Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 settembre 2024 |
Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Bergamo, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 7, dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Considerato che il comma 7-bis, dell'art. 56-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto; Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/13567/DGPS-PF-DT del 15 maggio 2014, prot. n. 2014/19890/DGPS-PF-DT del 22 luglio 2014, prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM- DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2015/21939/DGP del 9 dicembre 2015, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023; Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Bergamo (BG): prot. n. 2014/1276 del 9 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2700 del 28 novembre 2022, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Casazza, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreno ex alveo del torrente Drione»; prot. n. 2014/218 del 7 marzo 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Gorle, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «ex deposito munizioni»; prot. n. 2014/904 del 26 giugno 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Orio al Serio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «pertinenza aeroportuale»; prot. n. 2014/787 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1764 del 23 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Piazza Brembana, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «ex ferrovia della Valle Brembana»; prot. n. 2014/1278 del 9 settembre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Romano di Lombardia, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «cinema-teatro Sociale»; prot. n. 2014/510 dell'8 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1765 del 23 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Roncobello, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «appartamento in condominio»; prot. n. 2014/780 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1763 del 23 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Giovanni Bianco, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «ex ferrovia della Valle Brembana»; prot. n. 2014/575 del 14 maggio 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Pellegrino Terme, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «ex alveo Pracastello»; prot. n. 2014/1676 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1761 del 23 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Villa di Serio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreno ex alveo del fiume Serio»; prot. n. 2014/1669 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2917 del 22 dicembre 2022, e prot. n. 2014/1671 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2918 del 22 dicembre 2022, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Zogno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «ex alveo roggia - compreso in area ex Falck» e «ex alveo Roggia»; Visti gli articoli 2, 3 e 5 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualita' pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;
Decreta:
Art. 1
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Casazza
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Casazza (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «terreno ex alveo del torrente Drione», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1276 del 9 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2700 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 207,73 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Casazza. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 1.934,45, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 214,94. 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 214,94 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 207,73. |
| Art. 2
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gorle
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gorle (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «ex deposito munizioni», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/218 del 7 marzo 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 362,31 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Gorle. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 3.558,58, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 395,40. 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 395,40 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 362,31. |
| Art. 3
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Orio al Serio
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Orio al Serio (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «pertinenza aeroportuale», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/904 del 26 giugno 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 702,80 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Orio al Serio. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 6.689,12, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 743,24 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 743,24 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 702,80. |
| Art. 4
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Piazza Brembana
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Piazza Brembana (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «ex ferrovia della Valle Brembana», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/787 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1764 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.517,98 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Piazza Brembana. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 14.501,91, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.611,32. 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.611,32 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.517,98. |
| Art. 5
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Romano di Lombardia
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Romano di Lombardia (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «cinema-teatro Sociale», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1278 del 9 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 16.153,39 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Romano di Lombardia. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 150.425,68, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 16.713,96. 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 16.713,96 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 16.153,39. |
| Art. 6
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Roncobello
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Roncobello (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «appartamento in condominio», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio- Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/510 dell'8 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1765 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 3.234,20 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Roncobello. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 31.216,68, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.468,52. 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.468,52 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 5. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 3.234,20. |
| Art. 7
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Giovanni Bianco
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Giovanni Bianco (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «ex ferrovia della Valle Brembana», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/780 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1763 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 13.404,85 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di San Giovanni Bianco. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 128.062,22, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 14.229,14. 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 14.229,14 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 5. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 13.404,85. |
| Art. 8
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Pellegrino Terme
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Pellegrino Terme (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «ex alveo Pracastello», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/575 del 14 maggio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 762,26 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di San Pellegrino Terme. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 7.344,84, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 816,09. 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 816,09 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 5. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 762,26. |
| Art. 9
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Villa di Serio
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Villa di Serio (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «terreno ex alveo del fiume Serio»", meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1676 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1761 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 925,49 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Villa di Serio. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 8.456,19, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 939,58. 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 939,58 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 5. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 925,49. |
| Art. 10
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Zogno
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Zogno (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «ex alveo roggia - compreso in area ex Falck» e «ex alveo Roggia», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1669 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2917 del 22 dicembre 2022, e prot. n. 2014/1671 del 12 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2918 del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 16.692,88 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Zogno. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 152.522,62, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 16.946,96. 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 16.946,96 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 5. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 16.692,88. |
| Art. 11
Disposizioni finali
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Casazza, di Gorle, di Orio al Serio, di Piazza Brembana, di Romano di Lombardia, di Roncobello, di San Giovanni Bianco, di San Pellegrino Terme, di Villa di Serio e di Zogno della Provincia di Bergamo. 2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02. 3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. 4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualita' pregresse e' ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualita' intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2024
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1491 |
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