Gazzetta n. 287 del 7 dicembre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 31 ottobre 2024 |
Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, nonche' all'ordinanza n. 9 del 16 dicembre 2016. (Ordinanza n. 208). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 27 del TURP, rubricato «Trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive», come modificato dall'ordinanza n. 180 del 19 aprile 2024, il quale ai commi 9 e 10 dispone: «9. Fermo restando la ripresa dell'attivita' economica all'interno delle stalle, fienili o depositi danneggiati a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilita' degli stessi, in deroga al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, le strutture temporanee di cui al precedente comma possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti: a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 10, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 30 settembre 2024; b. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede. 10. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata: a. entro il 31 ottobre 2024 qualora gli interventi sull'edificio originario siano gia' stati conclusi alla data del 30 settembre 2024; b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024.»; Visto, altresi', l'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016», come da ultimo modificato dalle ordinanze n. 157 del 28 novembre 2023 e n. 180 del 19 aprile 2024, il quale ai commi 7 e 8 stabilisce quanto segue: «7. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6 che precede e fermo restando la ripresa dell'attivita' economica nell'edificio preesistente a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilita' dello stesso, le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera b), installate a norma della presente ordinanza, possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti: a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 8, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 30 settembre 2024; b. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede. 8. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata: a. entro il 31 ottobre 2024 qualora gli interventi sull'edificio originario siano gia' stati conclusi alla data del 30 settembre 2024; b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024.»; Ritenuto necessario procedere con una posticipazione del termine del 31 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 e per l'effetto consentire la presentazione della relativa domanda a tutti coloro che abbiano ultimato i lavori o gli interventi entro il 30 settembre 2024, cosi' riallineando tali termini all'attuale scadenza dello stato di emergenza; Visti gli articoli 3 e 97 della Costituzione; Visto l'art. 30 del TURP rubricato «Acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione» che al comma 5 dispone: «5. Il contributo concedibile per ogni singola abitazione equivalente e' pari al minore importo tra il costo di acquisto della nuova unita' immobiliare, determinato ai sensi del precedente comma 2, e la quota di pertinenza della medesima unita' immobiliare relativa al costo convenzionale dell'intero edificio e calcolata - al netto degli eventuali incrementi del costo parametrico - sulla superficie complessiva come definita al precedente art. 3, comma 1, lettera ff) o, se inferiore, su quella oggetto di acquisto, applicando il costo parametrico previsto per il livello operativo L4. Limitatamente alle sole unita' immobiliari oggetto di ricostruzione di cui al precedente comma 4, sono altresi' applicabili, ai fini del calcolo del contributo concedibile, anche gli eventuali incrementi dei costi parametrici previsti dalle presenti disposizioni normative e relativi allegati nonche' l'ulteriore incremento percentuale previsto al comma 7 del precedente art. 23, fermo restando la determinazione del contributo nei limiti di ogni singola quota di pertinenza. Sono fatti salvi i maggiori costi assunti in accollo dal titolare del contributo. Per gli immobili non situati nei comuni di cui all'allegato n. 7 al presente testo unico, la nuova unita' immobiliare equivalente non potra' essere di superficie superiore a quella da delocalizzare.»; Ritenuto opportuno e necessario - anche nell'ottica del principio di equita' e di parita' di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione a cui deve informarsi l'azione amministrativa anche in virtu' del successivo art. 97 della Costituzione - consentire, in alternativa alla delocalizzazione, l'acquisto di edificio abitativo di superficie superiore a quella della unita' immobiliare da delocalizzare in tutti i comuni rientrati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e dunque non solo nei comuni maggiormente colpiti dal sisma come individuati nell'allegato 7 al TURP, sempre nei limiti del contributo concedibile; Considerato, altresi', che estendere tale facolta' rappresenta comunque un modo di favorire il reale implemento delle delocalizzazioni obbligatorie, incentivando l'acquisto di immobili esistenti limitando cosi' anche il conseguente consumo di nuovo suolo, e consentendo l'acquisto di abitazione equivalente congiuntamente alla ricostruzione di parte dell'edificio da delocalizzare; Visto l'art. 45 del TURP rubricato «Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte» che ai commi 1, 2 e 3 dispone: «1. Nei casi di interventi per: a) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attivita' produttiva; b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing e la riparazione delle infrastrutture come definite al comma 5, lettera b), ultimo periodo del presente articolo; la determinazione del costo ammissibile a contributo, limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 56, riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri registri, ovvero a beni strumentali in disponibilita' del beneficiario al momento del sisma, in virtu' di un valido contratto riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente.»; Considerato che si rende necessario correggere un errore materiale presente nell'art. 45, comma 1, lettera b), del TURP che rinvia erroneamente al comma 5, lettera b), del medesimo articolo per la definizione di «beni mobili strumentali», in luogo del precedente art. 3, comma 1, lettera d); Ritenuto di operare le modifiche di cui alla presente ordinanza anche nell'esercizio dei poteri di deroga alla normativa vigente secondo quanto stabilito dal richiamato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche nella Cabina di coordinamento del 29 ottobre 2024 e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0042752-A-31/10/2024;
Dispone:
Art. 1 Proroga termini domande di conservazione provvisoria di strutture temporanee e termini connessi. Modifiche all'art. 27 del TURP e all'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016
1. All'art. 27, comma 10, lettera a), del testo unico della ricostruzione privata, sono apportate le seguenti modifiche: le parole «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2024». 2. All'art. 1, comma 8, lettera a), dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016: le parole «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2024». |
| Art. 2
Modifiche e integrazioni dell'art. 30 del TURP
1. All'art. 30, comma 5, del testo unico della ricostruzione privata, sono soppresse le seguenti parole: «Per gli immobili non situati nei comuni di cui all'allegato n. 7 al presente testo unico, la nuova unita' immobiliare equivalente non potra' essere di superficie superiore a quella da delocalizzare.». |
| Art. 3
Correzione errore materiale all'art. 45 del TURP
1. All'art. 45, comma 1, lettera b), del testo unico della ricostruzione privata, le parole «come definite al comma 5, lettera b), ultimo periodo del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d), del presente testo unico». |
| Art. 4
Modifiche e integrazioni per novellazione del testo unico della ricostruzione privata
1. Il Commissario straordinario e' delegato a disporre le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. E' pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2927 |
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