Gazzetta n. 284 del 4 dicembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 novembre 2024 |
Modalita' di attestazione dell'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. |
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IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario»; Visti gli articoli da 4 a 7-bis del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2015, che, in relazione al regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti, disciplinano i requisiti per aderire, i doveri scaturenti dall'adesione, gli effetti della stessa, le competenze e le procedure, nonche' il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», il quale, all'interno dell'art. 4 del decreto legislativo n. 128 del 2015, ha introdotto il comma 1-bis, ai sensi del quale il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, inserito nel contesto del sistema di Governo aziendale e di controllo interno e predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al successivo comma 1-quater, «deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti gia' in possesso di una specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili»; Visto l'art. 1, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dal decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, il quale prevede che «I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'art. 4, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 2). I soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale»; Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale»; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 219, concernente «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Modalita' di attestazione dell'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
1. I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 sono tenuti ad attestare l'efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, i medesimi soggetti, entro la fine del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, con cadenza almeno triennale, acquisiscono una certificazione attestante l'avvenuto svolgimento, da parte del contribuente, di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta. 3. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata dai professionisti abilitati alla certificazione di cui al comma 1-bis dell'art. 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nelle linee guida di cui all'art. 4, comma 1-quater, del medesimo decreto. 4. In caso di certificazione accertata dall'Agenzia delle entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato e' oggetto di comunicazione, da parte della medesima Agenzia, ai Consigli nazionali dell'ordine professionale di appartenenza per le determinazioni di competenza. 5. La verifica dell'efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, rientra tra gli impegni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2024
Il Vice Ministro: Leo |
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