Gazzetta n. 285 del 5 dicembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2024, n. 185
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca.», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e, in particolare, l'articolo 14-quater, comma 1;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.», e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75, comma 3»;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.» e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.», e, in particolare, gli articoli 19, 25, comma 1, secondo periodo, 55-bis, comma 9-quater, primo periodo, e 55-sexies, comma 3;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale.»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 19;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.», e, in particolare, l'articolo 1, comma 13;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.» e, in particolare, l'articolo 9;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, gli articoli 6 e 13;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.» e, in particolare, gli articoli 62 e 63;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante «Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione.» e, in particolare, l'articolo 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 2017, n. 325, concernente la nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 2017, n. 195, recante «Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalita' di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.» e, in particolare gli articoli 5 e 6;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, recante «Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche.» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuto di procedere al riordino delle funzioni degli uffici scolastici regionali nonche' degli uffici dell'amministrazione centrale dai quali gli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito dipendono funzionalmente, adeguando il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, alle disposizioni dell'articolo 14-quater, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024;
Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 5 settembre 2024, convocata in data 30 agosto 2024;
Visto che in esito alla trasmissione del documento di sintesi inerente alla «Riorganizzazione degli Uffici Scolastici Regionali», avvenuta in data 5 settembre 2024 non sono pervenute osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI) e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione e del merito, che hanno espresso parere rispettivamente in data 5 settembre e in data 9 settembre 2024;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 ottobre 2023, n. 208

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1:
1) la lettera t) e' sostituita dalla seguente:
«t) indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilita' anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, da parte di tali organi, ai sensi di cui all'articolo 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»;
2) dopo la lettera oo), sono aggiunte le seguenti:
«oo-bis) definizione del sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale;
oo-ter) cura dei rapporti con l'ARAN in materia di personale scolastico, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentito, per il personale in servizio presso gli uffici scolastici regionali, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione»;
1.2) la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
«m) supporto al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione nella cura dei rapporti con l'ARAN per il personale scolastico, e cura dei rapporti con l'ARAN per il personale amministrativo in servizio presso l'Amministrazione appartenente al comparto funzioni centrali, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;»;
1.3) alla lettera hh), dopo le parole: «dell'Amministrazione centrale e», sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nei confronti»;
1.4) dopo la lettera hh), e' aggiunta la seguente:
«hh-bis) supporto al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in materia di definizione del sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
2) al comma 5:
2.1) alla lettera r), dopo le parole: «presso il Ministero,», le parole: «ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e' affidata la titolarita' di uffici scolastici regionali,» sono soppresse;
2.2) alla lettera u), dopo le parole: «del Ministero,», le parole: «ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e' affidata la titolarita' di uffici scolastici regionali,» sono soppresse;
c) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Uffici scolastici regionali). - 1. Gli uffici scolastici regionali, nel numero complessivo di diciotto, sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono le seguenti funzioni:
a) sovrintendono al rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, all'attuazione degli ordinamenti scolastici e all'efficacia dell'azione formativa;
b) attuano le politiche nazionali per gli studenti;
c) svolgono le competenze in materia di valutazione dei dirigenti scolastici sulla base del sistema nazionale di valutazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) attuano gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f);
e) curano i rapporti con la regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare in materia di dimensionamento della rete scolastica, di offerta formativa integrata, di istruzione degli adulti, di istruzione tecnologica superiore e di promozione della filiera formativa tecnologico-professionale;
f) in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolgono le competenze non riservate all'Amministrazione centrale;
g) svolgono le competenze in materia di sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
h) curano la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo dell'offerta formativa sul territorio, in collaborazione con la regione e gli enti locali;
i) svolgono le competenze in materia di riconoscimento della parita' scolastica, provvedono al riparto dei fondi alle scuole paritarie ed esercitano la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie nonche' sulle scuole straniere in Italia;
l) vigilano sull'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche e educative;
m) verificano il piano triennale dell'offerta formativa ai fini del rispetto del limite dell'organico assegnato alla istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
n) gestiscono le procedure di reclutamento e l'organico del personale scolastico, assegnano il personale alle istituzioni scolastiche e educative, e svolgono le competenze, comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle medesime istituzioni o non riservate all'Amministrazione centrale;
o) per la gestione del contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio ferme restando le competenze dei Dipartimenti anche per i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato, curano i rapporti con le Avvocature distrettuali dello Stato, anche in relazione alla ricezione degli atti processuali e alla loro trattazione, assicurano il coordinamento con le istituzioni scolastiche e educative e assumono la legittimazione passiva nei giudizi di propria competenza;
p) supportano, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, le istituzioni scolastiche e educative statali nelle procedure amministrative e amministrativo-contabili, nonche' nella gestione delle iniziative e dei fondi europei, e nel monitoraggio dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica;
q) curano le attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale e amministrativo-contabile concernenti il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale;
r) svolgono la funzione di Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico, di norma attribuiti agli uffici di ambito dal decreto di cui al comma 8 con riguardo al personale docente e educativo nonche' amministrativo, tecnico e ausiliario, fatto salvo il deferimento al dirigente scolastico, previa valutazione della gravita' dell'infrazione, nei casi di cui all'articolo 55-bis, comma 9-quater, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
s) svolgono la funzione di Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale, compresi i dirigenti di livello non generale nei casi non riservati all'Amministrazione centrale ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera s);
t) svolgono attivita' di consulenza e supporto organizzativo e amministrativo alle istituzioni scolastiche e educative, anche di altre regioni previa convenzione con gli uffici scolastici competenti, in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in qualita' di stazione appaltante qualificata, di cui possono avvalersi le medesime istituzioni;
u) curano i rapporti con le agenzie formative regionali nonche' con le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e svolgono, in particolare, le attribuzioni in materia di percorsi di formazione iniziale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
v) promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e educative;
z) supportano le istituzioni scolastiche e educative in materia di edilizia scolastica e di sicurezza degli edifici;
aa) promuovono le attivita' delle istituzioni scolastiche e educative volte all'integrazione degli alunni stranieri nonche' alla inclusione degli alunni con disabilita', in coordinamento con le regioni e gli enti locali;
bb) svolgono i compiti in materia di gruppi per l'inclusione scolastica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
cc) vigilano sullo svolgimento degli esami di Stato e svolgono le altre funzioni non riservate all'Amministrazione centrale in tale materia;
dd) esercitano l'attivita' di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142;
ee) promuovono le iniziative delle istituzioni scolastiche e educative per il contrasto alla evasione e all'elusione dell'obbligo di istruzione, e per la prevenzione della dispersione scolastica;
ff) svolgono le funzioni in materia di transizione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale;
gg) curano l'attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale;
hh) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente agli ambiti di competenza.
2. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Il dirigente di livello generale dell'ufficio scolastico regionale, in particolare:
a) adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro dei dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo nonche' dei dirigenti scolastici;
b) esercita, per il tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, l'azione disciplinare nei confronti dei dirigenti scolastici, anche nei casi di inosservanza da parte dei medesimi dirigenti degli obblighi di cui all'articolo 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, educativo, e amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche e educative, per le infrazioni di cui all'articolo 55-bis, comma 9-quater, primo periodo;
c) esercita i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per le istituzioni scolastiche e educative statali di competenza.
4. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, sentito il capo del dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.
5. All'organizzazione dell'amministrazione scolastica della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione degli stessi. Alla Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. Alla regione Friuli-Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, in materia di istruzione in lingua slovena.
6. Gli uffici scolastici regionali si articolano in uffici dirigenziali non generali come di seguito indicato:
a) l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
b) l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, in tre uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
c) l'ufficio scolastico regionale per la Calabria, in sette uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
d) l'ufficio scolastico regionale per la Campania, in dieci uffici dirigenziali non generali e in quattordici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
e) l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, in undici uffici dirigenziali non generali e in dodici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
f) l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
g) l'ufficio scolastico regionale per il Lazio, in dieci uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
h) l'ufficio scolastico regionale per la Liguria, in sei uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento con funzioni tecnico-ispettive;
i) l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in quindici uffici dirigenziali non generali e in sedici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
l) l'ufficio scolastico regionale per le Marche, in sei uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
m) l'ufficio scolastico regionale per il Molise in tre uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
n) l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte, in dieci uffici dirigenziali non generali e in dieci posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
o) l'ufficio scolastico regionale per la Puglia, in otto uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
p) l'ufficio scolastico regionale per la Sardegna, in otto uffici dirigenziali non generali e in sette posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
q) l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in undici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
r) l'ufficio scolastico regionale per la Toscana, in dodici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
s) l'ufficio scolastico regionale per l'Umbria, in tre uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
t) l'ufficio scolastico regionale per il Veneto, in otto uffici dirigenziali non generali, e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive.
7. Gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 6 sono organizzati in uffici con competenza regionale e in uffici di ambito territoriale, le cui funzioni sono definite con il decreto di cui al comma 8. Gli uffici con competenza regionale di cui al primo periodo svolgono, in particolare, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i compiti:
a) in materia di stato giuridico, valutazione, procedimenti disciplinari e contenzioso dei dirigenti scolastici;
b) nelle materie di cui al comma 1, lettera a);
c) di gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici di livello dirigenziale non generale dell'ufficio scolastico regionale;
d) di coordinamento delle attivita' nelle materie di cui al comma 1, lettere i) e n).
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria aventi titolo a partecipare alla contrattazione, sono definiti l'organizzazione e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ufficio scolastico regionale.»;
d) la Tabella A e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente regolamento.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 14-quater del decreto-legge 31
maggio 2024, n. 71, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con
disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico
2024/2025 e in materia di universita' e ricerca.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2024, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177
del 30 luglio 2024:
«Art.14-quater (Misure urgenti per la funzionalita'
del Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. Al fine
di favorire l'uniformita' organizzativa degli uffici
periferici del Ministero dell'istruzione e del merito,
anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi
uffici e di quelli dell'amministrazione centrale da cui
dipendono funzionalmente, la dotazione organica del
medesimo Ministero e' incrementata di tre posizioni
dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici
scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il
Molise. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2024, su proposta
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, il regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023,
n. 208, e' adeguato alle disposizioni del primo periodo del
presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo,
pari a 149.415 euro per l'anno 2024 e a 896.486 euro annui
a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito.».
- Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis)
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e)
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo , ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione.
Accerta, anche in base all'esito di altri controlli,
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando
comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento
dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente
i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla
base delle priorita' previamente deliberate dalle
competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi
regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il
coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle
relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici,
che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su
amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative
indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453.
Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di quindici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano.
L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di
ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita' di atti.
Del collegio viene chiamato a far parte in qualita'
di relatore il magistrato che deferisce la questione alla
sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, S.O. n.
77.
- Si riportano gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999, S.O. n. 163:
«Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri
costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
sono costituite da dipartimenti non puo' essere istituita
la figura del segretario generale. Nei Ministeri
organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario
generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge
o regolamento, e' soppresso. I compiti attribuiti a tale
ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il
regolamento di cui all'articolo 4.».
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e restituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene
conferito in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio, dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.».
«Art. 49 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero
dell'istruzione e del merito sono attribuite le funzioni e
i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema
educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi
compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei
limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite
ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di
cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
«Art. 50 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali: organizzazione generale
dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi
scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la
definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione
del personale docente e dei relativi titoli di accesso,
sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
definizione dei criteri e dei parametri per
l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli
obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di
istruzione; definizione degli indirizzi per
l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di
istruzione e di formazione nel territorio al fine di
garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il
territorio nazionale; promozione del merito e valutazione
dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel
territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri
per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;
definizione di interventi a sostegno delle aree depresse
per il riequilibrio territoriale della qualita' del
servizio scolastico ed educativo; attivita' connesse alla
sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in
raccordo con le competenze delle regioni e degli enti
locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale
docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnica
superiore; congiuntamente con il Ministero dell'universita'
e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), individuato, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia
nazionale per la gestione del programma europeo per
l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport
(Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del
Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando che
la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli
di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' effettuata con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito;
promozione dell'internazionalizzazione del sistema
educativo di istruzione e formazione; sistema della
formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64 ; determinazione e assegnazione delle risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del
personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e
sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze
formative; supporto alla realizzazione di esperienze
formative finalizzate alla valorizzazione del merito e
all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle
capacita' di orientamento degli studenti; valorizzazione
della filiera formativa professionalizzante, inclusa
l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli
di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
internazionale e attivazione di politiche dell'educazione
comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto
all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome;
programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione
finanziati dall'Unione europea; istituzioni di cui
all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13
luglio 2015, n. 107, nonche' dalla vigente legislazione,
ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del
sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione
per bambini fino ai sei anni.».
«Art. 51 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di
cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4
e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale
generale non puo' essere superiore a ventotto, ivi inclusi
i capi dei dipartimenti.».
«Art. 75 (Disposizioni particolari per l'area
dell'istruzione non universitaria). - 1.
2.
3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale,
in relazione alla popolazione studentesca della relativa
regione, quali autonomi centri di responsabilita'
amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate
allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di
supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai
rapporti con le universita' e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico,
ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare,
alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale
alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato
esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un
organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti
dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in
vigore del regolamento stesso, sono soppresse le
sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione
all'articolazione sul territorio provinciale, anche per
funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i
provveditorati agli studi.
4. In relazione all'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione
non universitaria e' definitivamente attuato entro l'anno
2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni
organiche di personale previste dal decreto del presidente
del consiglio dei ministri del 30 luglio 1996.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 4 il ministro della pubblica istruzione e'
autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli
organizzativi conformi alle disposizioni del presente
decreto legislativo che consentano l'aggregazione di
compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse
responsabilita' amministrative e contabili al dirigente
preposto. Per tali finalita' e' altresi' autorizzato a
promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e
riqualificazione necessari in relazione alla nuova
organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.».
- Si riporta l'articolo 13 della legge 23 febbraio
2001, n. 38, recante: «Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2002:
«Art. 13 (Organi per l'amministrazione scolastica). -
1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione
in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale
del Friuli-Venezia Giulia e' istituito uno speciale ufficio
diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro
della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei
ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica
e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di
insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i
ruoli del personale delle scuole e degli istituti con
lingua di insegnamento slovena.
2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e'
richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia
dell'istruzione in lingua slovena e' istituita la
Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
1. La composizione della Commissione, le modalita' di
nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La Commissione di cui al
presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9
della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 24 della presente legge.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.».
- Si riportano l'articolo 19, 25, comma 1, e 55-bis,
comma 9-quater, e l'articolo 55-sexies, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
«Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). -
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica
e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di
istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed
autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I
dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della
specificita' delle funzioni e sulla base degli strumenti e
dei dati a disposizione del sistema informativo del
Ministero dell'istruzione e del merito nonche' del Sistema
nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti
scolastici, adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi
per la definizione degli obiettivi strategici volti ad
assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e
individua i soggetti che intervengono nella procedura di
valutazione, in coerenza con la direttiva generale del
Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo
15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150.
Omissis.».
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento
disciplinare). - Omissis
9-quater. Per il personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali, il
procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e'
prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione per dieci
giorni e' di competenza del responsabile della struttura in
possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le
disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile
della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque
per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di
quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari.».
«Art. 55-sexies (Responsabilita' disciplinare per
condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e
limitazione della responsabilita' per l'esercizio
dell'azione disciplinare). - 1. La violazione di obblighi
concernenti la prestazione lavorativa, che abbia
determinato la condanna dell'amministrazione al
risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti
del dipendente responsabile, l'applicazione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,
in proporzione all'entita' del risarcimento, salvo che
ricorrano i presupposti per l'applicazione di una piu'
grave sanzione disciplinare.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il
lavoratore, quando cagiona grave danno al normale
funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per
inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali concernenti la valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche, e' collocato in
disponibilita', all'esito del procedimento disciplinare che
accerta tale responsabilita', e si applicano nei suoi
confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8,
e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che
definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e
la qualifica per le quali puo' avvenire l'eventuale
ricollocamento. Durante il periodo nel quale e' collocato
in disponibilita', il lavoratore non ha diritto di
percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione
disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del procedimento
disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo
55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente
irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a
condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare,
comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della
sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi,
salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei
casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera
f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il
personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni
o incarichi dirigenziali, e' valutata anche ai fini della
responsabilita' di cui all'articolo 21 del presente
decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il
titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui
al presente comma commesse da soggetti responsabili
dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.
4. La responsabilita' civile eventualmente
configurabile a carico del dirigente in relazione a profili
di illiceita' nelle determinazioni concernenti lo
svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in
conformita' ai principi generali, ai casi di dolo o colpa
grave.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale.», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n.
93.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 254 del 31 ottobre 2009, S.O. n. 197.
- Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria.», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio
2011:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - 1. Al fine
dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui
all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i
commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano
urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da
concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS
provvedono a realizzare il proprio programma di
reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente,
nonche' entro il limite dell'80% delle proprie entrate
correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica
delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre
2012, data in cui il personale in posizione di comando
presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni
scolastiche. Dalla medesima data e' soppresso l'ANSAS ed e'
ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di
ricerca con autonomia scientifica, finanziaria,
patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono
conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la
soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3
nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
1-bis. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e
del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) ricerca educativa e sostegno dei processi di
innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni
scolastiche;
b) formazione e aggiornamento del personale della
scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa
l'attivazione dei percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attivita' di
sostegno didattico agli alunni con disabilita', di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71,
esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
c) sviluppo dei servizi di documentazione
pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) collaborazione alla realizzazione degli
interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione
per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica
superiore;
e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti
e attivita' tesi al miglioramento delle prestazioni
professionali del personale della scuola e dei livelli di
apprendimento degli studenti;
f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica
telematica (e-learning) volti a favorire lo scambio di
esperienze e la diffusione di modelli e materiali a
sostegno dei processi di innovazione digitale della
didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del
sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione, attraverso il supporto alle
istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove
metodologie didattiche nonche' nella definizione e
nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualita'
dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti
degli studenti;
h) supporto ai processi di innovazione delle
attivita' amministrative delle istituzioni scolastiche;
i) supporto ai processi di innovazione delle
istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli
alunni con disabilita' e per la riduzione dei divari
territoriali e delle fragilita' negli apprendimenti degli
studenti;
l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione
del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la
gioventu' e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle
attivita' di competenza del Ministero dell'istruzione e del
merito e, in raccordo con il Ministero dell'universita' e
della ricerca, con riferimento alle attivita' di competenza
di quest'ultimo;
m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del
sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore, anche
mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS
Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della
legge 15 luglio 2022, n. 99;
n) supporto, ai sensi degli articoli 16-bis e
16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle
attivita' della Scuola di alta formazione dell'istruzione,
con particolare riferimento alla formazione in servizio
incentivata e alla valutazione degli insegnanti;
o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del
sistema coordinato per la promozione e il potenziamento
della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica
delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 60
2. Successivamente alla conclusione del programma
straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si
applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate,
per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie
conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione
del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un
apposito fondo da istituire nel medesimo stato di
previsione finalizzato al finanziamento del sistema
nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono
a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca " per essere destinate al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita'
di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuita' didattica
nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono
aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente
soppressione delle istituzioni scolastiche autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole
secondarie di I grado; gli istituti compresivi per
acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno
1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle
piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistiche.
5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle
istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero
di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificita'
linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse
sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con
incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
5-bis. Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014,
alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non
puo' essere assegnato in via esclusiva un posto di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);
con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente il posto e' assegnato in comune con
altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle
cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che
ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale,
una indennita' mensile avente carattere di spesa fissa,
entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi
recati dal presente comma.
5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i
criteri per la definizione del contingente organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, nonche' per la sua distribuzione tra le
regioni, sono definiti con decreto, avente natura non
regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di
cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo.
Le regioni provvedono autonomamente al
dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui
al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico
nel corso del quale e' adottato l'accordo si applicano le
regole di cui ai commi 5 e 5-bis.
5-quater. Al fine di dare attuazione alla
riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro
della popolazione scolastica regionale indicato per la
riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del
citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche'
della necessita' di salvaguardare le specificita' delle
istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di
compensazione interregionale, sono definiti, su base
triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno
scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal
Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza
unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo,
provvedono autonomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti
del contingente annuale individuato dal medesimo decreto.
Con deliberazione motivata della regione puo' essere
determinato un differimento temporale di durata non
superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del
contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31
maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal
decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a
1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale,
relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni
scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno
scolastico di riferimento, integrato dal parametro della
densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma
restando la necessita' di salvaguardare le specificita'
delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani,
nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro
perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le
regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo
numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del
parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del
contingente complessivo a livello nazionale individuato ai
sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una
riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche
per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica,
per i primi sette anni scolastici, un correttivo non
superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di
compensazione interregionale. Gli uffici scolastici
regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione
del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno
scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei
commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i
parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico
2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di
cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un
contingente organico, comunque, non superiore a quello
determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A
decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui
al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies
definisce un contingente organico, comunque, non superiore
a quello determinato sulla base dei criteri definiti
nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di
esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione
del contingente.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della
scuola non devono superare la consistenza delle relative
dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'articolo 64 citato.
8.
9.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre
2001 n.448, si interpreta nel senso che il parere delle
competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito
ogni volta che il Ministro dell'Istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla
modifica dei parametri sulla base dei quali e' determinata
la consistenza complessiva degli organici del personale
docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato
secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e'
possibile istituire posti in deroga, allorche' si renda
necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione
scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato
complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di
tali alunni in ragione della media di un docente ogni due
alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la
necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli
alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno
che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle
risorse assegnate per la formazione del personale docente,
viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
il personale docente sulle modalita' di integrazione degli
alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di
valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del
diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno
disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
12. Il personale docente dichiarato, dalla
commissione medica operante presso le aziende sanitarie
locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di
parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale
entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',
assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale competente, la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione,
per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed
utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su
posto vacante e disponibile, con priorita' nella provincia
di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal
richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le
immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico
sono comunque effettuate nell'ambito del piano di
assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti
l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata
accolta per carenza di posti disponibili, e' soggetto a
mobilita' intercompartimentale, transitando
obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli
enti pubblici non economici e delle universita' con il
mantenimento dell'anzianita' maturata, nonche'
dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale pensionabile riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza
compatibilmente con le facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente per gli enti destinatari del personale
interessato ed avviene all'interno della regione della
scuola in cui attualmente il personale e' assegnato, ovvero
in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.
15.
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al
sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro
dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente
decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove
necessario, le disposizioni legislative vigenti, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante:
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 13 novembre 2012.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 80 del 5 aprile 2013.
- Si riporta il comma 13 della legge 13 luglio 2015, n.
107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 del 15 luglio 2015:
«13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il
piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite
dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e
trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca gli esiti della verifica.».
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
recante: «Riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di
docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale
alla valorizzazione sociale e culturale della professione,
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, S.O., n. 23.
- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita',
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, S.O. n. 23:
«Art. 9 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1.
L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1.
Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito
il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con
compiti di:
a) consulenza e proposta all'USR per la
definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di
programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente
legge, integrati con le finalita' di cui alla legge 13
luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla
continuita' delle azioni sul territorio, all'orientamento e
ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l'inclusione
territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la
progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in
servizio del personale della scuola.
2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto
all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di
cui al comma 3 e' garantita la partecipazione paritetica
dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle
associazioni delle persone con disabilita' maggiormente
rappresentative a livello regionale nel campo
dell'inclusione scolastica.
3. La composizione, l'articolazione, le modalita'
di funzionamento, la sede, la durata, nonche'
l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto
all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto
previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per
l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Per ciascun ambito territoriale provinciale,
ovvero a livello delle citta' metropolitane, e' costituito
il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT e'
composto da personale docente esperto nell'ambito
dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva
bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive
e innovative. Il GIT e' nominato con decreto del direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato
da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo
presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal
dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale
relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo'
esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri
relativi al personale docente di cui al presente comma, si
provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
5. Il GIT, che agisce in coordinamento con
l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni
scolastiche nella definizione dei PEI secondo la
prospettiva bio-psico-sociale alla base della
classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici
sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione
della singola istituzione scolastica, nel potenziamento
della corresponsabilita' educativa e delle attivita' di
didattica inclusiva.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di
consultazione e programmazione delle attivita' nonche' per
il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi
livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato:
a) dalle associazioni maggiormente
rappresentative delle persone con disabilita'
nell'inclusione scolastica;
b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie
locali.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, sentito
l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono
definite le modalita' di funzionamento del GIT, la sua
composizione, le modalita' per la selezione nazionale dei
componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di
monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata,
nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il
supporto all'inclusione scolastica.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica e'
istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il
GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno
e, eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti
della Azienda sanitaria locale e del territorio di
riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e'
nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il
compito di supportare il collegio dei docenti nella
definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione
nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe
nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di
inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del
supporto degli studenti, dei genitori e puo' avvalersi
della consulenza dei rappresentanti delle associazioni
delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative
del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di
definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive
destinate all'istituzione scolastica ai fini
dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle
riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente
territoriale competente, secondo quanto previsto
dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di
realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI
collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni
pubbliche e private presenti sul territorio.
10. Al fine della definizione dei PEI e della
verifica del processo di inclusione, compresa la proposta
di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure
di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento,
presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi
di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con
accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione
scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal
team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con
la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino,
dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello
studente con disabilita', o di chi esercita la
responsabilita' genitoriale, delle figure professionali
specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica
che interagiscono con la classe e con la bambina o il
bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente
con disabilita' nonche' con il necessario supporto
dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti
del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese e
qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi
di lavoro operativo non devono derivare, anche in via
indiretta, maggiori oneri di personale.
11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di
cui al comma 10, e' assicurata la partecipazione attiva
degli studenti con accertata condizione di disabilita' in
eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel
rispetto del principio di autodeterminazione.".
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca indica modalita' di riconoscimento di "scuole
polo" che svolgono azioni di supporto e consulenza con le
reti del territorio per la promozione di ricerca,
sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di
strumenti didattici per l'inclusione.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono individuate, quali
Centri territoriali di supporto (CTS), istituzioni
scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione,
collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di
inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior
utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie
per la disabilita'. I CTS, al fine di ottimizzare
l'erogazione del servizio, attivano modalita' di
collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del
territorio per i processi di inclusione.
2-ter. Dall'individuazione dei CTS, di cui al comma
2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
- Si riportano gli articoli 6 e 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2023:
«Art. 6 (Ministero dell'istruzione e del merito). -
1. Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di
Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: "E' istituito il
Ministero dell'istruzione, cui" sono sostituite dalle
seguenti: "Al Ministero dell'istruzione e del merito";
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Attribuzioni)";
b) all'articolo 50, comma 1:
1) le parole: "Ministero dell'istruzione" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione e del
merito" e le parole "Ministro dell'istruzione" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'istruzione e del
merito";
2) le parole: "valutazione dell'efficienza
dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio
nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "promozione del
merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei
servizi medesimi nel territorio nazionale";
3) le parole: "supporto alla realizzazione di
esperienze formative finalizzate all'incremento delle
opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento
degli studenti" sono sostituite dalle seguenti: "supporto
alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla
valorizzazione del merito e all'incremento delle
opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento
degli studenti";
c) all'articolo 51, comma 1, la parola:
"venticinque" e' sostituita dalla seguente: "ventotto";
d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero dell'istruzione e del
merito";
e) all'articolo 51-ter, comma 1, le parole:
"congiuntamente con il Ministero dell'istruzione" sono
sostituite dalle seguenti: "congiuntamente con il Ministero
dell'istruzione e del merito".
3. Le denominazioni "Ministro dell'istruzione e del
merito" e "Ministero dell'istruzione e del merito"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni "Ministro dell'istruzione" e "Ministero
dell'istruzione".
3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione
del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di
assicurare, in particolare, la funzionalita' degli uffici
di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo
periodo, dopo le parole: "con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi
dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173,", al terzo periodo, le parole: "del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al" sono sostituite
dalle seguenti: "dei regolamenti di riorganizzazione ai
sensi del" e, al quarto periodo, le parole: "e di 800.000
euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: ", di 800.000 euro per l'anno 2022 e di
1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per
l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.
107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione e del merito.».
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.».
- Si riportano gli articolo 62 e 63 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, n. 77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12:
«Art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze). - 1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto
e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture
e servizi di importo non superiore alle soglie previste per
gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori
d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonche'
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
2. Per effettuare le procedure di importo superiore
alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti
devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e
dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo
periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di
gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti
necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i
requisiti premianti. In sede di prima applicazione del
codice, l'allegato II.4 e' abrogato a decorrere dalla data
di entrata in vigore di un corrispondente regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
4. L'allegato di cui al comma 2 puo' essere integrato
con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la
efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63
e del relativo regime sanzionatorio, nonche' per il
coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori.
5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo
quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma
8 dell'articolo 63, possono:
a) effettuare, in funzione dei livelli di
qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle
soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
b) acquisire lavori, servizi e forniture
avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attivita' di committenza ausiliaria ai
sensi del comma 11;
d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi
del comma 14;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione
secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza
qualificate;
f) procedere all'effettuazione di ordini su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza anche per importi superiori ai livelli di
qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il
territorio regionale di riferimento. Se il bene o il
servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione
appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti
territoriali;
g) eseguono i contratti per conto delle stazioni
appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6,
lettera g).
6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi
del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo:
a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi
e lavori ricorrendo a una centrale di committenza
qualificata;
b) ricorrono per attivita' di committenza
ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z),
dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a
stazioni appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 14 nonche' ad affidamenti di lavori di
manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di
euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici
di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi
a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e
dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il
territorio regionale di riferimento. Se il bene o il
servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione
appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti
territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono
qualificate per l'esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle
lettere b) e c);
g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione,
ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una
centrale di committenza qualificata o a soggetti
aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di
un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.
7. Le centrali di committenza sono indicate nella
specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In
relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:
a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o
accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non
qualificate;
b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o
accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti
qualificate;
c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni
e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti
qualificate e non qualificate possono aderire per
l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di
acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
e) eseguono i contratti per conto delle stazioni
appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6,
lettera g).
8. L'allegato II.4 puo' essere integrato con una
disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di
riferimento delle centrali di committenza, in applicazione
dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza.
9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o
alla centrale di committenza qualificata e' formalizzato
mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
mediante altra modalita' disciplinante i rapporti in
funzione della natura giuridica della centrale di
committenza. Fermi restando gli obblighi per le
amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di
acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti
aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le
centrali di committenza qualificate possono attivare
convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di
collocazione della stazione appaltante o centrale di
committenza qualificata.
10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano
sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni
appaltanti qualificate e delle centrali di committenza
qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara,
rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una
stazione appaltante qualificata o a una centrale di
committenza qualificata, si intende accolta se non riceve
risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua
ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione
appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che
provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio
della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a
una centrale di committenza qualificata, individuata sulla
base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63,
comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione
d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate
ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.
11. Le centrali di committenza qualificate e le
stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui
all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere,
in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti,
attivita' di committenza ausiliarie in favore di altre
centrali di committenza o per una o piu' stazioni
appaltanti senza vincolo territoriale con le modalita' di
cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le
stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attivita' di
committenza ausiliarie, ad esclusione delle attivita' di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4,
dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati
attraverso le procedure di cui al codice.
12. La stazione appaltante, nell'ambito delle
procedure di committenza, e' responsabile del rispetto del
codice per le attivita' a essa direttamente imputabili,
quali:
a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un
sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di
committenza;
b) lo svolgimento della riapertura del confronto
competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da
una centrale di committenza;
c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e
c), la determinazione di quale tra gli operatori economici
parte dell'accordo quadro svolgera' un determinato compito
nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale
di committenza.
13. Le centrali di committenza e le stazioni
appaltanti che svolgono attivita' di committenza anche
ausiliaria sono direttamente responsabili per le attivita'
di centralizzazione della committenza svolte per conto di
altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano
un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione
appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua
volta nomina un responsabile del procedimento per le
attivita' di propria pertinenza.
14. Due o piu' stazioni appaltanti possono decidere
di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, una o piu' fasi della
procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di
un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purche'
almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle
fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le
stazioni appaltanti sono responsabili in solido
dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse
nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla
stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione
e' effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni
appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili
solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante e'
responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa
svolte a proprio nome e per proprio conto.
15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o
centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro
Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti
procedono sulla base del principio di buon andamento
dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.
16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una
centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
dell'Unione europea per le attivita' di centralizzazione
delle committenze svolte nella forma di acquisizione
centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti
oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o
conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o
servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di
attivita' di centralizzazione delle committenze da parte di
una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
e' effettuata conformemente alle disposizioni nazionali
dello Stato membro in cui e' ubicata la centrale di
committenza.
17. Dall'applicazione del presente articolo e
dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i
soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi
quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli
da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all'allegato
II.4 possono essere disciplinati i criteri di
qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo
periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre
che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento
delle relative centrali di committenza.
18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di
contratti di partenariato pubblico-privato possono essere
svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui
all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).».
«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una
specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi
compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i
requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la
qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
2. La qualificazione per la progettazione e
l'affidamento si articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per
servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per
lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello,
per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per
lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello,
senza limiti di importo.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i
livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al
comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
compresi i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia -Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e
salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni
appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme
prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta'
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui
all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali
ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che
caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e
riguarda:
a) la capacita' di progettazione
tecnico-amministrativa delle procedure;
b) la capacita' di affidamento e controllo
dell'intera procedura;
c) la capacita' di verifica sull'esecuzione
contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
6. Le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza possono essere qualificate anche solo per
l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le
stazioni appaltanti e le centrali di committenza per
svolgere attivita' di progettazione e affidamento devono
essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse
programmano la loro attivita' coordinandosi nel rispetto
del principio di leale collaborazione.
7. I requisiti di qualificazione per la progettazione
e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e
attengono:
a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai
processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle
risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la
adeguata formazione del personale;
c) all'esperienza maturata nell'attivita' di
progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi
compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di
gestione informativa delle costruzioni.
8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione
sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone
altresi' una disciplina transitoria specifica relativa a
tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4.
possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti
di qualificazione per i contratti di partenariato
pubblico-privato.
9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
10. In relazione al parametro di cui alla lettera b)
del comma 7, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione
definisce i requisiti per l'accreditamento delle
istituzioni pubbliche o private, senza finalita' di lucro,
che svolgono attivita' formative, procedendo alla verifica,
anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e
provvede alle conseguenti attivita' di accreditamento
nonche' alla revoca dello stesso nei casi di accertata
carenza dei requisiti.
11. In nessun caso i soggetti interessati possono
comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione.
L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una
sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il
limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi,
disporre la sospensione della qualificazione
precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le
dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di
requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese,
in particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata
presenza di un'organizzazione stabile nella quale il
personale continui di fatto a operare per l'amministrazione
di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza, la dichiarata presenza di personale addetto
alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto
impegnato in altre attivita';
c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita
dei requisiti.
12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le
procedure in corso sono comunque portate a compimento.
13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita'
attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato
II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC puo'
stabilire ulteriori casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta.».
- La legge 8 agosto 2024, n. 121, recante: «Istituzione
della filiera formativa tecnologico professionale.», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto
2024.
- Si riporta l'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante: «Norme di
attuazione dello statuto della regione siciliana in materia
di pubblica istruzione.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985:
«Art. 9.
Fino a quando non sara' diversamente provveduto, per
l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto
l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli
uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione
esistenti nel territorio della regione e del personale ivi
in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni
attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le
direttive dell'amministrazione regionale.
Le piante organiche degli uffici e degli organi
periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio
delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono
stabilite dallo Stato, sentita la regione.
L'amministrazione regionale esercita nei confronti
del personale di cui al presente articolo, relativamente
all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della
pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle
vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba
essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali
istituiti presso il Ministero.
I provvedimenti adottati dall'amministrazione
regionale ai sensi del comma precedente devono essere
comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale
puo', entro il termine di trenta giorni dal ricevimento,
chiederne il riesame. Trascorso tale termine il
provvedimento diventa esecutivo.».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante:
«Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998:
«Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni
disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi
abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del
quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli
studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori
nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.
Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato
dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria
superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da
un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola
secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai
genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su
richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore
o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione
del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o
un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva
sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria
superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo
parere vincolante di un organo di garanzia regionale
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti
designati dal coordinamento regionale delle consulte
provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore
designati nell'ambito della comunita' scolastica regionale,
e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico
regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la
corretta applicazione della normativa e dei regolamenti,
svolge la sua attivita' istruttoria esclusivamente sulla
base dell'esame della documentazione acquisita o di
eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il
reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il
termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza
del termine senza che sia stato comunicato il parere, o
senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato
esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico
regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione
del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua,
con apposito atto, le modalita' piu' idonee di designazione
delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno
dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un
funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in
carica per due anni scolastici 3.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 ottobre 2023, n. 208, recante: «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del
merito.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del
27 dicembre 2023.
- Si riportano gli articoli 5 e 6 del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
3 novembre 2017, n. 195, recante: «Regolamento recante la
Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza
scuola-lavoro e le modalita' di applicazione della
normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza
scuola-lavoro.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297
del 21 dicembre 2017:
«Art. 5 (Salute e sicurezza). - 1. Gli studenti
impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono
preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione
generale in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata
dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. Tale formazione e'
certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed e'
integrata con la formazione specifica che gli studenti
ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta
salva la possibilita' di regolare, nella convenzione tra
quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a
carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
2. E' di competenza dei dirigenti scolastici delle
scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di
corsi di formazione in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti
inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni.
3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della
struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, possono essere:
a) stipulati dagli uffici scolastici regionali
appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti
competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL
e gli organismi paritetici previsti nell'accordo
Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
b) svolti percorsi formativi in modalita'
e-learning, anche in convenzione con le piattaforme
pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come
previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011,
n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n.
128;
c) promosse forme piu' idonee di collaborazione,
integrazione e compartecipazione finanziaria da
determinarsi in sede di convenzione.
4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza
degli studenti di cui all'articolo 2 del presente
regolamento, considerata la specifica finalita' didattica e
formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei
lavoratori, e' stabilito che il numero di studenti ammessi
in una struttura sia determinato in funzione delle
effettive capacita' strutturali, tecnologiche ed
organizzative della struttura ospitante, nonche' in ragione
della tipologia di rischio cui appartiene la medesima
struttura ospitante con riferimento all'accordo
Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una
proporzione numerica studenti/tutor della struttura
ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attivita'
a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per
attivita' a rischio medio, non superiore al rapporto di 12
a 1 per attivita' a rischio basso.
5. Agli studenti in regime di alternanza e' garantita
la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda
necessaria, la stessa e' a cura delle aziende sanitarie
locali, fatta salva la possibilita' di regolare, nella
convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica,
il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri
ad essa conseguenti.
6. Gli studenti impegnati nelle attivita' di
alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti
da una assicurazione per la responsabilita' civile verso
terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione
scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare
anche attivita' eventualmente svolte dagli studenti al di
fuori della sede operativa della struttura ospitante,
purche' ricomprese nel progetto formativo
dell'alternanza.».
«Art. 6 (Commissioni territoriali per l'alternanza
scuola-lavoro). - 1. Presso ciascun ufficio scolastico
regionale e' istituita la commissione territoriale per
l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il
rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul
territorio regionale.
2. La commissione e' presieduta dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero da un
dirigente delegato ed e' composta dai seguenti soggetti:
a) tre studenti designati dal coordinamento
regionale delle consulte provinciali degli studenti;
b) due docenti, un dirigente scolastico, un
rappresentante della regione di riferimento dell'ufficio
scolastico regionale e un genitore, designati dal dirigente
preposto alla direzione di detto ufficio.
3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i
soggetti aventi la relativa potesta' genitoriale possono
presentare reclamo all'ufficio scolastico regionale
territorialmente competente contro le violazioni delle
norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente
regolamento, commesse in occasione dell'organizzazione dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a
disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in
contrasto con il presente regolamento.
4. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale, ovvero altro dirigente delegato, avvalendosi
dell'istruttoria svolta dalla commissione, decide sul
reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro
trenta giorni dalla presentazione del reclamo.
5. La commissione effettua l'attivita' istruttoria di
cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell'esame della
documentazione presentata o di eventuali memorie scritte
prodotte da chi propone il reclamo, dall'Amministrazione e
dal dirigente scolastico interessati.
6. La commissione resta in carica per due anni
scolastici.
7. Per la partecipazione ai lavori della commissione
non sono previsti compensi, emolumenti, indennita', gettoni
di presenza o altre utilita', comunque denominate.».
- Si riporta l'articolo 15 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n.
142, recante: «Regolamento recante la disciplina delle
scuole nautiche.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
242 del 16 ottobre 2023:
«Art. 15 (Istituti tecnici). - 1. La SCIA presentata
al SUAP dagli istituti tecnici del settore tecnologico,
indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione
del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di
impianti e apparati marittimi, ai sensi dell'articolo
49-septies, comma 9, del codice, e' sottoscritta dal
dirigente scolastico.
L'amministrazione competente trasmette la relativa
documentazione agli uffici scolastici regionali competenti
per territorio ai fini dell'esercizio della vigilanza di
cui al comma 9 del presente articolo.
2. Nella SCIA sono dichiarati:
a) la denominazione dell'istituto;
b) la sede dell'istituto e le eventuali sedi
secondarie;
c) la tipologia di attivita' e le categorie di
patenti nautiche per le quali si presenta la SCIA;
d) i dati anagrafici e il codice fiscale del
dirigente scolastico e del responsabile didattico;
e) i dati anagrafici e il codice fiscale degli
insegnanti di teoria, degli istruttori pratici e degli
istruttori professionali di vela;
f) la disponibilita' dei locali, degli arredi,
delle dotazioni e degli strumenti tecnici e didattici per
le lezioni teoriche in conformita' agli articoli 7 e 8;
g) il possesso dei requisiti morali di cui
all'articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice.
3. Alla SCIA sono allegati:
a) la planimetria in scala 1:100 timbrata e firmata
da un professionista abilitato, corredata da sezioni,
conteggi della superficie netta degli ambienti e rapporti
aero-illuminanti;
b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della
proprieta' o della disponibilita' delle unita' da diporto
di cui all'articolo 9 del presente regolamento, indicando i
relativi luoghi di ormeggio;
c) le dichiarazioni rese dal personale docente
della scuola nautica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, in merito al possesso dei
requisiti per lo svolgimento delle attivita' di insegnante
di teoria o istruttore pratico o istruttore professionale
di vela di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' resa dal responsabile didattico in merito al
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 49-septies,
commi 4 e 6, del codice;
e) l'attestazione comprovante il versamento dei
diritti di istruttoria secondo la misura e le modalita'
previste dall'amministrazione competente;
f) il certificato attestante l'idoneita'
psicofisica degli istruttori pratici di cui all'articolo
49-septies, comma 14, del codice.
4. L'istituto tecnico produce all'amministrazione
competente il registro d'iscrizione degli allievi per
l'apposizione del visto.
Analoga procedura deve essere seguita nel caso di
esaurimento delle pagine del registro.
5. I requisiti e le condizioni previsti per la
presentazione della SCIA devono permanere per tutto il
periodo di esercizio dell'attivita'.
6. Il dirigente scolastico presenta la SCIA di
variazione al SUAP nei seguenti casi:
a) variazione del dirigente scolastico o del
responsabile didattico;
b) modifica o integrazione della tipologia di
attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, dimostrando il
possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
7. Il dirigente scolastico, per motivate esigenze
documentate, puo' sospendere l'esercizio dell'attivita' per
un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al
SUAP, decorsi inutilmente i quali senza che l'attivita' sia
regolarmente ripresa, l'attivita' si intende cessata.
8. Nei casi di modifica della denominazione,
sospensione volontaria, ripresa o cessazione
dell'attivita', la comunicazione e' effettuata al SUAP nei
modi stabiliti dal presente regolamento.
9. L'attivita' di vigilanza amministrativa prevista
dall'articolo 49-septies, comma 9, del codice, e'
esercitata dagli Uffici scolastici regionali di riferimento
ed e' limitata alle condizioni e ai requisiti di cui al
presente articolo e all'articolo 17 del presente
regolamento.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1, e 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2023, n. 208, recante: «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del
merito», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2023, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione). - 1. Il Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, svolge le funzioni di coordinamento, direzione e
controllo nelle seguenti aree:
a) definizione degli obiettivi formativi nei
diversi gradi e tipologie di istruzione;
b) organizzazione generale dell'istruzione
scolastica, ordinamenti, indicazioni nazionali e linee
guida;
c) stato giuridico del personale della scuola,
inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e
specializzazione del personale docente e dei relativi
titoli di accesso, sentito il Ministero dell'universita' e
della ricerca;
d) funzioni di competenza del Ministero in materia
di formazione del personale scolastico, in raccordo con la
Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui
all'articolo 16-bis, decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59;
e) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti
con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con il
Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e
l'innovazione digitale;
f) definizione degli indirizzi per l'organizzazione
dei servizi del sistema educativo di istruzione e di
formazione, al fine di garantire livelli di prestazioni
uniformi su tutto il territorio nazionale;
g) promozione del merito e valutazione
dell'efficienza dell'erogazione dei servizi sul territorio
nazionale;
h) definizione dei criteri e parametri per
l'attuazione di politiche sociali nella scuola;
i) definizione di interventi per il riequilibrio
territoriale della qualita' del servizio scolastico ed
educativo;
l) ricerca e sperimentazione delle innovazioni
funzionali alle esigenze formative;
m) riconoscimento dei titoli di studio e delle
certificazioni in ambito europeo e internazionale e
attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi
dell'Unione europea;
n) assetto complessivo e indirizzi per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnologica
superiore;
o) individuazione degli obiettivi, degli standard e
dei percorsi formativi in materia di istruzione superiore e
di formazione tecnica superiore;
p) valorizzazione della filiera formativa
professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnologica
superiore;
q) cura dei rapporti con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali nelle materie di relativa
competenza;
r) cura dei rapporti con i sistemi formativi delle
regioni;
s) definizione delle linee di indirizzo e
coordinamento delle funzioni di supporto alle articolazioni
periferiche in materia di gestione del contenzioso del
personale scolastico, nonche' di pratiche conciliative
deflative del contenzioso;
t) indirizzi in materia di procedimenti
disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e
consulenza agli organi titolari dell'azione di
responsabilita' anche ai fini dell'esercizio dell'azione
disciplinare, da parte di tali organi, ai sensi di cui
all'articolo 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
u) rapporti con l'Ispettorato per la funzione
pubblica negli ambiti di competenza;
v) definizione degli indirizzi in materia di scuole
paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;
z) cura delle attivita' relative
all'associazionismo degli studenti e dei genitori;
aa) orientamento allo studio e professionale;
bb) salvaguardia e promozione del diritto allo
studio e servizi alle famiglie;
cc) supporto alla realizzazione di esperienze
formative finalizzate alla valorizzazione del merito e
all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle
capacita' di orientamento degli studenti;
dd) iniziative a tutela dello status dello studente
della scuola e della sua condizione;
ee) competenze riservate all'amministrazione
scolastica relativamente alle istituzioni di cui
all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
ff) gestione dei rapporti con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano e con la
Conferenza unificata, per le materie di propria competenza,
in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione;
gg) raccordo con il Dipartimento per le risorse,
l'organizzazione e l'innovazione digitale, negli ambiti di
competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per
le Aree interne;
hh) cura dei rapporti con l'Unione europea e la
comunita' internazionale per la promozione
dell'internazionalizzazione del sistema educativo di
istruzione e formazione, in raccordo con gli Uffici di
diretta collaborazione e con le competenti strutture del
Ministero;
ii) promozione di analisi comparative rispetto a
modelli e sistemi europei e internazionali;
ll) consulenza e supporto all'attivita' delle
istituzioni scolastiche autonome;
mm) supporto alle attivita' di coordinamento e
raccordo dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva
dell'Amministrazione centrale e periferica;
nn) altre competenze assegnate dalla vigente
legislazione, ivi comprese le attivita' di promozione e
coordinamento del sistema integrato dei servizi di
educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni;
oo) in raccordo con gli Uffici di diretta
collaborazione, svolgimento delle attivita' del
Dipartimento negli adempimenti connessi all'attuazione
della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
oo-bis) definizione del sistema nazionale di
valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici,
adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
raccordo con il Dipartimento per le risorse,
l'organizzazione e l'innovazione digitale;
oo-ter) cura dei rapporti con l'ARAN in materia di
personale scolastico, in raccordo con il Dipartimento per
le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.
Omissis.».
«Art. 6 (Dipartimento per le risorse,
l'organizzazione e l'innovazione digitale). - 1. Il
Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e
l'innovazione digitale svolge le funzioni di coordinamento,
direzione e controllo nelle seguenti aree, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300:
a) politica finanziaria, bilancio e monitoraggio
del fabbisogno finanziario del Ministero;
b) monitoraggio del fabbisogno finanziario delle
istituzioni scolastiche;
c) definizione degli indirizzi generali in materia
di gestione delle risorse umane del Ministero, di
disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di
lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni
sindacali e di contrattazione, sentito, per il personale in
servizio presso gli uffici scolastici regionali, il
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione;
d) rapporti con l'Ispettorato della funzione
pubblica;
e) acquisti e affari generali;
f) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del
Ministero e connessione con i sistemi informativi del
settore istruzione;
g) innovazione e trasformazione digitale
nell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche;
h) sviluppo, evoluzione e semplificazione dei
processi dell'Amministrazione e delle istituzioni
scolastiche;
i) analisi statistiche relative al sistema
nazionale di istruzione e ai sistemi di istruzione europei
e internazionali a supporto del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione;
l) cura dei rapporti con la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale,
per quanto attiene a programmi e iniziative di innovazione
e trasformazione digitale;
m) supporto al Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione nella cura dei
rapporti con l'ARAN per il personale scolastico, e cura dei
rapporti con l'ARAN per il personale amministrativo in
servizio presso l'Amministrazione appartenente al comparto
funzioni centrali, in raccordo con il Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione;
n) coordinamento e monitoraggio della gestione
dell'Ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e
indirizzo dell'attivita' degli Uffici relazioni con il
pubblico a livello periferico;
o) promozione di eventi e manifestazioni, nonche'
dell'attivita' di comunicazione e informazione
istituzionale del Ministero;
p) definizione, gestione e sviluppo del modello di
controllo di gestione;
q) supporto all'Ufficio di gabinetto per le
attivita' del Ministro relative alla programmazione
economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di
gestione, all'organizzazione e alla pianificazione generale
delle attivita' del Ministero, nonche' in materia di
analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione
della spesa;
r) sviluppo della programmazione delle attivita' e
dei processi innovativi;
s) promozione dell'innovazione didattica digitale e
della digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche;
t) predisposizione e attuazione dei programmi
operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati
dall'Unione europea;
u) definizione degli obiettivi e ambiti di
intervento delle politiche di coesione, degli strumenti
finanziari europei, della programmazione regionale
unitaria, e valutazione e attuazione di altre opportunita'
di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed
europei, pubblici e privati, negli ambiti di competenza del
Ministero;
v) coordinamento delle attivita' di programmazione
e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali
nelle materie di competenza, ivi incluso il Piano integrato
di attivita' e organizzazione (PIAO), di cui all'articolo 6
del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in
raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione e con l'Organismo indipendente di
valutazione della performance;
z) coordinamento delle attivita' istruttorie
funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del
Ministro, nonche' vigilanza e monitoraggio degli obiettivi
di performance;
aa) supporto allo svolgimento dell'attivita' di
pianificazione degli obiettivi e di valutazione
dell'andamento della gestione;
bb) attivita' connesse alle funzioni di
responsabile della protezione dei dati, ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando il
supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei
confronti degli uffici del Ministero;
cc) coordinamento e monitoraggio delle azioni
connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione
e dell'attuazione della normativa europea e italiana in
materia di protezione dei dati personali;
dd) svolgimento delle attivita' di competenza negli
adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre
2012, n. 234;
ee) attivita' di indirizzo, raccordo, valutazione e
controllo sull'operato delle Agenzie nazionali designate
dal Ministero per la gestione coordinata, a livello
nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione
europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti;
ff) svolgimento delle attivita' relative ai piani e
ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica,
alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione
del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei
dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
gg) supporto e collaborazione con gli altri
Ministeri e strutture di riferimento, negli ambiti di
competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per
le Aree interne;
hh) supporto al responsabile per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza, ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.
190, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di
coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale
e, sentito il Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione, nei confronti degli uffici
scolastici regionali;
hh-bis) supporto al Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione in materia di
definizione del sistema nazionale di valutazione dei
risultati dei dirigenti scolastici, adottato ai sensi
dell'art. 25, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e
l'innovazione digitale, se l'autorita' di gestione e' anche
un beneficiario nell'ambito dei programmi operativi
nazionali nel settore dell'istruzione finanziati
dall'Unione europea, al fine di garantire un'adeguata
separazione delle funzioni, assicura la funzione di
controllo delle operazioni relative alla gestione
finanziaria e dei citati programmi operativi attraverso le
verifiche prescritte dai regolamenti europei di riferimento
relativi ai diversi periodi di programmazione.
3. Al Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e
l'innovazione digitale sono assegnati, per l'espletamento
dei compiti di supporto, una posizione dirigenziale
generale con incarico di studio e ricerca, e due uffici
dirigenziali non generali.
4. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e
l'innovazione digitale si articola nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per le risorse umane e
finanziarie;
b) direzione generale per l'edilizia scolastica, le
risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;
c) direzione generale per l'innovazione digitale,
la semplificazione e la statistica;
d) direzione generale per la comunicazione e le
relazioni istituzionali.
5. La direzione generale per le risorse umane e
finanziarie, che si articola in sette uffici dirigenziali
non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero
nei seguenti ambiti:
La direzione generale per le risorse umane e
finanziarie, che si articola in sette uffici dirigenziali
non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero
nei seguenti ambiti:
a) attuazione delle politiche relative al
personale del Ministero;
b) elaborazione e attuazione del piano di
reclutamento e formazione del personale del Ministero;
c) formazione dei dirigenti con funzione
tecnico-ispettiva, in raccordo con gli indirizzi forniti
dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione;
d) amministrazione del personale del Ministero;
e) cura delle relazioni sindacali e
contrattazione collettiva integrativa nazionale per il
personale del Ministero;
f) cura delle relazioni sindacali e
contrattazione collettiva integrativa nazionale per la
ripartizione del Fondo Unico della dirigenza scolastica, in
raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione;
g) coordinamento ed emanazione di indirizzi agli
uffici scolastici regionali per l'applicazione dei
contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per
il personale del Ministero;
h) attuazione dei programmi per la mobilita' del
personale del Ministero;
i) trattamento di quiescenza e previdenza
relativo al personale dirigenziale di livello generale e
non generale del Ministero e al personale amministrativo e
tecnico assegnato agli uffici dell'Amministrazione
centrale;
l) pianificazione e allocazione delle risorse
umane;
m) gestione contabile delle competenze del
personale amministrativo e dirigenziale
dell'Amministrazione centrale;
n) cura delle procedure amministrativo-contabili
relative alle attivita' strumentali, alle attivita'
contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione centrale,
ad eccezione dei contratti che afferiscono al sistema
informativo e alle infrastrutture di rete;
o) consulenza agli uffici del Ministero in
materia di contrattualistica, anche in relazione
all'elaborazione dei capitolati di gara;
p) elaborazione del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi in raccordo con le altre
direzioni generali competenti del Dipartimento;
q) adozione di misure finalizzate a promuovere il
benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a
fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo
svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto
territoriale di competenza;
r) gestione del contenzioso concernente il
personale dirigente degli uffici dirigenziali generali in
servizio presso il Ministero, nonche' del contenzioso
relativo al personale in servizio presso l'Amministrazione
centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero
del contenzioso relativo al personale con incarico di
dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di
dirigente con funzione tecnico-ispettiva;
s) gestione delle attivita' rientranti nella
competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari
concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di
maggiore gravita' a carico del personale appartenente al
comparto funzioni centrali in servizio presso
l'Amministrazione centrale e a carico del personale
dirigenziale di livello non generale, nonche' per tutte le
sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale
di livello generale;
t) cura delle attivita' connesse ai procedimenti
per responsabilita' dirigenziale dei dirigenti del
Ministero prevista dall'articolo 21, commi 1 e 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad opera dello
specifico organismo costituito presso la medesima direzione
generale;
u) cura delle attivita' connesse ai procedimenti
per responsabilita' penale e amministrativo-contabile
concernenti il personale dirigente degli uffici
dirigenziali generali del Ministero, nonche' il personale
in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente
al comparto funzioni centrali, ovvero il personale con
incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non
generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva;
v) coordinamento dell'attivita' ispettiva
amministrativa presso gli uffici del Ministero;
z) rilevazione del fabbisogno finanziario del
Ministero;
aa) predisposizione del budget economico, della
relativa revisione e del consuntivo economico;
bb) predisposizione dello stato di previsione
della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e
assestamento di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione
al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione
delle direttive del Ministro e in coordinamento con il
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione;
cc) supporto agli Uffici di diretta
collaborazione nella redazione delle proposte per il
Documento di economia e finanza (DEF) e per la legge di
bilancio;
dd) predisposizione dei programmi di ripartizione
delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e
provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi
previste, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto;
ee) cura delle attivita' finalizzate
all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di
responsabilita' e ai centri di costo, in raccordo con
l'Ufficio di Gabinetto;
ff) analisi e monitoraggio dei dati gestionali,
dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;
gg) cura delle attivita' contrattuali e
convenzionali relative alla gestione dei servizi generali
per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione
centrale;
hh) gestione dei servizi generali per
l'Amministrazione centrale;
ii) esame e sottoscrizione, negli ambiti di
competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta
collaborazione, dei protocolli di intesa e delle
convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli
stessi;
ll) altre attivita' assegnate dalla normativa
vigente negli ambiti di competenza.
6. La direzione generale per l'edilizia scolastica,
le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, che
si articola in sette uffici dirigenziali non generali,
svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) svolgimento delle attivita' relative ai piani e
ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica,
alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione
del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei
dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, in raccordo
con le funzioni di programmazione delle regioni e di
attuazione degli enti locali, comprese le attivita' di
monitoraggio della spesa e di supporto agli enti locali
nell'esecuzione degli interventi;
b) gestione e monitoraggio dei finanziamenti
relativi dell'edilizia scolastica, anche sulla base dei
dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
c) attuazione delle normative di competenza del
Ministero in materia di edilizia scolastica;
d) studio di soluzioni innovative per la messa in
sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare
scolastico, con particolare attenzione al risparmio
energetico anche sulla base dei dati dell'Anagrafe
dell'edilizia scolastica;
e) rapporti con l'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata;
f) gestione del Fondo unico per l'edilizia
scolastica;
g) definizione e attuazione di specifici accordi di
programma quadro e di altri strumenti di coordinamento
interistituzionale, in materia di edilizia scolastica;
h) cura dei rapporti con la Presidenza del
Consiglio dei ministri, per quanto attiene alle verifiche
di vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui
all'articolo 41, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96;
i) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei
flussi finanziari e dell'andamento della spesa;
l) assegnazione delle risorse finanziarie alle
istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di
bilancio affidati alla propria gestione;
m) contrattazione integrativa di livello nazionale
per la ripartizione del Fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa e delle risorse per la formazione
del personale della scuola, in raccordo con il Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione;
n) elaborazione delle istruzioni generali per la
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
o) sviluppo dei processi amministrativo-contabili
delle scuole;
p) coordinamento e gestione di servizi di supporto
organizzativo, amministrativo e contabile alle istituzioni
scolastiche, in collaborazione con gli uffici del
Ministero;
q) in raccordo con i competenti Uffici del
Ministero dell'economia e delle finanze, coordinamento e
organizzazione della funzione di revisione contabile nelle
istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale
di conferimento delle funzioni di revisione contabile;
r) in raccordo con i competenti Uffici del
Ministero dell'economia e delle finanze, verifiche
amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche
ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti;
s) in raccordo con i competenti Uffici del
Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppo dei
processi di controllo amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche e supporto alla formazione dei
revisori dei conti, in collaborazione con la direzione
generale per le risorse umane e finanziarie;
t) programmazione e cura della gestione dei Fondi
strutturali europei finalizzati allo sviluppo e
all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative
al settore dell'istruzione;
u) partecipazione ad iniziative europee finanziate
con fondi finalizzati allo sviluppo economico e
all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative
al settore istruzione;
v) valutazione e attuazione di opportunita' di
finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei,
pubblici e privati;
z) programmazione, monitoraggio e attuazione di
programmi e iniziative finanziate con i fondi strutturali
europei e con i fondi per le politiche di coesione in
materia di istruzione;
aa) raccordo con le altre istituzioni europee,
nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi
operativi;
bb) autorita' di gestione dei programmi operativi
nazionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di
sviluppo regionale, relativi alle materie di competenza del
Ministero;
cc) programmazione e gestione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione affidate al Ministero;
dd) autorita' di certificazione dei programmi
operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei
programmi operativi nazionali del Fondo europeo di sviluppo
regionale, nelle materie di competenza del Ministero;
ee) attivita' di indirizzo, raccordo, valutazione e
controllo sull'operato delle Agenzie nazionali designate
dal Ministero per la gestione coordinata, a livello
nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione
europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti;
ff) supporto e collaborazione con gli altri
Ministeri e le strutture di riferimento, negli ambiti di
competenza, all'attuazione della Strategia nazionale per le
Aree interne;
gg) esame e sottoscrizione, negli ambiti di
competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta
collaborazione, dei protocolli di intesa e delle
convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli
stessi;
hh) altre attivita' assegnate dalla normativa
vigente negli ambiti di competenza.
7. La direzione generale per l'innovazione digitale,
la semplificazione e la statistica, che si articola in sei
uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i
compiti del Ministero nei seguenti ambiti:
a) pianificazione, gestione, monitoraggio e
sviluppo del sistema informativo dell'istruzione;
b) cura delle procedure amministrativo-contabili
relative alle attivita' contrattuali e convenzionali
dell'Amministrazione inerenti al sistema informativo e alle
infrastrutture di rete ed esecuzione dei contratti che
afferiscono ai medesimi;
c) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT
e della societa' dell'informazione con altri Ministeri e
Istituzioni;
d) gestione e sviluppo del sistema informativo del
Ministero, anche per le esigenze delle istituzioni
scolastiche, nonche' per il supporto alla gestione del
personale scolastico;
e) sviluppo e governo dei processi e dei sistemi di
sicurezza informatica;
f) sviluppo, gestione e conduzione operativa delle
infrastrutture, dei sistemi e delle reti;
g) gestione dell'infrastruttura del sito
istituzionale del Ministero;
h) gestione della rete di comunicazione del
Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire
la cooperazione informatica ed i servizi di
interconnessione con altre Amministrazioni;
i) attuazione delle linee strategiche per la
digitalizzazione dell'Amministrazione e delle istituzioni
scolastiche, anche con riferimento ai processi connessi
all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei
flussi documentali e alla firma digitale;
l) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e
applicazioni relative ai processi del Ministero e delle
istituzioni scolastiche;
m) svolgimento dei compiti del responsabile per la
transizione digitale secondo quanto previsto dall'articolo
17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
n) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte
a favorire e supportare i processi di insegnamento e
apprendimento, in raccordo con la direzione generale per
gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale
scolastico e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione;
o) progettazione, sviluppo e supporto di processi,
anche formativi, di innovazione didattica e digitale nelle
scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale;
p) sviluppo di soluzioni volte alla semplificazione
e della digitalizzazione dei processi dell'Amministrazione
e delle istituzioni scolastiche;
q) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia
digitale per le materie di competenza;
r) gestione e sviluppo dell'Anagrafe nazionale
dell'istruzione, comprendente l'anagrafe dell'edilizia
scolastica, l'anagrafe degli studenti, l'anagrafe delle
istituzioni scolastiche, nonche' l'anagrafe degli istituti
tecnologici superiori;
s) gestione dell'Osservatorio per la scuola
digitale;
t) cura delle intese per l'accesso ai dati delle
anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali;
u) raccordo con altri enti e organismi per la
raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore
dell'istruzione;
v) concorso, in collaborazione con l'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI) e in raccordo con la
direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la
formazione del personale scolastico e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione, all'implementazione di
banche dati finalizzate alla valutazione del sistema
dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle
istituzioni scolastiche ed educative, nonche' alla
valorizzazione del merito;
z) elaborazione di studi e analisi funzionali
all'attivita' dei dipartimenti e delle direzioni generali,
relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di
rispettiva competenza;
aa) supporto nell'elaborazione statistica di
analisi comparative rispetto a modelli e sistemi di
istruzione europei e internazionali, in collaborazione con
la direzione generale per gli affari internazionali e
l'internazionalizzazione del sistema nazionale di
istruzione;
bb) esame e sottoscrizione, negli ambiti di
competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta
collaborazione, dei protocolli di intesa e delle
convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli
stessi;
cc) altre attivita' assegnate dalla normativa
vigente negli ambiti di competenza.
8. Nell'ambito della direzione generale per
l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica
opera il servizio di statistica istituito a norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, come struttura di servizio per tutte le
articolazioni organizzative, centrali e periferiche del
Ministero.
9. La direzione generale per la comunicazione e le
relazioni istituzionali, che si articola in tre uffici
dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti
del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione, coordinamento, progettazione,
sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di
comunicazione istituzionale, in conformita' ai principi
generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in
raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le
strutture ministeriali competenti per materia;
b) promozione di relazioni istituzionali con
organismi pubblici e privati, operanti in materia di
istruzione al fine di promuovere l'immagine del Ministero;
c) promozione e organizzazione di manifestazioni ed
eventi, nonche' di campagne informative di pubblico
interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta
collaborazione e con le strutture ministeriali competenti
per materia;
d) promozione di iniziative istituzionali,
attivita' e convenzioni editoriali, in raccordo con gli
Uffici di diretta collaborazione e con le strutture
ministeriali competenti per materia, nonche' sviluppo di
iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero;
e) coordinamento dei progetti di comunicazione
interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione
editoriale, convegni e congressi;
f) coordinamento operativo di progetti complessi di
innovazione, anche di rilievo europeo;
g) gestione della rete di comunicazione del
Ministero;
h) elaborazione del programma di comunicazione
annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150;
i) analisi delle domande di servizi e prestazioni
attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione,
nonche' studi e analisi di dati e informazioni riguardanti
il grado di soddisfazione dei cittadini;
l) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico,
di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
m) gestione editoriale del sito istituzionale,
degli strumenti multimediali e della rete intranet;
n) gestione delle biblioteche dell'Amministrazione
centrale del Ministero;
o) esame e sottoscrizione, negli ambiti di
competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta
collaborazione, dei protocolli di intesa e delle
convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli
stessi;
p) altre attivita' assegnate dalla normativa
vigente negli ambiti di competenza.».
 
Allegato

(Art. 1, comma 1, lettera d)

Tabella A
Dotazione organica del personale

Personale dirigenziale:

+-----------------------------+-----------+
|Dirigenti di prima fascia |n. 35* |
+-----------------------------+-----------+
|Dirigenti di seconda fascia, | |
|amministrativi |n. 204** |
+-----------------------------+-----------+
|Dirigenti di seconda fascia, | |
|tecnici |n. 190 |
+-----------------------------+-----------+
|Totale dirigenti |n. 429 |
+-----------------------------+-----------+

Personale non dirigenziale:

+-------------------------------+---------------+
|Area delle elevate | |
|professionalita' |n. 25 |
+-------------------------------+---------------+
|Area dei funzionari |n. 2845*** |
+-------------------------------+---------------+
|Area degli assistenti |n. 2210 |
+-------------------------------+---------------+
|Area degli operatori |n. 322 |
+-------------------------------+---------------+
|Totale Aree |n. 5402 |
+-------------------------------+---------------+
* Compresi 2 posti dirigenziali di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, 1 posto dirigenziale generale con l'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto della Scuola di alta formazione e 1 posto dirigenziale di livello generale con l'incarico di coordinatore della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale.
** Compresi 9 posti dirigenziali di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e 1 posto dirigenziale di livello non generale presso la Scuola di alta formazione.
*** Comprese 12 unita' di personale da inquadrare nell'area funzionari presso la Scuola di alta formazione
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente regolamento, compresi quelli di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si provvede secondo i termini, le procedure e le modalita' previsti dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Fino al conferimento degli incarichi di cui al primo periodo, sono efficaci gli incarichi gia' conferiti.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, cosi' come modificato dal presente regolamento, nonche' fino al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali non generali, gli uffici scolastici regionali si avvalgono dei preesistenti uffici dirigenziali non generali.
3. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2024

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2964

Note all'art. 2:
- Per l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, si veda
nelle note all'art. 1.