Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145
Testo del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 9 dicembre 2024, n. 187 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla ((normativa dell'Unione europea)) per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalita' ((previste dalla medesima normativa)).»;
2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonche' al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.»;
b) all'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La stipula dell'Accordo di integrazione» sono inserite le seguenti: «, con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,»;
c) all'articolo 5-bis, il comma 3 e' abrogato;
d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4»;
e) all'articolo 22:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»;
1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((, sottoscritta)) mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata»;
1.3) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;»;
1.4) dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente:
«d-ter) ((indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli)) 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilita' di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.
2-ter. ((E' irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis)). La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione e' dovuta a causa a lui non imputabile. E' altresi' irricevibile la ((richiesta)) presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio ((per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis)) del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, ((per i predetti reati)).»;
3) al comma 5-ter, le parole: «qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»;
4) dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:
«5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a confermare ((la richiesta di nulla osta)) al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, ((la richiesta)) si intende rifiutata e il nulla osta((, ove gia' rilasciato,)) e' revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.»;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Entro otto giorni ((dalla data di ingresso)) del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento((, nel termine di cui al primo periodo,)) e' trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
f) all'articolo 24:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione dei commi 11 e 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di ((soggiorno,»)) sono sostituite dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,»;
3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»;
4) al comma 8, dopo il primo periodo, ((sono inseriti i seguenti)): «La nuova opportunita' di lavoro puo' intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore puo', nel periodo di validita' del nulla osta al lavoro, svolgere attivita' lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del ((SIISL.»));
5) al comma 9, le parole: «sia rientrato nello Stato di provenienza» sono sostituite dalle seguenti: «abbia lasciato il territorio nazionale»;
6) al comma 10, le parole: ((«, nei limiti)) delle quote di cui all'articolo 3, comma 4» sono soppresse;
7) al comma 11, il quarto periodo e' ((sostituito)) dai seguenti: «Entro otto giorni ((dalla data di ingresso)) del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento((, nel termine di cui al quarto periodo,)) e' trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
g) all'articolo 24-bis, al comma 4, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura»;
h) all'articolo 27, al comma 1-ter, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Entro otto giorni ((dalla data di ingresso)) dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, e' trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
i) all'articolo 27-quater:
1) al comma 6, le parole: «convoca il datore di lavoro e» sono soppresse;
2) al comma 9, le parole: «qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22, comma 6,»;
((2-bis) al comma 18-bis, dopo le parole: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «del Ministero delle imprese e del made in Italy,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la piu' vasta divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata alle modalita' di rilascio della Carta blu UE».))
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano ((dalla data di decorrenza)) entrata in vigore delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4, 4-bis, 5-bis,
9-bis, 22, 24, 24-bis, 27 e 27-quater del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante: «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del
18 agosto 1998, S.O., n. 139, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1.
L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito, nel
rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere
Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo
straniero in possesso del passaporto o di un documento di
viaggio equipollente in corso di validita', nonche' del
visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE)
2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno
2002, anch'essi in corso di validita'.
1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi i casi
di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal
regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.
1-ter. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai
cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il
regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati
biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera
previste dal codice frontiere Schengen di cui al
regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.
1-quater. L'autorita' di frontiera assicura la
registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit
system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati
richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di
ingresso sul territorio nazionale, ad informare il
cittadino straniero della durata massima del soggiorno
autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo puo'
essere resa anche attraverso attrezzature installate ai
valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari
di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorita'
italiane in corso di validita', il personale addetto ai
controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto
un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di
uscita.
1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26),
del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o piu' decreti
adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e della giustizia, sono:
a) determinate le autorita' di frontiera, nonche'
quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorita' responsabili per finalita'
di prevenzione, accertamento e indagine di reati di
terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso,
consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei
dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di
eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali,
nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41
del regolamento (UE) 2017/2226.
2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello
Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai
visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri
Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero
in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilita' penali,
l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini
del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorita' di frontiera.
2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 e'
richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo
1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le
modalita' previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo
regolamento. L'autorizzazione e' rilasciata, rifiutata,
annullata o revocata dall'Unita' nazionale ETIAS (European
travel information ad authorisation system) in attuazione
del Capo VI del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. La
comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto,
all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione e'
effettuata, secondo le modalita' previste dagli articoli 38
e 42 del predetto regolamento (UE) 2018/1240,
esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed
e' inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), del medesimo
regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda.
La notificazione si intende perfezionata nel momento
dell'avvenuto invio del messaggio di posta elettronica.
Avverso le decisioni adottate dall'Unita' nazionale ETIAS
la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del
regolamento (UE) 2018/1240, con uno o piu' decreti adottati
dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e della
giustizia sono:
a) determinate le autorita' di frontiera, nonche'
quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorita' responsabili per finalita'
di prevenzione, accertamento e indagine di reati di
terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso,
consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei
dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione
di viaggi (European travel information ad authorisation
system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale
conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di
comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del
regolamento (UE) 2018/1240.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti
con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo
straniero che dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni
del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e,
fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di
lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I
mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri
indicati nel documento di programmazione di cui
all'articolo 3, comma 130. Non e' ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di
cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli
583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia
anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III,
sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi
alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e
474 del codice penale, nonche' dall'articolo 1 del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il
quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando
rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone.
4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con
visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per
il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel
visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati
in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari
di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie.
4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i
richiedenti forniscono gli identificatori biometrici
richiesti dalla normativa dell'Unione europea per i visti
di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime
modalita' ivi previste dalla medesima normativa.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone
tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o
modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano
soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato
e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi,
salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che
sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali.
6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la
decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di
informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai
sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto
regolamento, e' adottata dal direttore della Direzione
centrale della Polizia di prevenzione del Ministero
dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica
antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge
3 agosto 2007, n. 124.
7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli
adempimenti e delle formalita' prescritti con il
regolamento di attuazione.
7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di
ingresso nonche' al rifiuto e alla revoca del permesso di
soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.».
«Art. 4-bis (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di
cui al presente testo unico, si intende con integrazione
quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei
valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il
reciproco impegno a partecipare alla vita economica,
sociale e culturale della societa'.
1-bis. Nell'ambito delle attivita' preordinate alla
realizzazione del processo di integrazione di cui al comma
1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo
straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo
5, comma 8.1.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la
sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente
alla presentazione della domanda di rilascio del permesso
di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di
integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a
sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da
conseguire nel periodo di validita' del permesso di
soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione, con le
modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di
soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la
revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello
straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore
secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, ad
eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno
per asilo, per protezione sussidiaria, per i motivi di cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, per motivi familiari, di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione
europea, nonche' dello straniero titolare di altro permesso
di soggiorno che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare.».
«Art. 5-bis (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato). - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di
lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del
permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. (abrogato).».
«Art. 9-bis (Stranieri in possesso di un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro). - 1. Lo straniero, titolare di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in
corso di validita', puo' chiedere di soggiornare sul
territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi,
al fine di:
a) esercitare un'attivita' economica in qualita' di
lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli
5, comma 3-bis, 22 e 26, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4. Le certificazioni di cui
all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per
l'immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione
professionale, ai sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa
dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza
non occasionali, di importo superiore al doppio
dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una
assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato un
permesso di soggiorno secondo le modalita' previste dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in
possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo
Stato membro di provenienza, e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo
30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto
in qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo
nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero
di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con
esclusione del quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e' consentito
l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza
all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di
cui all'articolo 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e'
rifiutato e, se rilasciato, e' revocato, agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali
condanne, anche non definitive, per i reati previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del
medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene
conto dell'eta' dell'interessato, della durata del
soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari,
dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio
nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di
origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e'
adottato il provvedimento di espulsione ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento
e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano
i presupposti per l'adozione del provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, l'espulsione e' adottata sentito lo
Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e
l'allontanamento e' effettuato fuori dal territorio
dell'Unione europea. Nei confronti dello straniero il cui
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea
riporta l'annotazione relativa alla titolarita' di
protezione internazionale, come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e dei suoi familiari l'allontanamento e'
effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la
protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo'
essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione
internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
cui all'articolo 19, comma 1.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 9, e' rilasciato, entro
novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio
e' informato lo Stato membro che ha rilasciato il
precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo. Se il precedente permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
membro riporta, nella rubrica 'annotazioni', la titolarita'
di protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma
riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A
tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato
il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora
della protezione internazionale ovvero se tale protezione
sia stata revocata con decisione definitiva. Se,
successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE
per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia
la responsabilita' della protezione internazionale, secondo
le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il
trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e'
aggiornata entro tre mesi in conformita' a tale
trasferimento.
8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta,
sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le
informazioni in merito allo status di protezione
internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che
hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo in tali Stati membri.
8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della
protezione internazionale ovvero dal trasferimento
all'Italia della responsabilita' della protezione
internazionale di uno straniero titolare di un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro dell'Unione europea, si provvede a
richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la
modifica della relativa annotazione sul permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.».
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve trasmettere in via telematica, previa
verifica, presso il centro per l'impiego competente, della
indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio
nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero,
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro;
d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis,
comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito in
uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6-bis e
6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende
esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non
comunica la disponibilita' di lavoratori presenti sul
territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del
datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori
stranieri residenti all'estero.
2-ter. E' irricevibile la richiesta presentata, ai
sensi del comma 2, dal datore di lavoro che nel triennio
antecedente la presentazione, avendo presentato una
precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito
della relativa procedura non abbia sottoscritto il
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica se il
datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione e'
dovuta a causa a lui non imputabile. E' altresi'
irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro
nei cui confronti, al momento della presentazione della
stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per
i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del
codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non
definitiva, per i predetti reati.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di
residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli
altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o
con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali
interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia
stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore
nazionale o comunitario, anche per via telematica, il
centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresi' al datore di lavoro. Ove tale
termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia
fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del
comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le
informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
5.01. Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso qualora,
nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite
dalla questura le informazioni relative agli elementi
ostativi di cui al presente articolo.
5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti
numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere
esaminate nell'ambito delle quote che si rendono
successivamente disponibili tra quelle stabilite con il
medesimo decreto.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato
ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i
documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o
sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis,
sottoscritto con le modalita' di cui al comma 6, non sia
trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel
termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia
dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili
al lavoratore. La revoca del nulla osta e' comunicata al
Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti
telematici.
5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi
ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei
controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma
4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la
risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche'
la revoca del permesso di soggiorno.
5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a confermare
la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico
per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione
di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla
domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In
assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta
si intende rifiutata e il nulla osta, ove gia' rilasciato,
e' revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare
presso il Paese di residenza o di origine dello straniero
rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra
l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione
avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per
la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.
6. Entro otto giorni dalla data di ingresso del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di
lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante
apposizione di firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il
contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del
datore di lavoro sulla copia informatica del contratto
firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale
documento, nel termine di cui al primo periodo, e'
trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
concernenti la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno.
6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di
soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito
con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' rendere
dichiarazione di immediata disponibilita' al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per
il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno,
e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un
anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al
secondo periodo, trovano applicazione i requisiti
reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del
rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di
immediata disponibilita' con priorita' rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari.
11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il
dottorato o il master universitario ovvero la laurea
triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del
permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere
iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non
superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti
previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la
conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore
a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle
altre condizioni lavorative di cui al terzo comma
dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica
la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del
costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente.
12-quater. (abrogato)
12-quinquies. (abrogato)
12-sexies. (abrogato)
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione.».
«Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro
o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori
agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono
presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano,
ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad
eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il
nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la
durata corrispondente a quella del lavoro stagionale
richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro. Si applica quanto
previsto dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis.
3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione
relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa di cui
all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di
lavoro fornisce l'alloggio, trasmette allo sportello unico
per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno
sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma
6, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilita',
nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio
e' fornito, nonche' l'idoneita' alloggiativa ai sensi delle
disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non
puo' essere eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio
e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni
caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il
medesimo canone non puo' essere decurtato automaticamente
dalla retribuzione del lavoratore.
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato
secondo le modalita' previste agli articoli 30-bis, commi
da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto del diritto di
precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al
comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori di
lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti
temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su
richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro,
presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno di
essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si
intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero gia'
autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a
prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto dal
datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
precedente permesso di soggiorno.
6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di
soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data
comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore
stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85.
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo
svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio
nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di
dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato
in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
del nuovo rapporto di lavoro stagionale. La nuova
opportunita' di lavoro puo' intervenire non oltre sessanta
giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme
restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore
puo', nel periodo di validita' del nulla osta al lavoro,
svolgere attivita' lavorativa stagionale alle dipendenze
dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che
l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante
l'utilizzo della piattaforma del SIISL. In tale ipotesi, il
lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato
di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte
dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di cui al
comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di
provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro
stagionale.
9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare in
Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e abbia lasciato il territorio nazionale alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare
attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno
tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo'
chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la
conversione del permesso di soggiorno in lavoro
subordinato.
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo'
richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il
rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma
3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita' di cui
al presente articolo. Sulla base del nulla-osta triennale
al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
successive alla prima sono concessi dall'autorita'
consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore
interessato dal datore di lavoro, che provvede a
trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione
competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di
lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante
apposizione di firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il
contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del
datore di lavoro sulla copia informatica del contratto
firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale
documento, nel termine di cui al quarto periodo, e'
trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
concernenti la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno. La richiesta di assunzione, per le annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore
di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il
nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei
nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di
ingresso per lavoro stagionale.
12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis
e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale puo' essere
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, puo'
essere revocato quando:
a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni a
causa di lavoro irregolare;
b) l'impresa del datore di lavoro e' stata liquidata
per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica;
c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri
obblighi giuridici in materia di previdenza sociale,
tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o
di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai
contratti collettivi applicabili;
d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data
della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di
lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un
posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di
coprire mediante la richiesta di assunzione.
13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il
permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e'
revocato quando:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo;
c) nei casi di cui al comma 12.
14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro
stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera
c), il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore
un'indennita' per la cui determinazione si tiene conto
delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo
nazionale e non corrisposte.
15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12, 12-bis e
12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi
12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.
15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del
comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un
alloggio privo di idoneita' alloggiativa o a un canone
eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio e alla
retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone
direttamente dalla retribuzione del lavoratore, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500
euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone e' sempre
eccessivo quando e' superiore ad un terzo della
retribuzione.
16. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri:
a) che al momento della domanda risiedono nel
territorio di uno Stato membro;
b) che svolgono attivita' per conto di imprese
stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi
compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da
un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione
nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
d) che godono, insieme ai loro familiari e a
prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione
a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra
l'Unione e Paesi terzi.
17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del
presente articolo reca un riferimento che ne indica il
rilascio per motivi di lavoro stagionale.».
«Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli
ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma
4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la
congruita' del numero delle richieste presentate di cui
all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e' demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4
del presente articolo, ai professionisti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di
lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono
anche conto della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio
economico-finanziario, del fatturato, del numero dei
dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti ai sensi del
presente testo unico, e del tipo di attivita' svolta
dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche e'
rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro
produce unitamente alla richiesta di assunzione del
lavoratore straniero.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque
richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a
garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei
requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma
1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo
22, commi 5.01 e 6-bis.
4. Resta ferma la possibilita', da parte
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione
con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore
agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
di effettuare controlli a campione sul rispetto dei
requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). -
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi
di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per
almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi
antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in
Italia, ovvero di societa' da queste partecipate, secondo
quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai
sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non
appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego
nelle sedi delle suddette imprese o societa' presenti nel
territorio italiano;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non
appartenenti all'Unione europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il
nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da
parte del committente, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una
dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi
dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita'
della loro situazione con riferimento alle condizioni di
residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione
europea in cui ha sede il datore di lavoro. La
comunicazione e' presentata allo sportello unico della
prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a), c) e i-bis), e' sostituito
da una comunicazione da parte del datore di lavoro della
proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,
previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e'
presentata con modalita' informatiche allo sportello unico
per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale
del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione
al questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di
ingresso. Entro otto giorni dalla data di ingresso dello
straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo
5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo
22, comma 6, e' trasmesso allo sportello unico per
l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro di categoria.
1-quinquies. I medici e gli altri professionisti
sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione
di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o
da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della
delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono
del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.
1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis),
sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attivita'
lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di
strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto,
in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente
nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel
caso in cui svolgano l'attivita' in Italia, non e'
richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di
soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, e'
rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a
condizione che il titolare abbia la disponibilita' di
un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi
nel territorio nazionale, e che siano rispettate le
disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti
nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti le modalita' e i requisiti per il rilascio del
permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le
categorie di lavoratori altamente qualificati che possono
beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del
richiedente nonche' le modalita' necessarie per la verifica
dell'attivita' lavorativa da svolgere.
1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per
l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non
appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti
italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a
bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro
per il periodo necessario allo svolgimento della medesima
attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un anno.
Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non e'
richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le
disposizioni del presente testo unico e del relativo
regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di
marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane
da crociera.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono
previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo
che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina le procedure e le modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili.».
«Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori
altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre
mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito
denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che
intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra
persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in
possesso:
a) del titolo di istruzione superiore di livello
terziario rilasciato dall'autorita' competente nel paese
dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un
percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale
o di una qualificazione professionale di livello post
secondario di durata almeno triennale o corrispondente
almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle
qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante
«Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni
rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di
professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore attestata
da almeno cinque anni di esperienza professionale di
livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di
livello terziario, pertinenti alla professione o al settore
specificato nel contratto di lavoro o all'offerta
vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore attestata
da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente
acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della
domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e
specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08,
n. 133 e n. 25.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati,
titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato
membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea,
per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di
soggiorno di cui agli articoli 18, 18- bis, 20- bis, 22,
comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto
il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto richiedenti la
protezione internazionale ai sensi della direttiva
2004/83/CE 433 del Consiglio del 29 aprile 2004 cosi' come
recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre
2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e sono
ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera
circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
cosi' come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, e successive modificazioni;
e) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
di impegni previsti da un accordo internazionale che
agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel
territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro
subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai
sensi dell'articolo 27-quinquies;
g) che soggiornano in qualita' di lavoratori
stagionali;
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di
lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
lettere a), g) ed i), in conformita' alla direttiva
96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese
terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri
beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori
stranieri altamente qualificati e' presentata dal datore di
lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo. La
presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta,
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono
regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte
salve le specifiche prescrizioni previste dal presente
articolo.
5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della
domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma
2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della
domanda:
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di
lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo
svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il
possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1;
b) il titolo di istruzione, la qualifica
professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 come indicati al comma
1, posseduti dallo straniero;
c) l'importo della retribuzione annuale, come
ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta
vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione
prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, e comunque non
inferiore alla retribuzione media annuale lorda come
rilevata dall'ISTAT.
5-bis. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un
cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di
soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un
lavoro altamente qualificato, non e' necessario presentare
i documenti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), in
quanto gia' verificati in fase di primo rilascio del titolo
stesso.
5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di
lavoro non e' tenuto a verificare presso il centro
dell'impiego competente la disponibilita' di un lavoratore
presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di
Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo gia'
titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini
dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.
6. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il
nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla
presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo
termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della
stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del
presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla
osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero.
7. Il rilascio del nulla osta al lavoro e' subordinato
al preventivo espletamento degli adempimenti previsti
dall'articolo 22, comma 4.
8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una
comunicazione del datore di lavoro della proposta di
contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante,
formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso
in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa,
con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e
dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro
deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al
comma 10. In tal caso al lavoratore straniero altamente
qualificato e' rilasciato dal Questore il permesso di
soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del
rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5,
comma 9-bis.
9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti di
cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono
stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis,
sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma
6, non sia trasmesso allo sportello unico per
l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22,
comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza
maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al
Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti
telematici.
10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.
11. Al lavoratore straniero altamente qualificato
autorizzato allo svolgimento di attivita' lavorative e'
rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura "Carta blu
UE", nella rubrica "tipo di permesso". Il permesso di
soggiorno e' rilasciato, a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-
bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con
durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto
di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi.
11-bis. La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di
paese terzo al quale e' stata riconosciuta la protezione
internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura
"Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato
membro) in data (data)." Nei casi in cui la protezione
internazionale e' revocata, alla scadenza della Carta blu
UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai fini
dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero
della fotografia e' rilasciata, a richiesta, una Carta blu
UE di cui al comma 11.
11-ter. La Carta blu UE rilasciata in base a competenze
professionali non elencate nell'allegato I della direttiva
(UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura
"Professione non elencata nell'allegato I".
12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo
rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso,
e' revocato nei seguenti casi:
a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla
osta ai sensi del presente articolo;
b-bis) se risulta che lo straniero non e' piu' in
possesso, alternativamente, delle condizioni di cui al
comma 5, lettere b) e c), ovvero di un contratto di lavoro
valido per un lavoro altamente qualificato;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di
cui al comma 13;
d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti
per mantenere se' stesso e, nel caso, i propri familiari,
senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale,
ad eccezione del periodo di disoccupazione. In tal caso,
qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di
rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche
circostanze del caso e rispetta il principio di
proporzionalita'.
13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi
dodici mesi di occupazione legale sul territorio nazionale,
esercita esclusivamente attivita' lavorative conformi alle
condizioni di ammissione previste al comma 1 e
limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata la
Carta blu UE, fatto salvo quanto previsto dal comma 13-ter.
I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi
dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da
parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro.
Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione
relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante,
il parere della Direzione territoriale competente si
intende acquisito.
13-bis. Il titolare di Carta blu UE, durante il periodo
di disoccupazione, e' autorizzato a cercare e assumere un
impiego in conformita' del presente articolo.
13-ter. Il titolare di Carta blu UE puo' esercitare, in
parallelo all'attivita' subordinata altamente qualificata,
un'attivita' di lavoro autonomo. Si applica l'articolo 14,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394.
14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita'
dello stesso comportano, anche in via occasionale
l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi'
escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente
alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita'
dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai
cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un
trattamento uguale a quello riservato ai cittadini,
conformemente alla normativa vigente, ad eccezione
dell'accesso al mercato del lavoro nei primi dodici mesi,
come previsto al comma 13.
16. Il ricongiungimento familiare e' consentito al
titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata
del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni
previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello
del titolare di Carta blu UE. Il permesso di soggiorno di
cui al presente comma puo' essere convertito in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per
studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il
ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande
complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di
soggiorno del familiare e' rilasciato contestualmente alla
Carta blu UE.
17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da
altro Stato membro e in corso di validita' puo' fare
ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attivita'
professionale per un periodo massimo di novanta giorni in
un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione
del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale in
un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu
UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in Italia
senza necessita' del visto, al fine di esercitare
l'attivita' lavorativa di cui al comma 1, per un periodo
superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta
ai sensi del presente comma. Nel caso in cui lo straniero
fa ingresso nel territorio nazionale per le finalita' di
cui al presente comma, spostandosi da un secondo Stato
membro nel quale si era gia' trasferito per le medesime
finalita', il termine minimo di soggiorno legale nel
predetto Stato membro e' ridotto a sei mesi. Senza ritardo,
e comunque entro un mese dall'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la
domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista
al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il
datore di lavoro indica, a pena di rigetto della domanda,
oltre a quanto previsto dal comma 5:
a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata
dal primo Stato membro;
b) gli estremi del documento di viaggio valido.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda completa, la decisione sulla
richiesta di nulla osta e' comunicata al richiedente e allo
Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso di
circostanze eccezionali, debitamente giustificate e
connesse alla complessita' della domanda, il termine di cui
al precedente periodo puo' essere prorogato di trenta
giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni
dalla data di presentazione della domanda completa. Si
applicano l'articolo 5, comma 9-bis, e l'articolo
27-sexies, comma 5. La domanda di nulla osta al lavoro puo'
essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare
della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del
primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi
dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio
del nulla osta ove gia' presente in territorio nazionale,
lo straniero dichiara allo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la
propria presenza nel territorio nazionale ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il
datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con cui
il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza
delle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1-quater,
e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma 8.
Il nulla osta e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e'
revocato nei casi di cui ai commi 9 e 10. Al lavoratore
straniero altamente qualificato di cui al presente comma e'
rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno di cui al
comma 11. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato
membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei
confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o
revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero
questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento
e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la
Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta
o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta
blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma
11. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo
rinnovo e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato,
oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di cui
al comma 12. Si applica, in ogni caso, l'articolo 22, commi
12, 12- bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies. Ai familiari
dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un
valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di
provenienza e del documento di viaggio valido, e'
rilasciato, entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno per
motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato
membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 29, comma 3.
18. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 22, in quanto compatibili.
18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e alle
procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono
pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle
imprese e del made in Italy, del Ministero dell'interno e
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Al fine di garantire la piu' vasta
divulgazione delle predette informazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono
nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata
alle modalita' di rilascio della Carta blu UE.
18-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione
europea e ogniqualvolta vi siano variazioni:
a) il fattore per determinare l'importo della soglia
di retribuzione annuale;
b) l'elenco delle professioni alle quali si applica
una soglia di retribuzione piu' bassa;
c) un elenco delle attivita' professionali
consentite;
d) informazioni relative alla verifica della
situazione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali effettua, ogni due anni, una
consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e
con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco delle
professioni contenute nell'allegato I della direttiva (UE)
2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
ottobre 2021, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del
lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei
dati del Ministero dell'interno e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, una
relazione avente ad oggetto l'applicazione della direttiva
(UE) 2021/1883. Nella relazione vengono prioritariamente
presi in esame gli aspetti relativi all'importo della
soglia di retribuzione annuale, tenuto conto della
situazione del mercato del lavoro.
18-quater. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per
le liberta' civili e l'immigrazione costituisce punto di
contatto per lo scambio di informazioni e documentazione
con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente
articolo. Gli uffici e le amministrazioni competenti
forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di
contatto di cui al comma 1 le informazioni e la
documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del
Ministero dell'interno, sentite le amministrazioni
interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento
dell'attivita' del punto di contatto.».
 
Art. 2

Disposizioni urgenti per l'ingresso
di lavoratori stranieri nell'anno 2025

1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda ((tramite il portale)) informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalita' di precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6, ((lettera b),)) dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicita' sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024 alle date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'((Agenzia per le erogazioni in agricoltura)), esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruita' del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'((articolo)) 24-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
2. In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro ((il numero massimo)) di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilita', come definite ai sensi ((dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo)) 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte ((alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,)) e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorche' non conviventi, residenti in Italia. Non e' consentita l'assunzione del coniuge ((ne')) del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.
3. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2 sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo 22. Il nulla osta e' rilasciato previa verifica((,)) da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro((, del rispetto)) dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. I lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale ((nel territorio)) nazionale, possono esercitare esclusivamente attivita' lavorative previste dal citato comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e' richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.
4. Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ((nonche' tramite i soggetti)) abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ((i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume d'affari)) o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attivita' dell'impresa. L'individuazione numerica e le modalita' di accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni datoriali sono ((definite)) nell'ambito della circolare congiunta di cui al comma 1 del presente articolo.
((4-bis Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attivita' a favore degli stranieri immigrati -prima sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi formativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
5. Le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2 e 3((,)) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 sono ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 7.
6. Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui al comma 5 decorrono:
a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al ((70 per cento)) dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al ((30 per cento)), dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.
7. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.
((7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 2 del presente articolo, e' riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonche' fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo periodo si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva di cui al primo periodo, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.))
8 ((Le quote stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, sono rideterminate, rispettivamente, in 110.000, 47.000 e 37.000 unita')).
((8-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, nonche' all'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, la parola: «2025» e' sostituita dalla seguente: «2027».))

Riferimenti normativi

- Per i riferimenti all'articolo 24-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001, S.O. n. 30:
«Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni
di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i
quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre
anni salva la necessita' di un termine piu' breve il
documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri
ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni
comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche
mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresi' le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel
territorio dello Stato, nelle materie che non debbono
essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali
per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita'
culturali delle persone, purche' non confliggenti con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo
20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
decreto.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e
gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti
al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli
che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle
inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la
Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti
per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a
fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni
interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al
comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto e' emanato anche in mancanza del parere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione
della condizione di disabilita', della valutazione di base,
di accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
2024:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) "condizione di disabilita'": una duratura
compromissione fisica, mentale, intellettiva, del
neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere
di diversa natura, puo' ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione nei diversi contesti di vita su base di
uguaglianza con gli altri;
b) "persona con disabilita'": persona definita
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dal presente decreto;
c) "ICF": Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning Disability and
Health (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della
sanita' conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22
del Protocollo concernente la costituzione
dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New
York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947,
n. 1068;
d) "ICD": Classificazione internazionale delle
malattie - International Classification of Diseases (ICD),
adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita'
conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del
Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione
mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio
1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;
e) "duratura compromissione": compromissione
derivante da qualsiasi perdita, limitazione o anomalia a
carico di strutture o di funzioni corporee, come
classificate dalla ICF, che persiste nel tempo o per la
quale e' possibile una regressione o attenuazione solo nel
lungo periodo;
f) "profilo di funzionamento": descrizione dello
stato di salute di una persona attraverso la codificazione
delle funzioni e strutture corporee, delle attivita' e
della partecipazione secondo la ICF tenendo conto della
ICD, quale variabile evolutiva correlata all'eta', alla
condizione di salute, ai fattori personali e ai
determinanti di contesto, che puo' ricomprendere anche il
profilo di funzionamento ai fini scolastici;
g) "WHODAS": WHO Disability Assessment Schedule,
questionario di valutazione basato sull'ICF che misura la
salute e la condizione di disabilita';
h) "sostegni": i servizi, gli interventi, le
prestazioni e i benefici individuati a conclusione
dell'accertamento della condizione di disabilita' e nel
progetto di vita per migliorare le capacita' della persona
e la sua inclusione, nonche' per contrastare la restrizione
nella sua partecipazione sociale, graduati in "sostegno" e
"sostegno intensivo", in ragione della frequenza, della
durata e della continuita' del sostegno;
i) "piano di intervento": documento di pianificazione
e di coordinamento dei sostegni individuali relativi ad
un'area di intervento;
l) "valutazione di base": procedimento volto ad
accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD
e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di
valutazione, la condizione di disabilita' ai fini
dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno
intensivo, elevato o molto elevato;
m) "valutazione multidimensionale": procedimento
volto a delineare con la persona con disabilita' il suo
profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di
vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in
essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri
e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui
deve essere diretto il progetto di vita;
n) "progetto di vita": progetto individuale,
personalizzato e partecipato della persona con disabilita'
che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e
preferenze, e' diretto ad individuare, in una visione
esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per
consentire alla persona stessa di migliorare la qualita'
della propria vita, di sviluppare tutte le sue
potenzialita', di poter scegliere i contesti di vita e
partecipare in condizioni di pari opportunita' rispetto
agli altri;
o) "domini della qualita' di vita": ambiti o
dimensioni rilevanti nella vita di una persona con
disabilita' valutabili con appropriati indicatori;
p) "budget di progetto": insieme delle risorse umane,
professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche,
pubbliche e private, attivabili anche in seno alla
comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali,
da destinare al progetto di vita.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29 recante: «Disposizioni in
materia di politiche in favore delle persone anziane, in
attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della
legge 23 marzo 2023, n. 33», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024:
"Art. 2 (Definizioni e disposizioni di coordinamento).
-1. Ai fini del presente decreto sono adottate le
definizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo
2023, n. 33, nonche' le seguenti:
a) «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65
anni;
b) «persona grande anziana»: la persona che ha
compiuto 80 anni;
c) «persona anziana non autosufficiente»: la persona
anziana che, anche in considerazione dell'eta' anagrafica e
delle disabilita' pregresse, presenta gravi limitazioni o
perdita dell'autonomia nelle attivita' fondamentali della
vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale,
valutate sulla base di metodologie standardizzate, tenendo
anche conto delle indicazioni fornite dalla Classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilita' e della
salute - International Classification of Functioning
Disability and Health (ICF) dell'Organizzazione mondiale
della sanita', dei livelli di stratificazione del rischio
sulla base dei bisogni socioassistenziali e delle
condizioni di fragilita', di multimorbilita' e di
vulnerabilita' sociale, le quali concorrono alla
complessita' dei bisogni della persona, anche considerando
le specifiche condizioni sociali, familiari e ambientali,
in coerenza con quanto previsto dal regolamento recante la
definizione di modelli e standard per lo sviluppo
dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario
nazionale (SSN), di cui al decreto del Ministro della
salute 23 maggio 2022, n. 77, e dall'articolo 1, comma 163,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) «specifico bisogno assistenziale dell'anziano non
autosufficiente»: lo specifico bisogno assistenziale
valutato e graduato, all'esito della valutazione
multidimensionale unificata di cui all'articolo 27.
2. Resta ferma la disciplina relativa alla
realizzazione di prestazioni, interventi e servizi
assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata dei
servizi sociosanitari in favore di persone non
autosufficienti gia' prevista a legislazione vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante:
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9
ottobre 2003, S.O. n. 159:
"Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate
allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo
20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto
albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi,
i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione
a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa
verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al
corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
i termini previsti, la domanda di autorizzazione
provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed hanno
inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente
tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
del predetto albo.
L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1,
lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della
agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del
predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 recante: "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 17 febbraio 1992, S.O., n. 30:
"Art. 3 (Persona con disabilita' avente diritto ai
sostegni). - 1. E' persona con disabilita' chi presenta
durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o
sensoriali che, in interazione con barriere di diversa
natura, possono ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione nei diversi contesti di vita su base di
uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della
valutazione di base.
2. La persona con disabilita' ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
necessita' di sostegno o di sostegno intensivo, correlata
ai domini della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita', individuata
all'esito della valutazione di base, anche in relazione
alla capacita' complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie. La necessita' di sostegno puo'
essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno
intensivo e' sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.".
- Per i riferimenti agli articoli 22 e 24-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
"Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno -
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; r.d. 18 giugno 1931, n.
773, artt. 144, comma 2 e 148). - 1. Il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche
per le altre attivita' consentite. Quello rilasciato per
motivi di studio e formazione puo' essere convertito, al di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque
prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di
soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.».
1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti
permessi di soggiorno:
a).
b).
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
d) permesso di soggiorno per acquisto della
cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in
cui lo straniero era precedentemente in possesso di un
permesso per richiesta di asilo;
e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di
cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo
artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n)
ed o);
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui
all'articolo 5, comma 2;
h) permesso di soggiorno per assistenza di minori, di
cui all'articolo 31, comma 3.
h-bis).
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di
cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza
giustificato motivo, all'ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro
2.000.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita'
personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o
dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli
stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
o in localita' che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso
di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un
centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e'
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui agli articoli 4-ter,
5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.".
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
settembre 2023 recante: "Programmazione dei flussi
d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il
triennio 2023-2025":
«Art. 6 (Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro
subordinato stagionale e per lavoro autonomo). - 1. Sono
ammessi in Italia, nell'ambito delle quote complessive
indicate all'art. 5, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto
terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della
meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della
cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus,
della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli
idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri
residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 53.450 unita' per l'anno 2023, di cui 52.770 per
lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
b) 61.950 unita' per l'anno 2024, di cui 61.250 per
lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
c) 71.450 unita' per l'anno 2025, di cui 70.720 per
lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per
ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, in via
preferenziale, lavoratori cittadini di Stati che, anche in
collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i
propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i
rischi per l'incolumita' personale derivanti
dall'inserimento in traffici migratori irregolari,
conformemente ad accordi o intese comunque denominati
conclusi in materia con l'Italia, entro le seguenti quote:
a) 2.000 unita' per l'anno 2023, di cui 1.900 per
lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo;
b) 2.500 unita' per l'anno 2024, di cui 2.380 per
lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo;
c) 3.000 unita' per l'anno 2025, di cui 2.850 per
lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo.
3. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, e
tenuto conto degli specifici accordi o intese di
cooperazione in materia migratoria gia' vigenti o che
entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-25, sono
ammessi in Italia, nell'ambito di specifici accordi di
cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale, nei settori di cui al comma 1, cittadini dei
seguenti Paesi;
a) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea
(Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador,
Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone,
Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali,
Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria,
Pakistan, Peru', Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: 25.000 unita'
nel 2023, 25.000 unita' nel 2024 e 25.000 unita' nel 2025;
b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di
altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in
vigore accordi di cooperazione in materia migratoria:
12.000 unita' nel 2023, 20.000 unita' nel 2024 e 28.000
unita' nel 2025.
4. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia,
nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per motivi di
lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al
comma 1, e di lavoro autonomo, di:
a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno
uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di
ascendenza, residenti in Venezuela, entro le seguenti
quote:
100 unita' nel 2023, di cui 90 per lavoro
subordinato e 10 per lavoro autonomo;
100 unita' nel 2024, di cui 90 per lavoro
subordinato e 10 per lavoro autonomo;
100 unita' nel 2025, di cui 90 per lavoro
subordinato e 10 per lavoro autonomo;
b) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle
autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di
transito, entro le seguenti quote:
200 unita' nel 2023, di cui 180 per lavoro
subordinato e 20 per lavoro autonomo;
200 unita' nel 2024, di cui 180 per lavoro
subordinato e 20 per lavoro autonomo;
200 unita' nel 2025, di cui 180 per lavoro
subordinato e 20 per lavoro autonomo;
c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore
dell'assistenza familiare e socio-sanitaria: 9.500 unita'
nel 2023, 9.500 unita' nel 2024 e 9.500 unita' nel 2025.
5. Nell'ambito delle quote previste al comma 1, e'
autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per
lavoro subordinato di:
a) permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro
le seguenti quote: 4.000 unita' nel 2023, 4.000 unita' nel
2024 e 5.000 unita' nel 2025;
b) permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro
Stato membro dell'Unione europea, entro le seguenti quote:
100 unita' nel 2023, 100 unita' nel 2024 e 100 unita' nel
2025.
6. E' inoltre autorizzata, nell'ambito delle quote
indicate al comma 1, la conversione in permessi di
soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini
di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea
entro le seguenti quote: 50 unita' nel 2023, 50 unita' nel
2024 e 50 unita' nel 2025.
7. E' consentito, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo,
nell'ambito delle quote indicate al comma 1, di n. 500
cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle
seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di
investimento di interesse per l'economia italiana, che
preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a
500.000 euro, nonche' la creazione almeno di tre nuovi
posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare
professioni regolamentate o vigilate, oppure non
regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da
associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualita'
dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione
e di controllo espressamente previsti dal decreto
interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota
qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o
privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti
dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire
imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17
dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti
dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di
lavoro di natura autonoma con l'impresa.".
Art. 7 (Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro
stagionale). - 1. Nell'ambito delle quote complessive
indicate all'art. 5, sono ammessi in Italia per motivi di
lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e
turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui
all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti all'estero entro
le seguenti quote:
a) 82.550 unita' per l'anno 2023;
b) 89.050 unita' per l'anno 2024;
c) 110.000 unita' per l'anno 2025.
2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, lettera
a), b), e c), per ciascun anno sono ammessi in Italia, per
motivi di lavoro subordinato stagionale:
a) lavoratori subordinati stagionali cittadini di
Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore
accordi di cooperazione in materia migratoria: 8.000 unita'
nel 2023, 12.000 unita' nel 2024 e 14.000 unita' nel 2025;
b) lavoratori di Stati che, anche in collaborazione
con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini
campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per
l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in
traffici migratori irregolari entro le seguenti quote:
2.500 unita' nel 2023, 3.000 unita' nel 2024 e 3.500 unita'
nel 2025;
c) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle
autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito
entro le seguenti quote: 50 unita' nel 2023, 50 unita' nel
2024 e 50 unita' nel 2025.
3. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, e'
riservata una quota di 2.000 unita' all'anno per i
lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art.
6, comma 3, lettera a), che abbiano fatto ingresso in
Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno
una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il
datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta
pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
4. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1 e'
inoltre riservata prioritariamente, per il settore
agricolo, una quota di 40.000 unita' nel 2023, 41.000
unita' nel 2024 e 47.000 unita' nel 2025 di lavoratori
stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma
3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in
Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano
presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di
lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti,
della Confederazione italiana agricoltori, della
Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della
Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle
cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e
mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione
generale cooperative italiane). Tali organizzazioni
assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del
procedimento di assunzione dei lavoratori fino
all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di
lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione
previsti dalla normativa vigente.
5. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, e'
inoltre riservata prioritariamente, per il settore
turistico, una quota di 30.000 unita' nel 2023, 31.000
unita' nel 2024 e 37.000 unita' nel 2025 di lavoratori
stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma
3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in
Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano
presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di
lavoro piu' rappresentative a livello nazionale. Tali
organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla
conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori
fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti
di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione
previsti dalla normativa vigente.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12 recante: "Norme per l'ordinamento della
professione di consulente del lavoro", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1979:
«Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del
lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei
consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente
legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono
tenuti a darne comunicazione agli ispettori del lavoro
delle provincie nel cui ambito territoriale intendono
svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno
per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso
gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal
tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo
della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4
anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche'
per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche
di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni
caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di
cui alla presente legge con versamento, da parte degli
stessi, della contribuzione integrativa alle casse di
previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero
costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di
categoria alle condizioni definite al citato quarto comma.
I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di
categoria e degli ordini e collegi professionali
interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si
avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture
interne possono demandarle a centri di elaborazione dati,
anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono
essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui
al primo comma.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e'
richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle
predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario
di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera
prestazione di servizi.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli
ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale
ed occupazionale del settore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante: "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita'
sociali ed economiche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6-bis (Proroga delle deroghe alle norme in
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali
sanitarie). - 1. Al fine di fronteggiare la grave carenza
di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra
nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2027 e'
consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della
qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle
norme sul riconoscimento delle predette qualifiche
professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il
professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento
del riconoscimento in deroga da parte della regione
interessata, la denominazione della struttura sanitaria a
contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la
quale presta l'attivita' nonche' ogni successiva
variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte
del professionista determina la sospensione del
riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta
ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo
periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e
27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si applicano altresi' al personale
medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie
pubbliche e private, con contratto libero-professionale di
cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro
subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi
e rinnovabili.".
- Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 1 e 4,
del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: "Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in
materia di salute e adempimenti fiscali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, convertito con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Disposizioni in materia di esercizio
temporaneo di attivita' lavorativa in deroga al
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie
conseguite all'estero). - 1. Al fine di fronteggiare la
grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che
si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre
2027 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, dell'attivita' lavorativa in deroga agli
articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture
sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private
accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una
professione medica o sanitaria o l'attivita' prevista per
gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad
una qualifica professionale conseguita all'estero.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,con intesa
da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano e' definita la disciplina per
l'esercizio temporaneo dell'attivita' lavorativa di cui al
comma 1.
3. Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma
2 nonche' dei relativi provvedimenti attuativi da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo
6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e
all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27.
4. Fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni di cui agli
articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresi'
al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del
comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie,
pubbliche o private, sulla base del riconoscimento
regionale, con contratto libero-professionale di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato,
entrambi anche di durata superiore a tre mesi e
rinnovabili.
5. Il numero 2) della lettera b) del comma 1
dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, e' abrogato.".
 
((Art. 2 - bis
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in
materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei
lavoratori stranieri

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per il triennio 2023-2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028»;
b) al comma 4, le parole: «il triennio 2023-2025» sono sostituite dalle seguenti: «i trienni 2023-2025 e 2026-2028».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
10 marzo 2023, n. 20 recante: "Disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione
irregolare" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del
10 marzo 2023, convertito con modificazioni dalla legge 5
maggio 2023, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
104 del 5 maggio 2023, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 (Misure per la programmazione dei flussi di
ingresso legale dei lavoratori stranieri). - 1. Per i
trienni 2023-2025 e 2026-2028, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini della predisposizione dello schema di
decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri sente i Ministri competenti per materia, gli
iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nonche' il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro. Il predetto decreto e' adottato, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine il decreto e' comunque
adottato))3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri
generali per la definizione dei flussi di ingresso che
devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato
del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto
indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori
stranieri, per le causali stabilite dal testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno
degli anni del triennio di riferimento.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori
decreti possono essere adottati durante i trienni 2023-2025
e 2026-2028, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le
istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono
essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono
successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di
cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve
essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la
stessa e' gia' stata regolarmente presentata in sede di
prima istanza.
5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con
i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in
via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati
che, anche in collaborazione con lo Stato italiano,
promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche
aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale
derivanti dall'inserimento in traffici migratori
irregolari.
5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo
possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a
rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti
nei Paesi di primo asilo o di transito.
5-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 5,
all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
"1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e
24, in quanto compatibili, possono essere autorizzati
l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a
carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i
quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia
di rimpatrio".".
 
Art. 3

Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini
di Paesi a particolare rischio

1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande ((corredate di)) documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro puo' essere rilasciato previa verifica((,)) da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro((, del rispetto)) dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico.
2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia gia' stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro gia' rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 e' sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, ((che e' inviata)) esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.
3. Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

Riferimenti normativi

- Per gli articoli 22 e 24-bis del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla presente
legge, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 4

Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile
dell'interno e degli uffici consolari

1. All'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «nel limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro 10.529.736 per l'anno 2025».
2. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, ((del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la spesa di ((35 milioni)) di euro per l'anno 2024.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a ((40 milioni)) di euro per l'anno 2024 ((e a euro)) 10.529.736 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo ((di quota parte)) delle risorse rivenienti ((dalle disposizioni di cui al comma 1));
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno;
((b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;))
c) quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione ((delle proiezioni, per il medesimo anno,)) dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Al fine di assicurare la costante funzionalita' ed efficienza delle strutture territoriali, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale((,)) il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027((,)) e' autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unita' appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno puo' avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno 2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali, e' autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno ((2026,)) si provvede mediante corrispondente riduzione ((delle proiezioni)) dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026; b) l'accantonamento relativo al ((Ministero dell'economia e delle finanze)), per euro 684.655 annui a decorrere dall'anno 2026.
7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' incrementata a decorrere dal 1° ottobre 2025 di 200 unita' di personale appartenente all'area degli assistenti. Conseguentemente nel triennio 2025-2027 il predetto Ministero e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unita' appartenenti all'area degli assistenti. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per l'anno 2025 e di euro 7.957.316 ((annui)) a decorrere dall'anno 2026.
8. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «3.150 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 unita'». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, ((disposto ai sensi del primo periodo)), e' autorizzata la spesa di euro 1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di euro 2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di euro 2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di euro 2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di euro 3.050.450 per l'anno 2033 e di euro 3.141.950 ((annui)) a decorrere dall'anno 2034.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354 per l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno 2026, euro 10.512.016 per l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno 2028, euro 10.667.616 per l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno 2030, euro 10.832.666 per l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno 2032, euro 11.007.766 per l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante riduzione, per euro 3.193.354 per l'anno 2025 e euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2026((, delle proiezioni)) dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 683, dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 recante: "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, come
modificato dalla presente legge:
«683. Per consentire una piu' rapida definizione delle
procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle
procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a utilizzare per gli anni 2023, 2024 e 2025,
tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro,
prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai
limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa
di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023,
euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro 10.529.736 per
l'anno 2025, da ripartire tra le sedi di servizio
interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga
agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante: "Codice della
protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 2018:
"Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali - Articolo
5, legge 225/1992). - 1. Per gli interventi conseguenti
agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.».
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze
nazionali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, commi da 1 a 5,
della legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante: "Ratifica ed
esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di
Albania per il rafforzamento della collaborazione in
materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023,
nonche' norme di coordinamento con l'ordinamento interno",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio
2024:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese:
a) per la realizzazione delle strutture previste
nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),
del Protocollo, la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024
in favore del Ministero della difesa;
b) per gli oneri di conto capitale relativi alle
dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del
Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in
favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni
per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5,
valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro
6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si
provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di
garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il
rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo
Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024
e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025
al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente
articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo,
valutati in euro 30,27 milioni di euro per l'anno 2024 e in
euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028,
si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.
5. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3
e 4 del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1,
lettera d), nonche' agli oneri di parte corrente derivanti
dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e
dall'articolo 4 del Protocollo, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da
ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno
2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025
al 2028. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con
uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, della
giustizia e della salute. Per le finalita' di cui al primo
periodo e', altresi', istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di
1.270.000 euro per l'anno 2024.
Omissis.».
- Si riporta il comma 995 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 recante: "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O., n.46:
"995. Al fine di dare attuazione a interventi in
materia di riforma della polizia locale, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo
con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con
appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse
del Fondo di cui al primo periodo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O., n.112:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche
a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni
tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da
forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
e soggetti specializzati in selezione di personale, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e
possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il
possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate
nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano
disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili
dello svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu'
conferente con la tipologia dei posti messi a concorso,
prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze
lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possano
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di
preselezione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1,
lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali
possono prevedere lo svolgimento della sola prova
scritta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante: "Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 95 del 22 aprile 2023, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2023, S.O.,
n.23.
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
(Omissis).
4. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento del personale di cui alla tabella B
dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto
per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per
il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile
dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante
l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una
graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per la medesima posizione di
lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e
acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo
sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento.
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie
possono stipulare convenzioni volte a reclutare il
personale di cui necessitano mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite
della Commissione RIPAM, in corso di validita';
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 152, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 recante: "Ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44
del 18 febbraio 1976, come modificato dalla presente legge:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.200 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
(Omissis).».
 
Art. 5
Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((all'articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole: «articoli 18, 18-bis,» e' inserita la seguente: «18-ter,» e le parole: «, 22, comma 12-quater,» sono sostituite dalla seguente: «e»;))
b) all'articolo 18, al comma 3-bis, le parole: «articoli 600 e 601» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 600, 601 e 602»;
c) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - 1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero ((nel territorio)) nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero ((nel territorio)) nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorita' giudiziaria procedente, rilascia ((con immediatezza un)) permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza((, all'abuso)) o allo sfruttamento.
2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorita' giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato ((per un anno o)) per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Alla scadenza, il permesso ((di cui al presente articolo)) puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalita' stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. ((Il permesso di cui al presente articolo)) e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno ((di cui al presente articolo)) e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.
6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui e' stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.»;
d) all'articolo 22:
1) al comma 12-bis, lettera c), le parole: «di particolare sfruttamento» sono soppresse;
2) i commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies sono abrogati. Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ((introdotto dalla lettera c) del presente comma)).
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1, lettera c), e' altresi' revocato nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 10-bis e 18 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato)- - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso
ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico
nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28
maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a
10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si
applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
allo straniero destinatario del provvedimento di
respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero
allo straniero identificato durante i controlli della
polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto
il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3,
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento di cui all'articolo 10, comma 2,
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo
10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma
14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura
penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso.
Acquisita la comunicazione del riconoscimento della
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di
soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche'
nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 18-ter,
20-bis e 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di
cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il
giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.»
«Art. 18. (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
- 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei
servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli
per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di
sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa
autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai
condizionamenti dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione
sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al
comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati
previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, o
che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente
articolo si applica, sulla base del Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della
legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale che
garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi
dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e,
successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e
l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa con la Conferenza Unificata, e' definito il
programma di emersione, assistenza e di protezione sociale
di cui al presente comma e le relative modalita' di
attuazione e finanziamento.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la
durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o
per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,
segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o
comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno
le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato,
con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di
Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una
situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998.".
- Per l'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
Art. 6

Misure di assistenza

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi del medesimo articolo 18-ter, puo' essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella ((del medesimo permesso di soggiorno)). Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 ((del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998)) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice ((del Terzo settore, di cui al)) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Le misure di assistenza di cui al presente articolo sono finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalita' esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante «Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura» (((repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021))). Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023((. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo)) 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.
4. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non possono essere disposte:
a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualita' della sua pericolosita' sociale e la ragionevole probabilita' che possa commettere delitti di grave allarme sociale.
5. Il presente articolo si applica anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore di cui all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 45. (Fondo nazionale per le politiche
migratorie). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' istituito il Fondo nazionale per le politiche
migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di
cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei
programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al
netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma
3, e' stabilito in euro 6.455.711,23 (lire 12.500 milioni)
per l'anno 1997, in euro 29.954.500,14 (lire 58.000
milioni) per l'anno 1998 e in euro 35.119.069,13 (lire
68.000 milioni) per l'anno 1999. Alla determinazione del
Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al
Fondo affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi
e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri interessati. Il regolamento di attuazione
disciplina le modalita' per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca
del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni
adottano, nelle materie di propria competenza, programmi
annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e
attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare
riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del
presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attivita' culturali, formative, informative, di
integrazione e di promozione di pari opportunita'. I
programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita'
indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di
contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da
data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
943, e' destinato al finanziamento delle politiche del
Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente testo unico
tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle
predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
943, e' soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.».
- Si riporta il testo dell'articolo 96 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante: "Codice del
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017, S.O., n.43:
«Art. 96. (Diposizioni di attuazione). - 1. Ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n.
106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e
le modalita' per l'esercizio delle funzioni di vigilanza,
controllo e monitoraggio, le modalita' di raccordo con le
altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle
relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati i criteri, i requisiti e le procedure per
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di controllo
da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di
servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sui soggetti autorizzati, nonche' i criteri, che tengano
anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e
delle attivita' da porre in essere, per l'attribuzione ai
soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi
dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro
il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere
dall'anno 2019.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 5 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: "Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4
maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
153 del 3 luglio 2023:
«Art. 1. (Assegno di inclusione). - 1. E' istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione,
quale misura nazionale di contrasto alla poverta', alla
fragilita' e all'esclusione sociale delle fasce deboli
attraverso percorsi di inserimento sociale, nonche' di
formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
2. L'Assegno di inclusione e' una misura di sostegno
economico e di inclusione sociale e professionale,
condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un
percorso personalizzato di attivazione e di inclusione
sociale e lavorativa.».
«Art. 2. (Beneficiari). - 1. L'Assegno di inclusione e'
riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo
familiare, a garanzia delle necessita' di inclusione dei
componenti di nuclei familiari con disabilita', come
definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, nonche' dei componenti minorenni o con almeno
sessant'anni di eta' ovvero dei componenti in condizione di
svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei
servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla
pubblica amministrazione.
2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono
risultare, al momento della presentazione della richiesta e
per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di
residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere
cumulativamente:
1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione
internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda,
residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli
ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso ai
componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro
della scala di equivalenza di cui al comma 4;
b) con riferimento alla condizione economica, il
nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso
congiuntamente di:
1) un valore dell'indicatore di situazione
economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di
validita', non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei
familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una
soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
al comma 4. Se il nucleo familiare e' composto da persone
tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone
di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri familiari
tutti in condizioni di disabilita' grave o di non
autosufficienza, la soglia di reddito familiare e' fissata
in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala
di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni
e' adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ed e' da intendersi come tale ovunque ricorra nel
presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i
trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo
reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di
godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli
stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non
sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di
cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni
dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei
componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva
al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validita',
fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di
ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al
presente articolo non si computa quanto percepito a titolo
di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero
di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla
poverta'. I compensi di lavoro sportivo nell'area del
dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non
costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino
all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi
nel valore del reddito familiare di cui al presente
articolo ai fini della valutazione della condizione
economica del nucleo familiare;
3) un valore del patrimonio immobiliare, come
definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di
abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale
propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore
ad euro 30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come
definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di
euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente
il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo
di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per
ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali
sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per
ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente
nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad
altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare
deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve
essere intestatario a qualunque titolo o avere piena
disponibilita' di autoveicoli di cilindrata superiore a
1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.,
immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti
la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per
cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a
qualunque titolo o avere piena disponibilita' di navi e
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' di aeromobili
di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;
d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la
mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a
misura di prevenzione, nonche' la mancanza di sentenze
definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute
nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate
nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis.
3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo
familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di
cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito
di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla
data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta
causa nonche' la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
3-bis. Non ha altresi' diritto al trasferimento
dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui
componenti minorenni non sia documentato l'adempimento
dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per
l'inclusione.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al
comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base
di garanzia di inclusione per le fragilita' che
caratterizzano il nucleo, e' pari a 1 ed e' incrementato,
fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato
a 2,3 in presenza di componenti in condizione di
disabilita' grave o non autosufficienza:
a) di 0,50 per ciascun altro componente con
disabilita' o non autosufficiente, secondo quanto previsto
dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013;
b) di 0,40 per ciascun altro componente con eta' pari
o superiore a 60 anni;
c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi
di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in
condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in
programmi di cura e di assistenza certificati dalla
pubblica amministrazione;
e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due;
f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre il
secondo.
5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i
componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui
risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono
conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del
nucleo familiare nei periodi di interruzione della
residenza in Italia ai sensi del comma 10.
6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di
inclusione, il nucleo familiare e' definito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti
disposizioni:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a
seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a
risiedere nella stessa abitazione;
b) i componenti gia' facenti parte di un nucleo
familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo
nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne
parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora
continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un
nucleo familiare a se', anche ai fini dell'ISEE.
7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al
comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano:
a) le erogazioni relative all'assegno unico e
universale;
b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
c) le specifiche e motivate misure di sostegno
economico di carattere straordinario, aggiuntive al
beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate
nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse
del comune o dell'ambito territoriale;
d) le maggiorazioni compensative definite a livello
regionale per le componenti espressamente definite
aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di
inclusione;
e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei
servizi, nonche' eventuali esenzioni e agevolazioni per il
pagamento di tributi;
f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese
sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o
altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di
servizi.
8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non
compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta
del beneficio e valutati a tal fine.
9. L'Assegno di inclusione e' compatibile con il
godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la
disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di
cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio
e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli
emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla
disciplina dell'ISEE.
10. Ai soli fini del presente decreto, la continuita'
della residenza si intende interrotta nella ipotesi di
assenza dal territorio italiano per un periodo pari o
superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di
assenza dal territorio italiano per un periodo pari o
superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco
di diciotto mesi. Non interrompono la continuita' del
periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a
quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le
assenze per gravi e documentati motivi di salute.».
«Art. 5. (Sistema informativo per l'inclusione sociale
e lavorativa - SIISL). - 1. Al fine di consentire
l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari
dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire
percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento
delle competenze da parte dei beneficiari, nonche' per
finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo
dell'Assegno di inclusione, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL,
realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente
l'interoperabilita' di tutte le piattaforme digitali dei
soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che
concorrono alle finalita' di cui all'articolo 1.
2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la
piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno
di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al
lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5,
attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a
informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di
formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti
utili alla collettivita' e altri strumenti di politica
attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e
competenze, nonche' a informazioni sullo stato di
erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal
patto di servizio personalizzato e dal patto per
l'inclusione. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro,
l'individuazione di attivita' di formazione e rafforzamento
delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla
collettivita', tenendo conto da una parte delle esperienze
educative e formative e delle competenze professionali
pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilita'
di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti
utili alla collettivita', di tirocini e di altri interventi
di politica attiva.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di
concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro
dell'istruzione e del merito e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono
individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli
interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle
informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione
dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' con le quali, attraverso specifiche convenzioni,
societa' pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione
pubblica, possono accedere al sistema informativo per la
ricerca di personale.
4. Per la realizzazione delle finalita' indicate ai
commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera
d-bis) e' aggiunta la seguente: «d-ter) la piattaforma
digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa
in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il
sistema di cooperazione applicativa con i sistemi
informativi regionali del lavoro.».
4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4,
all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il numero
2-bis) e' inserito il seguente:
«2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione
dei beneficiari dell'Assegno di inclusione.».20
5. Alle attivita' previste dal presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Per l'articolo 10-bis del citato decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 5.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 226 del 28 settembre 2011, S.O. n.214.
 
Art. 7

Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza

1. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 sono revocate quando ricorrono una o piu' delle seguenti circostanze:
a) la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione ((al programma)) di cui al medesimo articolo 6;
b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) la rinuncia espressa alle misure.
2. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 possono essere revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro.

Riferimenti normativi

- Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre
2011 n. 159 si vedano i riferimenti normativi all'articolo
6.
 
Art. 8

Vigilanza, tutela e protezione

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le misure di protezione e di vigilanza di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.
2. Ai titolari del permesso di soggiorno di cui al medesimo articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi non si applicano le misure di assistenza di cui all'articolo 6.

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83 recante:
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed
ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli
uffici dell'Amministrazione dell'interno" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2002.
 
Art. 9
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. ((All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo)): «Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, e' ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo.»

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, S.O. n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 76. (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo'
essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
12.838,01.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se
l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,
il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti
nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia,
compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito,
si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o
che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando
sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza
definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del
codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo
80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme
per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente
decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti
previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis,
nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui
agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601,
602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo'
essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di
reddito previsti dal presente decreto. Il lavoratore
straniero, persona offesa del delitto previsto
dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce
utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei
responsabili, e' ammesso al patrocinio alle medesime
condizioni di cui al primo periodo.
4-quater. Il minore straniero non accompagnato
coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento
giurisdizionale ha diritto di essere informato
dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche
attraverso il tutore nominato o l'esercente la
responsabilita' genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma
1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa
vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in
ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la
spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni
economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un
genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello
stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o
divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se
l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e'
stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza
possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando
l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale
e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato,
compresi quelli di esecuzione forzata.».
 
Art. 10

((Modifica)) al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «ne' superiore a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «ne' superiore a euro 60.000».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma
5-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 recante: "Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 235 del 9 ottobre 2003, S.O.N. 159, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18. (Sanzioni). - (Omissis)
5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie
proporzionali previste dal presente articolo, anche senza
la determinazione dei limiti minimi o massimi, non puo', in
ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a
euro 60.000.
(Omissis).».
 
Art. 11
Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, lettera f), le parole «a bordo», sono sostituite dalle seguenti: «per l'incolumita' dei migranti»;
b) ((il comma 2-quater e' sostituito dal seguente:
«2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravita' della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave e' interdetta la navigazione. L'avente diritto puo' chiedere al prefetto la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto e' ammessa opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;))

((b-bis) al comma 2-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, la parola: «per» e' sostituita dalle seguenti: «da dieci a»;
2) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo e' da trenta a sessanta giorni. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater ad eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica il comma 2-quinquies. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita e' avvenuta contro la sua volonta', manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento»;))

c) al comma 2-septies, primo periodo, la parola: «quinto» e' sostituita dalla seguente: «quarto»;
d) dopo il comma 2-septies, sono aggiunti i seguenti:
«2-octies. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attivita' non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di navigazione aerea, di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorita', l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento, nonche' i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.
2-novies. Nei casi di cui al comma 2-octies, il pilota ((al comando dell'aeromobile)) deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis.
2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota ((al comando)) dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all'esercente e al proprietario dell'aeromobile.
2-undecies. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al comma 2-decies, sono considerati agenti accertatori, ai sensi della legge n. 689 del 1981, il personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera, nonche' delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2-duodecies. L'Autorita' competente a irrogare le sanzioni di cui al comma 2-decies e' l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui e' trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni ((della legge)) n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma 2-septies.
2-terdecies. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota ((al comando dell'aeromobile)) o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma 2-decies, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell'aeromobile a proprie spese.
2-quaterdecies. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo, adottato dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, all'autorita' di cui al comma 2-duodecies, che provvede nei successivi cinque giorni.
2-quinquiesdecies. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi.
2-sexiesdecies. In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la confisca dell'aeromobile e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
21 ottobre 2020, n. 130, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di immigrazione, protezione internazionale e
complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia
di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali
di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei
diritti delle persone private della liberta' personale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 314 del 19 dicembre 2020, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. (Disposizioni in materia di permesso di
soggiorno e controlli di frontiera). - 1. Al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le
parole: ", entro il 30 novembre, nel limite delle quote
stabilite nell'ultimo decreto emanato" sono soppresse;
a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis,
possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti
stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle
condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso
del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera
durata del corso di studio e della relativa dichiarazione
di presenza";
2) al comma 6, dopo le parole: "Stati contraenti"
sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo il rispetto degli
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano";
b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i
seguenti permessi di soggiorno:
a) permesso di soggiorno per protezione speciale,
di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali
siano state applicate le cause di diniego ed esclusione
della protezione internazionale, di cui agli articoli 10,
comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) permesso di soggiorno per calamita', di cui
all'articolo 20-bis;
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva,
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
d) permesso di soggiorno per acquisto della
cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in
cui lo straniero era precedentemente in possesso di un
permesso per richiesta di asilo;
e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva,
di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo
artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n)
ed o);
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di
cui all'articolo 5, comma 2;
h) permesso di soggiorno per assistenza di
minori, di cui all'articolo 31, comma 3.
h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) »;
c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato;
d) all'articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater
sono abrogati;
e) all'articolo 19:
01) al comma 1, dopo la parola: "sesso," sono
inserite le seguenti: "di orientamento sessuale, di
identita' di genere,";
1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti
inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di
cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali
motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato,
di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non
sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di
una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi
di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale
comporti una violazione del diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario
per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto
della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla
legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
Ai fini della valutazione del rischio di
violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto
della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio
nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di
protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette
gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di
soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia
presentata una domanda di rilascio di un permesso di
soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1, il Questore, previo parere della Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per
protezione speciale.»;
3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) al primo periodo, le parole: "condizioni di
salute di particolare gravita'" sono sostituite dalle
seguenti: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da
gravi patologie";
3.2) al secondo periodo, le parole: "di salute di
particolare gravita'" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui al periodo precedente" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e convertibile in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro";
f) all'articolo 20-bis:
1) al comma 1, le parole «contingente ed
eccezionale» sono sostituite dalla seguente: «grave»;
2) al comma 2, le parole «per un periodo ulteriore
di sei mesi» sono soppresse, la parola «eccezionale» e'
sostituita dalla seguente: «grave» le parole «, ma non puo'
essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro» sono soppresse;
g) all'articolo 27-ter:
1) al comma 9-bis, le parole: "In presenza dei
requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3,
lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di
cui all'articolo 34, comma 3, lo" sono sostituite dalla
seguente: "Lo";
2) al comma 9-ter, le parole: ", oltre alla
documentazione relativa al possesso dei requisiti
reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo
34, comma 3," sono soppresse;
h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti,
infine i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere
richiesto non puo' legittimare il rifiuto del rinnovo del
permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2
e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
i) all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha
una durata pari alla durata presunta del trattamento
terapeutico, e' rinnovabile finche' durano le necessita'
terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di
attivita' lavorativa.».
i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
"Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni
di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia
di universita' e istituti superiori di insegnamento a
livello universitario stranieri). - 1. Le disposizioni
della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli
studenti delle filiazioni in Italia di universita' e
istituti superiori di insegnamento a livello universitario
di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti
studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del
presente testo unico.
2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di
presenza e' accompagnata da una dichiarazione di garanzia
del legale rappresentante della filiazione o di un suo
delegato, che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore
al questore territorialmente competente ogni variazione
relativa alla presenza dello studente durante il suo
soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle
disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis".
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del
codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza
pubblica, in conformita' alle previsioni della Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e
atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa
esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa informazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, puo' limitare o vietare il transito e la sosta di
navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio
militare o di navi in servizio governativo non commerciale.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano
nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente
comunicate al centro di coordinamento competente per il
soccorso marittimo nella cui area di responsabilita' si
svolge l'evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel
rispetto delle indicazioni delle predette autorita', emesse
sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali in materia di diritto del mare, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali e delle norme
nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto
di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo
addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalita' transnazionale organizzata per combattere il
traffico illecito di migranti via terra, via mare e via
aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Ai
fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) la nave che effettua in via sistematica attivita'
di ricerca e soccorso in mare opera in conformita' alle
certificazioni e ai documenti rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di bandiera ed e' mantenuta conforme
agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione,
della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e
dell'addestramento del personale marittimo nonche' delle
condizioni di vita e di lavoro a bordo;
b) sono state avviate tempestivamente iniziative
volte a informare le persone prese a bordo della
possibilita' di richiedere la protezione internazionale e,
in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da
mettere a disposizione delle autorita';
c) e' stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento,
l'assegnazione del porto di sbarco;
d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti
autorita' e' raggiunto senza ritardo per il completamento
dell'intervento di soccorso;
e) sono fornite alle autorita' per la ricerca e il
soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione
del porto di sbarco, alle autorita' di pubblica sicurezza,
le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di
elementi relativi alla ricostruzione dettagliata
dell'operazione di soccorso posta in essere;
f) le modalita' di ricerca e soccorso in mare da
parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di
pericolo per l'incolumita' dei migranti ne' impedito di
raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.
2-ter. Il transito e la sosta di navi nel mare
territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di
assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone
prese a bordo a tutela della loro incolumita', fatta salva,
in caso di violazione del provvedimento adottato ai sensi
del comma 2, l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
2-quater e 2-quinquies.
2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento
adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante
della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilita'
solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario
della nave. Alla contestazione della violazione consegue
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave
utilizzata per commettere la violazione. L'organo
accertatore contesta la violazione mediante notificazione
al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque
giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente in relazione al luogo
di accertamento della violazione, per la decisione sulla
sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo
della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi,
emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la
durata, decorrente dalla data della notificazione della
contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua
assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in
solido, che provvede alla custodia della nave a proprie
spese. Nella determinazione della durata del fermo si ha
riguardo alla gravita' della violazione e all'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze della violazione stessa. Nelle more
dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave e'
interdetta la navigazione. L'avente diritto puo' chiedere
al prefetto la restituzione della nave quando non sono
rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto
periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento
sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto e'
ammessa opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
2-quinquies. In caso di reiterazione della violazione
commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la
sanzione amministrativa accessoria della confisca della
nave e l'organo accertatore procede immediatamente a
sequestro cautelare.
2-sexies. Fuori dei casi in cui e' stato adottato il
provvedimento di limitazione o divieto di cui al comma 2,
quando il comandante della nave o l'armatore non fornisce
le informazioni richieste dalla competente autorita'
nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonche'
dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle
attivita' di polizia di frontiera e di contrasto
dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro
indicazioni, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla
contestazione della violazione consegue l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo da dieci a venti giorni della nave
utilizzata per commettere la violazione. In caso di
reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo e' da trenta a sessanta
giorni. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater ad
eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di
ulteriore reiterazione della violazione, si applica il
comma 2-quinquies. Si ha reiterazione nel caso di nuova
violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave,
contestata anche soltanto a uno degli autori o degli
obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio
precedente, sia stata accertata, con provvedimento
esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del
presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato
in solido provi che la condotta illecita e' avvenuta contro
la sua volonta', manifestata attraverso comportamenti
idonei specificamente volti a impedirne il compimento.
2-septies. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies,
primo e quarto periodo, accertate dagli organi addetti al
controllo, provvede il prefetto territorialmente competente
per il luogo di accertamento della violazione. Si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati
annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei
contributi ivi previsti, con i criteri e le modalita'
stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della
medesima legge n. 178 del 2020.
2-octies. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio
remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano,
effettuano attivita' non occasionale di ricerca finalizzata
o strumentale alle operazioni di soccorso di cui al comma
2-bis hanno l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni
internazionali in materia di navigazione aerea, di
informare di ogni situazione di emergenza in mare,
immediatamente e con priorita', l'Ente dei servizi del
traffico aereo competente e il Centro nazionale di
coordinamento del soccorso marittimo responsabile per
l'area in cui si svolge l'evento, nonche' i Centri di
coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri
responsabili delle aree contigue.
2-novies. Nei casi di cui al comma 2-octies, il pilota
al comando dell'aeromobile deve attenersi alle indicazioni
operative del Centro nazionale di coordinamento del
soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di
quanto previsto dal comma 2-bis.
2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di
cui ai commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota al
comando dell'aeromobile la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La
responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge
n. 689 del 1981 si estende all'esercente e al proprietario
dell'aeromobile.
2-undecies. Ai fini dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni di cui al comma 2-decies,
sono considerati agenti accertatori, ai sensi della legge
n. 689 del 1981, il personale dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile, del Corpo delle Capitanerie di Porto -
Guardia costiera, nonche' delle Forze di polizia di cui
all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981,
n. 121.
2-duodecies. L'Autorita' competente a irrogare le
sanzioni di cui al comma 2-decies e' l'Ente nazionale per
l'aviazione civile, cui e' trasmesso il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del
comma 2-septies.
2-terdecies. Alla contestazione della violazione
consegue l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo per venti giorni
dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione.
L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo
amministrativo, nomina custode l'esercente dell'aeromobile
o, in sua assenza, il pilota al comando dell'aeromobile o
altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma
2-decies, che fa cessare la navigazione e provvede alla
custodia dell'aeromobile a proprie spese.
2-quaterdecies. Avverso il provvedimento di fermo
amministrativo, adottato dall'organo accertatore, e'
ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del
verbale di contestazione, all'autorita' di cui al comma
2-duodecies, che provvede nei successivi cinque giorni.
2-quinquiesdecies. In caso di reiterazione della
violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile,
si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo per due mesi.
2-sexiesdecies. In caso di ulteriore reiterazione della
violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la
confisca dell'aeromobile e l'agente accertatore procede
immediatamente a sequestro cautelare.».
 
Art. 12

Ispezione per finalita' identificative dei dispositivi
o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti

1. All'articolo 11((, comma 1,)) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo le parole: «richiedente asilo ha l'obbligo» sono inserite le seguenti: «di cooperare con le autorita' di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e».
2. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-ter, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai ((Paesi)) in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.
2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione e ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, puo' disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonche' ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. E' in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso, l'interessato e' avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni compiute, che da' atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalita', i criteri e le modalita' dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, e' trasmesso per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato. Il provvedimento e' comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza, che consegna allo straniero copia del medesimo provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa.»;
b) all'articolo 14, dopo il comma 1.1, e' inserito il seguente:
«1.2. Lo straniero che e' trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, comma 2-ter.».
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
c) all'articolo 19-bis, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando e' necessario per acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all'identita' e alla cittadinanza nonche' ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o e' transitato, e' consentito l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. L'accesso e' eseguito in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Competente per la convalida e' il tribunale per i minorenni, che decide in composizione monocratica. Le operazioni si svolgono alla presenza anche dell'esercente i poteri tutelari, ove nominato.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 recante:
"Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio
2008, come modificato dalla presente legge:
"Art. 11. (Obblighi del richiedente asilo). - 1. Il
richiedente asilo ha l'obbligo di cooperare con le
autorita' di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento
dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo
possesso relativi all'eta', all'identita' e alla
cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e'
transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire
i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti
elettronici o digitali in suo possesso, e, se convocato, di
comparire personalmente davanti alla Commissione
territoriale. Ha altresi' l'obbligo di consegnare i
documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda,
incluso il passaporto.».
- Si riporta il testo degli articoli 10-ter e 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero
rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare
della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima
assistenza presso appositi punti di crisi allestiti
nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresi'
effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico
e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14
del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicurata
l'informazione sulla procedura di protezione
internazionale, sul programma di ricollocazione in altri
Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di
ricorso al rimpatrio volontario assistito.
1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di
cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i
punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti
in strutture analoghe sul territorio nazionale, per
l'espletamento delle attivita' di cui al medesimo comma. Al
fine di assicurare la coordinata attuazione degli
adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione
delle strutture di cui al presente comma destinate alle
procedure di frontiera con trattenimento e della loro
capienza e' effettuata d'intesa con il Ministero della
giustizia.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
anche nei confronti degli stranieri rintracciati in
posizione di irregolarita' sul territorio nazionale.
2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha
l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento
dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo
possesso relativi all'eta', all'identita' e alla
cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e'
transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire
i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti
elettronici o digitali in suo possesso.
2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di
perquisizione e ispezione condotte per ragioni di
sicurezza, il questore, in caso di inosservanza
dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, puo'
disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati
nel medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati
identificativi dei dispositivi elettronici e delle
eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.)
in possesso dello straniero, nonche' ai documenti, anche
video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o
supporti elettronici o digitali. E' in ogni caso vietato
l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di
comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di
accesso, l'interessato e' avvisato del diritto di assistere
alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il
verbale delle operazioni compiute, che da' atto anche delle
disposizioni del questore, indica le finalita', i criteri e
le modalita' dell'accesso, i dati controllati e l'esito
delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese
dall'interessato e, unitamente alla eventuale
documentazione fotografica allegata, e' trasmesso per la
convalida, entro il termine di quarantotto ore dall'avvio
delle operazioni, al giudice di pace territorialmente
competente che, entro le successive quarantotto ore, decide
sulla convalida con provvedimento motivato. Il
provvedimento e' comunicato all'autorita' di pubblica
sicurezza, che consegna allo straniero copia del medesimo
provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In
caso di non convalida o di convalida parziale, i dati
illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il
giudice dispone la cancellazione della documentazione ad
essi relativa.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi
ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga
ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo
14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con
provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per
una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione,
salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e'
stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento
e' disposto nei confronti di un richiedente protezione
internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e' competente alla convalida la corted'appello. Lo
straniero e' tempestivamente informato dei diritti e delle
facolta' derivanti dal procedimento di convalida del
decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese
o spagnola.
4. L'interessato e' informato delle conseguenze del
rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».
«Art. 14. (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e'
possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il
respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per
coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis,
nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese
in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.
1.2. Lo straniero che e' trattenuto ha l'obbligo di
cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di
esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi
all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai
Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo,
quando e' necessario per acquisire i predetti elementi,
l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali
in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10-ter, comma 2-ter.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del presente testo unico o ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu'
delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente. Le misure di cui al primo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato
entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice
di pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non
e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso
cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e
abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria
informazione relativa al suo status, l'assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto
dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o
reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante
nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle
persone private della liberta' personale.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
4-bis. La partecipazione del destinatario del
provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale
lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto
al decimo del comma 5 del predetto articolo 6.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento
dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione
di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il
giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il
termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine
complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice,
su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre
mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri
dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto
ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia
durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da
parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che
sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie
per un periodo pari a quello di sei mesi puo' essere
trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata
indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello
straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della
struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le
informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello
stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e
il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro
se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13,
comma 5.
Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo
13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato
di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un
nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine
di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma
5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile
procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di
cui all'articolo 13, comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione, entro cinque
giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del
codice di procedura penale. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione della misura. Si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis,
secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n.
69.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa del
trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
o durante la permanenza in una delle strutture di cui
all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, per i quali e' obbligatorio o facoltativo
l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai
sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale
colui il quale, anche sulla base di documentazione video o
fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto e'
consentito entro quarantotto ore dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si
procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.".
- Si riporta il testo degli articoli 6, 6-bis e 19-bis,
commi 3 e 3.1., del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142 recante: "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6. (Trattenimento). - 1. Il richiedente non puo'
essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in
appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei
posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per
caso, quando:
a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo
1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di
rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata
con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con
la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui
agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo
29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) costituisce un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica.
Nella valutazione della pericolosita' si tiene conto
di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei delitti indicati
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla
liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12,
comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) e' necessario determinare gli elementi su cui si
basa la domanda di protezione internazionale che non
potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e
sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma
4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del
rischio di fuga e' effettuata caso per caso.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il
richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in
attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento
o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del
medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi
sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata
presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.
3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il
richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per il tempo
strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta
giorni, in appositi locali presso le strutture di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica
dell'identita' o della cittadinanza, anche mediante il
ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
la verifica delle banche dati. Ove non sia stato possibile
determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza,
il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, con le modalita' previste dal comma 5 del medesimo
articolo 14, per un periodo massimo di novanta giorni,
prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero
sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia
sottoscritto accordi in materia di rimpatri.
4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla
possibilita' di richiedere protezione internazionale. Al
richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le
informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna
dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo
10.
4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le
disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato
per iscritto, e' corredato di motivazione e reca
l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare
memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore.
Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte
d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46. Si applica, per quanto
compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui
al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione
del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo,
tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli
e' trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in
conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto
direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e
dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con
modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E'
sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di
essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un
operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di
cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile
1981, n.121, e' presente nel luogo ove si trova il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che non
sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei
diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto
dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo
del presente comma nonche', se ha luogo l'audizione del
richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la
regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal
fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo
difensore. Delle operazioni svolte e' redatto verbale a
cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando
il trattenimento e' gia' in corso al momento della
presentazione della domanda, i termini previsti
dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette
gli atti alla corte d'appello competente per la convalida
del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori
sessanta giorni, per consentire l'espletamento della
procedura di esame della domanda.
5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del
comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi
dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non
possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario
all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e successive modificazioni, come introdotto dal
presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di
trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi
nell'espletamento delle procedure amministrative
preordinate all'esame della domanda, non imputabili al
richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.
7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e
3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale
avverso la decisione di rigetto della Commissione
territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del
provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo
35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a
rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del
ricorso giurisdizionale proposto.
8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la
proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori
non superiori a sessanta giorni di volta in volta
prorogabili da parte della corte d'appello, finche'
permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso,
la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e
7 non puo' superare complessivamente dodici mesi.
9. Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche'
sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In
ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che
chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o
provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di
rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione
internazionale.
10. Nel caso in cui il richiedente e' destinatario di
un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le
modalita' di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per
la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo
articolo 13, comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente
all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha
accesso alle misure di accoglienza previste dal presente
decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.
10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi
relativi all'eta' dichiarata da un minore si applicano le
disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2.».
«Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo
svolgimento della procedura in frontiera di cui
all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6,
commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei
criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente puo'
essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in
frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e
b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui
all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 25
del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare
nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere
disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero
nelle more del perfezionamento della procedura concernente
la prestazione della garanzia finanziaria. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e
delle finanze, sono individuati l'importo e le modalita' di
prestazione della predetta garanzia finanziaria.
2-bis. Al richiedente che non e' trattenuto ai sensi
del comma 1 si applica, comunque, la procedura alla
frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di
ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo
stesso richiedente e' rilasciato l'attestato nominativo di
cui all'articolo 4, comma 2.
3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo
strettamente necessario per lo svolgimento della procedura
in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta
il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non
prorogabile, di quattro settimane.
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente e'
trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti
e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del
medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
situati in prossimita' della frontiera o della zona di
transito, per il tempo strettamente necessario
all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio
dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6,
comma 5.
4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le
disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non
accompagnati). - Omissis
3. L'identita' di un minore straniero non accompagnato
e' accertata dalle autorita' di pubblica sicurezza,
coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore
o del tutore provvisorio se gia' nominato, solo dopo che e'
stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza
umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'eta'
dichiarata, questa e' accertata in via principale
attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della
collaborazione delle autorita' diplomatico-consolari.
L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non
deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore
abbia espresso la volonta' di chiedere protezione
internazionale ovvero quando una possibile esigenza di
protezione internazionale emerga a seguito del colloquio
previsto dal comma 1.
Tale intervento non e' altresi' esperibile qualora da
esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi
in cui il minore dichiari di non volersi avvalere
dell'intervento dell'autorita' diplomatico-consolare. Il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le
opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati,
al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di
cui al presente comma.
3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando e' necessario
per acquisire il documento anagrafico o elementi relativi
all'identita' e alla cittadinanza nonche' ai Paesi in cui
il minore ha soggiornato o e' transitato, e' consentito
l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali
in suo possesso. L'accesso e' eseguito in conformita' alle
disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Competente per la
convalida e' il tribunale per i minorenni, che decide in
composizione monocratica. Le operazioni si svolgono alla
presenza anche dell'esercente i poteri tutelari, ove
nominato.
Omissis.».
 
((Art. 12 - bis
Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri

1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di parti del territorio o» sono soppresse;
c) al comma 4, la parola: «EASO» e' sostituita dalle seguenti: «Agenzia dell'Unione europea per l'asilo»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1 e' aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed e' notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuita' delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni parlamentari».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Paesi di origine sicuri). - 1. In
applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla
normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di
informazione fornite dalle organizzazioni internazionali
competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i
seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina,
Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana,
Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Peru',
Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.
2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea puo'
essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base
del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della
legge all'interno di un sistema democratico e della
situazione politica generale, si puo' dimostrare che, in
via generale e costante, non sussistono atti di
persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ne' tortura o altre
forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne'
pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni
di conflitto armato interno o internazionale. La
designazione di un Paese di origine sicuro puo' essere
fatta con l'eccezione di categorie di persone.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene
conto, tra l'altro, della misura in cui e' offerta
protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti
mediante:
a) le pertinenti disposizioni legislative e
regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;
b) il rispetto dei diritti e delle liberta' stabiliti
nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre
1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.
848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato
ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10
dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si
puo' derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della
predetta Convenzione europea;
c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33
della Convenzione di Ginevra;
d) un sistema di ricorsi effettivi contro le
violazioni di tali diritti e liberta'.
4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non
appartenente all'Unione europea e' un Paese di origine
sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione
nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche
delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui
all'articolo 5, comma 1, nonche' su altre fonti di
informazione, comprese in particolare quelle fornite da
altri Stati membri dell'Unione europea, dall'Agenzia
dell'Unione europea per l'asilo, dall'UNHCR, dal Consiglio
d'Europa e da altre organizzazioni internazionali
competenti.
4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al
comma 1 e' aggiornato periodicamente con atto avente forza
di legge ed e' notificato alla Commissione europea. Ai fini
dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei Ministri,
entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una
relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti
esigenze di sicurezza e di continuita' delle relazioni
internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al
comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi
nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende
promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione
alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del
presente articolo puo' essere considerato Paese di origine
sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza
di quel Paese o e' un apolide che in precedenza soggiornava
abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi
per ritenere che quel Paese non e' sicuro per la situazione
particolare in cui lo stesso richiedente si trova.».
 
((Art. 12 - ter
Modifiche all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unita' familiare

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per asilo, per » sono sostituite dalle seguenti: «in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale o per»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale».
2. Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla normativa dell'Unione europea.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28 (Diritto all'unita' familiare). - 1. Il
diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei
confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle
condizioni previste dal presente testo unico, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per
motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero in
conseguenza del riconoscimento della protezione
internazionale o per studio, per motivi religiosi o per
motivi familiari.
1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione
dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al
riconoscimento della protezione internazionale, devono
avere maturato, al momento della richiesta di
ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29,
comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di
soggiorno legale di almeno due anni nel territorio
nazionale.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di
uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle
piu' favorevoli della presente legge o del regolamento di
attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unita' familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorita' il
superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176.».
 
((Art. 12 - quater
Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento
familiare

1. All'articolo 29, comma 3, lettera a), primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo
straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non
inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni
oggettive non possano provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato
di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli
nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati,
gravi motivi di salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c)
e d), non possano essere documentati in modo certo mediante
certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorita' straniere, in ragione della mancanza di una
autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati
dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base dell'esame del DNA (acido
desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei
familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando
il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e'
coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare
la disponibilita':
a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un
figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito
di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorera', previa verifica del numero degli occupanti
dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto
del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per
ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di
due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e'
richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro
titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi
nel territorio nazionale a favore dell'ascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un
contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da
aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.»
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso
per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e'
consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio
minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con
l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il
possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di
reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di
tali requisiti si tiene conto del possesso di tali
requisiti da parte dell'altro genitore.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla
permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo
31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella
stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di
soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non
puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della documentazione relativa ai
requisiti di cui al comma 3, e' inviata, con modalita'
informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione
presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il
quale, con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta.
L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello
straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4,
comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei
requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero
un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale e' stato
rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato
all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore
eta' o stato di salute.
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e'
rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e'
respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione
hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio
dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento
dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora
stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di
protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di
cui agli articoli 20 e 20-bis));
c).".
 
Art. 13

Ulteriori disposizioni sulla procedura ((alla frontiera
per i richiedenti))
la protezione internazionale

1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita' di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «durante la sua permanenza in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale»;
b) all'articolo 32, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo.»;
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» ((e le parole: «che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «recante il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente»));
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attestato nominativo certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato nel corso delle attivita' di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
b) all'articolo 6-bis:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35-bis, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al richiedente che non e' trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura ((alla frontiera)) di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo stesso richiedente e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art.10 (Respingimento). - 1. La polizia di frontiera
respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di
frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice
frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello
Stato.
1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla
frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del
comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di
polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La
procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi
all'autorita' consolare italiana competente per territorio.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera
e' altresi' disposto dal questore nei confronti degli
stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati
all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono
stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita'
di pubblico soccorso;
b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di
operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle
attivita' di sorveglianza delle frontiere esterne
dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE)
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo
28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25.
2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al
comma 2 si applicano le procedure di convalida e le
disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter,
7 e 8.
2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di
respingimento di cui al comma 2 non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
ed e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo
13, comma 13, terzo periodo.
2-quater. Allo straniero che, gia' denunciato per il
reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto
reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena
della reclusione da uno a cinque anni.
2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e
2-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto
anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo.
2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze concernenti il singolo caso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che
deve essere comunque respinto a norma del presente
articolo, e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed
a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha
rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso dello straniero. Tale disposizione si applica
anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in
transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto
trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli
abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello
Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano
l'asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza
necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati dall'autorita' di pubblica sicurezza.
6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e' inserito, a
cura dell'autorita' di pubblica sicurezza, nel sistema di
informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e
soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione
europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica
l'acquis di Schengen.".
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 32, commi 4 e
4-bis del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Garanzie per i richiedenti asilo). - 1.
All'atto della presentazione della domanda 1'ufficio di
polizia competente a riceverla informa il richiedente della
procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il
procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per
corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale
fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui
al comma 2. L'ufficio di polizia informa il richiedente
che, ove proveniente da un Paese designato di origine
sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda puo' essere
rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis.
1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al
comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e
responsabilita'.
2. La Commissione nazionale redige, secondo le
modalita' definite nel regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento
della protezione internazionale, comprese le conseguenze
dell'allontanamento ingiustificato dai centri;
b) i principali diritti e doveri del richiedente
durante la procedura di esame della domanda di protezione
internazionale;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le
modalita' per riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e
delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti
protezione internazionale, nonche' informazioni sul
servizio di cui al comma 2-bis.
d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri
ai sensi dell'articolo.
2-bis.
2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio
gratuito di informazione sulla procedura di esame della
domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonche'
sulle procedure di revoca e sulle modalita' di impugnazione
delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero
dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con
enti di tutela dei titolari di protezione internazionale
con esperienza consolidata nel settore, anche ad
integrazione dei servizi di informazione assicurati dal
gestore nelle strutture di accoglienza previste dal
presente decreto.
3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della
procedura, la possibilita' di contattare 1'UNHCR o altra
organizzazione di sua fiducia competente in materia di
asilo.
4. Il richiedente e' tempestivamente informato della
decisione.
Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per
il riconoscimento della protezione interna-zionale sono
rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o,
se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese,
spagnola o araba, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento
connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al
richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un
interprete della sua lingua o di altra lingua a lui
comprensibile.
Ove necessario, si provvede alla traduzione della
documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della
procedura.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede
giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del
relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di
cui al presente articolo.".
«Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale
adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i
presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o
esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza
nei casi di cui all'articolo 28-ter;
b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del
territorio del Paese di origine, il richiedente non ha
fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre
rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla
protezione contro persecuzioni o danni gravi, puo'
legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e
si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca.
1-bis.
2.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ricorrano i presupposti di cui
all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette
gli atti al questore per il rilascio di un permesso di
soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione
speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso
uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.
Il permesso di soggiorno di cui al presente comma e'
rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale,
e consente di svolgere attivita' lavorativa, fatto salvo
quanto previsto in ordine alla convertibilita'
dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di
protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione
territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio
del permesso di soggiorno ivi previsto.
3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione
internazionale non e' accolta e nel corso del procedimento
emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione
territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni competente, per
l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in
favore del minore.
3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se
nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per
ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e
b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle
ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano,
alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per
il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo
che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad
altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi
la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2
e 3-bis del presente articolo o di una delle cause
impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui
al periodo precedente, la decisione reca anche
l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di
reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione
tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di
espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore
procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5,
salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4,
del presente decreto. Il provvedimento recante
l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformita' al
presente comma e' impugnabile con ricorso unitario ai sensi
dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo,
qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera
o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis,
comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo
di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di
respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si
applica il comma 4, quarto periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Documentazione). - 1. Al richiedente e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo
valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile
fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo
in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di
soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non
costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. In caso di trattenimento ai sensi del presente
decreto, la questura rilascia al richiedente un attestato
nominativo recante il codice unico d'identita', assegnato
in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la
fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal
richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualita'
di richiedente la protezione internazionale, attesta
l'identita' dichiarata dall'interessato nel corso delle
attivita' di foto-segnalamento e consente il riconoscimento
del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. La ricevuta attestante la presentazione della
richiesta di protezione internazionale rilasciata
contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi
dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come
introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di
soggiorno provvisorio.
4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio
del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono
subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori
rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente
decreto.
5. La questura puo' fornire al richiedente un documento
di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni
umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un
altro Stato.".
- Per i riferimenti all'articolo 6-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla
presente legge, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 12.
 
Art. 14

Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
«b-bis) (("domanda reiterata")): un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che e' stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 2 e 3;»;
b) all'articolo 12, i commi 4 e 5 sono abrogati;
c) l'articolo 23-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis (Procedura in caso di ritiro implicito della domanda). - 1. La domanda si intende implicitamente ritirata nei casi in cui:
a) il richiedente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, prima di essere convocato per il colloquio di cui all'articolo 12 si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;
b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione ((territoriale)) ai sensi dell'articolo 12 e la notificazione della convocazione e' effettuata ai sensi dell'articolo 11, commi 3 o 3-bis, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-ter del medesimo articolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, ((ai sensi dell'articolo)) 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa.
3. Il richiedente puo' chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, il procedimento e' estinto.
4. Quando la domanda e' esaminata nel contesto della procedura di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b-bis) e c), e comma 2-bis, e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta salva la possibilita' di decidere in base ad un adeguato esame del merito, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare, di cui all'articolo 9, comma 2-bis, e si applica l'articolo 32, commi 4 e 4-bis.
5. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 e all'estinzione del procedimento ((di cui al comma 3 e')) sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda, comprese le ragioni ((dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.»)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, 12, 23-bis del
citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come
modificato dalla presente legge:
«Art.2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
s'intende per:
a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e
modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967,
ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) «domanda di protezione internazionale o domanda di
asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le
procedure previste dal presente decreto, diretta ad
ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria;
b-bis) «domanda reiterata»: un'ulteriore domanda di
protezione internazionale presentata dopo che e' stata
adottata una decisione definitiva su una domanda
precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia
esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo
23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi
dell'articolo 23-bis, commi 2 e 3;
c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha
presentato la domanda di protezione internazionale sulla
quale non e' stata ancora adottata una decisione
definitiva;
d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non
appartenente all'Unione europea il quale, per il timore
fondato di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo'
o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della
protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori
dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo' o,
a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme
le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte
dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a
seguito dell'accoglimento della domanda di protezione
internazionale, secondo le procedure definite dal presente
decreto;
f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»:
cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o
apolide che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti
sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse
nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se
ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire
un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non puo'
o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della
protezione di detto Paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il
riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino
straniero quale persona ammessa alla protezione
sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di
protezione internazionale, secondo le procedure definite
dal presente decreto;
h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero
di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per
qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di
assistenza e di rappresentanza legale;
h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non
accompagnati; disabili, anziani, donne, genitori singoli
con figli minori, vittime della tratta di esseri umani,
persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali e' accertato che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;
i) UNHC: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati;
i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio
europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento
(UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 maggio 2010.
m).".
«Art. 12 (Colloquio personale). - 1. Le Commissioni
territoriali dispongono l'audizione dell'interessato, ove
possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche
mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto
delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano
l'identita' e le dichiarazioni del richiedente, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14, tramite
comunicazione effettuata con le modalita' di cui
all'articolo 11.
1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza
del componente funzionario amministrativo con compiti
istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello
stesso sesso del richiedente. Il funzionario istruttore
sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione
del Presidente, o su richiesta dell'interessato,
preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi
alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente.
2. La Commissione territoriale puo' omettere
l'audizione del richiedente quando ritiene di avere
sufficienti motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli
elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in
tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale l'incapacita' o
l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale.
2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la
Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del
richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai
sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere
sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione
sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso.
In tal caso, la Commissione prima di adottare la
decisione formale comunica all'interessato che ha facolta'
di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di
essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale
richiesta la Commissione adotta la decisione.
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le
condizioni di salute del cittadino straniero, certificate
ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero
qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per
gravi motivi.
4. (abrogato)
5.(abrogato).".
 
Art. 15

Revoca della protezione speciale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
«1-quater. La Commissione nazionale e' altresi' competente per la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, ((anche nel caso di cui all'articolo 33, comma 3)), qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 19, commi 1 e ((1.1,)) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 33, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di revoca della protezione speciale di cui all'articolo 5, comma 1-quater.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 33 del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Commissione nazionale per il diritto di
asilo). - 1. La Commissione nazionale per il diritto di
asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli
status di protezione internazionale riconosciuti, nelle
ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento
delle Commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di
monitoraggio della qualita' delle procedure e
dell'attivita' delle Commissioni, di costituzione e
aggiornamento di una banca dati informatica contenente le
informazioni utili al monitoraggio delle richieste di
asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di
documentazione sulla situazione socio-politico-economica
dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei
flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di
fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988,
n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione
con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di
carattere internazionale relativi all'attivita' svolta. La
Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo
scambio di informazioni con la Commissione europea e con le
competenti autorita' degli altri Stati membri.
1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale
puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei
richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12,
commi 2 e 2-bis.
1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di
condotta per i componenti delle Commissioni territoriali,
per gli interpreti e per il personale di supporto delle
medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto
sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione e dalle
Commissioni territoriali.
1-quater. La Commissione nazionale e' altresi'
competente per la revoca della protezione speciale
riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, anche nel
caso di cui all'articolo 33, comma 3, qualora sussistano
fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero
costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti
salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi
di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti
di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto
del principio di equilibrio di genere, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.
La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia
in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna
amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata
triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e' validamente
costituita con la presenza della maggioranza dei componenti
e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.
Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un
rappresentante del delegato in Italia dell'UNHCR. La
Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo
e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.
3.Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli
affari esteri, possono essere istituite una o piu' sezioni
della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna
sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto
al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono
validamente costituite e deliberano con le medesime
modalita' previste per la Commissione nazionale.».
«Art. 33 (Revoca e cessazione della protezione
internazionale riconosciuta). - 1. Nel procedimento di
revoca o di cessazione dello status di protezione
internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti
garanzie:
a) essere informato per iscritto che la Commissione
nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al
riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi
dell'esame;
b) avere la possibilita' di esporre in un colloquio
personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una
dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non
dovrebbe essere revocato o cessato.
2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale
procedura, applica in quanto compatibili i principi
fondamentali e le garanzie di cui al capo II.
3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli
status di protezione internazionale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2-bis, e
all'articolo 32, commi 3 e 4.
3-bis. La Commissione nazionale provvede alle
notificazioni degli atti e dei provvedimenti del
procedimento di revoca o cessazione della protezione
internazionale con le modalita' di cui all'articolo 11. Ove
ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di
sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere
eseguite a mezzo delle forze di polizia.
3-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di revoca
della protezione speciale di cui all'articolo 5, comma
1-quater.».
 
((Art. 15 - bis
Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi
migratori e alle attivita' di ricerca e soccorso in mare

1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per il rafforzamento delle capacita' di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori nel territorio nazionale e per le attivita' di ricerca e soccorso in mare, e' effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. In relazione agli appalti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Per i contratti di cui al presente articolo al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 139 e dalle altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni classificate.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 139 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, S.O., n. 12:
«Art. 139 (Contratti secretati). - 1. Le disposizioni
del codice relative alle procedure di affidamento possono
essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'
di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza, in
conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a),
le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento
motivato, le classifiche di segretezza ai sensi
dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero
di altre norme vigenti, dando conto delle cause specifiche
che giustificano la stipulazione di un contratto secretato,
con particolare riguardo ai presupposti previsti per
ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma
1, lettera b), le stazioni appaltanti dichiarano, con
provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture
eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel
predetto provvedimento, precisando le cause che esigono
tali misure.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da
operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal
codice, nonche' del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge 3
agosto 2007, n. 124.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente
articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con
piu' di un operatore economico sia compatibile con le
esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per
il controllo dei contratti secretati, esercita il controllo
preventivo sui provvedimenti motivati di cui al comma 2, il
controllo preventivo sulla legittimita' e sulla regolarita'
dei contratti di cui al presente articolo, nonche' il
controllo sulla regolarita', correttezza ed efficacia della
gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato
conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione
al Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica.».
 
((Art. 15 - ter
Modifiche all'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio
volontario e assistito

1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «comma 2-bis,» sono inserite le seguenti: «e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione»;
b) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita' in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14-ter del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). - 1.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le linee guida per la realizzazione dei programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, e della provenienza da Stati o territori con i
quali non sono in vigore accordi di riammissione nonche' i
criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli
enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui
al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne
da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al
comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14,
comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via
telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al
comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4, lettere a), e f) ovvero non hanno ottemperato
a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita'
in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13;
c) siano destinatari di un provvedimento di
espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione
o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di
arresto da parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed
espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di
cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con
decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione.".
 
((Art. 15 - quater
Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilita' dei sistemi
informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza

1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « La comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione e' effettuata, secondo le modalita' previste dagli articoli 38 e 42 del predetto regolamento (UE) 2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed e' inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda. La notificazione si intende perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio di posta elettronica».))


Riferimenti normativi

- Per l'articolo 4 del citato decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge,
si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
 
((Art. 15 - quinquies
Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della
protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti

1. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) richiedente che e' entrato o si e' trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, non e' ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione sull'ammissione e' adottata, in forma scritta e motivata, dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo ove e' presentata la domanda di protezione internazionale e tiene conto della vulnerabilita' del richiedente»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e' assicurata con priorita' a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28-bis del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. La Questura
provvede senza ritardo alla trasmissione della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che
adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:
a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma
1, lettera b);
b) domanda presentata da richiedente sottoposto a
procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli
12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, o il richiedente e' stato condannato anche
con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati,
previa audizione del richiedente.
2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione
della documentazione necessaria alla Commissione
territoriale che, entro sette giorni dalla data di
ricezione della documentazione, provvede all'audizione e
decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:
a) richiedente per il quale e' stato disposto il
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei
centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di
cui al comma 1, lettera b);
b) domanda di protezione internazionale presentata da
un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di
transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per
avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli.
b-bis) domanda di protezione internazionale
presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di
transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da
un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo
2-bis;
c) richiedente proveniente da un Paese designato di
origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, fatto salvo
quanto previsto alla lettera b-bis);
d) domanda manifestamente infondata, ai sensi
dell'articolo 28-ter;
e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere
stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un
provvedimento di espulsione o respingimento;
e-bis) richiedente che e' entrato o si e' trattenuto
irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di
protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre
il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia.
2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del
comma 2 la procedura puo' essere svolta direttamente alla
frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la
Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni
dalla ricezione della domanda.
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente
all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai
sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di
frontiera o di transito sono individuate con decreto del
Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono
essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle
Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2,
per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.
5. I termini di cui al presente articolo possono essere
superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e
completo della domanda, fatti salvi i termini massimi
previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui
al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini
di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un
terzo.
6. Le procedure di cui al presente articolo non si
applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri
portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 8 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Finalita' e ambito applicativo). - 1. Il
presente decreto stabilisce le norme relative
all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione
internazionale nel territorio nazionale, comprese le
frontiere e le relative zone di transito, nonche' le acque
territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di
protezione internazionale.
2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto
si applicano dal momento della manifestazione della
volonta' di chiedere la protezione internazionale.
2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, non e' ammesso alle misure di accoglienza il
richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato
domanda di protezione internazionale oltre il termine di
cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione
sull'ammissione e' adottata, in forma scritta e motivata,
dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo
ove e' presentata la domanda di protezione internazionale e
tiene conto della vulnerabilita' del richiedente.
3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto
si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale
soggetti al procedimento previsto dal regolamento (UE) n.
604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di
una domanda di protezione internazionale.
4. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in
cui sono operative le misure di protezione temporanea,
disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n.
85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa
alla concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in
ambito comunitario.».
«Art. 8 (Sistema di accoglienza). - 1. Il sistema di
accoglienza per richiedenti protezione internazionale si
basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo
interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e
regionale previste dall'articolo 16.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis
dell'articolo 9 del presente decreto e dall'articolo
1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale e' assicurata nei centri di cui
agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di
identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente
giunti nel territorio nazionale.
2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1,
commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di
cui agli articoli 9 e 11 e' assicurata con priorita' a
coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito
di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle
preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse
connesse.».
 
((Art. 15 - sexies
Disposizioni in materia di personale per le esigenze della
Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «a cura dell'Amministrazione medesima» sono inserite le seguenti: «, che puo' anche avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1-bis,» sono inserite le seguenti: «nonche', in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalita' e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,»;
2.2) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro partecipazione alle sedute della Commissione stessa»;
2.3) al decimo periodo, le parole: «da non oltre due anni» sono soppresse;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, sesto periodo, la parola: «partecipa» e' sostituita dalla seguente: «partecipano» e dopo le parole: «dell'UNHCR» sono aggiunte le seguenti: «e i funzionari amministrativi di cui al comma 2-bis»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le attivita' istruttorie per i procedimenti amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato, sono svolte dai componenti della Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo»;
c) all'articolo 12, comma 1-bis, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4».
2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: «della Commissione nazionale per il diritto di asilo e » sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie modifiche al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.
3. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025 le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo integrale degli articoli 4, 5 e
12 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale). - 1. Le Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono
insediate presso le prefetture - uffici territoriali del
Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo
e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
1-bis.A ciascuna Commissione territoriale e' assegnato
un numero di funzionari amministrativi con compiti
istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito
del contingente di personale altamente qualificato per
l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 46 ovvero nell'ambito del personale dell'area dei
funzionari o delle elevate professionalita'
dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente
formato in materia di protezione internazionale a cura
dell'Amministrazione medesima, che puo' anche avvalersi del
Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,
successivamente all'ingresso in ruolo.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero
massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo,
sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali
in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la
distribuzione sull'intero territorio nazionale.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso
ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per
il tempo strettamente necessario da determinare nello
stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo
complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale.
Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le
Commissioni territoriali.
3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia
di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani
designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con
compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai
sensi del comma 1-bis, nonche', in via temporanea, da
prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo
determinato in possesso di adeguata professionalita' e da
personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo,
appositamente formati in materia di protezione
internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,
nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il
presidente della Commissione svolge l'incarico in via
esclusiva. Il decreto di nomina puo' prevedere che la
funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse
sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei
componenti della Commissione territoriale e' adottato
previa valutazione dell'insussistenza di motivi di
incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di
interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per
ciascun componente con funzioni di presidente e per il
componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o piu'
componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il
funzionario prefettizio con funzioni di presidente,
l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con
compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai
sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente
comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai
sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della
Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle
istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro
partecipazione alle sedute della Commissione stessa. Le
Commissioni territoriali possono essere integrate, su
richiesta del presidente della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale come
componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti protezione
internazionale, sia necessario acquisire specifiche
valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito
alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario,
le Commissioni possono essere presiedute anche da
funzionari della carriera prefettizia in posizione di
collocamento a riposo. Al presidente ed ai componenti
effettivi o supplenti e' corrisposto, per la partecipazione
alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di
presenza. L'ammontare del gettone di presenza e'
determinato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
sezioni opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
cura la predisposizione di corsi di formazione per
componente delle Commissioni territoriali, anche mediante
convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le
Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato
ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi
di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il
voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di
parita' prevale il voto del presidente. Le medesime
disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle
Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono
periodo.
5. La competenza delle Commissioni territoriali e'
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in
cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26,
comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura
di accoglienza ovvero trattenuti in un centro di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la competenza e' determinata in base alla
circoscrizione territoriale in cui sono collocati la
struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel
corso della procedura si rende necessario il trasferimento
del richiedente, la competenza all'esame della domanda e'
assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione
territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro
di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il
richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
e' svolto il colloquio.
5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della
commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio, la competenza all'esame delle domande di
protezione internazionale puo' essere individuata, con
provvedimento del Presidente della Commissione nazionale
per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio
comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11,
comma 2.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono
svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno.».
«Art. 5 (Commissione nazionale per il diritto d'asilo).
- 1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha
competenza in materia di revoca e cessazione degli status
di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi
previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle
Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei
componenti delle medesime Commissioni, di monitoraggio
della qualita' delle procedure e dell'attivita' delle
Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca
dati informatica contenente le informazioni utili al
monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e
aggiornamento di un centro di documentazione sulla
situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine
dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti
asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove
Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario,
informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per
l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione
mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli
affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale
relativi all'attivita' svolta. La Commissione costituisce
punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni
con la Commissione europea e con le competenti autorita'
degli altri Stati membri.
1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale
puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei
richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12,
commi 2 e 2-bis.
1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di
condotta per i componenti delle Commissioni territoriali,
per gli interpreti e per il personale di supporto delle
medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto
sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione e dalle
Commissioni territoriali.
1-quater. La Commissione nazionale e' altresi'
competente per la revoca della protezione speciale
riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, e
dell'articolo 33, comma 3, qualora sussistano fondati
motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca
un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i
divieti di espulsione e respingimento per i rischi di
persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di
cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto
del principio di equilibrio di genere, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.
La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia
in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna
amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata
triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e' validamente
costituita con la presenza della maggioranza dei componenti
e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.
Alle riunioni partecipano senza diritto di voto un
rappresentante del delegato in Italia dell'UNHCR e i
funzionari amministrativi di cui al comma 2-bis. La
Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo
e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2-bis. Le attivita' istruttorie per i procedimenti
amministrativi di competenza, tra cui l'audizione
dell'interessato, sono svolte dai componenti della
Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con
compiti istruttori ad essa assegnati. Il presidente della
Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei
procedimenti e per la partecipazione dei funzionari
amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3,
undicesimo e dodicesimo periodo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli
affari esteri, possono essere istituite una o piu' sezioni
della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna
sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto
al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono
validamente costituite e deliberano con le medesime
modalita' previste per la Commissione nazionale.».
«Art. 12 (Colloquio personale). - 1. Le Commissioni
territoriali dispongono l'audizione dell'interessato, ove
possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche
mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto
delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano
l'identita' e le dichiarazioni del richiedente, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14, tramite
comunicazione effettuata con le modalita' di cui
all'articolo 11.
1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza
del componente con compiti istruttori della domanda di
protezione, ove possibile dello stesso sesso del
richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone
la proposta di deliberazione alla Commissione, che decide
ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del
Presidente, o su richiesta dell'interessato,
preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi
alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente.
2. La Commissione territoriale puo' omettere
l'audizione del richiedente quando ritiene di avere
sufficienti motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli
elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in
tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale l'incapacita' o
l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale.
2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la
Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del
richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai
sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere
sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione
sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In
tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione
formale comunica all'interessato che ha facolta' di
chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere
ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la
Commissione adotta la decisione.
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le
condizioni di salute del cittadino straniero, certificate
ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero
qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per
gravi motivi.
4. (abrogato)
5. (abrogato)».
- Si riporta l'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno
2019, n. 78 recante: "Regolamento recante l'organizzazione
degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'interno", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione). - Omissis.
2. Il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e' articolato nelle seguenti direzioni
centrali:
a) Direzione centrale per la programmazione e i
servizi generali: coordinamento, raccordo e pianificazione
strategica delle attivita' dipartimentali in attuazione
delle linee di indirizzo del Capo Dipartimento; affari
generali: sistemi informatici, risorse umane, rapporti con
le organizzazioni sindacali, trasparenza, accesso civico
generalizzato e anticorruzione; attuazione di progetti
europei nelle materie di competenza;
b) Direzione centrale per le politiche migratorie -
Autorita' fondo asilo migrazione e integrazione: analisi,
definizione e programmazione delle politiche migratorie;
gestione del Fondo asilo migrazione e integrazione, per il
quale il direttore centrale e' Autorita' responsabile;
indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attivita' dei
Consigli territoriali per l'immigrazione e degli Sportelli
unici per l'immigrazione presso le prefetture;
partecipazione a organismi europei in materia di
migrazione, attuazione di progetti europei nelle materie di
competenza;
c) Direzione centrale dei servizi civili per
l'immigrazione e l'asilo: prima assistenza, accoglienza e
allocazione dei migranti giunti sul territorio via mare o
via terra; servizi di accoglienza alle frontiere;
monitoraggio delle presenze degli stranieri in accoglienza;
attivazione e gestione di strutture di accoglienza e dei
Centri di permanenza per i rimpatri (CPR); indirizzo,
coordinamento e regolamentazione dei servizi di accoglienza
e della loro gestione; controllo delle strutture di
accoglienza governo del Sistema di accoglienza e di
integrazione (SAI); procedure attuative di cui al
regolamento (UE) n. 604/2013 (Unita' Dublino); rimpatri
volontari assistiti, attuazione di progetti europei nelle
materie di competenza;
d) Direzione centrale per i diritti civili, la
cittadinanza e le minoranze: attribuzione della
cittadinanza italiana e dell'attestazione dello status di
apolide; legislazioni speciali in materia di cittadinanza;
tutela delle minoranze storico etno-linguistiche;
provvidenze economiche alle vittime civili del terrorismo e
della criminalita' organizzata; tutela delle fragilita'
sociali; vigilanza su enti operanti nell'area del sociale,
attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;
e) Direzione centrale degli affari dei culti e per
l'amministrazione del Fondo edifici di culto: vigilanza sul
rispetto della liberta' religiosa, rapporti con gli enti
delle confessioni religiose; riconoscimento personalita'
giuridica degli enti di culto cattolico e acattolico;
fabbricerie; restauro, conservazione, valorizzazione e
tutela dei beni di proprieta' del Fondo edifici di culto
(F.E.C.); gestione delle entrate e delle spese del bilancio
autonomo del F.E.C; attuazione di progetti europei nelle
materie di competenza
e-bis) Direzione centrale per le risorse finanziarie:
programmazione, formazione, variazione del bilancio e
monitoraggio delle spese; gestione finanziaria delle spese
di competenza delle direzioni centrali, inclusi i Fondi
europei; acquisti di beni e servizi per il funzionamento
del Dipartimento; gestione del patrimonio del Fondo lire
U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation
Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per
l'Assistenza e la Riabilitazione); revisione e controllo
interno di gestione del Fondo edifici di culto.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante; "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86:
«Art.17 (Regolamenti). - Omissis
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
Omissis.».
 
Art. 16
((Modifica all'articolo 3 e introduzione dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46

1. Al capo I del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo»;
b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis (Competenza della corte d'appello). - 1. Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 e' competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica»))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13 recante: "Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione
illegale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17
febbraio 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 13
aprile 2017, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
90 del 18 aprile 2017, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni
specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono
competenti:
a) per le controversie in materia di mancato
riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio
nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30;
b) per le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o
dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica
sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del
medesimo decreto legislativo, nonche' per i procedimenti di
convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
c) per le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche
relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la
protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del
medesimo decreto legislativo;
d) per le controversie in materia di rifiuto di
rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di
soggiorno per protezione speciale nei casi di cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25;
d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di
rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di
soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2,
lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) per le controversie in materia di diniego del
nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di
soggiorno per motivi familiari, nonche' relative agli altri
provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di
diritto all'unita' familiare, di cui all'articolo 30, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e-bis) per le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita'
preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale, in
applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti
per le controversie in materia di accertamento dello stato
di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.
3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti
per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di
connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.
4. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di
cui al presente articolo il tribunale giudica in
composizione monocratica.
4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione
dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al
mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione
speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita'
preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale sono
decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la
trattazione della controversia e' designato dal presidente
della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della
controversia quando ritiene che non sia necessaria
ulteriore istruzione.».
 
Art. 17

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) (((soppresso)))
2) al comma 3-octies, le parole: «ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis»;
b) all'articolo 35-bis:
1) al comma 2, le parole: «Il ricorso e' proposto» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il ricorso e' proposto» e l'ultimo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. ((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed)) e), e nei casi in cui nei confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della meta', fatto salvo quanto previsto dal ((comma 2-ter.))»;
2-ter. ((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,)) il termine per il deposito del ricorso e' di sette giorni, ((decorrenti dalla data di notificazione)) della decisione della Commissione territoriale.»;
((2-bis) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 e' ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma»;))

3) (((soppresso)))
c) (((soppressa)))
d) all'articolo 35-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. ((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del presente decreto. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e' proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo.»;
1-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: «non impugnabile » sono soppresse;
1-ter) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 e' ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis»))
.
2) (((soppresso))).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3, 35-bis e 35-ter
del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Autorita' competenti). - 1. Le autorita'
competenti all'esame delle domande di protezione
internazionale sono le commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, di cui
all'articolo 4.
2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono
competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto
dall'articolo 26.
3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato
competente all'esame della domanda di protezione
internazionale in applicazione del regolamento (UE) n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013 e' l'Unita' Dublino, operante presso il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali
operanti presso le prefetture individuate, fino ad un
numero massimo di tre, con decreto del Ministro
dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate
dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al
tribunale sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si
applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi
seguenti.
3-ter. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione di trasferimento.
3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, quando
ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto
motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il
decreto e' pronunciato entro cinque giorni dalla
presentazione dell'istanza di sospensione e senza la
preventiva convocazione dell'autorita' di cui al comma 3.
L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di
inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il decreto
con il quale e' concessa o negata la sospensione del
provvedimento impugnato e' notificato a cura della
cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le
parti possono depositare note difensive. Entro i cinque
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
periodo precedente possono essere depositate note di
replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del
quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con
nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque
giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia'
emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non
e' impugnabile.
3-quinquies. Il ricorso e' notificato all'autorita' che
ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria.
L'autorita' puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente
di propri dipendenti e puo' depositare, entro quindici
giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.
Entro lo stesso termine l'autorita' deve depositare i
documenti da cui risultino gli elementi di prova e le
circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione
di trasferimento.
3-sexies. Il ricorrente puo' depositare una nota
difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo.
3-septies. Il procedimento e' trattato in camera di
consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti e'
fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga
necessario ai fini della decisione. Il procedimento e'
definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta
giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per
proporre ricorso per cassazione e' di trenta giorni e
decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a
cura della cancelleria anche nei confronti della parte non
costituita. La procura alle liti per la proposizione del
ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di
inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla
comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della
procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di
cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal
deposito del ricorso.
3-octies. Quando con il ricorso di cui al comma 3-bis
e' proposta istanza di sospensione degli effetti della
decisione di trasferimento, il trasferimento e' sospeso
automaticamente e il termine per il trasferimento del
ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento
di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in
caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con
cui il ricorso e' rigettato.
3-novies. La sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi
precedenti.
3-decies. La controversia e' trattata in ogni grado in
via di urgenza.
3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
provvedimento con cui il responsabile dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia
attesta la piena funzionalita' dei sistemi con riguardo ai
procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei
provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi
ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In
ogni caso, il giudice puo' autorizzare il deposito con
modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del
dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una
indifferibile urgenza.».
«Art. 35-bis (Delle controversie in materia di
riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato
riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a
norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle
disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il
ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero
entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese
terzo al momento della proposizione del ricorso, e puo'
essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero
per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della
sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria
italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento
sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La
procura speciale al difensore e' rilasciata altresi'
dinanzi all'autorita' consolare.
2-bis. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e
2, lettere a), d) ed e), e nei casi in cui nei confronti
del ricorrente e' stato adottato un provvedimento di
trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti
della meta', fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter.
2-ter. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2,
lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il
ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero e'
sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, il termine per il deposito del ricorso e' di sette
giorni, decorrenti dalla data di notificazione della
decisione della Commissione territoriale.
3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle
ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato
adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture
di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo
14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara
inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta
infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera
b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere
b), b-bis), c) ed e);
d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda
di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).
4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza
di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e
circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve
essere proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso
introduttivo. Il ricorso e' notificato, a cura della
cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma
6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive
entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero
dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente
puo' depositare note di replica entro i successivi tre
giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro
i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno
non si avvale della facolta' di depositare note difensive,
prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione
decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il
loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d)
del comma 3, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al
ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per
richiesta di asilo.
4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 e' ammesso
reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni,
decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della
cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte
non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del
codice di procedura civile. Il reclamo e' comunicato, a
cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione
del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le
parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro
dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto e'
comunicato alle parti a cura della cancelleria. La
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non
opera nei procedimenti di cui al presente comma.
5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare
ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento che respinge o dichiara inammissibile
un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione
definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima
domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda
di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi
dell'articolo 29-bis.
6. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria,
al Ministero dell'interno, presso la commissione o la
sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonche',
limitatamente ai casi di cessazione o revoca della
protezione internazionale, alla Commissione nazionale per
il diritto di asilo; il ricorso e' trasmesso al pubblico
ministero, che, entro venti giorni, stende le sue
conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del
codice di procedura civile, rilevando l'eventuale
sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello
status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio
di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante
designato dal presidente della Commissione che ha adottato
l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile. Il Ministero dell'interno puo' depositare, entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota
difensiva.
8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di
diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato,
rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo
14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la
verifica della procura effettuata a cura della cancelleria
del giudice competente per l'impugnazione, con le modalita'
previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la
Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli
strumenti del processo civile telematico il verbale di
trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del
medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di
protezione internazionale e di tutta la documentazione
acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo
III, nonche' l'indicazione delle informazioni di cui
all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della
decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a
disposizione del giudice la videoregistrazione con le
modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al
comma 16.
9. Il procedimento e' trattato in camera di consiglio.
Per la decisione il giudice si avvale anche delle
informazioni sulla situazione socio-politico-economica del
Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che
la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende
disponibili all'autorita' giudiziaria con modalita'
previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
10. E' fissata udienza per la comparizione delle parti
esclusivamente quando il giudice:
a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8,
ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle
parti;
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche
d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.
11. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra
almeno una delle seguenti ipotesi:
a) la videoregistrazione non e' disponibile;
b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta
nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle
motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione
del procedimento in udienza essenziale ai fini della
decisione;
c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non
dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo
grado.
12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva
entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 7, terzo periodo.
13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso,
il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al
momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso
ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di
persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. Il
decreto non e' reclamabile. La sospensione degli effetti
del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno
se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e'
rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche relativamente agli effetti del provvedimento
cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per
proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e
decorre dalla comunicazione del decreto a cura della
cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte
non costituita. La procura alle liti per la proposizione
del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di
inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla
comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della
procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di
cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal
deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il
giudice che ha pronunciato il decreto impugnato puo'
disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto,
con conseguente ripristino, in caso di sospensione di
decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia
esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione
di cui al periodo precedente e' disposta su istanza di
parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione
del ricorso per cassazione. La controparte puo' depositare
una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla
comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di
sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque
giorni con decreto non impugnabile.
14. La sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale non opera nei procedimenti di cui al presente
articolo.
15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
urgenza.
16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono
stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e
dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi
Ministeri.
17. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a
spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una
decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi
degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il
giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede
in conformita' all'articolo 74 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136,
comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le
pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica
le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo,
del presente articolo.
17-bis. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a
spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione
adottata dalla Commissione territoriale ai sensi
dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara
contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato. Nello stesso modo procede quando e' stata
rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
della decisione adottata dalla Commissione territoriale e
perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui
al comma 13, primo periodo, del presente articolo, la
comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo
35, comma 2-bis.
18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del provvedimento con cui il responsabile dei
sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi con
riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il
deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei
documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Resta salva la facolta' del
ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito
con modalita' non telematiche. In ogni caso, il giudice
puo' autorizzare il deposito con modalita' non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35-ter del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia di
riconoscimento della protezione internazionale nella
procedura in frontiera). 1. Nei casi di cui all'articolo
28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente
decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di
trattenimento ovvero e' sottoposto a misure alternative al
trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione
della Commissione territoriale e' ammesso ricorso nel
termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del
presente decreto. La proposizione del ricorso o
dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato e' proposta, a pena di inammissibilita', con il
ricorso introduttivo.
2. Il ricorso e' immediatamente notificato a cura della
cancelleria al Ministero dell'interno presso la Commissione
territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato
e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni
possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine,
la Commissione che ha adottato l'atto impugnato e' tenuta a
rendere disponibili il verbale di audizione o, ove
possibile, il verbale di trascrizione della
videoregistrazione, nonche' copia della domanda di
protezione internazionale e di tutta la documentazione
acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza
del predetto termine il giudice in composizione monocratica
provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con
decreto motivato.
2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2
e' ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le
disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis.
3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino
all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo
periodo, il ricorrente non puo' essere espulso o
allontanato dal luogo nel quale e' trattenuto.
4. Quando l'istanza di sospensione e' accolta il
ricorrente e' ammesso nel territorio nazionale e gli e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato,
disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il
ricorso e' rigettato, con decreto anche non definitivo.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo
periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai
sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto
compatibili.».
 
Art. 18

((Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 5:
1.1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, e' corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»;
1.2) all'ultimo periodo, le parole: «al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «alla corte d'appello competente»;
2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
3) al comma 8, le parole: «del tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «della corte d'appello »;
b) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: «il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d'appello»))
.

Riferimenti normativi

- Per i riferimenti all'articolo 6 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142,come modificato dalla
presente legge, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 12.
- Si riporta l'articolo 14 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Modalita' di accesso al sistema di
accoglienza). - 1. Il richiedente che ha formalizzato la
domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a
garantire una qualita' di vita adeguata per il
sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso,
con i familiari, alle misure di accoglienza del presente
decreto.
2.
3. Al fine di accedere alle misure di accoglienza di
cui al presente decreto, il richiedente, al momento della
presentazione della domanda, dichiara di essere privo di
mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione
dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma
1 e' effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del
Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno
sociale.
4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la
durata del procedimento di esame della domanda da parte
della Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza
del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di
ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi
sufficienti, usufruisce delle misure di accoglienza di cui
al presente decreto per il tempo in cui e' autorizzato a
rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo
35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25. Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fino alla
decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane
nella struttura o nel centro in cui si trova.
5. Quando vengono meno i presupposti per il
trattenimento nei centri di cui all'articolo 6, il
richiedente che ha ottenuto la sospensione del
provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35-bis,
comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni, ha accoglienza nei centri o
strutture di cui all'articolo 9.
6. Al richiedente di cui al comma 5, e' prorogata la
validita' dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4,
comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo
6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente
possono essere imposte le misure di cui all'articolo 14,
comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. In tal caso competente alla convalida delle misure, se
ne ricorrono i presupposti, e' la corte d'appello.".
 
((Art. 18 - bis

Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le parole: «il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d'appello»;
b) all'articolo 14, comma 6:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale»;
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69».))


Riferimenti normativi

- Per i riferimenti agli articoli 10-ter e 14 del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificati dalla presente legge, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 12.
 
((Art. 18 - ter

Modifica all'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14

1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: «in via esclusiva,» sono inserite le seguenti: «la corte d'appello,».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 4 della citata legge 21
febbraio 2024, n. 14, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Giurisdizione e legge applicabile). - 1. Ai
migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d),
del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina
italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure
relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri
nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle
disposizioni indicate al primo periodo sussiste la
giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti,
in via esclusiva, la corte d'appello, la sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del
giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma
si applica la legge italiana.
2. Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al
comma 1 rilascia la procura speciale al difensore mediante
sottoscrizione apposta su documento analogico. La procura
speciale e' trasmessa con strumenti di comunicazione
elettronica, anche in copia informatica per immagine,
unitamente a copia del documento identificativo attribuito
ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione,
rilasciata da un operatore della Polizia di Stato,
dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello
straniero. La procura speciale cosi' rilasciata soddisfa i
requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura
civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale.
3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5,
comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il
tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello
straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del
presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei
documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa
e' utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata
o altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile.
Il diritto di conferire con il difensore e' esercitato, con
modalita' audiovisive che ne assicurino la riservatezza,
mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si
trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.
4. Il ricorso contro la decisione della Commissione
territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
della presente legge e' proposto nel termine stabilito
dall'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25.
5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa
all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con
collegamento in modalita' audiovisive da remoto con il
luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non e'
possibile il collegamento da remoto e il rinvio
dell'udienza e' incompatibile con il rispetto dei termini
del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al
patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo
svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo
1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e
all'interprete e' liquidato un rimborso delle spese di
viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a
euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo
che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese
o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle
procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che
commette un delitto all'interno delle aree di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e'
punito secondo la legge italiana, se vi e' richiesta del
Ministro della giustizia, fermo restando il regime di
procedibilita' previsto per il delitto. La richiesta del
Ministro non e' necessaria per i delitti puniti con la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni.
7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle
procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza
di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti
per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza, quando e' acquisita la prova dell'esecuzione del
rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla
misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio e'
eseguito quando la misura e' revocata o dichiarata estinta.
Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio
all'autorita' giudiziaria procedente. L'autorita'
giudiziaria procedente comunica al questore il
provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara
l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel
territorio dello Stato prima del termine di prescrizione
del reato piu' grave per il quale si e' proceduto nei suoi
confronti in conformita' al presente comma, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale.
8. Quando e' esercitata la giurisdizione penale ai
sensi del comma 6, l'autorita' giudiziaria e la polizia
giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni
anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del
codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi
da 9 a 18 del presente articolo.
9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il
personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f),
trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al
pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico
ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di
procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al
giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo
391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con
le modalita' di cui all'articolo 133-ter del citato codice
di procedura penale. L'arrestato o il fermato si collegano
dal luogo in cui si trovano.
10. Se il reato per il quale si e' proceduto
all'arresto in flagranza non e' compreso tra quelli di cui
al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero,
immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida,
si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del
potere di richiesta di cui all'articolo 342 del codice di
procedura penale.
11. Quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale, il giudice applica la misura
cautelare della custodia in carcere, l'indagato e'
immediatamente posto a disposizione dell'autorita'
giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee
strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice
dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in
carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del
fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento,
laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della
commissione del reato.
12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo
periodo, del codice di procedura penale, l'imputato
partecipa all'udienza con le modalita' di cui all'articolo
133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui
si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di
riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura
penale e' fissato in quindici giorni.
13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo
6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, il procedimento penale e' sospeso,
fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei
provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente
articolo. Durante la sospensione del procedimento sono
sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice
di procedura penale. Qualora prevista, la partecipazione
della persona sottoposta alle indagini al compimento degli
atti urgenti e' assicurata con le modalita' di cui
all'articolo 133-ter del codice di procedura penale
mediante collegamento dal luogo in cui si trova.
14. L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del
codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al comma 6
del presente articolo.
15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di
procedura penale sono assicurati mediante collegamento
audiovisivo.
16. Le notificazioni previste dal codice di procedura
penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al
comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente
legge con le modalita' previste dall'articolo 156, commi 1
e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili.
17. I depositi e le comunicazioni effettuati dagli
organi di polizia giudiziaria possono essere sempre
eseguiti con modalita' telematiche.
18. Per i reati di cui al comma 6 e' competente
l'autorita' giudiziaria con sede in Roma.
19. Il Garante nazionale dei diritti delle persone
private della liberta' personale svolge i compiti previsti
dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche
nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
 
Art. 19

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 
Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.