Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2024 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Sun»


Estratto determina AAM/PPA n. 926/2024 del 22 novembre 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C. e' autorizzata la seguente variazione B.II.e.1.b.1 -tipo IB, con conseguente immissione in commercio del medicinale ATORVASTATINA SUN nella confezione di seguito indicata, in aggiunta alle confezioni autorizzate:
«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040678815 - base 10 16TFDZ base 32;
«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040678827 - base 10 16TFFC base 32;
«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040678839 - base 10 16TFFR base 32;
«80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040678841 - base 10 16TFFT base 32;
Principio attivo: atorvastatina
Codice pratica: C1B/2024/119
Procedura europea: MT/H/0125/001-004/IB/055
Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87 - 2132 JH, Hoofddorp, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per le nuove confezioni di cui all'ART. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': C-nn

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'ART. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - ( medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.