IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Reclutamento del personale»; Visto, in particolare, il comma 5-ter, del medesimo art. 35 che prevede che nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche' del personale di cui all'art. 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso e che con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, possano essere stabilite ulteriori modalita' applicative delle medesime disposizioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Ritenuto necessario estendere le deroghe di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche reclutamento del personale del profilo tecnologo e tecnico e di quello amministrativo negli enti di ricerca, del personale amministrativo nelle aziende sanitarie locali e nelle universita' nonche' al reclutamento del personale negli enti o agenzie vigilati dalle regioni, dalle province e dagli enti locali; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 12 settembre 2024;
Decreta:
Art. 1 Ulteriori modalita' applicative delle disposizioni in materia di idoneita' nelle graduatorie dei concorsi pubblici
1. Il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica, altresi', nei concorsi banditi per un numero di posti non superiore a venti unita' per il reclutamento: a) di personale del profilo tecnologo e tecnico e di quello amministrativo negli enti di ricerca; b) di personale amministrativo, tecnico e professionale, nelle aziende sanitarie locali; c) di personale amministrativo nelle universita'; d) di personale negli enti, aziende, agenzie, strumentali e vigilati dalle regioni, dalle province e dagli enti locali; e) di personale negli enti parco. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo.
Roma, 13 settembre 2024
Il Ministro: Zangrillo
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 3018 |