Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 novembre 2024
Attuazione del decreto del 6 agosto 2024, recante disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.


IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti e la navigazione

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 - Supplemento ordinario n. 99 e, in particolare, l'art. 1, comma 150, che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 marzo 2022, n. 56, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in base a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», le predette risorse finanziarie, pari a 240.000.000 di euro, sono state ripartite tra le diverse ipotesi di intervento;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento ordinario n. 40 e, in particolare, la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi allegata;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024/2026» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento ordinario n. 41);
Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piano di gestione n. 2, risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 25 milioni di euro (annualita' 2024) destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024 n. 208 registrato dalla Corte dei conti in data 3 settembre 2024 al n. 3328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 2024, recante disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti;
Visto in particolare l'art. 7, comma 2, del suddetto decreto ministeriale 6 agosto 2024 n. 208, che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici di ammissibilita' agli incentivi, le relative modalita' di presentazione delle domande di ammissione nonche' le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilita' dal punto di vista ambientale;
Visti, in particolare, l'art. 2 e l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche, che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 36-ter che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della definizione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e successive modifiche, occorre far riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensita' di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti come definita dal regolamento in parola;
Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;
Visto, altresi', l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, al fine di circoscrivere la definizione di piccola e media impresa, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le categorie;
Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;
Visto il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d. «retrofit»);
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Tenuto conto che e' in corso la procedura per la nomina del direttore generale della struttura organizzativa della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, con il quale la dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, dirigente generale nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e' stata nominata Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del medesimo Ministero;
Considerato che il soggetto gestore della presente misura d'incentivazione e' la societa' RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.a. (d'ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalita' attuative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024, n. 208 con specifico riferimento alle modalita' di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione e rendicontazione, nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale.
 
Art. 2

Modalita' di funzionamento

1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici e' articolata in due fasi distinte e successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.
2. E' previsto un solo periodo di incentivazione all'interno del quale, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art. 2 comma 4 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo. Nello specifico la finestra temporale e' la seguente: dal 16 dicembre 2024 al 17 gennaio 2025. In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
3. All'interno del periodo di incentivazione di cui al precedente comma 2 ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per piu' di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208. Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al decreto ministeriale n. 208/2024, non abbiano perfezionato l'investimento entro la chiusura della rendicontazione, ne' presentato istanza di annullamento entro lo stesso termine, non sono in alcun caso ammesse a contributo, come previsto dall'art. 4 comma 4 del presente decreto direttoriale.
4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 25 milioni di euro di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, al netto delle spettanze previste per l'attivita' del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale
5. Nella fase di prenotazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo il soggetto gestore procede ad effettuare una istruttoria volta a verificare:
a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico indicato nell'art. 3, comma 5, del presente decreto direttoriale;
b) la compilazione ed il salvataggio senza ulteriore scansione del suddetto modulo informatico;
c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico;
d) l'allegazione del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
e) l'allegazione del documento d'identita' del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato;
f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale dell'impresa istante;
g) la data dei documenti di cui alla lettera d) che deve essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero, a far data dal 14 settembre 2024).
6. Qualora all'esito della verifica indicata al precedente comma 5 siano riscontrate incompletezze e/o irregolarita' afferenti alle ipotesi di cui alle lettere da a) ad f) il soggetto gestore, a mezzo PEC, entro il 24 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, richiedera' quanto necessario per consentire all'impresa istante di sanare l'incompletezza/irregolarita' («soccorso istruttorio»). Nelle ipotesi di cui al precedente comma 5, lettera g), trattandosi di un requisito di ammissibilita' della domanda, il soggetto gestore ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. Analogamente si procedera' nel caso in cui all'esito del soccorso l'incompletezza/irregolarita' non venga sanata.
7. All'esito della verifica indicata al comma 5 e dell'eventuale soccorso istruttorio di cui al comma 6, per le istanze che risultino sin dall'inizio correttamente presentate o successivamente regolarizzate si provvede, tramite l'apposita piattaforma informatica di cui al successivo comma 10:
a) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle istanze presentate con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento;
b) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti che dichiarino di procedere alla rottamazione di veicoli Euro 4, Euro IV o di categoria inferiore;
c) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti che dichiarino di procedere all'acquisto di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank - 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonche' allo standard ADR.
8. L'accantonamento di cui al comma 7 sara' disposto tenendo conto della data e dell'orario di invio delle istanze fermo restando che quelle successivamente regolarizzate ai sensi del comma 6 tramite soccorso istruttorio saranno posizionate in coda. Dell'ordine di prenotazione delle istanze sara' data evidenza tramite l'elenco che sara' pubblicato in data 7 febbraio 2025 ai sensi del successivo art. 3, comma 7.
9. Qualora, nel corso della successiva fase di rendicontazione di cui all'art. 11 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze e/o irregolarita' sanabili procede ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990. Viceversa, qualora in dette fasi siano riscontrate mancanze e/o irregolarita' non sanabili il soggetto gestore ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi, previa comunicazione dei motivi del rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. In questo caso l'importo accantonato nel corso della fase di prenotazione, ai sensi dei precedenti commi 7 e 8, torna nella piena disponibilita' delle risorse e sara' riacquisito, tramite la piattaforma di cui al successivo comma 10, con possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.
10. In attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 208/2024, il soggetto gestore provvede alla realizzazione ed alla manutenzione di apposita applicazione informatica («piattaforma»), implementando tre «contatori», soggetti ad aggiornamento, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto ministeriale, per determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento tramite la predisposizione dell'elenco di cui al successivo art. 3, comma 7. Nella implementazione dei tre contatori il soggetto gestore tiene conto delle priorita' riconosciute:
fino al tetto di euro 500.000,00 alle imprese che, contestualmente agli investimenti di cui alla lettera a), provvedano alla rottamazione di un veicolo di classe Euro 4, Euro IV o inferiore;
fino al tetto di euro 5.000.000,00, alle imprese che, contestualmente agli investimenti di cui alla lettera b), provvedano alla rottamazione di un veicolo di classe Euro 4, Euro IV o inferiore;
fino al tetto di euro 200.000,00, alle imprese che realizzino l'investimento per l'acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank - 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonche' allo standard ADR (art. 5, comma 7, lettera d) del decreto).
11. Ove la piattaforma di cui al comma 10 rilevi l'esaurimento delle risorse finanziarie, le istanze saranno accettate con riserva nell'eventualita' di una successiva disponibilita' di risorse. In quest'ultimo caso, le istanze precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.
12. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento nella fase di prenotazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo e' considerato ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento, nonche' della determinazione del contributo massimo erogabile all'impresa all'esito del procedimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procede alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti. L'incentivo riconosciuto all'impresa non puo' superare in alcun caso il totale delle somme accantonate sulla base dell'istanza presentata. I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non possono in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del piu' volte citato decreto ministeriale n. 208/2024.
13. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale n. 208 del 6 agosto 2024 contengono l'indicazione del contributo spettante per ciascun tipo di investimento ammesso, determinato in conformita' a quanto stabilito all'art. 5 del decreto ministeriale. La determinazione della somma accantonata per ciascuna impresa, pari al contributo massimo spettante, e' calcolata dalla piattaforma sulla base di quanto indicato dall'impresa nel modello di istanza di ammissione all'incentivo che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale piu' volte citato, costituisce il tetto massimo del contributo ammissibile.
 
Art. 3

Termini, modalita' di compilazione
e di presentazione delle istanze

1. Possono inoltrare l'istanza le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.
2. Sara' possibile presentare istanza, che avra' validita' di prenotazione, all'interno del periodo incentivante cosi' come indicato al precedente art. 2 comma 2, secondo le modalita' di seguito descritte. Le liste delle istanze pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione».
3. Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00 del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 17 gennaio 2025 all'indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it L'indirizzo PEC di trasmissione dell'istanza dovra' essere quello aziendale dell'impresa richiedente e dovra' essere indicato nell'istanza medesima.
4. Qualora, ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, non potra' presentare istanza nella successiva edizione di incentivazione. L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato potra' annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al fine di non incorrere nella predetta sanzione. Non sara' comunque possibile annullare le istanze oltre il termine di scadenza della rendicontazione.
5. L'istanza per il riconoscimento del contributo dovra' essere inoltrata compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore scansione l'apposito modello informatico reperibile sul sito web del soggetto gestore http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione» nel quale sara' possibile reperire tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello. Sul modello informatico dovra' essere apposta la firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa.
6. All'istanza di cui al comma 5, dovra' essere allegata la seguente documentazione:
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validita' del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa, comprovanti quanto dichiarato nel modello di istanza e aventi, a pena di inammissibilita', dell'istanza medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero a far data dal 14 settembre 2024). Il contratto/preventivo dovra' contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 208/2024.
6. Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul proprio sito web l'elenco delle istanze che siano risultate regolari all'esito delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 secondo l'ordine di prenotazione di cui all'art. 2, comma 8. Il link per l'accesso al suddetto elenco e' pubblicato anche sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «Temi - trasporti - autotrasporto merci - documentazione - autotrasporto merci - contributi ed incentivi per l'anno 2024 - investimenti». Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in attesa della istruttoria relativa alla successiva fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.
7. All'interno del periodo di incentivazione l'impresa ha diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per piu' di una tipologia. E' possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata e contestualmente presentare, secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura «annullamento domanda e nuova presentazione» con l'effetto di uno scorrimento nell'elenco di cui al precedente comma 6 ad una nuova posizione in coda. In nessun caso verra' presa in considerazione la seconda domanda senza che sia avvenuto l'annullamento della prima.
 
Art. 4

Prova del perfezionamento
dell'investimento

1. Nella fase di rendicontazione le imprese istanti hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento. La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione ai fini della rendicontazione e' resa disponibile alla pagina http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione», successivamente alla data di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 3, comma 6.
2. Le imprese che hanno presentato istanza trasmettono, a decorrere dalle ore 10,00 del 17 febbraio 2025 ed entro le ore 16,00 del 19 settembre 2025, utilizzando la piattaforma informatica implementata da RAM S.p.a. ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 208/2023, la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9 del presente decreto, nonche' la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene. Per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, le imprese forniscono altresi' prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 208/2024. La piattaforma informatica e' resa nota sul sito web dell'amministrazione nella pagina:
http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/document azione,
e sul sito della RAM all'indirizzo http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione».
Le credenziali di accesso al sistema informatico vengono trasmesse dal soggetto gestore RAM S.p.a. all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.
3. L'istanza viene perfezionata con il corretto adempimento di quanto previsto al precedente comma 2, facendo salvi gli effetti della posizione acquisita nella precedente fase di prenotazione. Decorsi il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le istanze che non sono state rendicontate decadono automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco di cui all'art. 3, comma 6.
4. In ogni caso, qualora l'impresa che, pur avendo presentato istanza di accesso all'incentivo e non avendo annullato la stessa, non provveda alla chiusura della fase di rendicontazione attraverso la piattaforma informatica e secondo le modalita' di cui ai precedenti commi 1 e 2, con la trasmissione della documentazione necessaria ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento indicato in fase di istanza, l'amministrazione potra' tenerne conto nell'ambito di successive edizioni di incentivazione.
5. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, l'impresa provvede a produrre la traduzione in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa.
6. In caso di stipulazione di un contratto di leasing, in virtu' della sua peculiare natura, in fase di prenotazione deve essere prodotto un preventivo di spesa accettato dal legale rappresentante dell'impresa avente data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 208/2024. Nella fase di rendicontazione deve essere prodotto il contratto di leasing e la documentazione a comprova del pagamento dei canoni in scadenza alla data di chiusura della rendicontazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente quietanzata oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. La predetta documentazione deve essere trasmessa, secondo le modalita' di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la chiusura della rendicontazione.
7. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 208/2024 (ovvero a far data dal 14 settembre 2024), ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».
 
Art. 5
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas
naturale liquefatto LNG, ibrida nonche' a trazione elettrica - art.
2, comma 1. lettera a) del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n.
208

1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modifiche della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;
b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024, n. 208;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi aziendali idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonche' della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219;
d) qualora contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa si richieda la maggiorazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o Euro 6 E di cui all'art. 5 comma 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, dovra' essere allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati, specificandone la categoria ambientale (fino ad Euro 4/Euro IV o superiori oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 208/2024 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;
e) attestazione che il veicolo e' munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo relativamente ai veicoli ibridi (con alimentazione diesel ed elettrica).
 
Art. 6
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva
pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di
veicoli nuovi di fabbrica - art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 6 agosto 2024, n. 208

1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI step E di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate, comprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonche' Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:
a) copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati, specificandone la categoria ambientale (fino ad Euro 4/Euro IV o superiori), oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;
b) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208.
 
Art. 7
Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e
semirimorchi, adibiti al trasporto combinato - art. 2, comma 1,
lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa MSC per il trasporto combinato marittimo dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre la prova documentale di seguito specificata:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;
b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa MSC per il trasporto combinato marittimo;
c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, con l'indicazione dei relativi costi sostenuti;
d) qualora contestualmente all'acquisizione di nuovi veicoli si richieda la maggiorazione per rottamazione di un rimorchio o semirimorchio, dovra' essere allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti l'impresa istante ha l'onere di fornire anche la seguente documentazione:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
 
Art. 8
Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per
autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per
trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di
risparmio energetico e rispetto ambientale - art. 2, comma 1,
lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208

1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre:
a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall'art. 5, comma 7, lettera b) del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 per le unita' frigorifere/calorifere;
b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta per la prima volta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;
c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unita' frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento (UE) n. 2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
 
Art. 9
Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi
pericolosi di tipo Iso tank - 20 ft o swap body 22 - 24 ft conformi
alle norme ASME, ISO, e CSC relative alle cisterne, nonche' allo
standard ADR - art. 2, comma 1, lettera c), del decreto
ministeriale 6 agosto 2024, n. 208

1. Circa l'acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi di tipo Iso tank - 20 ft o swap body 22 - 24 ft conformi alle norme ASME, ISO, e CSC relative alle cisterne, nonche' allo standard ADR e dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre:
a) certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall'art. 5, comma 7, lettera d), del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;
b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'Ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta per la prima volta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;
c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2024, n. 208, con l'indicazione dei relativi costi sostenuti;
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
c) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
d) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
 
Art. 10

Delle maggiorazioni

1. Relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo di cui all'art. 5, comma 9 del decreto ministeriale 6 agosto 2024 n. 208, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi, devono fornire nella fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati devono trasmettere, nella fase di rendicontazione, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
3. Laddove la qualita' di piccola o media impresa costituisca gia' requisito per ricevere l'incentivo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito puo' essere riconosciuto.
 
Art. 11

Della rendicontazione e dell'attivita' istruttoria
soggetto gestore

1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, come esplicitata dagli articoli da 4 a 9 del presente decreto attraverso la piattaforma informatica implementata da RAM utilizzata per la trasmissione dell'istanza.
2. Il soggetto gestore svolge le attivita' cosi' come definite nel presente decreto previa sottoscrizione di atto attuativo dell'accordo di servizio MIT-RAM. Il soggetto gestore provvede all'implementazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto nonche' al ricevimento informatico e all'archiviazione delle istanze presentate nei termini ai fini della dell'attivita' di istruttoria afferente alle due fasi di cui all'art. 2, comma 1, all'aggiornamento dei «contatori» tramite la redazione dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'amministrazione. La Commissione di cui al successivo comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, determina l'accoglimento delle istanze, dando comunicazione all'impresa del relativo provvedimento di ammissione.
3. Con decreto direttoriale e' nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.
4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro i quali l'impresa deve fornire gli elementi richiesti attraverso il caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora entro detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria viene conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.
5. Nel caso l'attivita' istruttoria rilevi la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale n. 208/2024 e dal presente decreto ovvero l'insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 4, l'amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei relativi importi.
 
Art. 12

Cumulabilita' degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
 
Art. 13

Verifiche e controlli

1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di concessione, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di violazione dell'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208.
2. Al fine di garantire l'effettivita' di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 6 agosto 2024 n. 208, l'amministrazione avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilita'.
3. Al fine di verificare quanto previsto dall'art. 2, comma 7 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 l'amministrazione si avvale del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
Il presente decreto e' pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto «Documentazione», nel sito web della societa' Rete Autostrade Mediterranee nonche' nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2024

Il Capo Dipartimento: Di Matteo