Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 21 novembre 2024
Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Fornitura di defibrillatori automatici esterni (DAE) e dei relativi servizi afferenti alla realizzazione del piano per la realizzazione del progetto di cardio-protezione di Roma Capitale e dell'intervento n. 228 del programma dettagliato degli interventi giubilari. (Ordinanza n. 46).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista
la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:
al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1;
al comma 422, attribuisce al commissario straordinario di cui al predetto comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»;
al comma 426, dispone che: «Il commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. [...]»;
al comma 430, dispone che: «La societa' «Giubileo 2025» puo' affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attivita' di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022.
Visti
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, e' stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, di cui ai seguenti Allegati:
Allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato» comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025»;
Allegato 2, «Programma Caput Mundi», recante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «Caput Mundi - Next Generation Eu per grandi eventi turistici» del PNRR;
Allegato 3, recante «Integrazione dell'Elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente» approvato con il decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024.
Visto
il decreto-legge del 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» che, all'art. 31, dispone:
al comma 6-ter, l'adozione, in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, da parte del commissario straordinario del «piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116»;
al comma 6-quater, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, per la definizione delle modalita' di posizionamento dei dispositivi di cui al predetto comma 6-ter;
al comma 6-quinquies, l'autorizzazione della spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Visti, altresi',
la legge regione Lazio 3 agosto 2004, n. 9 recante «Istituzione dell'azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118»;
la legge 4 agosto 2021, n. 116, recante «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici» e, in particolare:
l'art. 1 che:
al comma 1 dispone, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida, approvate dal Ministero della salute di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (di seguito «DAE»), e in particolare se ne prevede prevedendone l'installazione «a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico; b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna [...] e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi [...], nonche' di servizi di trasporto extraurbano in concessione»;
al comma 3, prevede che «con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'installazione dei DAE, [...] favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24, anche al pubblico»;
l'art. 6 che:
al comma 1, prevede che, «al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE, gli stessi debbono essere registrati alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente»;
al comma 3, stabilisce che «i DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» piu' vicina»;
il decreto del Ministero della salute del 16 marzo 2023 recante «Definizione dei criteri e delle modalita' per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116», individuati nel rispetto dei su richiamati linee guida e decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011.
Visti
la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (cd. nuovo Codice dei Contratti), e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 17, comma 5, che stabilisce che «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che e' immediatamente efficace».
Considerato che
in occasione dell'Anno giubilare, che prendera' avvio il prossimo 24 dicembre con l'apertura della Porta Santa, la citta' di Roma e, piu' in generale, l'intera Regione Lazio, saranno interessate da un elevato afflusso di pellegrini e turisti;
tale circostanza impone l'attivazione di azioni di pronto intervento, volte a rafforzare il sistema sanitario extra-ospedaliero e a garantire risposte tempestive e un adeguato standard assistenziale ai milioni di visitatori che convergeranno sul predetto territorio;
fra tali azioni riveste particolare rilevanza il Piano per la realizzazione del progetto di cardio-protezione di Roma Capitale (di seguito «Piano»), di cui occorre garantire la piena attuazione, onde consentire al Servizio sanitario regionale, per il tramite di ARES 118, di poter assicurare una tempestiva risposta alle emergenze-urgenze sanitarie extraospedaliere non solo ai pellegrini richiamati dalle celebrazioni giubilari ma anche ai turisti e ai cittadini residenti;
si rende necessario adeguare e potenziare la capacita' di risposta del sistema di soccorso sanitario extraospedaliero, sia in condizioni ordinarie che maxi-emergenziali, ampliando, aggiornando ed ammodernando le dotazioni tecnologiche di ARES 118 che piu' impattano nello svolgimento dei soccorsi, ed in particolare quelle che possano far fronte al verificarsi delle criticita' legate all'apparato cardiocircolatorio, quali i defibrillatori automatici esterni.
Considerato, altresi', che
con disposizione n. 11 del 25 marzo 2024 il commissario straordinario ha adottato il Piano, di cui al citato art. 31 del D.L n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023, per la realizzazione del Progetto di cardio-protezione, trasmesso dall'Azienda regionale emergenza sanitaria ARES 118 (prot. n. RM/2024/1412), individuata dalla normativa vigente di settore quale ente istituzionalmente preposto alla gestione dell'emergenza-urgenza sanitaria e, dunque, alla gestione e al coordinamento delle azioni volte a diminuire il numero delle morti, anche per arresto cardiaco;
con ordinanza n. 25 del 31 luglio 2024, il commissario straordinario ha stabilito che l'Azienda regionale emergenza sanitaria ARES 118 possa affidare a Societa' Giubileo 2025 Spa il ruolo di stazione appaltante per le attivita' di committenza finalizzate alle procedure tecnico-amministrative di affidamento delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione del predetto Piano.
Atteso che
fra gli interventi approvati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, figura l'intervento n. 228 «Rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero dotazioni strumentali e tecnologiche» il cui soggetto attuatore e' la Regione Lazio - Azienda regionale emergenza sanitaria - ARES 118;
l'ARES 118, con nota acquisita al protocollo commissariale al n. RM/4062 del 24 luglio 2024, ha rappresentato la necessita' di doversi avvalere di Societa' Giubileo 2025 e di affidare alla stessa il ruolo di centrale di committenza sia per l'attuazione del Piano sia per l'acquisto dei DAE, ricompresi nell'intervento giubilare ID n. 228, sopra richiamato;
Societa' Giubileo 2025 ha confermato la propria disponibilita' a svolgere la funzione di stazione appaltante ai fini dell'acquisizione di tutto il materiale necessario all'attuazione sia del Piano per la realizzazione del progetto di cardio-protezione di Roma Capitale che del citato intervento giubilare n. 228 «Rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero - dotazioni strumentali e tecnologiche».
Atteso, altresi', che
Societa' Giubileo 2025 Spa, con nota prot. n. 6563 del 15 novembre 2024, acquisita il successivo 17 novembre al protocollo commissariale al n. RM/2024/6664, in riferimento alla procedura aperta di affidamento della fornitura di DAE e dei relativi servizi, svolta in nome e per conto dell'Azienda regionale emergenza sanitaria - ARES 118, di cui al richiamato intervento n. 228 e al Piano di cardio protezione, ha chiesto al commissario straordinario di valutare l'opportunita' di procedere alla relativa aggiudicazione, «nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto», nonche' alla «successiva consegna delle prestazioni in via di urgenza, in deroga al disposto di cui all'art. 17, comma 5 del decreto legislativo n. 36/2023», stante l'allungamento delle tempistiche necessarie alla verifica della correlata documentazione amministrativa per cause non imputabili alla stazione appaltante, ma dovute alla «... necessita' di effettuare ripetuti soccorsi procedimentali sulle offerte tecniche presentate dagli Operatori economici partecipanti alla procedura di gara a seguito di segnalazioni, pervenute dai medesimi operatori, di carenze dei prodotti offerti dagli altri concorrenti»;
il rispetto della tempistica richiesta dalla procedura di affidamento non garantirebbe l'effettiva disponibilita' della fornitura di DAE e dei relativi servizi entro tempi coerenti con l'avvio degli eventi giubilari, il primo dei quali e' fissato al 24 dicembre 2024;
il sopra citato intervento e' connotato dalla qualificazione di essenzialita' ed indifferibilita' che denota, in modo inequivocabile, la necessita' di disporre con celerita' della strumentazione di cui trattasi anche al fine di garantire il rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero e assicurare le migliori condizioni di sicurezza sia in termini di prevenzione che gestione dell'emergenza, a tutela della salute sia dei cittadini residenti che dei visitatori che confluiranno su Roma Capitale.
Richiamato
il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalita' con le finalita' da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]».
Ritenuto, pertanto,
necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, la deroga alla disposizione di cui all'art. 17, comma 5, del nuovo Codice dei Contratti, nella parte in cui subordina l'immediata efficacia dell'aggiudicazione all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, onde consentire a Societa' Giubileo 2025 Spa, con riferimento alla procedura aperta per la fornitura di DEA e dei relativi servizi, di poterne disporre l'immediata aggiudicazione.
Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Dispone:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:
1 che, con riferimento alla procedura aperta di affidamento della fornitura di DAE e dei relativi servizi, svolta in nome e per conto dell'Azienda regionale emergenza sanitaria - ARES 118, di cui al Piano per la realizzazione del Progetto di cardio-protezione approvato con la citata disposizione commissariale n. 11/2024 e all'intervento 228 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, Societa' Giubileo 2025 Spa, nello svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, possa procedere alla relativa aggiudicazione, con conseguente immediata efficacia della stessa, nelle more del completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti necessari in capo all'offerente, in deroga al disposto di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;
2 la trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
3 la trasmissione della presente ordinanza alla Regione Lazio e a Societa' Giubileo 2025 Spa;
4 la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del commissario straordinario.
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 21 novembre 2024

Il commissario straordinario
di Governo
Gualtieri