Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2024, n. 181
Attuazione della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 7);
Visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
Vista la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/ GAI del Consiglio;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, recante «Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorita' degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di dati tra le autorita' di contrasto degli Stati membri e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le suddette autorita' competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.
2. Il presente decreto non si applica agli scambi di informazioni tra le autorita' di contrasto competenti ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini che sono specificamente disciplinati da altri atti giuridici dell'Unione europea.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalita' inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse.
- L'art. 76. della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta l'articolo 1 e l'allegato A della legge 21
febbraio 2024, n. 15 recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del
24 febbraio 2024:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6,
comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3,
15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19,
comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.».
«Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del
SEE).
2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive
1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda
la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune
infrastrutture.
3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile
2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE)
2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul
valore aggiunto.
4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari
minimi adeguati nell'Unione europea.
5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il
miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli
amministratori delle societa' quotate e relative misure
(Testo rilevante ai fini del SEE).
6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva
2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di
stabilita' migliorati e l'allineamento ditale direttiva ai
requisiti di stabilita' definiti dall'Organizzazione
marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).
7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di
informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati
membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del
Consiglio.».
- Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di
contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del
Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI,
2009/936/GAI e 2009/968/GAI e' pubblicato nella GUUE del 24
maggio 2016, L 135.
- La direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di
informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati
membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del
Consiglio e' pubblicata nella GUUE del 22 maggio 2023,
L.134.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 recante: «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile
1981, S.O. n. 3.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
30 aprile 2003, S.O. n.123.
- Il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54,
recante: «Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI
del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla
semplificazione dello scambio di informazioni e
intelligence tra le Autorita' degli Stati membri
dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della
legge», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9
maggio 2015.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 119 del 24 maggio 2018.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/977 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge 3
agosto 2007, n. 124 recante: «Sistema di informazione per
la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12
ottobre 2007:
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per la
sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza
dei predetti servizi relativamente alle attivita' di
ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di
sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti
provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza,
dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni
dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma
l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per
l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa,
elabora analisi strategiche o relative a particolari
situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta
dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei
rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo
1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti
di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le
attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare
la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai
fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e
delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla
loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione della
cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria
del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita'
definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo
articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis
del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14
della presente legge, qualora le informazioni richieste
alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del
comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di
polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di
cui all'articolo 329 del codice di procedura penale,
possono essere acquisite solo previo nulla osta della
autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria
puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di
propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla
presente legge, il direttore del DIS e' il diretto
referente del Presidente del Consiglio dei ministri e
dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.».
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di
controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il
Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono
disciplinati con apposito regolamento.».
«Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto
in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano
strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI
svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il
Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono
disciplinati con apposito regolamento.».
«Art. 8 (Esclusivita' delle funzioni attribuite al DIS,
all'AISE e all'AISI). - 1. Le funzioni attribuite dalla
presente legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono
essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.
2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato
maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti
di carattere tecnico, militare e di polizia militare, e in
particolare ogni attivita' informativa utile al fine della
tutela dei presidi e delle attivita' delle Forze armate
all'estero, e non e' parte del Sistema di informazione per
la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con
l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) «autorita' di contrasto competente»: le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) «autorita' di contrasto designata»: un'autorita' di contrasto competente autorizzata a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4, comma 1;
c) «autorita' di un altro Stato membro»: le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorita' di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, e' competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attivita' criminali, esercitare l'autorita' e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni;
d) «direttiva»: la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;
e) «reato grave»: uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nonche' dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
f) «informazioni»: qualsiasi contenuto relativo a una o piu' persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorita' di contrasto competenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti, previsti dal diritto nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di relativa indagine, incluse le informazioni di polizia di natura penale;
g) «informazioni disponibili»: le informazioni direttamente accessibili e le informazioni indirettamente accessibili;
h) «informazioni direttamente accessibili»: le informazioni contenute in una banca dati a cui puo' accedere direttamente il punto di contatto unico o l'autorita' di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni;
i) «informazioni indirettamente accessibili»: le informazioni che il punto di contatto unico o l'autorita' di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni possono acquisire da altre autorita' pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora cio' sia permesso dal diritto nazionale e a esso conforme, senza l'adozione di misure coercitive;
l) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2016/680;
m) «mezzi coercitivi»: le attivita' di investigazione, di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorita' giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonche' gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorita' giudiziaria o da altre autorita' competenti necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorita' incaricate dell'applicazione della legge;
n) «punto di contatto nazionale»: l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva, con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare le richieste di informazioni formulate dai punti di contatto e da autorita' di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto;
o) «punto di contatto dello Stato membro»: l'articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 14 della direttiva.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 16 della citata della legge 1°
aprile 1981, n. 121:
«16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
- Per i riferimenti alla citata direttiva (UE) 2023/977
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023
si veda nelle note alle premesse.
- La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri -Dichiarazioni di
alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro,
e' pubblicata nella GUUE del 18 luglio 2002, L.190.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2016/794 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 si
veda nelle note alle premesse.
- La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio, e' pubblicata nella GUUE del 4
maggio 2016, L.119.
 
Art. 3

Principi sullo scambio di informazioni

1. In relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della direttiva, e' assicurato che:
a) le informazioni disponibili possano essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorita' di contrasto competenti degli altri Stati membri («principio di disponibilita'»);
b) le condizioni per la richiesta di informazioni ai punti di contatto unici e alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri e quelle per la comunicazione di informazioni agli stessi siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe all'interno di tale Stato membro («principio dell'accesso equivalente»);
c) siano protette le informazioni comunicate al suo punto di contatto unico o alle autorita' di contrasto competenti che sono contrassegnate come riservate conformemente alle prescrizioni stabilite nel diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato membro che ha comunicato le informazioni («principio di riservatezza»);
d) se le informazioni richieste sono state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo, tali informazioni siano comunicate solo a un altro Stato membro o a Europol con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha inizialmente comunicato le informazioni e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo («principio della proprieta' dei dati»);
e) i dati personali scambiati ai sensi della direttiva che risultino inesatti, incompleti o non piu' aggiornati siano cancellati o rettificati, o il loro trattamento sia limitato, a seconda dei casi, e qualsiasi destinatario ne sia informato senza ritardo («principio dell'affidabilita' dei dati»).
 
Art. 4

Richieste di informazioni ai punti di contatto unici

1. Le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorita' di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro devono essere conformi ai requisiti stabiliti ai commi da 2 a 6. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, cura la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle autorita' di contrasto designate e provvede al periodico aggiornamento in caso di modifiche di tale elenco. Le autorita' di contrasto designate, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ne inviano contemporaneamente copia al punto di contatto unico nazionale.
2. Le autorita' di contrasto designate possono non inviare copia di una richiesta di informazioni al punto di contatto unico nazionale, contemporaneamente alla presentazione al punto di contatto unico di un altro Stato membro a norma del comma 1, qualora cio' comprometta uno o piu' dei seguenti casi:
a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
c) la sicurezza di una persona.
3. Le richieste di informazioni sono presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro solo se sussistono motivi oggettivi per ritenere che:
a) le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate per conseguire la finalita' di cui all'articolo 1, comma 1;
b) le informazioni richieste sono a disposizione di tale altro Stato membro.
4. La richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro deve precisare se si tratta di una richiesta urgente e, in tal caso, l'urgenza deve essere precisata. Le richieste di informazioni sono considerate urgenti se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti del caso in questione, vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o piu' delle categorie seguenti:
a) siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro;
b) siano necessarie per prevenire un'imminente minaccia alla vita o all'integrita' fisica di una persona;
c) siano necessarie per adottare una decisione che potrebbe comportare il mantenimento di misure restrittive che equivalgono alla privazione della liberta';
d) vi sia un rischio imminente di perdere rilevanza se non comunicate con urgenza e siano considerate importanti per la prevenzione e l'individuazione dei reati o le relative indagini.
5. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro contengono tutti i dettagli necessari per consentirne il trattamento adeguato e rapido in conformita' della direttiva e comprendono almeno i seguenti elementi:
a) una specifica delle informazioni richieste il piu' dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze;
b) una descrizione della finalita' per cui sono richieste le informazioni, compresa una descrizione dei fatti e l'indicazione del reato base;
c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano disponibili allo Stato membro destinatario della richiesta;
d) una spiegazione del legame tra la finalita' della richiesta di informazioni e qualsiasi persona fisica o giuridica o entita' a cui le informazioni si riferiscono, se del caso;
e) i motivi per cui la richiesta e' considerata urgente, se del caso, conformemente al comma 4;
f) le restrizioni sull'utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui e' stata presentata.
6. Le richieste di informazioni devono essere presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro in una delle lingue incluse nell'elenco compilato da tale altro Stato membro a norma dell'articolo 12.
 
Art. 5
Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di
contatto unici

1. Il punto di contatto unico nazionale comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 il piu' presto possibile e, in ogni caso, entro i termini seguenti, a seconda dei casi:
a) otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili;
b) tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili;
c) sette giorni di calendario per tutte le altre richieste.
2. I termini di cui al comma 1 decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni e possono essere superati nei casi in cui la comunicazione delle informazioni deve essere preventivamente autorizzata dall'autorita' giudiziaria. In questi casi il punto di contatto unico nazionale:
a) informa immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi;
b) aggiorna il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto e comunica le informazioni richieste a seguito del ricevimento dell'autorizzazione giudiziaria.
3. Il punto di contatto unico comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente nella lingua in cui e' stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, comma 6, del presente decreto. Il punto di contatto unico trasmette una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all'invio delle informazioni richieste all'autorita' di contrasto designata di tale Stato membro.
4. Il punto di contatto unico nazionale puo' non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorita' di contrasto designate di un altro Stato membro in conformita' del presente articolo, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora cio' comprometta uno o piu' dei seguenti elementi:
a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
c) la sicurezza di una persona.
 
Art. 6

Rigetto delle richieste di informazioni

1. Il punto di contatto unico nazionale rigetta la richiesta delle informazioni inoltrata a norma dell'articolo 4 del presente decreto nei seguenti casi:
a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorita' di contrasto competenti dello Stato membro destinatario della richiesta;
b) la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4;
c) quando l'autorita' giudiziaria non ha concesso l'autorizzazione a comunicare le informazioni, nei casi in cui essa e' prevista;
d) le informazioni richieste costituiscono dati personali diversi da quelli che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 2;
e) le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non piu' aggiornate e non possono essere comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
f) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste:
1) sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale o li danneggi in quanto le informazioni sono coperte dal segreto di Stato ovvero sussistono ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica;
2) possa pregiudicare l'esito di un'indagine penale in corso o di un'operazione di intelligence criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale, nella quale l'autorita' competente, ai sensi della legislazione nazionale, ha facolta' di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attivita' criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti, anche quando si tratti di atti non coperti dal segreto ai sensi degli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, oppure mettere in pericolo la sicurezza di una persona;
3) danneggi indebitamente gli interessi tutelati di una persona giuridica;
g) la richiesta riguarda:
1) un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno;
2) una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta;
h) le informazioni richieste siano state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo che non ha acconsentito alla comunicazione delle informazioni.
2. La richiesta di informazioni presentata al punto di contatto unico nazionale deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda l'eventuale violazione manifesta dei diritti fondamentali. Un eventuale rigetto della richiesta di informazioni richieste interessa solo la parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi indicati al comma 1 e, se del caso, non riguarda l'obbligo di comunicare gli altri elementi delle informazioni in conformita' della direttiva.
3. Il punto di contatto unico nazionale informa il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al rigetto della richiesta di informazioni, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti all'articolo 5, comma 1.
4. Il punto di contatto unico nazionale richiede immediatamente al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente, i chiarimenti e le precisazioni necessari per trattare una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rigettata. I termini stabiliti all'articolo 5, comma 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti o di precisazioni da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente fino al momento in cui tali chiarimenti o precisazioni sono forniti.
5. Il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni di cui al comma 3, nonche' qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono trasmessi nella lingua in cui e' stata presentata la richiesta a norma dell'articolo 4, comma 6.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti alla citata direttiva (UE) 2016/680
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
si veda nelle note all'art. 2.
- Si riportano gli articoli 329 e 391 quinquies del
codice di procedura penale:
«Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti
d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di
autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti
dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere
conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari.
2. Quando e' strettamente necessario per la
prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in
deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con
decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di
parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal
segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo'
disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando
l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto
puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni.».
«Art. 391-quinquies (Potere di segretazione del
pubblico ministero). - 1. Se sussistono specifiche esigenze
attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero
puo', con decreto motivato, vietare alle persone sentite di
comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine
di cui hanno conoscenza. Il divieto non puo' avere una
durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di
cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le
dichiarazioni, le avverte delle responsabilita' penali
conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.».
 
Art. 7

Comunicazione di informazioni di propria iniziativa

1. Il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto competenti possono comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorita' giudiziaria nei casi in cui essa e' prevista. Tale facolta' non sussiste qualora le medesime informazioni formino oggetto dei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) o f).
2. Nei casi di cui al comma 1, quando comunica informazioni di propria iniziativa all'autorita' di contrasto competente di un altro Stato membro, il punto di contatto unico invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.
3. Le autorita' di contrasto competenti, nei casi di cui al comma 1, inviano contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.
4. Le autorita' di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorita' di contrasto competenti di un altro Stato membro in conformita' del presente articolo, copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora cio' comprometta uno o piu' dei seguenti elementi:
a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
c) la sicurezza di una persona.
 
Art. 8
Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate
direttamente alle autorita' di contrasto competenti

1. Il punto di contatto unico nazionale, quando presenta una richiesta di informazioni direttamente a un'autorita' di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Nel caso in cui un'autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comunica informazioni a seguito di una richiesta, invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto nazionale.
2. Nel caso in cui un'autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), presenta una richiesta di informazioni o comunica informazioni a seguito della richiesta direttamente a un'autorita' di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta o di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale e al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.
3. Il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto competenti possono non inviare copie delle richieste o delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 qualora cio' comprometta uno o piu' dei seguenti elementi:
a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
c) la sicurezza di una persona.
4. Negli scambi di informazioni di cui al presente articolo e' sempre fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorita' giudiziaria nei casi in cui essa e' prevista.
 
Art. 9
Scambio informativo con il Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo

1. Nei casi di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, le autorita' di contrasto competenti informano il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 371-bis del codice
di procedura penale:
«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita
le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti
indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in
relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e
antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione
investigativa antimafia e dei servizi centrali e
interprovinciali delle forze di polizia e impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi'
dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori
distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento
delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita'
dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse
articolazioni e di assicurare la completezza e
tempestivita' delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali
interessati, assicura il collegamento investigativo anche
per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria
flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e
contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo,
anche internazionale;
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche
direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere
contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali
realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al
fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma
3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte
al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento
e questo non e' stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella
attivita' di indagine;
2) ingiustificata e grave violazione dei doveri
previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle
indagini.
4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le
necessarie informazioni personalmente o tramite un
magistrato della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari,
il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il
magistrato da lui designato non puo' delegare per il
compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
ministero.
4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al
comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e
635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti
sono commessi in danno di un sistema informatico o
telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico
o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies
del codice penale. Si applicano altresi' le disposizioni
dei commi 3 e 4 del presente articolo.».
 
Art. 10

Autorizzazione giudiziaria

1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri a norma del capo II o III, il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto adottano immediatamente tutte le misure necessarie per ottenere al piu' presto tale autorizzazione giudiziaria.
 
Art. 11

Disposizioni in materia di tutela dei dati personali

1. Nei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi del presente decreto, oltre alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si osservano altresi' le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le loro autorita' di contrasto verificano che le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano limitate a quelle elencate nella sezione B dell'allegato II al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016.
3. Nel fornire le informazioni richieste, il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto forniscono altresi' gli elementi necessari a valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilita' dei dati personali e la misura in cui essi sono aggiornati.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 51 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato regolamento (UE) 2016/794 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Elenco delle lingue

1. Il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), compila e tiene aggiornato un elenco che indica una o piu' lingue volte allo scambio di informazioni. Tale elenco comprende l'inglese.
2. Il punto di contatto nazionale cura la trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti alla Commissione europea.
 
Art. 13

Trasmissione delle informazioni a Europol

1. Nei casi in cui il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto competenti degli Stati membri inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime o comunicano informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III, il personale del punto di contatto unico nazionale o delle autorita' di contrasto competenti valuta, caso per caso e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, se e' necessario inviare una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardino reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol, quali stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794.
2. Quando una copia di una richiesta di informazioni o una copia di informazioni e' trasmessa a Europol a norma del comma 1, le finalita' del trattamento delle informazioni e le eventuali limitazioni di tale trattamento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/794 sono debitamente comunicate a Europol.
3. Le informazioni inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo sono trasmesse a Europol a norma del comma 1 solo se tale altro Stato membro o tale paese terzo ha dato il suo consenso.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti al citato regolamento (UE) 2016/794
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 14

Canale di comunicazione sicuro

1. Il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si avvalgono dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol, di seguito denominata «SIENA», per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 13.
2. Il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 13 in uno o piu' dei seguenti casi:
a) lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sara' necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol;
b) l'urgenza della richiesta di informazioni richiede l'uso temporaneo di un altro canale di comunicazione;
c) un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al loro punto di contatto unico o alle loro autorita' di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni.
3. Il punto di contatto unico nazionale e le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono essere direttamente collegati a SIENA, anche, se del caso, mediante dispositivi mobili.
 
Art. 15

Compiti del punto di contatto unico

1. Il punto di contatto unico nazionale costituisce l'entita' centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni.
2. Il punto di contatto unico nazionale assolve ai seguenti compiti:
a) riceve e valuta le richieste di informazioni presentate in conformita' dell'articolo 4 nelle lingue notificate a norma dell'articolo 12, comma 2;
b) inoltra le richieste di informazioni alle autorita' di contrasto competenti e, se necessario, coordina tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime;
c) coordina l'analisi e la strutturazione delle informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri;
d) comunica, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ad altri Stati membri in conformita' degli articoli 5 e 7;
e) rifiuta di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 6 e, se necessario, richiedere chiarimenti o precisazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
f) invia richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4 e, se necessario, fornisce chiarimenti o precisazioni a norma dell'articolo 6, comma 3.
3. Il punto di contatto unico nazionale svolge i propri compiti sette giorni su sette e ventiquattro ore al giorno.
4. Il punto di contatto unico ha accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le autorita' di contrasto competenti, nella misura in cui cio' sia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.
5. I dirigenti degli uffici giudiziari impartiscono le necessarie disposizioni organizzative affinche' sia costantemente assicurato l'immediato esame delle richieste di autorizzazione, formulate dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorita' di contrasto, per la comunicazione delle informazioni ai sensi del presente decreto.
 
Art. 16

Sistema di gestione dei casi

1. Il punto di contatto unico nazionale sviluppa e gestisce un sistema elettronico unico di trattamento dei casi che funge da archivio e consente di svolgere i compiti individuati ai sensi del presente decreto. Il sistema di gestione dei casi presenta almeno tutte le funzioni e capacita' seguenti:
a) registrazione delle richieste di informazioni ricevute e inviate di cui agli articoli 5 e 8 e di altre comunicazioni relative a tali richieste con i punti di contatto unici e, se del caso, con le autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri relativa a tali richieste, comprese le informazioni riguardanti il rigetto delle richieste di informazioni, nonche' le richieste e i chiarimenti o precisazioni di cui rispettivamente all'articolo 6, commi 2 e 3;
b) registrazione delle comunicazioni tra il punto di contatto unico e le autorita' di contrasto competenti ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b);
c) registrazione delle comunicazioni di informazioni al punto di contatto unico e, se del caso, alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri in conformita' degli articoli 5, 7 e 8;
d) controllo incrociato delle richieste di informazioni ricevute di cui agli articoli 5 e 8 con le informazioni di cui dispone il punto di contatto unico, comprese le informazioni comunicate a norma degli articoli 5, comma 3, secondo periodo, e 7, comma 2, e altre informazioni pertinenti registrate nel sistema di gestione dei casi;
e) garanzia di un seguito adeguato e rapido alle richieste di informazioni ricevute di cui all'articolo 4, in particolare al fine di rispettare i termini per la comunicazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 5;
f) interoperabilita' con SIENA, assicurando in particolare che le comunicazioni ricevute tramite SIENA possano essere registrate direttamente nel sistema di gestione dei casi e che le comunicazioni inviate tramite tale applicazione possano essere inviate direttamente dallo stesso sistema;
g) generazione di statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi del presente decreto ai fini di valutazione e monitoraggio, in particolare ai fini dell'articolo 17;
h) registrazione degli accessi e di altre operazioni di trattamento in relazione alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei casi a fini di rendicontabilita' e di cybersicurezza, in conformita' dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Il punto di contatto unico garantisce che tutti i rischi connessi alla cybersicurezza relativi al sistema di gestione dei casi, in particolare per quanto riguarda l'architettura, la governance e il controllo, siano gestiti e affrontati in modo prudente ed efficace e che siano previste salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e gli abusi.
3. Il punto di contatto unico provvede affinche' il sistema di gestione dei casi contenga dati personali solo per il tempo necessario e proporzionato per permettere allo stesso di svolgere i compiti assegnatigli a norma della presente direttiva e che i dati personali ivi contenuti siano successivamente cancellati irrevocabilmente.
4. Il punto di contatto unico verifica, per la prima volta entro sei mesi dalla conclusione di uno scambio di informazioni e successivamente periodicamente, la conformita' al comma 3.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti alla citata direttiva (UE) 2016/680
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
si veda nelle note all'articolo 2.
 
Art. 17

Statistiche

1. Entro il 1° marzo di ogni anno il punto di contatto nazionale fornisce alla Commissione europea statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri avvenuti nel corso dell'anno precedente.
2. Le statistiche di cui al comma 1 devono riguardare almeno:
a) il numero di richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico nazionale e, se del caso, dalle autorita' di contrasto competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) il numero di richieste di informazioni ricevute dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorita' di contrasto competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e il numero di richieste di informazioni cui hanno risposto, distinto per richieste urgenti e non urgenti e per Stato membro richiedente;
c) il numero di richieste di informazioni rigettate a norma dell'articolo 6, distinto per Stato membro richiedente e motivo del rigetto;
d) il numero di casi in cui non sono stati rispettati i termini indicati all'articolo 5, comma 1, non a causa della necessita' di ottenere un'autorizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 5, comma 2, distinto per Stati membri che hanno presentato le richieste di informazioni.
 
Art. 18

Autorita' nazionale di controllo

1. Il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 20

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, e' abrogato.
2. Ogni riferimento al decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, si intende fatto al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 novembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Crosetto, Ministro della difesa

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 20:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo 23
aprile 2015, n. 54 si veda nelle note alle premesse.