Gazzetta n. 291 del 12 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 28 novembre 2024
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Bracigliano».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela Ciliegia di Bracigliano I.G.P., che possiede i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Bracigliano», registrata con regolamento di esecuzione (UE) 2023/184 della Commissione del 23 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 26/10 del 30 gennaio 2023;
Considerato l'articolo 6-ter, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che prevede di dare la possibilita' ai gruppi richiedenti la registrazione, di formulare osservazioni sulla domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione in parola;
Considerato che la presente pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dell'articolo 6-ter del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891, come da comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo della Regione Campania competente per territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Bracigliano», cosi' come modificato;

Provvede
ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Bracigliano».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Bracigliano», sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 28 novembre 2024

Il dirigente: Gasparri
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

«CILIEGIA DI BRACIGLIANO»

Art. 1.
Denominazione

La indicazione geografica protetta (I.G.P.), «Ciliegia di Bracigliano», e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La indicazione geografica protetta (I.G.P.), «Ciliegia di Bracigliano», designa i frutti della specie Prunusavium L. (Rosaceae) riconducibili alle seguenti cultivar: Spernocchia, Sciazza, Pagliaccia (nota anche come Pagliaccio o Pallaccia), Don Carmelo, Silvestre, Bigarreau Burlat, Baron Picella, Palermitana e Principe.
La «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche qualitative:
Buccia: colore brillante, dal rosso scuro all'amaranto.
Polpa: colore da rosso vivo a rosso intenso, di consistenza elevata semi-aderente al nocciolo.
Dimensioni: frutto medio-grosso (calibro minimo ammesso: 20 mm), nocciolo medio, peduncolo di lunghezza da corta a media.
Forma: cordiforme, allungata o schiacciata.
Resistenza alle manipolazioni del frutto: ottima.
Qualita' organolettiche: polpa consistente, mediamente succosa, sapore dolce-acidulo fruttato, delicato e gradevole.
Tutte le varieta' elencate devono presentare un contenuto zuccherino non inferiore a 12° brix.
All'atto dell'immissione al consumo fresco i frutti devono essere:
Integri, senza danni;
Provvisti di peduncolo;
Puliti, privi di sostanze estranee visibili;
Sani, esenti da marciumi e da residui visibili di fitofarmaci;
Esenti da parassiti.
Le ciliegie destinate esclusivamente alla trasformazione possono essere prive del peduncolo, parzialmente danneggiate e con calibro minimo di 17 mm, fermi restando gli altri requisiti richiesti dal disciplinare di produzione. Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Ciliegia di Bracigliano» ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

 
Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni ubicati nelle province di Salerno e Avellino:
Provincia di Salerno: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Roccapiemonte, Siano.
Provincia di Avellino: Contrada, Forino, Montoro, Moschiano.

 
Art. 4.
Prova dell'origine

E' necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.
Metodo di ottenimento

Le condizioni ed i sistemi di coltivazione utilizzati per la produzione della «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. devono essere quelli tradizionali della zona e, comunque, atti a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.
I sesti e le distanze di piantagione, le forme di allevamento e i sistemi di potatura e di raccolta devono essere quelli in uso tradizionale nella zona, del tipo a volume o a parete, con una densita' d'impianto per ettaro fino a 1500 piante. Negli impianti di cui sopra e' ammessa la presenza di varieta' diverse da quelle riportate nell'articolo 2, ai fini della idonea impollinazione, nella misura massima del 15% delle piante. Gli impollinatori non concorrono alla produzione della I.G.P.
La produzione unitaria massima di frutti ammessa a tutela e' fissata in ventotto tonnellate ad ettaro di coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro dell'impianto in coltura promiscua dovra' essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente investita. La resa per ettaro di ciliegie che utilizzano la denominazione «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. dovra' essere riportata a detto limite produttivo, attraverso un'accurata cernita dei frutti che assicuri la rispondenza del prodotto ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 2.
Per quanto riguarda gli impianti produttivi, la tecnica colturale da adottare, fatta salva la tecnica d'impianto che riguarda i lavori preparatori, i lavori complementari e la concimazione, e' la seguente:
Cultivar: la scelta per i nuovi impianti e per quelli da infittire va effettuata, in ogni caso, tra quelle elencate nell'articolo 2.
Portainnesti: sono ammessi tutti i portainnesti idonei per il ciliegio dolce, in relazione alle caratteristiche pedoclimatiche dell'area e delle cultivar elencate nell'articolo 2.
Innesti: possono essere effettuati a «marza» (a triangolo e a spacco in fase di dormienza, a corona in fase vegetativa) oppure a «gemma» nel periodo vegetativo.
Materiale di propagazione: deve rispondere alle caratteristiche varietali di cui all'articolo 2 ed essere conforme alle normative nazionali e comunitarie.
Sistemi e distanze di piantagione: sono ammessi tutti i sesti di impianto, purche' siano garantiti l'illuminazione e l'arieggiamento delle chiome nella fase produttiva delle piante.
Concimazione: il piano di concimazione prevede che gli elementi da apportare devono essere finalizzati al raggiungimento e/o al mantenimento di un sufficiente livello di fertilita' dei suoli in ragione delle asportazioni della coltura e delle perdite per immobilizzazione e lisciviazione.
Potatura e forma di allevamento: e' prevista l'esecuzione annuale di potatura al bruno per assicurare una produzione di qualita' costante negli anni; le piante devono essere mantenute in buona efficienza vegetativa e produttiva anche ricorrendo a interventi straordinari di riforma volti ad eliminare le parti legnose deperite e non piu' funzionali.
Gestione del suolo: sono ammesse tutte le tecniche tradizionali di gestione del suolo; ove consentito dalle condizioni pedoclimatiche, dalla disponibilita' di acqua irrigua e dalla tipologia di impianto, e' adottata la tecnica dell'inerbimento, temporaneo o permanente, parziale o totale, con conseguente sfalcio periodico della cotica erbosa.
Irrigazione: sono da ritenere validi tutti i metodi di distribuzione dell'acqua.
L'utilizzo di regolatori di crescita per l'incremento dell'allegagione e del calibro dei frutti e prevenzione dello spacco e' ammesso nei termini previsti dalla normativa vigente. E' ammessa la copertura dei fruttiferi con teli di plastica per prevenire il cracking indotto dalle piogge.
Raccolta: deve essere effettuata a mano; essa ha inizio nella prima decade di maggio di ogni anno e termina entro la terza decade di luglio. Le ciliegie devono essere raccolte a mano provviste di peduncolo.
Operazioni post-raccolta: le ciliegie vanno commercializzate entro le quarantotto ore dalla raccolta; trascorso tale termine devono essere conservate in locali refrigerati/umidificati. Gia' in ambito aziendale deve essere eseguita la cernita per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente.
Conservazione: e' ammesso il ricorso a tecniche di frigo-conservazione in celle frigorifere, evitando di scendere a temperature inferiori a -0,5 °C e di superare il 90% di umidita' relativa. Il tempo massimo per la frigo-conservazione dei frutti e' di sei settimane.

 
Art. 6.
Legame con l'ambiente

Il legame tra la «Ciliegia di Bracigliano» e la zona geografica si basa sulla qualita' del prodotto e su una forte reputazione maturata nel tempo.
Nell'ambito del territorio di produzione, il ciliegio trova infatti le migliori condizioni per l'ottimale vegetazione della pianta e il regolare sviluppo dei frutti.
L'orografia e' prevalentemente collinare. Dal punto di vista climatico, le aree di coltivazione sono caratterizzate da primavere precoci ed estati calde con temperature massime che oscillano tra 25 e 28°C. In inverno, le temperature raramente scendono al di sotto degli 0 °C. Le precipitazioni medie si aggirano attorno ai 1000 mm annui, con distribuzione prevalente tra l'autunno e l'inizio primavera, comunque tali da soddisfare buona parte del fabbisogno idrico della coltura.
I terreni sono prevalentemente di origine alluvionale o colluviale, con presenza, spesso, di materiale piroclastico. Essi si presentano, per lo piu', sciolti, permeabili, mediamente profondi, con buona capacita' drenante e di ritenzione idrica, con valori del pH compressi tra 6,5 e 7,2.
I suoli dominanti nell'area presentano di norma potenza del substrato sufficiente, in relazione alle esigenze degli apparati radicali di Prunusavium, facilita' di lavorazione, permeabilita' elevata e discreta capacita' di campo.
I caratteri pedoclimatici descritti definiscono un ambiente ideale per la coltura, consentendo di ottenere il massimo della qualita' organolettica dei frutti e riducendo al minimo l'incidenza degli attacchi parassitari, che comprometterebbero la commerciabilita' dei frutti.
Del resto, il radicamento col territorio e' testimoniato dalla straordinaria presenza di varieta' locali, quali sono tutte quelle riportate all'articolo 2 del presente disciplinare, le quali, essendo diffuse esclusivamente in questo ambito, rappresentano una sorta di' endemismo.
Nel comprensorio della Valle dell'Irno, il vigneto, che un tempo costituiva la coltura prevalente, e' stato, fin dalla meta' del secolo scorso, rimpiazzato quasi totalmente dal ciliegio.
I dati piu' recenti riportano sul territorio la presenza di circa 500 aziende agricole ed alcune aziende di commercializzazione.
La «Ciliegia di Bracigliano» proviene da un territorio tradizionalmente vocato alla produzione delle ciliegie e le conoscenze tecniche acquisite nel corso dei secoli dai produttori, (con particolare riguardo ad un'imponente opera di salvaguardia delle biodiversita' genetiche) adattate alle condizioni locali, hanno contribuito a farne un prodotto di qualita' riconosciuta.
La presenza del ciliegio quale elemento caratterizzante l'agricoltura e l'economia del territorio e' testimoniato da diverse fonti, principalmente atti notarili, gia' a partire dal 1556 (Protocolli notarili - Bracigliano, notaio Salvatore Grimaldi, Buste 472 e 477, Protocolli notarili - Bracigliano, notaio Gaetano De Caro, Busta 487) Nei documenti si attesta l'importanza che rivestiva il raccolto delle Ciliegie a Bracigliano. Nel 1714, il notaio Matteo Milone (Archivio di Stato di Salerno, protocolli notarili - Bracigliano, Busta 495), attesta indiscutibilmente la coltivazione intensiva del ciliegio a Bracigliano.
In anni piu' recenti, la reputazione della «Ciliegia di Bracigliano» e' dimostrata da tutta una serie di materiale, pubblicitario, storico, video, cartaceo. Nell'opera del Padre Francescano Teofilo M. Giordano, dal titolo «Storia di Bracigliano» (Arti Grafiche Emilio Di Mauro di Cava de' Tirreni 1980); l'autore, nella parte in cui si sofferma sull'economia locale, fa un chiaro riferimento alla diffusione da diversi decenni della Ciliegia di Bracigliano e cita molte delle varieta' comprese nel presente disciplinare; di esse testimonia il pregio nonche' la domanda da parte del mercato, fino all'esportazione delle stesse, come dimostrato dalla presenza del nome Ciliegia di Bracigliano nelle fatture commerciali. La cerasicoltura appare quindi una realta' consolidata nel territorio, con ampie coltivazioni in grado di fornire importanti redditi agricoli.
L'importanza economica e culturale della Ciliegia di Bracigliano per il territorio che storicamente la produce e' stata testimoniata nel corso degli anni da numerose edizioni di fiere e di sagre, come ad esempio la Festa della Ciliegia di Bracigliano che si svolge annualmente dal 1999 e la parallela manifestazione che si svolge a Siano a partire dal 1997.
L'Associazione nazionale «Citta' delle Ciliegie», svolge ogni anno la sua Festa nazionale «Citta' delle Ciliegie» in localita' caratterizzate da produzioni cerasicole di eccellenza. A riconoscimento dell'alto valore qualitativo della Ciliegia di Bracigliano, la quinta Festa nazionale si e' svolta appunto a Bracigliano dal 18 al 21 giugno 2009.
Piu' volte la Ciliegia di Bracigliano ha riportato lusinghieri successi in competizioni specialistiche nazionali. Basti citare che nel 2011 questo prodotto ha ottenuto dall'A.M.D.M.I. (Associazione dei Direttori di mercati ortofrutticoli all'ingrosso) la denominazione di «Migliore Ciliegia d'Italia».
L'area di produzione della Ciliegia di Bracigliano, e' ancora oggi, considerata il «Paese delle ciliegie», da sempre questi territori sono stati vocati a questo frutto, legando in modo indissolubile i luoghi con la ciliegia.
La Ciliegia di Bracigliano compare come ingrediente base di molte ricette, di essa trattano siti specializzati come Top Food Italy o Torte e dintorni ed e' ben conosciuta tra gli chef affermati come Sal De Riso, noto per la sua maestria nel settore dolciario che sui canali social racconta della Ciliegia di Bracigliano video caricato su youtube in data 8 ottobre 2020 ed in cui afferma «che la Ciliegia di Bracigliano e' davvero particolar, la sua forma grande, succosa, dolce, con un grado brix alto di dolce, e' anche croccante e la utilizzo anche per i cocktail») e il 21 novembre 2020 sulla pagina Facebook di Sal De Riso), Rocco Iannone o altri emergenti che la utilizzano nelle loro creazioni.
La reputazione della Ciliegia di Bracigliano e' confermata, inoltre, da numerosi articoli di specialisti (basti citare il giornalista gastronomo Luciano Pignataro pubblicato sulla pagina web il 7 luglio 2015 dal titolo «La stagione delle ciliegie a Bracigliano» in cui la si descrive come segue:
«Bracigliano e' la citta' delle ciliege. Ma se questi frutti cosi' golosi sono apprezzati in tutto lo Stivale, il merito non e' soltanto delle preziose caratteristiche organolettiche che li contraddistinguono. Gli abitanti di questo paese noto per la secolare tradizione musicale, il famoso mallone, la frescura estiva e appunto le ciliege, nonostante il villaggio globale si contraddistinguono per il rispetto religioso di tempi, stagioni e riti della terra. Cosi' l'intero mese di giugno e' dedicato alla raccolta di questi frutti soprannominati anche «l'una tira l'altra». Infermieri, docenti, maestri di musica, dipendenti della pubblica amministrazione si fermano per dedicarsi alle ciliege che, di anno in anno, diventano piu' preziose a causa degli attacchi di alcuni parassiti. Queste piccole difficolta' non hanno pero' scalfito la passione per la raccolta che annualmente incanta un paese. Se pero' questo prodotto tipico ormai e' preceduto dalla propria fama, non e' un caso») o l'imprenditore Antonio Amato pubblicato sul blog ad agosto 2020 dal titolo «La Ciliegia di Bracigliano - L'oro rosso della nostra terra» in cui si evidenzia, tra le altre cose, che «Siamo nel periodo ideale per ammirare il paesaggio tinto di rosso intenso, il bianco degli alberi in fiore ha ormai ceduto il passo alle diverse sfumature di rosso di questa pregiata varieta' di ciliegie di Bracigliano, di tipo tardivo che matura dalla seconda meta' di giugno alla prima di luglio, dando il benvenuto all'estate e colorando di rosso le colline dell'Agro.
Un terzo della produzione campana di ciliegie proviene proprio dal territorio del Comune di Bracigliano, che fin dal 700 vanta la coltivazione delle «Ciliegie», di dimensioni medio-grandi, dal colore scuro e la pregiata polpa corposa e succosa.») e dagli oltre 25.000 risultati ottenuti inserendo «Ciliegia di Bracigliano» sul motore di ricerca Google, fra cui i siti Campania Terra Laboris, Irno notizie, che ne riconoscono l'unicita' legata al territorio di produzione. La Ciliegia di Bracigliano e' impiegata in pasticceria, per l'elaborazione di dolci tipici; basti citare la «Zizzinella» del Maestro pasticciere G. Palumbo a base di ricotta di bufala, nocciole e Ciliegia di Bracigliano sotto spirito (Annamaria Parlato, Enogastronomia Bracigliano, 23 maggio 2020 dal titolo «Il dolce omaggio alla ciliegia di Giuseppe Palumbo La ciliegia e' un contenitore di principi benefici per il corpo umano» in cui si attesta che «La produzione di ciliegie era gia' attestata a Bracigliano durante la prima meta' del XVIII secolo e non ha mai avuto interruzioni, neanche durante la carestia del 1764. Negli anni '50, si produceva circa un terzo delle ciliegie della Campania, che era, a quel tempo, la prima regione cerasicola italiana. E' il prodotto agricolo per eccellenza di Bracigliano, infatti e' definita «oro rosso», in dialetto «a cerasa». Essa matura in primavera inoltrata e contiene un elevato numero di flavonoidi).

 
Art. 7.
Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del Reg. UE n. 1143/ via S. Gaetano, 74 36016 Thiene VI Tel: +39 0445.313011 Fax: +39 0445.313070 E-mail: csqa@csqa.it

 
Art. 8.
Confezionamento, etichettatura, logotipo

Confezionamento:
iI prodotto deve essere posto in contenitori con capienza fino ad un massimo di 10 kg, realizzati con materiale di origine vegetale o altro materiale riciclabile.
La «Ciliegia di Bracigliano I.G.P. puo' essere confezionata anche fuori dall'area di produzione di cui all'art. 3.
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo nel calibro e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varieta'.
E' ammessa una tolleranza di disomogeneita' in termini di calibrazione del 10% in numero o in peso del prodotto posto nelle singole confezioni.
Etichettatura:
sulle confezioni contrassegnate con la I.G.P. o sulle etichette apposte sulle medesime devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni:
a) «Ciliegia di Bracigliano» e Indicazione Geografica Protetta (o la sua sigla I.G.P.);
b) Il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice confezionatrice;
c) Lotto di produzione.
d) La quantita' di prodotto effettivamente contenuto nella confezione;
e) Il logo della «Ciliegia di Bracigliano» I.G.P. riportato di seguito insieme al simbolo europeo dell'I.G.P. obbligatorio.
Alla indicazione geografica protetta di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso selezionato, scelto, similari e comune di provenienza.
E', tuttavia, consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la Indicazione geografica protetta.
Logotipo:
descrizione logo: Il logo si compone di due segni grafici, il primo circolare che sintetizza la forma di una «ciliegia» ed anche la lettera «C», il secondo rappresenta il gambo della stessa. Sulla destra del disegno stilizzato del frutto e' presente il testo «Ciliegia di Bracigliano I.G.P.» nel carattere Neutra Bold. Il logo compreso i testi si inscrive in un rettangolo di 11 x 8 cm, che si puo' ingrandire e rimpicciolire in proporzione.
Colori: il logo potra' essere utilizzato nelle seguenti tre modalita':
1) a colori in quadricromia (rosso: 30-100-80-0 verde 50-20-100-0);
2) in pantone (rosso: P187 - verde P7745);
3) in bianco su fondi colorati o nero nel caso non si utilizza il colore.

Parte di provvedimento in formato grafico