Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 ottobre 2024 |
Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Olivetta San Michele, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di un bene immobile statale nell'anno 2014. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Considerato che il comma 7-bis dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto; Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 1190 del 22 gennaio 2016, prot. n. 10761 del 4 agosto 2017, prot. n. 26912 del 21 dicembre 2022 e prot. n. 13648 del 31 maggio 2023; Visto il provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria prot. n. 2014/7591 del 4 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2018/13034 del 19 febbraio 2018, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Olivetta San Michele della Provincia di Imperia (IM), ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «ex Caserma G. di Finanza Luigi Vitali»; Visti gli articoli 2 e 3 del citato provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria in cui si espone che, alla data del trasferimento, l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualita' pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 30347 del 18 dicembre 2023;
Decreta:
Art. 1
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Olivetta San Michele
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Olivetta San Michele (IM) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «ex Caserma G. di Finanza Luigi Vitali», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria prot. n. 2014/7591 del 4 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2018/13034 del 19 febbraio 2018, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 8.898,03 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Olivetta San Michele. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 84.494,72, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 9.388,30. 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 9.388,30 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 8.898,03. |
| Art. 2
Disposizioni finali
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Olivetta San Michele della Provincia di Imperia. 2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02. 3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. 4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualita' pregresse e' ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualita' intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2024
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1405 |
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