Gazzetta n. 291 del 12 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 24 ottobre 2024
Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli - Proroga dei termini di scadenza nelle aree colpite da grave siccita' o precipitazioni eccessive durante l'inverno e la primavera 2024. Misure temporanee di emergenza a favore delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, in particolare l'art. 11, paragrafo 2, che prevede che un'organizzazione di produttori possa vendere i prodotti di produttori non soci di una OP ne' di una AOP, purche' sia riconosciuta per gli stessi prodotti e purche' il valore economico di tale attivita' sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146 della Commissione del 2 agosto 2024, recante «Misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2024, a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione per risolvere problemi specifici dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi»;
Visto, in particolare, l'art. 1 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146 il quale prevede la proroga di dodici mesi della validita' delle autorizzazioni di impianto e di reimpianto rilasciate a norma dell'art. 64, dell'art. 66 o dell'art. 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in scadenza nell'anno 2024, da utilizzare nelle aree colpite da grave siccita' o precipitazioni eccessive durante l'inverno e la primavera 2024;
Visto, altresi', l'art. 1, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146 il quale stabilisce che ai viticoltori titolari di autorizzazioni di impianto e di reimpianto che scadono nell'anno 2024 e che devono essere utilizzate nelle aree colpite da grave siccita' o precipitazioni eccessive durante l'inverno e la primavera 2024, non vengano applicate sanzioni amministrative a condizione che comunichino, entro il 31 dicembre 2024, l'intenzione di non utilizzare l'autorizzazione ne' di beneficiare della proroga della sua validita';
Visto, inoltre, l'art. 2 dello stesso regolamento di esecuzione, che prevede una deroga all'art. 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, per l'anno 2024;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2021, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, prot. n. 0525633, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)»;
Ritenuto di dare applicazione alle disposizioni sopra citate, al fine di consentire ai viticoltori con aziende ubicate nelle zone colpite dagli eventi climatici avversi durante l'inverno e la primavera 2024 di non incorrere in ulteriori penalizzazioni e alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli interessate di beneficiare della deroga sopra indicata;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 ottobre 2024;

Decreta:

Art. 1

Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013
in materia di autorizzazioni all'impianto di viti

1. Ai fini del presente decreto, le aree colpite da grave siccita' o precipitazioni eccessive durante l'inverno e la primavera 2024 sono individuate dalle regioni e province autonome con proprio provvedimento.
2. Nelle aree di cui al comma 1, la durata delle autorizzazioni di cui agli articoli 6, 12, 15 e 17 del decreto ministeriale del 19 dicembre 2022, n. 649010, scadute, o in scadenza, nell'anno 2024, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dalla relativa data di scadenza.
3. Il viticoltore, titolare di autorizzazioni da utilizzare nelle aree di cui al comma 1, comunica all'autorita' competente, tramite i sistemi informativi regionali o il SIAN, opportunamente adeguati, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, l'intenzione di non utilizzare l'autorizzazione o di non voler beneficiare della proroga di validita' di cui al comma 2. I viticoltori che effettuano tale comunicazione non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'art. 69, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
4. Al fine di ottemperare agli obblighi di notifica di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero, le aree di cui al comma 1, tramite comunicazione all'indirizzo pec: aoo.piue@pec.masaf.gov.it entro, e non oltre, il 22 novembre 2024.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, citato in premessa.
 
Art. 2

Deroga temporanea all'art. 11, paragrafo 2,
del regolamento delegato (UE) 2017/891

1. Alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli che attuano un programma operativo approvato ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013 o del regolamento (UE) 2021/2115, aventi sede o soci nei territori individuati con provvedimento delle regioni o delle province autonome, si applica la deroga temporanea di cui all'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146, per l'anno 2024.
2. Le organizzazioni di produttori interessate comunicano alla propria regione o provincia autonoma, entro il 31 dicembre 2024, l'intenzione di beneficiare della deroga di cui al comma 1.
3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 viene notificata dalle regioni al Ministero e all'Agea, entro il 31 gennaio 2025.
4. Agea comunica alla Commissione europea le informazioni di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146, entro il 31 marzo 2025.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1611