IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Vista: la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1: al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1; al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»; al comma 427, prevede, fra l'altro, che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. [...]»; al comma 427-bis, dispone che: «Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo, la conferenza di servizi prevista dall'art. 48, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'art. 113-bis, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, e' stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale; Richiamati: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 con il quale e' stato approvato il Piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, da finanziare a titolo di spesa corrente; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale e' stato approvato, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, contenuto nei seguenti allegati: a) allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato» comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025; c) allegato 3, recante «Integrazione dell'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente», a valere sulle risorse di spesa corrente prevista dall'art. 1, comma 488, della legge n. 213 del 2023, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024; la delibera della giunta regionale della Regione Lazio n. 663 dell'8 agosto 2024 «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 recante l'approvazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, e l'integrazione del Piano delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024. Approvazione dello schema di convenzione tra la societa' Giubileo 2025 S.p.a. e la Regione Lazio per l'attuazione dell'intervento "Villaggio Campale Accoglienza Regione Lazio"»; Visti: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. decreto semplificazioni); il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto semplificazioni bis); il decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; il regolamento delegato (UE) 2023/2495 del 15 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2024, delle soglie comunitarie per i settori ordinari degli appalti; Considerato che: l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, dispone che il Commissario straordinario: a. coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR; b. agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; c. e' componente della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 434, della citata legge n. 234 del 2021; d. esercita i poteri di cui all'art. 1, commi 437, 438, e 439, della citata legge n. 234 del 2021, per le ipotesi in cui ravvisi la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero il ritardo, l'inerzia o una difformita' nell'esecuzione dei progetti del programma di cui all'art. 2, nonche' qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma procedurale; e. pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021; f. fornisce alla societa' le opportune indicazioni per le modalita' e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021; tra gli interventi approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 e' previsto, nell'ambito del programma di accoglienza l'ID 253 denominato «Realizzazione villaggio campale Regione Lazio» allo scopo di realizzare un villaggio per l'accoglienza dei volontari di protezione civile che saranno impegnati nelle attivita' di assistenza e informazione alla popolazione nel corso dei molteplici eventi in programma durante l'anno Giubilare; lo stesso decreto ha finanziato l'intervento di parte corrente ID 6.02 «Funzionamento e gestione villaggio campale accoglienza Regione Lazio», strettamente connesso e funzionale all'intervento ID. 253 sopra descritto, al fine di garantire tutto l'allestimento, gli approvvigionamenti e le dotazioni necessarie alle finalita' per cui la struttura e' realizzata; gli interventi di che trattasi rispondono all'esigenza di garantire, al numeroso contingente di volontari impegnati quotidianamente, una collocazione logistica che eviti continui e dispendiosi spostamenti, in termini di tempo e di costi, del volontariato fra le sedi sparse sul territorio; l'esigenza di garantire strutture di accoglienza allestite e funzionanti fin dall'avvio del Giubileo, il prossimo 24 dicembre 2024 con l'apertura della Porta Santa, appare con maggiore evidenza nel caso in cui sara' necessario fare ricorso all'impiego di volontari di colonne mobili di altre regioni; Atteso che: i sopra citati interventi sono connotati dalla qualificazione di essenzialita' ed indifferibilita' che denota, in modo inequivocabile, la necessita' di disporre con celerita' delle dotazioni di cui trattasi anche al fine di garantire l'accoglienza in sicurezza e l'assistenza ai pellegrini e turisti che giungeranno nella Capitale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica; la realizzazione dei due interventi ha ad oggetto l'affidamento di contratti di forniture e servizi; l'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023, nel disciplinare le modalita' di gestione delle procedure di affidamento dei contratti nelle fattispecie di cui sopra, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 62 e 63 del predetto decreto, per i contratti sottosoglia di rilevanza europea relativi a servizi e forniture, individua, al comma 1: alla lettera b) in 140.000 euro il limite per l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, anche senza consultazione di piu' operatori economici; alla lettera e), per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea, la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; Considerato che: in relazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture relativi agli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, la Regione Lazio con la nota prot. n. 2024/U1379891 del 9 novembre 2024 ha rappresentato la necessita', per garantire il fluido andamento dei necessari successivi step procedurali in relazione alle scadenze dettate dall'evento giubilare, fermo restando il rispetto delle soglie di rilevanza europea, di fare ricorso agli affidamenti diretti dei contratti per forniture e servizi, nonche' all'utilizzo di albi professionisti e fornitori esistenti presso la Regione medesima ovvero presso il Dipartimento di protezione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri, senza necessita' di ricorrere ad una nuova apposita indagine di mercato; la concreta realizzazione degli interventi, di cui alla predetta delibera della giunta regionale del Lazio n. 663 dell'8 agosto 2024, richiede una tempistica procedurale celere e puntuale, al fine di garantirne l'attuazione entro tempi coerenti con l'avvio del Giubileo 2025; il rispetto dei tempi dalle procedure ordinarie dettati dalla normativa vigente in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici non garantirebbe l'effettiva e concreta realizzazione dei singoli interventi e, dunque, il completamento del Villaggio campale nei tempi dovuti; al fine di contenere la realizzazione degli interventi nelle tempistiche previste per conseguire gli scopi prefissati, si ritiene, pertanto, necessario introdurre elementi di semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative di affidamento dei contratti pubblici e di scelta del contraente per la progettazione, le forniture e i servizi; per quanto tutto sopra rappresentato, e' opportuno disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della piu' volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, puntuali deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023; Atteso che: il non superamento delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023 in relazione alle procedure di affidamento di forniture e servizi degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e previsti con la sopra richiamata deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 633/2024; il rispetto, in occasione delle suddette procedure, dei principi di trasparenza e concorrenza nonche' del principio di rotazione, di cui all'art. 49 del medesimo decreto legislativo; Richiamato: il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalita' con le finalita' da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]»; Per quanto espresso in premessa e nei considerata;
Ordina:
Con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, che per le procedure di affidamento di servizi e forniture relativi agli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e approvati con deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 663 dell'8 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fermo restando il rispetto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del predetto decreto legislativo n. 36/2023, dei principi di trasparenza e concorrenza nonche' del principio di rotazione, di cui all'art. 49 del medesimo decreto, e' possibile ricorrere alle seguenti modalita': 1. affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore a 221.000,00 euro, anche senza consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, ovvero tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti presso Regione ovvero presso il Dipartimento di protezione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri, in parziale deroga alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lettere b) ed e) del decreto legislativo n. 36/2023; 2. la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni; 3. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo: http://commissari.gov.it/giubileo2025 La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.
Roma, 2 dicembre 2024
Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri |