Gazzetta n. 291 del 12 dicembre 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. 155
Testo del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 246 del 19 ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 9 dicembre 2024, n. 189 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa

1. Le risorse ((destinate alla societa' Rete)) ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate di ((300 milioni di euro per l'anno 2024)).
2. L'autorizzazione di spesa ((a favore della societa' Rete)) ferroviaria Italiana - RFI S.p.A di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di ((270 milioni)) di euro per l'anno 2024.
4. Le risorse ((destinate alla societa' ANAS)) S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 183 milioni di euro per l'anno 2024.
5. Il fondo per gli ((investimenti dell'ANAS)), di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 117 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare:
a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza;
b) per 74 milioni di euro al programma «ponti, viadotti e gallerie»;
c) per 13 milioni di euro agli interventi di ripristino della viabilita' delle strade danneggiate dal sisma.
((5-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2025.
5-ter. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 nell'ambito del decreto di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.))

6. Agli oneri derivanti ((dai commi da 1 a 5-ter del presente articolo, pari a 1.670 milioni di euro per l'anno 2024 e a 70 milioni di euro per l'anno 2025)), si provvede ai sensi dell'articolo 10.
((6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 706, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
b) al comma 707 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024».
6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «21,5 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-sexies. Al comma 2-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della societa' di cui al comma 2-sexies e per le finalita' di cui al terzo periodo, e' assegnata alla medesima societa' la somma di 343 milioni di euro. Il rafforzamento patrimoniale di cui al secondo periodo e' realizzato mediante versamento in conto capitale, per l'acquisizione, anche in deroga a clausole di prelazione o di non trasferibilita' previste negli statuti, nelle convenzioni o nelle norme istitutive, da parte della suddetta societa' di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarita' delle partecipazioni azionarie detenute dall'ANAS S.p.A. nelle societa' Concessioni Autostradali Venete -CAV S.p.A., Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Societa' Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e Societa' Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. - SI- TAF. Il corrispettivo per l'acquisizione di cui al terzo periodo e' determinato in misura corrispondente al valore netto contabile d'iscrizione di tali diritti e obblighi, come risultante dalla situazione patrimoniale approvata dal consiglio di amministrazione dell'ANAS S.p.A. riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione e, in ogni caso, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo non si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater e 2441 del codice civile, l'articolo 8 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ne' l'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse».
6-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-sexies, pari a 343 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6-octies. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Il Commissario straordinario, sentite le regioni interessate, approva il piano di riparto delle risorse destinate, nel limite di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, a indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura stabilite nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e che, avendo presentato la domanda di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono state ammesse alla concessione dei relativi aiuti. Le risorse sono ripartite proporzionalmente all'importo complessivo delle richieste di indennizzo contenute nelle domande acquisite da ciascuna delle suddette regioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare al Commissario straordinario con le procedure previste a legislazione vigente.
7-ter. Il Commissario straordinario trasferisce, con ordinanza, le risorse, come ripartite ai sensi del comma 7-bis, alle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, che provvedono all'erogazione delle medesime ai richiedenti.
7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 86 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 302 del 29 dicembre 2005, S.O. n. 211:
«86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi
quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire
dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del
sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La
modifica del sistema di finanziamento di cui al presente
comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.»
- Si riportano i commi 396 e 397 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«396. E' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro
per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per
l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di
programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI.».
«397. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro
per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del
contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e ANAS Spa..».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 8
luglio 1998, n. 230 recante: «Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.163 del 15 luglio 1998:
«Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni
successivi.».
- Si riporta il comma 868, dell'articolo 1, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015:
«868. Al fine di migliorare la capacita' di
programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e
per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
finanziarie, a decorrere dal 1º gennaio 2016 le risorse
iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo
destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto
previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante: «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti» pubblicato 108 del 7 maggio 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 202, n. 10,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio
2021:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- (Omissis)
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti
urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno
2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22
milioni di euro per l'anno 2026;5
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno
2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di
euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali:
150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro
per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture
per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per
l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni
di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno
2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non
provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti
ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi
innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.156 del 6
luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135,, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.189 del 14 agosto 2012, S.O., n.173:
«Art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla
previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a
decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo
stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti
anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni
di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a
decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al
gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e
dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli
articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel
fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'
efficiente ed economica per il soddisfacimento della
domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi
da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali
appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio
e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di
servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario,
sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e
trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a
richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e
un sistema informativo per la verifica dell'andamento del
settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei
contratti di servizio non possono essere erogati alle
aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non
trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo
di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico
della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23
giugno 2017, S.O., n. 31:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). -
(Omissis)
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il riparto del Fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' effettuato, entro il 31 ottobre di
ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione e'
effettuata:
a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1,
comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto
delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il
complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti
sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca
dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a
partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura
ferroviaria di competenza regionale;
b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui
alle lettere d) ed e);
c) applicando una riduzione annuale delle risorse del
Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale non risultino
affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,
ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data
il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi
alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo
37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente
all'adozione delle predette delibere. La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la
riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai
contratti di servizio affidati in conformita' alle
disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali
vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna
regione come determinata ai sensi del presente comma, e'
pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei
contratti di servizio non affidati con le predette
procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono
ripartite tra le altre regioni con le medesime modalita';
d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per
cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite
massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi
di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e).
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 comma 5-bis del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021,convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre
2021:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per la sicurezza della
circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di
utenti). - (Omissis)
5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito
un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per
l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di
euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione,
per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di
un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto',
pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di
importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini
di eta' compresa fra diciotto e trentacinque anni per il
conseguimento della patente e delle abilitazioni
professionali per la guida dei veicoli destinati
all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e
di merci. Il 'buono patente autotrasporto' puo' essere
riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito
imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del
computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente.
(Omissis).».
- Si riportano i commi 706 e 707, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, come
modificato dalla presente legge:
«706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di
cui al comma 705, per i quattro anni successivi alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma,
e' riconosciuto un buono, denominato « buono veicoli sicuri
», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo
periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e
l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui
all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono
puo' essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per
una sola volta. L'importo del buono e' pari a 9,95 euro. Il
buono di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite
delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce le modalita' di
attuazione del presente comma.
707. Ai fini di cui al comma 706, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e' istituito un fondo con una dotazione di 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante:
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attivita' economiche e finanziarie e investimenti
strategici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
10 agosto 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
236 del 9 ottobre 2023, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Interventi per la messa in sicurezza di
tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti
locali). - 1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo,
denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli
comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno
2023, 21,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di
euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al primo
periodo sono destinate ai comuni individuati ai sensi del
comma 2, lettera a), per il finanziamento di interventi di
messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di
importo non superiore alla soglia determinata ai sensi del
comma 2, lettera b). Sono considerate ammissibili anche le
spese di progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le
risorse di cui al presente comma sono assegnate
prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno
sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 15 ottobre 2023, sono
definiti:
a) i requisiti per la presentazione da parte dei
comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul
relativo numero di abitanti;
b) l'importo massimo del contributo complessivamente
concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in
relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
c) i contenuti e le modalita' di presentazione
dell'istanza di cui al comma 3;
d) i criteri e i parametri per l'elaborazione della
graduatoria di cui al comma 4 nonche' le modalita' di
scorrimento della medesima graduatoria;
e) le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e
rendicontazione delle risorse assegnate.
3. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al comma 2, i comuni presentano al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative
e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e
strumentali apposita istanza di accesso al fondo di cui al
comma 1. Gli interventi inclusi nell'istanza devono essere
identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).
4. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3,
con decreto del Capo del Dipartimento per le opere
pubbliche, le politiche abitative e urbane, le
infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
approvati la graduatoria degli interventi ammessi al
finanziamento identificati dal CUP e l'elenco degli
interventi beneficiari e sono concessi i finanziamenti.
5. Entro novanta giorni dalla data di adozione del
decreto di concessione del finanziamento, il comune
beneficiario e' tenuto a stipulare il contratto relativo ai
lavori per la realizzazione dell'investimento, pena la
revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni
caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.
6. Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai
sensi del presente articolo e' effettuato dai comuni
beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; le opere sono
classificate sotto la voce «Contributo investimenti
stradali nei piccoli comuni».
7. Per le annualita' 2024 e 2025, i termini di cui ai
commi 3, 4 e 5 sono definiti con provvedimento del Capo del
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative
e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e
strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno,
ferma restando la necessita' che sia assicurata la
conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna
annualita'.
8. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 18 milioni di
euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e
12 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in
termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20
milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per
l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9. Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione
dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto
golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di San
Benedetto Po e Bagnolo San Vito e' autorizzata la spesa di
4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro
per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. In considerazione dell'urgenza di
garantire la sicurezza e il ripristino della viabilita'
connessi al completamento degli interventi di cui al primo
periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del
progetto di fattibilita' tecnico-economica, della redazione
del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si
procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi
dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36.
9-bis. In favore dei comuni della regione Sardegna
colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
a partire dal 30 maggio 2023 e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino,
nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente
comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria
competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono
assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
che provvede alla relativa ripartizione sulla base
dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Per gli interventi ricompresi negli
allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non
oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente».
9-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 4-ter del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si
interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui
al comma 3 del medesimo articolo 4-ter cessa alla scadenza
del termine previsto per la nomina del Commissario di cui
al comma 1 del suddetto articolo 4-ter.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-decies,
del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - (Omissis)
2-decies. A decorrere dalla data di acquisto
dell'efficacia del decreto di cui al comma 2-septies, con
esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le
funzioni e le attivita' attribuite dalle vigenti
disposizioni alla societa' ANAS S.p.a. sono trasferite alla
societa' di cui al comma 2-sexies. Al fine di rafforzare la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al comma
2-sexies e per le finalita' di cui al terzo periodo, e'
assegnata alla medesima societa' la somma di 343 milioni di
euro. Il rafforzamento patrimoniale di cui al secondo
periodo e' realizzato mediante versamento in conto
capitale, per l'acquisizione, anche in deroga a clausole di
prelazione o di non trasferibilita' previste negli statuti,
nelle convenzioni o nelle norme istitutive, da parte della
suddetta societa' di tutti i diritti e gli obblighi
derivanti dalla titolarita' delle partecipazioni azionarie
detenute dall'ANAS S.p.A. nelle societa' Concessioni
Autostradali Venete - CAV S.p.A., Autostrada Asti-Cuneo
S.p.A., Societa' Italiana per Azioni per il Traforo del
Monte Bianco e Societa' Italiana Traforo Autostradale del
Frejus S.p.A. - SITAF. Il corrispettivo per l'acquisizione
di cui al terzo periodo e' determinato in misura
corrispondente al valore netto contabile d'iscrizione di
tali diritti e obblighi, come risultante dalla situazione
patrimoniale approvata dal consiglio di amministrazione
dell'ANAS S.p.A. riferita ad una data non anteriore a
quattro mesi dall'operazione e, in ogni caso, nel limite
delle risorse di cui al secondo periodo. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo non
si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater e
2441 del codice civile, l'articolo 8 del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ne' l'articolo
49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tutti gli
atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono
esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da
tasse.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18
luglio 2020 S.O. n. 25:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - (Omissis)
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
15 maggio 2024, n. 63, recante: «Disposizioni urgenti per
le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura,
nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio
2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2024, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.163 del
13 luglio 2024, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Commissario straordinario nazionale per
l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della
diffusione e proliferazione della specie granchio blu -
Callinectes sapidus). - 1. Al fine di contenere e di
contrastare il fenomeno della diffusione e della
proliferazione della specie granchio blu (Callinectes
sapidus), di impedire l'aggravamento dei danni inferti
all'economia del settore ittico, di promuovere e di
sostenere la ripresa delle attivita' economiche esercitate
dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonche' di
contribuire alla difesa della biodiversita' degli habitat
colpiti dall'emergenza, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato il
Commissario straordinario nazionale per il contenimento e
il contrasto del fenomeno della diffusione e della
proliferazione della specie granchio blu (Callinectes
sapidus). Il Commissario straordinario e' individuato tra i
soggetti dotati di professionalita' specifica e di
competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in
carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura
di cui al primo periodo si puo' provvedere alla revoca
dell'incarico di Commissario straordinario, anche in
conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento
delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario,
ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella
misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a
carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal
quarto periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e
di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
2. Con una o piu' ordinanze del Commissario
straordinario, adottate di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
costituzione e alla disciplina del funzionamento della
struttura di supporto, che assiste il Commissario
straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata
presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Alla struttura di cui al comma 2 e' assegnato un
contingente di personale non dirigenziale, dipendente dalle
seguenti pubbliche amministrazioni:
a) n. 1 unita' dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
b) n. 1 unita' dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
c) n. 1 unita' dal Ministero dell'economia e delle
finanze;
d) n. 1 unita' dal Ministero del turismo;
e) n. 1 unita' dal Reparto Pesca Marittima del Corpo
delle capitanerie di porto;
f) n. 1 unita' dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
g) n. 1 unita' dal Ministero della salute.
4. Il contingente di cui al comma 3 e' integrato, nei
limiti di ulteriori 6 unita', dal personale non
dirigenziale degli enti territoriali interessati dagli
interventi, previa intesa con gli enti predetti. Il
personale assegnato alla struttura di supporto di cui al
comma 2 non appartenente al Ministero presso cui e'
collocata la struttura e' posto in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e
il trattamento economico fondamentale e accessorio
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Per la corresponsione al personale
della struttura di cui al comma 2 di compensi per lavoro
straordinario e di buoni pasto e' autorizzata la spesa di
euro 65.841 per l'anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Commissario straordinario
trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste un piano di intervento per
contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e
della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes
sapidus). Nel piano di intervento di cui al primo periodo
sono individuate, tra le altre, le seguenti misure:
a) misure di difesa della biodiversita' degli habitat
colpiti dall'emergenza;
b) misure di prelievo della specie granchio blu,
incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi
attrezzi per la cattura;
c) interventi di messa in opera di strutture idonee a
contenere l'invasione delle suddette specie;
d) altri investimenti atti a impedire l'aggravamento
dei danni inferti all'economia del settore ittico;
e) investimenti a sostegno alla ripresa delle
attivita' economiche esercitate dalle imprese di pesca e
acquacoltura.
6. Per la redazione del piano di intervento di cui al
comma 5 il Commissario straordinario puo' avvalersi a
titolo gratuito del supporto tecnico dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA). Il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, sentite le
regioni interessate dalle misure attuative del piano,
approvano con proprio decreto il piano di intervento di cui
al primo periodo.
7. Il Commissario straordinario provvede, altresi',
all'attuazione delle misure previste dal piano di
intervento di cui al comma 5, a mezzo di ordinanze adottate
previa intesa con le regioni e le provincie autonome
interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di
attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea.
7-bis. Il Commissario straordinario, sentite le regioni
interessate, approva il piano di riparto delle risorse
destinate, nel limite di 3,7 milioni di euro per l'anno
2024, a indennizzare le imprese della pesca e
dell'acquacoltura stabilite nelle regioni Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla
produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno
della diffusione e della proliferazione della specie
granchio blu (Callinectes sapidus) e che, avendo presentato
la domanda di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, sono state ammesse alla concessione dei relativi
aiuti. Le risorse sono ripartite proporzionalmente
all'importo complessivo delle richieste di indennizzo
contenute nelle domande acquisite da ciascuna delle
suddette regioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3,7
milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare al Commissario
straordinario con le procedure previste a legislazione
vigente.
7-ter. Il Commissario straordinario trasferisce, con
ordinanza, le risorse, come ripartite ai sensi del comma
7-bis, alle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e
Veneto, che provvedono all'erogazione delle medesime ai
richiedenti.
7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari
complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e
6, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi',
senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base
di apposita convenzione.
9. All'attuazione del piano di cui al comma 5 sono
destinati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di
euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026.
Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per
l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3
milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per
l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3
milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
10. Il Commissario straordinario riferisce
periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una
relazione sulle attivita' espletate, con l'indicazione
delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in
funzione delle eventuali criticita' riscontrate.
11. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale,
nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai
sensi del comma 9.».
 
Allegato 1

Articolo 4

=========================================================
| | Anno 2024 (importi in |
| Amministrazione | euro) |
+===============================+=======================+
|Polizia di Stato | 46.735.395|
+-------------------------------+-----------------------+
|Carabinieri | 29.209.622|
+-------------------------------+-----------------------+
|Guardia di finanza | 12.027.492|
+-------------------------------+-----------------------+
|Polizia penitenziaria | 7.903.780|
+-------------------------------+-----------------------+
|Corpo nazionale dei vigili del | |
|fuoco | 4.123.711|
+-------------------------------+-----------------------+
|Totale | 100.000.000|
+-------------------------------+-----------------------+

 
Allegato 2

Articolo 10, comma 1, lettera i)
Importi in euro in termini di competenza e cassa

+-----------------------------------------+-------------------------+ |Stato di previsione | | +-----------------------------------------| 2024 | |MISSIONE/programma | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero dell'economia e delle finanze | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |3. L'Italia in Europa e nel mondo (4) | 633.274.639| +-----------------------------------------+-------------------------+ |3.1 Partecipazione italiana alle | | |politiche di bilancio in ambito UE (10) | 633.274.639| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |19. Giustizia (6) | 128.575| +-----------------------------------------+-------------------------+ |19.4 Coordinamento del sistema della | | |giustizia tributaria (12) | 128.575| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |1. Politiche economico-finanziarie e di | | |bilancio e tutela della finanza pubblica | | |29) | 46.611.105| +-----------------------------------------+-------------------------+ |1.8 Accertamento e riscossione delle | | |entrate e gestione dei beni immobiliari | | |dello Stato (10) | 34.142.341| +-----------------------------------------+-------------------------+ |1.2 Prevenzione e repressione delle | | |violazioni di natura | | |economico-finanziaria (3) | 12.468.764| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |23. Fondi da ripartire (33) | 795.364.735| +-----------------------------------------+-------------------------+ |23.1 Fondi da assegnare (1) | 205.364.735| +-----------------------------------------+-------------------------+ |23.2 Fondi di riserva e speciali (2) | 590.000.000| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |21. Debito pubblico (34) | 50.000.000| +-----------------------------------------+-------------------------+ |21.1 Oneri per il servizio del debito | | |statale (1) | 50.000.000| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero delle imprese | | | e del made in Italy | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |7. Servizi istituzionali e generali delle| | |amministrazioni pubbliche (32) | 58.509| +-----------------------------------------+-------------------------+ |7.2 Servizi e affari generali per le | | |amministrazioni di competenza (3) | 58.509| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero della giustizia | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |2. Servizi istituzionali e generali delle| | |amministrazioni pubbliche (32) | 16.986| +-----------------------------------------+-------------------------+ |2.2 Servizi e affari generali per le | | |amministrazioni di competenza (3) | 16.986| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero dell'interno | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |3. Ordine pubblico e sicurezza (7) | 804.580| +-----------------------------------------+-------------------------+ |3.3 Pianificazione e coordinamento Forze | | |di polizia (10) | 804.580| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |1. Amministrazione generale e supporto | | |alla rappresentanza generale di Governo e| | |dello Stato sul territorio (2) | 306.384| +-----------------------------------------+-------------------------+ |1.1 Attuazione delle funzioni del | | |Ministero dell'Interno sul territorio | | |tramite le strutture centrali e le | | |Prefetture - Uffici Territoriali del | | |Governo (2) | 306.384| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero dell'ambiente | | | e della sicurezza energetica | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |1. Sviluppo sostenibile e tutela del | | |territorio e dell'ambiente (18) | 3.930| +-----------------------------------------+-------------------------+ |1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione | | |in ambito ambientale (8) | 3.930| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero della difesa | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |2. Sviluppo sostenibile e tutela del | | |territorio e dell'ambiente (18) | 1.451| +-----------------------------------------+-------------------------+ |2.1 Approntamento e impiego Carabinieri | | |per la tutela forestale, ambientale e | | |agroalimentare (17) | 1.451| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero dell'agricoltura, della | | | sovranita' alimentare e delle foreste | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |1. Agricoltura, politiche agroalimentari | | |e pesca (9) | 3.782| +-----------------------------------------+-------------------------+ |1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione | | |frodi nel settore agricolo, | | |agroalimentare, agroindustriale e | | |forestale (5) | 3.782| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Ministero della salute | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |3. Servizi istituzionali e generali delle| | |amministrazioni pubbliche (32) | 335.044| +-----------------------------------------+-------------------------+ |3.2 Servizi e affari generali per le | | |amministrazioni di competenza (3) | 335.044| +-----------------------------------------+-------------------------+ | | | +-----------------------------------------+-------------------------+ |TOTALE | 1.526.909.720| +-----------------------------------------+-------------------------+

 
((Art. 1 bis

Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze

1. Le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalita' di cui agli articoli 23, 24 e 29 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. L'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attivita' di impresa, con esclusione di quelli gia' assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante: «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244
del 18 ottobre 2023, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023:
«Art. 21 (Misure in materia di immigrazione e sicurezza
e per la prosecuzione delle attivita' emergenziali connesse
alla crisi ucraina). - 1. Per il finanziamento delle misure
urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a
sostegno dei comuni interessati nonche' in favore dei
minori non accompagnanti e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'in-terno, un fondo con una
dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri
e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente
comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite
di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Al successivo
riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con
decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze.
1-bis. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui
al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno
2023, e' assegnato un contributo fino all'importo massimo
di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla
data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che
hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in
comunita' di tipo familiare o in istituti di assistenza con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
superiore all'importo spettante a titolo di fondo di
solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito
per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta
municipale propria per alimentare il medesimo fondo non
inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al
comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a
favore dei quali il contributo di cui al presente comma e'
ripartito.
2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre
2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;
b) le parole «nel limite massimo di spesa di
37.259.690 euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel
limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro
7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno
2024».
3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi
europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi
migratori, e' riconosciuto un contributo straordinario per
l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.
4. I criteri e le modalita' di concessione del
contribuito di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini
del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma
3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
5. Al fine di assicurare la funzionalita' della rete
dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo
14 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e l'effettivita' delle espulsioni degli stranieri
irregolarmente presenti nel territorio nazionale,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con
modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e'
incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.
6. All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «, per la meta',» e «, per l'altra
meta',» sono soppresse;
b) dopo le parole «in materia di immigrazione, asilo
e cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e ad interventi
assistenziali straordinari».
7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di
primo soccorso e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000
per l'anno 2023.
8. Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, dopo le parole «corresponsione dei compensi
per prestazioni di lavoro straordinario del personale del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti «e delle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo.
9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse
allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di
assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale,
alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto, dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e
successivamente prorogato da ultimo con delibera del
Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31
dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di
euro per l'anno 2023 e di 274 milioni di euro per l'anno
2024.
9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera
del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da
ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri
del 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di
assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio
nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della
grave crisi internazionale in atto, e' ulteriormente
prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro
26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilita'
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44
del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1.
9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine
di cui al comma 9-bis, delle attivita' e delle misure
previste al presente comma, garantendo la continuita' della
gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle
forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni
in qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di
quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con
ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla
base delle effettive esigenze, sono individuate le
specifiche misure da porre in essere nell'ambito della
proroga di cui al comma 9-bis del presente articolo, tra
quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e all'articolo 31,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, nonche' la rimodulazione delle attivita' e
delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti
coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili
di cui al suddetto comma 9-bis.
10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole «2022 e 2023»
sono aggiunte le seguenti «e di 2,2 milioni di euro per
l'anno 2024».
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2
milioni per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9,
pari a euro 239,859 milioni per l'anno 2023 ed euro 44,486
milioni per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 29,859 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti
dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2;
b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e
44,486 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo
23.».
- Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 29 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018:
«Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione
del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. In
occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che,
per l'eccezionalita' della situazione, possono manifestarsi
con intensita' tale da compromettere la vita, l'integrita'
fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
su richiesta del Presidente della Regione o Provincia
autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento
delle risorse territoriali disponibili, dispone la
mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a
supporto dei sistemi regionali interessati mediante il
coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre
Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato
di protezione civile di cui all'articolo 32, delle
strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma
1, nonche' dei comuni o loro forme associative per il
supporto agli enti locali coinvolti. In ragione
dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessita',
con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello
stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si
proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.
2. Sulla base della dichiarazione dello stato di
mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il
Dipartimento della protezione civile assicura il
coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a
supporto delle autorita' regionali di protezione civile,
allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il
soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d),
ovvero, sulla base dell'intensita' dell'evento, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e),
nonche', alla cessazione delle esigenze qualora non
intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attivita' di
natura straordinaria poste in essere dalle componenti e
strutture operative interessate nel periodo di vigenza
della dichiarazione medesima, secondo procedure di
rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai
sensi dell'articolo 15.
3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato
di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle
ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con
provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione
civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla
copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti
e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate,
ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati,
a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
4. Le Regioni possono definire, con propria legge,
provvedimenti con analoga finalita' in relazione ad eventi
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a
carico dei propri bilanci.».
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e
delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
e Province autonome interessate, presentano i requisiti di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo
criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma
7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio
delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non sono soggette al controllo preventivo di
legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la
proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b).».
«Art. 29 (Partecipazione del Servizio nazionale alle
operazioni di emergenza in ambito internazionale e al
meccanismo unionale di protezione civile). - 1. Ferme le
competenze del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n.
125, la partecipazione del Servizio nazionale agli
interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero e'
disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli
23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su
richiesta del il medesimo Ministero. In tale caso la
dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di
cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la
denominazione di «dichiarazione dello stato di
mobilitazione del Servizio nazionale della protezione
civile per intervento all'estero» e «deliberazione dello
stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto
del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello
stato di mobilitazione del Servizio nazionale per
intervento all'estero sono individuate le risorse
finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e delle risorse
stanziate per gli interventi di cui all'articolo 10 della
legge 11 agosto 2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento
della protezione civile e con il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare
soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano
costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della
legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di
cooperazione territoriale, anche in assenza dei
provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per
la partecipazione del Servizio nazionale al «Pool europeo
di protezione civile», istituito, nell'ambito del
meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11
della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, e' autorizzato, nel
rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite
delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate
con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego
di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati,
specificamente formati e registrati nel Sistema comune di
comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS),
su richiesta del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi
terzi.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile se
riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di
coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche
nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di
mobilitazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della
deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo
24, comma 1, puo' attivare e coordinare le risorse del
Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2,
previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri
anche al fine della comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della
protezione civile puo' stabilire di non dispiegare le
risorse del Pool europeo di protezione civile ove
sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11,
paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle
nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della
medesima decisione.
4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende
ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio
nazionale al Pool europeo di protezione civile e a rescEU,
inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con
amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle
risorse finanziarie previste dalla decisione n.
1313/2013/UE.».
- Si riporta il comma 101, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, S.O. n. 40:
«101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese
aventi sede legale all'estero con una stabile
organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del
codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31
dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni
ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione
Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile
direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi
catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per
eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i
sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le
esondazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2424 del codice
civile:
«Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al
seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti,
con separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelle concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
d-bis) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
d-bis) verso altri;
3) altri titoli;
4) strumenti finanziari derivati attivi;
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;
5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate;
5-quater) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Altre riserve, distintamente indicate.
VII - Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
X - Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi
simili;
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi;
4) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo
2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici
compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai
sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
2447-bis.».
 
Art. 2

((Rifinanziamento dell'Ape sociale per il 2024))

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 186, dell'articolo 1, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 21 dicembre 2016, S.O. n. 57:
«186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai
sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630
milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro
per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020,
di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni
di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per
l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di
71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di
euro per l'anno 2026. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate e accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita'
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione
della data di presentazione della domanda, al fine di
garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
al numero programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie.».
 
((Art. 2 bis

Completo utilizzo delle risorse
del Servizio sanitario nazionale contro il COVID-19

1. Le risorse erogate nell'anno 2020 e nell'anno 2021 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2025 per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Le regioni e le province autonome, pertanto, anche negli anni 2024 e 2025, possono avvalersi delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonche' dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))


Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante:
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70 e'
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29
aprile 2020, S.O. n. 16.
- Per i riferimenti al decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14
agosto 2020, n. 203, S.O. n. 30 e' convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre
2020, S.O. n. 37.
- La legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre
2020.
- Il testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo
2021, e' convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio
2021, n. 69 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del
21 maggio 2021 S.O. n. 21,
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del
24 luglio 202, S.O. n. 25.
«Art. 26 (Disposizioni in materia di liste di attesa e
utilizzo flessibile delle risorse). - 1. Per le finalita'
del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un
maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero
per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di
specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture
pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa
dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla
diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2021:
a) per il recupero delle prestazioni di ricovero
ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti
gia' previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a), b) e
c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
b) per il recupero delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, agli istituti gia' previsti dall'articolo
29, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle
prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, opera
soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte
in applicazione del predetto articolo 29 e della presente
disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per il raggiungimento delle finalita' di cui al
comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle
modalita' organizzative di cui al comma 1, possono
integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di
specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi
contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14,
primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e, ferma restando la garanzia dell'equilibrio
economico del Servizio sanitario regionale, anche
utilizzando eventuali economie derivanti dai budget
attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le
province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa
adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo, ove ritenuto, il
coinvolgimento delle strutture private accreditate e
conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative
risorse. Le strutture private accreditate eventualmente
interessate dal periodo precedente rendicontano alle
rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attivita'
effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato,
anche ai fini della valutazione della predetta deroga.
3. Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi 1,
2 e 6-bis le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020,
previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' quota parte delle
economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano
utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo articolo
1, comma 427, secondo le modalita' indicate nei rispettivi
Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente
aggiornati e dando priorita' agli utilizzi secondo le
modalita' organizzative di cui al comma 1 e solo in via
residuale alle modalita' individuate ai sensi del comma 2.
Il Ministero della salute monitora le attivita' effettuate
dalle regioni e province autonome a valere sui
finanziamenti di cui al presente comma.
3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica
medica, clinica e di laboratorio, considerati la rilevanza
delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza
necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da
parte degli operatori accreditati, e' possibile ricorrere a
forme di collegamenti in rete anche tra strutture che
operano in regioni confinanti. Al fine di garantire
l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui
al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti
fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche, le
regioni promuovono la possibilita' di effettuare prelievi
domiciliari da parte delle strutture di laboratorio
accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a carico
dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero
della salute una relazione dettagliata, attestante le
prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno
2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La
relazione fornisce altresi' evidenza della coerenza tra le
prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del
centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco
«COV 20», di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge
n. 18 del 2020. Entro quindici giorni dalla ricezione della
relazione, il Ministero della salute verifica la
completezza delle informazioni ivi contenute. Sulla base
delle risultanze della verifica operata dal Ministero della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi
servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo
sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge n. 18
del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104 del 2020 per la
realizzazione di tutti gli interventi individuati dai
medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti
dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di
finanziamento, e degli interventi effettuati per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti
l'effettuazione dei tamponi alla popolazione,
l'acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di
somministrazione di personale e la realizzazione di
investimenti finanziati da contributi in conto esercizio.
Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia
trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la
verifica si intende effettuata con esito negativo. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni
assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente e senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15
luglio, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, sono differiti, rispettivamente, al 10
agosto e al 20 settembre e i termini di cui al comma 7
dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, sono cosi' modificati:
a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti
di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2
dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del
2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15
settembre 2021;
b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario
regionale per l'anno 2020 e' approvato dalla giunta
regionale entro il 15 ottobre 2021.
6. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno
e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di
assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche gli stabilimenti
termali concorrono a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del virus
SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti a tutti gli
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021
e per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, i cicli di
riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la
riabilitazione funzionale del motuleso e per la
riabilitazione della funzione respiratoria e
cardiorespiratoria gia' riconosciuti agli assicurati
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato
9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati
altresi' agli assistiti che presentano postumi
riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7,
del presente decreto. Conseguentemente il fabbisogno
sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021 e
2022 e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022.
6-quater. Al fine di sostenere il sistema termale
nazionale mitigando la crisi economica derivante
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui
al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 10 milioni di euro
per l'anno 2021.
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.».
- Si riporta il comma 277, dell'articolo 1, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234
«277. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al
comma 276, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private
accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, per un ammontare non superiore all'importo
complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro,
ripartito come indicato nella tabella A dell'allegato 4
annesso alla presente legge, ed eventualmente
incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali,
nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
278. Le medesime strutture private accreditate rendicontano
entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province
autonome le attivita' effettuate nell'ambito
dell'incremento di budget assegnato per l'anno 2022, anche
ai fini della valutazione della deroga di cui al presente
comma. La presente disposizione si applica anche alle
regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo
sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.».
 
Art. 3

Misure in favore di grandi eventi

1. Al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e delle attivita' ((a tali fini necessarie)), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Al fine di consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a favore di Roma Capitale.
4. Per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024.
((4-bis. Al fine di sostenere economicamente le attivita' di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.))
5. Agli oneri derivanti ((dai commi da 1 a 4 del presente articolo)), pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 564, dell'articolo 1, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«564. Al fine di implementare le attivita' di
pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo
di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi
del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire
direttamente su apposita contabilita' speciale allo stesso
intestata.».
- Si riporta il comma 190, dell'articolo 1, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O., n. 99:
«190. Per il finanziamento delle attivita'
istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n.
189, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015.».
- Si riporta il comma 210, dell'articolo 1, della
citata legge 30 dicembre 2023, n. 213
«210. Al fine di assicurare un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione,
l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con
disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'
con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di
euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.».
 
Art. 4
Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

1. Nell'anno 2024, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario gia' svolte dal personale delle Forze di polizia di cui ((all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,)) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 100 milioni di euro e sono ripartite come indicato nella tabella di cui all'allegato 1. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 recante: «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile 1981:
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
- Il testo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217 recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30
settembre 2004, n. 252» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005.
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante: «modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di
natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e
retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in
via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.».
 
((Art. 4 bis

Misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
del personale delle Forze armate

1. Al fine di garantire le maggiori esigenze operative delle Forze armate, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.))


Riferimenti normativi

- Per l'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75 si vedano i riferimenti normativi all'articolo
4.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 8
agosto 1990, n. 231 recante: «Disposizioni in materia di
trattamento economico del personale militare», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1990:
«Art. 10 (Orario delle attivita' giornaliere). - 1.
Ferma restando la totale disponibilita' al servizio, con
decorrenza dal 1° luglio 1990 l'orario delle attivita'
giornaliere del personale militare delle Forze armate di
cui all'articolo 1, comma 1, nonche' dei colonnelli e
generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni
normali, e' fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il
personale militare e' tenuto a prestare ulteriori due ore
settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo
5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 150.
2. Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro
della difesa, saranno disciplinate le articolazioni
dell'orario normale delle attivita' giornaliere, in
relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto
saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle
presenze.
3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.
4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere
incrementati gli attuali volumi organici del personale
militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui
all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge sara' emanato, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del
Presidente della Repubblica concernente le norme relative
alle licenze del personale militare.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno,
si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87
miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi,
degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051
dello stato di previsione del Ministero della difesa per
l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello
stato di previsione del Ministero della marina mercantile
per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi.
7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 6, detratte le somme utilizzate
come copertura, potranno essere incrementati in misura non
superiore al tasso di inflazione programmato in sede di
relazione previsionale e programmatica.
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, S.O., n. 219 :
«Articolo 148 (Utilizzo delle somme derivanti da
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti
dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
 
Art. 5

Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale
per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica ((con quella della restante)) dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010,)) e' incrementato, per l'anno 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il predetto incremento e' destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.
 
Art. 6

Disposizioni in materia di PNRR

1. Al fine di rafforzare le misure gia' previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone ((M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa e' redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.
3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilita' delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dall'articolo 18-quinquies del ((decreto-legge)) 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del ((Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)) di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidita' per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.
4. Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di ((misure del PNRR)), in caso di carenza delle disponibilita' di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria « Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto », nei limiti delle disponibilita' esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al citato articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.
5. A valere sul bilancio dello Stato si provvede al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al ((Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)) entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.
6. Al fine di una adeguata programmazione delle spese, le provviste di liquidita' di cui ai commi 3 e 4 possono essere attivate dalle amministrazioni ((titolari di misure del PNRR)) anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.
7. Eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del ((Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)) possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
((7-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, restano in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
7-ter. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «individuate» e' sostituita dalla seguente: «individuati»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «delle pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo».
7-quater. All'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorita' di governo competente in materia di sport, e' autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprieta' pubblica destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, ovvero per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprieta' comunale su cui sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o piu' federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per lo sport del 24 febbraio 2022 - Cluster 3, ma non realizzato per successiva revoca o rinuncia da parte del soggetto attuatore. Il finanziamento e' destinato al comune proprietario dell'impianto sportivo da efficientare o dell'area di realizzazione dell'impianto di nuova costruzione, nel rispetto delle condizionalita' e del cronoprogramma del PNRR e concorre a realizzare gli obiettivi della misura M5C2-22 del PNRR»))

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112:
«Articolo 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'
articolo 97, comma primo, della Costituzione , al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell' articolo 117 della
Costituzione . Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall' articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e successive modificazioni,
e dall' articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59 , e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18-quinquies del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
ed interventi di carattere economico», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 n. 143,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre
2024:
«Art. 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in materia
di PNRR). - 1. Al fine di assicurare la liquidita' di cassa
necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti
attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la
disciplina delle anticipazioni gia' prevista ai sensi della
normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari
delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti
risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per
cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il
termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento delle richieste di trasferimento.
2. In sede di presentazione delle richieste di cui al
comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle
spese risultanti dagli stati di avanzamento degli
interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di
competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche' le
verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La
documentazione giustificativa e' conservata agli atti dai
soggetti attuatori ed e' resa disponibile per essere
esibita in sede di audit e controlli da parte delle
autorita' nazionali ed europee. Sulla base delle
attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni
centrali titolari delle misure provvedono ai relativi
trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla
relativa documentazione giustificativa, al piu' tardi, in
sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' ai quali
le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i
soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui
ai commi 1 e 2.».
- Si riportano i commi da 1037 a 1049, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1037. Per l'attuazione del programma Next Generation
EU e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di
rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia,
con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno
2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di
53.623 milioni di euro per l'anno 2023.
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto » e « Ministero dell'economia e delle finanze
- Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito ». Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
1039. Le risorse giacenti nei conti correnti
infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in
relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna
amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei
progetti, sulla base delle procedure definite con il
decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di
gestione e controllo delle componenti del Next Generation
EU.
1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal
dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un
importo corrispondente alle predette minori entrate e'
versato sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata «
Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio », per la
conseguente regolazione contabile mediante versamento nei
pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
Il versamento nella predetta contabilita' speciale e'
effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
un periodo temporale piu' esteso rispetto a quello della
dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le
disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma 1038
previamente incrementate dal Fondo.
1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio
dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di
ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti
capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo
perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
risorse del programma Next Generation EU oggetto di
anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma
1037.
1042. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le procedure amministrativo-contabili per la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050,
nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del
Fondo di cui al comma 1037.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.
1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile,
con particolare riferimento ai costi programmati, agli
obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute
sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli
indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni
altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli
interventi.
1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al
2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il
Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una
relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next
Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione
indica, altresi', le eventuali misure necessarie per
accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore
efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria,
il rispetto dei principi europei di tracciabilita' delle
operazioni contabili afferenti alla realizzazione del
programma Next Generation EU e dei progetti finanziati,
anche per i successivi eventuali controlli di competenza
delle istituzioni dell'Unione europea, le risorse
finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 sono
utilizzate dopo l'approvazione del programma Next
Generation EU per finanziare i progetti previsti dallo
stesso programma e mantengono, quale vincolo di
destinazione, la realizzazione degli interventi del
programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I
progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
dalla normativa europea in materia e comunque corredati di
indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da
raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori
quantitativi.
1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione
vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non
utilizzate per le procedure di affidamento di contratti
pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture
ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni
titolari, previa comunicazione al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi
interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti
dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei
materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei
carburanti e dell'energia.
1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli
progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi
della spesa e degli altri elementi relativi allo stato
delle attivita' desumibili dal sistema di monitoraggio di
cui al comma 1043.
1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla
base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati
finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul
sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al
conseguimento dei relativi target intermedi e finali
previsti.
1049. Ogni difformita' rilevata nell'attuazione dei
singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da
1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei relativi target
intermedi e finali con impatto diretto sugli importi
richiesti a rimborso alla Commissione europea per il
programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
contributo pubblico in favore dell'amministrazione
titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di
revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente
corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle
disponibilita' finanziarie del medesimo programma.».
- Il testo del regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L
57/1 del 18.02.2021.
- Il testo del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L
57/17 del 18.02.2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021,
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.
108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30
luglio 2021, S.O. n. 26, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 45 (Disposizioni urgenti in materia di
funzionalita' del Consiglio Superiore dei lavori pubblici).
- 1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026,
presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del
presente decreto, in relazione agli interventi indicati
nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale
presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e composto da:
a) sette dirigenti di livello generale in servizio
presso le amministrazioni dello Stato, designati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi
Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, uno
appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno
appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente
al Ministero dell'interno, un appartenente al Ministero
dell'economia e delle finanze e uno appartenente al
Ministero della difesa, e il dirigente di livello generale
di cui al comma 4;
b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di
adeguate professionalita';
c) tre rappresentanti designati dagli Ordini
professionali, di cui uno designato dall'Ordine
professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine
professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine
professionale dei geologi;
d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di
chiara ed acclarata competenza;
e) un magistrato amministrativo, con qualifica di
consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un
avvocato dello Stato.
2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,
in qualita' di esperti per la trattazione di speciali
problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a
pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la
partecipazione alle attivita' del Comitato non spettano
indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo
rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti
e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, durano in carica tre anni e possono
essere confermati per un secondo triennio e comunque non
oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato
speciale non possono farsi rappresentare. Al Presidente, al
dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4
e agli altri componenti del Comitato speciale sono
corrisposti, anche in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, un'indennita' pari al 25 per cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito presso l'amministrazione di appartenenza e
comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui
comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e un
rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente e di
quanto previsto per i componenti e gli esperti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria del
Comitato speciale e' istituita, presso il Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari
a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per
gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di
durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui e' preposto
un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di
un dirigente di livello non generale, con funzioni di
segretario generale del Comitato speciale, e di dieci
unita' di personale di livello non dirigenziale,
individuati tra il personale di ruolo delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale
delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo e'
collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge
15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo,
comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i
rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto puo'
altresi' avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel
limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021
e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, di societa' controllate da Amministrazioni dello
Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di
opere pubbliche.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati
in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per
ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
- Si riporta il testo dell'allegato decreto
dell'articolo 2 dell'Allegato I.11 del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei contratti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31
marzo 2023:
«Allegato I.11 Disposizioni relative
all'organizzazione, alle competenze, alle regole di
funzionamento, nonche' alle ulteriori attribuzioni del
Consiglio superiore dei lavori pubblici
Art. 2 (Composizione). - 1. Il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e' composto dal Presidente, dai Presidenti
di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del
Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui
al comma 3, dai componenti di diritto di cui al comma 4. La
composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e'
individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti per la durata di un triennio.
2. Il dirigente di livello generale preposto fino al 31
dicembre 2026 alla struttura di supporto di cui
all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, assume la funzione di Presidente della
Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore
dei lavori pubblici:
a) in numero non inferiore a nove dirigenti di
seconda fascia con funzione di consiglieri del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, scelti per capacita' ed
esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2
e 3 dell'articolo 1, tra i dirigenti di seconda fascia del
ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
nominati, su proposta del Presidente, con le procedure di
cui all'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tra questi e'
ricompreso, a far data dall'entrata in vigore del codice,
il dirigente di livello non generale di cui all'articolo
45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che fino al
31 dicembre 2026 svolge le funzioni di cui al predetto
decreto-legge;
b) tre consiglieri di Stato, tre consiglieri della
Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati,
rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal
Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale
dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato
amministrativo, il consigliere della Corte dei conti e
l'avvocato dello Stato di cui all'articolo 45, comma 1,
lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
c) sette dirigenti di livello generale in servizio
presso le amministrazioni dello Stato, designati dal
Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi
Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno
appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente
al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero
dell'economia e delle finanze e uno appartenente al
Ministero della difesa. Tra questi sono ricompresi, a far
data dall'entrata in vigore del codice, i sette dirigenti
di livello generale di cui all'articolo 45, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di
adeguate professionalita'. Questi, a far data dall'entrata
in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 45, comma 1,
lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
e) tre rappresentanti degli Ordini professionali
designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale degli
ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti
pianificatori, paesaggisti e conservatori e dal Consiglio
nazionale dei geologi. Questi, a far data dall'entrata in
vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati
dagli Ordini professionali di cui all'articolo 45, comma 1,
lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
f) trenta esperti scelti fra docenti universitari
ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza
nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1,
nonche' in materie economiche, nominati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
indicazione del Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici. Tra questi sono ricompresi, a far data
dall'entrata in vigore del codice, i tredici esperti di cui
all'articolo 45, comma 1, lettera d), del decreto-legge n.
77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
108 del 2021.
4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, in ragione del loro ufficio:
a) i Provveditori interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) il Capo dipartimento della protezione civile;
c) il Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno;
d) il Direttore generale archeologia, belle arti e
paesaggio del Ministero della cultura;
e) il Direttore generale valutazioni ambientali del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
f) il Direttore generale dei lavori e del demanio
(Geniodife) del Ministero della difesa;
g) il Direttore dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali.
5. Per l'esame dei progetti di lavori pubblici di cui
all'articolo 39 del codice, sono invitati con diritto di
voto a partecipare alle adunanze delle Sezioni I, II e III,
di cui all'articolo 4 e dell'Assemblea generale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'articolo 3, un rappresentante di ogni comune e di ogni
provincia o citta' metropolitana in cui l'opera e'
localizzata, nonche' un rappresentante di ogni regione o
provincia autonoma territorialmente competente.
6. I componenti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici non possono farsi rappresentare.
7. I componenti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, anche se estranei alle amministrazioni dello
Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari
trattati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile
2024, S.O. n. 19, come modificato dalla presente legge,:
«Art. 19 (Disposizioni per l'attuazione della Misura 5
- Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunita'
e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione
sociale). - 1. Al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1
«Sport e inclusione sociale», del PNRR, per gli interventi
relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o
in parte con fondi del PNRR, il Dipartimento per lo sport
della Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi
d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono
stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei
prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle
risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di
cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, si applica la disciplina di cui al
comma 7-bis, lettera e), del medesimo articolo 26 e di cui
all'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29
dicembre 2022, n. 197.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio
dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorita' di
governo competente in materia di sport, e' autorizzato a
riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di
cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a
rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la
realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle
isole minori marine, per l'efficientamento energetico di
impianti sportivi di proprieta' pubblica destinati alla
pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport
invernali, ovvero per la realizzazione di nuovi impianti
sportivi di proprieta' comunale su cui sussista un
particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o
piu' federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo
interesse per un intervento ammesso a finanziamento
nell'ambito del decreto della Sottosegretaria di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per lo
sport del 24 febbraio 2022 - Cluster 3, ma non realizzato
per successiva revoca o rinuncia da parte del soggetto
attuatore. Il finanziamento e' destinato al comune
proprietario dell'impianto sportivo da efficientare o
dell'area di realizzazione dell'impianto di nuova
costruzione, nel rispetto delle condizionalita' e del
cronoprogramma del PNRR e concorre a realizzare gli
obiettivi della misura M5C2-22 del PNRR.».
 
((Art. 6 bis

Disposizioni in materia di liquidazione
delle attivita' connesse ai Giochi olimpici «Torino 2006»

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, dopo le parole: «6 agosto 2007, n. 19,» sono inserite le seguenti: «o alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti».
2. Ferma restando la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attivita' dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006, istituita dall'articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' e il completamento degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, la gestione e il mandato del commissario di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proseguono senza soluzione di continuita', sino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il commissario di cui al primo periodo, che assume la denominazione di «commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65», subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale e' conseguentemente soppressa.
3. Al termine della gestione di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, ed ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonche' le funzioni e le competenze assegnate dalla stessa legge n. 65 del 2012 alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al commissario di cui al comma 2 del presente articolo sono trasferiti alla regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forza alla struttura commissariale confluisce nella Societa' di committenza Regione Piemonte S.p.A.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 8
maggio 2012, n. 65 recante: «Disposizione per la
valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei
comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali
«Torino 2006»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123
del 28 maggio 2012, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le risorse finanziarie iscritte nel
bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3,
comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi
olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1,
ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e
successive modificazioni, sono destinate, al netto delle
risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i
contenziosi pendenti derivanti dall'attivita' posta in
essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro
onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione
di interventi di manutenzione straordinaria e
riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della
citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, tra cui,
prioritariamente, quelli siti nei territori montani
interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente
articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il
commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i
rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono
localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge
9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorita' degli
interventi, la cui esecuzione e' demandata, quale stazione
appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilita' e con
oneri integralmente a suo carico, alla societa' di
committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge
regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, o
alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane
interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica
delle stazioni appaltanti previa intesa con lo stesso
commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine
alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per
ciascun intervento.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 9
ottobre 2000, n. 285, recante: «Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2000:
«Art. 2 (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi
olimpici). - 1. E' istituita l'Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi olimpici, di seguito denominata «Agenzia», con
sede in Torino.
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto
pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile. L'attivita' dell'Agenzia e'
disciplinata dal diritto privato.
3. Il controllo successivo della Corte dei conti
sull'Agenzia e' espletato ai sensi dell'articolo 3, comma
4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 25, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2009, S.O. n.285:
«Art. 3 (Attivita' di liquidazione dell'Agenzia Torino
2006. - (Omissis)
25. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue
attivita' dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi
olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre
anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti
del commissario, nonche' le dotazioni di mezzi e di
personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle
risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le
disponibilita' che residuano alla fine della gestione
liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
(Omissis).».
 
((Art. 6 ter
Modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali, titolari di misure del PNRR e dei soggetti attuatori di interventi che comportano la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica delle predette amministrazioni, all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «funzionamento» sono inserite le seguenti: «, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attivita' della Cabina di regia, nonche' ai fini della stipula di convenzioni con universita', enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di supportare l'attivita' della Cabina di regia, presso la struttura tecnica di cui al comma 3 e in aggiunta al contingente ivi previsto e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, con il compito di svolgere attivita' di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia, anche in materia di attuazione di interventi e misure del PNRR. Il Consiglio e' composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale della Cabina di regia. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di nomina di ciascun membro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse specificamente destinate dal comma 3 per consulenti ed esperti e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3. In sede di prima applicazione, i soggetti gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione quali esperti ai sensi del comma 3 sono nominati automaticamente quali membri nel Consiglio, per la durata e con i compensi gia' stabiliti in sede di individuazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28-quinquies del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144
del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 28-quinquies (Rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il
coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione
e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico). - 1.
Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia
di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico, e' istituita presso il Ministero dell'economia e
delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle
direttive in materia di valorizzazione e dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata
«Cabina di regia». Dall'ambito di competenza della Cabina
di regia e' escluso il patrimonio immobiliare del Ministero
della difesa. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro
dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed e'
composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della
giustizia, del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero
del turismo, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministro per lo sport e i giovani, della
Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata. Possono essere invitati a
partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti
di enti, organismi o associazioni portatori di specifici
interessi.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Cabina di
regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e
controllo in materia di programmazione e realizzazione
degli interventi necessari alla valorizzazione e alla
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In
particolare, la Cabina di regia:
a) adotta il programma nazionale pluriennale di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i
criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura
l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di
avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi
livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e
territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato
competente;
b) elabora linee guida in attuazione del programma di
cui alla lettera a);
c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del
programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e
gli atti di programmazione degli interventi di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici
sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura
tecnica composta da un dirigente generale, da due unita' di
personale dirigenziale di livello non generale e da cinque
unita' di personale non dirigenziale di supporto alle
attivita', da inquadrare nell'area dei funzionari del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli
del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con
trattamento economico complessivo a carico
dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei
ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che e' collocato fuori ruolo o in posizione
di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Conseguentemente la
dotazione organica del Ministero dell'economia e delle
finanze e' incrementata del numero di unita' di personale
dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del
presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del
predetto personale, e' reso indisponibile nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento
degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si
applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A
supporto della Cabina di regia e' altresi' assegnato un
contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo
di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento,
per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle
attivita' della Cabina di regia, nonche' ai fini della
stipula di convenzioni con universita', enti e istituti di
ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' autorizzata la
spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2024.
3-bis. Al fine di supportare l'attivita' della Cabina
di regia, presso la struttura tecnica di cui al comma 3 e
in aggiunta al contingente ivi previsto e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, con il compito
di svolgere attivita' di elaborazione, di analisi e di
studio nelle materie di competenza della Cabina di regia,
anche in materia di attuazione di interventi e misure del
PNRR. Il Consiglio e' composto da membri nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del dirigente generale della struttura tecnica di
cui al comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello
Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei
alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e
comprovata specializzazione scientifica o professionale
nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale della
Cabina di regia. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi
e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di nomina di ciascun
membro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti
retributivi, a valere sulle risorse specificamente
destinate dal comma 3 per consulenti ed esperti e nel
limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di
segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura
tecnica di cui al comma 3. In sede di prima applicazione, i
soggetti gia' individuati alla data di entrata in vigore
della presente disposizione quali esperti ai sensi del
comma 3 sono nominati automaticamente quali membri nel
Consiglio, per la durata e con i compensi gia' stabiliti in
sede di individuazione e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
4. Ai componenti della Cabina di regia e ai
partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
((Art. 6 quater

Apertura di un conto corrente di tesoreria
in favore dell'ISMEA per il PNRR

1. E' autorizzata l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di un apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la gestione delle risorse relative ad interventi del PNRR di competenza dell'Istituto medesimo.))

 
((Art. 6 quinquies

Controlli in materia di PNRR

1. Al fine di sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di attuazione del PNRR, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i soggetti attuatori degli interventi e le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR si attengono, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni del presente articolo.
2. I soggetti attuatori degli interventi del PNRR assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformita' alla normativa nazionale e dell'Unione europea applicabile nonche' agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti. A tal fine, i soggetti attuatori:
a) effettuano i controlli di legalita' e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti;
b) verificano l'ammissibilita' delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi;
c) conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorita' nazionali e dell'Unione europea per le rispettive attivita' di controllo e di audit;
d) assicurano il periodico aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo costituiscono presupposto necessario ai fini delle attestazioni di cui all'articolo 18-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
4. Le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR provvedono alla tempestiva attivazione delle misure di propria competenza e assicurano il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformita' alla normativa nazionale e dell'Unione europea applicabile. A tal fine, le medesime amministrazioni:
a) sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalita' e amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente;
b) adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarita', delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonche' per il recupero degli importi indebitamente utilizzati;
c) verificano l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 in capo ai soggetti attuatori, mediante l'esame della regolarita' formale delle attestazioni di cui al comma 3, ai fini dei trasferimenti delle risorse a carico del PNRR.
5. Le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR integrano i controlli di regolarita' formale di cui al comma 4, lettera c), con verifiche della documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento, la corretta esecuzione degli interventi, la regolarita' e l'ammissibilita' delle spese al PNRR, nonche' il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti del PNRR. Tali verifiche costituiscono presupposto necessario ai fini:
a) dell'erogazione del saldo del finanziamento del PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione;
b) delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attiva modalita' semplificate per il sistema informatico ReGiS in relazione agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 5.
7. Al fine di agevolare la definizione delle partite contabili aperte in occasione della chiusura dei conti dei programmi cofinanziati dai fondi europei, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato, nei limiti delle disponibilita' esistenti, ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea. Il fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 provvede al recupero delle somme erogate a valere sulle domande di pagamento presentate dall'amministrazione titolare del programma nei cui confronti e' stata emessa la nota di addebito.))


Riferimenti normativi

- Per il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 6.
- Per l'articolo 18-quinquies, del decreto-legge 9
agosto 2024, n. 113, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 6.
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, recante:
«coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio
1987.
 
((Art. 6 sexies
Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai
pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di
pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni

1. Al fine di rafforzare le strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali, i Ministeri e gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, adottano iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale e sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, unita' di personale dell'area dei funzionari e degli assistenti o istruttori nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente comma e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da ripartire con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni di cui al primo periodo coerenti con il relativo Piano degli interventi predisposto ai sensi del citato articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024. Il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolge mediante le procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici vigenti, per concorsi a tempo determinato o indeterminato, relative a profili professionali omogenei a quelli banditi.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. All'articolo 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con delibera di giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del parere del responsabile finanziario dell'ente, predispongono un Piano degli inter- venti contenente le seguenti misure:
a) creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) sperimentazione di procedure semplificate di spesa idonee ad assicurare maggiore tempestivita' nei pagamenti;
c) costante verifica dei dati registrati nella predetta piattaforma elettronica, con particolare riguardo alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;
d) ogni altra iniziativa, anche di carattere organizzativo, necessaria per il superamento del ritardo dei pagamenti.
9-ter. La realizzazione delle misure previste dal Piano di cui al comma 9-bis, da effettuare entro il 31 dicembre 2025, e' verificata dall'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 40, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza):
«Art. 40 (Disposizioni in materia di riduzione dei
tempi di pagamento da parte delle pubbliche
amministrazioni). - 1. All'articolo 6, comma 2,
dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole:
«quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«trenta giorni».
2. All'articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, le parole: «sessanta giorni», ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «trenta
giorni».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 867 e' inserito il seguente:
«867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione
SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la
piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese
successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo
dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non
pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre
dell'esercizio.»;
b) dopo il comma 870 e' inserito il seguente:
«870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e' pubblicato, nel sito web
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui
scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo
trimestre dell'esercizio.».
4. Al fine di attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei
tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle
autorita' sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del
PNRR, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023,
presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con
l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche
di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto
dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e
predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli
interventi ritenuti necessari per il superamento del
suddetto ritardo.
5. Il Piano degli interventi di cui al comma 4 e'
approvato con decreto ministeriale, adottato su proposta
dei titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 ed e'
trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero
dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione
attraverso l'istituzione, entro i trenta giorni successivi
alla sua ricezione, di appositi gruppi di lavoro
(task-force), composti da rappresentanti del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri
interessati e della Struttura di missione PNRR presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Qualora
si riscontrino disallineamenti significativi rispetto a
quanto previsto dal Piano, ovvero sia necessario avviare
specifici interventi d'intesa con altre pubbliche
amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze
ne da' comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di
cui all'articolo 2 del decreto - legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108. Ai componenti dei gruppi di lavoro
(task-force), di cui al primo periodo, non sono corrisposti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, i
Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore
di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1,
comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n.
145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, effettuano,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un'analisi delle cause, anche di
carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei
tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono,
entro il medesimo termine, il Piano degli interventi
ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.
Il Piano indica il responsabile del procedimento e
contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:
a) l'efficientamento e la semplificazione delle
procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di
una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali,
nei termini di legge, e dedicata ad assicurare il puntuale
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma
8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei
pagamenti, nonche' alla corretta iscrizione del fondo
crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione
annuale.
7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma
6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione,
ai sensi dell'articolo 49 del TUEL., del parere del
responsabile finanziario dell'Ente, e' trasmessa entro il
31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai
sensi del comma 8, ai fini della valutazione
dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli
obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di
ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del
Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la
comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione
effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva
ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo,
entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune
della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
dell'accettazione delle modifiche richieste, viene
sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, un accordo tra il Sindaco del comune
interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che
recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora
l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti
significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano
ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa
con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne
comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e
delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. Tale
comunicazione e' data altresi' nei casi in cui risulti che
l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al
comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da
parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni. In
caso di valutazione negativa della proposta di Piano e,
comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo
entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune
degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad
informare, per il tramite del Ministro dell'economia e
delle finanze, la Cabina di regia per il PNRR, per le
valutazioni e le iniziative di competenza.129
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituito presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico
per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai
comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo e' composto da
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dell'interno, della Struttura di missione
PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e
dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di
supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico
non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si
applicano, in quanto compatibili, alle province e citta'
metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un
indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore
a dieci giorni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - 1.- 27. (omissis)
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 117, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti del Servizio
sanitario nazionale, con riferimento al personale della
dirigenza medica e al personale non dirigenziale
appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle
regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della
disciplina in materia di spesa per il personale. Resta
fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Per ciascun anno del triennio
2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo
non puo' essere superiore al doppio di quella sostenuta per
la stessa finalita' nell'anno 2009. Per gli enti del
Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente
comma opera a livello regionale; conseguentemente le
regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del
rispettivo servizio sanitario regionale in conformita' a
quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto
disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187
dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere
si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(omissis)»
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis)
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA, che puo' essere utilizzato
anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei
concorsi di cui al presente comma.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni 273, ad eccezione dei direttori dei servizi
generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed
educative che permangono nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a tre anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di
quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario
e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello
impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti
direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei
ricercatori, nonche' del personale di cui all'articolo 3,
sono considerati idonei i candidati collocati nella
graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in
numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato
superamento del periodo di prova o di dimissioni del
dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione,
l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della
graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di
cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo
non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle
regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o
agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano
un numero di posti messi a concorso non superiore a venti
unita' e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo
determinato. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite
ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del
presente comma.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.»
- Si riporta il comma 780 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025):
«780. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di
assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad
assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli
interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023
apposite linee guida con le modalita' e i termini di
comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni
interessati delle esigenze di assistenza tecnica
strettamente necessarie all'attuazione dei predetti
interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le
risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste
degli enti, si procedera' al riparto delle risorse con
criteri proporzionali. Con uno o piu' decreti del
Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse
in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle
rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune
beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del
contributo non utilizzato alla conclusione degli
interventi. In alternativa all'assegnazione delle risorse
in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potra'
essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o
Associazioni di natura pubblica e privata, ordini
professionali o Associazioni di categoria, ovvero societa'
partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi
o Protocolli in essere o da stipulare.»
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 40 (Disposizioni in materia di riduzione dei
tempi di pagamento da parte delle pubbliche
amministrazioni). - 1. All'articolo 6, comma 2,
dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole:
«quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«trenta giorni».
2. All'articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, le parole: «sessanta giorni», ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «trenta
giorni».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 867 e' inserito il seguente:
«867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione
SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la
piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese
successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo
dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non
pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre
dell'esercizio.»;
b) dopo il comma 870 e' inserito il seguente:
«870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e' pubblicato, nel sito web
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui
scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo
trimestre dell'esercizio.».
4. Al fine di attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei
tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle
autorita' sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del
PNRR, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023,
presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con
l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche
di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto
dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e
predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli
interventi ritenuti necessari per il superamento del
suddetto ritardo.
5. Il Piano degli interventi di cui al comma 4 e'
approvato con decreto ministeriale, adottato su proposta
dei titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 ed e'
trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero
dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione
attraverso l'istituzione, entro i trenta giorni successivi
alla sua ricezione, di appositi gruppi di lavoro
(task-force), composti da rappresentanti del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri
interessati e della Struttura di missione PNRR presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Qualora
si riscontrino disallineamenti significativi rispetto a
quanto previsto dal Piano, ovvero sia necessario avviare
specifici interventi d'intesa con altre pubbliche
amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze
ne da' comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di
cui all'articolo 2 del decreto - legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108. Ai componenti dei gruppi di lavoro
(task-force), di cui al primo periodo, non sono corrisposti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, i
Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore
di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1,
comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n.
145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, effettuano,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un'analisi delle cause, anche di
carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei
tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono,
entro il medesimo termine, il Piano degli interventi
ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.
Il Piano indica il responsabile del procedimento e
contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:
a) l'efficientamento e la semplificazione delle
procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di
una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali,
nei termini di legge, e dedicata ad assicurare il puntuale
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma
8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei
pagamenti, nonche' alla corretta iscrizione del fondo
crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione
annuale.
7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma
6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione,
ai sensi dell'articolo 49 del TUEL., del parere del
responsabile finanziario dell'Ente, e' trasmessa entro il
31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai
sensi del comma 8, ai fini della valutazione
dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli
obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di
ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del
Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la
comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione
effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva
ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo,
entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune
della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
dell'accettazione delle modifiche richieste, viene
sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, un accordo tra il Sindaco del comune
interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che
recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora
l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti
significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano
ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa
con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne
comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e
delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. Tale
comunicazione e' data altresi' nei casi in cui risulti che
l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al
comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da
parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni. In
caso di valutazione negativa della proposta di Piano e,
comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo
entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune
degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad
informare, per il tramite del Ministro dell'economia e
delle finanze, la Cabina di regia per il PNRR, per le
valutazioni e le iniziative di competenza.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituito presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico
per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai
comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo e' composto da
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dell'interno, della Struttura di missione
PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e
dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di
supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico
non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si
applicano, in quanto compatibili, alle province e citta'
metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un
indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore
a dieci giorni.
9-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, i
comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti che, alla
data del 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di
ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma
859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
calcolato mediante la piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con delibera di giunta e previa
acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del
parere del responsabile finanziario dell'ente,
predispongono un Piano degli interventi contenente le
seguenti misure:
a) creazione di una struttura preposta al pagamento
dei debiti commerciali per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e individuazione di un
responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) sperimentazione di procedure semplificate di spesa
idonee ad assicurare maggiore tempestivita' nei pagamenti;
c) costante verifica dei dati registrati nella
predetta piattaforma elettronica, con particolare riguardo
alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta
gestione delle note di credito e delle sospensioni;
d) ogni altra iniziativa, anche di carattere
organizzativo, necessaria per il superamento del ritardo
dei pagamenti.
9-ter. La realizzazione delle misure previste dal Piano
di cui al comma 9-bis, da effettuare entro il 31 dicembre
2025, e' verificata dall'organo di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile nell'ambito delle attivita' di
cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89.».
 
Art. 7
Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, ((n. 143, e al decreto
legislativo))
12 febbraio 2024, n. 13

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I soggetti di cui al comma 1 ((del presente articolo)), con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui ((sussista una delle seguenti circostanze)) anche per una delle annualita' comprese tra il 2018 e il 2022;
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA ((correlate)) alla diffusione della pandemia da COVID-19, ((introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148)) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 9-bis, comma 6, ((lettera a))), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
((b-bis) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.))
6-ter. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, ((lettere a), b) e b-bis))), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando ((all'incremento di cui alla lettera a))) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; c) identica;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando ((all'incremento di cui alla lettera c))) l'aliquota del 3,9 per cento.
6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 6-ter, sono diminuite del ((30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis)»;))
((a-bis) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati»;))
b) al comma 10:
1) alla lettera c), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente «;»;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis.».
2. All'articolo 40, comma 3, del ((decreto legislativo 12 febbraio)) 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «comma 2,» ((sono inserite)) le seguenti: «e le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»
b) dopo le parole: «comma 1» ((sono aggiunte)) le seguenti: «, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, ((del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) 22 dicembre 1986, n. 917».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-quater del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 n. 143 (Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
ed interventi di carattere economico), pubblicato nella
Gazz. Uff. 9 agosto 2024, n. 186, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2-quater (Imposta sostitutiva per annualita'
ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al
concordato preventivo biennale). - 1. I soggetti che hanno
applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
(ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al
concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e
seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
possono adottare il regime di ravvedimento di cui al
presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui
ai commi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative
addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito
d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, in ciascuna annualita' e il valore dello
stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari
a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari
o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari
o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari
o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari
o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA
inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta
sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e' costituita dalla differenza tra il valore
della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna
annualita' e il valore dello stesso incrementato nella
misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti di
cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali con
l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il
livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il
livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma
inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il
livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6.
5. Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti di
cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9
per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i
soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al
comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4
e 5 diminuite del 30 per cento.
6-bis. I soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed
e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino
a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con
criteri forfetari, possono accedere al regime di
ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui
sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle
annualita' comprese tra il 2018 e il 2022:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione
dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della
pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del
combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e
dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione
di non normale svolgimento dell'attivita' di cui
all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96;
b-bis) hanno dichiarato una causa di esclusione
dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due
o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo
ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle
attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione
dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per
cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
6-ter. Per le annualita' in cui sussistono le
circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a), b) e
b-bis), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da
versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali e'
costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di
lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per
l'annualita' interessata e il valore dello stesso
incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
delle relative addizionali e' determinata applicando
all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5
per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e'
costituita dalla differenza tra il valore della produzione
netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il
valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per
cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e' determinata applicando
all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9
per cento.
6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, determinate con le
modalita' di cui al comma 6-ter, sono diminuite del 30 per
cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis,
lettera b-bis).
7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative
addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto
dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al
presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione entro
il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un
massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo
maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con
decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale,
l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante
il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle
rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento
della rata successiva non comporta la decadenza dal
beneficio della rateazione. Non si fa comunque luogo al
rimborso delle somme versate a titolo di imposta
sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai
soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli
soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del
suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi
degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il
versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito
dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o
associati.
9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento,
in unica soluzione o della prima rata delle imposte
sostitutive, e' successivo alla notifica di processi
verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento,
di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n.
212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel
corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei
confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi
d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonche' quelle di cui all'articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono
essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno
dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo
biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12
febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero
notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno
dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli
4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonche'
dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi
nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per
decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente
articolo;
d) dichiarazione infedele della causa di esclusione
di cui al comma 6-bis.
11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in
caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal
comma 8, la decadenza intervenuta riguarda unicamente
l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al
primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia'
effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile
procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma
14.
12. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, gia' effettuati alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e non si da' luogo a rimborso.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta
non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al
concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per
una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2018, 2019,
2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1
del presente articolo, i termini di decadenza per
l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualita' oggetto
di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni
caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici
sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al
concordato preventivo biennale i termini di decadenza per
l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024
sono prorogati al 31 dicembre 2025.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti termini e modalita' di comunicazione
delle opzioni di cui al presente articolo.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000
euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027,
176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per
l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per
l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750
euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e,
quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro
per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027,
176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per
l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209.»
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante disposizioni
in materia di accertamento tributario e di concordato
preventivo biennale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 40 (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo di
cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 59.328.334 euro
per l'anno 2024 e 130.828.334 euro annui a decorrere
dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1,
lettera a), valutati in 12.171.666 euro annui a decorrere
dall'anno 2024, e dal comma 1 del presente articolo, pari a
59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui
a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4.
3. Le maggiori entrate erariali, per il biennio
2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui al titolo II, ad eccezione di quelle relative
all'articolo 10, comma 2, e le eventuali maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-quater del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,
affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base
del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia
delle entrate sono destinate, anche mediante
riassegnazione, al fondo di cui al comma 1, per essere
prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di
cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
 
((Art. 7 bis

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della facolta' di cui al primo periodo non e' consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del presente decreto, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.))


Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
recante disposizioni in materia di accertamento tributario
e di concordato preventivo biennale e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2024, n. 43.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 8, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662):
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P. ). - 1.- 7. (omissis)
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(omissis)»
- Il testo dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9
agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2024, n. 14 e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 7.
 
((Art. 7 ter

Benefici per i lavoratori dipendenti

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente di fatto sia beneficiario della stessa indennita'»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli» sono sostituite dalle seguenti: «indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente di fatto e dei figli»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del presente decreto, accertate con le modalita' di cui al comma 3 del suddetto articolo 40, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante
misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini
normativi ed interventi di carattere economico, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Disposizioni in materia di benefici
corrisposti ai lavoratori dipendenti). - 1. Nelle more
dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto
dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della
legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 e' erogata
un'indennita', di importo pari a 100 euro, ai lavoratori
dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non
superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato
fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o
affidato, che si trova nelle condizioni previste
dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui
all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal
lavoratore, e' di importo superiore a quello della
detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
del citato testo unico delle imposte sui redditi.
2. L'indennita' di cui al comma 1, che non concorre
alla formazione del reddito complessivo del lavoratore
dipendente, e' rapportata al periodo di lavoro.
2-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non spetta al
lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il
cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o
convivente di fatto sia beneficiario della stessa
indennita'.
3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo
di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva
anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi
dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5,
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma
3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986.
4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, riconoscono l'indennita' di cui al comma 1
unitamente alla tredicesima mensilita' su richiesta del
lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto
indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente di
fatto e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la
spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennita'
si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta
provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti
d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma
1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal
giorno successivo all'erogazione in busta paga
dell'indennita'.
5. L'indennita' di cui al comma 1 e' rideterminata
nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore
beneficiario ed e' riconosciuta anche qualora non sia stata
erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni
percepite non sono state assoggettate a ritenuta.
L'indennita' risultante dalla dichiarazione dei redditi e'
computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennita' erogata
dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante
in misura inferiore, il relativo importo e' restituito in
sede di dichiarazione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui
all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n.
213;
b) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy, per 469.799 euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia, per 13.806 euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, per
15.558.680 euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno, per 21.844 euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835
euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca, per 1.638.839 euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa, per 2.157.569 euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, per 254.188 euro;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura, per 2.670.467 euro;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della
salute, per 40.338 euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo, per 57.796 euro.»
- Il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 12
febbraio 2024, n. 13, recante disposizioni in materia di
accertamento tributario e di concordato preventivo biennale
e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea:
«Art. 21 (Esecuzione della Decisione (UE, Euratom)
2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al
sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che
abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom). - 1. Piena e
diretta esecuzione e' data alla decisione (UE, Euratom) n.
2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al
sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che
abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 12 della decisione stessa.»
 
((Art. 7 quater

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto
delle imposte dirette

1. Per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 688 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le somme dovute a
titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi
dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in
una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di
quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del
versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere
versate in rate mensili di uguale importo, con la
maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti
dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve
essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di
presentazione della dichiarazione o della denuncia. La
disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi
del titolo llI del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto
dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto
percentuale.»
3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche
dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'Art.
17, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno
16 di ciascun mese.
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il
calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione
delle imposte e del contributo al Servizio sanitario
nazionale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - 1.-16. (omissis)
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
(omissis)»
 
((Art. 7 quinquies
Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale

1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, lettera b-quater), dopo le parole: «compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato»;
b) all'articolo 21, comma 1, lettera b-ter), dopo le parole: «compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 11 e 21 del
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante
disposizioni in materia di accertamento tributario e di
concordato preventivo biennale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Cause di esclusione). - 1. Non possono
accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i
contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle
seguenti cause di esclusione:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei
redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi
d'imposta precedenti a quelli di applicazione del
concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale
adempimento;
b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del
codice civile, nonche' dagli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre
periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del
concordato. Alla pronuncia di condanna e' equiparata la
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti;
b-bis) con riferimento al periodo d'imposta
precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver
conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e
professioni, redditi o quote di redditi, comunque
denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non
concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40
per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o
di arti e professioni;12
b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta
oggetto del concordato, al regime forfetario di cui
all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del
2014;12
b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta
di concordato la societa' o l'ente risulta interessato da
operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la
societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
interessata da modifiche della compagine sociale che ne
aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo
il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del
socio o associato.»
«Art. 21 (Cessazione del concordato). - 1. Il
concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo
d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti
condizioni:
a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel
corso del biennio concordatario rispetto a quella
esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio
stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove
attivita' e' prevista l'applicazione del medesimo indice
sintetico di affidabilita' fiscale di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) il contribuente cessa l'attivita';
b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario
di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
b-ter) la societa' o l'ente risulta interessato da
operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la
societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
interessata da modifiche della compagine sociale che ne
aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo
il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del
socio o associato;
b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle
lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54,
comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito
dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici
sintetici di affidabilita' fiscale maggiorato del 50 per
cento.»
 
Art. 8

Modifiche al credito d'imposta ((per investimenti
nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica))


1. ((All'articolo 1)) del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione integrativa di cui al ((primo periodo possono)) essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo. »;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «primo e secondo periodo,»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 ((del presente articolo)), risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 ((del presente articolo)) e' determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al terzo periodo del comma 1 ((del presente articolo)). Detta percentuale e' determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1, ((del decreto-legge n. 124 del 2023)), rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura ((prevista dal comma 2 del presente articolo)) all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo».
((1-bis. In relazione all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, con riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a disposizione della contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate sono incrementate di 4.690 milioni di euro, a cui si fa fronte mediante corrispondente versamento alla predetta contabilita' speciale n. 1778 delle somme disponibili in conto residui a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1-ter. Al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria, il Ministro delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad erogare al soggetto attuatore, all'esito della procedura amministrativa, un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2024 n. 143 (Misure urgenti di carattere
fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di
carattere economico), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1(Disposizioni in materia di credito d'imposta
per investimenti nella Zona economica speciale per il
Mezzogiorno - ZES unica). - 1. A pena di decadenza
dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno
presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano
dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle
entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta
realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli
investimenti indicati nella comunicazione presentata ai
sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione
integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto
della comunicazione stessa, reca, altresi', l'indicazione
dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione
agli investimenti effettivamente realizzati e delle
relative fatture elettroniche e degli estremi della
certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del
predetto decreto ministeriale. Fermo restando quanto
previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione
integrativa di cui al primo periodo possono essere indicati
anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a
quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale,
ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante
dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del
maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione
probatoria di cui al secondo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche qualora la
comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di
investimenti agevolabili e gia' realizzati alla data di
trasmissione della medesima comunicazione. Con
provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle
entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' approvato il modello di
comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da
utilizzare per le finalita' di cui al presente comma e sono
definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui
all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre
2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito
d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari
all'importo del credito d'imposta risultante dalla
comunicazione integrativa di cui al comma 1, primo e
secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle comunicazioni integrative. Detta
percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa
all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati
nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 1.
Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai
sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura
definita ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 16,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo
articolo e' incrementata, ferma restando la predetta misura
e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro
per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa,
nel seguente ordine, delle risorse di cui:
a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite
massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo
in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di
spesa;
b) all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle
amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma
178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del
2020, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno
2024;
c) all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, nel limite massimo di 290 milioni di
euro per l'anno 2024.
3. I versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono
essere disposti direttamente alla contabilita' speciale n.
1778 intestata all'Agenzia delle entrate.
3-bis. Qualora il credito di imposta fruibile, come
determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo,
risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16,
comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162, con il provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 del presente
articolo e' determinato l'ammontare massimo del credito di
imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in
relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati
di cui al terzo periodo del comma 1 del presente articolo.
Detta percentuale e' determinata, fermo restando il limite
di cui al citato articolo 16, comma 1, del decreto-legge n.
124 del 2023, rapportando l'importo delle eventuali risorse
residue risultanti a seguito dell'applicazione della
procedura prevista dal comma 2 del presente articolo
all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati
nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo
periodo, del presente articolo.
4. Con il medesimo provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, sono altresi'
resi noti, per ciascuna regione della Zona economica
speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica ed in modo distinto
per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole
imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite
dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027:
a) il numero delle comunicazioni inviate entro i
termini previsti dal comma 1;
b) la tipologia di investimenti realizzati entro la
data del 15 novembre 2024;
c) l'ammontare complessivo del credito di imposta
complessivamente richiesto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16,
comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124
del 2023, qualora il provvedimento di cui ai commi 2 e 4
del presente articolo indichi un credito di imposta
inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone
assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2022- 2027, il Ministero delle imprese e del made in Italy
e le regioni della ZES unica rendono nota entro il 15
gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al
Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della
Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilita' di
agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse
dei programmi della politica di coesione europea relativi
al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro
titolarita', ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto
delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e
finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entita'
delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento
della misura. Il Ministero delle imprese e del made in
Italy e le regioni che intendono avvalersi della facolta'
di cui al primo periodo definiscono con propri
provvedimenti le modalita' di riconoscimento
dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli
operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 16 del citato decreto-legge n. 124 del 2023 e
dal citato decreto del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
6. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9
dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
«b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre
prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con
un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per
cento;».»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2024, n. 67, recante misure urgenti in
materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e
119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a
eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione
finanziaria:
«Art. 6 (Misure per il monitoraggio dei crediti
d'imposta per investimenti in beni strumentali e per
attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai
Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0). - 1. Ai fini
della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in
beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da
1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e dei crediti d'imposta per investimenti in attivita' di
ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e
ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e
202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le
attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al
raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e
di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto
periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1
della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a
comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare
complessivo degli investimenti che intendono effettuare a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e
la relativa fruizione. La comunicazione e' aggiornata al
completamento degli investimenti di cui al primo periodo.
La comunicazione telematica di completamento degli
investimenti e' effettuata anche per gli investimenti di
cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio
2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al
presente comma sono effettuate sulla base del modello
adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del
Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita' di cui
al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del
Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate
le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021,
anche per quel che concerne il contenuto, le modalita' e i
termini di invio delle comunicazioni di cui al presente
comma.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy
comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle
finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai
fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di
cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la
compensabilita' dei crediti maturati e non ancora fruiti e'
subordinata alla comunicazione effettuata secondo le
modalita' di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.
3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «negli anni
2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°
gennaio 2024 al 31 dicembre 2025»;
b) al comma 10:
1) al secondo periodo, la parola: «quotidianamente»
e' sostituita dalla seguente: «mensilmente»;
2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:
«Tra le comunicazioni periodiche e' ricompresa quella volta
a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal
venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli
investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di
cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta
giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la
decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo
di conclusione dell'investimento che da' diritto alla
maturazione del credito e' il 31 dicembre 2025»;
c) al comma 16, dopo le parole: «sia rilevata la
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta» sono
inserite le seguenti: «in assenza dei relativi
presupposti».»
- Si riportano i commi da 1051 a 1063 e 1065
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1051. A tutte le imprese residenti nel territorio
dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti
non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal
regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa,
che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio
dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e'
riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle
misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-ter, in relazione
alle diverse tipologie di beni agevolabili.
1052. Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non
spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria,
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo senza continuita' aziendale o sottoposte ad
altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie
di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le
imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del
beneficio spettante e' comunque subordinata alla condizione
del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto
adempimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni
materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio
d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro
delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento
ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per
cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui
all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nonche' dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni
strumentali materiali diversi da quelli indicati
nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2
milioni di euro, nonche' investimenti in beni strumentali
immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B
annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la
data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella
misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura
del credito d'imposta e' elevata al 15 per cento per gli
investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici
destinati dall'impresa alla realizzazione di modalita' di
lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22
maggio 2017, n. 81.
1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni
strumentali materiali diversi da quelli indicati
nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2
milioni di euro, nonche' investimenti in beni strumentali
immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B
annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a
decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022,
ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la
data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella
misura del 6 per cento.
1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre
2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31
dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il
credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 50 per
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5
milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino
a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del
costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni
di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente
ammissibili pari a 20 milioni di euro.
1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio
2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30
novembre 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il
credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 40 per
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5
milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di
euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per
cento del costo, per la quota di investimenti superiori a
10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in
beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30
giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre
2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito
d'imposta e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del
costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di
euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota
di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro
e fino al limite massimo di costi complessivamente
ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota
superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi
nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di
transizione ecologica individuati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il credito d'imposta e' riconosciuto nella
misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di
costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di
euro.
1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi
ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge
11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020
e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024,
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione, il credito
d'imposta e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del
costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari
a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le
spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei
beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con
risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette «di
cloud computing»), per la quota imputabile per competenza.
1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti
aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30
giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre
2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito
d'imposta e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del
costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1
milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese
per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di
cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud
computing, per la quota imputabile per competenza.
1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti
aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30
giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre
2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito
d'imposta e' riconosciuto nella misura del 10 per cento del
costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1
milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese
per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di
cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud
computing, per la quota imputabile per competenza.
1059. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote
annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata
in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi
1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere
dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi
del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti
di cui ai commi da 1056 a 1058-ter del presente articolo.
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai
soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5
milioni di euro e' utilizzabile in compensazione in
un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione
dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo
d'imposta successivo a quello della loro entrata in
funzione e' comunque possibile iniziare a fruire del
credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi
1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello
sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie
per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle
misure agevolative introdotte dai commi da 1056 a 1058-ter,
le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con
apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le
modalita' e i termini di invio della comunicazione in
relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al periodo precedente, non porti al
superamento del costo sostenuto.
1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali
materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A
annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai
soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiore a
5 milioni di euro e' utilizzabile in compensazione in
un'unica quota annuale.
1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello
di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni
agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a
strutture produttive ubicate all'estero, anche se
appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta e'
corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base
di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta
eventualmente gia' utilizzato in compensazione deve essere
direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il
periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette
ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
1061. Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055
si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti
anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e
professioni.
1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che
si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le
fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei
beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle
disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter. In relazione
agli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058-ter, le
imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia
asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito
industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un
attestato di conformita' rilasciato da un ente di
certificazione accreditato, da cui risulti che i beni
possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli
negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge
11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura. Relativamente al settore agricolo la perizia
tecnica di cui al precedente periodo puo' essere rilasciata
anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico
laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di
costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000
euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente puo'
essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal
legale rappresentante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli
riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a
1058-ter si rendano necessarie valutazioni di ordine
tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione
dei beni, l'Agenzia delle entrate puo' richiedere al
Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio
parere. I termini e le modalita' di svolgimento di tali
attivita' collaborative sono fissati con apposita
convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero
dello sviluppo economico, nella quale puo' essere prevista
un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli
interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27
luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta
applicazione del credito d'imposta per i suddetti
investimenti. Per lo svolgimento delle attivita' di propria
competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo'
anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche
specialistiche.
1063. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui ai commi da 1054 a 1058-ter del presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17,
comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
«1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064
del presente articolo, ad esclusione della quota pari, a
5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95
milioni di euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro
per l'anno 2023, a 2.063,97 milioni di euro per l'anno
2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede con le risorse
del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalita' di cui
al comma 1040.»
- Il testo dell'articolo 27, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 7-quater.
 
Art. 9

Somme da riconoscere alle autonomie territoriali

1. Alla Regione siciliana e' riconosciuto un contributo pari a euro 74.418.720 per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. L'attribuzione delle risorse di cui al primo periodo e' subordinata all'effettiva sottoscrizione dell'Accordo in materia di finanza pubblica.
2. In attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9188 del ((30 maggio)) 2023, e' attribuito nell'anno 2024 alla Provincia autonoma di Trento l'importo di 5.491.000 euro, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79.909.720 euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.
((3-bis. Al fine di osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla luce della nuova governance europea, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e da due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione
del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui
redditi):
«Art. 1 (Revisione della disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche). - 1. Per l'anno 2024, nella
determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone
fisiche, l'imposta lorda e' calcolata applicando, in luogo
delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per
cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
2. Per l'anno 2024, la detrazione prevista
dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' innalzata a 1.955 euro.
3. Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento
integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e'
riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta
lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione
spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato
testo unico delle imposte sui redditi diminuita
dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro
nell'anno.
4. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative
addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e
2.»
«Art. 2 (Revisione della disciplina delle detrazioni
fiscali). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito
complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della
detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in
relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi
dell'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' diminuito di un
importo pari a euro 260:
a) gli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella
misura del 19 per cento dal citato testo unico delle
imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione
fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo
unico;
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti
politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi
calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
2. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato
testo unico delle imposte sui redditi.»
«Art. 3 (Adeguamento della disciplina delle addizionali
regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche). - 1. Al fine di garantire la
coerenza della disciplina dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova
articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche stabilita dall'articolo 1, il termine
di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per
modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per
l'anno di imposta 2024, e' differito al 15 aprile 2024.
Nelle more del riordino della fiscalita' degli enti
territoriali, entro lo stesso termine le regioni e le
province autonome possono determinare, per il solo anno
2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base
degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 vigenti per l'anno 2023. Nell'ipotesi in cui le
regioni e le province autonome non approvano entro il
suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e
delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si
applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti
per l'anno 2023.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla
trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto
periodo, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.
3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1,
in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera,
entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote
dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova
articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalita'
degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni
possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote
differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di
reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per
l'anno 2023.
4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di
cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine
stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024,
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche si applica sulla base delle aliquote
vigenti per l'anno 2023.»
- Si riportano i commi 321 e 322 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1°
gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre
1997, e' sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente
legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della
data di entrata in vigore della presente legge vengono
ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I
trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle
province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti
in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal
presente comma. La riduzione dei trasferimenti erariali di
cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal
2023 al 2033.
322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate
le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette
derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono
definiti i criteri e le modalita' per la corrispondente
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma
non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. Per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione
finanziaria e' definita con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati
definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi
all'annualita' 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023
all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria
di una annualita', fatta salva la facolta' regionale di
disporre anticipatamente la regolazione di piu'
annualita'.»
 
((Art. 9 bis

Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali

1. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione o dalla provincia di Trento.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 102, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
(approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige):
«Art. 102. - Le popolazioni ladine e quelle mochene e
cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palu' del
Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle
proprie iniziative ed attivita' culturali, di stampa e
ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle
tradizioni delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove
e' parlato il ladino, il mocheno o il cimbro e' garantito
l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o
tedesca.
Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale
costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni
di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la
provincia di Trento possono attribuire, trasferire o
delegare funzioni amministrative, compiti o attivita'
proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza
linguistica ladina.»
 
((Art. 9 ter
Abolizione delle sanzioni sulla presentazione delle certificazioni
relative alle risorse straordinarie connesse all'emergenza da
COVID-19 per l'anno 2022

1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 e' abrogato. Non formano oggetto di restituzione le somme gia' versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'ente inadempiente ovvero a quest'ultimo trattenute ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse
assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021). - 1. Le
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla
finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le
maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno
2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a
titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle
certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della
suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui
sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo
non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione e
non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109,
comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo
1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Le eventuali risorse in eccesso sono acquisite all'entrata
del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno
degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.
2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del
2020, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato.».
3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al
comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando
l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della
perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta
emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La
certificazione di cui al primo periodo non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione
di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni
Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in
materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti
per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
4. (abrogato)
5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 ottobre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».
5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle
aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza
degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di
legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le
conseguenti modifiche al bilancio di previsione
eventualmente gia' approvato, in occasione della prima
variazione utile.
5-ter. All'articolo 3, comma 5-sexies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano, per il triennio
2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non
soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo
33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi
finanziari 2020, 2021 e 2022». Per l'anno 2022, le risorse
di cui al presente articolo possono essere utilizzate a
copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento
della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da
specifiche assegnazioni statali, riscontrati con
riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e
la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la
verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita'
di cui al medesimo articolo.
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 897 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente comma
le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate
con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota
capitale del debito»;
b) al comma 898 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente comma
le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate
con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione
anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota
capitale del debito».
6-ter. In considerazione delle cause di forza maggiore
sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente possibile il
rispetto dei termini prescritti, i contributi di cui ai
commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, destinati al comune di Codogno ricompreso
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 1° marzo 2020, riferiti agli anni 2020 e 2021,
soggetti a revoca per mancato rispetto del termine di
inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 del
medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 o per
parziale utilizzo del contributo, sono erogati dal
Ministero dell'interno per il 50 per cento congiuntamente
al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento
congiuntamente al contributo previsto per il 2023, purche'
l'esecuzione dei medesimi lavori inizi entro il 31 maggio
2022.»
 
((Art. 9 quater

Spesa farmaceutica per acquisti diretti

1. All'articolo 1, comma 580, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalita' per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento ne' inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 580 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021) come modificato dalla presente
legge:
«580. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC
ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di
ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti,
come determinato dal consiglio di amministrazione
dell'AIFA. Il ripiano e' effettuato da ciascuna azienda
farmaceutica, in conformita' alla determinazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta
per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli
altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva
quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica,
determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50
per cento del superamento dei predetti tetti a livello
nazionale e' a carico delle sole regioni e province
autonome nelle quali e' superato il relativo tetto di
spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA
determina, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a
quello di riferimento, la quota del ripiano attribuita ad
ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per
ciascuna regione e provincia autonoma al 50 per cento
secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile
in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di
spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e
province autonome. Con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti i termini, le condizioni e le modalita' per la
redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti
ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette
quote variabili non siano superiori al 70 per cento ne'
inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto
registrare. Il ripiano e' effettuato tramite versamenti a
favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire
entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni
e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale
mancato versamento.»
 
Art. 10

Disposizioni finanziarie

((01. Per l'anno 2024 il limite di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e' incrementato di 4.691.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.))
1. Agli oneri derivanti dagli ((articoli 1, commi da 1 a 6, 2, 3, commi da 1 a 4 e 5, 4, 5, 8, comma 1-ter, e 9, pari a 1.936.409.720 euro per l'anno 2024, 90 milioni)) di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;
b) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 58-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4;
g) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
h) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
i) ((quanto a euro 1.526.909.720)) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 del presente decreto;
((i-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della societa' Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
i-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
i-quater) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successivi rifinanziamenti;
i-quinquies) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13
(Abolizione del finanziamento pubblico diretto,
disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei
partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta in loro favore):
«Art. 12 (Destinazione volontaria del due per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche). - 1. A
decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al
precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo'
destinare il due per mille della propria imposta sul
reddito delle persone fisiche a favore di un partito
politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui
all'articolo 4.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite
esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai
contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi,
ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la
dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda
recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso
all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma
3, del presente decreto. Il contribuente puo' indicare
sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due
per mille.
2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse
ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno
presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno
di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente
stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la
compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti
aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di
acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un
limite complessivo pari al 40 per cento della somma
autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il
successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le
risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso
delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini
di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo
di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse
destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto
delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi
dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti
aventi diritto non puo' in ogni caso superare il tetto di
spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, su proposta del
Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione
delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base
delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire
la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le
modalita' di semplificazione degli adempimenti e di tutela
della riservatezza e di espressione delle scelte
preferenziali dei contribuenti.
3-bis. In via transitoria, per il primo anno di
applicazione delle disposizioni del presente articolo, con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione
dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:
a) l'apposita scheda per la destinazione del due per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le
relative modalita' di trasmissione telematica;
b) le modalita' che garantiscono la semplificazione
degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela
della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo
quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del
cinque per mille.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di
euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno
2015, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1
milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in
apposito fondo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del
presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota
parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto
delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1,
lettera b), e 2, del presente decreto.
6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al
comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono
nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni
individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui
al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa
postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre
1993, n. 515. Tale tariffa puo' essere utilizzata
unicamente nel mese di aprile di ciascun anno.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis,
determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel
2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel
2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei
risparmi che si rendono disponibili per effetto delle
disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b),
e 2, del presente decreto.»
- Il testo dell'articolo 148 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 4-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 8, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro):
«Art. 13 (Disposizioni transitorie, finali e
finanziarie). - 1. - 7. (omissis)
8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico
dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e
dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e'
autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro
per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025,
5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di
euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno
2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5
milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro
per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e
6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033,
ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico dell'Assegno di
inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10,
comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6
milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro
per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027,
5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di
euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno
2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3
milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10,
con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per
l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6
milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per
l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9
milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per
l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5
milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10,
commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1
milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per
l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3
milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per
l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7
milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per
l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033.
(omissis)»
- Si riporta il comma 630 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021):
«630. A decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, il
livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito
nella misura annua del 32 per cento delle entrate
effettivamente incassate dal bilancio dello Stato,
registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non
inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui,
derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA,
IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di
impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e
altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo
periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni
di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al
proprio funzionamento e alle proprie attivita'
istituzionali, nonche' per la copertura degli oneri
relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla
delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363
milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2
milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi
da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti
di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si
provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280
milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota
destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano
confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal
CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della
predisposizione del relativo bilancio di previsione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 58-bis del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Art. 58-bis (Investimenti dei fondi pensione nel
capitale delle micro, piccole e medie imprese). - 1. Ai
fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative
avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la
capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole
e medie imprese, puo' essere concessa, nei limiti della
dotazione della sezione speciale di cui al presente comma,
la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte
della concessione della garanzia e' richiesta una
commissione di accesso a parziale copertura delle spese del
Fondo. A tal fine e' istituita una sezione speciale del
predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa
europea, sono definiti i criteri, le modalita' e le
condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma
1. La garanzia non afferisce all'entita' della prestazione
pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono
individuate le iniziative di cui al comma 1.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale
anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle
valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo
della previdenza complementare (Comitato Previdenza
Italia), istituito in data 21 febbraio 2011, cui
partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei
fondi pensione. Al predetto Comitato e' attribuito altresi'
il compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da
questi richiesto, con analisi e valutazioni delle
operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno,
nonche' con l'attivazione e il coordinamento di iniziative
di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire
la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti
dei fondi pensione che, anche per organizzazione,
dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare
autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
Al Comitato e' altresi' attribuito il compito di realizzare
e promuovere iniziative di informazione e formazione
finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare,
destinate ai medesimi soggetti, nonche' alla generalita'
della collettivita', anche in eta' scolare, ovvero
qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la
crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme
complementari di previdenza, assistenza e welfare in
genere.
4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce
specifici programmi di attivita' sulla base degli indirizzi
formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero
secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con
cadenza biennale delle attivita' svolte dal Comitato.
5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 4
e' stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2034.
5-bis. Il contributo di cui al comma 5 e' erogato
direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31
marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle
attivita' svolte e approvazione delle stesse da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti le modalita' di rendicontazione delle
risorse da trasferire nonche' gli indirizzi per la
programmazione delle attivita'.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari
a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Si riporta il comma 203 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019):
«203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.»
- Si riporta il comma 601 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 86, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il comma 443 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026):
«443. Al fine di intervenire in situazioni di crisi di
mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e
della pesca generate da eventi non prevedibili, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste un Fondo per la gestione delle emergenze,
finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che
operano nei suddetti settori, con una dotazione di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»
- Si riporta il comma 334 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«334. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo,
con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura
finanziaria di interventi legislativi finalizzati al
riconoscimento del valore sociale ed economico
dell'attivita' di cura non professionale svolta dal
caregiver familiare, come definito dal comma 255
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»
 
((Art. 10 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))


Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.