Gazzetta n. 287 del 7 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 15 novembre 2024
Integrazione del decreto 26 luglio 2024, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE per quanto riguarda la zona a lettura ottica del documento di viaggio provvisorio dell'UE.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato», e in particolare l'art. 2, commi 1 e 10-bis, in base ai quali le carte valori sono prodotte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante «Norme sui passaporti»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il regolamento (CE) 1683/95 del Consiglio del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 55, comma 3;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, e in particolare l'art. 1, che ha disposto la trasformazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) in societa' per azioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 febbraio 2001, recante «Criteri per la determinazione dei prezzi delle forniture alla pubblica amministrazione eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza ed controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali»;
Visto il regolamento (CE) 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee» e, in particolare, l'art. 20-ter;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'art. 14, comma 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 23 e 71-bis;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 35, comma 3;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, recante «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni», il quale ricomprende i documenti di viaggio provvisori per il Ministero degli affari esteri ed il documento di viaggio provvisorio (ETD) tra le carte valori;
Visto il documento 9303 dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale sui documenti di viaggio a lettura ottica;
Vista la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 della Commissione dell'8 dicembre 2022 recante prescrizioni tecniche complementari per il documento di viaggio provvisorio dell'UE istituito dalla direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio;
Vista la direttiva delegata (UE) 2024/1986 della Commissione del 6 maggio 2024, che modifica la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio per quanto riguarda la zona a lettura ottica del documento di viaggio provvisorio dell'UE;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 26 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 17 settembre 2024, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC, disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati di un documento di viaggio provvisorio dell'UE e stabilisce un modello uniforme per tale documento»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/2662 della Commissione del 14 ottobre che istituisce un modulo standard di domanda per il documento di viaggio provvisorio dell'UE e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2452;
Considerata la necessita' di adottare disposizioni integrative del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 26 luglio 2024, in virtu' di quanto disposto dalla direttiva delegata (UE) 2024/1986 della Commissione del 6 maggio 2024 e dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2662 della Commissione del 14 ottobre;
Considerata l'opportunita' di apportare alcuni adattamenti al modulo standard di domanda di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/2662 della Commissione del 14 ottobre;
Considerato che le integrazioni da apportare alla disciplina di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 26 luglio 2024 non hanno impatto sulla disciplina della trattazione dei dati personali gia' oggetto di esame del Garante per la protezione dei dati personali in occasione dell'adozione del suddetto decreto;
Considerata l'urgenza di provvedere in considerazione dell'imminente scadenza del termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/997;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto integra le disposizioni del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 26 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 17 settembre 2024 (d'ora in avanti «D.M. ETD»), al fine di recepire la direttiva delegata (UE) 2024/1986 della Commissione del 6 maggio 2024, che modifica la direttiva (UE) 2019/997 per quanto riguarda la zona a lettura ottica del documento di viaggio provvisorio dell'UE e di adottare il formulario unico comune per la domanda di documento di viaggio provvisorio dell'UE (d'ora in avanti «ETD UE») di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/2662 della Commissione del 14 ottobre.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/1986 della Commissione
del 6 maggio 2024

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della direttiva delegata (UE) 2024/1986 della Commissione, a parziale modifica dell'allegato II, lettera A, punto n. 10 del D.M. ETD, i primi due caratteri della zona a lettura ottica per designare il documento come documento di viaggio provvisorio dell'UE sono le lettere maiuscole «PU», in luogo delle lettere «AE».
 
Art. 3

Formulario unico di domanda ai fini del rilascio dell'ETD UE

1. La domanda di ETD UE presentata in base alla procedura di cui all'art. 5 del D.M. ETD e' compilata su un formulario di richiesta conforme al modello di cui all'allegato I del presente decreto. Il formulario e' fornito ai richiedenti dagli uffici emittenti.
 
Art. 4

Norme procedurali del D.M. ETD

1. Nei casi di accertata impossibilita' per il richiedente di allegare alla domanda di ETD UE la denuncia presentata alle locali autorita' di polizia ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del D.M. ETD, l'ufficio consolare acquisisce la domanda sulla base della sola dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del D.M. ETD.
2. Nei casi di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. ETD, se consultati dalle autorita' di uno Stato membro che presta assistenza ad un cittadino italiano non rappresentato in un Paese terzo, la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'ufficio consolare italiano, cosi' come definito dall'art. 2, comma 1, lettera h) del D.M. ETD, rispondono nel piu' breve tempo possibile, fermo restando il termine massimo di tre giorni lavorativi dalla richiesta.
 
Art. 5

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli ETD UE sono rilasciati conformemente al presente decreto e al D.M. ETD a decorrere dal 9 dicembre 2025.
2. I moduli ETD realizzati conformemente alla decisione 96/409/PESC sono annullati e distrutti entro la data di cui al comma 2.
3. Gli ETD rilasciati dagli uffici consolari prima del 9 dicembre 2025 mantengono la propria validita' fino alla data di scadenza indicata sul documento.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 15 novembre 2024

Il Ministro: Tajani

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3051