Gazzetta n. 291 del 12 dicembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 13 settembre 2024
Adozione di ulteriori modalita' applicative delle disposizioni in materia di idoneita' nelle graduatorie dei concorsi pubblici.


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Reclutamento del personale»;
Visto, in particolare, il comma 5-ter, del medesimo art. 35 che prevede che nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche' del personale di cui all'art. 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso e che con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, possano essere stabilite ulteriori modalita' applicative delle medesime disposizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Ritenuto necessario estendere le deroghe di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche reclutamento del personale del profilo tecnologo e tecnico e di quello amministrativo negli enti di ricerca, del personale amministrativo nelle aziende sanitarie locali e nelle universita' nonche' al reclutamento del personale negli enti o agenzie vigilati dalle regioni, dalle province e dagli enti locali;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 12 settembre 2024;

Decreta:

Art. 1
Ulteriori modalita' applicative delle disposizioni in materia di
idoneita' nelle graduatorie dei concorsi pubblici

1. Il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica, altresi', nei concorsi banditi per un numero di posti non superiore a venti unita' per il reclutamento:
a) di personale del profilo tecnologo e tecnico e di quello amministrativo negli enti di ricerca;
b) di personale amministrativo, tecnico e professionale, nelle aziende sanitarie locali;
c) di personale amministrativo nelle universita';
d) di personale negli enti, aziende, agenzie, strumentali e vigilati dalle regioni, dalle province e dagli enti locali;
e) di personale negli enti parco.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo.

Roma, 13 settembre 2024

Il Ministro: Zangrillo

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 3018