Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 novembre 2024
Certificazione degli investimenti realizzati dalle regioni a statuto ordinario e dalla Regione Siciliana nel 2024.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, puo' essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente e' quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015;
Visto l'art. 1, comma 780, della citata legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'art. 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 781, della medesima legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il comma 886 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Regione Siciliana puo' applicare i commi da 779 a 781 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017;
Visto l'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del quale i documenti trasmessi da chiunque a una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della certificazione degli investimenti di cui all'art. 1, comma 771 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205;

Decreta:
Articolo unico

1. Per l'esercizio 2024, le regioni interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, forniscono le informazioni concernenti gli investimenti realizzati ai sensi della predetta norma, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico - finanziaria, ove previsto, relativa alla realizzazione degli investimenti previsti dall'art. 1, comma 780 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2024

Il Ragioniere generale dello Stato: Perrotta
 

Allegato A

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione delle informazioni relative agli investimenti realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 780, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205.
A. Istruzioni generali
A.1. Tempi e modalita' di trasmissione.
Le regioni a statuto ordinario interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e la Regione Siciliana trasmettono le informazioni riguardanti gli investimenti realizzati al 31 dicembre 2024, entro il 15 marzo 2025, attraverso il modello INV/24 esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio.
I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e con segno positivo.
A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso.
Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze delle applicazioni web dedicate al pareggio 2023, predisposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio degli investimenti realizzati nell'esercizio 2024 sino a quando la regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.
L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:
a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
b. codice fiscale;
c. ente di appartenenza;
d. recapito di posta elettronica e telefonico.
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.
A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio
Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:
dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Pareggio del sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio».
A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza per Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti".
igepa.relcassa@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;
B. Istruzioni per la compilazione del modello INV/24
B.1. Istruzioni generali
Per l'acquisizione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e' stato predisposto il modello INV/24 la cui compilazione e' necessaria ai fini della predisposizione della relativa certificazione.
Gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti gli investimenti realizzati nell'esercizio 2024 dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi.
Il modello INV/24 consente il monitoraggio degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il modello deve essere compilato soltanto dalle regioni che hanno scelto di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in quote costanti, in non oltre venti esercizi, a fronte dell'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 779 e seguenti, della citata legge n. 205 del 2017. In applicazione di tali disposizioni, i pagamenti complessivi per investimenti devono essere incrementati in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017, rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Il modello e' compilato anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015, cui si applicano le stesse disposizioni.
La tabella si compone di due parti: la prima definisce l'obiettivo di spesa per l'anno 2024 calcolato sui dati dell'anno base - esercizio 2017, secondo l'incremento del 4 per cento previsto dalla norma per l'esercizio 2024; la seconda parte determina il totale dei pagamenti dell'anno 2024 rilevanti ai fini dell'art. 1, comma 780, della legge n. 205 del 2017 sui dati da consuntivo ovvero preconsuntivo ove non ancora disponibili.
In particolare, in ciascuna parte della tabella, rispettivamente per l'anno base 2017 e per l'anno 2024, si sommano i pagamenti per Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macroaggregato U.2.02 dell'Allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Piano dei conti finanziario) ed i pagamenti per Contributi agli investimenti diretti e indiretti (Macroaggregato U.2.03 dell'Allegato n. 6/1 al medesimo decreto n. 118 del 2011 - Piano dei conti finanziario).
Infine, l'ultima voce rappresenta il saldo dei maggiori (o minori) pagamenti che si sono registrati nell'anno 2024 rispetto all'obiettivo di spesa per lo stesso anno. Tale voce, ove risulti rispettato l'incremento dei pagamenti complessivi per investimenti richiesto dalla norma, assume valore positivo o nullo.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione della certificazione degli investimenti realizzati per l'esercizio 2024 come di seguito specificato.

Certificazione degli investimenti realizzati nell'esercizio 2024

Ai sensi dell'art. 1, comma 781 della citata legge n. 205 del 2017, per la verifica del rispetto degli obiettivi riguardanti gli investimenti da realizzare nell'esercizio 2024 le regioni di cui all'art. 1, comma 779, della legge medesima certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il modello CERT/24.
Le informazioni del modello CERT/24 sono quelle relative ai pagamenti per investimenti effettuati nell'anno 2024 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo: http://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it
E' prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello CERT/24 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, gia' compilato con le informazioni precedentemente trasmesse dagli enti relativamente agli investimenti effettuati al 31 dicembre 2024.
Il prospetto della certificazione degli investimenti realizzati nel 2024 e' inviato, entro il 31 marzo 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze, regolarmente compilato.
Il prospetto CERT/24 certifica la realizzazione di nuovi investimenti esigibili nel 2024 dalle predette regioni in attuazione dell'obiettivo previsto dall'art. 1, comma 780, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (incremento non inferiore al 4 per cento dei pagamenti complessivi per investimenti rispetto al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017).
L'invio telematico della certificazione prevede la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica.
La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».
Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2024 che prospettera', in sola visualizzazione, il modello INV/24 contenente le risultanze degli investimenti al 31 dicembre 2024 trasmesse dall'ente.
Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.
A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica Documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi e' necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica Documento Firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.
Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati riguardanti gli investimenti al 31 dicembre 2024, inseriti nel prospetto INV/2024 siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2025 mediante la funzione «Variazione modello».
Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.
Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it»
Si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, dovra' rettificare, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i dati relativi agli investimenti realizzati nel 2024 presenti nel sistema web e inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate.
Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dall'apposito sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto dell'obiettivo annuale di incremento dei pagamenti per investimenti.


Parte di provvedimento in formato grafico