IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1: al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1; al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»; al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»; al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. [...]; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Visto, altresi', il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale e' stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alla festivita' religiosa giubilare; Visti: il decreto legislativo. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; lo statuto di Roma Capitale; la deliberazione della giunta capitolina n. 262/2017; la delibera di assemblea capitolina n. 55 del 15 maggio 2018; il decreto-legge n. 68/2022, convertito in legge n. 108 del 5 agosto 2022; l'ordinanza del Commissario straordinario Rep. 33 del 26 settembre 2024; Richiamato l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 che dispone che Commissario straordinario: «a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR; b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis] e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021; f) fornisce alla societa' [ndr societa' Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalita' e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»; Premesso che: l'intervento incluso nel programma dettagliato degli interventi approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e classificato nell'allegato 1 l'ID 136, recante «Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della citta'», concerne l'attrezzaggio civile e tecnologico di aree di lunga sosta da riservare ai bus turistici, localizzate nelle zone periferiche di Roma, e si pone come obiettivo la delocalizzazione della sosta degli autobus privati, a servizio della domanda turistica, nei nodi di scambio periferici destinati allo scambio intermodale con il trasporto pubblico di linea (prevalentemente su ferro); il citato intervento e', altresi', finalizzato alla riorganizzazione del traffico veicolare, con particolare riferimento a quello alimentato dai bus turistici; con ordinanza del Commissario straordinario Rep. 33 prot. RM/5220 del 26 settembre 2024 recante «Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento n. 136 recante "Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della citta'" - Modifica del sistema tariffario dei permessi da rilasciare ai bus turistici per la circolazione sul territorio di Roma Capitale, in occorrenza della Festivita' giubilare» sono state apportate delle revisioni e rimodulazioni alle tariffe applicate ai bus turistici, disciplinate dalla deliberazione dell'assemblea capitolina n. 55 del 15 maggio 2018, all'allegato 2; la citata ordinanza commissariale e' finalizzata a incentivare il ricorso, da parte dei torpedoni, ai parcheggi dislocati nelle aree periferiche della Citta' di Roma, e diretta a contrarre la richiesta di permessi per l'accesso alle zone a traffico limitato per le zone centrali; Considerato che: Roma servizi per la mobilita', soggetto attuatore dell'intervento in parola, con nota prot. 94284 in data 11 novembre 2024, acquisita dalla struttura commissariale in pari data al numero RM/6522, ha rappresentato, data la complessita' della materia, specifiche criticita' in fase attuativa delle disposizioni contenute nell'Ordinanza commissariale rep. 33/2024; in particolare, il soggetto attuatore ha riscontrato quanto segue: a) la citata ordinanza, al punto 2, ha disposto, su proposta avanzata dal soggetto attuatore, l'introduzione di uno specifico biglietto BIRG-TPL da rilasciare in favore di coloro che si serviranno dei servizi di trasporto offerti dai bus turistici che utilizzano le aree di sosta periferiche, al costo ridotto di 1 euro, in luogo della tariffa ordinaria pari a 8 euro; e' stato, invece, proposto di modificare il titolo di viaggio richiamato nell'ordinanza de qua inserendo, in luogo del previsto biglietto integrato regionale giornaliero, del valore di 8 euro, il biglietto «Roma 24 ore» del valore di 7 euro; la rettifica e' stata ritenuta necessaria in considerazione che quest'ultimo biglietto, a differenza del BIRG-TPL, permette di viaggiare esclusivamente all'interno del territorio cittadino, area in cui ricadono i siti di interesse dei pellegrini e turisti che convergeranno verso la citta' di Roma in occorrenza dell'anno santo, oggetto dell'iniziativa di che trattasi; la modifica della tipologia di biglietto ne consente, altresi', una immediata attivazione, a differenza del previsto biglietto BIRG-TPL che richiederebbe l'avvio di interlocuzioni con soggetti esterni a Roma Capitale; la proposta avanzata prevede la conferma del pagamento del ticket da parte dell'avente diritto per l'importo di 1 euro, con ristoro ad Atac, da parte di Roma Capitale, della quota residua, pari a 6 euro, mediante l'utilizzo dell'incremento dei corrispettivi provenienti dalla vendita dei permessi per a ZTL bus B, conseguente all'attivazione della connessa agevolazione tariffaria; b) l'ordinanza commissariale rep. 33/2024 ha stabilito, altresi', l'aumento tariffario dei permessi per la circolazione nelle ZTL bus turistici nel periodo dal 24 dicembre 2024-6 gennaio 2026, ma senza espressamente precludere agli operatori del trasporto privato dei passeggeri di acquistare, fino al 23 dicembre p.v., permessi alle attuali tariffe e di utilizzarli in seguito, anche nelle giornate/periodi in cui l'ordinanza e le nuove tariffe in essa stabilite esplicherebbero i propri effetti. L'utilizzo di tali permessi nel periodo di osservazione della piu' volte richiamata ordinanza commissariale potrebbe depotenziare gli effetti voluti dallo stesso provvedimento; pertanto, si rende necessario aggiornare il provvedimento de quo prevedendo che nel periodo di svolgimento del Giubileo 2025 possano essere utilizzati esclusivamente permessi giornalieri ottenuti per effetto delle tariffe stabilite nel provvedimento in parola. I permessi residui, acquistati medio tempore ed in corso di validita' alla data del 23 dicembre 2023, con particolare riferimento a quelli a carnet, potranno essere regolarmente utilizzati a decorrere dal 7 gennaio 2026, mantenendo la loro scadenza riparametrata sulla base della quantita' di giornate mancanti rispetto alla scadenza ordinaria; c) la richiamata ordinanza commissariale rep. 33/2024 prevede, infine, aumenti tariffari per ciascuna tipologia di permesso e/o di servizio di trasporto svolto, senza alcuna distinzione; e', invece, apparso necessario prevedere il mantenimento delle tariffe per i permessi per la ZTL bus B, disposte dalla deliberazione dell'assemblea capitolina n. 55/2018, per «gli istituti scolastici per il trasporto di alunni iscritti alla scuola primaria e diretti, per le gite scolastiche organizzate dal medesimo istituto» ovvero per il «trasporto passeggeri con disabilita' mediante mezzi dotati di pedana per la salita/discesa dei medesimi passeggeri», al fine di favorire l'esercizio di tali attivita' in relazione alla rilevanza dell'interesse sociale e culturale a loro riconducibile. Per tali servizi dovra' inoltre essere mantenuta la facolta' di ottenere l'autorizzazione a titolo gratuito per l'accesso alla ZTL bus C, come gia' previsto dalla sopra richiamata deliberazione dell'assemblea capitolina n. 55/2018, rispettivamente agli articoli 3 e 4; Roma servizi per la mobilita', soggetto attuatore dell'intervento in parola, con una seconda nota prot. 97984 in data 25 novembre 2024, acquisita in pari data dalla struttura commissariale al numero RM/6897, ha trasmesso una specifica direttiva dell'assessore alla mobilita' di Roma Capitale n. 3/2024 del 19 novembre 2024; in tali ultimi documenti e' stata ulteriormente rappresentata l'opportunita' di ricomprendere, fra i soggetti destinatari del mantenimento delle attuali tariffe per l'acquisto dei permessi giornalieri per la ZTL bus B, stabilite nella richiamata deliberazione dell'assemblea capitolina n. 55/2018, oltre a quelli inizialmente proposti al punto c) della precedente comunicazione RM/65222_2024, anche il trasporto di alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado, diretti nella ZTL bus B per gite scolastiche; nella seconda nota di Roma servizi per la mobilita' prot. RM/6897/2024 si propone, infine, di valutare la possibilita' di riconoscere uno sconto pari al 30% sulle tariffe istituite con l'ordinanza commissariale n. 33/2024 in favore dei bus turistici che trasportano passeggeri in pellegrinaggio diocesano riconosciuto come tale dalle curie locali; Atteso, che: la piena realizzazione del richiamato intervento n. 136 «Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della citta'» mediante la modifica del sistema tariffario in vigore, di cui alla deliberazione dell'assemblea capitolina n. 55/2018, e' funzionale ad un ordinato svolgimento del Giubileo 2025; le disposizioni stabilite nell'ordinanza commissariale rep. 33/2024, qualora non modificate come sopra rappresentato, non consentirebbero il pieno raggiungimento dell'obiettivo prefissato nella tempistica desiderata; la proposta da ultimo avanzata da Roma servizi per la mobilita', in merito alla riduzione delle tariffe destinate ai bus turistici che trasporteranno passeggeri in pellegrinaggio diocesano risulta conforme alla finalita' di facilitare l'accesso nella citta' di Roma dei pellegrini che parteciperanno alle celebrazioni e ai percorsi giubilari cittadini nel corso dell'anno 2025; e' opportuno, pertanto, procedere con le modifiche richieste da Roma servizi per la mobilita' con nota prot. RM/6522/2024 e con nota prot. RM/6897/2024, al fine di scongiurare ritardi nell'applicazione delle nuove tariffe e la vanificazione degli effetti auspicati con l'ordinanza di che trattasi, nonche' di consentire facilitazioni tariffarie per particolari tipologie di bus turistici, cosi' come sopra indicate; Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio "teleologico" della coerenza e della proporzionalita' con le finalita' da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]». Ritenuto pertanto, necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, la modifica all'ordinanza commissariale Rep. 33/2024 con le rettifiche proposte dal soggetto attuatore, richiamate nelle premesse; Per quanto espresso in premessa e nei considerata;
Ordina:
Con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni: 1. la modifica integrale del punto 2 del dispositivo dell'ordinanza commissariale Rep. n. 33 del 26 settembre 2024 con il testo di seguito riportato: «2. Di introdurre contestualmente uno specifico biglietto "Roma 24 ore", rilasciato in favore di coloro che usufruiranno dei servizi di trasporto a mezzo bus turistici che utilizzano le aree di sosta periferiche, al costo ridotto di 1 euro, in luogo della tariffa ordinaria pari a 7 euro. La quota dei 6 euro oggetto dell'agevolazione sara' ristorata da Roma Capitale ad Atac utilizzando i fondi del maggior incasso ricavato dalla vendita dei permessi per la ZTL bus B». 2. Di prevedere che nel periodo 24 dicembre 2024 - 6 gennaio 2026 potranno essere utilizzati esclusivamente permessi giornalieri ottenuti per effetto delle tariffe stabilite nell'ordinanza del Commissario straordinario Rep. 33/2024. I permessi residui, acquistati medio tempore ed in corso di validita' alla data del 23 dicembre 2023, con particolare riferimento a quelli a carnet, potranno essere regolarmente utilizzati a decorrere dal 7 gennaio 2026, mantenendo la loro scadenza riparametrata sulla base della quantita' di giornate mancanti rispetto alla scadenza ordinaria. 3. Di prevedere il mantenimento della attuali tariffe per i permessi per la ZTL bus B, di cui alla deliberazione dell'assemblea capitolina n. 55/2018, per "gli istituti scolastici per il trasporto di alunni iscritti alla scuola primaria e diretti, per le gite scolastiche organizzate dal medesimo istituto" ovvero per il "trasporto passeggeri con disabilita' mediante mezzi dotati di pedana per la salita/discesa dei medesimi passeggeri" e, infine, per il "trasporto di alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado per gite scolastiche". Resta ferma la facolta', per tali servizi, di ottenere l'autorizzazione a titolo gratuito per l'accesso alla ZTL bus C, come gia' disciplinato con la sopra richiamata deliberazione dell'assemblea capitolina n. 55/2018, rispettivamente agli articoli 3 e 4. 4. Di autorizzare, nel periodo di vigenza delle tariffe stabilite nell'ordinanza commissariale n. 33 del 26 settembre 2024, la riduzione delle stesse tariffe del 30% (trenta percento) per l'acquisto di permessi per la ZTL bus B in favore dei mezzi che trasportano passeggeri in pellegrinaggio diocesano riconosciuto come tale dalle curie locali. 5. Di trasmettere il presente provvedimento a Roma Capitale - Dipartimento mobilita' sostenibile e trasporti e a Roma servizi mobilita' per gli adempimenti conseguenti. 6. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025 7. La trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.
Roma, 2 dicembre 2024
Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri |