Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 ottobre 2024 |
Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti alla Regione Liguria, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015 e della successiva retrocessione al patrimonio dello Stato. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 5 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che nei provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprieta' dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione; Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Considerato che il comma 7-bis dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto; Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2017/6479/DGP-PBD dell'11 maggio 2017, prot. n. 22323 del 17 dicembre 2021 e prot. n. 21587 del 28 ottobre 2022; Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria prot. n. 2015/1964 del 3 marzo 2015, prot. n. 2015/12444/DR del 4 dicembre 2015, prot. n. 2015/12445/DR del 4 dicembre 2015 e prot. n. 2015/12447/DR del 4 dicembre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, alla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «area cortilizia con rampa di accesso di pertinenza del Condominio di Viale Silvio d'Amico civ. 2», «Ex deposito militare in localita' Monte Verrugoli - porzione sita nel Comune di Ricco' del Golfo», «Terreno pianeggiante sul quale insistono porzioni di fabbricati ad uso industriale in localita' Piano di Follo» e «Terreno con sovrastante manufatto in localita' Moricciola»; Visti i decreti di retrocessione del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria, prot. n. 2020/660/Atti del 3 luglio 2020, prot. n. 2020/662/Atti del 3 luglio 2020, prot. n. 2020/663/Atti del 3 luglio 2020 e prot. n. 2022/1128/Atti del 13 ottobre 2022, relativi, rispettivamente, ai provvedimenti di trasferimento prot. n. 2015/12447/DR del 4 dicembre 2015, prot. n. 2015/12445/DR del 4 dicembre 2015, prot. n. 2015/12444/DR del 4 dicembre 2015 e prot. n. 2015/1964 del 3 marzo 2015, in virtu' dei quali lo Stato ha riacquisito, a titolo gratuito, dalla Regione Liguria, la piena e assoluta proprieta' dei suddetti immobili, che, quindi, sono rientrati nel patrimonio disponibile dello Stato, rimanendo a carico della Regione Liguria tutto quanto dovuto, in responsabilita', oneri e benefici, per il periodo in cui ne e' stata proprietaria; Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti di trasferimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alla regione trasferitaria pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Ritenuto che il computo della riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alla Regione Liguria ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, deve riguardare il periodo in cui i suddetti immobili sono stati nella proprieta' della regione stessa; Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualita' pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16524 del 5 luglio 2023;
Decreta:
Art. 1
Riduzione delle risorse spettanti alla Regione Liguria
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Regione Liguria sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' alla medesima regione degli immobili denominati «area cortilizia con rampa di accesso di pertinenza del Condominio di viale Silvio d'Amico civ. 2», «Ex deposito militare in localita' Monte Verrugoli - porzione sita nel Comune di Ricco' del Golfo», «Terreno pianeggiante sul quale insistono porzioni di fabbricati ad uso industriale in localita' Piano di Follo» e «Terreno con sovrastante manufatto in localita' Moricciola», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Liguria, rispettivamente, prot. n. 2015/1964 del 3 marzo 2015, prot. n. 2015/12444/DR del 4 dicembre 2015, prot. n. 2015/12445/DR del 4 dicembre 2015 e prot. n. 2015/12447/DR del 4 dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La riduzione di cui al comma 1 opera fino alla data di retrocessione al patrimonio disponibile dello Stato a seguito dell'adozione dei decreti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria, rispettivamente, prot. n. 2022/1128/Atti del 13 ottobre 2022, prot. n. 2020/663/Atti del 3 luglio 2020, prot. n. 2020/662/Atti del 3 luglio 2020 e prot. n. 2020/660/Atti del 3 luglio 2020. 3. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 3.589,26 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 4. Per gli anni 2015, 2020 e 2022, la disposizione di cui al comma 3 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte della Regione Liguria. 5. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 3 e 4, e' pari a complessivi euro 17.225,73. 6. L'ammontare della riduzione di cui al comma 5 e' ripartito in otto quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 2.153,22. 7. A decorrere dall'anno 2024, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 2.153,22 di cui al comma 6, sino all'anno 2031 compreso. |
| Art. 2
Disposizioni finali
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Regione Liguria. 2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02. 3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualita' pregresse e' ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualita' intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2024
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1517 |
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