Gazzetta n. 284 del 4 dicembre 2024 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
COMUNICATO |
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di fingolimod, «Fingolimod Pharmathen». |
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Estratto determina AAM/PPA n. 932/2024 del 22 novembre 2024
E' autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2 che comporta l'immissione in commercio del medicinale FINGOLIMOD PHARMATHEN nella confezione di seguito indicata: principio attivo: fingolimod; A.I.C.: 047888033 - «0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 32 1FPFP1); codice pratica: C1B/2023/2936; numero procedura: DK/H/3097/001/IB/008; titolare A.I.C.: Pharmathen S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 6, Dervenakion Str., 15351 - Pallini Attiki, Grecia.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': «Cnn» classe non negoziata.
Classificazione ai fini della fornitura
Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RRL» medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri sclerosi multipla individuati dalle regioni.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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