Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 3 ottobre 2024 |
Modifiche ed integrazioni alle ordinanze speciali n. 80 del 26 giugno 2024, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 66 del 6 dicembre 2023, n. 16 del 15 luglio 2021, n. 29 del 31 dicembre 2021. (Ordinanza speciale n. 87/2024). |
|
|
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»; Visto, in particolare, l'art. 3-bis del richiamato decreto-legge n. 123 del 2019, ai sensi del quale: «1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o piu' programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a cio' destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati. 2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformita' edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'art. 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89»; Vista l'ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020, recante «Individuazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 123 del 2016», la quale in esecuzione del richiamato decreto-legge n. 123 del 2019, individuava i comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (c.d. cratere ristretto); Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni; Visti, in particolare, l'art. 4, comma 2, e l'allegato 15 del TURP che hanno abrogato, inter alia, l'ordinanza n. 101 del 2020; Visto, inoltre, l'allegato 7 del TURP che contiene l'elenco vigente dei comuni del c.d. cratere ristretto maggiormente colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, recante «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali» e, in particolare, l'art. 1 («Rilievi topografici») che stabilisce quanto segue: 1. Nell'ambito delle attivita' per l'accelerazione della ricostruzione privata previste dalle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e relative ai centri storici distrutti, in mancanza o nell'impossibilità della certificazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con i sub commissari per il finanziamento delle attivita' necessarie al reperimento degli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio, anche con parziale variazione del sedime, propedeutici alla progettazione. 2. I comuni o i soggetti coordinatori della ricostruzione privata, d'intesa con i sub commissari designati, possono altresi' stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o società pubbliche o a controllo pubblico al fine di dotarsi di servizi e strumenti gestionali ed operativi degli aspetti topografici e catastali della ricostruzione dei centri storici, quali, ad esempio, quelli relativi a GIS, BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato. 3. I sub commissari designati ed il comune curano il coordinamento delle attivita' poste in essere dagli enti e dalle societa' di cui al comma 2 e dai professionisti incaricati delle progettazioni dei muri di sostegno, terrazzamenti e sottoservizi. 4. Per la copertura degli oneri scaturenti dalle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si provvede previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub commissari designati, a valere sul «Fondo per rilievi topografici» che viene istituito attingendo alle risorse della contabilita' speciale, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 per un importo massimo di euro 2 milioni»; Considerato che - nell'ottica di accelerare le procedure di ricostruzione - appare necessario conferire ai comuni maggiormente danneggiati dagli eventi sismici, a prescindere che siano gia' stati oggetto di una apposita ordinanza speciale, le facolta' previste dall'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 29 del 2021 in ordine ai c.d. rilievi topografici; e cio' anche nell'ottica preparatoria di specifiche ordinanze speciali che disciplinino organicamente gli interventi di ricostruzione nel proprio territorio; Ritenuto, pertanto, di estendere le facolta' previste dal richiamato art. 1 dell'ordinanza speciale n. 29 del 2021 a tutti i comuni del c.d. cratere ristretto di cui all'allegato 7 del TURP; Vista l'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Interventi di ricostruzione del Comune di Ussita»; Visto, in particolare, l'intervento identificato all'art. 1, comma 1, lettera g) della citata ordinanza speciale n. 16 del 2021, denominato «Interventi in alta quota a Frontignano: rifugio Cristo delle Nevi» nel Comune di Ussita - CUP C55D20000050002, con un importo previsionale stimato di euro 649.989,21; Visto che l'amministrazione comunale con note acquisite al protocollo CGRTS n. 36639 del 24 settembre 2024 e CGRTS n. 36722 del 25 settembre 2024, richiede modifica dei vincoli alla superficie della struttura oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione; Ritenuto, pertanto di procedere alla modifica dei vincoli della superficie globale dell'edificio denominato «Interventi in alta quota a Frontignano: rifugio Cristo delle Nevi» nel Comune di Ussita - CUP C55D20000050002; Vista l'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice», nel Comune di Amatrice; Visto, in particolare, l'intervento identificato all'art. 6, comma 2, n. 7), «Chiesa di San Francesco» nel Comune di Amatrice - CUP E73D21000680001, con un importo previsionale stimato di euro 6.648.118,00; Visto, l'art. 7, comma 2, lettera c) dell'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, che individua il Comune di Amatrice come soggetto attuatore per l'intervento di cui all'art. 6, comma 2, n. 6); Vista l'ordinanza speciale n. 80 del 26 giugno 2024, in particolare, l'art. 10, comma 1, il quale identifica l'USR Lazio come soggetto attuatore e, al comma 2, con il quale e' autorizzato incremento al contributo pari a euro 4.677.951,85 per l'intervento sopracitato, per complessivo importo pari a euro 11.326.069,80; Visto e considerato che il Comune di Amatrice, con nota acquisita al prot. n. CGRTS-0028736-del 18 luglio 2024, in merito all'intervento denominato «Chiesa di San Francesco» nel Comune di Amatrice - CUP E73D21000680001, richiede di essere individuato quale soggetto attuatore dell'intervento sopra citato con conseguente modifica dell'art. 10, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 80 del 2024; Ritenuto, pertanto, anche al fine di accelerare e rendere piu' efficiente la distribuzione delle competenze in ordine alle procedure di ricostruzione dell'intervento denominato «Chiesa di San Francesco» nel Comune di Amatrice - CUP E73D21000680001, di individuare il Comune di Amatrice quale soggetto attuatore dell'intervento stesso; Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021»; Visto, in particolare, l'intervento facente parte del complesso di interventi individuati all'art. 1, comma 1, lettera c) della citata ordinanza speciale n. 42 del 2022, identificato all'allegato A - elenco interventi, ID n. 59, della relazione istruttoria del sub commissario, denominato «Strada comunale localita' Inversaturo» nel Comune di Amatrice, con un importo previsionale stimato di euro 390.000,00; Vista l'ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche alle ordinanze speciali n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 43 del 31 dicembre 2022, n. 10 del 15 luglio 2021, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 49 del 26 luglio 2023, n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 14 del 15 luglio 2021», con la quale e' stato individuato il Comune di Amatrice come soggetto attuatore dell'intervento sopracitato in sostituzione dell'USR Lazio; Visto che l'amministrazione comunale di Amatrice con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 0010055 del 14 marzo 2024 e con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 0038029 del 1° ottobre 2024, richiede la sostituzione dell'oggetto d'intervento sopracitato, ad invarianza di importo, da «Strada comunale localita' Inversaturo» a «Strada comunale localita' Le Serre», in virtu' della ridefinizione delle valutazioni di priorita' ed urgenza d'intervento; Visto altresi' la nota acquisita al protocollo CGRTS n. 0038123 con la quale l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio manifesta il nulla osta alla sostituzione dell'intervento di rifacimento e manutenzione della «Strada comunale localita' Le Serre» in sostituzione del finanziamento destinato alla «Strada comunale Inversaturo; Ritenuto, pertanto di procedere alla modifica dell'oggetto d'intervento, ad invarianza di importo, da «Strada comunale localita' Inversaturo» a «Strada comunale localita' Le Serre» nel Comune di Amatrice, identificato al ID n. 59 dell'allegato 1 della ordinanza speciale n. 62 del 2023; Vista l'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Interventi di ricostruzione patrimonio edilizio ATER Teramo»; Visto, in particolare, l'individuazione del soggetto attuatore all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 7 del 2021; Attesa la complessita' degli interventi di ricostruzione facenti capo al patrimonio edilizio residenziale pubblico dell'Ater Teramo, anche alla luce cospicua numerosita' degli edifici colpiti dagli eventi sismici verificatesi a far data del 24 agosto 2016; Preso atto dei ritardi nell'attivita' di progettazione degli edifici oggetto della ricostruzione pubblica dovuta altresi' alla esiguita' delle necessarie professionalita' tecniche; Considerato pertanto che sussiste un rilevante interesse pubblico a garantire, con urgenza, l'adeguata assistenza alloggiativa alla popolazione della Regione Abruzzo; Vista e considerata l'urgenza di provvedere alla ricostruzione del patrimonio edilizio in capo all'Ater di Teramo, e valutato opportuno, in via eccezionale, di individuare l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Abruzzo quale soggetto attuatore in merito a tutti gli interventi, non ancora avviati, previsti dalla ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021; Vista l'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023, recante «Interventi nella frazione di Borrano del Comune di Civitella del Tronto», come integrata dall'ordinanza speciale n. 81 del 27 giugno 2024; Considerata e ritenuta l'opportunita' - anche nell'ottica del principio del risultato codificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 - di individuare il Comune di Civitella del Tronto quale soggetto attuatore di una parte degli interventi cosi' perimetrando con maggiore chiarezza il riparto delle competenze e garantendo un maggiore coordinamento delle attivita' realizzative; Vista la relazione del sub-commissario ing. Gianluca Loffredo, individuato per il coordinamento degli interventi nella Regione Marche, competente per le singole ordinanze speciali cui fanno capo gli interventi sopra enumerati, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0038086-A-01/10/2024, allegato sub 2) alla presente ordinanza; Vista la relazione del sub-commissario ing. Fulvio M. Soccodato, individuato per il coordinamento degli interventi nella Regione Lazio, competente per le singole ordinanze speciali cui fanno capo gli interventi sopra enumerati, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0038146-A-01/10/2024, allegato sub 3) alla presente ordinanza; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire la piu' rapida implementazione di tutti gli interventi e attivita' contemplati nella presente ordinanza che riguardano i territori maggiormente e piu' gravemente colpiti dagli eventi sismici e cio' anche nell'ottica del principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche nella Cabina di coordinamento del 2 ottobre 2024 e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0038562-A-03/10/2024;
Dispone:
Art. 1
Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021
1. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ove compatibili, a tutti i comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici elencati nell'allegato 7 del testo unico per la ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, ancorche' gli interventi di ricostruzione da realizzare nei rispettivi territori non siano oggetto di ordinanze speciali ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020». |
| Art. 2 Modifica dei parametri tecnici dell'intervento al rifugio Cristo delle Nevi nel Comune di Ussita. Ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021
1. Per l'intervento denominato «Interventi in alta quota a Frontignano: rifugio Cristo delle Nevi» sito nel Comune di Ussita (MC), inserito all'art. 1, comma 1, lettera g) dell'ordinanza speciale n. 16 del 2021, alla relazione istruttoria del sub commissario allegata, al paragrafo 5.7, nella tabella di descrizione degli interventi, l'ultimo capoverso della seconda riga, terza colonna, e' sostituito dal seguente: «La nuova struttura avra' una superficie lorda complessiva in riduzione rispetto ai 650 mq dello stato di fatto di una quantita' maggiore del 15%». |
| Art. 3 Modifica del soggetto attuatore per l'intervento «Chiesa di San Francesco» nel Comune di Amatrice. Ordinanza speciale n. 80 del 26 giugno 2024
1. Il comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza speciale n. 80 del 26 giugno 2024 e' sostituito dal seguente: «Al fine di rendere piu' efficiente la realizzazione e garantire un adeguato coordinamento degli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Amatrice ed altresi' al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari: il Comune di Amatrice e' individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui all'art. 6, comma 2, n. 7, dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, denominato «Chiesa di San Francesco»; l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e' individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui all'art. 6, comma 3, n. 1, dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, denominato «Centro servizi del Parco nazionale - Ostello - Centro espositivo (ex convento di S. Francesco)». Conseguentemente la lettera c) del comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 e' testualmente riformulata come segue: «il Comune di Amatrice per gli interventi relativi alla chiesa di San Francesco, di cui all'art. 6, comma 2, numero 7)». Il Commissario straordinario regolera' con proprio decreto il passaggio dei CUP tra il Comune di Amatrice e l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio anche con l'eventuale scorporo degli importi gia' impegnati, fermo restando il complessivo finanziamento autorizzato per ciascun intervento». |
| Art. 4 Modifica dell'oggetto d'intervento identificato al ID n. 59 dell'allegato A - Elenco interventi, della relazione istruttoria del sub commissario. Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022
1. Per l'intervento denominato «Strada comunale localita' Inversaturo», sito nel Comune di Amatrice (RI), facente parte del complesso di interventi individuati all'art. 1, comma 1, lettera c) dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022, all'allegato A - Elenco interventi della relazione istruttoria del sub commissario, cosi' come modificata dalla ordinanza speciale n. 62 del 2023, la descrizione dell'intervento individuato all'ID n. 59, e' sostituito dal seguente: «Strada comunale localita' Le Serre». |
| Art. 5
Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023
1. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023, come integrata dall'ordinanza speciale n. 81 del 27 giugno 2024, le parole «L'Ufficio speciale per la ricostruzione - Abruzzo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Comune di Civitella del Tronto». |
| Art. 6
Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021
1. All'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) all'art. 1, comma 5, le parole «nell'allegato n. 1» sono sostituite dalle seguenti. «negli allegati numeri 1 e 1-bis»; b) all'art. 2, comma 1, dopo le parole «Per il coordinamento degli interventi di cui» e prima delle parole «presente ordinanza», sono aggiunte le seguenti: «all'allegato n. 1 alla»; c) all'art. 3 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell'accelerazione del processo di ricostruzione e riparazione, l'USR e' individuato come soggetto attuatore degli interventi di cui all'allegato n. 1-bis.»; d) all'art. 4, comma 1, le parole «attuazione del complesso degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione degli interventi di cui all'allegato n. 1» e dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «4. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi di cui all'allegato n. 1-bis, il direttore dell'USR puo' avvalersi di specifiche professionalita' individuate nei limiti e secondo le procedure di cui ai commi che precedono.»; e) all'art. 5, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e' consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione. E' consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.»; f) all'art. 5, comma 2, dopo le parole «d'intesa con il sub commissario» sono aggiunte le seguenti: «per gli interventi di propria competenza»; g) all'art. 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori possono prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate anche congiuntamente al sub commissario relativamente agli interventi di propria competenza»; h) all'art. 7, comma 2, le parole «La conferenza e' indetta dal sub commissario» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi di cui all'allegato n. 1, la conferenza e' indetta dal sub-commissario» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per gli interventi di cui all'allegato 1-bis, la conferenza speciale e' indetta dal direttore dell'USR, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica.»; i) all'art. 7, comma 4, dopo le parole «adottata dal sub commissario» sono aggiunte le seguenti: «o dal direttore dell'USR»; j) all'art. 8, comma 1, le parole «il soggetto attuatore, sentito il sub commissario, puo' costituire» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto attuatore degli interventi all'allegato 1, sentito il sub commissario puo' costituire»; k) all'art. 8, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore degli interventi di cui all'allegato 1-bis puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016»; l) all'art. 8, comma 2, le parole «il soggetto attuatore preferibilmente designa» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti attuatori preferibilmente designano»; m) all'art. 8, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma 8-bis «L'USR Abruzzo individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste"»; n) all'art. 9, comma 3, sono aggiunte, infine, ad entrambe le lettere a) e b), le seguenti parole: «per gli interventi di propria competenza»; o) all'art. 9, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «c) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate e per il completamento di uno degli altri interventi, anche a copertura di eventuali maggiori costi, con riferimento agli interventi di competenza dell'USR; in tali casi l'USR utilizza le predette economie unitamente a quelle eventualmente derivanti dai quadri economici rideterminati all'esito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6»; p) l'allegato n. 1 e' sostituito dall'allegato n. 1 alla presente ordinanza; q) e' aggiunto l'allegato n. 1-bis di cui all'allegato 1-bis alla presente ordinanza. 2. Al fine di consentire lo svolgimento da parte dell'USR Abruzzo delle attivita' conseguenti alle modifiche ed integrazioni apportate all'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021 dal comma che precede, le prestazioni previste dai contratti stipulati dall'ATER di Teramo afferenti la realizzazione degli interventi elencati nell'allegato n. 1-bis, qualora non gia' integralmente eseguite alla data di adozione della presente ordinanza, sono rese nei confronti dell'USR Abruzzo. 3. L'USR Abruzzo subentra nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi dei contratti afferenti alla realizzazione degli interventi elencati nell'allegato n. 1-bis. A tal fine, l'ATER di Teramo provvede a trasmettere all'USR, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, una relazione relativa agli interventi di cui all'allegato n. 1-bis, contenente l'indicazione. a. degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonche' di quelli da avviare alla data della presente ordinanza; b. della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi; c. la rendicontazione analitica delle anticipazioni ricevute e delle spese gia' sostenute in relazione agli interventi; d. dell'entita' delle risorse stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi; e. dei rapporti attivi e passivi di titolarita' di ATER Teramo, quale soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza speciale n. 7 del 2021, afferenti all'esecuzione degli interventi; f. degli eventuali contenziosi e del loro esito; g. dell'entita' delle risorse disponibili sulla propria contabilita'. 4. L'ATER Teramo trasferisce all'USR Abruzzo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ed in base alle indicazioni operative dello stesso USR, le risorse finanziarie gia' assentite all'ente per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato n. 1-bis e non gia' spese, in coerenza con la rendicontazione resa di cui al comma precedente. 5. Gli oneri dei contratti eventualmente stipulati dall'ATER di Teramo e dal sub commissario in attuazione delle facolta' riconosciute dagli articoli 3 e 4 dell'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, sono dai medesimi soggetti ricondotti a carico dei quadri economici dei soli interventi di propria competenza come individuati nel riformulato allegato n. 1 alla presente ordinanza. |
| Art. 7
Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 3 ottobre 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2868
__________ Avvertenza: Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
|
|
|