Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2024, n. 186
Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e, in particolare, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Considerato che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, ha predisposto lo schema di regolamento, con il contributo delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze espresso con nota prot. n. 1086/ULE del 16 aprile 2020, rinnovato con nota prot. n. 45835 del 2 novembre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della seduta del 1° agosto 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;
Vista la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della seduta del 30 maggio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi
ispettivi

1. Gli interventi ispettivi di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono svolti dal personale dipendente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «Agenzie», territorialmente competenti, munito della qualifica di ispettore, in conformita' al presente regolamento.
2. Il personale incaricato degli interventi ispettivi, di seguito denominato «personale ispettivo», e' individuato dall'ISPRA e dalle Agenzie, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 132 del 2016, tra il personale in possesso di adeguata qualificazione, comprovata dai titoli di studio di cui all'articolo 2 e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attivita', di almeno sei mesi, per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e di almeno tre anni, per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. L'acquisizione della qualifica di ispettore avviene a seguito di pubblicazione sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie di un apposito interpello, rivolto ai dipendenti delle medesime ISPRA e Agenzie, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per la valutazione dell'esperienza maturata.
4. Il personale individuato ai sensi dei commi 2 e 3 segue un percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio, effettuato secondo le modalita' definite dall'ISPRA e dalle Agenzie con propri regolamenti interni, al termine del quale acquisisce la qualifica di ispettore.
5. La qualifica di ispettore cessa per perdita dei requisiti, per rinuncia e per mancata partecipazione all'attivita' di controllo senza giustificato motivo o ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 3.
6. L'ISPRA e le Agenzie nominano, secondo le modalita' definite dai propri regolamenti interni, un responsabile, nell'ambito di ciascuna articolazione organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, fra il personale selezionato ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Il responsabile svolge compiti di coordinamento delle attivita' del personale ispettivo e ogni altra funzione individuata dal presente regolamento secondo le modalita' definite dall'ISPRA e dalle Agenzie con propri regolamenti interni.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 28
giugno 2016, n. 132 recante: «Istituzione del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
166 del 18 luglio 2016:
«Art. 14 (Disposizioni sul personale ispettivo). - 1.
L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone,
basandosi sul principio del merito, uno schema di
regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di
individuazione del personale incaricato degli interventi
ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte
dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa
ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il
codice etico, le competenze del personale ispettivo e i
criteri generali per lo svolgimento delle attivita'
ispettive, prevedendo il principio della rotazione del
medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli
siti o impianti, al fine di garantire la terzieta'
dell'intervento ispettivo.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono
individuate le modalita' per la segnalazione di illeciti
ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o
associati.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1,
corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la
neutralita' finanziaria, e' trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti
giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento
puo' essere comunque adottato.
5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1,
il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle
agenzie, attraverso specifici regolamenti interni,
individuano il rispettivo personale incaricato degli
interventi ispettivi.
6. Il personale di cui al comma 5 puo' accedere agli
impianti e alle sedi di attivita' oggetto di ispezione e
ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari
per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste
non puo' essere opposto il segreto industriale.
7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti
delle agenzie possono individuare e nominare, tra il
personale di cui al presente articolo, i dipendenti che,
nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale
personale sono garantite adeguata assistenza legale e
copertura assicurativa a carico dell'ente di
appartenenza.».
- Il regolamento (CE) 2016/679/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE «regolamento generale sulla protezione dei dati,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, 196 recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003, S.O. n. 123.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante:
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
265 del 13 novembre 2012.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 recante: «Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4
giugno 2013.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge 28 giugno 2016, n. 132
si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato

(di cui all'articolo 5, comma 3)

Allegato 1
Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi, di seguito denominato «personale ispettivo», e' tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e delle seguenti norme che, congiuntamente, rappresentano il Codice etico, di seguito denominato «Codice».
2. Il personale ispettivo e' tenuto, altresi', al rispetto del Codice di comportamento dell'ente di appartenenza, nonche' all'osservanza di linee guida e disposizioni per l'esecuzione delle attivita' ispettive e di controllo, definite dai competenti organi nazionali, dal SNPA e dagli enti di appartenenza.
3. Il presente Codice definisce i principi per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell'esercizio delle sue funzioni.
 
Art. 2
Titoli di studio del personale ispettivo

1. Per l'ammissione alla selezione di cui all'articolo 1, comma 3, e' richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di laurea in materie scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche, conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) laurea specialistica, magistrale o triennale, in materie scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche, conseguita presso un'universita' statale o presso un'universita' non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente o equivalente a quelli di cui al comma 1, secondo la vigente normativa.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, si veda nelle note alle premesse.
 
Articolo 2
Finalita'

1. I principi di comportamento dettati dal presente Codice sono conformi ai doveri minimi di diligenza, lealta', imparzialita' e buona condotta, contenuti negli articoli 3, 4 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
 
Art. 3

Formazione e aggiornamento del personale incaricato degli interventi
ispettivi

1. Il Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) disciplina procedure e modalita' dei percorsi formativi e di aggiornamento, anche presso enti accreditati, per il personale ispettivo di cui all'articolo 1, nonche' per il personale con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 132 del 2016.
2. Il SNPA garantisce l'aggiornamento, almeno annuale, del personale ispettivo.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti alla legge 28 giugno 2016, n. 132
si veda nelle note alle premesse.
 
Articolo 3
Valori fondamentali

1. Il personale ispettivo, nell'esercizio delle proprie funzioni, assume, quali valori fondamentali, l'imparzialita', l'obiettivita', l'efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza, e si attiene a regole di condotta conformi ai principi di onesta' e integrita'.
 
Art. 4
Competenze del personale ispettivo

1. Il personale ispettivo svolge gli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del SNPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 132 del 2016.
2. Il personale ispettivo puo' svolgere attivita' ispettive soltanto nell'ambito delle articolazioni organizzative alle quali i regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie demandano lo svolgimento di attivita' di controllo e per le quali hanno conseguito la formazione di cui all'articolo 3.
3. La qualifica di ispettore e' articolata in settori, corrispondenti ai percorsi formativi. Gli ispettori ottengono la qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la formazione e il mandato delle attivita' ispettive e' circoscritto al settore di appartenenza.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge n. 132, del 2016:
«Art. 3 (Funzioni del Sistema nazionale). - 1. Nel
rispetto delle competenze delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale
svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del
consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro
evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito
avvalendosi di reti di osservazione e strumenti
modellistici;
b) controllo delle fonti e dei fattori di
inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni
sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da
fenomeni di origine antropica o naturale, anche di
carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante
attivita' di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e
ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di
autocontrollo previste dalla normativa vigente;
c) attivita' di ricerca finalizzata
all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al
presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione,
promozione e pubblica diffusione dei dati
tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo
stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e
sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali,
sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali,
nonche' trasmissione sistematica degli stessi ai diversi
livelli istituzionali preposti al governo delle materie
ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione
ambientale ai sensi deldecreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente
lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante
per le attivita' di competenza delle pubbliche
amministrazioni;
d) attivita' di supporto alle attivita' statali e
regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e
amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la
descrizione e la quantificazione del danno ambientale
mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di
supporto alla difesa degli interessi pubblici;
e) supporto tecnico-scientifico alle
amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni
amministrative in materia ambientale espressamente previste
dalla normativa vigente, mediante la redazione di
istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle
modalita' di attuazione nell'ambito di procedimenti
autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni
tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la
formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche
nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241;
f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli
enti competenti, con particolare riferimento alla
caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni
alla salute pubblica, anche ai fini di cui
all'articolo7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502;
g) collaborazione con istituzioni scolastiche e
universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di
programmi di divulgazione e di educazione ambientale,
nonche' di formazione e di aggiornamento del personale di
amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia
ambientale;
h) partecipazione, anche attraverso azioni di
integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di
servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali
preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e
ambientale, nonche' collaborazione con gli organismi aventi
compiti di vigilanza e ispezione;
i) attivita' istruttoria per il rilascio di
autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel
rispetto delle competenze di altri enti previste dalla
normativa vigente;
l) attivita' di monitoraggio degli effetti
sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere
infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche
attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali
eventualmente costituiti;
m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e
all'applicazione di procedure di certificazione della
qualita' ecologica dei prodotti e dei sistemi di
produzione;
n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e
strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di
sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni,
quale attivita' di confronto finalizzato al raggiungimento
di migliori livelli prestazionali mediante la definizione
di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi
inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione
comparativa dell'intero Sistema nazionale.
2. Ai fini del perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al
comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra
loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel
sistema della ricerca, l'ISPRA e le agenzie partecipano e
realizzano attivita' di ricerca e sperimentazione
scientifica e tecnica.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere
svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti
pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale,
come le universita', l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i
laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche
conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti
di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.
4. I dati e le informazioni statistiche derivanti
dalle attivita' di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai
sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui
aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituiscono
riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle
attivita' di competenza della pubblica amministrazione.».
 
Articolo 4
Imparzialita'

1. Il personale ispettivo si astiene da qualsiasi azione arbitraria e da qualsiasi trattamento preferenziale.
2. L'operato del personale ispettivo non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni di qualsiasi tipo, ancorche' esercitate da superiori gerarchici, ne' da interessi personali anche di natura non patrimoniale.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale ispettivo garantisce il principio della parita' di trattamento dei soggetti ispezionati.
4. Il personale ispettivo, nell'esercizio delle sue funzioni, si astiene dal manifestare, direttamente o indirettamente, orientamenti politici o ideologici tali da ingenerare dubbi sull'imparzialita' della propria azione.
 
Art. 5

Principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attivita'
ispettiva

1. L'attivita' ispettiva e' svolta in conformita' alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per quanto applicabile, nonche' ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialita', secondo le modalita' stabilite dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie, tenuto conto dei criteri generali definiti dal presente articolo e nel rispetto dei piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle componenti del SNPA.
2. Per lo svolgimento di ogni attivita' ispettiva l'ISPRA ovvero le Agenzie costituiscono un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessita' delle attivita' da effettuare. In attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito ovvero impianto non venga destinato lo stesso personale per piu' di un triennio.
3. Qualora il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, accerti nei confronti di un ispettore, anche su segnalazione, eventuali situazioni, anche potenziali, di incompatibilita', di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, ai sensi del Codice etico di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, provvede alla sostituzione dell'ispettore interessato e ne da' comunicazione, in forma scritta, all'ISPRA o alle Agenzie. Il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, provvede altresi' alla sostituzione dell'ispettore nel caso in cui l'ISPRA o le Agenzie, nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attivita' ispettiva o anche su segnalazione, accertino una delle situazioni di cui al primo periodo. Delle situazioni di cui al primo periodo intervenute nel corso dell'attivita' ispettiva e' dato atto nel processo verbale di cui al comma 15.
4. Nel caso in cui le situazioni di cui al comma 3, primo periodo, riguardino il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, l'ISPRA o le Agenzie, anche su segnalazione, provvedono all'accertamento delle predette situazioni e alla sostituzione del responsabile interessato.
5. L'ispettore o il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, che ritiene di versare in una o piu' situazioni di cui al comma 3, primo periodo, ne da' pronta segnalazione rispettivamente al responsabile e all'ISPRA o alle Agenzie e si astiene dall'attivita' fino alla decisione in merito da parte di questi ultimi.
6. L'avvio dell'attivita' ispettiva e' disposto dall'ISPRA o dall'Agenzia territorialmente competente d'ufficio, nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal SNPA, nonche' a seguito di segnalazioni presentate secondo le modalita' di cui all'articolo 7.
7. All'avvio dell'attivita' ispettiva provvede il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, secondo le modalita' stabilite dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie.
8. Il responsabile individua uno o piu' ispettori cui affidare lo svolgimento dell'attivita' ispettiva.
9. Il personale ispettivo e' munito di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ente di appartenenza sulla base di un modello approvato dal Consiglio del SNPA. Il tesserino di riconoscimento e' firmato dal legale rappresentante dell'ente di appartenenza e riporta il logo istituzionale del SNPA e dell'ente di appartenenza, la fotografia, gli estremi identificativi dell'ispettore e l'articolazione funzionale di appartenenza.
10. Il personale ispettivo, al momento dell'accesso nei singoli siti o impianti, esibisce il tesserino di cui al comma 9 e fornisce ai soggetti destinatari dell'attivita' ispettiva dettagliate e puntuali informazioni relative ai poteri di cui e' titolare.
11. Le attivita' ispettive consistono anche nell'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, nell'acquisizione delle rispettive dichiarazioni, nell'effettuazione, in contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all'attivita' ispettiva e di controllo. L'attivita' ispettiva e' coperta da riservatezza.
12. Il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, puo' designare altro personale, diverso da quello ispettivo, in possesso di competenze idonee a offrire un supporto tecnico specialistico alle attivita' ispettive, a condizione che rientri nella dotazione organica dell'ente di appartenenza. Qualora, nel corso delle attivita' ispettive, il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, accerti, anche su segnalazione, situazioni, anche potenziali, di incompatibilita', di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione in capo al personale di supporto di cui al primo periodo, provvede alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato, dandone comunicazione, in forma scritta, all'ISPRA o all'Agenzia. Il responsabile di cui all'articolo 1, comma 6, provvede altresi' alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato nel caso in cui l'ISPRA o le Agenzie, nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attivita' ispettiva o anche su segnalazione, accertino una delle situazioni di cui al secondo periodo. Delle situazioni di cui al secondo periodo intervenute nel corso dell'attivita' ispettiva e' dato atto nel processo verbale di cui al comma 15.
13. Il personale di supporto di cui al comma 12 che ritiene di versare in una o piu' situazioni di cui al secondo periodo del medesimo comma ne da' pronta segnalazione al responsabile e si astiene dall'attivita' fino alla decisione in merito da parte di quest'ultimo.
14. All'accesso ai siti o agli impianti partecipa esclusivamente il personale ispettivo incaricato dall'ente, il personale di cui al comma 12, il soggetto destinatario dell'ispezione ovvero i soggetti eventualmente incaricati dal destinatario medesimo, purche' immediatamente reperibili sul luogo dell'ispezione al momento dello svolgimento dell'attivita' ispettiva.
15. Delle operazioni e' redatto processo verbale che deve essere sottoscritto dai soggetti che hanno svolto l'attivita' ispettiva, nonche' dai soggetti destinatari dell'ispezione ovvero dai soggetti dai medesimi incaricati.
16. Il personale ispettivo puo' richiedere ai soggetti sottoposti ad attivita' ispettiva di esibire la documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio. Il processo verbale di cui al comma 15 contiene le dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti a ispezione ovvero dagli incaricati presenti sul luogo dell'ispezione, compresi eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni o a firmare il verbale. Il soggetto destinatario dell'ispezione ha diritto a ottenere copia del verbale.
17. Il personale ispettivo trasmette tempestivamente gli atti di accertamento, ivi compreso il processo verbale di cui al comma 15, all'ente di appartenenza.
18. I risultati dell'ispezione sono comunicati, senza ritardo, al soggetto destinatario dell'ispezione.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti alla legge 6 novembre 2012, n. 190
si veda nelle note alle premesse.
 
Articolo 5
Situazioni di incompatibilita' e conflitto di interessi

1. Il personale ispettivo non deve versare nelle situazioni di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
2. Al ricorrere di situazioni, anche potenziali, di incompatibilita', conflitto di interessi ovvero tali da non consentire l'esercizio imparziale delle proprie funzioni, il personale ispettivo si astiene dal compiere ulteriori attivita', segnalando le situazioni medesime al diretto responsabile che effettuera' le valutazioni di competenza.
3. L'ispettore non fornisce indicazioni che possano orientare il soggetto ispezionato verso scelte di carattere commerciale e/o di affidamento di consulenze e/o servizi.
 
Art. 6
Codice etico

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale ispettivo rispetta il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e il Codice etico di cui all'Allegato 1 al presente regolamento.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, si veda nelle note alle
premesse.
 
Articolo 6
Tutela della riservatezza e segreto professionale

1. Il personale ispettivo non utilizza a fini privati e per scopi personali le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio o che acquisisce nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. In ogni fase dell'attivita' ispettiva, ivi compresa la verbalizzazione conclusiva, il personale ispettivo garantisce la segretezza delle ragioni che hanno dato origine all'accertamento, nei limiti indicati dai regolamenti interni dell'ente di appartenenza.
 
Art. 7
Modalita' per la segnalazione di illeciti ambientali

1. Chiunque, in forma singola o associata, puo' segnalare all'ISPRA e alle Agenzie illeciti ambientali.
2. Le segnalazioni sono effettuate anche mediante il modulo disponibile sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie.
3. La segnalazione contiene, di regola e, ove possibile, i seguenti elementi:
a) le generalita' del soggetto che effettua la segnalazione;
b) la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
c) se conosciuti, tempo e luogo degli accadimenti;
d) se conosciute, le generalita' o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
f) l'indicazione di eventuali documenti e di ogni altra informazione che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
g) l'eventuale documentazione fotografica.
4. Fermo restando l'obbligo per l'ISPRA e le Agenzie di approfondire gli elementi ritenuti rilevanti, l'archiviazione delle segnalazioni puo' essere effettuata nei seguenti casi:
a) manifesta infondatezza;
b) contenuto generico e non circostanziato;
c) richieste genericamente riferite a interi ambiti dell'attivita' di controllo del SNPA;
d) manifesta incompetenza dell'ente ricevente a provvedere sulle questioni segnalate. In tal caso, l'ente ricevente trasmette senza indugio la segnalazione all'amministrazione ritenuta competente.
5. Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, e' fatto obbligo per l'ISPRA ovvero per le Agenzie di avviare le attivita' di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attivita' ispettive.
6. Le segnalazioni possono essere trasmesse mediante posta elettronica o posta ordinaria ovvero con altri strumenti individuati dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie. La segnalazione ricevuta e' protocollata con modalita' tecniche tali da garantire la riservatezza del contenuto e dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
7. Le segnalazioni provenienti da amministrazioni pubbliche sono effettuate in forma elettronica, secondo le modalita' previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
8. I dati sulle attivita' di controllo svolte, inclusi quelli relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali di cui al presente articolo, costituiscono parte integrante del rapporto annuale sull'attivita' del SNPA di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il rapporto e' pubblicato sui siti internet dell'ISPRA e delle Agenzie, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, della citata
legge 28 giugno 2016, n. 132:
«Art. 10 (Programmazione delle attivita'). - 1.
L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema
nazionale di cui all'articolo 13, predispone il programma
triennale delle attivita' del Sistema nazionale
individuando le principali linee di intervento finalizzate
ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero
territorio nazionale.
2. Il programma triennale, approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, costituisce il documento di
riferimento per la definizione dei piani delle attivita'
delle agenzie.
3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del
Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre
di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano un rapporto sull'attivita' svolta
nell'anno precedente dal Sistema nazionale.».
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 2016/679/UE
del 2016, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno n.
196, si veda nelle note alle premesse.
 
Articolo 7
Uso dei beni in dotazione

1. E' fatto divieto al personale ispettivo di utilizzare, per scopi personali e comunque non attinenti allo svolgimento delle proprie funzioni, il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
 
Art. 8
Disposizioni finali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie adottano i propri regolamenti interni ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 6 e 7, dell'articolo 4, comma 2, dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 7, comma 6.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ISPRA e le Agenzie individuano il personale incaricato degli interventi ispettivi e predispongono gli appositi elenchi.
3. Nelle more dell'effettuazione degli adempimenti di cui al comma 2, le attivita' ispettive si svolgono in conformita' alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4153
 
Articolo 8
Rapporti con gli organi di informazione

1. Il personale ispettivo non si relaziona con gli organi di informazione, salva espressa e preventiva autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
 
Articolo 9
Partecipazione ad associazioni od organizzazioni

1. Il personale ispettivo comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi o i cui fini statutari possano interferire in qualsiasi modo con lo svolgimento della propria attivita' e comunque si attiene a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013. L'obbligo di comunicazione di cui al presente comma non riguarda l'adesione a partiti politici o a sindacati.
 
Articolo 10
Incarichi di collaborazione

1. Il personale ispettivo non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che sono stati oggetto di verifica ispettiva da parte dello stesso personale ispettivo e comunque si attiene alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
 
Articolo 11
Programmazione dell'attivita'

1. Il personale ispettivo osserva il programma di lavoro realizzato secondo le specifiche modalita' previste dai regolamenti interni del proprio ente di appartenenza.
2. Le indicazioni del programma di lavoro sono da considerarsi ordine di servizio.
 
Articolo 12
Principio di collaborazione

1. I rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto.
2. Ferme restando le finalita' e le esigenze di accertamento, l'attivita' ispettiva e' condotta in modo da arrecare il minore disturbo possibile allo svolgimento delle attivita' dei soggetti ispezionati.
 
Articolo 13
Corretta informazione

1. Il personale ispettivo fornisce ai soggetti sottoposti ad accertamenti o controlli informazioni esaustive e corrette circa le ragioni e le modalita' di svolgimento delle attivita' e risponde in modo chiaro, completo e accurato alle richieste di informazioni e chiarimenti.