Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2024 (vai al sommario)
LEGGE 18 novembre 2024, n. 182
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
 
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le
elusioni fiscali

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese,
Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale,
Nell'intento di concludere un Accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunita' di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di treaty-shopping finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),
Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
SOGGETTI

1. Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini del presente Accordo, i redditi derivati da, o mediante, un'entita' o uno strumento o accordo trattato in tutto o in parte come fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione fiscale di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come redditi di un residente di uno Stato Contraente, ma soltanto nella misura in cui i redditi sono trattati, ai fini dell'imposizione da parte di detto Stato, come i redditi di un residente di detto Stato.
3. Il presente Accordo non limita l'imposizione dei propri residenti da parte di uno Stato contraente, salvo per quanto riguarda i benefici accordati ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 9, del paragrafo 2 dell'Articolo 18, e degli Articoli 19, 20, 21, 23, 25, 26 e 28.

 
Agreement between the Government of the Italian Republic and the
Government of the People's Republic of China for the elimination of
double taxation with respect to taxes on income and the prevention
of tax evasion and avoidance

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Protocol

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.
 
ARTICOLO 2
IMPOSTE CONSIDERATE

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) in Cina:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle imprese;
(qui di seguito indicate quali «imposta cinese»);
b) in Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle societa';
(iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).
4. L'Accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 10.860.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Alle attivita' previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
ARTICOLO 3
DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «Cina» designa la Repubblica Popolare Cinese; quando usato in senso geografico, designa tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese, compresi il territorio terrestre, le acque interne, il mare territoriale e lo spazio aereo al di sopra di essi, in cui si applica la legislazione fiscale cinese, ed ogni zona al di la' del suo mare territoriale all'interno della quale la Repubblica Popolare Cinese ha diritti sovrani o esercita la giurisdizione in conformita' con il diritto internazionale e con la propria legislazione nazionale;
b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Cina;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa' e ogni altra associazione di persone;
e) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione «traffico internazionale» indica qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
h) l'espressione «autorita' competente» designa, per quanto concerne la Cina, l'Amministrazione Tributaria Statale (State Tax Administration) o il suo rappresentante autorizzato e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
i) il termine «nazionali», con riferimento a uno Stato contraente, designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; e
(ii) le persone giuridiche, le partnership o le associazioni costituite in conformita' con la legislazione in vigore in uno Stato contraente.
2. Per l'applicazione dell'Accordo in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui si applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

 
Art. 4

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 novembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
ARTICOLO 4
RESIDENTE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione effettiva o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente solo dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente solo dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona e' considerata residente ai fini del presente Accordo, con riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui e' stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dal presente Accordo se non nella misura e nel modo che possano essere convenuti dalle autorita' competenti degli Stati contraenti.

 
ARTICOLO 5
STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio; e
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende anche:
a) un cantiere, un progetto di costruzione, di assemblaggio o installazione o le attivita' di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attivita' oltrepassa 12 mesi;
b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, ma soltanto quando le attivita' di tale natura si protraggono (per lo stesso progetto o un progetto correlato) all'interno di uno Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un qualsiasi periodo di dodici mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi attivita' non indicata alle lettere da (a) a (d), a condizione che tale attivita' abbia carattere preparatorio o ausiliario; o
f) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato di attivita' di cui alle lettere da (a) a (e), a condizione che l'attivita' complessiva della sede fissa di affari risultante da tale combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario.
5, Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente al quale si applicano le disposizioni del paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, e ha, ed abitualmente esercita, in detto Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato contraente in relazione ad ogni attivita' effettuata dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
6. a) Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attivita' nel primo Stato in qualita' di agente indipendente e agisce per l'impresa nel normale svolgimento di tale attivita'. Quando, tuttavia, una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o piu' imprese alle quali e' strettamente correlata, tale persona non e' considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.
b) Ai fini del presente Articolo, una persona e' strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona e' considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della societa' o della partecipazione nella societa'), o se un'altra persona possiede, direttamente o indirettamente, piu' del 50 per cento delle partecipazioni (o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della societa' o della partecipazione nella societa') nella persona e nell'impresa.
7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

 
ARTICOLO 6
REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori ai beni immobili, le scorte e le attrezzature delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

 
ARTICOLO 7
UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente che svolge attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione che altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo tale ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.

 
ARTICOLO 8
TRASPORTO INTERNAZIONALE

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

 
ARTICOLO 9
IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorche'
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.
2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, detto altro Stato effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformita' con la procedura amichevole di cui all'Articolo 26 del presente Accordo.

 
ARTICOLO 10
DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo e' una societa' che detiene direttamente il 25 per cento o piu' del capitale della societa' che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento del dividendo (al fine del computo di detto periodo, non si tiene conto di variazioni di proprieta' che risultino direttamente da una riorganizzazione societaria, quale una fusione o una scissione, della societa' che detiene le azioni o che paga il dividendo);
b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili coni quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente Articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

 
ARTICOLO 11
INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformita' con la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
a) l'8 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se gli interessi sono pagati ad una istituzione finanziaria in relazione ad un prestito concesso per un periodo non inferiore a tre anni per il finanziamento di progetti di investimento;
b) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale;
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o a una sua suddivisione politica o ente locale, alla Banca Centrale dell'altro Stato contraente, oppure ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale e' interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente, oppure gli interessi sono pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati dal Governo dell'altro Stato contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale, dalla Banca Centrale dell'altro Stato contraente, oppure da un ente pubblico o da un ente il cui capitale e' interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad un beneficiario effettivo degli interessi residente in Cina, sono esenti dall'imposta italiana, qualora l'emittente sia la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, o la Societa' italiana per le imprese all'estero - Simest.
5. Ai fini del presente Articolo, il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi dei titoli di credito od obbligazioni, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli od obbligazioni. Le penalita' di mora per ritardato pagamento non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale e' stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

 
ARTICOLO 12
CANONI

I. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo e' un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformita' con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
a) per quanto concerne i canoni di cui alla lettera a) del paragrafo 3, il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni; e
b) per quanto concerne i canoni di cui alla lettera b) del paragrafo 3, il 10 per cento dell'ammontare rettificato dei canoni. Ai fini della presente lettera «l'ammontare rettificato» indica il 50 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente Articolo il termine «canoni» designa:
a) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche o le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, dei brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
b) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

 
ARTICOLO 13
UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, da parte di un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni che hanno derivato piu' del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
5. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato contraente se l'alienante, in qualsiasi momento durante il periodo di 12 mesi che precedono l'alienazione, ha detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione del 25 per cento o piu' nel capitale di detta societa'.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi da 1 a 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

 
ARTICOLO 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei seguenti casi, in cui tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure
b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o che oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attivita' svolte in detto altro Stato.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 
ARTICOLO 15
LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato contraente.
4. I pagamenti ricevuti da un residente di uno Stato contraente dopo aver cessato di essere un residente dell'altro Stato contraente, e percepiti in virtu' di un'attivita' dipendente svolta in detto altro Stato contraente quali indennita' di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.

 
ARTICOLO 16
COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

 
ARTICOLO 17
ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito e' imponibile, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle prestazioni indicate al paragrafo 1, svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo o di sportivo, sia quando detti redditi sono attribuiti al medesimo artista o sportivo oppure ad un'altra persona, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attivita' sono finanziate interamente o principalmente con fondi pubblici del primo Stato contraente, o se dette prestazioni sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i Governi dei due Stati contraenti.

 
ARTICOLO 18
PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in considerazione di un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e gli altri pagamenti di natura analoga corrisposti nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

 
ARTICOLO 19
FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati dal Governo di uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi al Governo di detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica e' un residente di detto Stato che:
(i) ha la nazionalita' di detto Stato; o
(ii) non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi al Governo di detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle altre remunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata dal Governo di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale.

 
ARTICOLO 20
STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi, riceve per sopperire alle spese di mantenimento o d'istruzione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

 
ARTICOLO 21
INSEGNANTI E RICERCATORI

1. Le remunerazioni che una persona fisica, che soggiorna in uno Stato contraente al solo fine di insegnare, tenere conferenze, o svolgere attivita' di ricerca presso una scuola, un istituto di istruzione, una universita', o altro istituto d'istruzione o ricerca riconosciuto ufficialmente dal Governo di detto Stato, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, percepisce per dette attivita', sono esenti da imposizione nel primo Stato per un periodo non superiore, in totale, a tre anni a decorrere dalla data del suo arrivo in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi da ricerca se questa non e' nell'interesse pubblico ed e' principalmente a beneficio privato di una o piu' persone determinate.

 
ARTICOLO 22
ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo l non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

 
ARTICOLO 23
METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. In Cina, in conformita' con le disposizioni della legislazione cinese, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente:
a) Quando un residente della Cina ricava redditi dall'Italia, l'ammontare dell'imposta dovuta in Italia in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, puo' essere scomputato dall'imposta cinese dovuta da detto residente. L'ammontare del credito, tuttavia, non puo' eccedere l'ammontare dell'imposta cinese su tale reddito calcolata in conformita' con la normativa e la legislazione fiscali cinesi.
b) Qualora il reddito derivato dall'Italia sia un dividendo pagato da una societa' residente in Italia ad una societa' residente in Cina e che detiene il 20 per cento o piu' delle azioni della societa' che paga il dividendo, il credito tiene conto dell'imposta pagata in Italia dalla societa' che corrisponde il dividendo, in relazione ai propri redditi.
2. In Italia, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente:
i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, sono imponibili in Cina, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.
In tal caso, l'Italia ammette in detrazione dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cina, ma la detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, ai sensi della legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito.

 
ARTICOLO 24
DIRITTO AI BENEFICI

Nonostante le altre disposizioni del presente Accordo, un beneficio ai sensi del presente Accordo non puo' essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se e' ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni del presente Accordo.

 
ARTICOLO 25
NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 8 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

 
ARTICOLO 26
PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. Ogni accordo raggiunto sara' applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi 2 e 3. Qualora venga ritenuto opportuno per raggiungere un accordo, i rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti potranno incontrarsi per uno scambio verbale di opinioni.

 
ARTICOLO 27
SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria all'Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato contraente e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone o autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformita' con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzera' i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede e' soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

 
ARTICOLO 28
MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE
E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

 
ARTICOLO 29
ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' all'altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica ed avra' efficacia:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore; e
b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore.
2. L'Accordo tra il Governo della Repubblica Popolare Cinese e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato il 31 ottobre 1986 a Pechino, cessa di avere effetto a partire dalla data in cui le disposizioni del presente Accordo diventano applicabili in conformita' con le disposizioni del presente Articolo.

 
ARTICOLO 30
DENUNCIA

1. Il presente Accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente puo' notificarne la cessazione per iscritto, attraverso i canali diplomatici, il, o prima del, trenta giugno di ogni anno solare che inizia dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso, il presente Accordo cessera' di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui e' notificata la denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui e' notificata la denuncia.
IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 23 marzo 2019, in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarra' il testo inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico


 
PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali (qui di seguito indicato come «l'Accordo»), i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante dell'Accordo.
1. Con riferimento all'Articolo 7:
a) quando un'impresa di uno Stato contraente vende beni o merci oppure svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione sono determinati prendendo in considerazione non l'importo complessivo percepito dall'impresa, ma soltanto il compenso attribuibile all'attivita' effettiva svolta dalla stabile organizzazione in relazione a tali vendite o attivita';
b) nel caso di contratti relativi a cantieri, progetti di costruzione, di assemblaggio o installazione, quando un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili di detta stabile organizzazione sono determinati prendendo in considerazione non l'importo complessivo del contratto, ma soltanto la parte del contratto effettivamente realizzata dalla stabile organizzazione.
2. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica l'applicazione degli altri accordi tra i due Stati contraenti che prevedono un trattamento piu' favorevole in relazione al traffico internazionale.
3. Con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 11,
Resta inteso che l'espressione «un ente pubblico o un ente il cui capitale e' interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente», designa:
a) per quanto concerne la Cina:
(i) la «China Development Bank»;
(ii) la «Agricultural Development Bank of China»;
(iii) la «Export-Import bank of China»;
(iv) il «National Council for Social Security Fund»;
(v) la «China Export & Credit Insurance Corporation»;
(vi) la «China Investment Corporation»;
(vii) la «China Investment Corporation (CIC) International Co., Ltd»;
(viii) la «China Investment Corporation (CIC) Capital Corporation»;
(ix) il «Silk Road Fund Co., Ltd».
b) per quanto concerne l'Italia:
(i) Cassa Depositi e Prestiti - CDP;
(ii) Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE;
(iii) Societa' italiana per le imprese all'estero - Simest.
4. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o alla People's Bank of China, nonche' all'Agenzia per il Commercio con l'Estero (ICE - Italian Trade Agency - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) o al China Council for the Promotion of International Trade, sono disciplinate dalle disposizioni sulle funzioni pubbliche. Le autorita' competenti possono convenire di applicare il medesimo trattamento ad entita' analoghe, mediante uno Scambio di Note soggetto a ratifica.
5. Nonostante le disposizioni dell'Articolo 27, per quanto concerne i dati e le informazioni comunicate ai sensi del presente Accordo da utilizzarsi nei procedimenti penali, ulteriore richiesta deve essere inoltrata ai sensi di ogni altro accordo bilaterale o multilaterale sottoscritto dai due Stati contraenti o nel quale essi partecipano.
6. I due Stati contraenti permettono l'applicazione diretta delle aliquote fiscali ridotte previste dal presente Accordo. Nel caso in cui le imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte con l'aliquota interna, esse sono rimborsate, secondo la legislazione interna di ciascuno Stato contraente, su richiesta del contribuente o del suo Stato di residenza.
IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Roma, il 23 marzo 2019, in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarra' il testo inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico