli interventi e le misure sono coordinate con
le disposizioni di sostegno alla produzione da fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica al fine di
contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento
degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3;
b) gli interventi e le misure prevedono, anche
attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:
i. ai progetti di validazione in ambito
industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie;
ii. ai progetti di innovazione dei processi e
dell'organizzazione nei servizi energetici;
iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei
poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei
progetti di cui al punto 1);
iv. al finanziamento di progetti sinergici a
quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
che consentano di accelerare lo sviluppo tecnologico e
industriale;
iv.1 alla realizzazione di comunita'
dell'energia, sistemi di autoconsumo collettivo, sistemi di
distribuzione chiusi anche con riguardo alla riconversione
di siti industriali e configurazioni in esercizio, nei
quali possa essere accelerato lo sviluppo tecnologico e il
percorso di decarbonizzazione anche attraverso la
sperimentazione di tecnologie innovative;
iv.2 ad attivita' strumentali funzionali al
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite
la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e
analisi per la programmazione territoriale, nella misura
massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo.
2. Per il finanziamento delle attivita' di cui al
comma 1 e' istituito un fondo presso la Cassa conguaglio
per il settore elettrico alimentato dal gettito della
tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari,
rispettivamente, a 0,02 c€/kWh e a 0,08 c€/Sm3.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce le modalita' con le quali le risorse di cui al
comma 2 trovano copertura a valere sulle componenti delle
tariffe elettriche e del gas, dando annualmente
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle
relative disponibilita'.».
- Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si veda nelle note
all'articolo 2.
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2018/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 22, come modificato
dal presente decreto, e dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 22 (Procedure autorizzative specifiche per le
Aree Idonee). - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree
idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per
l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica
si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere non
vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque
sulla domanda di autorizzazione;
b) i termini del procedimento di autorizzazione
unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo,
con arrotondamento per difetto al numero intero ove
necessario.
1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica
anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture
elettriche di connessione degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale,
qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
producibile da fonti rinnovabili.
1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica
altresi', indipendentemente dalla loro ubicazione, alle
infrastrutture elettriche interrate di connessione degli
impianti di cui medesimo comma 1.».
«Art. 23(Procedure autorizzative per impianti
off-shore e individuazione aree idonee). - 1. L'articolo
12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e' sostituito dal seguente: "Per gli
impianti off-shore l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero della transizione ecologica di concerto il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attivita'
di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento
adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma
4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del
demanio marittimo.
2. Nel rispetto delle esigenze di tutela
dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento
dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale e del
paesaggio, nell'ambito della completa individuazione delle
aree idonee per l'installazione di impianti di produzione
di energia rinnovabile off-shore, sono considerate tali le
aree individuate per la produzione di energie rinnovabili
dal Piano di gestione dello spazio marittimo produzione di
energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre
2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1 dicembre 2017, recante "Approvazione delle linee
guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la
predisposizione dei piani di gestione dello spazio
marittimo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
24 gennaio 2018. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto si provvede
all'adozione del piano di cui al periodo precedente con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 17 ottobre 2016 n. 201.
3. Nelle more dell'adozione del piano di gestione
dello spazio marittimo di cui al comma 2, sono comunque
considerate idonee:
a) fatto salvo quanto stabilito dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019
recante "Linee guida nazionali per la dismissione mineraria
delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in
mare e delle infrastrutture connesse", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019, le piattaforme
petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche
da ciascuna piattaforma;
b) i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di
potenza istallata, previa eventuale variante del Piano
regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro 6
mesi dalla presentazione della richiesta.»
4. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili off-shore, localizzati nelle aree individuate
ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' nelle aree non sottoposte
a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti
off-shore:
a) l'autorita' competente in materia paesaggistica
si esprime con parere obbligatorio non vincolante
individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche
finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla
tutela di beni di interesse archeologico;
b) i termini procedurali per il rilascio
dell'autorizzazione sono ridotti di un terzo.
5. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie, anche con
riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili
con l'insediamento di impianti off-shore, ovvero
sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione
per le domande gia' presentate.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet
istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti,
relativo agli adempimenti e alle informazioni minime
necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per
l'autorizzazione degli impianti di cui al presente
articolo.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13

Coordinamento con la disciplina
in materia di valutazioni ambientali

1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione d'incidenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II, dopo il numero 2), e' inserito il seguente:
«2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.»;
b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»;
c) all'allegato III:
1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti:
«c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);»;
2) dopo la lettera v), e' inserita la seguente:
«v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondita' superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;»;
d) all'allegato IV, numero 2):
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione:
1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attivita' minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda;
2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera v-bis);»;
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilita' e integrazione con le attivita' agricole;
d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;».

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, si
veda nelle note all'articolo 8.
- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507 recante: «Misure urgenti in materia di dighe»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto
1994, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre
1994, n. 584, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247
del 21 ottobre 1994:
«Art. 1. - 1. La realizzazione di opere di
sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i
15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso
superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate
dighe, e' soggetta, ai fini della tutela della pubblica
incolumita' in particolare delle popolazioni e dei
territori a valle delle opere stesse, all'approvazione
tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe.
L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformita' del
progetto alla normativa vigente in materia di
progettazione, costruzione ed esercizio di dighe.
L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla
presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la
documentazione prescritta. Il provvedimento puo' essere
emanato nella forma dell'approvazione condizionata
all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso e'
fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni
secondo la natura e la complessita' delle medesime. Sono,
in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi
riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono
escluse tutte le opere di sbarramento che determinano
invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o
lavaggio di residui industriali, che restano di competenza
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione alla
valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti
di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio
1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
3. Il Servizio nazionale dighe provvede in via
esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione,
al controllo dei progetti di massima, nonche' al controllo
dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di
ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che
determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di
metri cubi. Restano di competenza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le
opere di sbarramento che determinano invasi adibiti
esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di
residui industriali."
3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio
1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"4. Rientrano nella competenza delle regioni a
statuto ordinario e a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n.
1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di
altezza e che determinano un invaso non superiore a
1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al
servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza
statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei
lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alle
regioni il supporto tecnico richiesto.".
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3,
l'altezza della diga e' data dalla differenza tra la quota
del piano di coronamento e quella del punto piu' depresso
dei paramenti; il volume d'invaso e' pari alla capacita'
del serbatoio compreso tra la quota piu' elevata delle
soglie sfioranti degli scarichi, o della sommita' delle
eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso del
paramento di monte.
5. E' soggetta all'approvazione tecnica del progetto
anche ogni opera di modificazione che incida sulle
caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del
progetto originario.
6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della
pubblica incolumita' da parte del Servizio nazionale dighe
non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul
soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla
valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico,
agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici,
storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa
nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza
che restano di competenza delle autorita' previste dalle
norme vigenti.
7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri
promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte
del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo
degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle
leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e
5 novembre 1971, n. 1086. Per le opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e a struttura
metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in
vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in
assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche
complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere
realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti
la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti
a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i collaudi statici
delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra
indicata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3-bis, del
citato decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22:
«Art. 1. - Omissis
3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo
di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto
ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale
i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati
alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di
impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle
stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni
di processo nulle, con potenza nominale installata non
superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno
complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni
proponente non possono in ogni caso essere autorizzati piu'
di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore
a 5 MW. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza
statale.
3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis,
che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del
fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza
nominale installata al fine di mantenere il fluido
geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW e'
determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema
elettrico, che non puo' in nessun caso essere superiore a
40.000 MWh elettrici annui.
Omissis.».
- Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si veda nelle note
all'articolo 2.
 
Art. 14

Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, le parole: «di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010»;
b) all'articolo 19, comma 3, le parole: «sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «e' adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica»;
c) all'articolo 22, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.».
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.
3. All'articolo 9, comma 9-undecies, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: «ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,» sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono adeguate alle disposizioni del presente decreto.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e' adeguato alle disposizioni del presente decreto.
7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui agli articoli 12, 13 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano agli interventi di cui al presente decreto che, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione o verifica:
a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9;
b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all'articolo 9, comma 14, il provvedimento favorevole di valutazione ambientale.
8. L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti e' consentita nei limiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica il regime piu' oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di interventi di cui agli allegati A, B o C.
10. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo di attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. Ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti resta altresi' ferma la normativa tecnica di cui al presente decreto.»;
b) all'articolo 123, comma 1:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «1991, n. 10,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli relativi alle fonti rinnovabili di energia,»;
2) il terzo periodo e' soppresso.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 3, del
citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Principi e regimi generali di
autorizzazione). - Omissis
3. A seguito dell'entrata in vigore della disciplina
statale e regionale per l'individuazione di superfici e
aree idonee ai sensi dell'articolo 20, con decreto del
Ministero della transizione ecologica, di concerto con il
Ministero della cultura, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le
linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti
rinnovabili di cui al decreto del Ministro delle attivita'
produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.».
- Per i riferimenti agli articoli 19 e 22 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificati dal
presente decreto, si veda rispettivamente nelle note
all'articolo 4 e 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione di impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili). - 1. Nei
procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora
il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto
ambientale di competenza statale, le eventuali
deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il
provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3,
4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli impianti la cui realizzazione e' prevista in
aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di
ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale
infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in
tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea,
che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del
corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la
preservazione ambientale delle aree medesime e dei
territori circostanti, secondo criteri di prossimita',
proporzionalita' e precauzione))
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle
adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che e'
perentoriamente concluso dall'amministrazione competente
entro i successivi sessanta giorni.
Se il Consiglio dei ministri si esprime per il
rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il
prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si
intende rilasciata.
3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate
per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2
possono essere invitati, senza diritto di voto, i
Presidenti delle regioni e delle province autonome
interessate, che esprimono definitivamente la posizione
dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni
non statali che abbiano partecipato al procedimento
autorizzatorio.
3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Per gli impianti diversi da quelli di
cui al primo periodo il proponente, in sede di
presentazione della domanda di autorizzazione di cui al
comma 3, puo' richiedere la dichiarazione di pubblica
utilita' e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione
dell'impianto e delle opere connesse".
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "cave o
lotti" sono inserite le seguenti: "o porzioni".
3-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", o le porzioni di cave e
miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento".
3-quinquies. All'articolo 9-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le
parole: "cave dismesse" sono inserite le seguenti: "o in
esercizio.".
- Per i riferimenti all'articolo 9 del decreto-legge 9
dicembre 2023, n. 181, come modificato dal presente
decreto, si veda nelle note all'articolo 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, della
legge 23 agosto 2004, n. 239 recante: «Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre
2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - Omissis
5. Le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli
enti locali territorialmente interessati dalla
localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero
dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture
esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti
proponenti che individuino misure di compensazione e
riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi
generali di politica energetica nazionale.
Omissis.».
- Per i riferimenti all'articolo 25 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si veda nelle note
all'articolo 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 e 13 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di
cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive.
I criteri per la predisposizione degli elenchi, le
modalita' di redazione delle schede descrittive e di
trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto
del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del
demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione
della difesa, anche con il concerto della competente
direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero
fissa, con propri decreti, i criteri e le modalita' per la
predisposizione e la presentazione delle richieste di
verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da
parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma
5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione
sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico , conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il
provvedimento e' attribuito al Direttore generale
competente per materia del Ministero della cultura, che
provvede entro i successivi trenta giorni.
10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai
commi 10 e 10-bis e' valutabile ai fini della
responsabilita' disciplinare e dirigenziale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.
241.».
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). -
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che
ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo
10, comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di
cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono
sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi
appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.».
- Per i riferimenti all'articolo 140 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda nelle note
all'articolo 7.
- Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si veda nelle note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 123 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, come modificati dal presente decreto:
«Art. 6 (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve
le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe
di calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di
barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
b-bis) gli interventi di realizzazione e
installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente
trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a
funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici,
miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche,
riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi
aggettanti dal corpo dell'edificio , di logge rientranti
all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei
porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso
pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio
prospicienti aree pubbliche, purche' tali elementi non
configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente
variazione di volumi e di superfici, come definiti dal
regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova
volumetria o comportare il mutamento della destinazione
d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a
superficie utile. Tali strutture devono favorire una
naturale microaerazione che consenta la circolazione di un
costante flusso di arieggiamento a garanzia della
salubrita' dei vani interni domestici ed avere
caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro
apparente e da non modificare le preesistenti linee
architettoniche;
b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli
agenti atmosferici la cui struttura principale sia
costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende
a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche
impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare
mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli
immobili o alle unita' immobiliari, anche con strutture
fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera.
In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non
possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente
chiuso, con conseguente variazione di volumi e di
superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive
e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto
visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle
preesistenti linee architettoniche;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attivita' agricola.
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,
purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a
servizio degli edifici, come definiti alla voce 32
dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con
intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre
2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies,
del presente testo unico, o degli impianti di cui
all'articolo 87 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi
dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e
gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.
e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche
per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi
di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili
anche mediante un unico bacino.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del
titolo IV, per la realizzazione degli interventi relativi
alla produzione di energia da fonti rinnovabili si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo di
attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della
legge 5 agosto 2022, n. 118. Ai soli fini dell'acquisizione
del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle
costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere
connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti resta altresi' ferma la
normativa tecnica di cui al presente decreto.
2.
3.
4.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al
presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a
quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui
all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire
e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a
segnalazione certificata di inzio attivita' in alternativa
al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalita' per
l'effettuazione dei controlli.
c)
7.
8..».
«Art. 123 (Progettazione, messa in opera ed esercizio
di edifici e di impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art.
26). - 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica, ambientale e
dell'assetto idrogeologico. Gli interventi di utilizzo
delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, fatta eccezione per quelli relativi
alle fonti rinnovabili di energia, in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e
sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici,
volti al contenimento del consumo energetico degli edifici
stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima,
sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle
quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia
la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad
essi associati devono essere progettati e messi in opera in
modo tale da contenere al massimo, in relazione al
progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto
previsto dalcomma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della
progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le
caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti
non di processo ad essi associati, nonche' dei componenti
degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga
agliarticoli 1120e1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di
edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire,
sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita'
immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad
uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di
natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve
prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed
installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia.».
 
Art. 15

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere dalla data di cui all'articolo 17, eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2024.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giuli, Ministro della cultura Visto, il Guardasigilli: Nordio