Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2024 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 26 novembre 2024 |
Modifiche alle «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» del 26 marzo 2019. (Delibera n. 381/2024) |
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IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849, e successive modifiche e integrazioni; Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 con cui sono state emanate le «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo»; Visto, in particolare, quanto previsto dalla Parte quinta, Sezione II, delle predette disposizioni, con la quale la Banca d'Italia ha dato attuazione agli orientamenti congiunti delle Autorita' europee di vigilanza n. 16 del 2017 (JC/GL/2017/16); Visto il regolamento (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849; Considerati i nuovi orientamenti dell'Autorita' bancaria europea sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113 n. 11 del 2024;
Emana il seguente provvedimento:
Art. 1
E' abrogata la Sezione II (Dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi), Parte quinta delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, del 26 marzo 2019. |
| Art. 2
Il presente provvedimento entra in vigore il 30 dicembre 2024. Roma, 26 novembre 2024
Il Governatore: Panetta |
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