Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 31 ottobre 2024
Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, all'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022, nonche' all'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020. (Ordinanza speciale n. 89/2024).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni recante la «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata»;
Vista l'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020. «Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina»;
Vista la richiesta di integrazione dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 presentata dal Comune di Pieve Torina e acquisita agli atti commissariali con protocollo n. CGRTS n. 38705 del 4 ottobre 2024, con cui si chiede l'attivazione dei poteri speciali con riguardo all'immobile di proprieta' comunale di Pieve Torina, denominato «Chiesa di S. Agata», sede della Pro Loco di Pieve Torina;
Vista la successiva integrazione della suddetta richiesta di integrazione dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 presentata dal Comune di Pieve Torina e acquisita agli atti commissariali con protocollo n. CGRTS-0039404-A-09/10/2024, con cui si attesta il nesso di causalita' con il Sisma 2016 mediante scheda AeDES e l'inserimento dell'intervento nel censimento SOSE con ID n. 73437;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Pieve Torina, dall'USR della Regione Marche e dalla struttura del sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0042139-A-28/10/2024 e riportata all'Allegato sub 1) alla presente ordinanza;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che l'intervento proposto dal comune sulla «Chiesa di S. Agata», sede della Pro Loco di Pieve Torina, risulta di particolare criticita' e urgenza per i seguenti motivi:
a) risulta necessario velocizzare il recupero e la fruibilita' di edifici strategici per ripristinare il tessuto socio culturale-economico del centro storico del Comune di Pieve Torina;
b) sussiste ad oggi un crescente pericolo derivante dall'ammaloramento delle opere provvisionali dovuto al protrarsi dell'intervento nel tempo, e occorre di conseguenza avviare l'intervento definitivo di miglioramento sismico e riparazione dei danni per rimuovere il suddetto pericolo;
c) l'immobile in oggetto risulta vincolato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004 e deve dunque essere tutelato per il suo valore culturale e artistico;
Vista la nota acquisita agli atti commissariali con prot. CGRTS n. 41483 del 23 ottobre 2024, con cui il Comune di Pieve Torina ha comunicato la superficie lorda catastale e il costo parametrico applicabile alla superficie interessata dall'intervento, ad esclusione delle pitture parietali che saranno sottoposte alla valutazione specialistica della Soprintendenza A.B.A.P.;
Considerato che dall'istruttoria citata emerge la necessita' di incrementare le risorse finanziarie previste dall'ordinanza n. 20 del 15 luglio 2021 di un importo pari a euro 142.500,00, destinati all'intervento sulla «Chiesa di S. Agata», sede della Pro Loco di Pieve Torina, come da costo parametrico stimato dall'amministrazione comunale concordemente con l'USR Regione Marche;
Considerato che il suddetto importo trova copertura per all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita';
Vista inoltre l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto»;
Considerato altresi' che la suddetta ordinanza prevede all'art. 6, comma 1, che: «b) limitatamente alla realizzazione dei sottoservizi, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione»;
Ritenuto che agli interventi relativi ai sottoservizi siano collegate anche le relative opere di sostegno, e che sia pertanto necessario accordare a queste ultime il medesimo regime con riguardo alla possibilita' di ricorrere all'affidamento diretto, al fine di rendere piu' celeri e omogenei gli interventi;
Ritenuto pertanto di integrare in tal senso l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022;
Visto altresi' l'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 (recante, «Norme per l'arte negli edifici pubblici»), ai sensi del quale «Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:
due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
un per cento per gli importi pari o superiori a cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.
Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.
I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.
Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.
A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.
Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verra' devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni»;
Visti, anche, l'art. 9, comma 2, della legge 5 agosto 1975, n. 412, che ha stabilito che per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, il disposto di cui richiamato art. 1 della legge n. 717 del 1949, e' abrogato; nonche' l'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni in legge 19 febbraio 1979, n. 54, a norma del quale anche per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento il disposto al richiamato art. 1 della legge n. 717 del 1949 e' abrogato;
Vista la citata ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020;
Vista l'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189» e le successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che, per accelerare le procedure di ricostruzione e per la peculiarita' delle stesse che, in ogni caso, non sempre concernono attivita' di nuova costruzione bensi' interventi su edifici esistenti o preesistenti, occorre rimettere alla discrezionalita' delle singole amministrazioni competenti e ai singoli soggetti gestori, l'applicabilita' delle percentuali e dei criteri previsti dall'art. 1 della legge n. 717 del 1949, e che occorra quindi disporre in tal senso;
Considerato che tale opzione di facoltativita' applicativa delle percentuali e dei criteri previsti dalla legge n. 717 del 1949 si pone, altresi', come necessaria allo scopo di evitare dubbi o ritardi nella predisposizione dei progetti e nella successiva realizzazione delle opere;
Ritenuto, comunque, di fare salva la disciplina specifica gia' dettata in merito dall'ordinanza speciale n. 27 del 2021;
Vista infine l'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, «Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 4, della suddetta ordinanza ai sensi del quale «4. Per la definizione dei programmi di cui al comma 2, e' istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumita', che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la regione, l'USR, la Soprintendenza BCC ed il comune. Acquisite le valutazioni da parte del gruppo tecnico, il sub Commissario, entro trenta giorni dall'acquisizione delle valutazioni stesse, sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2, da approvare con delibera del consiglio comunale entro i successivi trenta giorni»;
Vista la nota redatta dall'USR della Regione Marche prot. 0906200_17/07/2023_R_MARCHE_GRM_ITPC_P_490.100/2021/SISMA16/35, con cui la Giunta regionale Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile ha rappresentato quanto segue:
«1) l'art. 5, comma 7 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 ha modificato l'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, individuando l'USR, in luogo della Regione Marche, come soggetto che esercita i poteri di programmazione e di gestione amministrativa degli interventi e, in particolare, come soggetto attuatore del programma operativo degli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di messa in sicurezza;
2) a seguito di tali modifiche, la Regione Marche non esercita piu' alcuna funzione ne' programmatoria ne' attuativa in relazione agli interventi disciplinati dall'ordinanza speciale di cui trattasi; di conseguenza, la presenza di un rappresentante regionale nell'ambito del GTV e' ormai superflua e ridondante. Pertanto, l'impiego di personale regionale per l'esecuzione dei sopralluoghi del GTV costituirebbe uno spreco di risorse;
3) in passato, risulta che le funzioni di rappresentante regionale in seno al GTV siano state svolte da un funzionario dell'USR, cosi' come previsto dalla DGR 112/2022: e' quindi inutile prevedere la partecipazione di due diversi funzionari USR, uno delegato dall'USR e l'altro delegato dalla regione. Per quanto sopra esposto, si chiede di voler modificare l'art. 9, comma 4 dell'ordinanza speciale n. 26/2021, eliminando dai componenti del GTV il rappresentante della Regione Marche. Nelle more, si ritiene sufficiente la partecipazione al GTV di un unico funzionario dell'USR, anche in rappresentanza della Regione Marche»;
Ritenuto opportuno di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di modificare l'art. 1, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022;
Ritenuta, per le modifiche normative e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerato che - anche nell'ottica del generale principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto-legislativo n. 36 del 2023 - occorre procedere con la maggiore rapidita' possibile e senza soluzione di continuita' soprattutto in relazione a quelle opere urgenti, di particolare criticita' e indifferibili quali sono quelle inserite nell'ambito di interventi speciali previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche nella Cabina di coordinamento del 29 ottobre 2024 e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0042752-A-31/10/2024;

Dispone:

Art. 1
Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio
2021 - «Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina»
1. L'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina», viene integrata nei seguenti termini:
a) all'art. 1, comma 1, dopo il punto n. 6 e' aggiunto il seguente punto:
«7. ricostruzione e restauro della Chiesa di Sant'Agata, sede della pro loco: importo previsionale stimato 142.500 euro»;
b) all'art. 1, dopo il comma 3 e' inserito il comma 3-bis:
«3-bis. L'intervento sulla "Chiesa di S. Agata", sede della Pro Loco di Pieve Torina, risulta di particolare criticita' e urgenza in quanto:
1) risulta necessario velocizzare il recupero e la fruibilita' di edifici strategici per ripristinare il tessuto socio culturale-economico del centro storico del Comune di Pieve Torina;
2) sussiste ad oggi un crescente pericolo derivante dall'ammaloramento delle opere provvisionali dovuto al protrarsi dell'intervento nel tempo, e occorre di conseguenza avviare l'intervento definitivo di miglioramento sismico e riparazione dei danni per rimuovere il suddetto pericolo;
3) l'immobile in oggetto risulta vincolato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004 e deve dunque essere tutelato per il suo valore culturale e artistico»;
c) l'art. 11, comma 1, viene sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 18.110.500,00. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 della presente ordinanza, di importo pari a euro 1.017.600,00 per il teatro comunale, trova copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per gli interventi ricompresi nella proposta di PSR approvata dal Comune di Pieve Torina, di cui all'art. 1, complessivamente in 17.092.900,00, comprensiva della spesa per la progettazione dell'intervento sul dissesto delle sponde fluviali di cui all'art. 1, comma 4 trova copertura per all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'».
 
Art. 2
Integrazione dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 -
«Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di
Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua,
Trisungo in Comune di Arquata del Tronto»

1. L'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» viene integrata come segue:
all'art. 6, comma 1, alla lettera b) dopo le parole «limitatamente alla realizzazione dei sottoservizi» sono aggiunte le seguenti: «e delle diverse tipologie di opere di sostegno».
 
Art. 3
Applicazione della legge n. 717 del 1949 alle opere inserite in
ordinanze speciali. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 110
del 21 novembre 2020

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, all'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma 2:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, i soggetti attuatori e le amministrazioni competenti dei singoli interventi hanno la facolta' di applicare le percentuali e i criteri previsti dall'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717».
 
Art. 4
Modifiche all'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022 -
«Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e
agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti,
opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di
Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e
integrazione delle ordinanze speciali»

1. L'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022, recante «Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica ed integrazione delle ordinanze speciali», viene modificata come segue:
il comma 4, dell'art. 1, e' sostituito dal seguente: «4. Per la definizione dei programmi di cui al comma 2, e' istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumita', che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa l'USR, la Soprintendenza BCC ed il comune. Acquisite le valutazioni da parte del gruppo tecnico, il sub Commissario, entro trenta giorni dall'acquisizione delle valutazioni stesse, sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2, da approvare con delibera del consiglio comunale entro i successivi trenta giorni».
 
Art. 5

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 31 ottobre 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2933

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/