Gazzetta n. 285 del 5 dicembre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2024, n. 185 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca.», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e, in particolare, l'articolo 14-quater, comma 1; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.», e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75, comma 3»; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.» e, in particolare, l'articolo 13; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.», e, in particolare, gli articoli 19, 25, comma 1, secondo periodo, 55-bis, comma 9-quater, primo periodo, e 55-sexies, comma 3; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale.»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.»; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 19; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.», e, in particolare, l'articolo 1, comma 13; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.» e, in particolare, l'articolo 9; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, gli articoli 6 e 13; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.» e, in particolare, gli articoli 62 e 63; Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante «Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione.» e, in particolare, l'articolo 9; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.» e, in particolare, l'articolo 5; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 2017, n. 325, concernente la nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle istituzioni scolastiche; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 2017, n. 195, recante «Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalita' di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.» e, in particolare gli articoli 5 e 6; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, recante «Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche.» e, in particolare, l'articolo 15; Ritenuto di procedere al riordino delle funzioni degli uffici scolastici regionali nonche' degli uffici dell'amministrazione centrale dai quali gli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito dipendono funzionalmente, adeguando il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, alle disposizioni dell'articolo 14-quater, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024; Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 5 settembre 2024, convocata in data 30 agosto 2024; Visto che in esito alla trasmissione del documento di sintesi inerente alla «Riorganizzazione degli Uffici Scolastici Regionali», avvenuta in data 5 settembre 2024 non sono pervenute osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali; Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI) e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione e del merito, che hanno espresso parere rispettivamente in data 5 settembre e in data 9 settembre 2024; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2024; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1: 1) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: «t) indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilita' anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, da parte di tali organi, ai sensi di cui all'articolo 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»; 2) dopo la lettera oo), sono aggiunte le seguenti: «oo-bis) definizione del sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale; oo-ter) cura dei rapporti con l'ARAN in materia di personale scolastico, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.»; b) all'articolo 6: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentito, per il personale in servizio presso gli uffici scolastici regionali, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione»; 1.2) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) supporto al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione nella cura dei rapporti con l'ARAN per il personale scolastico, e cura dei rapporti con l'ARAN per il personale amministrativo in servizio presso l'Amministrazione appartenente al comparto funzioni centrali, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;»; 1.3) alla lettera hh), dopo le parole: «dell'Amministrazione centrale e», sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nei confronti»; 1.4) dopo la lettera hh), e' aggiunta la seguente: «hh-bis) supporto al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in materia di definizione del sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; 2) al comma 5: 2.1) alla lettera r), dopo le parole: «presso il Ministero,», le parole: «ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e' affidata la titolarita' di uffici scolastici regionali,» sono soppresse; 2.2) alla lettera u), dopo le parole: «del Ministero,», le parole: «ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e' affidata la titolarita' di uffici scolastici regionali,» sono soppresse; c) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Uffici scolastici regionali). - 1. Gli uffici scolastici regionali, nel numero complessivo di diciotto, sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono le seguenti funzioni: a) sovrintendono al rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, all'attuazione degli ordinamenti scolastici e all'efficacia dell'azione formativa; b) attuano le politiche nazionali per gli studenti; c) svolgono le competenze in materia di valutazione dei dirigenti scolastici sulla base del sistema nazionale di valutazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) attuano gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f); e) curano i rapporti con la regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare in materia di dimensionamento della rete scolastica, di offerta formativa integrata, di istruzione degli adulti, di istruzione tecnologica superiore e di promozione della filiera formativa tecnologico-professionale; f) in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolgono le competenze non riservate all'Amministrazione centrale; g) svolgono le competenze in materia di sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; h) curano la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo dell'offerta formativa sul territorio, in collaborazione con la regione e gli enti locali; i) svolgono le competenze in materia di riconoscimento della parita' scolastica, provvedono al riparto dei fondi alle scuole paritarie ed esercitano la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie nonche' sulle scuole straniere in Italia; l) vigilano sull'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche e educative; m) verificano il piano triennale dell'offerta formativa ai fini del rispetto del limite dell'organico assegnato alla istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107; n) gestiscono le procedure di reclutamento e l'organico del personale scolastico, assegnano il personale alle istituzioni scolastiche e educative, e svolgono le competenze, comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle medesime istituzioni o non riservate all'Amministrazione centrale; o) per la gestione del contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio ferme restando le competenze dei Dipartimenti anche per i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato, curano i rapporti con le Avvocature distrettuali dello Stato, anche in relazione alla ricezione degli atti processuali e alla loro trattazione, assicurano il coordinamento con le istituzioni scolastiche e educative e assumono la legittimazione passiva nei giudizi di propria competenza; p) supportano, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, le istituzioni scolastiche e educative statali nelle procedure amministrative e amministrativo-contabili, nonche' nella gestione delle iniziative e dei fondi europei, e nel monitoraggio dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica; q) curano le attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale e amministrativo-contabile concernenti il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale; r) svolgono la funzione di Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico, di norma attribuiti agli uffici di ambito dal decreto di cui al comma 8 con riguardo al personale docente e educativo nonche' amministrativo, tecnico e ausiliario, fatto salvo il deferimento al dirigente scolastico, previa valutazione della gravita' dell'infrazione, nei casi di cui all'articolo 55-bis, comma 9-quater, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; s) svolgono la funzione di Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale, compresi i dirigenti di livello non generale nei casi non riservati all'Amministrazione centrale ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera s); t) svolgono attivita' di consulenza e supporto organizzativo e amministrativo alle istituzioni scolastiche e educative, anche di altre regioni previa convenzione con gli uffici scolastici competenti, in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in qualita' di stazione appaltante qualificata, di cui possono avvalersi le medesime istituzioni; u) curano i rapporti con le agenzie formative regionali nonche' con le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e svolgono, in particolare, le attribuzioni in materia di percorsi di formazione iniziale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; v) promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e educative; z) supportano le istituzioni scolastiche e educative in materia di edilizia scolastica e di sicurezza degli edifici; aa) promuovono le attivita' delle istituzioni scolastiche e educative volte all'integrazione degli alunni stranieri nonche' alla inclusione degli alunni con disabilita', in coordinamento con le regioni e gli enti locali; bb) svolgono i compiti in materia di gruppi per l'inclusione scolastica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; cc) vigilano sullo svolgimento degli esami di Stato e svolgono le altre funzioni non riservate all'Amministrazione centrale in tale materia; dd) esercitano l'attivita' di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142; ee) promuovono le iniziative delle istituzioni scolastiche e educative per il contrasto alla evasione e all'elusione dell'obbligo di istruzione, e per la prevenzione della dispersione scolastica; ff) svolgono le funzioni in materia di transizione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale; gg) curano l'attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale; hh) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente agli ambiti di competenza. 2. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 3. Il dirigente di livello generale dell'ufficio scolastico regionale, in particolare: a) adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro dei dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo nonche' dei dirigenti scolastici; b) esercita, per il tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, l'azione disciplinare nei confronti dei dirigenti scolastici, anche nei casi di inosservanza da parte dei medesimi dirigenti degli obblighi di cui all'articolo 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, educativo, e amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche e educative, per le infrazioni di cui all'articolo 55-bis, comma 9-quater, primo periodo; c) esercita i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per le istituzioni scolastiche e educative statali di competenza. 4. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, sentito il capo del dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale. 5. All'organizzazione dell'amministrazione scolastica della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione degli stessi. Alla Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. Alla regione Friuli-Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, in materia di istruzione in lingua slovena. 6. Gli uffici scolastici regionali si articolano in uffici dirigenziali non generali come di seguito indicato: a) l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; b) l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, in tre uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; c) l'ufficio scolastico regionale per la Calabria, in sette uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; d) l'ufficio scolastico regionale per la Campania, in dieci uffici dirigenziali non generali e in quattordici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; e) l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, in undici uffici dirigenziali non generali e in dodici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; f) l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; g) l'ufficio scolastico regionale per il Lazio, in dieci uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; h) l'ufficio scolastico regionale per la Liguria, in sei uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento con funzioni tecnico-ispettive; i) l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in quindici uffici dirigenziali non generali e in sedici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; l) l'ufficio scolastico regionale per le Marche, in sei uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; m) l'ufficio scolastico regionale per il Molise in tre uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; n) l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte, in dieci uffici dirigenziali non generali e in dieci posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; o) l'ufficio scolastico regionale per la Puglia, in otto uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; p) l'ufficio scolastico regionale per la Sardegna, in otto uffici dirigenziali non generali e in sette posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; q) l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in undici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; r) l'ufficio scolastico regionale per la Toscana, in dodici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; s) l'ufficio scolastico regionale per l'Umbria, in tre uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive; t) l'ufficio scolastico regionale per il Veneto, in otto uffici dirigenziali non generali, e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive. 7. Gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 6 sono organizzati in uffici con competenza regionale e in uffici di ambito territoriale, le cui funzioni sono definite con il decreto di cui al comma 8. Gli uffici con competenza regionale di cui al primo periodo svolgono, in particolare, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i compiti: a) in materia di stato giuridico, valutazione, procedimenti disciplinari e contenzioso dei dirigenti scolastici; b) nelle materie di cui al comma 1, lettera a); c) di gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici di livello dirigenziale non generale dell'ufficio scolastico regionale; d) di coordinamento delle attivita' nelle materie di cui al comma 1, lettere i) e n). 8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria aventi titolo a partecipare alla contrattazione, sono definiti l'organizzazione e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ufficio scolastico regionale.»; d) la Tabella A e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente regolamento.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta l'articolo 14-quater del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024: «Art.14-quater (Misure urgenti per la funzionalita' del Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. Al fine di favorire l'uniformita' organizzativa degli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi uffici e di quelli dell'amministrazione centrale da cui dipendono funzionalmente, la dotazione organica del medesimo Ministero e' incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2024, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, e' adeguato alle disposizioni del primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 149.415 euro per l'anno 2024 e a 896.486 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.». - Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis) d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e) f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo , ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di quindici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.». - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, S.O. n. 77. - Si riportano gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, S.O. n. 163: «Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente: a) i dipartimenti; b) le direzioni generali. 2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non puo' essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, e' soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4.». «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e restituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». «Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio, dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.». «Art. 49 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'istruzione e del merito sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.». «Art. 50 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell'universita' e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 ; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' dalla vigente legislazione, ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni.». «Art. 51 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a ventotto, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.». «Art. 75 (Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria). - 1. 2. 3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, quali autonomi centri di responsabilita' amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attivita' gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi. 4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria e' definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 30 luglio 1996. 5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 il ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilita' amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalita' e' altresi' autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.». - Si riporta l'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante: «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2002: «Art. 13 (Organi per l'amministrazione scolastica). - 1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e' istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena. 2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e' richiesta la piena conoscenza della lingua slovena. 3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena e' istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalita' di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.». - Si riportano l'articolo 19, 25, comma 1, e 55-bis, comma 9-quater, e l'articolo 55-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». «Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). - 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonche' del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Omissis.». «Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - Omissis 9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e' di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.». «Art. 55-sexies (Responsabilita' disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilita' per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entita' del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una piu' grave sanzione disciplinare. 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali puo' avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale e' collocato in disponibilita', il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, e' valutata anche ai fini della responsabilita' di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. 4. La responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceita' nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in conformita' ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.». - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009, S.O. n. 197. - Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011: «Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica). - 1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonche' entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data e' soppresso l'ANSAS ed e' ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni. 1-bis. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti; c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attivita' tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti; f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (e-learning) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica; g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonche' nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualita' dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti; h) supporto ai processi di innovazione delle attivita' amministrative delle istituzioni scolastiche; i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilita' e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilita' negli apprendimenti degli studenti; l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attivita' di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'universita' e della ricerca, con riferimento alle attivita' di competenza di quest'ultimo; m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99; n) supporto, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attivita' della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti; o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca " per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita' di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998. 4. Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche. 5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 5-bis. Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non puo' essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto e' assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennita' mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma. 5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonche' per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e' adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis. 5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' della necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione puo' essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente. 6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' abrogato. 7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato. 8. 9. 10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali e' determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA. 11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e' possibile istituire posti in deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalita' di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito. 12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita', assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorita' nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia. 13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, e' soggetto a mobilita' intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle universita' con il mantenimento dell'anzianita' maturata, nonche' dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale e' assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili. 15. 16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.». - La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 13 novembre 2012. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013. - Si riporta il comma 13 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015: «13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli esiti della verifica.». - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante: «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, S.O., n. 23. - Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, S.O. n. 23: «Art. 9 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di: a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalita' di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuita' delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT); c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. 2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 e' garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica. 3. La composizione, l'articolazione, le modalita' di funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle citta' metropolitane, e' costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT e' composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT e' nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo' esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4. 5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilita' educativa e delle attivita' di didattica inclusiva. 6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attivita' nonche' per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato: a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' nell'inclusione scolastica; b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali. 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalita' di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalita' per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica. 8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. 9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e puo' avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilita', o di chi esercita la responsabilita' genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il necessario supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale. 11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, e' assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.". 2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indica modalita' di riconoscimento di "scuole polo" che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione. 2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuate, quali Centri territoriali di supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilita'. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalita' di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione. 2-ter. Dall'individuazione dei CTS, di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riportano gli articoli 6 e 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2023: «Art. 6 (Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49: 1) al comma 1, le parole: "E' istituito il Ministero dell'istruzione, cui" sono sostituite dalle seguenti: "Al Ministero dell'istruzione e del merito"; 2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Attribuzioni)"; b) all'articolo 50, comma 1: 1) le parole: "Ministero dell'istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione e del merito" e le parole "Ministro dell'istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'istruzione e del merito"; 2) le parole: "valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale"; 3) le parole: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti" sono sostituite dalle seguenti: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti"; c) all'articolo 51, comma 1, la parola: "venticinque" e' sostituita dalla seguente: "ventotto"; d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'istruzione e del merito"; e) all'articolo 51-ter, comma 1, le parole: "congiuntamente con il Ministero dell'istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito". 3. Le denominazioni "Ministro dell'istruzione e del merito" e "Ministero dell'istruzione e del merito" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dell'istruzione" e "Ministero dell'istruzione". 3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalita' degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, dopo le parole: "con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,", al terzo periodo, le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del" e, al quarto periodo, le parole: "e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023". 3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.». «Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.». - Si riportano gli articolo 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12: «Art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze). - 1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. 3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 4. L'allegato di cui al comma 2 puo' essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonche' per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori. 5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attivita' di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g). 6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attivita' di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonche' ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante. 7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione; e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g). 8. L'allegato II.4 puo' essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. 9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata e' formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalita' disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata. 10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo. 11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attivita' di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o piu' stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalita' di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attivita' di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice. 12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza, e' responsabile del rispetto del codice per le attivita' a essa direttamente imputabili, quali: a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza; c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgera' un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. 13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attivita' di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attivita' di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attivita' di propria pertinenza. 14. Due o piu' stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o piu' fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purche' almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione e' effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante e' responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. 16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attivita' di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attivita' di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro e' effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e' ubicata la centrale di committenza. 17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza. 18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).». «Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo periodo. 2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo. 3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62. 4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata. 5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda: a) la capacita' di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure; b) la capacita' di affidamento e controllo dell'intera procedura; c) la capacita' di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attivita' di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attivita' coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione. 7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono: a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi; b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale; c) all'esperienza maturata nell'attivita' di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni. 8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresi' una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato. 9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione. 10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalita' di lucro, che svolgono attivita' formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti. 11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare: a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza; b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attivita'; c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti. 12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento. 13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita' attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC puo' stabilire ulteriori casi in cui puo' essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita' tecnica ed organizzativa richiesta.». - La legge 8 agosto 2024, n. 121, recante: «Istituzione della filiera formativa tecnologico professionale.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2024. - Si riporta l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante: «Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985: «Art. 9. Fino a quando non sara' diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale. Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione. L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali istituiti presso il Ministero. I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale puo', entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.». - Si riporta l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante: «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998: «Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico. 2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunita' scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita' istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita' piu' idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici 3.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023. - Si riportano gli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 2017, n. 195, recante: «Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalita' di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2017: «Art. 5 (Salute e sicurezza). - 1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione e' certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed e' integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilita' di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. 2. E' di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. 3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere: a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211; b) svolti percorsi formativi in modalita' e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128; c) promosse forme piu' idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. 4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalita' didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, e' stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacita' strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonche' in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attivita' a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attivita' a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attivita' a rischio basso. 5. Agli studenti in regime di alternanza e' garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa e' a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilita' di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. 6. Gli studenti impegnati nelle attivita' di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attivita' eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purche' ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.». «Art. 6 (Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro). - 1. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' istituita la commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale. 2. La commissione e' presieduta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed e' composta dai seguenti soggetti: a) tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti; b) due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell'ufficio scolastico regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto ufficio. 3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potesta' genitoriale possono presentare reclamo all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, commesse in occasione dell'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente regolamento. 4. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero altro dirigente delegato, avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla commissione, decide sul reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo. 5. La commissione effettua l'attivita' istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati. 6. La commissione resta in carica per due anni scolastici. 7. Per la partecipazione ai lavori della commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza o altre utilita', comunque denominate.». - Si riporta l'articolo 15 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, recante: «Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2023: «Art. 15 (Istituti tecnici). - 1. La SCIA presentata al SUAP dagli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, ai sensi dell'articolo 49-septies, comma 9, del codice, e' sottoscritta dal dirigente scolastico. L'amministrazione competente trasmette la relativa documentazione agli uffici scolastici regionali competenti per territorio ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al comma 9 del presente articolo. 2. Nella SCIA sono dichiarati: a) la denominazione dell'istituto; b) la sede dell'istituto e le eventuali sedi secondarie; c) la tipologia di attivita' e le categorie di patenti nautiche per le quali si presenta la SCIA; d) i dati anagrafici e il codice fiscale del dirigente scolastico e del responsabile didattico; e) i dati anagrafici e il codice fiscale degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici e degli istruttori professionali di vela; f) la disponibilita' dei locali, degli arredi, delle dotazioni e degli strumenti tecnici e didattici per le lezioni teoriche in conformita' agli articoli 7 e 8; g) il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice. 3. Alla SCIA sono allegati: a) la planimetria in scala 1:100 timbrata e firmata da un professionista abilitato, corredata da sezioni, conteggi della superficie netta degli ambienti e rapporti aero-illuminanti; b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della proprieta' o della disponibilita' delle unita' da diporto di cui all'articolo 9 del presente regolamento, indicando i relativi luoghi di ormeggio; c) le dichiarazioni rese dal personale docente della scuola nautica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in merito al possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attivita' di insegnante di teoria o istruttore pratico o istruttore professionale di vela di cui all'articolo 10 del presente regolamento; d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal responsabile didattico in merito al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice; e) l'attestazione comprovante il versamento dei diritti di istruttoria secondo la misura e le modalita' previste dall'amministrazione competente; f) il certificato attestante l'idoneita' psicofisica degli istruttori pratici di cui all'articolo 49-septies, comma 14, del codice. 4. L'istituto tecnico produce all'amministrazione competente il registro d'iscrizione degli allievi per l'apposizione del visto. Analoga procedura deve essere seguita nel caso di esaurimento delle pagine del registro. 5. I requisiti e le condizioni previsti per la presentazione della SCIA devono permanere per tutto il periodo di esercizio dell'attivita'. 6. Il dirigente scolastico presenta la SCIA di variazione al SUAP nei seguenti casi: a) variazione del dirigente scolastico o del responsabile didattico; b) modifica o integrazione della tipologia di attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, dimostrando il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. 7. Il dirigente scolastico, per motivate esigenze documentate, puo' sospendere l'esercizio dell'attivita' per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al SUAP, decorsi inutilmente i quali senza che l'attivita' sia regolarmente ripresa, l'attivita' si intende cessata. 8. Nei casi di modifica della denominazione, sospensione volontaria, ripresa o cessazione dell'attivita', la comunicazione e' effettuata al SUAP nei modi stabiliti dal presente regolamento. 9. L'attivita' di vigilanza amministrativa prevista dall'articolo 49-septies, comma 9, del codice, e' esercitata dagli Uffici scolastici regionali di riferimento ed e' limitata alle condizioni e ai requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 17 del presente regolamento.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1, e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione). - 1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree: a) definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; b) organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, indicazioni nazionali e linee guida; c) stato giuridico del personale della scuola, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca; d) funzioni di competenza del Ministero in materia di formazione del personale scolastico, in raccordo con la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-bis, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale; f) definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; g) promozione del merito e valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi sul territorio nazionale; h) definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; i) definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; l) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; m) riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; n) assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnologica superiore; o) individuazione degli obiettivi, degli standard e dei percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; p) valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnologica superiore; q) cura dei rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di relativa competenza; r) cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni; s) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle funzioni di supporto alle articolazioni periferiche in materia di gestione del contenzioso del personale scolastico, nonche' di pratiche conciliative deflative del contenzioso; t) indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilita' anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, da parte di tali organi, ai sensi di cui all'articolo 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; u) rapporti con l'Ispettorato per la funzione pubblica negli ambiti di competenza; v) definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; z) cura delle attivita' relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; aa) orientamento allo studio e professionale; bb) salvaguardia e promozione del diritto allo studio e servizi alle famiglie; cc) supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti; dd) iniziative a tutela dello status dello studente della scuola e della sua condizione; ee) competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; ff) gestione dei rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza unificata, per le materie di propria competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione; gg) raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, negli ambiti di competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne; hh) cura dei rapporti con l'Unione europea e la comunita' internazionale per la promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le competenti strutture del Ministero; ii) promozione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali; ll) consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome; mm) supporto alle attivita' di coordinamento e raccordo dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva dell'Amministrazione centrale e periferica; nn) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione, ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni; oo) in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, svolgimento delle attivita' del Dipartimento negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234; oo-bis) definizione del sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale; oo-ter) cura dei rapporti con l'ARAN in materia di personale scolastico, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale. Omissis.». «Art. 6 (Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale). - 1. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: a) politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; b) monitoraggio del fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche; c) definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione, sentito, per il personale in servizio presso gli uffici scolastici regionali, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; d) rapporti con l'Ispettorato della funzione pubblica; e) acquisti e affari generali; f) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi del settore istruzione; g) innovazione e trasformazione digitale nell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche; h) sviluppo, evoluzione e semplificazione dei processi dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche; i) analisi statistiche relative al sistema nazionale di istruzione e ai sistemi di istruzione europei e internazionali a supporto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; l) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene a programmi e iniziative di innovazione e trasformazione digitale; m) supporto al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione nella cura dei rapporti con l'ARAN per il personale scolastico, e cura dei rapporti con l'ARAN per il personale amministrativo in servizio presso l'Amministrazione appartenente al comparto funzioni centrali, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; n) coordinamento e monitoraggio della gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attivita' degli Uffici relazioni con il pubblico a livello periferico; o) promozione di eventi e manifestazioni, nonche' dell'attivita' di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero; p) definizione, gestione e sviluppo del modello di controllo di gestione; q) supporto all'Ufficio di gabinetto per le attivita' del Ministro relative alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attivita' del Ministero, nonche' in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa; r) sviluppo della programmazione delle attivita' e dei processi innovativi; s) promozione dell'innovazione didattica digitale e della digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche; t) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea; u) definizione degli obiettivi e ambiti di intervento delle politiche di coesione, degli strumenti finanziari europei, della programmazione regionale unitaria, e valutazione e attuazione di altre opportunita' di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati, negli ambiti di competenza del Ministero; v) coordinamento delle attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di competenza, ivi incluso il Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; z) coordinamento delle attivita' istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro, nonche' vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance; aa) supporto allo svolgimento dell'attivita' di pianificazione degli obiettivi e di valutazione dell'andamento della gestione; bb) attivita' connesse alle funzioni di responsabile della protezione dei dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti degli uffici del Ministero; cc) coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e dell'attuazione della normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali; dd) svolgimento delle attivita' di competenza negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234; ee) attivita' di indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie nazionali designate dal Ministero per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti; ff) svolgimento delle attivita' relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica; gg) supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne; hh) supporto al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale e, sentito il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nei confronti degli uffici scolastici regionali; hh-bis) supporto al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in materia di definizione del sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, se l'autorita' di gestione e' anche un beneficiario nell'ambito dei programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea, al fine di garantire un'adeguata separazione delle funzioni, assicura la funzione di controllo delle operazioni relative alla gestione finanziaria e dei citati programmi operativi attraverso le verifiche prescritte dai regolamenti europei di riferimento relativi ai diversi periodi di programmazione. 3. Al Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, una posizione dirigenziale generale con incarico di studio e ricerca, e due uffici dirigenziali non generali. 4. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie; b) direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche; c) direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica; d) direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali. 5. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti: La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti: a) attuazione delle politiche relative al personale del Ministero; b) elaborazione e attuazione del piano di reclutamento e formazione del personale del Ministero; c) formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con gli indirizzi forniti dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; d) amministrazione del personale del Ministero; e) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per il personale del Ministero; f) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per la ripartizione del Fondo Unico della dirigenza scolastica, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; g) coordinamento ed emanazione di indirizzi agli uffici scolastici regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale del Ministero; h) attuazione dei programmi per la mobilita' del personale del Ministero; i) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e al personale amministrativo e tecnico assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale; l) pianificazione e allocazione delle risorse umane; m) gestione contabile delle competenze del personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale; n) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione centrale, ad eccezione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete; o) consulenza agli uffici del Ministero in materia di contrattualistica, anche in relazione all'elaborazione dei capitolati di gara; p) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi in raccordo con le altre direzioni generali competenti del Dipartimento; q) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; r) gestione del contenzioso concernente il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali in servizio presso il Ministero, nonche' del contenzioso relativo al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero del contenzioso relativo al personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva; s) gestione delle attivita' rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita' a carico del personale appartenente al comparto funzioni centrali in servizio presso l'Amministrazione centrale e a carico del personale dirigenziale di livello non generale, nonche' per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di livello generale; t) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' dirigenziale dei dirigenti del Ministero prevista dall'articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad opera dello specifico organismo costituito presso la medesima direzione generale; u) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale e amministrativo-contabile concernenti il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali del Ministero, nonche' il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero il personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva; v) coordinamento dell'attivita' ispettiva amministrativa presso gli uffici del Ministero; z) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero; aa) predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico; bb) predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; cc) supporto agli Uffici di diretta collaborazione nella redazione delle proposte per il Documento di economia e finanza (DEF) e per la legge di bilancio; dd) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; ee) cura delle attivita' finalizzate all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilita' e ai centri di costo, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; ff) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa; gg) cura delle attivita' contrattuali e convenzionali relative alla gestione dei servizi generali per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale; hh) gestione dei servizi generali per l'Amministrazione centrale; ii) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; ll) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza. 6. La direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti: a) svolgimento delle attivita' relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, in raccordo con le funzioni di programmazione delle regioni e di attuazione degli enti locali, comprese le attivita' di monitoraggio della spesa e di supporto agli enti locali nell'esecuzione degli interventi; b) gestione e monitoraggio dei finanziamenti relativi dell'edilizia scolastica, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica; c) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica; d) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con particolare attenzione al risparmio energetico anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica; e) rapporti con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; f) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica; g) definizione e attuazione di specifici accordi di programma quadro e di altri strumenti di coordinamento interistituzionale, in materia di edilizia scolastica; h) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto attiene alle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui all'articolo 41, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; i) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa; l) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla propria gestione; m) contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e delle risorse per la formazione del personale della scuola, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; n) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; o) sviluppo dei processi amministrativo-contabili delle scuole; p) coordinamento e gestione di servizi di supporto organizzativo, amministrativo e contabile alle istituzioni scolastiche, in collaborazione con gli uffici del Ministero; q) in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, coordinamento e organizzazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile; r) in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti; s) in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppo dei processi di controllo amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e supporto alla formazione dei revisori dei conti, in collaborazione con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; t) programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione; u) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione; v) valutazione e attuazione di opportunita' di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati; z) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione; aa) raccordo con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi operativi; bb) autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, relativi alle materie di competenza del Ministero; cc) programmazione e gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione affidate al Ministero; dd) autorita' di certificazione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei programmi operativi nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del Ministero; ee) attivita' di indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie nazionali designate dal Ministero per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti; ff) supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e le strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, all'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne; gg) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; hh) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza. 7. La direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti: a) pianificazione, gestione, monitoraggio e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione; b) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione inerenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete ed esecuzione dei contratti che afferiscono ai medesimi; c) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della societa' dell'informazione con altri Ministeri e Istituzioni; d) gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche, nonche' per il supporto alla gestione del personale scolastico; e) sviluppo e governo dei processi e dei sistemi di sicurezza informatica; f) sviluppo, gestione e conduzione operativa delle infrastrutture, dei sistemi e delle reti; g) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale del Ministero; h) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre Amministrazioni; i) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche, anche con riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale; l) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni relative ai processi del Ministero e delle istituzioni scolastiche; m) svolgimento dei compiti del responsabile per la transizione digitale secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; n) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; o) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione didattica e digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale; p) sviluppo di soluzioni volte alla semplificazione e della digitalizzazione dei processi dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche; q) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per le materie di competenza; r) gestione e sviluppo dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione, comprendente l'anagrafe dell'edilizia scolastica, l'anagrafe degli studenti, l'anagrafe delle istituzioni scolastiche, nonche' l'anagrafe degli istituti tecnologici superiori; s) gestione dell'Osservatorio per la scuola digitale; t) cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; u) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione; v) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative, nonche' alla valorizzazione del merito; z) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attivita' dei dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza; aa) supporto nell'elaborazione statistica di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi di istruzione europei e internazionali, in collaborazione con la direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione; bb) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; cc) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza. 8. Nell'ambito della direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche del Ministero. 9. La direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali, che si articola in tre uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale, in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia; b) promozione di relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, operanti in materia di istruzione al fine di promuovere l'immagine del Ministero; c) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonche' di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia; d) promozione di iniziative istituzionali, attivita' e convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonche' sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero; e) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale, convegni e congressi; f) coordinamento operativo di progetti complessi di innovazione, anche di rilievo europeo; g) gestione della rete di comunicazione del Ministero; h) elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150; i) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione, nonche' studi e analisi di dati e informazioni riguardanti il grado di soddisfazione dei cittadini; l) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150; m) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e della rete intranet; n) gestione delle biblioteche dell'Amministrazione centrale del Ministero; o) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi; p) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.». |
| Allegato
(Art. 1, comma 1, lettera d)
Tabella A Dotazione organica del personale
Personale dirigenziale:
+-----------------------------+-----------+ |Dirigenti di prima fascia |n. 35* | +-----------------------------+-----------+ |Dirigenti di seconda fascia, | | |amministrativi |n. 204** | +-----------------------------+-----------+ |Dirigenti di seconda fascia, | | |tecnici |n. 190 | +-----------------------------+-----------+ |Totale dirigenti |n. 429 | +-----------------------------+-----------+
Personale non dirigenziale:
+-------------------------------+---------------+ |Area delle elevate | | |professionalita' |n. 25 | +-------------------------------+---------------+ |Area dei funzionari |n. 2845*** | +-------------------------------+---------------+ |Area degli assistenti |n. 2210 | +-------------------------------+---------------+ |Area degli operatori |n. 322 | +-------------------------------+---------------+ |Totale Aree |n. 5402 | +-------------------------------+---------------+ * Compresi 2 posti dirigenziali di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, 1 posto dirigenziale generale con l'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto della Scuola di alta formazione e 1 posto dirigenziale di livello generale con l'incarico di coordinatore della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale. ** Compresi 9 posti dirigenziali di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e 1 posto dirigenziale di livello non generale presso la Scuola di alta formazione. *** Comprese 12 unita' di personale da inquadrare nell'area funzionari presso la Scuola di alta formazione |
| Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente regolamento, compresi quelli di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si provvede secondo i termini, le procedure e le modalita' previsti dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Fino al conferimento degli incarichi di cui al primo periodo, sono efficaci gli incarichi gia' conferiti. 2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, cosi' come modificato dal presente regolamento, nonche' fino al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali non generali, gli uffici scolastici regionali si avvalgono dei preesistenti uffici dirigenziali non generali. 3. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente regolamento e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2024
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni
Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2964
Note all'art. 2: - Per l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, si veda nelle note all'art. 1. |
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