Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2024 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 27 novembre 2024
Modifiche al regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa, approvato con decreto 6 febbraio 2012. (Decreto n. 341/2024).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, «Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della giustizia amministrativa» - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 novembre 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 289 del 20 novembre 2020 - recante modifiche al predetto regolamento;
Vista la delibera n. 67, adottata nella seduta del 23 ottobre 2024, con la quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, su proposta della terza commissione, ha deliberato di aggiungere al regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della giustizia amministrava, dopo l'art. 21, il seguente:
«Art. 21-bis (Benessere organizzativo del personale in servizio presso la Giustizia amministrativa). - 1. Le spese relative agli interventi per il benessere organizzativo del personale in servizio presso la Giustizia amministrativa possono gravare sul bilancio autonomo nel limite massimo dell'1% degli stanziamenti definitivi di competenza e, comunque, nel rispetto dello specifico stanziamento di bilancio».
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del Regolamento di autonomia finanziaria, come sopra indicata;

Decreta:

Il regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 febbraio 2012 e parzialmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 novembre 2020, e' modificato come segue:
dopo l'art. 21 (Gestione fondo di cassa) e' aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis (Benessere organizzativo del personale in servizio presso la Giustizia amministrativa). - 1. Le spese relative agli interventi per il benessere organizzativo del personale in servizio presso la Giustizia amministrativa possono gravare sul bilancio autonomo nel limite massimo dell'1% degli stanziamenti definitivi di competenza e, comunque, nel rispetto dello specifico stanziamento di bilancio».
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2024

Il Presidente: Maruotti