Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2024 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 27 novembre 2024 |
Modifiche alle «Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» del 26 marzo 2019. (Delibera n. 382/2024) |
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Il DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela e di richiedere, con le modalita' e nei termini stabiliti dalle predette disposizioni, l'invio di segnalazioni periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 con cui sono state emanate le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalita' antiriciclaggio, come modificato dal provvedimento del 1° agosto 2023; Considerato il contenuto degli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea (Guidelines EBA/2021/16), adottati il 16 dicembre 2021, sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo; Considerata l'esigenza della Banca d'Italia di disporre di segnalazioni periodiche da parte dei soggetti obbligati a supporto della propria attivita' di analisi dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo degli intermediari vigilati;
Emana: l'unito atto di modifica delle «Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» del 26 marzo 2019. Il presente provvedimento entrera' in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2024
Il Governatore: Panetta
______ Avvertenza: Il testo integrale del presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 2 («Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio»), e' pubblicato sul sito della Banca d'Italia ed e' consultabile all'indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiricicl aggio/normativa/archivio-norme/disposizioni-organizzazione/2024/Provv edimento_27_11_2024.pdf |
| Allegato
Art. 1.
Dopo la Parte settima (La valutazione dei rischi di riciclaggio), e' inserita la seguente parte:
«Parte ottava Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio
I destinatari trasmettono con cadenza annuale alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche indicate nell'allegato 2 («Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio»). Le segnalazioni sono trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e hanno come periodo di riferimento il precedente anno solare. Esse sono inviate secondo le modalita' indicate nell'allegato 2 (Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio).»
Art. 2.
Dopo l'allegato (che viene contestualmente rinominato allegato 1) e' inserito il seguente allegato 2 (Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio). |
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