Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2024 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 26 novembre 2024
Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), capo I (Disposizioni generali sul bilancio), capo II (Bilancio di esercizio), capo III (Bilancio consolidato) e capo V (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 152).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e le successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni e le successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e le successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;
Visto il regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017 che ha esteso l'ambito di applicazione delle modifiche all'IFRS 4 per consentire al settore assicurativo di un conglomerato finanziario, che soddisfi determinati criteri, il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9;
Visto il regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione del 19 novembre 2021 che ha adottato in Europa l'IFRS 17 e che ha previsto la possibilita' per le imprese di non applicare il paragrafo 22 dell'IFRS 17 a talune fattispecie dei gruppi di contratti assicurativi;
Visto il regolamento (UE) 2022/357 della Commissione del 2 marzo 2022 che ha modificato lo IAS 1 e lo IAS 8 per chiarire le differenze tra principi contabili e stime contabili per garantire l'applicazione coerente dei principi contabili e la contabilita' dei bilanci;
Premesso che le modifiche al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, apportate con il presente Provvedimento, sono state oggeetto di pubblica consultazione dal 15 febbraio al 16 aprile 2022;
Considerato che il regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione del 19 novembre 2021 e il regolamento (UE) 2022/357 della Commissione del 2 marzo 2022 hanno previsto che le imprese applichino l'IFRS 17 e le modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2023 o successivamente;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1

Modifiche agli articoli 13 e 28
del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Gli articoli 13 e 28, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 al nono, al dodicesimo e al quattordicesimo periodo sono sostituiti, rispettivamente, come segue: «Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi distinta per elementi sottostanti alla misurazione», «Ricavi e costi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione emessi - Composizione», «Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi».
 
Art. 2

Modifiche all'allegato 1
al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Sono apportate modifiche all'allegato 1 «Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS».
 
Art. 3

Modifiche all'allegato 2
al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Sono apportate modifiche all'allegato 2 «Schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS».
 
Art. 4

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione della tabella di Nota Integrativa «Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attivita' e passivita' finanziarie» che va fornita a partire dal bilancio di esercizio 2025.

Roma, 26 novembre 2024

p. il Direttorio integrato
Il Presidente
Signorini


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Avvertenza:
Per gli allegati del regolamento 7/2007 modificati dal Provvedimento IVASS n. 152/2024 si rimanda al sito istituzionale IVASS al seguente link:
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regol amenti/2007/n07/index.html