Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2024 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2024, n. 181 |
Attuazione della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 7); Visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; Vista la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/ GAI del Consiglio; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, recante «Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorita' degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di dati tra le autorita' di contrasto degli Stati membri e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le suddette autorita' competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. 2. Il presente decreto non si applica agli scambi di informazioni tra le autorita' di contrasto competenti ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini che sono specificamente disciplinati da altri atti giuridici dell'Unione europea. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalita' inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse. - L'art. 76. della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riporta l'articolo 1 e l'allegato A della legge 21 febbraio 2024, n. 15 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3, 15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». «Allegato A (articolo 1, comma 1) 1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE). 2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture. 3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. 4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea. 5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle societa' quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE). 6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilita' migliorati e l'allineamento ditale direttiva ai requisiti di stabilita' definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE). 7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.». - Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI e' pubblicato nella GUUE del 24 maggio 2016, L 135. - La direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio e' pubblicata nella GUUE del 22 maggio 2023, L.134. - La legge 1° aprile 1981, n. 121 recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile 1981, S.O. n. 3. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 aprile 2003, S.O. n.123. - Il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, recante: «Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorita' degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2015. - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 119 del 24 maggio 2018.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, si veda nelle note alle premesse. - Si riportano gli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124 recante: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 ottobre 2007: «Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta' nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita' operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. Il DIS svolge i seguenti compiti: a) coordina l'intera attivita' di informazione per la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) e' costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformita' delle attivita' di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e' istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza; l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; m) cura le attivita' di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo; n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. 7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento. 8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri: a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo; b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso; c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione; d) non e' consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza; e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.». «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero. 2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. 8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.». «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri. 6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. 8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.». «Art. 8 (Esclusivita' delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI). - 1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio. 2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico, militare e di polizia militare, e in particolare ogni attivita' informativa utile al fine della tutela dei presidi e delle attivita' delle Forze armate all'estero, e non e' parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: a) «autorita' di contrasto competente»: le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) «autorita' di contrasto designata»: un'autorita' di contrasto competente autorizzata a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4, comma 1; c) «autorita' di un altro Stato membro»: le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorita' di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, e' competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attivita' criminali, esercitare l'autorita' e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni; d) «direttiva»: la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023; e) «reato grave»: uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nonche' dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; f) «informazioni»: qualsiasi contenuto relativo a una o piu' persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorita' di contrasto competenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti, previsti dal diritto nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di relativa indagine, incluse le informazioni di polizia di natura penale; g) «informazioni disponibili»: le informazioni direttamente accessibili e le informazioni indirettamente accessibili; h) «informazioni direttamente accessibili»: le informazioni contenute in una banca dati a cui puo' accedere direttamente il punto di contatto unico o l'autorita' di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni; i) «informazioni indirettamente accessibili»: le informazioni che il punto di contatto unico o l'autorita' di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni possono acquisire da altre autorita' pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora cio' sia permesso dal diritto nazionale e a esso conforme, senza l'adozione di misure coercitive; l) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2016/680; m) «mezzi coercitivi»: le attivita' di investigazione, di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorita' giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonche' gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorita' giudiziaria o da altre autorita' competenti necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorita' incaricate dell'applicazione della legge; n) «punto di contatto nazionale»: l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva, con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare le richieste di informazioni formulate dai punti di contatto e da autorita' di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto; o) «punto di contatto dello Stato membro»: l'articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 14 della direttiva.
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 16 della citata della legge 1° aprile 1981, n. 121: «16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.». - Per i riferimenti alla citata direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 si veda nelle note alle premesse. - La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri -Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro, e' pubblicata nella GUUE del 18 luglio 2002, L.190. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 si veda nelle note alle premesse. - La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e' pubblicata nella GUUE del 4 maggio 2016, L.119. |
| Art. 3
Principi sullo scambio di informazioni
1. In relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della direttiva, e' assicurato che: a) le informazioni disponibili possano essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorita' di contrasto competenti degli altri Stati membri («principio di disponibilita'»); b) le condizioni per la richiesta di informazioni ai punti di contatto unici e alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri e quelle per la comunicazione di informazioni agli stessi siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe all'interno di tale Stato membro («principio dell'accesso equivalente»); c) siano protette le informazioni comunicate al suo punto di contatto unico o alle autorita' di contrasto competenti che sono contrassegnate come riservate conformemente alle prescrizioni stabilite nel diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato membro che ha comunicato le informazioni («principio di riservatezza»); d) se le informazioni richieste sono state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo, tali informazioni siano comunicate solo a un altro Stato membro o a Europol con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha inizialmente comunicato le informazioni e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo («principio della proprieta' dei dati»); e) i dati personali scambiati ai sensi della direttiva che risultino inesatti, incompleti o non piu' aggiornati siano cancellati o rettificati, o il loro trattamento sia limitato, a seconda dei casi, e qualsiasi destinatario ne sia informato senza ritardo («principio dell'affidabilita' dei dati»). |
| Art. 4
Richieste di informazioni ai punti di contatto unici
1. Le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorita' di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro devono essere conformi ai requisiti stabiliti ai commi da 2 a 6. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, cura la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle autorita' di contrasto designate e provvede al periodico aggiornamento in caso di modifiche di tale elenco. Le autorita' di contrasto designate, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ne inviano contemporaneamente copia al punto di contatto unico nazionale. 2. Le autorita' di contrasto designate possono non inviare copia di una richiesta di informazioni al punto di contatto unico nazionale, contemporaneamente alla presentazione al punto di contatto unico di un altro Stato membro a norma del comma 1, qualora cio' comprometta uno o piu' dei seguenti casi: a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona. 3. Le richieste di informazioni sono presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro solo se sussistono motivi oggettivi per ritenere che: a) le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate per conseguire la finalita' di cui all'articolo 1, comma 1; b) le informazioni richieste sono a disposizione di tale altro Stato membro. 4. La richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro deve precisare se si tratta di una richiesta urgente e, in tal caso, l'urgenza deve essere precisata. Le richieste di informazioni sono considerate urgenti se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti del caso in questione, vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o piu' delle categorie seguenti: a) siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro; b) siano necessarie per prevenire un'imminente minaccia alla vita o all'integrita' fisica di una persona; c) siano necessarie per adottare una decisione che potrebbe comportare il mantenimento di misure restrittive che equivalgono alla privazione della liberta'; d) vi sia un rischio imminente di perdere rilevanza se non comunicate con urgenza e siano considerate importanti per la prevenzione e l'individuazione dei reati o le relative indagini. 5. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro contengono tutti i dettagli necessari per consentirne il trattamento adeguato e rapido in conformita' della direttiva e comprendono almeno i seguenti elementi: a) una specifica delle informazioni richieste il piu' dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze; b) una descrizione della finalita' per cui sono richieste le informazioni, compresa una descrizione dei fatti e l'indicazione del reato base; c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano disponibili allo Stato membro destinatario della richiesta; d) una spiegazione del legame tra la finalita' della richiesta di informazioni e qualsiasi persona fisica o giuridica o entita' a cui le informazioni si riferiscono, se del caso; e) i motivi per cui la richiesta e' considerata urgente, se del caso, conformemente al comma 4; f) le restrizioni sull'utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui e' stata presentata. 6. Le richieste di informazioni devono essere presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro in una delle lingue incluse nell'elenco compilato da tale altro Stato membro a norma dell'articolo 12. |
| Art. 5 Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici
1. Il punto di contatto unico nazionale comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 il piu' presto possibile e, in ogni caso, entro i termini seguenti, a seconda dei casi: a) otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili; b) tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili; c) sette giorni di calendario per tutte le altre richieste. 2. I termini di cui al comma 1 decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni e possono essere superati nei casi in cui la comunicazione delle informazioni deve essere preventivamente autorizzata dall'autorita' giudiziaria. In questi casi il punto di contatto unico nazionale: a) informa immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi; b) aggiorna il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto e comunica le informazioni richieste a seguito del ricevimento dell'autorizzazione giudiziaria. 3. Il punto di contatto unico comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente nella lingua in cui e' stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, comma 6, del presente decreto. Il punto di contatto unico trasmette una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all'invio delle informazioni richieste all'autorita' di contrasto designata di tale Stato membro. 4. Il punto di contatto unico nazionale puo' non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorita' di contrasto designate di un altro Stato membro in conformita' del presente articolo, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora cio' comprometta uno o piu' dei seguenti elementi: a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona. |
| Art. 6
Rigetto delle richieste di informazioni
1. Il punto di contatto unico nazionale rigetta la richiesta delle informazioni inoltrata a norma dell'articolo 4 del presente decreto nei seguenti casi: a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorita' di contrasto competenti dello Stato membro destinatario della richiesta; b) la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4; c) quando l'autorita' giudiziaria non ha concesso l'autorizzazione a comunicare le informazioni, nei casi in cui essa e' prevista; d) le informazioni richieste costituiscono dati personali diversi da quelli che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 2; e) le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non piu' aggiornate e non possono essere comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; f) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste: 1) sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale o li danneggi in quanto le informazioni sono coperte dal segreto di Stato ovvero sussistono ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica; 2) possa pregiudicare l'esito di un'indagine penale in corso o di un'operazione di intelligence criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale, nella quale l'autorita' competente, ai sensi della legislazione nazionale, ha facolta' di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attivita' criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti, anche quando si tratti di atti non coperti dal segreto ai sensi degli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, oppure mettere in pericolo la sicurezza di una persona; 3) danneggi indebitamente gli interessi tutelati di una persona giuridica; g) la richiesta riguarda: 1) un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno; 2) una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta; h) le informazioni richieste siano state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo che non ha acconsentito alla comunicazione delle informazioni. 2. La richiesta di informazioni presentata al punto di contatto unico nazionale deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda l'eventuale violazione manifesta dei diritti fondamentali. Un eventuale rigetto della richiesta di informazioni richieste interessa solo la parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi indicati al comma 1 e, se del caso, non riguarda l'obbligo di comunicare gli altri elementi delle informazioni in conformita' della direttiva. 3. Il punto di contatto unico nazionale informa il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al rigetto della richiesta di informazioni, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti all'articolo 5, comma 1. 4. Il punto di contatto unico nazionale richiede immediatamente al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente, i chiarimenti e le precisazioni necessari per trattare una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rigettata. I termini stabiliti all'articolo 5, comma 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti o di precisazioni da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente fino al momento in cui tali chiarimenti o precisazioni sono forniti. 5. Il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni di cui al comma 3, nonche' qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono trasmessi nella lingua in cui e' stata presentata la richiesta a norma dell'articolo 4, comma 6.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti alla citata direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 si veda nelle note all'art. 2. - Si riportano gli articoli 329 e 391 quinquies del codice di procedura penale: «Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando e' strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.». «Art. 391-quinquies (Potere di segretazione del pubblico ministero). - 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non puo' avere una durata superiore a due mesi. 2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilita' penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.». |
| Art. 7
Comunicazione di informazioni di propria iniziativa
1. Il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto competenti possono comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorita' giudiziaria nei casi in cui essa e' prevista. Tale facolta' non sussiste qualora le medesime informazioni formino oggetto dei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) o f). 2. Nei casi di cui al comma 1, quando comunica informazioni di propria iniziativa all'autorita' di contrasto competente di un altro Stato membro, il punto di contatto unico invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. 3. Le autorita' di contrasto competenti, nei casi di cui al comma 1, inviano contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. 4. Le autorita' di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorita' di contrasto competenti di un altro Stato membro in conformita' del presente articolo, copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora cio' comprometta uno o piu' dei seguenti elementi: a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona. |
| Art. 8 Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorita' di contrasto competenti
1. Il punto di contatto unico nazionale, quando presenta una richiesta di informazioni direttamente a un'autorita' di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Nel caso in cui un'autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comunica informazioni a seguito di una richiesta, invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto nazionale. 2. Nel caso in cui un'autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), presenta una richiesta di informazioni o comunica informazioni a seguito della richiesta direttamente a un'autorita' di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta o di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale e al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. 3. Il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto competenti possono non inviare copie delle richieste o delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 qualora cio' comprometta uno o piu' dei seguenti elementi: a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona. 4. Negli scambi di informazioni di cui al presente articolo e' sempre fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorita' giudiziaria nei casi in cui essa e' prevista. |
| Art. 9 Scambio informativo con il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
1. Nei casi di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, le autorita' di contrasto competenti informano il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale: «Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. 2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivita' delle investigazioni. 3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare: a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine; g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato possibile a causa della: 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivita' di indagine; 2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini. 4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non puo' delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. 4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresi' le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo.». |
| Art. 10
Autorizzazione giudiziaria
1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri a norma del capo II o III, il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto adottano immediatamente tutte le misure necessarie per ottenere al piu' presto tale autorizzazione giudiziaria. |
| Art. 11
Disposizioni in materia di tutela dei dati personali
1. Nei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi del presente decreto, oltre alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, si osservano altresi' le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le loro autorita' di contrasto verificano che le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano limitate a quelle elencate nella sezione B dell'allegato II al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016. 3. Nel fornire le informazioni richieste, il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto forniscono altresi' gli elementi necessari a valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilita' dei dati personali e la misura in cui essi sono aggiornati.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti al citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al citato regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 12
Elenco delle lingue
1. Il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), compila e tiene aggiornato un elenco che indica una o piu' lingue volte allo scambio di informazioni. Tale elenco comprende l'inglese. 2. Il punto di contatto nazionale cura la trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti alla Commissione europea. |
| Art. 13
Trasmissione delle informazioni a Europol
1. Nei casi in cui il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto competenti degli Stati membri inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime o comunicano informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III, il personale del punto di contatto unico nazionale o delle autorita' di contrasto competenti valuta, caso per caso e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, se e' necessario inviare una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardino reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol, quali stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794. 2. Quando una copia di una richiesta di informazioni o una copia di informazioni e' trasmessa a Europol a norma del comma 1, le finalita' del trattamento delle informazioni e le eventuali limitazioni di tale trattamento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/794 sono debitamente comunicate a Europol. 3. Le informazioni inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo sono trasmesse a Europol a norma del comma 1 solo se tale altro Stato membro o tale paese terzo ha dato il suo consenso.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti al citato regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 14
Canale di comunicazione sicuro
1. Il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si avvalgono dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol, di seguito denominata «SIENA», per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 13. 2. Il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 13 in uno o piu' dei seguenti casi: a) lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sara' necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol; b) l'urgenza della richiesta di informazioni richiede l'uso temporaneo di un altro canale di comunicazione; c) un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al loro punto di contatto unico o alle loro autorita' di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni. 3. Il punto di contatto unico nazionale e le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono essere direttamente collegati a SIENA, anche, se del caso, mediante dispositivi mobili. |
| Art. 15
Compiti del punto di contatto unico
1. Il punto di contatto unico nazionale costituisce l'entita' centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni. 2. Il punto di contatto unico nazionale assolve ai seguenti compiti: a) riceve e valuta le richieste di informazioni presentate in conformita' dell'articolo 4 nelle lingue notificate a norma dell'articolo 12, comma 2; b) inoltra le richieste di informazioni alle autorita' di contrasto competenti e, se necessario, coordina tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime; c) coordina l'analisi e la strutturazione delle informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri; d) comunica, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ad altri Stati membri in conformita' degli articoli 5 e 7; e) rifiuta di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 6 e, se necessario, richiedere chiarimenti o precisazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3; f) invia richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4 e, se necessario, fornisce chiarimenti o precisazioni a norma dell'articolo 6, comma 3. 3. Il punto di contatto unico nazionale svolge i propri compiti sette giorni su sette e ventiquattro ore al giorno. 4. Il punto di contatto unico ha accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le autorita' di contrasto competenti, nella misura in cui cio' sia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni. 5. I dirigenti degli uffici giudiziari impartiscono le necessarie disposizioni organizzative affinche' sia costantemente assicurato l'immediato esame delle richieste di autorizzazione, formulate dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorita' di contrasto, per la comunicazione delle informazioni ai sensi del presente decreto. |
| Art. 16
Sistema di gestione dei casi
1. Il punto di contatto unico nazionale sviluppa e gestisce un sistema elettronico unico di trattamento dei casi che funge da archivio e consente di svolgere i compiti individuati ai sensi del presente decreto. Il sistema di gestione dei casi presenta almeno tutte le funzioni e capacita' seguenti: a) registrazione delle richieste di informazioni ricevute e inviate di cui agli articoli 5 e 8 e di altre comunicazioni relative a tali richieste con i punti di contatto unici e, se del caso, con le autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri relativa a tali richieste, comprese le informazioni riguardanti il rigetto delle richieste di informazioni, nonche' le richieste e i chiarimenti o precisazioni di cui rispettivamente all'articolo 6, commi 2 e 3; b) registrazione delle comunicazioni tra il punto di contatto unico e le autorita' di contrasto competenti ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b); c) registrazione delle comunicazioni di informazioni al punto di contatto unico e, se del caso, alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri in conformita' degli articoli 5, 7 e 8; d) controllo incrociato delle richieste di informazioni ricevute di cui agli articoli 5 e 8 con le informazioni di cui dispone il punto di contatto unico, comprese le informazioni comunicate a norma degli articoli 5, comma 3, secondo periodo, e 7, comma 2, e altre informazioni pertinenti registrate nel sistema di gestione dei casi; e) garanzia di un seguito adeguato e rapido alle richieste di informazioni ricevute di cui all'articolo 4, in particolare al fine di rispettare i termini per la comunicazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 5; f) interoperabilita' con SIENA, assicurando in particolare che le comunicazioni ricevute tramite SIENA possano essere registrate direttamente nel sistema di gestione dei casi e che le comunicazioni inviate tramite tale applicazione possano essere inviate direttamente dallo stesso sistema; g) generazione di statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi del presente decreto ai fini di valutazione e monitoraggio, in particolare ai fini dell'articolo 17; h) registrazione degli accessi e di altre operazioni di trattamento in relazione alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei casi a fini di rendicontabilita' e di cybersicurezza, in conformita' dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 2. Il punto di contatto unico garantisce che tutti i rischi connessi alla cybersicurezza relativi al sistema di gestione dei casi, in particolare per quanto riguarda l'architettura, la governance e il controllo, siano gestiti e affrontati in modo prudente ed efficace e che siano previste salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e gli abusi. 3. Il punto di contatto unico provvede affinche' il sistema di gestione dei casi contenga dati personali solo per il tempo necessario e proporzionato per permettere allo stesso di svolgere i compiti assegnatigli a norma della presente direttiva e che i dati personali ivi contenuti siano successivamente cancellati irrevocabilmente. 4. Il punto di contatto unico verifica, per la prima volta entro sei mesi dalla conclusione di uno scambio di informazioni e successivamente periodicamente, la conformita' al comma 3.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti alla citata direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 si veda nelle note all'articolo 2. |
| Art. 17
Statistiche
1. Entro il 1° marzo di ogni anno il punto di contatto nazionale fornisce alla Commissione europea statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri avvenuti nel corso dell'anno precedente. 2. Le statistiche di cui al comma 1 devono riguardare almeno: a) il numero di richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico nazionale e, se del caso, dalle autorita' di contrasto competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); b) il numero di richieste di informazioni ricevute dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorita' di contrasto competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e il numero di richieste di informazioni cui hanno risposto, distinto per richieste urgenti e non urgenti e per Stato membro richiedente; c) il numero di richieste di informazioni rigettate a norma dell'articolo 6, distinto per Stato membro richiedente e motivo del rigetto; d) il numero di casi in cui non sono stati rispettati i termini indicati all'articolo 5, comma 1, non a causa della necessita' di ottenere un'autorizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 5, comma 2, distinto per Stati membri che hanno presentato le richieste di informazioni. |
| Art. 18
Autorita' nazionale di controllo
1. Il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti al citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 19
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 20
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, e' abrogato. 2. Ogni riferimento al decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, si intende fatto al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 novembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 20: - Per i riferimenti al citato decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54 si veda nelle note alle premesse. |
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